Aiuto sociale agli Svizzeri all estero (ASE)

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1 Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Aiuto sociale agli Svizzeri all estero (ASE) Prestito d emergenza per le persone che soggiornano temporaneamente all estero Direttive pubblicate dalla Direzione consolare (DC/ASE) In vigore dal 1 gennaio

2 Le presenti direttive della Direzione consolare (DC) si basano sulla legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all estero (LSEst) e sulla relativa ordinanza di esecuzione (OSEst). Le direttive sono istruzioni per gli organi esecutivi, in particolare per la Sezione Aiuto sociale agli Svizzeri all estero (ASE) della Direzione consolare e per le rappresentanze svizzere all estero. Servono inoltre da guida di orientamento per i richiedenti e il pubblico interessato. Non sono vincolanti per le autorità giudiziarie. Per facilitare la leggibilità del testo è stata utilizzata solo la forma maschile per designare entrambi i sessi. 2

3 Indice 1. Principi dell aiuto sociale della Confederazione Obiettivo e portata dell aiuto sociale Responsabilità individuale nell ambito dell aiuto sociale Requisiti Natura dell aiuto sociale Principio di sussidiarietà Prestazioni periodiche Introduzione Prestazioni forfettarie Costi comprovati Costi non computabili Redditi Calcolo della prestazione mensile Prestazioni uniche Introduzione Misure mediche e terapeutiche Acquisti e riparazioni Emolumenti per i documenti d identità Spese di sepoltura Aiuto sociale al rimpatrio Aiuto sociale in un Paese terzo Aiuto sociale a persone presso istituti Principi Forfait per l economia domestica e importo per le spese personali Caso eccezionale: pena detentiva Prestazioni assicurative, alimenti, assistenza da parte dei familiari ecc Restituzione delle prestazioni di aiuto sociale Obbligo di restituzione dell aiuto sociale da parte del beneficiario e dei suoi eredi Condizioni Procedura 27 3

4 7. Riduzione ed esclusione dalle prestazioni dell aiuto sociale Procedura Compiti del richiedente Compiti della rappresentanza svizzera Compiti dell ASE Procedura di ricorso Protezione dei dati e segreto d ufficio Aiuto sociale prestato dai Cantoni Svizzeri all estero con soggiorno temporaneo in Svizzera Collaborazione tra Confederazione e Cantoni Prestito d emergenza a persone che soggiornano temporaneamente fuori dal loro Paese di domicilio Procedura ordinaria Rilascio di una decisione impugnabile Aiuti di emergenza per richiedenti Basi legali 41 Elenco delle abbreviazioni 44 Indirizzi Internet 45 Indice analitico 46 4

5 Moduli AS 1 Diritti e obblighi AS 2 Richiesta AS 3 Rapporto della rappresentanza svizzera AS 4 Pluricittadinanza AS 5 Spese di trasporto AS 7 Proposta della rappresentanza svizzera AS 10 Cessione delle rendite AVS/AI AS 11 Budget preventivo per calcolo forfettario AS 12 Budget preventivo per calcolo forfettario pro capite AS 13 Budget preventivo per calcolo individuale AS 14 Budget preventivo per calcolo combinato AS 16 Lista di controllo per le visite a domicilio AS 17 Ricerche di lavoro 5

6 1. Principi dell aiuto sociale della Confederazione 1.1. Obiettivo e portata dell aiuto sociale L aiuto sociale per gli Svizzeri all estero è disciplinato dalla legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all estero e dalla relativa ordinanza di esecuzione del 7 ottobre L aiuto deve assicurare ai beneficiari, qualora essi non siano in grado di provvedervi da soli, un mantenimento adeguato che tenga conto della condizione personale e della particolare situazione nello Stato ospite. La prestazione unica o periodica deve coprire il fabbisogno vitale. In particolare l aiuto sociale deve consentire: - di condurre una vita dignitosa; - di prendere parte alla vita sociale dello Stato ospite; - di garantire o di ritrovare nella misura del possibile l indipendenza economica; oppure - di fare ritorno in Svizzera nel caso il soggiorno all estero non sia più desiderato o non sia più necessario. L aiuto sociale della Confederazione non è invece erogato per costituire attività commerciali o per coprire rischi finanziari. L aiuto serve a garantire una vita dignitosa e un minimo esistenziale sociale (cfr. direttive COSAS). Non esiste un importo minimo esigibile. L aiuto statale come aiuto sussidiario di emergenza impone di adottare soluzioni economicamente sostenibili Responsabilità individuale nell ambito dell aiuto sociale Ogni persona è responsabile del suo soggiorno all estero. Tuttavia non è possibile prevedere tutti gli eventi e le situazioni difficili. Vi sono molteplici motivi per cui una persona può non essere in grado, temporaneamente o generalmente, di provvedere a sé stessa e ai propri familiari in modo sufficiente e di far fronte con le proprie forze a situazioni di vita problematiche. L aiuto sociale per le persone che si trovano in situazioni di necessità non può dipendere in una prima fase dai motivi dell indigenza. Anche un eventuale colpa alla base di queste cause non comporta, in un primo momento, la perdita del diritto all aiuto sociale in caso di emergenza. Dopo l inizio del sostegno da parte della rappresentanza svizzera, alla persona aiutata viene tuttavia imposto, in una seconda fase, l obbligo di sostenersi con le proprie forze, la cui violazione può essere la causa della riduzione di prestazioni fino alla sospensione delle stesse Requisiti Requisiti personali Hanno diritto all aiuto sociale gli Svizzeri domiciliati all estero che si trovano in situazioni di bisogno e sono iscritti al registro degli Svizzeri all estero (art. 3 cpv. a LSEst); sono fatti salvi i casi in cui è necessario 6

