COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO Provincia di Cuneo
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1 COPIA COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO Provincia di Cuneo DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E FINANZE N. 5 del 26/02/2013 Il Responsabile del Servizio: Rag. Filippo COLOMBARDO OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA SOCIETÀ AON S.P.A. CON SEDE IN TORINO DAL AL L anno duemilatredici addì ventisei del mese di febbraio nella sede comunale il sottoscritto Rag. Filippo COLOMBARDO in qualità di Responsabile del Servizio nominato con Decreto del Sindaco del 21 Dicembre 2012, ai sensi dell art.107, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., adotta la seguente determinazione:
2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 97 in data , immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) provvisorio per l anno 2013, che affida a questo servizio le risorse finanziarie occorrenti per sostenere gli oneri assicurativi; VISTA la determinazione di questo servizio n. 8 del 26/03/2012, con la quale venne conferito incarico professionale di brokeraggio assicurativo alla ditta Aon SPA., con sede in Torino, Via Marconi n. 10, per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza finalizzata a promuovere la stipulazione di contratti assicurativi a garanzia delle attività e dei beni comunali più convenienti ed idonei a soddisfare le esigenze dell ente, per il periodo dal al ; ATTESO che, per ottimizzare l azione amministrativa tendente alla razionalizzazione dei contratti assicurativi carenti o insufficienti, è necessario continuare ad avvalersi delle prestazioni di servizio fornite da un Broker, anche in considerazione della carenza di personale in organico in grado di svolgere, con la professionalità di un broker, l attività suddetta; la materia assicurativa in continua evoluzione presenta infatti profili di particolare complessità e specificità e comporta un impegno sempre crescente, risultando affrontabile con risultati apprezzabili (con efficacia, efficienza ed economicità) solo da esperti del settore; CONSIDERATO che tale complesso di attività è stato configurato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa come appalto di servizi; PRESO ATTO che la prenominata ditta AON S.p.a. ha manifestato la propria disponibilità a fornire ancora i propri servizi di brokeraggio assicurativo; RILEVATO che la ditta AON S.p.a. risulta regolarmente iscritta all Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla Legge n.724/1994; essa fa parte del Gruppo AON, leader nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo, è dotata di strutture e uffici di elevata specializzazione e presenta le necessarie garanzie di professionalità ed affidabilità; negli anni scorsi, in forza delle proprie approfondite conoscenze del mercato assicurativo, ha svolto le prestazioni richieste in modo preciso ed efficiente, studiando e valutando il complesso contesto assicurativo per sottoporre le migliori formule assicurative reperibili sia dal punto di vista funzionale e normativo che economico, con piena soddisfazione dell Amministrazione; CONSIDERATO che, sulla base dei dati risultanti dai precedenti affidamenti, il valore del complesso di attività riferibili al brokeraggio assicurativo è valutabile presuntivamente in Euro 1.500,00 all anno corrispondente ai compensi che il broker percepisce, sotto forma di quota percentuale dei premi assicurativi, da parte delle Compagnie assicurative e, conseguentemente, è possibile procedere all affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo mediante procedura negoziata diretta ai sensi dell art.125, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; VISTA la legge n.209/2005 e s.m.i., ed in particolare l art.106, contenente la definizione dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta dal broker; RITENUTA la proposta formulata dalla ditta AON S.p.a. rispondente alle esigenze di questo Ente, garantendo continuità di assistenza e conoscenza specifica delle problematiche proprie dell ente; RICHIAMATO l art. 192, del D.Lgs. n.267/2000 ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le
3 modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, nella fattispecie: a) il fine che si intende perseguire con tale contratto è quello di usufruire di qualificati servizi di brokeraggio assicurativo per contrarre polizze assicurative a garanzia delle proprie attività e dei propri beni congrue sia sotto il profilo delle coperture offerte che sotto il profilo economico dei premi da versare; b) il contratto ha per oggetto l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo , verrà stipulato nella forma della scrittura privata secondo lo schema allegato contenente le seguenti clausole essenziali: indicazione dei contraenti, oggetto dell appalto, condizioni operative ed economiche; c) si è proceduto alla scelta del contraente mediante procedura negoziata diretta ai sensi dell art.125, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del Regolamento comunale di semplificazione per l acquisizione di beni e servizi in economia, secondo quanto sopra specificato; VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. DETERMINA DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, il servizio di brokeraggio assicurativo alla Società AON S.p.a., con sede in Torino, Via Marconi 10, per lo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa finalizzata a promuovere la stipulazione di contratti assicurativi a garanzia delle attività e dei beni comunali più convenienti ed idonei a soddisfare le esigenze dell ente. DI STABILIRE che l affidamento avrà decorrenza dal e terminerà il , alle condizioni termini e modalità contenuti nello schema di contratto composto di n. 8 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. DI DARE ATTO che il broker trae i compensi per lo svolgimento della propria attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa a favore del Comune in forma indiretta, ricevendo direttamente dalle Compagnie assicurative una quota percentuale dei premi assicurativi relativi a ciascun contratto sottoscritto, pertanto nulla sarà dovuto dal Comune né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Filippo Colombardo
4 COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO PROVINCIA DI CUNEO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. TRA il sig. Filippo Colombardo, nato in Castiglione Tinella (CN) il , domiciliato presso la sede del Comune di Santo Stefano Belbo, sito in P.zza Umberto I n.1, dipendente comunale Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze del medesimo Comune, autorizzato a stipulare il presente contratto in nome e per conto del Comune di Santo Stefano Belbo (Partita IVA ), che nel contesto dell Atto potrà essere chiamato anche Ente appaltante, ai sensi del Decreto del Sindaco in data di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei servizi; E il sig. nato in il, legale rappresentante per il Piemonte del Broker di Assicurazioni AON Nikols Torino S.r.l., con sede in Torino, Via Dellala 8, iscritto all Albo Brokers con il n.0795/s, di seguito denominato Broker PREMESSO che con determinazione del Servizio Programmazione e Finanze n. del è stato disposto di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo alla ditta, con sede in, per lo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa finalizzata a promuovere la stipulazione di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare le esigenze dell Ente per il periodo ; che la stessa ditta ha dichiarato di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ; che la ditta ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge n.68. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: ART.1 OGGETTO DELL AFFIDAMENTO Il Comune di Santo Stefano Belbo, come sopra rappresentato, affida all Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, il servizio di brokeraggio assicurativo per lo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa finalizzata a promuovere la stipulazione di contratti assicurativi a garanzia delle attività e dei beni comunali più convenienti ed idonei a soddisfare le esigenze dell ente. Il Broker si obbliga a svolgere le attività di seguito indicate: consulenza nella fase preliminare di identificazione e quantificazione dei rischi assicurativi e nella formulazione del programma assicurativo del Comune e degli interventi urgenti da adottare nella prima fase del servizio; assistenza tecnica nella predisposizione dei capitolati di gara con formulazione di una previsione di massima circa i costi relativi al bando di gara, nonché assistenza nella preparazione del bando e nella valutazione delle offerte pervenute; esecuzione e gestione delle polizze, individuando, in collaborazione con il Comune, la migliore impostazione dei flussi gestionali atti ad evitare errori e dimenticanze e garantire nel contempo la maggiore efficienza possibile; assistenza ad ogni attività amministrativa, quali ad esempio: variazioni, modifiche, regolazioni di premio, ecc.; preventive comunicazioni inerenti a scadenze contrattuali con relativo addebito dei premi che il Comune si impegna a versare direttamente al Broker; questi darà corso al pagamento delle polizze alle Compagnie facendo tenere al Comune le relative quietanze o ricevute. Le comunicazioni saranno date dal Broker con un congruo anticipo tenuto conto delle procedure che la Pubblica Amministrazione adotta per i relativi pagamenti; assistenza nella gestione dei sinistri concordando con il Comune un appropriato sistema di raccolta delle denunce dei sinistri; sarà curata la liquidazione dei sinistri con informativa al Comune sulla loro evoluzione; sarà richiesta anche alle Compagnie un rendiconto sullo stato dei sinistri denunciati; assistenza legale prestata da un avvocato ai fini del recupero dei sistemi attivi, compreso l anticipo delle eventuali spese necessarie per l istruzione della pratica, fino all atto di citazione della controparte;
