Statuto Regione Sardegna
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- Guido Lupo
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1 Statuto Regione Sardegna
2 Com è nato lo Statuto sardo? Nel 1943, appena liberate le prime parti del nostro territorio nazionale, fu creato in Sicilia e in Sardegna l istituto dell Alto Commissariato, e immediatamente dopo la Consulta regionale. Questi due istituti furono creati per le due isole, proprio in quanto isole. Nel decreto che costituì le Consulte regionali fu fatto obbligo a queste di elaborare e poi presentare al Governo un proprio statuto di organizzazione autonoma dell Isola.
3 Sardegna: la fine della guerra La caduta del fascismo nel 1943 ripropose gli antichi problemi della Sardegna (attinenti all autonomia, allo sviluppo economico e alla sua arretratezza) a cui si aggiunsero i nuovi, legati alla guerra: distruzione, fame, grave situazione dell agricoltura, interruzione dei collegamenti esterni soprattutto in seguito ai bombardamenti. Oltre ai porti sono andate distrutte le ferrovie, rovinate le strade provinciali e comunali, danneggiate le colture (viti e ulivi in particolare), ridotto di 1/4 il patrimonio bovino e di 1/6 quello ovino( gli allevatori chiamati sotto le armi si sono dovuti arrendere laddove non sono riusciti a farsi sostituire da donne, bambini e anziani). La Sardegna grava in una situazione di generale impoverimento. Per circa 1.2 milioni di sardi i servizi sono di per sé scarsi, : in 41 comuni mancava la luce elettrica, in 180 le fognature, in 81 l approvvigionamento idrico sicuramente potabile, in 213 il gas.
4 Alto Commissariato e Consulta L istituzione dell Alto commissariato, con R. d. lgv. n.21 del 27 Gennaio 1944 fu inizialmente visto come un primo provvedimento concreto a favore dell autonomia dell isola; in realtà fu partorito in un ottica centralista e accentratrice dello Stato e ciò era dimostrato anche dal fatto che l Alto Commissario era alle dirette dipendenze del capo del Governo, con carattere temporaneo e con il compito di dirigere nel territorio isolano tutte le amministrazioni statali, civili e militari. L alto commissario fu successivamente affiancato da una Consulta regionale (Dicembre 1944) di 18 membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali nonché da competenti esperti con il compito di preparare il futuro ordinamento della Regione. La Consulta venne poi allargata a 24 membri, nominati dai partiti, e rimase in vigore (come l alto commissario) fino all 8 Maggio 1949, quando si insediò il primo Consiglio regionale della Sardegna.
5 Sardegna e Sicilia Di fatto accadde che i tempi furono accelerati in Sicilia e ritardati in Sardegna. La Consulta regionale siciliana accelerò i suoi lavori di elaborazione dello statuto autonomo e in 15 giorni di sedute continue lo stesso finì per essere approvato il 23 dicembre 1945 e presentato, immediatamente dopo, al Governo.
6 Lo statuto siciliano in Sardegna Fu in questo momento che presso il Governo intervennero i rappresentanti sardi alla Consulta nazionale per ottenere (dato che i avori in Sardegna procedevano con un certo rilento) che provvisoriamente lo statuto autonomo per la Sicilia fosse prestato anche alla Sardegna in attesa che la nostra Consulta regionale elaborasse, con tutta tranquillità, il suo statuto.
7 Il rifiuto della Consulta sarda Il presidente del Consiglio di allora, onorevole De Gasperi aderì alla richiesta e si impegnò a far passare alla Sardegna provvisoriamente lo statuto siciliano in attesa che la Consulta regionale sarda elaborasse il proprio statuto. Ma avvenne un fatto imprevisto: la Consulta regionale sarda ritenne di non accettare questa offerta.
8 L approvazione dello statuto La Consulta regionale sarda rifiutò, e si rimise immediatamente al lavoro: riunioni di tecnici, riunioni di Commissioni speciali, riunioni plenarie a Cagliari, a Sassari, a Nuoro, riunioni con i rappresentanti sardi all Assemblea Costituente, a Cagliari, a Roma, ed infine tutta una serie di riunioni plenarie che portarono all approvazione dello statuto sardo e alla sua presentazione al Governo.
9 Il partito sardo d azione E il primo partito che prende una posizione chiara e inequivocabile sull autonomia e sul federalismo; contrariamente alle teorie unitarie mazziniane, Lussu, esponente di spicco del partito, sogna uno Stato federale che riconosce ampia autonomia alle regioni. La Sardegna, per secoli abbandonata e sfruttata, si trova in una situazione di civiltà arretrata rispetto ad altre fiorenti regioni italiane, in condizioni di miseria culturale oltre che economica: il ventennio fascista ha, inoltre, aggravato la situazione. La soluzione è l autonomia della regione: soltanto i sardi possono tentare di risolvere i problemi che interessano il loro territorio. Autonomia significa autogoverno.
10 La democrazia cristiana La D. C. inizia a precisare la propria posizione sull autonomia nel 1944: in essa è riscontrabile una continuità di idee con il Partito popolare del 1 dopoguerra. Antonio Segni (futuro Presidente della Repubblica) definisce la Sardegna un entità ben distinta, con una personalità ben definita per cui la Regione deve svilupparsi come ente elettivo, autonomo, amministrativo.
