SENTENZA DELLA CORTE 9 dicembre 1997 *

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SENTENZA DELLA CORTE 9 dicembre 1997 *"

Transcript

1 SENTENZA DELLA CORTE 9 dicembre 1997 * Nel procedimento C-353/95 P, Tiercé Ladbroke SA, società di diritto belga, con i signori Jeremy Lever, Q C, Christopher Vajda, barrister, e Stephen Kon, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli aw. ti Winandy e Err, 60, avenue Gaston Diderich, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) il 18 settembre 1995 nella causa T-471/93, Tiercé Ladbroke/Commissione (Race, pag. II-2537), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, sostenuta da Repubblica francese, rappresentata dal signor Jean-François D obelie, direttore aggiunto presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, * Lingua processuale: l'inglese. I

2 TIERCÉ LADBROKE / COMMISSIONE dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione, e dal signor Jean-Marc Belorgey, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II, interveniente, LA CORTE, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e R. Schintgen, presidenti di sezione, G. F. Mancini, R J. G. Kapteyn (rektore), J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-R Puissochet, G. Hirsch e R Jann, giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali delle parti all'udienza del 21 gennaio 1997, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 maggio 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 17 novembre 1995, la Tiercé Ladbroke SA (in prosieguo: la «Ladbroke») ha impugnato, in forza dell'art. 49 I

3 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1995, causa T-471/93, Tiercé Ladbroke/Commissione (Race, pag. II-2537, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della Ladbroke volto all'annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera 18 gennaio 1993, che aveva respinto una denuncia (IV/34.013) depositata dalla Ladbroke ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE (in prosieguo: la «decisione controversa»). 2 Come risulta dalla sentenza impugnata, il 18 marzo 1991 il Pari mutuel urbain français (in prosieguo: il «PMU francese») consorzio d'interesse economico costituito dalle principali società di corse in Francia, cui sono stati attribuiti diritti esclusivi per l'organizzazione in Francia delle scommesse sulle corse ippiche ricevute fuori ippodromo, per l'accettazione di scommesse all'estero sulle corse organizzate in Francia e per le scommesse accettate in Francia sulle corse organizzate all'estero e il Pari mutuel unifié belge, associazione senza fini di lucro, nonché la SC auxiliaire PMU belge, società cooperativa che ne è l'ausiliaria (in prosieguo denominati insieme: il «PMU belga»), costituiti dalle undici società di corse ippiche belghe, hanno stipulato un accordo in forza del quale il PMU francese è autorizzato a ricevere in Francia, a nome del PMU belga, scommesse sulle corse ippiche belghe (in prosieguo: ľ«accordo controverso») (punti 1-3 della sentenza impugnata). 3 L'accordo controverso è stato concluso nell'ambito della normativa francese, in particolare della legge finanziaria 23 dicembre 1964, n , per l'anno 1965 (in prosieguo: la «legge n »). L'art. 15, n. 3, della detta legge stabilisce che le società di corse ippiche autorizzate ad organizzare le scommesse al totalizzatore al di fuori degli ippodromi possono essere abilitate a ricevere scommesse effettuate in Francia su corse straniere, nei limiti in cui le scommesse registrate sono centralizzate e inserite nella ripartizione in collegamento diretto con l'organismo o con gli organismi incaricati di gestire le scommesse al totalizzatore nel paese considerato. Secondo la stessa disposizione, le scommesse così raccolte sono assoggettate ai prelievi di legge e fiscali in vigore nel paese in cui la corsa è organizzata e l'introito di tali prelievi è ripartito tra il paese in cui le scommesse sono raccolte e quello in cui la corsa è disputata. La ripartizione così operata può comprendere una quota speciale riservata alle spese di gestione (punto 4 della sentenza impugnata). I

