Contratto: DIRIGENTI - Poligrafici CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

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1 Contratto: DIRIGENTI - Poligrafici CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dirigenti e i direttori amministrativi di giornali quotidiani 9 LUGLIO 1985 (Decorrenza: 1 gennaio Scadenza: 31 dicembre 1988) La parte economica scadrà il 31 dicembre 1986 Parti stipulanti Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali Testo del c.c.n.l. Art. 1 (Norme applicative) Le norme di cui al presente contratto si applicano ai direttori amministrativi ed ai dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani e delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che, in conseguenza delle mansioni affidate, abbiano ricevuto per iscritto tale loro nomina. Art. 2 (Posizione gerarchica e funzioni) Il direttore amministrativo dipende direttamente ed esclusivamente dal proprietario del giornale o dal legale rappresentante della società editrice del giornale. Se la procura o il contratto speciale non lo collocano in posizione di preminenza, egli è nella gerarchia dell'azienda sullo stesso piano del direttore politico. Tutte le funzioni amministrative riguardanti il complesso delle attività dell'impresa editrice di giornali quotidiani e la disciplina del personale, sono di competenza del direttore amministrativo, il quale dà le disposizioni necessarie al buon andamento dei servizi. Art. 3 (Contratti individuali) Non sono ammessi contratti o patti speciali che stabiliscono condizioni inferiori a quelle contemplate nel presente contratto. I contratti a termine che non tutelino i diritti stabiliti dal presente contratto sono ammessi soltanto per i direttori amministrativi e per i dirigenti assunti da giornali la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore a 12 mesi. Saranno pure ammessi, per un periodo massimo di 12 mesi, quando si tratti di sostituire il direttore amministrativo o il dirigente assente per i motivi di cui agli artt. 6, 15 e 16 del presente contratto. Art. 4 (Periodo di prova) La eventuale fissazione del periodo di prova ai sensi dell'art del codice civile potrà essere convenuta all'atto dell'assunzione per un periodo non superiore a mesi quattro. Art. 5 (Incompatibilità)

2 Il direttore amministrativo e il dirigente non potranno assumere altri impegni che vincolino la loro attività senza esserne autorizzati dall'editore. Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con almeno un mese di preavviso, ove fosse ritenuta dannosa per il giornale, senza diritto ad indennizzo. In ogni caso il direttore amministrativo e il dirigente non potranno assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell'azienda alla quale appartengono. Art. 6 (Aspettativa) Al direttore amministrativo e al dirigente che ne facciano richiesta per giustificati motivi sarà concesso, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, con facoltà da parte dell'azienda di non corrispondere retribuzione. Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio quando, all'atto della concessione, il direttore amministrativo e il dirigente abbiano almeno due anni di servizio effettivo. I direttori amministrativi o i dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, senza retribuzione, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai direttori amministrativi e ai dirigenti chiamati a ricoprire cariche sindacali nella Federazione nazionale dirigenti aziende industriali, provinciali o regionali o nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'inpdai; durante detti periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico di competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore degli interessati siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante i periodi di aspettativa. Art. 7 (Aggiornamento culturale-professionale) Le aziende, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale consono alle funzioni dirigenziali, attesa la struttura e la natura dell'attività svolta, avvieranno interventi formativi a favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto alle responsabilità affidate all'interessato. La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative sarà concordata con il dirigente interessato. Art. 8 (Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione) Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal direttore amministrativo e dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda. A decorrere dal 1 luglio 1985 il direttore amministrativo e il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al comma quarto, risolvano il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, hanno diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità fissa di cui all'art. 21 e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari alla metà del corrispettivo della predetta indennità fissa. Il direttore amministrativo e il dirigente conseguono il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma semprechè abbiano formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a loro fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale siano stati successivamente rinviati a giudizio. Ove si apra procedimento penale nei confronti del direttore amministrativo e del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. E' in facoltà del direttore amministrativo e dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda.

