Si precisa inoltre che il presente decreto potrà subire variazioni in sede di conversione in legge.
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- Marisa Berardi
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1 Circolare del 31 Ottobre 2012 Pag. 1 di 5 Circolare Numero 43/2012 Oggetto D.L. 179/2012 C.D. NUOVO DECRETO CRESCITA Sommario Nuove misure del governo per stimolare la crescita imprenditoriale e produttiva del Paese. Contenuto Con il decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, quello riguardante le nuove misure per la crescita, vengono introdotte alcune novità relative alle modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione, in tema di procedure concorsuali oltre ad alcune agevolazioni in tema di nuove imprese cd. innovative. Vengono di seguito trattati alcuni aspetti di rilievo relativi alle succitate novità. Molte di queste rimangono comunque vincolate a future emanazioni di decreti che stabiliscano le modalità di messa in opera delle stesse. Si precisa inoltre che il presente decreto potrà subire variazioni in sede di conversione in legge. DI SEGUITO L INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI: ART.5: PEC OBBLIGATORIA ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI... 1 ART.15: OBBLIGO DI INCASSO TRAMITE DISPOSITIVO ELETTRONICO... 2 ART.17: OBBLIGO DELLE COMUNICAZIONI TRAMITE PEC NELLE PROCEDURE CONCORSUALI... 2 ART.25-31: START-UP INNOVATIVA... 2 ART.36 COMMA 8: NOVITÀ IN TEMA DI SOCIETÀ AGRICOLE... 4 ART.5: PEC OBBLIGATORIA ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI L articolo 5 del D.l. 179 prevede al suo primo comma che con l entrata in vigore dello stesso, ovvero dal 20 ottobre 2012, venga esteso l obbligo di dotarsi di una PEC (indirizzo di Posta Elettronica Certificata) anche alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all albo delle imprese artigiane successivamente a tale data. Nel caso in cui la domanda di iscrizione sia presentata senza la comunicazione del suddetto indirizzo PEC la stessa verrà sospesa per tre mesi.
2 Circolare del 31 Ottobre 2012 Pag.2 di 5 Il comma 2 dello stesso articolo 5 prevede poi, per le imprese già iscritte a tali registri prima dell entrata in vigore del D.l. 179, l obbligo di dotarsi della PEC entro e non oltre il 31 dicembre ART.15: OBBLIGO DI INCASSO TRAMITE DISPOSITIVO ELETTRONICO Il quarto comma dell articolo 15 del decreto legge introduce l obbligo a far data dal 1 gennaio 2014 per tutti i soggetti che esercitano attività di vendita di prodotti o servizi, anche professionali, di accettare pagamenti anche per tramite di carte di debito. Tali soggetti saranno pertanto tenuti a dotarsi di un sistema POS per poter permettere ai clienti di utilizzare anche la suddetta modalità di pagamento. Tale previsione viene tuttavia subordinata all emanazione di un apposito decreto volto alla sua regolamentazione il quale potrà prevedere al suo interno anche l estensione dell obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. ART.17: OBBLIGO DELLE COMUNICAZIONI TRAMITE PEC NELLE PROCEDURE CONCORSUALI Il decreto estende l obbligo di utilizzo della PEC alle diverse fasi ricomprese nella procedura concorsuale. In linea generale con l introduzione, nella Legge Fallimentare, del nuovo articolo 31-bis viene previsto che le comunicazioni del curatore ai creditori previste per legge devono essere effettuate tramite l indirizzo di posta elettronica certificata. Qualora tale metodologia di comunicazione non possa essere messa in atto, per causa da imputarsi al destinatario, tutte le comunicazioni del curatore saranno eseguite esclusivamente mediante il deposito in cancelleria fallimentare. L utilizzo della PEC sarà obbligatorio anche nelle notifiche al debitore in ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento (ex art. 15 L.F.), nonché per effettuare la domanda di ammissione al passivo di un credito o di una rivendicazione, che dovrà essere effettuata tramite invio della richiesta all indirizzo di posta certificata del curatore (ex art. 93 L.F.). ART.25-31: START-UP INNOVATIVA Con gli articoli da 25 a 31 viene introdotta una nuova fattispecie di start-up a carattere cd. innovativo. Tale tipo di nuova impresa potrà godere di alcune agevolazioni volte ad incentivare la crescita di una nuova cultura imprenditoriale oltre che attrarre talenti in Italia e capitali dall estero. L impresa per poter essere definita come start-up innovativa e usufruire del regime di agevolazioni, deve essere una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o una Societas Europaea, fiscalmente residente in Italia le cui azioni o