5 elaborazione del sommario assicurativo nel quale si sintetizzano le condizioni delle polizze in corso e che evidenzi quali finalità del programma siano state realizzate e quali invece siano rimaste ancora insoddisfatte; costante manutenzione del programma assicurativo del Comune affinché questo sia aggiornato in relazione alle possibili variazioni di rischio (dovute a variazioni legislative, ad attività esercitate ecc.) che il Comune provvederà a comunicare di volta in volta; consulenza circa i flussi informativi interni necessari per una corretta esecuzione dei contratti assicurati. formazione in materia assicurativa finalizzata ad una migliore comprensione delle assicurazioni in generale con specifici approfondimenti su alcune problematiche particolari (ad es. RC patrimoniale); ART.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Con l affidamento del presente servizio, il Comune autorizza il Broker a trattare, in suo nome, con le Compagnie Assicuratrici. Il Broker è pure autorizzato a provvedere al trasferimento delle polizze per assicurarne la migliore gestione ed anche a trattare direttamente con le Direzioni delle Compagnie. Il Comune si impegna a segnalare al Broker qualsiasi comunicazione o proposta in materia assicurativa che dovesse ad esso direttamente pervenire. Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo, potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva autorizzazione da parte del Comune, che vaglierà ed analizzerà i contratti proposti sia sotto il profilo del contenuto normativo che sotto il profilo del prezzo. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio rimangono e sono di esclusiva competenza del Comune pur venendo effettuate tramite Broker. ART.3 NUOVE POLIZZE E GARE Quando fosse necessario stipulare nuove polizze, il Broker come già precisato al secondo comma dell art.1 del presente contratto provvederà a disporre uno specifico capitolato che verrà sottoposto all esame del Comune. Nel caso l Amministrazione conferisca al Broker l incarico di una trattativa informale, lo stesso provvederà a svolgerla con un congruo numero di primarie Compagnie prescelte dal Broker stesso, ed a raccogliere le loro offerte. Farà pervenire all Amministrazione dette offerte accompagnate da una relazione tecnica. L Amministrazione deciderà a quale Compagnia assegnare il contratto. Nel caso l Amministrazione decidesse di effettuare una gara operando in regime di procedura negoziata la stessa si impegna a segnalare negli atti che le polizze verranno gestite dal Broker e che le commissioni allo stesso competenti e dimensionate agli usi di mercato o ai mandati, saranno a carico delle Compagnie aggiudicatarie. Nel caso l Amministrazione richiedesse la partecipazione alla gara di Compagnie o di Agenzie di suo gradimento, diverse da quelle segnalate dal Broker, la percentuale di commissione dovrà essere precisata nel testo dell invito o bando di gara. ART.4 COMPENSI Le attività di consulenza, di gestione e di assistenza prestate dal Broker non comportano alcun onere economico diretto per l Amministrazione la quale prende atto che, per gli usi di mercati, il Broker di assicurazione viene retribuito direttamente dalle Compagnie con quella parte di commissione già inclusa nel premio. ART.5 GESTIONE DEI SINISTRI Come precisato al sesto comma dell art.1 del presente disciplinare, il Broker provvederà alla gestione dei sinistri attivi e passivi. Per quelli attivi potrà avvalersi dei propri legali di fiducia. Una volta definiti gli indennizzi, provvederà a mettere a disposizione dell Amministrazione le quietanze di pagamento per l approvazione e la firma. Ove si determinasse la necessità di adire la via giudiziaria, le spese per l inizio e la gestione della causa saranno a carico del Comune. ART.6 NEGLIGENZA E/O ERRORI Il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti per negligenze ed errori professionali nei termini previsti dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209. In caso di inadempienze è diritto del Comune risolvere il contratto con semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno previo preavviso di 60 (sessanta) giorni.
6 La cancellazione dall Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione comporterà l immediata risoluzione del contratto. ART.7 - DURATA DEL CONTRATTO La durata del presente affidamento viene fissata in anni ( ) a decorrere dal. Il Comune ha la facoltà di poter recedere dal presente contratto previo invio di lettera raccomandata A.R. con un preavviso di 120 (centoventi) giorni. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell articolo 118, comma 1, del Decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i. ART.8 - FORO COMPETENTE Per ogni eventuale controversia si considera competente il Foro di Alba. ART.9 PRIVACY E DISPOSIZIONI FINALI Ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs n.196, le parti dichiarano di essere state informate che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici e nello specifico settore. Letto, approvato e sottoscritto. Lì,. Il Responsabile del Servizio Finanziario Per l AON NIKOLS TORINO S.r.l.
7 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è in pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/02/2013 Reg. n. IL MESSO COMUNALE F.to Daniela Canaparo RICEVUTO dal Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti contabili di legge in data 28/02/2013 Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Filippo COLOMBARDO La presente copia, composta di n.. fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio. Santo Stefano Belbo, li 28/02/2013 IL DIPENDENTE COMUNALE =====================================================================
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