7 un aiuto sociale urgente. La rappresentanza iscrive d ufficio la persona in questione (art.11 cpv. 2 LSEst, art. 5 OSEst). I minorenni che soggiornano all estero sono considerati Svizzeri all estero anche quando i genitori (o il genitore che esercita l autorità parentale) soggiornano e sono domiciliati in Svizzera. Le persone che non sono residenti all estero percepiscono, in caso di emergenza, un aiuto finanziario per il ritorno in Svizzera, per superare la situazione sino al loro ritorno oppure per le spese ospedaliere e mediche (cfr. art. 47 LSEst e art. 61 segg. OSEst) Requisiti economici L aiuto sociale è concesso soltanto alle persone indigenti che si trovano in una situazione di emergenza e non possono provvedere sufficientemente al loro sostentamento con forze e mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite (art. 24 LSEst, sussidiarietà); a differenza delle prestazioni assicurative l aiuto viene concesso in funzione delle necessità. Per indigenza s intende una situazione economica in cui le spese computabili superano le entrate (cfr. art. 21 e art. 25 OSEst). Va esaminato se esistono diritti ad alimenti, contributi di mantenimento, prestazioni assicurative o prestazioni dello Stato ospite che possono essere fatte valere. Le spese computabili (cfr. art. 21 OSEst) sono composte da: - un forfait per l economia domestica fissato dall ASE per Paese o, se del caso, per regione (cfr. art. 23 cpv. 1 OSEst; questo importo forfettario è una parte del fabbisogno di base per il sostentamento conformemente alle direttive COSAS); - costi abitativi; - e altre spese periodiche dovute alla situazione, tra cui l assistenza medica di base. Prima di erogare l aiuto sociale, il fabbisogno vitale va finanziato con il patrimonio disponibile (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. b OSEst). Si applicano i seguenti principi: - il patrimonio deve essere facilmente liquidabile. Per patrimonio facilmente liquidabile si intendono ad esempio averi su conti postali o bancari, azioni, obbligazioni, automobili, oggetti preziosi, suppellettili di valore. Se le prestazioni finanziarie periodiche si protraggono per un periodo più lungo, va generalmente alienato anche il patrimonio meno liquidabile come ad esempio gli immobili; - ai richiedenti va lasciata una parte del patrimonio (art. 24 cpv. 1-3 OSEst), pari al massimo a sei volte il forfait per l economia domestica per una singola persona, a dodici volte il forfait per una coppia coniugata e al triplo per ogni figlio minorenne. L importo non computabile del patrimonio va raddoppiato se il richiedente non può, in tempi brevi, ricostituire un nuovo patrimonio (art. 24 cpv. 4 OSEst, ad es. in caso di pensionamento, incapacità lavorativa permanente). 7

8 Diritto in caso di pluricittadinanza Secondo la regola di base, alle persone con più di una cittadinanza non è concesso l aiuto sociale se la cittadinanza straniera è preponderante (art. 25 LSEst). I seguenti criteri stabiliscono quale cittadinanza è preponderante, secondo l articolo 16 OSEst: - le circostanze che hanno portato ad acquistare la cittadinanza straniera; - Stato ospite durante l infanzia e la formazione; - durata del soggiorno nello Stato ospite attuale; e - i legami con la Svizzera. Con il passare del tempo può accadere che la cittadinanza svizzera, in un primo momento preponderante, passi in secondo piano rispetto a un altra cittadinanza. Se l aiuto sociale è iniziato al momento in cui la cittadinanza svizzera era preponderante, la prestazione regolarmente versata può continuare ad essere concessa anche se la cittadinanza straniera è considerata nel frattempo preponderante a causa del trascorrere del tempo. Se una persona che riceve l aiuto sociale ottiene una cittadinanza straniera, occorre verificare se la concessione dell aiuto è ancora giustificata. Di seguito sono elencate una serie di eccezioni per le quali, nonostante la cittadinanza straniera sia preponderante, è comunque concesso l aiuto sociale: - ad un minorenne, a condizione che la cittadinanza svizzera di uno dei genitori sia preponderante. L aiuto sociale è versato al massimo fino al raggiungimento della maggiore età. Se il minorenne è finanziariamente indipendente prima di aver raggiunto la maggiore età, le prestazioni regolari vanno interrotte; - ad un adulto gravemente disabile e incapace d agire, se la cittadinanza svizzera di uno dei genitori è preponderante; - in caso di estremo pericolo di morte, gravissima malattia, invalidità recuperabile mediante intervento chirurgico. L aiuto sociale è limitato al finanziamento delle spese mediche insorte per curare la malattia grave nello Stato ospite (anche medicinali, terapie, cure a domicilio ecc.); - in caso di eventi bellici, catastrofi naturali o instabilità politica. In caso di dubbio si decide per la persona in questione. Ausilio: modulo «Pluricittadinanza», (cfr. moduli p. 5) Integrazione nello Stato ospite (condizioni per le prestazioni periodiche) Sussiste il diritto a prestazioni regolari all estero, soltanto se la permanenza nello Stato ospite è giustificata alla luce dell insieme delle circostanze. Altrimenti il richiedente può essere invitato a rimpatriare (art. 30 LSEst). 8

9 L ordinanza prevede i motivi più importanti per cui è giustificata la permanenza nello Stato ospite (art. 19 cpv. 1 lett. c OSEst). Il richiedente ha diritto a prestazioni all estero se: - risiede da diversi anni nello Stato ospite; o - molto probabilmente acquisirà in un futuro prossimo l indipendenza economica in tale Stato; o - dimostra che per gli stretti legami familiari o di altro tipo non si può ragionevolmente pretendere da lui il rimpatrio. Possono inoltre essere considerate le circostanze seguenti: È più opportuna una prestazione in loco quando il richiedente: - è riuscito finora a finanziare integralmente o in parte il suo sostentamento mediante un attività lucrativa; - risiede da più di cinque anni nello Stato ospite; - è ben integrato nella società dello Stato ospite; - è coniugato o vive in un concubinato stabile con un cittadino dello Stato ospite (cfr. n ); - ha figli con un cittadino dello Stato ospite e questi ultimi sono ben integrati (p. es. se frequentano le scuole pubbliche); - ha familiari nello Stato ospite con i quali cura contatti. È più opportuno il rimpatrio se il richiedente: - è abile al lavoro, ma le possibilità di un indipendenza economica sono poche (ad es. minorenni assistiti che diventeranno maggiorenni); - è riuscito finora a finanziare il suo sostentamento nello Stato ospite soprattutto con dei risparmi; - non possiede un regolare permesso di soggiorno e non può ottenerlo in tempo utile; - non è sposato o non vive in concubinato stabile con un cittadino dello Stato ospite (cfr. n ) o non ha familiari nello Stato ospite. Osservazione particolare per persone esercitanti un attività indipendente: l aiuto sociale non ha l obiettivo di coprire rischi legati alle attività imprenditoriale. La prestazione non è pertanto concessa, se non sussistono motivate prospettive di miglioramento della situazione economica. Le prestazioni finanziarie sono di norma un complemento al sostentamento limitate nel tempo. I costi aziendali non sono di norma presi a carico dall aiuto sociale. Non è rilevante se per lo Stato è più costoso sostenere una persona in Svizzera o all estero (art. 19 cpv. 2 OSEst). Se l ulteriore permanenza all estero non è giustificata, la richiesta concernente le prestazioni periodiche è respinta. Nella rispettiva decisione il richiedente viene informato del fatto che potrà eventualmente ricevere aiuto sociale una volta rientrato in Svizzera (art. 34 cpv. 5 OSEst e n. 3.6). 9