3 Il rinvio a giudizio del direttore amministrativo e del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni loro attribuite non costituisce di per sè giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il direttore amministrativo e il dirigente avranno diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione. Le garanzie e le tutele di cui al quarto comma del presente articolo si applicano al direttore amministrativo e al dirigente anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, semprechè si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del direttore amministrativo e del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato. Art. 9 (Trattamento economico) I minimi contrattuali sono fissati con accordi integrativi stipulati tra le parti firmatarie il presente contratto. Il meccanismo di variazione automatica è regolato dall'allegato 1 del presente contratto. Art. 10 (Elemento di maggiorazione) L'elemento di maggiorazione è confermato nel 12 per cento degli elementi della retribuzione individuale di fatto considerati utili dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto per il computo del trattamento di fine rapporto, includendo pertanto in essi elementi, a far data dal 1 gennaio 1983, anche gli aumenti a titolo di meccanismo di variazione automatica scattati successivamente al 31 maggio 1982, nonchè quelli considerati dall'art. 5, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, secondo le misure e le cadenze stabilite in detta norma di legge. Sull'elemento di maggiorazione predetto, per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare in atto dal 1 gennaio 1985 e quello precedente, potranno essere operati assorbimenti o conguagli di eventuali miglioramenti economici attribuiti aziendalmente al dirigente dalla sottoscrizione del c.c.n.l. 14 maggio 1981, o successivamente, quando tali miglioramenti siano stati attribuiti in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali. Agli effetti dell'erogazione dell'elemento di maggiorazione, agli elementi della retribuzione individuale di fatto considerati utili dal presente articolo ed afferenti il periodo successivo al 31 dicembre 1984 verrà applicata la percentuale indicata nel primo comma. La relativa corresponsione avverrà con le modalità e cadenze in atto per ciascuno dei predetti elementi retributivi. Art. 11 (Retribuzione) Per retribuzione si intende, oltre lo stipendio, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, le gratificazioni ad ogni altro compenso, anche se corrisposto in natura, comunque denominato e a qualunque epoca e con qualunque periodicità corrisposto, di misura fissa o variabile, con esclusione dei rimborsi di spese effettive, di quelle indennità, gratificazioni ed assegni eccezionali corrisposti una volta tanto per prestazioni speciali. Art. 12 (Aumenti periodici di anzianità) Il direttore amministrativo e il dirigente hanno diritto indipendentemente da qualsiasi aumento perequativo o di merito, alla maggiorazione del 6,75 per cento dello stipendio minimo mensile di categoria di appartenenza, aumentato dell'importo per meccanismo di variazione automatica in atto al 1 luglio 1984, per ogni biennio di anzianità di servizio fino ad un massimo di 10 scatti. Per i direttori amministrativi e i dirigenti in servizio alla data di stipula del presente contratto la maggiorazione prevista dal primo comma del presente articolo spetterà sino ad un massimo di 15 bienni di anzianità. Il computo dei bienni ha inizio dalla data di nomina a dirigente presso l'azienda.

4 Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Ad ogni successiva variazione dei minimi di stipendio saranno nuovamente calcolati gli aumenti periodici di anzianità maturati. Tale calcolo sarà effettuato aggiungendo ai nuovi minimi tante aliquote del 6,75 per cento per quanti sono i bienni di anzianità maturati. Gli aumenti di stipendio individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale quando l'editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell'aumento, la volontà di assorbirli. Norme di prima applicazione Ai fini del coordinamento delle disposizioni di cui sopra con quelle precedentemente in vigore, si procederà al ricalcolo di ciascun aumento biennale di anzianità già riconosciuto alla data di sottoscrizione del presente contratto, applicando la misura del 6,75 per cento allo stipendio minimo mensile di categoria di appartenenza, decorrente dal 1 gennaio 1985, e all'importo per meccanismo di variazione automatica in atto al 1 luglio 1984 (lire mensili). Le differenze tra gli importi come sopra determinati e quelli erogati allo stesso titolo in base alla precedente normativa, sono corrisposte con decorrenza dal 1 gennaio 1985 quanto agli aumenti di anzianità già maturati al 31 dicembre 1984 e con decorrenza dall'avvenuto riconoscimento quanto all'eventuale aumento che sia maturato in data successiva. Resta inteso che gli aumenti biennali di anzianità già maturati concorrono al raggiungimento del limite massimo dei quindici bienni complessivamente riconoscibili al direttore amministrativo o al dirigente in forza alla data di stipula del presente contratto. Art. 13 (Indennità di carica) Il direttore amministrativo e il dirigente hanno diritto di percepire ogni anno, con lo stipendio del mese di giugno, una indennità di carica pari all'ammontare della retribuzione mensile nei limiti del massimale stabilito negli accordi integrativi. In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto al direttore amministrativo e al dirigente un importo pari alla retribuzione mensile nei limiti del massimale predetto. Le modalità di corresponsione della indennità di carica e relativa aggiunta saranno conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilità. La indennità di carica e la relativa aggiunta non sono computabili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e della indennità sostitutiva delle ferie. Valgono invece a tutti gli altri effetti. Art. 14 (Ferie) I direttori amministrativi ed i dirigenti hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito come segue: - un mese per coloro che hanno una anzianità aziendale fino a 5 anni; - 30 giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 5 anni e fino a 20; - 35 giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale oltre i 20 anni. Qualora eccezionali necessità dell'azienda non consentissero al direttore amministrativo e al dirigente il godimento totale o parziale del periodo di ferie, verrà ad essi corrisposta, per il periodo non goduto, una indennità pari alla loro retribuzione. In caso di rientro anticipato per necessità aziendali le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda. Il pagamento compensativo dei giorni di ferie eventualmente non usufruiti dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello del quale i giorni di ferie dovevano essere goduti. La risoluzione del rapporto non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il direttore amministrativo e il dirigente hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.

