TITOLO I NORME GENERALI

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1 TITOLO I NORME GENERALI 1

2 Art. 1 - Applicazione del piano 1. Il piano Regolatore Generale disciplina, in base alla vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale, l'intero territorio comunale. 2. Tutte le opere edilizie, le trasformazioni urbanistiche e le trasformazioni d'uso debbono risultare conformi alle prescrizioni del presente piano Regolatore Generale. 3. Ogni intervento urbanistico ed edilizio, anche nelle zone consolidate, concorre, con modalità diverse, allo sviluppo e alla qualificazione della dotazione di servizi pubblici e di uso pubblico prevista dal P.R.G. Art. 2 - Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni: 1) Superficie Territoriale (mq) (S.T.): superficie complessiva dell'area interessata dagli interventi di attuazione del Piano. È comprensiva delle superfici fondiarie (SF) destinate all'edificazione, delle superfici per l'urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o in progetto. 2) Superficie Fondiaria (mq) (S.F.): superficie edificabile e di pertinenza degli edifici, detratte le aree per urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o in progetto. 3) Superficie lorda di pavimento (mq) (S.L.P.): somma di tutte le superfici coperte e le murature ai vari piani o soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo quando utilizzabili con presenza, anche discontinua, di persone. Sono esclusi dal calcolo della S.L.P.: - i porticati assoggettati all'uso pubblico; - i piani terra a pilotis anche se chiusi con vetrate purché di uso comune; - i porticati, le logge e i balconi aperti su due lati; - le superfici adibite a cantine, lavanderie, stenditoi ecc. al servizio della residenza; tali spazi dovranno essere localizzati in locali interrati o seminterrati, in caso di localizzazione al piano terra dovranno essere alti meno di m. 2,5; in caso di localizzazione al piano sottotetto dovranno avere altezza interna media inferiore a m. 2,40 e rapporti aeroilluminanti inferiori a 1/50; - le scale poste fuori terra fino ad una larghezza massima di m. 1,5 ed i pianerottoli fino ad una profondità massima di m. 2; le eccedenze verranno conteggiate, - le superfici adibite a parcheggi e i relativi spazi di manovra; tali spazi negli edifici artigianali, industriali e commerciali se ubicati fuori terra potranno avere altezza netta interna pari a m. 3,5 mentre negli edifici residenziali dovranno essere localizzati in locali interrati o seminterrati, in caso di localizzazione al piano terra dovranno essere alti meno di m. 2,5; - i locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (di riscaldamento e condizionamento, cabine elettriche, locali macchine, ascensori, ecc.); 4) Superficie coperta (ma) (S.C.): L'area della proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, o in loro mancanza dai piani verticali circoscritti alle strutture portanti con l'esclusione nel limite consentito di 2

3 1,50 m delle proiezioni di parti esterne aggettanti (balconi, sporti, cornicioni, pensiline, tettoie, ecc.). 5) Rapporto di copertura (%) (R.C.): L'incidenza percentuale della Superficie coperta (S.C.) rispetto alla Superficie Fondiaria (S.F.). 6) Parcheqqio privato: Per parcheggio privato si intendono gli spazi da destinare ai parcheggi di pertinenza delle singole unità immobiliari (realizzati secondo l'art.9 della L.122/89) e i parcheggi per le nuove costruzioni in misura non inferiore a mq 1 ogni 10 mc virtuali di costruzione (art.2 L.122/89). 7) Altezza dei fabbricati (ml) (H): L altezza di un edificio è riferita al piano di spiccato del terreno e l estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto si calcola sulla media delle altezze delle varie facciate, riferite a terreno sistemato con eventuali riporti o scavi autorizzati. Dalla valutazione della media è esclusa la facciata con lo scivolo di accesso ai box. I lucernai di qualsiasi foggia e dimensione ed i vani tecnici compresi i vani ascensore - che fuoriescono dall estradosso del solaio di copertura dell ultimo piano abitabile non concorrono alla media dell altezza dell edificio. 8) Volumetria (mc) (V): quantità virtuale; si ricava moltiplicando la S.L.P. per un'altezza virtuale di m. 3. 9) Distanza da confini privati (ml) (D.C.): distanza minima tra confini di proprietà ed edificio, considerata escludendo eventuali corpi aggettanti che non superino il limite di m 1,50. La facoltà di costruire a distanze minori di quanto previsto dal piano, può essere esercitata solo previo consenso sottoscritto dal confinante sempre nel rispetto delle distanze previste dal Codice Civile. 10) Distanza tra fabbricati (ml) (D.F.): distanza minima tra le pareti degli edifici, con l'esclusione di eventuali corpi aggettanti che non superino il limite di m 1,50. La facoltà di costruire a distanze minori di quanto previsto dal piano, può essere esercitata solo previo consenso sottoscritto dal confinante sempre nel rispetto delle distanze previste dal Codice Civile. 11) Distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti (D.P.F.): distanza tra le pareti finestrate degli edifici con l'esclusione di eventuali corpi aggettanti (fino a m. 1,5). Non sono considerate finestrate le pareti con le sole finestre di aerazione dei servizi igienici o le aperture di aereazione dei vani scala. 12) Indice di edificabilità territoriale (mq s.l.p./mg S.T.) (I.T.): rapporto tra la superficie lorda di pavimento (S.L.P.) e la Superficie Territoriale (S.T.) interessata dall'intervento. 13) Indice di edificabilità fondiario (mq s.l.p./mg S.F.) (I.F.): rapporto tra la superficie lorda di pavimento (S.L.P.) e la Superficie Fondiaria (S.F.) interessata dall'intervento. 3