10 1.4. Natura dell aiuto sociale Principio L aiuto sociale è generalmente versato direttamente alla persona che ne ha bisogno in contanti o mediante versamento bancario o postale. Possono tuttavia essere eseguiti pagamenti diretti a terzi (ad esempio per i costi di un istituto di cura o di un ospedale; art. 36 cpv. 3 OSEst). L aiuto sociale non è concesso per l assunzione di debiti o per il pagamento di imposte, ma per garantire il sostentamento (cfr. n. 2.4). Per questo motivo i debiti e i rispettivi interessi non sono computabili come spese (art. 21 cpv. 2 OSEst). Le prestazioni uniche e periodiche non sono concesse retroattivamente (cfr. n ) Prestazioni periodiche Per i contributi periodici al sostentamento deve essere allestito un budget preventivo, il quale comprende le spese computabili e le entrate computabili. Si fonda sulla rispettiva economia domestica. Le spese concernenti l alimentazione, la cura personale, l economia domestica (forfait per l economia domestica) nonché l importo per le spese personali, di abbigliamento e di norma anche di telecomunicazione (telefono, radio, TV, internet) sono calcolate in maniera forfettaria. Per le altre spese computabili si tiene conto dei costi effettivi comprovati, se sono necessari, ragionevoli e comprovati (cfr. art. 21 cpv. 1 OSEst). I contributi periodici al sostentamento sono sempre limitati nel tempo (periodo massimo di contribuzione senza riesame: un anno, art. 18 cpv. 2 OSEst). Ausilio: moduli «Budget preventivo», AS (cfr. moduli p. 5) Prestazioni uniche Se subentrano spese occasionali (ad esempio per riparazioni o per interventi di odontoiatria), il richiedente deve in primo luogo chiedere un preventivo da sottoporre alla DC per il tramite della rappresentanza svizzera (art. 30 cpv. 3 OSEst). La DC decide in merito all assunzione dei costi (art. 34 cpv. 1 OSEst). Rientra tra le prestazioni uniche anche l assistenza in caso di rimpatrio in Svizzera (art. 27 OSEst). Ausilio: modulo «Proposta della rappresentanza svizzera», AS 7 (cfr. moduli, p. 5) 1.5. Principio di sussidiarietà Principio 10 Secondo il principio della sussidiarietà, l aiuto sociale, quale ultimo istituto della sicurezza sociale, può essere preso in considerazione soltanto quando sono state già esaurite tutte le altre possibilità per finanziare il sostentamento (in particolare l attività lucrativa, la liquidazione del patrimonio, le prestazioni assicurative, l assistenza da parte di familiari, l aiuto sociale dello Stato ospite) (cfr. art. 24 LSEst).

11 Secondo l articolo 27 capoverso 2 LSEst possono essere assistite anche le persone che già beneficiano dell aiuto sociale dello Stato ospite. Questa possibilità deve tuttavia essere sfruttata con moderazione, in particolare nel caso di Paesi che hanno uno standard di vita simile alla Svizzera Obbligo di mantenimento e obbligo di assistenza da parte dei familiari Precedono l aiuto sociale: l obbligo di mantenimento dei genitori per il figlio minorenne o in formazione; l obbligo di assistenza in un matrimonio, un unione domestica secondo la LUD, un concubinato stabile (cfr. n ) o dopo il loro scioglimento (art. 125 segg., art. 159 cpv. 3 e art. 171 segg. CC; art. 12 seg. e art. 17 LUD); l obbligo di assistenza da parte dei familiari (art. 328 CC). Per questo motivo spetta al richiedente far valere tali pretese (art. 32 cpv. 1 lett. d e art. 32 cpv. 2 OSEst). In merito all assistenza tra familiari: secondo l articolo 328 seg. CC i parenti in linea ascendente e discendente (figli, genitori, nonni, ma non i fratelli) che vivono in condizioni agiate sono tenuti a soccorrere i parenti nel bisogno. Secondo la giurisprudenza federale, le condizioni sono agiate se è garantita una buona rendita per vecchiaia, per superstiti o per invalidità (DTF 132 III 107 consid. 3.3). Se è indispensabile un intervento rapido da parte della DC o della rappresentanza svizzera, i diritti fatti valere dalla persona assistita nei confronti di chi ha l obbligo del mantenimento passano per legge alla DC, che li esamina e eventualmente li fa valere (cfr. n e anche n. 5). Se il richiedente e il familiare tenuto al mantenimento hanno la cittadinanza svizzera e il familiare è residente in Svizzera, si applica l articolo 328 CC. Se chi ha l obbligo del mantenimento è residente all estero si applicano disposizioni particolari. 11

12 2. Prestazioni periodiche 2.1. Introduzione Il budget per l economia domestica, che il richiedente deve presentare almeno una volta all anno alla rappresentanza competente, costituisce la base di calcolo dell assistenza periodica (art. 30 cpv. 2 OSEst) Prestazioni forfettarie Forfait per l economia domestica (importo di base) Il forfait per l economia domestica deve permettere alle persone che vivono da sole di coprire le spese giornaliere per il loro sostentamento, in particolare le spese per i generi alimentari e le bevande, per la cura del corpo, il parrucchiere, la pulizia e la manutenzione degli abiti e dell appartamento, le spese per piccole necessità quotidiane e le tasse sui rifiuti. L ammontare del forfait per l economia domestica è fissato periodicamente dall ASE su proposta delle rappresentanze svizzere in base al Paese o alla regione (art. 23 cpv. 1 OSEst). Il forfait copre il fabbisogno vitale di una persona e vale tanto per gli adulti quanto per i minorenni. Si differenzia in base alla grandezza dell economia domestica come segue: Dimensione Forfait per l economia domestica dell economia domesticmestica per persona per economia do- 1 persona 100,0 % 100 % 2 persone 76,5 % 153 % 3 persone 62,0 % 186 % 4 persone 53,5 % 214 % 5 persone e più 48,4% 5 pers. 242 % Importo per le spese personali L importo per le spese personali è a libera disposizione. Non è necessario presentare alcuna contabilità. È fissato come segue: - adulti: 10 per cento del forfait per l economia domestica per una persona; - giovani da 10 a 17 anni: 5 per cento del forfait per l economia domestica per una persona; Abbigliamento, biancheria per la casa e scarpe Per l acquisto di vestiti, biancheria per la casa e scarpe è inoltre concesso, oltre al forfait per l economia domestica, un ulteriore 5-15 per cento del forfait per l economia domestica per persona. 12