5 Ai direttori amministrativi e ai dirigenti che abbiano una anzianità aziendale di almeno un anno saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribuiti per complessivi dieci giorni lavorativi nell'anno. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinunciano in tutto o in parte ai permessi di cui al comma precedente. Il direttore amministrativo ed il dirigente possono usufruire nell'anno successivo dei permessi eventualmente non goduti nel solo anno precedente. Art. 15 (Trattamento di malattia e maternità) Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio, l'azienda conserverà al direttore amministrativo e al dirigente non in prova il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro corrispondendo loro l'intera retribuzione per un periodo di 12 mesi. L'azienda ha diritto di far controllare la idoneità al lavoro del direttore amministrativo o del dirigente da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico. In caso di constatata permanente idoneità al lavoro la azienda può risolvere il rapporto di lavoro del direttore amministrativo o del dirigente corrispondendo il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità fissa stabilita dal presente contratto. Qualora la prosecuzione della malattia non consenta al direttore amministrativo o al dirigente di riprendere servizio a causa di permanente inidoneità al lavoro questi possono risolvere il rapporto con diritto allo stesso trattamento di cui al comma che precede. Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla maternità, l'azienda, conservando al direttore amministrativo o al dirigente il suo posto di lavoro, gli corrisponderà l'intera retribuzione mensile. Tale trattamento è sostitutivo di quello previsto dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n Art. 16 (Trattamento di infortunio e malattia da cause di servizio) Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale o da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al direttore amministrativo e al dirigente non in prova il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione sino alla raggiunta idoneità al lavoro o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare anni due e sei mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio. Agli effetti del precedente comma si considera: - infortunio, l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sulla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; - professionale, la malattia che sia fra quelle indicate nella tabella annessa alla legge anzidetta. L'azienda inoltre deve stipulare nell'interesse del direttore amministrativo e del dirigente una polizza che assicuri: a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da malattia professionale o da infortunio per qualsiasi causa verificatosi che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto; b) in caso di invalidità permanente parziale causata da malattia professionale o da infortunio per qualsiasi causa verificatosi una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di morte causata da malattia professionale o da infortunio per qualsiasi causa verificatosi una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione di fatto. L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari a lire 80 milioni, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione. La predetta somma sarà pari a lire 100 milioni quando il

6 nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto dal coniuge ovvero da un solo figlio a carico ed a lire 120 milioni quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto dal coniuge e da uno o più figli a carico, ovvero da più figli a carico. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di lire annue, che saranno trattenute dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità. La copertura assicurativa di cui al comma precedente sarà operante a decorrere dal 1 gennaio Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente articolo. Art. 17 (Previdenza e assistenza sanitaria a carattere integrativo) Le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento pensionistico di categoria e l'assistenza integrativa di malattia, come disciplinate dalle apposite separate intese contestualmente sottoscritte alle quali si intende fatto riferimento e rinvio, costituiscono parte integrante del presente contratto, per l'intera durata di quest'ultimo. I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonchè le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle parti stipulanti. Art. 18 (Previdenza) I versamenti relativi al trattamento di previdenza di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 e al Regolamento di cui al D.P.R. 17 agosto 1955, n. 914 e successive modificazioni sono fissati nella misura percentuale stabilita dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Il pagamento dei contributi di previdenza va effettuato sull'ammontare della retribuzione lorda globale di fatto percepita dal dirigente nell'ambito del massimale appresso indicato. Le aziende sono inoltre tenute ad iscrivere i direttori amministrativi e dirigenti al Fondo integrativo previdenza dirigenti giornali istituito con accordo 3 maggio Il contributo per detto fondo, nella misura prevista dall'art. 25 del protocollo regolamentare per la previdenza integrativa, è fissato nell'85 per cento a carico delle aziende e nel 15 per cento a carico del direttore amministrativo e del dirigente. Il massimale di retribuzione annua ai fini del versamento del contributo di previdenza all'inpdai è stabilito dal 1 gennaio 1981 in lire Dichiarazione a verbale Con effetto dal 1 dicembre 1984 le parti si danno atto che il massimale di retribuzione annua utile ai fini del versamento del contributo di previdenza all'inpdai viene indicato in lire ; in attesa della emanazione dei conseguenti provvedimenti legislativi le aziende procederanno a trattenere al dirigente i contributi sulla base del predetto massimale e relativa decorrenza. Art. 19 (Trapasso di azienda) In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi forma dell'azienda valgono le norme di legge. Il direttore amministrativo e il dirigente che non intendessero accettare il passaggio alle dipendenze dell'azienda subentrante, avranno diritto, al momento del trapasso, senza preavviso, o entro sei mesi da questo, col preavviso di un mese, di ottenere la risoluzione del rapporto di impiego con trattamento eguale a quello che spetterebbe loro in caso di licenziamento. Sarà considerato trapasso di azienda, agli effetti del comma che precede, anche il solo passaggio di proprietà della maggioranza del capitale. Nel caso di cessazione dell'azienda per qualsiasi ragione competono al direttore amministrativo e al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità di cui all'art. 21.