4 TIERCÉ LADBROKE / COMMISSIONE 4 Inoltre, il decreto 31 gennaio 1991, n , relativo alla raccolta di scommesse da parte del PMU francese sulle corse ippiche organizzate in Belgio (in prosieguo: il «decreto n »), dispone che, sulla quota inferiore a 50 milioni di FF di giocate raccolte annualmente sulle corse organizzate in Belgio, il PMU francese verserà mensilmente il gettito del diritto di bollo al bilancio generale e lo 0,876% dell'importo delle giocate al Fonds national des haras et des activités hippiques (Fondo nazionale delle stazioni di monta equina e delle attività ippiche). Secondo lo stesso decreto, sulla parte compresa tra i 50 e i 75 milioni di FF di giocate raccolte annualmente si aggiungono ai menzionati versamenti il terzo del gettito di un prelievo supplementare progressivo (in prosieguo: il «PSP») sulle vincite a beneficio del bilancio generale, nonché lo 0,181% dell'importo delle giocate a beneficio del Fonds national des haras et des activités hippiques. Sulla quota compresa tra i 75 e i 100 milioni di FF di giocate raccolte annualmente si aggiungono ai suddetti versamenti i due terzi del PSP sulle vincite a beneficio del bilancio generale e lo 0,362% dell'importo delle giocate a beneficio del Fonds national des haras et des activités hippiques. Infine, sulla quota superiore ai 100 milioni di FF raccolti annualmente si aggiungono a tali versamenti la totalità del gettito del PSP sulle vincite a beneficio del bilancio generale e lo 0,543% dell'importo delle giocate a beneficio del Fonds national des haras et des activités hippiques (punto 5 della sentenza impugnata). 5 In Francia l'aliquota complessiva dei vari prelievi di legge e fiscali cui può essere sottoposto l'importo delle scommesse raccolte sulle corse ippiche non può eccedere il 30%, mentre in Belgio tali prelievi possono raggiungere, ai sensi dell'art. 44-2, lett. d), del regio decreto 8 luglio 1970, relativo alla regolamentazione generale dei tributi equiparati alle imposte sul reddito, un massimo del 35% (punti 6 e 7 della sentenza impugnata). 6 Nell'ambito di tale disciplina di legge, l'accordo controverso ha previsto che il prelievo sul volume delle scommesse ricevute in Francia sulle corse ippiche belghe, all'aliquota del 35% secondo il combinato disposto delle citate normative francese e belga, è ripartito secondo un sistema che tiene conto del fatturato realizzato. A tal fine, l'accordo controverso prevede quattro scaglioni. Il primo scaglione è costituito da un fatturato inferiore a 50 milioni di FF; i destinatari pubblici francesi ricevono il 6,386% del prelievo e la parte belga il 23,114%. Il secondo scaglione è costituito dal fatturato compreso tra i 50 e i 75 milioni di FF; la quota francese ammonta al 10,817% e la quota belga scende al 16,183%. Il terzo scaglione è costituito da un fatturato compreso tra i 75 e i 100 milioni di FF; la quota francese raggiunge il 15,238% e la quota belga il 9,762%. Infine, per un fatturato superiore I

5 ai 100 milioni di FF, la quota belga scende al 5,602%, mentre la quota francese ammonta al 19,169% (punto 8 della sentenza impugnata). 7 Il 12 luglio 1991 la Ladbroke, la cui attività consiste nel ricevere in Belgio scommesse a quota fìssa sulle corse ippiche disputate all'estero, ha presentato alla Commissione una denuncia contro il PMU francese, il PMU belga e la Repubblica francese in forza, in particolare, degli artt. 92 e 93 del Trattato. Nella denuncia essa invitava la Commissione a dichiarare che l'accordo controverso aveva come effetto la concessione, da parte della Repubblica francese al PMU belga, di un aiuto statale illecito, che non era stato notificato (punto 9 della sentenza impugnata). 8 Nella denuncia la Ladbroke sottolineava che le scommesse ricevute in Francia, conformemente all'accordo controverso, sono raccolte e gestite allo stesso modo delle scommesse sulle corse francesi, poiché fanno parte del sistema francese e sono centralizzate secondo il sistema di totalizzazione del PMU francese con i mezzi e la tecnologia di quest'ultimo. Trasferite successivamente dal sistema francese al sistema belga di totalizzazione, le giocate delle scommesse sulle corse belghe ricevute in Francia sarebbero assoggettate a un prelievo del 35%, conformemente alla normativa belga. Di tale prelievo del 35%, un importo pari al 26% sarebbe attribuito al PMU belga, mentre il rimanente 9% sarebbe reso al sistema francese, per il 4% circa alla Repubblica francese e per il 5% circa alle società di corse francesi. Invece, per quanto riguarda le giocate sulle corse francesi ricevute in Francia, il prelievo del 30% circa andrebbe per il 18% alla Repubblica francese e per il 10% alle società di corse (punto 10 della sentenza impugnata). 9 La Ladbroke sosteneva pertanto che il fatto che la Repubblica francese, il PMU francese e le società di corse trattenessero solo il 9% del prelievo sulle giocate delle scommesse sulle corse belghe e non il 28%, come avviene per il prelievo sulle giocate delle scommesse sulle corse francesi, era un trattamento fiscale che, comportando un onere per la Repubblica francese e un vantaggio per il suo beneficiario il PMU belga si traduceva in un aiuto di Stato illegittimo a vantaggio di quest'ultimo (punto 11 della sentenza impugnata). I

