POLIZZA FAMIGLIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ASSISTENZA. Condizioni di Polizza Modello MULT 002 CAES

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1 POLIZZA FAMIGLIA Condizioni di Polizza Modello MULT 002 CAES RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ASSISTENZA Modello MULT 002 CAES (Ed ) pagina 1 di 9

2 INDICE Garanzie - Massimali - Premi pag. 2 Definizioni pag. 2 Norme che regolano l assicurazione in generale pag. 3 Sez. I - Responsabilità civile verso terzi pag. 4 Sez. II - Assistenza: pag. 6 SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) Massimale di garanzia per sinistro (persone/cose/animali) GARANZIE - MASSIMALI - PREMI ,00 30, ,00 40, ,00 50,00 Premio annuo lordo (comprensivo di imposte) SEZIONE 2 - ASSISTENZA Premio annuo lordo (comprensivo di imposte) 8,00 Resta inteso che: * non si intendono operanti quelle sezioni per le quali non sia stato versato il relativo premio; * l attivazione della garanzia Assistenza è subordinata all attivazione della garanzia R.C.T. DEFINIZIONI Nel testo seguente Assimoco S.p.A. ed il Contraente convenzionalmente attribuiscono i seguenti significati, salvo che per la Sezione ASSISTENZA: - per Agenzia : l agenzia alla quale è assegnata la polizza: Consorzio Caes Italia a r.l. - Via Gavirate 14, Milano; - per Assicurato : per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: il Contraente, tutte le persone conviventi ed i figli fiscalmente a carico del Contraente anche se non conviventi; - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Contraente : il soggetto che stipula la polizza; - per Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali; - per Dimora abituale : la residenza anagrafica del Contraente. - per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Infortunio : ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili; - per Istituto di cura : ogni ospedale, clinica o casa di cura convenzionata o privata, in Italia o all estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge all assistenza sanitaria. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici, le case di riposo. - per Malattia : ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione; - per Premio : la somma dovuta alla Società; - per Ricovero : la degenza con pernottamento in istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera; - per Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; - per Società : l impresa assicuratrice: Assimoco SpA - Via Cassanese 224, Palazzo Giotto, Centro Direzionale Milano Oltre, Segrate MI; - per Viaggio : qualunque località oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato; Modello MULT 002 CAES (Ed ) pagina 2 di 9

3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892,1893 e 1894 C.C.. Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell art C.C.. Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L 'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art C.C.. I premi devono essere pagati all'agenzia oppure alla Società. Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L' Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C.. Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decaduta del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. Art. 8 - OBBIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art C.C.. Art. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita dall Assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto. Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. Art FORO COMPETENTE Il foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell Assicurato/Contraente. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Modello MULT 002 CAES (Ed ) pagina 3 di 9

4 SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) Art. 1 COSA COMPRENDE L ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero, esclusi i rischi inerenti ad attività professionali e/o comunque remunerate. La Società risarcisce tali danni anche se verificatisi in relazione alla: - proprietà e/o conduzione della dimora abituale e saltuaria e relative antenne, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi e gli alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e giochi, piscine, strade private, recinzioni, cancelli anche automatici; - proprietà, possesso e/o uso di apparecchi domestici in genere, di mezzi e macchinari meccanici, elettrici ed elettronici; - proprietà, possesso e/o uso di animali; - somministrazione di cibi, bevande e simili (compresi i casi di avvelenamento e intossicazione). E assicurata inoltre la responsabilità civile: a) derivante dagli infortuni sofferti in occasione dell espletamento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, baby sitter, colf, persone alla pari, badanti e figure similari, delle quali l Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione; b) che possa derivare all Assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere; c) delle persone alle quali vengono affidati i figli minori del Contraente, per danni cagionati dai minori stessi, compresi i danni subiti dalle persone medesime; d) degli addetti ai servizi domestici, baby sitter, colf, persone alla pari, badanti e figure similari, per danni arrecati a terzi; e) degli ospiti e/o visitatori dell Assicurato per i danni arrecati a terzi nell ambito della dimora abituale e saltuaria del Contraente o degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato; f) derivante all Assicurato per i danni subiti e/o provocati dai minori in affido. L assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS o dall INAIL. Art. 2 ESTENSIONI DI GARANZIA La garanzia comprende, tra l altro, con i limiti sotto indicati, i seguenti rischi: a) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo; b) danni alle cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, compresi i danni da furto, fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo; c) danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo; d) danni cagionati a terzi in conseguenza di contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di fatto accidentale, fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo; e) proprietà, possesso, uso e guida di veicoli in genere ed imbarcazioni a remi od a vela fino ad una lunghezza di mt. 6,50 e di windsurf, esclusi i mezzi per i quali è obbligatoria l assicurazione ai sensi della legge 990 del ; f) pratica di sport, esclusi quelli svolti a livello professionistico; g) committenza di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e disfacimento di fabbricati ed impianti (ivi compreso il montaggio, smontaggio e collaudo dei medesimi), nonché il rischio della committenza di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Art. 3 COSA NON COMPRENDE L ASSICURAZIONE L assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) causati da atti dolosi degli Assicurati; restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi di minori di cui l Assicurato debba rispondere; b) da circolazione su strade di uso pubblico o di aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore per i quali è obbligatoria l assicurazione ai sensi della legge 990 del ; restano comunque compresi i danni: Modello MULT 002 CAES (Ed ) pagina 4 di 9