7 Art. 20 (Legittimi motivi di dimissioni) In caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale il direttore amministrativo potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, alla indennità di cui all'art. 21. Per quanto concerne l'indennità di cui alla lettera c) dell'art. 21, l'erogazione è condizionata alla sussistenza dei limiti di età ivi previsti. Uguale diritto spetta al direttore amministrativo e al dirigente: a) quando, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la loro dignità professionale e personale; b) quando, a seguito di mutamento delle proprie attività sostanzialmente incidente sulla loro posizione, risolvono, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro (1) (1) Decorrenza dal 1 luglio Art. 21 (Indennità fissa in caso di licenziamento) In caso di risoluzione del rapporto, quando questo non avvenga per volontà (salvo quanto stabilito dagli artt. 19 e 20) o colpa del direttore amministrativo o del dirigente non in prova, l'azienda corrisponderà: a) al direttore amministrativo: una indennità fissa (comprensiva dell'indennità di preavviso) pari all'importo di tredici mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga entro dieci anni di servizio; quindici mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga tra i dieci e quindici anni di servizio; diciotto mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga dopo quindici anni di servizio; b) al dirigente: una indennità fissa (comprensiva dell'indennità di preavviso) pari all'importo di otto mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni di servizio; dodici mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga tra i cinque e i dieci anni di servizio; quindici mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga dopo dieci e fino a quindici anni di servizio; diciotto mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga dopo quindici anni di servizio; c) al direttore amministrativo e al dirigente, una ulteriore indennità fissa pari a tredici mensilità di retribuzione per il direttore amministrativo e il dirigente che abbiano più di quarantaquattro anni compiuti e meno di cinquantacinque anni compiuti; pari a sette mensilità di retribuzione per il direttore amministrativo e il dirigente che abbiano cinquantacinque anni compiuti e meno di cinquantanove anni compiuti. Resta salvo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 27. L'ammontare della retribuzione da prendere a base per il computo dell'indennità fissa sarà dato dalla somma dell'ultimo stipendio mensile aumentato degli importi dovuti a titolo di variazione automatica, di un dodicesimo della tredicesima mensilità, di un dodicesimo della indennità di carica e relativa aggiunta e della media mensile degli altri elementi indicati all'art. 11 percepiti negli ultimi 24 mesi o nel minor tempo di servizio prestato. Dichiarazione a verbale Le parti concordano che dalla stipula del presente contratto, per la peculiarità delle funzioni dirigenziali, l'indennità fissa prevista dalle lettere a) oppure b) dell'art. 21 è computata agli effetti del trattamento di fine rapporto. Le parti si danno, altresì, atto che, considerata la particolare specifica natura del trattamento corrispondente all'indennità fissa o frazione di essa prevista dagli artt. 8, 19, 20 e 33 a favore del direttore amministrativo o del dirigente che risolva il rapporto di lavoro, il trattamento medesimo non ha effetto per il computo del trattamento di fine rapporto. Art. 22 (Trattamento di fine rapporto) 1) In caso di risoluzione del rapporto, trascorso il periodo di prova, spetterà al direttore amministrativo o al dirigente, a parte quanto previsto all'art. 21, un trattamento di fine rapporto

8 da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n ) Con riferimento al secondo comma del citato art codice civile, per il computo del trattamento di fine rapporto si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della retribuzione: - gli aumenti a titolo di meccanismo di variazione automatica scattati successivamente al 31 maggio 1982, nonchè quelli considerati dall'art. 5, secondo comma, della richiamata legge n. 297, secondo le misure e le cadenze ivi stabilite; - l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonchè le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale. Disposizione transitoria Ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità da calcolarsi all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all'art. 22 del c.c.n.l. 14 maggio 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. Per i direttori amministrativi e i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l'anzianità già prevista dal sostituito art. 21 del c.c.n.l. 26 marzo 1975 per il conseguimento, sull'intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di 1/2 mensilità, si procederà a quantificare l'indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione) che saranno erogate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell'ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell'indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 21 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del primo comma, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell'anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del primo comma. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal primo comma, anche nei casi di cui al secondo ed al terzo comma. Le quantificazioni stabilite al comma secondo avverranno in base al rapporto tra l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 21 per consentire la migliore misura per l'intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L'individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l'indicato rapporto. Art. 23 (Indennità in caso di dimissioni) In caso di dimissioni volontarie spetta al direttore amministrativo e al dirigente il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo precedente. Il direttore amministrativo e il dirigente che abbiano una anzianità eccedente i dieci anni di servizio avranno diritto alla corresponsione della indennità fissa di cui all'art. 21 lettera a) oppure b). Il direttore amministrativo e il dirigente, tranne i casi previsti dall'art. 20 non potranno abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del direttore amministrativo o del dirigente.