13 Questo margine di manovra accordato alle rappresentanze svizzere serve a tenere conto delle esigenze individuali delle persone assistite e delle condizioni locali e climatiche. I costi di necessità supplementari comprovati possono essere presi a carico. In questo caso va presentato un preventivo (modulo AS 7, voce Spese uniche) Tasse per radio, TV, telefono e Internet I costi effettivi per le tasse di concessione radiotelevisive nonché le spese per telefono e Internet sono comprese nel budget. Le spese di norma non devono superare il 10 per cento del forfait per l economia; per i prezzi d acquisto e le spese d istallazione cfr. n Costi comprovati Il budget tiene conto di altre spese periodiche, se sono necessarie, ragionevoli e comprovate (art. 21 cpv. 1 lett. b OSEst) Costi di alloggio La locazione come da contratto di locazione è conteggiata per intero a condizione che: - la grandezza dell appartamento sia proporzionata alle circostanze; - il canone di locazione rientri nella media locale per un appartamento modesto di quella grandezza. Le spese derivanti dalla proprietà abitativa ad uso personale sono computabili al posto della locazione, a condizione che non generino costi supplementari rispetto alla locazione o se lo giustificano particolari circostanze. Per la garanzia delle prestazioni vedere n Sono computabili le spese accessorie per l abitazione adeguate quali le spese di riscaldamento, elettricità, acqua, spese condominiali, ecc. (costi effettivi o forfettari in base ai valori medi dello Stato ospite). Non sono computabili le spese facoltative, ad esempio le spese per la cura del giardino. Costi abitativi eccessivi sono computabili fino a quando non è trovata una soluzione più economica. Va tenuto conto anche dei collegamenti stradali e dell offerta di trasporti pubblici. La persona assistita può essere obbligata a cercare un nuovo appartamento o a subaffittare. La considerazione dei costi attuali di locazione può essere limitato nel tempo. In caso di inadempimento, possono essere conseguentemente ridotti i costi abitativi computabili Assicurazione malattia, franchigia Sono computabili i premi di un assicurazione malattia e di cura ospedaliera, nonché la franchigia. Vengono considerati i premi assicurativi a copertura dei rischi più importanti previsti da una variante economica (analogamente all assicurazione di base in Svizzera in reparto comune in un 13

14 ospedale pubblico), anche se va inoltre considerato lo standard dello Stato ospite Contributi AVS/AI I contributi minimi facoltativi dell AVS e dell AI sono di norma computabili a titolo di misura preventiva. Ogni anno occorre inoltrare una richiesta, alla quale va allegata la decisione della cassa svizzera di compensazione di Ginevra. Ausilio: modulo «Proposta della rappresentanza svizzera», AS 7 (cfr. moduli p. 5) Assicurazione di responsabilità civile, assicurazione immobiliare e simili I premi sono presi a carico se sono necessari, ragionevoli e comprovati Spese professionali Sono considerate spese professionali le spese occasionate nell ambito del lavoro (ad es. abiti professionali, custodia dei bambini durante le ore di lavoro, pasti fuori casa; una parte è già compresa nel forfait per l economia domestica). Tali spese sono computabili esclusivamente se sono proporzionate al reddito Spese di trasporto Vengono considerate le spese di trasporto se il mezzo di trasporto è utilizzato in particolare per l attività professionale, gli acquisti, le visite mediche o in maniera contenuta per la visita di familiari nelle vicinanze. Di norma sono computabili soltanto i costi per il trasporto con i mezzi pubblici. In casi eccezionali possono essere computate le spese derivanti dall uso di una vettura privata o di un taxi (ad es. uso indispensabile per il lavoro, motivi di salute, assenza di mezzi pubblici). Ausilio: modulo «Spese di trasporto», AS 5 (cfr. moduli p. 5) Istruzione e formazione Sono di norma computabili soltanto i costi di scuole pubbliche fino alla fine della scuola dell obbligo nello Stato ospite, che consentono l accesso a una formazione superiore o al mondo del lavoro. Non esiste il diritto di frequenza presso una scuola svizzera; una proposta in questo senso, corredata del parere della rappresentanza svizzera, può essere presa in esame. I costi di scuole private sono eccezionalmente computabili sulla base del parere della rappresentanza svizzera, se solamente in tal modo può essere garantita una formazione di base minima (conoscenze basilari di lettura, scrittura e calcolo). 14

15 Nel caso di minorenni si può tenere conto dei costi per una prima formazione professionale, se questa aumenta la possibilità del richiedente di raggiungere un indipendenza economica. Formazione superiore e formazione supplementare: non si tiene conto degli studi presso università e di formazioni superiori equivalenti. Eccezionalmente anche per gli adulti possono essere computabili i costi di formazione e aggiornamento professionali se possono contribuire in maniera determinante all indipendenza economica Costi per cure e diete Sulla base di un certificato medico possono essere prese a carico le seguenti spese: - costi per diete; - spese per aiuto domestico; - spese di cure a domicilio. Le spese di cura a domicilio permanente sono computabili se sono più convenienti di un ricovero in una casa di cura per anziani (cfr. n. 4) Ulteriori costi Possono essere parimenti computabili ulteriori costi comprovati per spese indispensabili Costi non computabili Debiti e relativi interessi (prestiti, costi ospedalieri ecc.), tasse (comprese eventuali tasse fondiarie), multe ed emolumenti (ad es. «overstay») non sono computabili quali spese dall aiuto sociale (art. 21 cpv. 2 OSEst) Redditi Redditi computabili Tutti i redditi che il richiedente riceve o potrebbe ricevere in tempo utile devono figurare nel calcolo del bilancio preventivo (art. 22 OSEst), in particolare: - redditi risultanti da attività lucrative compresi assegni famigliari e assegni per figli; - alimenti, contributi di assistenza versati da familiari; - rendite (ad es. rendita di vecchiaia, invalidità, rendita per superstiti); - prestazioni assicurative (indennità giornaliera dell assicurazione contro la disoccupazione, dell assicurazione malattia o dell assicurazione contro gli infortuni, ecc.); - prestazioni di aiuto sociale dello Stato ospite; - contributi da parte di privati; 15