4 14) Aree di pertinenza: aree, fondiarie e territoriali, che vengono utilizzate in base alle prescrizioni di P.R.G. e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici urbanistici. Le aree di pertinenza, relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione a strumenti urbanistici vigenti, non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità ammessa dalle presenti norme. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti sulla stessa hanno utilizzato la S.L.P. edificabile consentita dai rispettivi indici computati in relazione allo strumento urbanistico vigente. Negli elaborati richiesti per gli interventi edilizi o per gli strumenti urbanistici attuativi dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare la individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie corredate dai relativi estratti di mappa e dai dati catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le aree sature da quelle non sature. Il rilascio della concessione è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo da parte del concessionario, con il quale dichiara l'asservimento ad area di pertinenza dell'edificio ai fini del computo degli indici. Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l'atto di identificazione e asservimento dovrà essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto. 15) Urbanizzazione primaria: insieme di servizi, aree e opere, che è necessario destinare, ai sensi dell'art. 4 della L. 29/9/64 n. 847, alle seguenti utilizzazioni: a) Sedi viarie. Le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili, le strade interne di lottizzazione. b) Spazi di sosta o di parcheggio. Gli spazi pubblici necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli. c) Fognature. I condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque reflue (nere) ed eventualmente anche meteoriche, comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete urbana nonché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete e gli impianti di depurazione. d) Rete idrica. Le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e le relative opere per la captazione, il sollevamento e accessorie; nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio della rete urbana. e) Rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e telefono.. Le reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas combustibile per uso domestico o industriale e rete telefonica, nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete urbana. f) Pubblica illuminazione. Le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico. g) spazi di verde attrezzato. Le aree pubbliche o di uso pubblico, in prossimità e al servizio diretto di singoli edifici, da mantenere a verde con alberatura ed eventuali attrezzature. h) Spazi attrezzati per contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 16) Urbanizzazione secondaria: L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche di cui all'art. 44 della legge 22/10/71 n. 865, agli artt. 3-4 del D.M. 2/4/68 n. 1444, ed in particolare: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell' obbligo e secondarie superiori e attrezzature relative; 4