9 Nel caso di dimissioni del direttore amministrativo o del dirigente ai sensi del quarto comma dell'art. 15 il trattamento economico ad esso spettante non comprende l'ulteriore indennità fissa di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 21. Art. 24 (Dimissioni per anzianità) Il direttore amministrativo e il dirigente che abbiano superato il 60 anno di età ed abbiano una anzianità di servizio di almeno tre anni hanno diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento, oltre al trattamento di fine rapporto, della indennità stabilita dall'art. 21 lettera a) oppure b). Ove dopo tale risoluzione l'interessato fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica conserverà il diritto al trattamento previsto dal presente contratto; peraltro in caso di risoluzione del nuovo rapporto l'indennità fissa sarà ridotta nella misura di un sesto di quella prevista dal suddetto art. 21. Art. 25 (Indennità in caso di morte) In caso di morte del direttore amministrativo e del dirigente l'azienda corrisponderà agli aventi diritto le indennità che sarebbero spettate al direttore amministrativo e al dirigente in caso di licenziamento, indipendentemente da quanto possa loro spettare per fondi di previdenza, per assicurazione infortuni o per ogni altro titolo. Art. 26 (Anzianità) A tutti gli effetti del presente contratto, fatta eccezione per gli aumenti periodici di anzianità i quali decorrono a norma del secondo comma del precedente art. 12 dalla data di nomina a dirigente, l'anzianità si computa comprendendovi tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'azienda anche con altre qualifiche. All'anzianità come sopra specificata vanno sommate quelle anzianità convenzionali cui il dirigente abbia diritto. Art. 27 (Risoluzione del contratto di lavoro) Nel caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte. Il direttore amministrativo e il dirigente licenziato hanno facoltà di richiedere per iscritto a mezzo raccomandata a.r. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, la motivazione del recesso se non è contenuta nella comunicazione stessa. In tal caso l'editore entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del direttore amministrativo o del dirigente, renderà note per iscritto con raccomandata a.r. le ragioni del licenziamento. Ove non segua, da parte dell'editore, la suddetta comunicazione dei motivi, o il direttore amministrativo o il dirigente non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, lo stesso potrà ricorrere, entro trenta giorni, all'apposito Collegio, istituito a cura delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla FNDAI a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al direttore amministrativo o al dirigente che abbia ricevuto l'indennità prevista dall'art. 21, primo comma, lettera c) (ulteriore indennità fissa). Il versamento di tale indennità comporta, per chi la riceve, la rinuncia al ricorso e all'applicazione della procedura appresso prevista. Le disposizioni del presente articolo, salvo la comunicazione per iscritto di cui al primo comma, non si applicano altresì in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del direttore amministrativo e del dirigente che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 10 del vigente Regolamento INPDAI o che abbiano comunque superato il 65 anno di età. Costituzione Collegio arbitrale e procedura del ricorso

10 Il Collegio, istituito a cura delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, resterà in carica per la durata del contratto stesso e potrà essere rinnovato. Il Collegio è composto da un rappresentante degli editori designato dalla FIEG, uno dei direttori amministrativi o dei dirigenti designato dalla FNDAI ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle predette Federazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette - dal Presidente del Tribunale di Roma. Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Salvo diverso accordo tra le parti il Collegio ha sede presso il Ministero del Lavoro. Le funzioni di segreteria saranno svolte a cura di una delle Organizzazioni stipulanti. Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza a mezzo raccomandata a.r. della FNDAI, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi del terzo comma del presente articolo. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente a cura della FNDAI alla FIEG e, per conoscenza, all'azienda interessata. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della istanza di cui sopra da parte della FIEG. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione. Ove in tale sede non si raggiunga una conciliazione ed il Collegio accolga con motivato giudizio il ricorso del direttore amministrativo o del dirigente, esso potrà contestualmente disporre a carico dell'azienda una indennità supplementare del trattamento contrattuale fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, tra un minimo di 10 mesi ed un massimo di 24 mesi di retribuzione da calcolarsi con i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 21. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, nonchè quello di cui al terzo comma del presente articolo. Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50 per cento fra le parti in causa. Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa. Il ricorso al Collegio non costituisce motivo per sospendere la corresponsione al direttore amministrativo o al dirigente delle indennità di cui agli artt. 21 e 22 del presente contratto. Norme di attuazione Fatta in ogni caso salva la facoltà di sostituzione dei rappresentati delle rispettive Organizzazioni, ai sensi del quarto comma del presente paragrafo, il Collegio già costituito in base al c.c.n.l. 14 maggio 1981 si intende prorogato in carica fino alla scadenza del presente contratto. Art. 28 (Rappresentanze aziendali) I sindacati dei dirigenti competenti per territorio ed aderenti alla FNDAI potranno istituire rappresentanze sindacali nelle aziende. In tal caso gli stessi sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei direttori amministrativi e/o dei dirigenti investiti di tale rappresentanza alle aziende interessate, oltrechè alla FIEG ed alla FNDAI. In particolare, le rappresentanze aziendali potranno esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali, ivi comprese quelle relative al riconoscimento della qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 1 del presente contratto. Art. 29 (Contributi sindacali)