16 - redditi effettivi o possibili (interessi, pigioni, affitti). Nel budget figurano i redditi netti, ossia i redditi da cui sono stati detratti i contributi obbligatori di assicurazione e previdenza. Qualora il richiedente dovesse esercitare un attività lavorativa regolare nel mercato del lavoro, l ASE può concedere una franchigia quale incentivo. Per i redditi percepiti successivamente (ad es. rendita pagata retroattivamente) cfr. n

17 Computo dei redditi di persone non assistite Il reddito eccedente (calcolato secondo i criteri dell aiuto sociale) di una persona che non ha diritto a prestazioni e vive nella stessa economia domestica è tenuto debitamente in considerazione, se tale persona vive nell economia domestica sulla base di un unione coniugale, di un unione registrata o di un concubinato stabile. Il concubinato è stabile in presenza di figli in comune o se è in atto da almeno due anni Redditi vincolati e donazioni Se l assistito percepisce un reddito vincolato e/o stabilito per legge da parte di terzi (borse di studio, alimenti al coniuge, alimenti ai figli), questo va computato come da disposizione. Altre entrate devono essere debitamente prese in considerazione nel bilancio preventivo Calcolo della prestazione mensile Principi Sulla base del budget l ASE calcola l importo mensile da versare, in linea di massima nella valuta dello Stato ospite. Il disavanzo che figura nel budget corrisponde alla prestazione mensile (art. 25 cpv. 1 OSEst). L ASE calcola il budget sulla base delle informazioni rilasciate dal richiedente e dalla rappresentanza svizzera (art. 30 cpv. 2 OSEst e art. 34 cpv. 1 OSEst). Il budget deve tenere conto del contesto personale. In particolare: del numero di persone che vivono nell economia domestica; del numero di persone dell economia domestica assistite; dei rapporti familiari tra le persone che vivono nell economia domestica; che il matrimonio, il concubinato e l unione domestica registrata sono equiparati per legge. Per tenere conto di questi fattori, si applicano quattro diversi metodi di calcolo: calcolo forfettario semplice, calcolo forfettario pro capite, calcolo individuale e calcolo combinato. Ogni metodo di calcolo ha il suo modulo. La seguente tabella illustra quale metodo o quale modulo va utilizzato nel caso specifico: 17

18 Composizione dell economia domestica (per matrimonio, concubinato e unione domestica registrata cfr. sopra, 2.6.1) - Persona che vive da sola (anche in istituto) - Coniugi che vivono in un economia domestica di due persone - Coniugi con figli minorenni - Genitore con figli minorenni Cittadinanza Tutti i membri dell economia domestica sono Svizzeri o con cittadinanza svizzera predominante. - Coniugi con figli minorenni - Genitore con figli minorenni Non tutti i membri dell economia domestica sono Svizzeri o con cittadinanza svizzera predominante. - Single che condivide l appartamento con altre persone - Concubinato con o senza figli minorenni* - Coniugi di nazionalità diversa senza figli minorenni, soltanto un coniuge ha diritto all assistenza* - Figlio maggiorenne che vive nella famiglia d origine - Minorenni e persone adulte presso fratelli o sorelle, figli, nonni, nipoti o amici e conoscenti - Coniugi - Coniugi con figli minorenni - Genitore con figli minorenni Il richiedente è l unica persona svizzera o con cittadinanza svizzera predominante. Tutte le persone elencate a sinistra sono Svizzeri o con cittadinanza svizzera predominante, ma vivono con altre persone che non hanno diritto all assistenza. Metodo di calcolo Calcolo forfettario semplice (AS 11) Calcolo forfettario pro capite (AS 12) Calcolo individuale (AS 13) Calcolo combinato pro capite (AS 14) 18 PS: Definizione di «nucleo familiare»: genitori o genitore con figli minorenni nella stessa economia domestica. Figli: i figli naturali e adottivi devono essere registrati in Svizzera. Concubinato stabile: la coppia vive da almeno due anni in comunione domestica o ha un figlio comune. In tal caso, è equiparata a una coppia coniugata. Unione domestica registrata: un unione domestica omosessuale registrata riconosciuta dalla legge.

19 *Se il partner che non beneficia di prestazioni di aiuto sociale consegue un reddito, il suo obbligo di alimenti nei confronti del richiedente è calcolato per mezzo di un cosiddetto «budget allargato» Dopo aver definito il metodo appropriato, il calcolo può essere effettuato secondo la descrizione riportata ai numeri È necessario che sia il richiedente sia la rappresentanza compilino un budget Calcolo forfettario semplice (AS 11) Il calcolo viene effettuato nelle seguenti tappe: 1. elenco di tutte le uscite periodiche computabili dell assistito (n e 2.3); 2. elenco di tutti i redditi computabili dell assistito (n. 2.5.); 3. messa a confronto delle uscite e dei redditi computabili. L eventuale disavanzo è di norma coperto dal contributo mensile dell aiuto sociale Calcolo forfettario pro capite (AS 12) Il calcolo viene effettuato nelle seguenti tappe: 1. elenco delle uscite periodiche computabili di tutti i membri della famiglia; 2. elenco dei redditi computabili di tutti i membri della famiglia; 3. messa a confronto delle uscite e dei redditi computabili. Il disavanzo che ne risulta deve essere diviso per il numero dei membri appartenenti al nucleo familiare, al fine di poter individuare la somma della quota pro capite spettante a ogni singolo membro; 4. ogni persona bisognosa con cittadinanza svizzera preponderante è assistita con una quota pro capite. Con questo metodo di calcolo si tiene conto in ampia misura dell obbligo di mantenimento tra coniugi, nonostante i limiti invalicabili posti dall aiuto sociale per gli svizzeri all estero in base alla cittadinanza Calcolo individuale (AS 13) Il calcolo viene effettuato nelle seguenti tappe: 1. le spese comuni computabili per l economia domestica (costi abitativi, spese accessorie, canone radiotelevisivo ecc.) sono divise per il numero di persone facenti parte dell economia domestica (quota pro capite); 2. le spese individuali computabili del richiedente sono sommate alla quota pro capite; 3. i suoi redditi computabili sono dedotti; 4. l eventuale disavanzo costituisce il contributo di assistenza mensile. 19