6 TIERCÉ LADBROKE / COMMISSIONE 10 Con la decisione controversa, la Commissione ha respinto la denuncia della Ladbroke vertente sulľasserita concessione di un aiuto di Stato illegittimo, per i seguenti motivi: il prelievo sul gettito delle scommesse sulle corse belghe non potrebbe essere qualificato come tributo, in quanto a sua volta è soggetto a trattenute pubbliche di natura fiscale e in quanto, in Francia come in Belgio, varia in relazione a diversi fattori (punto 14 della sentenza impugnata); a seguito della detrazione dei contributi «esclusivamente francesi», pari al 5% circa, la trattenuta pubblica francese, all'aliquota del 18%, applicabile al prelievo del 30% gravante sulle giocate delle scommesse sulle corse francesi, cadrebbe a meno del 13% e, in tal modo, si avvicinerebbe alla trattenuta pubblica francese del 6,4% gravante attualmente sul prelievo del 35% applicato sull'introito delle scommesse ricevute in Francia sulle corse belghe (punto 15 della sentenza impugnata); la quota del prelievo spettante al PMU belga sarebbe, in percentuale, quasi la stessa, che il luogo di raccolta della scommessa sia situato in Francia o in Belgio (punto 16 della sentenza impugnata); l'accordo controverso, considerato nel suo insieme, sembrerebbe vantaggioso per il PMU belga solo nella sua fase iniziale, a causa della diminuzione della quota di quest'ultimo sul prelievo gravante sugli scaglioni di fatturato di importo più elevato (punto 17 della sentenza impugnata). 11 Tuttavia, al fine di poter prendere in considerazione qualsiasi fatto nuovo e l'eventualità che l'accordo, negli anni futuri, riceva applicazione al di là della fase iniziale, la Commissione si è riservata il diritto di riesaminare l'accordo dopo un periodo di quattro anni e ha invitato le autorità francesi a sottoporle una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo controverso (punto 18 della sentenza impugnata). I

7 12 Con la sentenza impugnata il Tribunale, ai punti 58-63, ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione controversa ritenendo, in sostanza, che la Commissione, nel concludere che non vi era alcun vantaggio che integrasse gli estremi di un aiuto di Stato in favore del PMU belga, legittimamente si fosse fondata sul raffronto tra l'aliquota degli introiti ottenuti dal PMU belga in Francia e in Belgio. 1 3 Il Tribunale ha dichiarato tuttavia, al punto 68, che la motivazione della decisione controversa non era tale da dissipare, nei confronti della Ladbroke, ogni equivoco quanto alla fondatezza del rifiuto della Commissione di ammettere l'esistenza di un vantaggio economico a beneficio del PMU belga e alla fondatezza del rigetto della sua denuncia, cosicché si doveva ritenere che la Commissione avesse, in parte, contribuito alla proposizione del ricorso in primo grado. Di conseguenza ciascuna delle parti, ivi compresa la Repubblica francese, parte interveniente, è stata condannata a sopportare le proprie spese. 1 4 In udienza il governo francese ha informato la Corte che l'accordo controverso non era più applicato dal 1 ottobre 1996, essenzialmente a causa di giocate insufficienti. 15 Per una più ampia illustrazione dei fatti di causa, si rinvia ai punti 1-18 della sentenza impugnata. 16 Nel ricorso proposto contro la detta sentenza la Ladbroke chiede alla Corte: 1) di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata; 2) di annullare la decisione controversa, e 3) di condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio. I