5 c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere; i) attrezzature amministrative e pubblici servizi (uffici P.T., Protezione Civile, ecc.). Devono inoltre essere considerate infrastrutture di urbanizzazione secondaria le aree o strutture per il trasporto urbano, gli impianti di depurazione, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, a livello comunale o sovracomunale. Art. 3 - Destinazioni d'uso 1. La destinazione d'uso di un'area è l'insieme delle attività (secondo la classificazione adottata per categoria nelle presenti norme) ammesse, nell'area considerata, dalla norma di zona. 2. Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o parte di esso, anche se effettuato senza esecuzione di opere edilizie si intende il passaggio dall'una all'altra delle categorie distintamente elencate con lettere alfabetiche nelle presenti norme e può effettuarsi soltanto nel rispetto della destinazione e degli specifici parametri urbanistici dell'area e in conformità a quanto prescritto dalle presenti norme e dai regolamenti comunali. 3. I cambiamenti di destinazione d'uso di un edificio o parte di esso sono soggetti a concessione. I cambiamenti di destinazione d'uso senza opere sono soggetti ad autorizzazione edilizia quando: a) ricadano nella "Zona A degli antichi nuclei"; b) riguardino edifici di particolare interesse classificati: "Trasformazione edilizia 1 - Edifici di particolare rilevanza monumentale e storica"; "Trasformazione edilizia 2 - Edifici di valore storico - testimoniale"; "Trasformazione edilizia 3 - Edifici di impianto storico". 4. Ogni categoria di destinazioni d'uso specifica la quantità di aree a servizi necessaria per la destinazione principale (i riferimenti legislativi sono il DM 1444/68 e la LR 51/75). In caso di presenza di attività ammesse e compatibili appartenenti a classificazioni diverse, si applicano gli standard fissati per le diverse categorie dalla vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale. 5. Le destinazioni d'uso sono definite per categorie indicate con lettere alfabetiche, raggruppate in classi di attività e, salvo specificazioni introdotte nelle singole zone, si individuano come segue: A. Residenza 1) edifici residenziali, inclusi gli spazi di pertinenza (cantine, soffitte, spazi per i parcheggi ecc.). Standard come LR 51/75, art.22, punto 1) residenza: 26,5 mq/abitante. Sono considerate compatibili con la destinazione residenziale le attività: - attività ricettive (punto B); 5

6 - attività commerciali (punto DI); - attività terziarie-uffici (punto E); - attività per il tempo libero (punto F); - attività artigianali di ridotte dimensioni e non moleste nei confronti della attività residenziale; in ogni caso non sono ammesse le attività insalubri di I e II categoria (art.216 T.U. Leggi sanitarie 1265/34 ed elencate nel D.M ). B. Attività ricettive Attività di residenza temporanea: alberghi, pensioni, locande, residenze turistico alberghiere, pensionati, collegi. Standard come LR 51/75, art.22, punto 2.3) residenza, presenze turistiche: 23 mq/33 mq slp (di cui 20 mq a parco e sport). Parcheggi privati: almeno un posto auto ogni 100 mq slp., in ogni caso devono essere rispettati i parametri della legge 122/89. C. Attività produttive 1) attività industriali e artigianali di produzione e trasformazione di beni; 2) attività di deposito e stoccaggio; 3) attività per il commercio all'ingrosso. Sono inclusi gli spazi di supporto: 1) mense ed infermerie; 2) gli alloggi residenziali per il custode o per il proprietario per una SLP massima pari a mq 150. Standard come LR 51/75, art.22, punto 6) insediamenti produttivi: 10% S.T., di cui almeno il 50 % per parcheggi. Per le attività C 3) commercio all'ingrosso: standard come LR 51/75, art.22, punto 3); Sono considerate compatibili con la destinazione principale: uffici amministrativi e direzionali dell'impresa insediata; spazi per il deposito delle materie prime, semilavorati e prodotti; spazi per l'esposizione e la commercializzazione dei beni prodotti; spazi per l'esposizione delle merci nell'attività di commercio all'ingrosso. D. Attività commerciali 1) attività commerciali al dettaglio, attività di sportello, attività per la ristorazione e pubblici esercizi; attività artigianali di servizio; Standard come LR 51/75, art.22, punto 7) 2) Medie superfici di vendita: gli standard ai sensi del R.R. 3/2000 devono essere reperiti nella misura di 100 mq. Per ogni 100 mq. di S.L.P. di vendita 3) Centri di telefonia in sede fissa: ai sensi dell art. 98bis della LR 12/2005 e ss.mm. i nuovi centri devono reperire standard a parcheggio, oppure essere dotati di parcheggi privati, per una quantità pari al 150% della SLP. Gli standard non possono essere monetizzabili. 6