20 Calcolo individuale (AS 14) Il calcolo viene effettuato nelle seguenti tappe: 1. si dividono le spese comuni computabili per l economia domestica per il numero delle persone che vivono nella stessa economia domestica e si moltiplica il risultato per il numero dei membri del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intendono i genitori (o il genitore) e i figli minorenni nella stessa economia domestica; 2. si sommano ai costi dell economia domestica del nucleo familiare le spese personali periodiche computabili di tutti i membri del nucleo familiare. Il calcolo del forfait per l economia domestica dipende dal numero delle persone che vivono nell economia domestica; 3. si sottraggono dall importo così calcolato tutti redditi computabili di tutti i membri del nucleo familiare; 4. il disavanzo che ne risulta deve essere diviso per il numero dei membri appartenenti al nucleo familiare, al fine di poter individuare la somma della quota pro capite spettante a ogni singolo membro; 5. ogni persona bisognosa con cittadinanza svizzera preponderante è assistita con una quota pro capite. 20

21 3. Prestazioni uniche 3.1. Introduzione L aiuto sociale è concesso non soltanto per sopperire al disavanzo regolare del budget, ma anche per le spese che si verificano soltanto una volta (art. 20 OSEst). Affinché l ASE possa valutare tali spese ed eventualmente influire sui costi, deve essere inoltrata una richiesta, corredata di un budget (art. 30 cpv. 3 OSEst), prima che la spesa sia effettuata. Oltre alle prestazioni periodiche può essere concessa una prestazione unica (art. 20 cpv. 2 OSEst) Misure mediche e terapeutiche In generale Alla richiesta va allegato un certificato medico. Le spese per le cure mediche o terapeutiche sono assunte soltanto se è stata comprovata la necessità e l appropriatezza del trattamento e dei costi sulla base di un rapporto medico e di un preventivo dettagliato. Se necessario, l ASE chiede una valutazione del medico di fiducia della rappresentanza svizzera Cure ospedaliere e odontoiatriche Ricovero in ospedale: il ricovero in ospedale deve avvenire in un ospedale pubblico. I ricoveri nelle cliniche private devono essere motivati. Un ospedale privato può essere preso in considerazione soltanto se in quello pubblico manca l indispensabile (letti, acqua potabile, assistenza medica e farmaceutica di base, pasti). In caso di presa a carico dei costi di un lungo ricovero, le prestazioni periodiche (in particolare il forfait per l economia domestica) sono ridotte o soppresse. Se le cure non sono possibili nello Stato ospite, viene preso in considerazione il ricovero in un Paese limitrofo o all occorrenza in Svizzera. Cure odontoiatriche: di norma è rimborsato soltanto un trattamento semplice, in particolare al fine di alleviare i dolori e/o di ripristinare la capacità di masticare. Ponti e corone sono considerati trattamenti eccezionali. Per interventi odontoiatrici di grande portata va sottoposto all ASE un preventivo corredato di radiografie Cure mediche ambulatoriali e medicamenti Alle persone che richiedono prestazioni periodiche (mensili) è di norma garantita, assieme alla decisione concernente le prestazioni, l assunzione delle spese per le cure mediche ambulatoriali e i medicamenti prescritti dal medico. I costi sono rimborsati dalle rappresentanze su presentazione delle relative fatture. 21

22 Le persone che non ricevono prestazioni periodiche, ma che non sono in grado di sostenere i costi di una cura medica imminente, possono richiedere una prestazione unica ed inoltrare una richiesta di presa a carico, allegando un certificato medico. Anche in questo caso, come in tutti gli altri, occorre esaminare in via preliminare l eventuale assunzione delle spese da parte dell assicurazione malattia o dello Stato ospite o la possibilità di prestazioni gratuite (sussidiarietà). Va allestito un budget per verificare la situazione d indigenza (art. 20 cpv.1 OSEst) Emergenze Il richiedente che necessita di cure mediche, di un ricovero in ospedale o di un trattamento odontoiatrico d urgenza è tenuto ad annunciarsi il più presto possibile alla rappresentanza svizzera il. (cfr. n ) Altre prestazioni In base al certificato medico possono essere concesse ulteriori prestazioni. Esempi: - aiuti medici: protesi, scarpe ortopediche, sedie a rotelle, apparecchi acustici ecc.; - occhiali: si rimborsano soltanto le spese per montature semplici. Il preventivo deve indicare separatamente i costi per lenti e montatura Acquisti e riparazioni Prima di procedere ad acquisti e riparazioni occorre dimostrarne la necessità e presentare un preventivo. Il mobilio indispensabile deve essere acquistato a prezzi modici (eventualmente usato). Le riparazioni di locali in locazione sono assunte se sono di norma a carico del locatario. Le riparazioni di locali di proprietà sono prese a carico se servono a mantenere il valore del locale e sono assolutamente necessarie. In caso di costi elevati va preso in considerazione un trasloco in un abitazione in locazione. L acquisto e l installazione di radio, televisione e Internet non sono normalmente presi a carico Emolumenti per i documenti d identità I cittadini svizzeri hanno diritto al documento d identità, ma non al rilascio gratuito dello stesso. Se possono essere comprovate l indigenza e la necessità del documento d identità, i costi sono presi a carico dall aiuto sociale. La necessità del rilascio del documento è data ad esempio se il 22