11 Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti al sindacato dirigenti industriali della FNDAI territorialmente competente, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati, deleghe che saranno valide fino a revoca scritta. Art. 30 (Esame controversie) Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti il contratto stesso. Detto esame dovrà esaurirsi, salvo i casi di motivato impedimento, entro il termine di 90 giorni. Le relative conclusioni formeranno oggetto di verbale sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti. Art. 31 (Norme comuni ai vari casi di risoluzione del rapporto) Tranne nei casi di dimissioni previste dall'art. 24 lo stipendio ed ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale è avvenuta la cessazione del rapporto. Il trattamento di fine rapporto nonchè le indennità dovute per effetto della risoluzione del rapporto debbono essere versate non oltre otto giorni dalla data della risoluzione stessa. In caso di controversia sull'ammontare del trattamento spettante l'editore verserà al direttore amministrativo e al dirigente od ai loro aventi causa, entro il termine di cui al comma precedente, la parte non contestata dal trattamento stesso. In difetto di pagamento nel termine sopra indicato, l'editore, trascorsi trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere l'interesse del 9 per cento annuo, comprensivo dell'interesse legale, sulla parte che non poteva essere ragionevolmente contestata. Art. 32 (Trasferte e missioni) Oltre al rimborso delle spese sostenute di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane è dovuto un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari al 2 per cento del minimo mensile contrattuale base, per ogni giorno di trasferta. In caso di trasferta di durata superiore a due settimane o di missione all'estero, verranno presi accordi diretti tra azienda e dirigente; in ogni caso verrà riconosciuto, ricorrendone le condizioni, l'importo di cui al primo comma, suscettibile di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi di trasferta. Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto ivi compreso il trattamento di fine rapporto e sono suscettibili di assorbimento in eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto allo stesso titolo. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti aziendali o individuali di miglior favore. Disposizione transitoria Le parti si danno reciprocamente atto che, fino alla data di sottoscrizione del presente contratto, l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili rimane computato con la percentuale dell'1,50 per cento sui minimi contrattuali di stipendio mensile previsti, con decorrenza dal 1 gennaio 1984, dall'art. 1 dell'accordo 28 settembre Art. 33 (Trasferimento del direttore amministrativo e del dirigente) Il direttore amministrativo e il dirigente possono essere trasferiti da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.

12 Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'azienda al direttore amministrativo e al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 4 quando gli stessi abbiano familiari conviventi e a carico. Al direttore amministrativo e al dirigente trasferiti sarà corrisposto il rimborso delle spese cui vanno incontro per sè e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonchè l'eventuale maggior spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque per un periodo non inferiore a 2 anni, oltre ad una indennità una tantum pari a 3 mensilità e mezza di retribuzione per il direttore amministrativo e il dirigente con carichi di famiglia e a 2 mensilità e mezza per il direttore amministrativo e il dirigente senza carichi di famiglia. Gli importi erogati per i titoli di cui al precedente comma, attesa la loro particolare natura, non sono computabili agli effetti del trattamento di fine rapporto. Per il reperimento dell'alloggio nella sede di destinazione anche l'azienda esplicherà il suo interessamento per agevolare il dirigente. Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro cinque anni dalla data di trasferimento, l'azienda dovrà rimborsare le spese relative al rientro del direttore amministrativo e del dirigente e/o della loro famiglia alla sede originaria. Il direttore amministrativo e il dirigente licenziati per mancata accettazione del trasferimento hanno diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità fissa. Il direttore amministrativo e il dirigente che procedono alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, hanno diritto, oltre al trattamento di fine rapporto ad un trattamento pari all'indennità fissa e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari ad un terzo del corrispettivo della predetta indennità fissa. Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del direttore amministrativo e del dirigente che abbiano compiuto rispettivamente il 53 anno se uomo o il 50 se donna. Nota a verbale Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano all'azienda di rispettare i termini di preavviso di cui al secondo comma il direttore amministrativo e il dirigente verranno considerati in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini. La modifica di cui al terzo comma del presente articolo trova applicazione nei casi di trasferimento comunicati ai sensi del secondo comma, a decorrere dal 1 luglio Art. 34 (Disposizioni generali) Per quanto si riferisce alla tredicesima mensilità, alle festività, agli assegni familiari, al matrimonio, al servizio militare, valgono le norme più favorevoli in vigore per i giornalisti o gli impiegati di categoria massima dell'azienda cui il direttore amministrativo o il dirigente presta la sua opera. Per quant'altro non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge. Art. 35 (Decorrenza e durata) Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1985, salvo le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli. Avrà scadenza al 31 dicembre 1988, ad eccezione della parte relativa al trattamento economico che avrà scadenza al 31 dicembre In caso di mancata disdetta, da notificarsi con lettera raccomandata almeno due mesi prima delle scadenze sopra indicate, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. I Allegato 1 Meccanismo di variazione automatica