7 I Centri esistenti invece che non rispettano i requisiti dell art. 8 della LR 6/2006 possono trasferirsi in altro locale già commerciale, e conforme all art. 8, senza dover conguagliare i parcheggi. del punto 2: - un alloggio per impresa, quale residenza del custode o del proprietario; - uffici amministrativi e direzionali dell'impresa insediata. Sono considerate compatibili con la destinazione principale le attività terziarie-uffici (punto E2) e attività per il tempo libero (punto F). E. Attività terziarie - uffici 1) attività direzionali pubbliche e private, sedi di attività amministrative, bancarie, finanziarie, enti pubblici, istituzioni; 2) studi professionali, attività di sportello, agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc.). Standard come LR 51/75, art.22, punto 7) principale: - residenza del custode, depositi. Sono considerate compatibili con la destinazione principale le attività commerciali (punto D1) e le attività per il tempo libero (punto F). F. Attività per il tempo libero Attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la pratica sportiva e la cura personale. Standard come LR 51/75, art.22, punto 7) principale: - residenza del custode, uffici amministrativi. G. Servizi privati alle persone e alle imprese Mix funzionale comprendente le destinazioni: - attività ricettive (punto B); - attività commerciali (punto D1); - attività terziarie-uffici (punto E2); - attività per il tempo libero (punto F). Standard come LR 51/75, art.22, punto 7) H. Attività congressuali Attività congressuali ed espositive, incluse le attività di supporto. 7

8 Standard come LR 51/75, art.22, punto 7) I. Attività agricole Attività agricole e di allevamento secondo le specificazioni della LR 93/80. Agriturismo ai sensi della L.R. 16/79 e successive modifiche e integrazioni. principale: - residenza del conduttore. L. Attività di servizi (art.3 e 4 DM 1444/68, art.22 LR 51/75) 1. Standard a livello comunale (SP): i) istruzione inferiore (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo); a) attrezzature di interesse comune (attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi -uffici P.T., protezione civile- ed altre); v) parco, gioco e giardini, spazi pubblici alberati; s) sport; p) parcheggi. 2. Attrezzature di interesse generale (F): c) istruzione superiore; h) sanità; t) altre attrezzature: culturali, amministrative, impianti urbani, ecc.; PT) parchi territoriali. principale. M. Attività termali Attività di cura termale. Standard come LR 51/75, art.22, punto 7) insediamenti direzionali e commerciali: 100% slp, di cui almeno il 50 % per parcheggi. principale: - residenza del custode, uffici amministrativi. Sono considerate compatibili con la destinazione principale le attività: - attività ricettive (punto B); - attività commerciali (punto D1); - attività per il tempo libero (punto F). Art. 4 - ELIMINATO 8

9 Art. 5 - Attuazione del piano 1. Il Piano Regolatore Generale si attua mediante autorizzazione o attraverso strumento urbanistico attuativo. 2. Il piano definisce le zone nelle quali è ammesso l'intervento a mezzo di autorizzazione o concessione e quelle in cui la concessione è subordinata alla approvazione di strumenti urbanistici attuativi. 3. Le aree per i servizi, nella misura stabilita dall'art.22 della L.U.R. o, se diversamente specificato dal piano Regolatore, devono essere cedute gratuitamente o asservite all'uso pubblico con i piani attuativi. 4. L'Amministrazione, in alternativa alla cessione gratuita, può procedere alla monetizzazione delle aree per i servizi (ai sensi dell'art.12, LR 60/77). Tale facoltà non è ammessa nella "Zona di trasformazione urbana" e nelle "Aree per attrezzature di servizio - Parco Centrale". 5. La monetizzazione per le aree a parcheggi è ammessa nei casi di interventi limitati, con possibilità di realizzare solo pochi posti auto; tale facoltà deve essere valutata anche in rapporto alla offerta complessiva di parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti, o in corso di realizzazione o previsti in progetti approvati dall'amministrazione Comunale nel settore urbano. 6. Il valore di monetizzazione per le aree a servizi è stabilito dall'amministrazione con apposita delibera ed è eventualmente aggiornato in sede di predisposizione del P.P.A. e dei suoi periodici aggiornamenti. Art. 6 - Facoltà di deroga Sono ammesse deroghe alle prescrizioni del piano soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, secondo le procedure dell'art. 3 della L.1357/55. Art. 6 bis - NORME AMBIENTALI Nel progetto di interventi di riqualificazione o salvaguardia del paesaggio agrario-montano (terrazzamenti) si prescrive l adozione di muri in pietra, posati a secco, e dove non fosse possibile la posa in opera di manufatti di contenimento in calcestruzzo rivestito in pietra locale. - DIFESE SPONDALI Per quanto attinente alle sistemazioni delle sponde e degli argini si prescrive l utilizzo di tecniche di bioingegneria al fine di deprecare l uso di calcestruzzo lungo i corsi fluviali, secondo quanto stabilito dalla L.R. 32 del nei suoi criteri di attuazione. 9

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