23 documento è necessario per mettere in regola il soggiorno. Per dimostrare la necessità è sufficiente una conferma dello Stato ospite. Se il richiedente riceve prestazioni periodiche, vanno compilati gli appositi moduli. Ausilio: modulo «Richiesta», AS 2, «Diritti e obblighi», AS 1 e AS 7, ev. AS 4 (cfr. moduli p. 5) Se il richiedente riceve già prestazioni periodiche, è sufficiente utilizzare il modulo AS Spese di sepoltura Di solito tali spese sono a carico degli eredi, dei familiari o dello Stato ospite. Le spese indispensabili per una sepoltura semplice possono essere assunte dall aiuto sociale soltanto se nessun altro può prenderle a carico (art. 31 LSEst) Aiuto sociale al rimpatrio Rimpatrio Per rimpatrio s intende il ritorno in Svizzera dell assistito con l intenzione di rimanervi durevolmente, prendendovi quindi domicilio (art. 27 cpv. 2 OSEst). Se uno Svizzero all estero vuole rientrare in Svizzera, possono essere prese a carico le spese di viaggio. Se del caso sono concesse prestazioni all estero fino al momento della partenza, nonché le prestazioni necessarie al momento dell arrivo in Svizzera fino ai primi contatti con i servizi sociali (Art. 28 OSEst). Il richiedente ha diritto a tale prestazione soltanto se non è in grado di finanziare il proprio rimpatrio. Dato che si tratta di una prestazione unica, va verificata l indigenza del richiedente conformemente all articolo 20 OSEst, a meno che non riceva già prestazioni periodiche o il finanziamento del proprio rimpatrio sia palesemente impossibile (art. 27 cpv. 1 OSEst) Procedura Se i moduli necessari sono compilati e firmati e la richiesta può essere accettata, l aiuto sociale si fa carico delle spese di viaggio con il mezzo più opportuno e più economico. Il rimpatrio presuppone di norma misure accompagnatorie delle autorità svizzere, che vanno pertanto informate per tempo (art. 29 OSEst). Il trasporto in Svizzera delle suppellettili è preso a carico soltanto se è conveniente dal punto di vista finanziario. Vanno presentati un inventario delle suppellettili e due preventivi per il trasloco. Agli svizzeri all estero che prima del rimpatrio non hanno inoltrato una richiesta d aiuto non vengono rimborsati posticipatamente le spese di rimpatrio (trasporto delle suppellettili incluso). 23

24 Ausilio: modulo «Richiesta», AS 2, «Rapporto della rappresentanza svizzera», AS 3, «Diritti e obblighi», AS 1 (cfr. moduli p. 5) Assistenza in Svizzera dopo il rimpatrio L aiuto sociale in Svizzera è prestato dai Cantoni sulla base del diritto cantonale Aiuto sociale in un Paese terzo La protezione consolare può essere concessa alle seguenti persone (cfr. art. 64 OSEst): gli Svizzeri all estero possono trovarsi in una situazione d emergenza in un Paese terzo, ossia al di fuori del Paese di domicilio. Se fanno rientro nel Paese di domicilio, ricevono un prestito d emergenza dalla rappresentanza svizzera (cfr. 10.1). In casi di emergenza acuta la rappresentanza svizzera concede subito l aiuto necessario (cfr. procedura simile direttive n. 10.3) Le disposizioni dell aiuto sociale prendono in considerazione le seguenti persone: se si fa richiesta di rimpatrio in Svizzera vengono applicati i principi dell aiuto sociale (cfr. art. 27 OSEst). La rappresentanza svizzera competente per il Paese terzo può fornire il sostegno indispensabile d intesa con l ASE. In casi di emergenza acuta la rappresentanza svizzera concede subito l aiuto necessario (cfr. procedura simile direttive n ). Se il caso di emergenza presuppone invece un aiuto con grandi ripercussioni finanziarie, è possibile contattare la Helpline (+41 (0) ), che definirà con l ASE la procedura da seguire. 24

25 4. Aiuto sociale a persone presso istituti 4.1. Principi La necessità di soggiornare in una casa di cura, in una casa di riposo o in un istituto d educazione, in un ospedale, in una clinica psichiatrica o in un altro istituto deve essere comprovata da un certificato medico o dalla pertinente decisione di un autorità. Non è dato diritto a camera singola. Al momento di decidere in merito al trasferimento in un istituto vanno verificate le alternative (ad es. cure a domicilio). Determinanti per l aiuto sociale sono la situazione personale e le varianti più economiche. Nella misura del possibile vanno privilegiati istituti pubblici (più economici). Per le persone che soggiornano in tali strutture sono assunti i costi forfettari giornalieri più bassi. Soltanto in casi eccezionali possono essere assunte le spese per il soggiorno in istituti privati. Il soggiorno dell assistito in un istituto privato invece del soggiorno in un istituto pubblico deve essere motivato. Qualora non vi siano istituti pubblici a disposizione, occorre considerare la soluzione cui ricorrono le persone che vivono in condizioni modeste nello Stato ospite per risolvere tali problemi Forfait per l economia domestica e importo per le spese personali Le persone in istituti non ricevono un forfait per l economia domestica (cfr. n Ricovero in ospedale). L importo per le spese personali può invece essere aumentato fino al 50 per cento Caso eccezionale: pena detentiva Alle persone che si trovano in pena detentiva non sono di norma versate prestazioni. Se le condizioni di detenzione sono così precarie da poter eventualmente provocare danni alla salute del detenuto che non riceve prestazioni dall aiuto sociale, potrebbe essere concessa una prestazione periodica o unica per le esigenze elementari (spese derivanti dalla detenzione). In particolare: - le spese per un alimentazione equilibrata e sufficiente; - cure mediche di base e prodotti per l igiene; - modesto importo per le spese personali per mantenere, tra l altro, il contatto con il mondo esterno. Per il resto è competente la protezione consolare. 25

26 5. Prestazioni assicurative, alimenti, assistenza da parte dei familiari ecc. Se il beneficiario di prestazioni periodiche riceve o è in attesa di ricevere prestazioni assicurative (ad es. rendite, indennità giornaliere), assistenza da parte dei familiari o alimenti, vale quanto segue: - prestazioni parallele: se tali entrate sono ricevute parallelamente all aiuto sociale nel periodo di assistenza, sono computate nel budget; - versamenti successivi per periodi passati: se le prestazioni assicurative, gli alimenti o l assistenza da parte dei familiari sono versati successivamente con effetto retroattivo per un periodo in cui sono state percepite prestazioni periodiche dell aiuto sociale, queste vanno integralmente restituite nella misura delle prestazioni dell aiuto sociale. Se le prestazioni periodiche si protraggono, va tenuto conto del versamento di redditi e patrimoni. Per prestazioni in attesa di essere versate, il beneficiario dell aiuto sociale è tenuto a firmare una dichiarazione di cessione (art. 37 cpv. 2 OSEst; cfr. n 8.3.6). 26