13 Il meccanismo di variazione della retribuzione dei dirigenti correlato all'aumento del costo della vita, istituito con l'accordo 28 settembre 1983, è regolato assumendo a base del sistema l'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" al 1 settembre 1974 fatto = 100 (e considerando convenzionalmente per tale l'indice del mese di agosto 1974, risultato pari a 149,8, con base 1970 = 100). Il calcolo delle variazioni dell'indice, successive a quella registrata al maggio 1983, verrà effettuato con cadenza annuale, accertando il numero dei punti di variazione dell'indice stesso risultante nel mese di maggio di ciascun anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Poichè l'istituto centrale di statistica a partire dal gennaio 1981 ha assunto per i propri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati una nuova base 1980 = 100, per ricavare la serie di indici utili al calcolo del "meccanismo di variazione automatica" a base agosto 1974 = 100 le due serie a base diversa verranno raccordate moltiplicando il rapporto tra i due indici (quello a nuova base 1980 = 100 su quello relativo all'agosto 1974) per il coefficiente 3,7743. La cifra così ottenuta si moltiplica per 100. Gli indici di riferimento saranno assunti con due cifre decimali (la seconda arrotondata sulla terza) e saranno quindi arrotondati all'unità rispettivamente superiore od inferiore quando i decimali siano superiori ovvero pari o inferiori a 50 centesimi. La differenza assoluta tra l'indice arrotondato di maggio e quello, anche esso arrotondato, dello stesso mese dell'anno precedente determina il numero dei punti di variazione. Ad ogni punto di variazione dell'indice calcolato come sopra, rispetto alla suddetta base, corrisponde un importo di lire L'importo risultante dal calcolo sopra indicato sarà elevato con decorrenza dal 1 luglio immediatamente successivo. L'importo di cui ai precedenti commi non è assorbibile o conguagliabile con gli eventuali trattamenti di miglior favore attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente, salvo che questi ultimi siano corrisposti in forma espressa e contestualmente quale anticipazione allo stesso titolo. Esempio di applicazione del meccanismo di variazione automatica Posto che il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a base 1970 = 100, nell'agosto 1974 era pari al 149,8 e quello a base 1980 = 100, nel maggio 1984 è stato pari a 174,3; ipotizzando che il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a base 1980 = 100 salga a 189,9 nel maggio 1985, il valore ricostruito con base 1 settembre 1974 = 100 sarà, al predetto maggio 1985, eguale a 478,46. Detto valore si ottiene dividendo l'indice a nuova base del maggio 1985 (189,9) per quello di agosto 1974 a vecchia base 1970 = 100 (149,8). Tale rapporto fornisce il valore di 1,26769 che, moltiplicato per il coefficiente di raccordo tra la base 1970 e quello 1980 (3,7743) e per 100, fornisce come risultato il valore di 478,46 che viene arrotondato a 478. Dato che il precedente calcolo, eseguito sul numero indice del maggio 1984 (174,3), ha comportato come risultato 439,16 (arrotondato a 439), la differenza tra i due indici arrotondati ( ) determina l'aumento di 39 punti. Di conseguenza, nel caso ipotizzato, a partire dal 1 luglio 1985, verrebbero corrisposti 39 punti per un importo - sulla base del valore unitario di lire per punto - pari a lire mensili. Allegato 2 Accordo per la revisione del trattamento economico per i direttori amministrativi e i dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani Il giorno 9 luglio 1985 in Roma tra la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali si conviene quanto segue: Art. 1 (Determinazione dei nuovi minimi)