8 TIERCÉ LADBROKE / COMMISSIONE 17 La Commissione conclude che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare la Ladbroke alle spese. 18 La Repubblica francese conclude che la Corte voglia respingere il ricorso. 19 A sostegno del ricorso la Ladbroke deduce un errore di diritto consistente nel fatto che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare espressamente l'argomento da essa sviluppato relativo alle ragioni per cui l'accordo controverso configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato ritenendo, a torto, che tale accordo non concedesse alcun vantaggio al PMU belga. 20 Le quattro parti di tale motivo vertono sul ragionamento del Tribunale sviluppato, in ordine successivo, ai punti 58, 59, 60 e 62 della sentenza impugnata. 21 La Ladbroke contesta anzitutto il ragionamento illustrato al punto 58 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che l'apertura del mercato francese dell'accettazione di scommesse sulle corse ippiche, che consente al PMU belga di accedere, attraverso il PMU francese, agli scommettitori francesi, costituisce una scelta operata dal legislatore francese, scelta che, di per sé, non può essere messa in discussione alla luce dell'art. 92, n. 1, del Trattato per il solo motivo che l'applicazione dell'accordo di cui trattasi può avere l'effetto di aumentare le entrate del PMU belga. 22 La Ladbroke, pur riconoscendo che l'autorizzazione, data da uno Stato membro all'impresa di un altro Stato membro, ad accedere al suo mercato nazionale non configura di per sé un aiuto statale, ritiene che diverso sia il caso in cui le entrate che tale impresa trae dall'apertura del mercato provengano direttamente da tale Stato membro, ovvero risultino da un trasferimento di fondi disposto dallo Stato stesso. In casi del genere si dovrebbe presumere che tali entrate costituiscano aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del I

9 Trattato, salvo che si dimostri che esse rappresentano il normale pagamento di servizi resi dall'impresa straniera vuoi allo Stato, vuoi al soggetto che ha ceduto i fondi. 23 Secondo la Ladbroke, il Tribunale avrebbe dovuto quindi esaminare se le entrate francesi del PMU belga provenissero, come essa sostiene, dallo Stato o da risorse statali mediante un prelievo obbligatorio previsto da norme di diritto pubblico francese nonché da un sistema di trasferimento di fondi disposto dalla Repubblica francese. In caso affermativo, il Tribunale avrebbe dovuto quindi accertare quale frazione di tali entrate potesse eventualmente essere qualificata come ragionevole corrispettivo dei servizi resi dal PMU belga al PMU francese. 24 Occorre rammentare in proposito che, ai sensi dell'art. 92 del Trattato, «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». 25 Affinché sia configurabile un aiuto concesso da uno Stato ai sensi della citata norma occorre quindi che sussista un aiuto atto a favorire talune imprese o talune produzioni e, inoltre, che tale vantaggio provenga dallo Stato o da risorse statali. 26 Ne consegue che, ove la motivazione della decisione controversa in ordine all'insussistenza di un vantaggio a favore del PMU belga sia corretta, giustamente il Tribunale ha dichiarato che tale motivo era di per sé sufficiente a fondare il rigetto della denuncia, senza che occorresse esaminare l'argomento della Ladbroke secondo il quale le entrate francesi del PMU belga provenivano da un prelievo obbligatorio previsto dalle norme di diritto pubblico francese. I

10 TIERCÉ LADBROKE / COMMISSIONE 27 Si deve pertanto accertare se legittimamente il Tribunale abbia confermato la motivazione della decisione controversa attinente all'insussistenza di un trattamento di favore nei confronti del PMU belga. 28 In proposito, la Ladbroke contesta l'iter logico seguito ai punti della sentenza impugnata, in cui il Tribunale non ha censurato la motivazione della decisione controversa secondo la quale il PMU belga non è stato favorito in quanto le entrate che esso percepisce, in attuazione dell'accordo controverso, sulle scommesse accettate in Francia sono di entità equivalente a quella delle entrate che otterrebbe qualora le scommesse sulle corse belghe fossero accettate dall'ente stesso direttamente in Belgio. 29 In particolare, il Tribunale ha affermato, ai punti 60 e 62 della sentenza impugnata, che il raffronto tra le entrate percepite dal PMU belga in Francia e in Belgio sulle scommesse sulle corse belghe costituiva il criterio appropriato per accertare se il PMU belga avesse o meno goduto di un vantaggio ai sensi dell'art. 92, giacché le disposizioni dell'art. 15, n. 3, della legge n hanno stabilito in via generale che le scommesse sulle corse ippiche all'estero sono soggette ai prelievi di legge e fiscali vigenti nel paese in cui tali corse sono organizzate. Secondo il Tribunale, il trattamento in Francia del prelievo sulle scommesse sulle corse belghe, che ha il risultato di attribuire al PMU belga una quota di tale prelievo paragonabile a quella che gli spetterebbe in applicazione delle trattenute di legge e fiscali belghe, non costituisce pertanto una deroga rispetto all'economia del sistema generale ma, al contrario, è conforme a tale sistema. 30 La Ladbroke asserisce invece che il raffronto avrebbe dovuto essere operato tra i prelievi sulle scommesse accettate in Francia sulle corse non francesi e quelli effettuati sulle scommesse accettate in Francia sulle corse francesi. Infatti, qualora uno Stato membro rivendichi la propria autorità rispetto a un'attività economica particolare (vuoi in forma fiscale, vuoi mediante l'istituzione di prelievi), dovrebbe riservare lo stesso trattamento all'insieme di tale attività economica. Il sistema generale delle trattenute di legge e fiscali per l'accettazione di scommesse in Francia dovrebbe dunque essere, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, quello I