27 6. Restituzione delle prestazioni di aiuto sociale 6.1. Obbligo di restituzione dell aiuto sociale da parte del beneficiario e dei suoi eredi La legge non prevede un termine concreto per il rimborso delle prestazioni dell aiuto sociale, ma menziona determinate condizioni (art. 35 LSEst; cfr. qui di seguito n. 6.2.). Non sono calcolati interessi (art. 36 cpv. 2 LSEst). Un eccezione all obbligo di rimborso è applicabile ai minorenni in base all articolo 35 capoverso 2 LSEst, i quali non devono rimborsare l assistenza che hanno ricevuto prima della maggiore età (o per una formazione oltre tale età). I genitori invece sono tenuti all obbligo di rimborso Condizioni La restituzione viene chiesta soltanto se la persona in questione non percepisce più l aiuto sociale e la sua situazione economica è migliorata in modo da garantirle un sostentamento adeguato (cfr. art. 35 cpv. 1 LSEst; cfr. direttive COSAS). La restituzione non deve pregiudicare l indipendenza economica. Gli eredi sono obbligati a restituire le prestazioni (uniche oppure periodiche) nella misura in cui risultino arricchiti dai beni della successione (art. 35 cpv. 4 LSEst). A seconda del domicilio del testatore e di un eventuale testamento vanno osservate regole particolari (LDIP, diritto estero) Procedura Esame periodico Dopo l interruzione delle prestazioni periodiche l ASE esamina periodicamente se sia ragionevole chiedere la restituzione intera o parziale. Se la persona tenuta al rimborso si trova ancora all estero, gli accertamenti sono effettuati dalla rappresentanza competente Decisione L ASE decide circa la restituzione (art. 35 cpv. 5 LSEst). Può rinunciare in parte o integralmente alla restituzione se le circostanze lo permettono (art. 35 cpv. 5 LSEst). Le prestazioni assistenziali ottenute fornendo indicazioni inesatte o incomplete devono essere restituite integralmente (art. 35 cpv. 3 LSEst) Restituzione dopo la morte del beneficiario delle prestazioni Se la persona che ha percepito l aiuto sociale è deceduta in Svizzera, spetta all ASE notificare la richiesta di restituzione agli eredi o all autorità competente per la regolamentazione dell eredità. Se la persona è dece- 27

28 duta all estero spetta alla rappresentanza svizzera notificare la richiesta di restituzione. Se tuttavia lo Stato ospite non si occupa della successione, che quindi è di competenza del Comune di attinenza (cfr. art 87 LDIP), la richiesta di restituzione è compito dell ASE Prescrizione Richieste di restituzione di prestazioni di aiuto sociale cadono in prescrizione dopo dieci anni dall ultimo versamento di prestazioni, a meno che, prima dello scadere di questo termine, l ASE non abbia revocato la prescrizione attraverso una decisione (art. 36 cpv. 1 LSEst). 28

29 7. Riduzione ed esclusione dalle prestazioni dell aiuto sociale In determinate situazioni le prestazioni dell aiuto sociale possono essere ridotte, soppresse o negate, anche se le condizioni generali (statuto di Svizzero all estero, indigenza ecc.) sono soddisfatte. L articolo 26 LSEst elenca in modo esaustivo i motivi di esclusione e prevede questa possibilità in particolare nel caso di abusi e di mancata collaborazione. In questo contesto si fa appello al buon senso. La decisione di interrompere o negare l aiuto sociale deve essere presa soltanto in casi estremi. Le riduzioni di prestazioni vanno comunicate per iscritto, sotto forma di decisione impugnabile e devono essere motivate. Le persone direttamente interessate dalle riduzioni devono avere la possibilità di esprimersi prima sui fatti. La persona registrata nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL per arresto nell ambito di un inchiesta penale o dell esecuzione di una pena o di una misura (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a LSIP a ordinanza RIPOL), riceve soltanto una prestazione unica per il ritorno in Svizzera ed eventualmente un aiuto provvisorio. Le prestazioni periodiche in loco sono invece respinte poiché costituiscono un abuso di diritto (DTF 121 I 367, 122 II 200 seg.). 29

30 8. Procedura 8.1. Compiti del richiedente Richiesta Chi intende richiedere una prestazione di aiuto sociale della Confederazione deve inoltrare una richiesta alla rappresentanza svizzera competente (art. 32 cpv. 1 LSEst e art. 30 OSEst) e compilare gli appositi moduli (cfr ). I coniugi possono inoltrare una richiesta sottoscritta da entrambi. Questa procedura vale anche per le coppie che vivono in concubinato o per le persone che vivono in unione domestica registrata. I minorenni rientrano di norma nella richiesta dei genitori, le eccezioni sono elencate al n Con il raggiungimento della maggiore età, i figli devono presentare una richiesta di assistenza individuale Collaborazione del richiedente I richiedenti hanno i seguenti obblighi di collaborazione (art. 32 OSEst); devono in particolare informare la rappresentanza svizzera delle loro condizioni personali e finanziarie (art. 32 cpv. 1 lett. b OSEst). Gli assistiti sono tenuti a comunicare senza indugio alla rappresentanza svizzera ogni modifica della loro situazione personale e finanziaria (art. 32 cpv. 1 lett. e OSEst). Se nascondono fatti rilevanti per la concessione dell aiuto sociale, questo può essere ridotto o soppresso (art. 26 LSEst). Le prestazioni periodiche sono garantite nel tempo sempre in modo limitato (art. 18 cpv. 2 OSEst). Se l aiuto sociale è prolungato oltre il periodo autorizzato, va inoltrata per tempo (almeno 6 settimane prima) una richiesta di proroga alla rappresentanza svizzera e allegato un budget aggiornato. Il richiedente è tenuto a far valere i suoi diritti nei confronti di altre persone (in particolare diritto di assistenza), di assicurazioni (ad es. AVS, AI) o dello Stato ospite (art. 32 cpv. 1 lett d OSEst). Se necessario può essere assistito dalla rappresentanza svizzera, eventualmente in collaborazione con l ASE, (art. 32 cpv. 2 OSEst) Compiti della rappresentanza svizzera Informazione 30 La rappresentanza consegna al richiedente gli appositi moduli e lo aiuta a compilarli (art. 33 cpv. 2 OSEst). La rappresentanza informa esaustivamente i richiedenti dei loro diritti e doveri (art. 33 cpv. 1 OSEst) e in particolare fa firmare il modulo «Diritti e obblighi» (AS 1; cfr. p. 5). La rappresentanza informa potenziali beneficiari dell aiuto sociale di questa possibilità. La rappresentanza svizzera può inoltrare una richiesta di assistenza a nome delle persone bisognose che non la presentano da sé (art. 5 e 31 OSEst).

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