3 Circolare del 31 Ottobre 2012 Pag.3 di 5 quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: a) la maggioranza dei soci deve essere costituita da persone fisiche; b) deve essere stata costituita e svolgere attività da non più di 2 anni; c) deve avere la sede principale e i propri interessi in Italia; d) deve risultare che nel secondo anno di attività il valore della produzione non ha superato i 5 milioni di euro; e) non deve distribuire e non ha in passato distribuito utili; f) deve sviluppare, produrre o commercializzare prodotti innovativi; g) non deve essere stata costituita a seguito di operazione di fusione/scissione o per cessione di azienda o di ramo d azienda; h) deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: le spese di R&S, al netto degli immobili, sono uguali o superiori al 30% del maggiore tra il valore e il costo della produzione della start-up innovativa; vengano impiegati, per una percentuale uguale o maggiore al terzo della forza lavoro, come dipendenti o collaboratori, figure altamente specializzate (che siano in possesso di dottorato, che lo stiano svolgendo, che siano in possesso di laurea ma che abbiano svolto attività di ricerca); è titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un invenzione industriale, biotecnologica o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività d impresa. Le società già costituite alla data conversione in legge del decreto 179/2012 che comunque presentano i requisiti per accedere al presente regime di start-up innovativa sono considerate tali se presentano una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al registro delle imprese entro 60 gg dalla stessa data. In tale ipotesi il regime agevolativo in questione perdura per 4, 3 o 2 anni a seconda che la società sia stata costituita rispettivamente 2, 3 o 4 anni prima. Le stesse disposizioni previste per le start-up innovative sono applicabili anche ai c.d. incubatori di start-up innovative ovvero società le quali contribuiscono a creare o sviluppare nuove attività dal carattere innovativo. Per le start-up innovative vengono previste diverse agevolazioni e semplificazioni a livello di gestione, come ad esempio: la perdita superiore al terzo del capitale sociale, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2446 e 2482-bis del codice civile, deve essere sanata entro il secondo esercizio successivo a quello in cui si è verificata la perdita; la perdita che invece fa scendere l ammontare del capitale sociale al disotto del limite legale, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, determina la convocazione senza indugio da parte dagli amministratori
4 Circolare del 31 Ottobre 2012 Pag.4 di 5 dell assemblea dei soci e questa può decidere anche di rinviare le eventuali decisioni alla chiusura dell esercizio successivo; la start-up innovativa costituita come srl può creare categorie di quote aventi diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall articolo 2468 cc; alla start-up innovativa non si applica la disciplina delle società di comodo; la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali ma esclusivamente al procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Viene inoltre prevista l esenzione, per i primi 4 anni dal dover assolvere a tutti i diritti camerali, di segreteria oltre che all imposta di bollo, richiesti per tutti gli adempimenti e iscrizione al registro delle imprese. Importanti novità sono infine previste per quanto riguarda le modalità di raccolta del capitale di terzi e i relativi incentivi per chi decide di investire in start-up innovative sia in via diretta che per tramite di OICR che investano prevalentemente in start-up innovative. Per il periodo di imposta 2013, 2014 e 2015 è infatti prevista una detrazione fiscale del 19% per le persone fisiche che scelgono di finanziarie una start-up innovativa. L investimento massimo detraibile non può eccedere in ciascun periodo di imposta i e deve essere mantenuto per almeno 2 anni. Per i soggetti Ires vi è invece la possibilità di portare in deduzione dal reddito degli esercizi 2013, 2014 e 2015 il 20% dell investimento. L investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l importo di e deve essere mantenuto per almeno 2 anni. Le predette soglie di detrazione e deduzione vengono rispettivamente innalzate al 25% e al 27% qualora l investimento riguardi start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico in ambito energetico. Le suddette detrazioni vengono comunque condizionate, per la loro modalità di attuazione, ad un decreto ministeriale e in linea generale vengono subordinate all approvazione da parte della Commissione Europea. Si ritiene comunque che le detrazioni e deduzioni in esame siano comunque applicabili qualora l investimento avvenga in denaro e non per conferimento in natura o per prestazione d opera o di servizi per la società. ART.36 COMMA 8: NOVITÀ IN TEMA DI SOCIETÀ AGRICOLE Il decreto legge 179/2012 all articolo 36 comma 8 apporta una integrazione al comma 1 dell articolo 2 del D.lgs n.99/2004 nella quale viene stabilito che non costituisce distrazione dell attività di impresa della società agricola che pone in locazione, comodato, un fabbricato ad uso abitativo, nonché terreni o fabbricati strumentali. Questo sempreché i
5 Circolare del 31 Ottobre 2012 Pag.5 di 5 ricavi derivanti da tale attività rimangano marginali rispetto all oggetto principale. Per marginalità viene inteso un ricavato non superiore al 10% dei proventi complessivi derivanti dall attività agricola esercitata. Tali proventi vengono ovviamente assoggettati alle ordinarie regole previste dal Tuir in tema di imposte sui redditi. Lo studio resta a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Studio Brunello e Partner dott. Alberto Simonetti
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