14 I minimi contrattuali di stipendio mensile dei direttori amministrativi e dei dirigenti sono fissati come segue: - a decorrere dal 1 gennaio 1985 a) direttori amministrativi...l b) dirigenti...l a decorrere dal 1 gennaio 1986 a) direttori amministrativi...l b) dirigenti...l Disposizioni transitorie all'art. 1 I) Ai direttori amministrativi e ai dirigenti assunti precedentemente al 1 ottobre 1984 ovvero promossi nella qualifica entro il dicembre 1984 e in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, verrà riconosciuto un importo pari al 2 per cento della retribuzione mensile di fatto, individualmente spettante per il mese di dicembre 1984, utile, a tale data, per il computo del trattamento di fine rapporto. Ai fini della determinazione della base di computo della predetta aliquota del 2 per cento, saranno altresì considerati la quota parte mensile (1/12) degli altri eventuali elementi costitutivi della retribuzione utili per il trattamento di fine rapporto corrisposti con cadenza annuale e/o plurimensile, nonchè il rateo della tredicesima mensilità e di eventuali mensilità aggiuntive. La cifra mensile risultante sarà rapportata ad anno moltiplicandola per 12 e verrà suddivisa per il numero di mensilità aziendalmente in atto esclusa l'indennità di carica e relativa aggiunta. Il conseguente importo mensile, nell'ammontare costante come sopra determinato, sarà corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a titolo di superminimo individuale, in aggiunta a quello eventualmente percepito. Sul predetto importo potranno essere operati assorbimenti o conguagli di eventuali miglioramenti economici attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di sottoscrizione dell'accordo 28 settembre 1983 o successivamente, quando tali miglioramenti siano stati attribuiti espressamente e contestualmente a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali. II) Le parti si danno atto che, salvo quanto disposto dal precedente punto I, il presente accordo per gli aspetti concernenti il rinnovo dell'accordo 28 settembre 1983 ed i relativi aumenti, per la parte decorrente dal 1 gennaio 1985 e con tutti gli effetti pertinenti al trattamento contrattuale di fine lavoro, si applicano anche ai rapporti risolti e cessati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1985 e la data di sottoscrizione del medesimo presente accordo, con la sola esclusione di coloro che si siano dimessi non per pensionamento e, in ogni caso di risoluzione, delle posizioni previste all'ultimo comma dell'art. 2 del presente accordo (fatto salvo il rispetto del nuovo trattamento minimo contrattuale, compresi gli importi a titolo di variazione automatica). Fermi restando i trattamenti di fine rapporto corrisposti per legge e contratto, le aziende hanno facoltà di assorbire gli importi spettanti ai sensi del precedente comma, fino a concorrenza, nelle ulteriori somme eventualmente erogate in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quelle riconosciute in sede di conciliazione in giudizio o ai sensi del quarto comma dell'art. 27 del c.c.n.l. 14 maggio 1981, nonchè a seguito di transazione intervenuta su specifici istituti espressamente individuati. Art. 2 (Aumento sulla retribuzione di fatto) 1) Sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 31 dicembre 1984 è apportato, con decorrenza dal 1 gennaio 1985, un aumento pari alla differenza tra i minimi in vigore al 1 gennaio 1985 e quelli fissati, con decorrenza dal 1 gennaio 1984, dall'art. 1 dell'accordo 28 settembre Analogamente, sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 31 dicembre 1985 è apportato, con decorrenza dal 1 gennaio 1986, un aumento pari alla differenza tra i minimi stabiliti per la categoria di appartenenza al precedente art. 1, decorrenti dal 1 gennaio 1986 rispetto a quelli decorrenti dal 1 gennaio ) I miglioramenti economici attribuiti aziendalmente ai dirigenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo 28 settembre 1983 o successivamente non sono assorbibili o conguagliabili con quelli di cui al punto 1 del presente articolo, salvo che siano stati attribuiti in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal presente

15 accordo. Se il miglioramento conseguito dal dirigente risulti inferiore a quelli derivanti dal presente articolo sarà corrisposta la differenza. 3) I miglioramenti economici attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di sottoscrizione del presente accordo o successivamente non sono assorbibili o conguagliabili con quelli che deriveranno dal rinnovo del presente accordo, salvo che siano stati attribuiti in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui citati miglioramenti contrattuali. 4) Salvo il rispetto dei minimi mensili base previsti dall'art. 1, dell'elemento di maggiorazione, nonchè degli importi a titolo di variazione automatica, gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente punto 1 non sono dovuti ai dirigenti assunti dal 1 ottobre Art. 3 (Indennità di carica) L'indennità di carica di cui all'art. 13 del c.c.n.l. 9 luglio 1985 sarà pari alla retribuzione mensile fino ad un massimale di lire per l'anno 1985 e di lire per l'anno In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100 per cento della retribuzione mensile nei limiti dei massimali di cui al comma precedente. Art. 4 (Indennità mensile) Tenuto conto dell'impegno richiesto al dirigente nello svolgimento delle sue mansioni in relazione anche alla mancanza di limite alla durata della prestazione lavorativa giornaliera, al direttore amministrativo e al dirigente verrà corrisposta una indennità mensile pari al 20 per cento dello stipendio minimo tabellare maggiorato degli importi dovuti a titolo di variazione automatica. Tale indennità potrà essere assorbita, sino ad un massimo del 50 per cento del suo importo, da eventuali superminimi corrisposti dall'azienda, salvo che non si siano già operati assorbimenti in sede di prima applicazione dell'istituto a norma dell'art. 4 dell'accordo 26 marzo 1975 e successive modificazioni. Art. 5 (Ricalcolo aumenti periodici di anzianità) Per il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si applicherà il disposto dell'art. 12 del contratto 9 luglio 1985.

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