11 istituito per le scommesse accettate in Francia e non quello instaurato dalle disposizioni dell'art. 15, n. 3, della legge n di cui, tra l'altro, il PMU belga è l'unico destinatario. 31 Vero è che il solo raffronto tra le entrate del PMU belga in Francia e quelle che esso avrebbe percepito se le stesse scommesse fossero state accettate in Belgio non può essere considerato sufficiente per concludere nel senso dell'insussistenza di un trattamento di favore nei confronti del PMU belga. 32 II Tribunale, ai punti della sentenza impugnata, ha tuttavia preso in esame anche l'argomento della Ladbroke secondo cui il prelievo sulle corse belghe avrebbe dovuto essere trattato allo stesso modo di quello sull'importo delle scommesse sulle corse francesi spettante al PMU francese. 33 Orbene, il ragionamento della Ladbroke trascura la specificità delle scommesse sulle corse belghe, nonché quanto le differenzia dalle scommesse sulle corse francesi. Giacché le due categorie di scommesse non sono identiche, l'esistenza di un vantaggio ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato non può essere automaticamente dedotta dalla differenza di trattamento che esse subiscono. 34 In proposito, occorre osservare anzitutto che le scommesse al totalizzatore sono caratterizzate dal fatto che le giocate costituiscono una massa comune la quale, detratti vari prelievi, viene distribuita ai vincitori in maniera uguale, qualunque sia l'origine delle scommesse, il che implica che la quota delle giocate riservata ai vincitori non può variare a seconda degli Stati in cui vengono effettuate le scommesse. Il corretto funzionamento di un sistema del genere può quindi essere garantito soltanto qualora l'aliquota dei prelievi cui può essere sottoposto l'importo delle scommesse su una determinata corsa ippica sia quella dello Stato in cui si svolge la corsa. I

12 TIERCÉ LADBROKE / COMMISSIONE 35 Si deve inoltre rilevare che il sistema di trattenute di legge e fiscali per le scommesse sulle corse francesi è stato adottato alla luce delle peculiarità normative ed economiche della corsa ippica e delle scommesse al totalizzatore in Francia. Non si può pretendere che tale sistema sia trasposto alle scommesse al totalizzatore sulle corse belghe, che sono organizzate in un ambito normativo ed economico diverso. Peraltro, dato che le aliquote di prelievo in Francia e in Belgio sono diverse, e che l'applicazione delle aliquote belghe alle scommesse effettuate in Francia è giustificata dalle ragioni, attinenti alla logica del sistema delle scommesse al totalizzatore, menzionate al punto 34 della presente sentenza, la ripartizione di tale prelievo tra i diversi destinatari non può, comunque, avvenire esattamente sulla stessa base in entrambe le ipotesi. 36 Alla luce di quanto sopra, non si può contestare al legislatore francese allorché ha previsto, mediante l'art. 15, n. 3, della legge n , che le scommesse sulle corse ippiche all'estero siano soggette alle trattenute di legge e fiscali vigenti nel paese in cui le corse sono organizzate di avere trattato in modo diverso in Francia le scommesse sulle corse francesi e quelle sulle corse straniere. 37 Correttamente, pertanto, il Tribunale, al punto 63 della sentenza impugnata, ha respinto la tesi della Ladbroke secondo la quale il trattamento riservato alle giocate sulle corse belghe, che starebbe all'origine del denunciato vantaggio in favore del PMU belga, dovrebbe essere allineato sul trattamento applicato al prelievo spettante al PMU francese. 38 Tale conclusione non è, peraltro, inficiata dal fatto che, finora, il sistema generale relativo alle scommesse sulle corse ippiche all'estero sia stato applicato soltanto alle scommesse sulle corse ippiche organizzate in Belgio. Si deve rilevare in proposito che l'art. 15, n. 3, della legge n , che ammette la possibilità, per le società di corse ippiche autorizzate a organizzare scommesse al totalizzatore fuori ippodromo, di essere abilitate a ricevere scommesse effettuate in Francia su corse straniere, esisteva molto prima dell'adozione del decreto n e della stipulazione dell'accordo controverso, e che questi ultimi sono conformi al sistema generale istituito da tale disposizione. 39 Alla luce di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. I