5 - da incendio, esplosione, scoppio di veicoli a motore di proprietà e/o in uso all Assicurato quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi della legge 990 del (e successive integrazioni e/o modificazioni), compresi i danni subiti dai locali di terzi anche se locali all Assicurato; - provocati a terzi, trasportati e non, all insaputa dell Assicurato dai minori dei quali egli debba rispondere a seguito di messa in moto o di guida arbitraria di veicoli e natanti in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida e uso; tale estensione opera per la sola azione di rivalsa eventualmente esercitata dall assicuratore della responsabilità civile per il veicolo o per il natante che ha pagato i danni derivanti dal sinistro; - provocati dagli Assicurati, per la loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi, esclusi i danni al veicolo stesso; - provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veicoli a motore dell Assicurato limitatamente all azione di rivalsa dell assicuratore del veicolo stesso; - provocati dall Assicurato alla guida di automezzo di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo; tale garanzia opera limitatamente all azione di rivalsa dell assicuratore dell automezzo stesso purché entro sei mesi dal sinistro venga rinnovata l abilitazione a condurre l automezzo, con l esclusione dei danni subiti dall automezzo stesso; c) da imbarcazioni a remi o a vela quando lo scafo sia di lunghezza superiore a 6,5 mt.; d) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dall art. 2 lettera d); e) da furto; f) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, software, hardware in ordine alla corretta identificazione e gestione di qualsiasi data; g) da detenzione o impiego di esplosivi; h) da detenzione non legittima di armi da fuoco nonché dal loro uso se diverso dal tiro a segno o a volo; i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. Art. 4 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA FABBRICATI Nel caso di responsabilità condominiale, la garanzia prestata con la presente polizza riguarda soltanto la quota parte di danno spettante all Assicurato, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri condomini. Sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali, mentre sono compresi quelli prodotti da spargimento di acqua e da rigurgito di fogne, l uno e l altro purché conseguenti a guasti o rotture di tubazioni o condutture. Art. 5 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi: a) gli Assicurati tra di loro e, se non conviventi, i loro genitori e figli fiscalmente non a carico; sono tuttavia risarciti anche i danni da incendio, esplosione, scoppio di beni di proprietà degli Assicurati o da loro detenuti a cose dei genitori e figli fiscalmente non a carico purché non conviventi; b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo per quanto previsto dall art. 1 lettera a). Art. 6 LIMITI TERRITORIALI L assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per i danni che avvengono durante il soggiorno temporaneo dell Assicurato in qualsiasi parte del mondo. Art. 7 - PLURALITA' DI ASSICURATI Qualora l assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro. Art. 8 - FRANCHIGIE E SCOPERTI L assicurazione si intende prestata previa applicazione della franchigia assoluta di Euro 50,00 per ogni sinistro. Art. 9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art c.c. verso: - le persone delle quali l Assicurato debba rispondere a norma di legge; - gli addetti ai servizi domestici, baby sitter, colf, persone alla pari, badanti e figure similari; - gli ospiti e/o i visitatori dell Assicurato; - i parenti ed affini dell Assicurato non conviventi. Art. 10 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Fermo quanto previsto all art. 8 delle Norme che regolano l assicurazione in generale, la denuncia di sinistro all'agenzia oppure alla Società deve contenere: Modello MULT 002 CAES (Ed ) pagina 5 di 9

6 - la data e il luogo del sinistro; - la narrazione del fatto e/o della causa del sinistro con la descrizione degli elementi idonei ad evidenziare eventuali responsabilità; - nominativo, domicilio e recapito telefonico del danneggiato e di eventuali testimoni; - copia della richiesta danni dei terzi danneggiati o della richiesta risarcitoria proveniente da INPS, INAIL, dai legali dei danneggiati o copia degli atti dei procedimenti giudiziari/amministrativi; L Assicurato deve poi far seguito, nel più breve tempo possibile, con le ulteriori notizie e gli atti relativi al sinistro. Art GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. La Società presta a favore dell Assicurato la sua assistenza in sede penale anche dopo l eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell avvenuta tacitazione della o delle parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione, esclusi, quindi, i processi di rinvio e/o revisione. ASSICURATO EFFETTO E DURATA ESTENSIONE TERRITORIALE ABITAZIONE SINISTRO PRESTAZIONI SEZIONE 2 - ASSISTENZA DEFINIZIONI il Contraente ed i componenti del nucleo familiare, conviventi, risultanti dal certificato di stato di famiglia. Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa. Italia Fabbricato o porzione di fabbricato come indicato in polizza, adibito ad abitazione civile, ufficio privato. Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato. Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all Assicurato STRUTTURA ORGANIZZATIVA E la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. sede in piazza Trento, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Assimoco S.p.A. provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Assimoco S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. INFORTUNIO MALATTIA ESTENSIONE TERRITORIALE IN VIAGGIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio. Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano Qualunque località oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Art. 1 - DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI 01 - Invio di un idraulico in caso di emergenza 02 - Invio di un elettricista in caso di emergenza 03 - Invio di un fabbro in caso di emergenza 04 - Spese di albergo 05 - Rientro anticipato 06 - Invio di un sorvegliante 07 - Trasloco 08 - Invio di un artigiano per interventi ordinari 09 - Consulenza medica 10 - Invio di un medico generico al domicilio in Modello MULT 002 CAES (Ed ) pagina 6 di 9

7 11 - Trasporto in autoambulanza in Italia caso d'urgenza PRESTAZIONI 1. Invio di un idraulico in caso di emergenza Qualora presso l abitazione sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all invio di un artigiano, tenendo Assimoco a proprio carico l uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e di Euro 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è dovuta per i seguenti casi: a) allagamento o infiltrazione nell abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un otturazione, un guasto di tubature fisse dell impianto idraulico; b) mancanza d acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell ente erogatore; c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell impianto idraulico. Sono esclusi: - per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell Assicurato; - per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici. 2. Invio di un elettricista in caso di emergenza Qualora presso l abitazione sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alla prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all invio di un artigiano, tenendo Assimoco a proprio carico l uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e di Euro 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a: - corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell Assicurato; - interruzione della fornitura da parte dell ente erogatore; - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell abitazione a monte del contatore. 3. Invio di un fabbro in caso di emergenza Qualora presso l abitazione sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all invio di un artigiano, tenendo Assimoco a proprio carico l uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e di Euro 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante nei seguenti casi: - smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l accesso ai locali dell abitazione; - scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell abitazione. 4. Spese di albergo Qualora l abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti , oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo per l Assicurato, tenendo Assimoco a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di Euro 150,00 (centocinquanta) per giorno con il massimo di Euro 600,00 (seicento) per sinistro e per annualità assicurativa. qualsiasi sia il numero degli Assicurati coinvolti. Modello MULT 002 CAES (Ed ) pagina 7 di 9

8 5. Rientro anticipato Qualora l Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai punti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata; Assimoco terrà a proprio carico la relativa spesa. Nei casi in cui l Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo Assimoco a proprio carico la relativa spesa. La prestazione non è operante se l Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazioni. 6. Invio di un sorvegliante Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l abitazione, la sicurezza stessa ne sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell Assicurato, a predisporre la vigilanza del fabbricato. Assimoco terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l Istituto di vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa. 7. Trasloco (In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l abitazione dell Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo Assimoco a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso. Resta a carico dell Assicurato il costo relativo all eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L Assicurato dovrà chiedere l effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l Assicurato abbia già provveduto a trasportare parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco dei soli oggetti rimasti nell abitazione inabitabile. 8. Invio di un artigiano per interventi conseguenti Qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopraevidenziate l Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvederà all invio dello stesso. Resta a totale carico dell Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.). 9. Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio o malattia l Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 10. Invio di un medico generico al domicilio in casi d urgenza Qualora a seguito di infortunio o malattia l Assicurato necessiti di un medico presso l abitazione dalle ore alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese di Assimoco uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. 11. Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio o malattia l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un autoambulanza, Modello MULT 002 CAES (Ed ) pagina 8 di 9

9 tenendo Assimoco a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km. di percorso complessivo (andata / ritorno). Art. 2 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI 1) Tutte le prestazioni sono prestate non più di tre volte ciascuna per ogni anno di validità del servizio. 2) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell Assicurato; d) suicidio o tentato suicidio; e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti da gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; g) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. 3) Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Assimoco non é tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 4) Ogni diritto nei confronti di Assimoco si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto della prestazione in conformità con quanto previsto all art C.C. 5) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per i ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore. 6) Per quanto non é qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge. 7) Il diritto alle assistenze fornite da Assimoco decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde oppure, per le chiamate dall estero, al numero In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita; 2. Nome e Cognome; 3. Numero di polizza preceduto dal numero ASPT; 4. Indirizzo del luogo in cui si trova; 5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Modello MULT 002 CAES (Ed ) pagina 9 di 9

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

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