11 Il Partito comunista italiano Assume una posizione antiautonomista e antifederalista temendo che le forze conservatrici possano prendere il sopravvento, staccando la Sardegna dal movimento democratico e antifascista del Nord. Togliatti affermò: non siamo federalisti, siamo contro il federalismo, riteniamo che l Italia debba essere politicamente organizzata, come Stato unitario, con il necessario grado di centralizzazione. Un Italia federalistica sarebbe un paese nel quale risorgerebbero e finirebbero per trionfare tutti gli egoismi e i particolarismi locali e sarebbe ostacolata la soluzione dei problemi nazionali nell interesse di tutta la collettività. Un Italia federalistica sarebbe un Italia nella quale in ogni regione finirebbero per trionfare forme di vita economica e politica arretrate, vecchi gruppi reazionari, vecchie cricche egoistiche, le stesse che hanno fatto sempre la rovina dell Italia
12 Il Psi, il Partito liberale, le Destre Il Partito socialista assunse un atteggiamento scettico e diffidente evidenziando la sua vocazione centralista. Il Partito liberale (a parte Einaudi, favorevole ad un autonomia moderata) e le Destre erano contrarie.
13 L. cost. 26 febbraio 1948 Lo Statuto è la Carta fondamentale della Sardegna. Sin dal 1948 la Costituzione ha previsto speciali condizioni di autonomia per la nostra isola e per altre quattro regioni. Viene approvato con legge costituz. il 26 febbraio 1948.
14 Approvazione dello Statuto sardo Lo Statuto viene presentato all Assemblea Costituente che lo modifica, depotenziandolo. Il 21 Giugno del 1947 la Costituente approva l art. 116 Cost. che include la Sardegna tra le regioni a statuto speciale. Il 28 Gennaio inizia alla Costituente il dibattito sullo statuto sardo. La votazione, a scrutinio segreto, si svolse la sera del 31 gennaio: presenti 363 deputati su 556 e 361 votanti. Lo statuto ottenne 280 voti favorevoli e 81 contrari. Lussu si era reso conto che ad ogni passaggio tra la Sardegna e Roma lo statuto subiva amputazioni per cui, temendo una non approvazione, votò a favore anche se non in perfetta sintonia con il suo contenuto, tanto che sostenne lo riconosco assolutamente insufficiente e più modesto di quello siciliano : era nato un gatto autonomistico e non il leone federalistico che i sardi avrebbero voluto.
15 Regioni a statuto speciale «Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige e la Valle d Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale» *articolo 116, comma primo, della Costituzione della Repubblica Italiana.
16 Cos è una Regione a statuto speciale? E una Regione che gode di particolari forme e condizioni di autonomia, dettate da uno Statuto approvato con legge costituzionale. La Regione a statuto speciale si contrappone alla Regione a statuto ordinario per la quale forme e condizioni di autonomia sono dettate dalla Costituzione.
17 Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario La principale differenza tra lo statuto speciale e lo Statuto di una Regione a statuto ordinario è che mentre lo statuto ordinario è adottato e modificato con legge regionale, lo statuto speciale è adottato e modificato solo con legge costituzionale. La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha accresciuto i poteri delle regioni a statuto ordinario, soprattutto per un aumento delle materie con competenza concorrente tra Stato e Regione, tanto che si parla di una riduzione dell'autonomia delle regioni a statuto speciale.
18 Statuto sardo: Articoli 1 e 2 La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.
19 Struttura dello statuto TITOLO I : Costituzione della Regione TITOLO II : Funzioni della Regione TITOLO III : Finanze - Demanio e patrimonio TITOLO IV : Organi della Regione TITOLO V : Enti locali TITOLO VI : Rapporti fra lo Stato e la Regione TITOLO VII : Revisione dello Statuto TITOLO VIII: Norme transitorie e finali
20 Cosa disciplina lo Statuto? Lo Statuto disciplina i rapporti con lo Stato e con il sistema delle autonomie locali in Sardegna. Disciplina inoltre l assetto della finanza pubblica, nonché le modalità per la sua revisione e la sua attuazione.
21 Ancora, lo Statuto disciplina i tre organi necessari della struttura rappresentativa e costituzionale della Sardegna. Sono organi della Regione: 1. Consiglio regionale 2. Giunta regionale 3. Presidente della Regione.
22 Gli organi della Regione Il Consiglio regionale è l organo legislativo e di rappresentanza politica della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta sono organi esecutivi della Regione. Il Presidente, a seguito della Riforma introdotta con Legge Costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all elezione del Consiglio; rappresenta la Regione ed è responsabile dell indirizzo politico regionale.
23 Articolo 16 Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.
24 Articolo 17 È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.
25 Articolo 18 Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
26 Articolo 19 Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
27 Articoli 21 e 22 Articolo 21 Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale. Articolo 22 Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
28 Articoli 27 e 28 Articolo 27 Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione. Articolo 28 L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.
29 Articoli 30 e 31 Articolo 30 Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale. Articolo 31 Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
30 Articolo 33 Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali. Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
31 Articolo 34 Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.
32 Articolo 35 Il Presidente della Regione è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna. Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
33 Articolo 51 Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.
34 La Riforma del Titolo V Le competenze della Regione sono state di recente ampliate dalla Riforma del Titolo V della Costituzione che, nel confermare la posizione costituzionale di autonomia speciale, attribuisce alla Sardegna nuove materie (ad esempio, ricerca e formazione professionale).
Costituzione della Repubblica Italiana
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