13 Sulle spese 40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Ladbroke è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese. 41 Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica francese sopporterà quindi le proprie spese. Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Tiercé Ladbroke SA è condannata alle spese. 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm Schintgen Mancini Kapteyn Murray Edward Puissochet Hirsch Jann Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 dicembre Il cancelliere Il presidente R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias I

6 L art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore.

6 L art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore. Pagina 1 di 6 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 31 marzo 2011 (*) «Inadempimento di uno Stato Ambiente Direttiva 2008/1/CE Prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento Condizioni di autorizzazione

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n.

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n. SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n. 40/94 Art. 146 Identità degli effetti di una registrazione

Dettagli

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

5 RICHIAMANDOSI ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE, LA COMMISSIONE SOSTIENE ANZITUTTO CHE LA DEROGA DI CUI ALL ' ART. 48, N. 4, DEL TRATTATO DEV '

5 RICHIAMANDOSI ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE, LA COMMISSIONE SOSTIENE ANZITUTTO CHE LA DEROGA DI CUI ALL ' ART. 48, N. 4, DEL TRATTATO DEV ' Sentenza della Corte del 3 giugno 1986 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese Requisito della cittadinanza per la nomina al ruolo ad impieghi permanenti di infermiere ed infermiera

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova Regolamento per gli incarichi agli avvocati Art. 1 Disciplina della materia e ammissibilità incarichi Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

RISOLUZIONE N. 323/E

RISOLUZIONE N. 323/E RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI ART. 1 PREMESSA 1) Il Consiglio Direttivo può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente

Dettagli

0.672.963.62. Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

0.672.963.62. Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952) Traduzione 1 0.672.963.62 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni Conclusa il 12 novembre

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA DELLA CASSAZIONE. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia testamentaria datata 7 luglio 2009 ha modificato l'interpretazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Personale altamente qualificato: ridefiniti i termini per la presentazione delle istanze per l accesso al credito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Settima Sezione) 25 settembre 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Settima Sezione) 25 settembre 2008 (*) SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Settima Sezione) 25 settembre 2008 (*) «Inadempimento di uno Stato Direttiva 2000/59/CE Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 21/7/2005 n. C- 231/03

Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 21/7/2005 n. C- 231/03 Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 21/7/2005 n. C- 231/03 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) «Artt. 43 CE, 49 CE e 81 CE Concessione relativa alla gestione del servizio pubblico di distribuzione

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa RISOLUZIONE N. 55/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa La

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 141/E RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 novembre 2004 Oggetto: Istanza di interpello - Rimborso dell Iva assolta in Italia sui servizi acquistati da un operatore turistico

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

RISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR

RISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 Marzo 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR Con la consulenza specificata

Dettagli

RIDUZIONE IMU E TASI - COMODATI IN CORSO DA REGISTRARE ENTRO IL 1 MARZO

RIDUZIONE IMU E TASI - COMODATI IN CORSO DA REGISTRARE ENTRO IL 1 MARZO RIDUZIONE IMU E TASI - COMODATI IN CORSO DA REGISTRARE ENTRO IL 1 MARZO Tra i diversi interventi recati dalla Legge di Stabilità 2016 sulla materia dei tributi locali, si segnala la riduzione al 50% della

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

Roma, 11 agosto 2009

Roma, 11 agosto 2009 RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti

Dettagli

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Marco Mazzocchi-Alemanni contro Commissione delle Comunità europee

Marco Mazzocchi-Alemanni contro Commissione delle Comunità europee SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 5 novembre 1996 Cause riunite T-21/95 e T-186/95 Marco Mazzocchi-Alemanni contro Commissione delle Comunità europee «Dipendenti - Assicurazione malattia complementare

Dettagli

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare

Dettagli

LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO

LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO Comune di Mesocco Cantone dei Grigioni LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO Legge per la diffusione di canali esteri nel Moesano Pagina 1 di 5 Indice A. GENERALITÀ... 3 Art. 1 Principio...

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari

Dettagli

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007 RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell ENEL ai propri dipendenti

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. COMUNE DI CERVENO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. (Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 07/05/2012)

Dettagli

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli