Presentazione della dichiarazione tardiva di UNICO 2014 entro il 29 dicembre Antonio Mastroberti - Esperto fiscale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Presentazione della dichiarazione tardiva di UNICO 2014 entro il 29 dicembre Antonio Mastroberti - Esperto fiscale"

Transcript

1 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DICHIARAZIONE TARDIVA Presentazione della dichiarazione tardiva di UNICO 2014 entro il 29 dicembre Antonio Mastroberti - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " Per dichiarazione Tardiva si intende la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di legge, che in linea generale cade il 30 settembre 2014 per il Mod. UNICO Queste dichiarazioni sono valide a tutti gli effetti, salva l applicazione delle sanzioni ridotte previste in materia di ravvedimento operoso. RIFERIMENTI " D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 7 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1, lett. c) Agenzia delle Entrate, circolare 12 marzo 2010, n. 11/E FISCO SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " TARDIVA CON IMPOSTE DA PAGARE " INTEGRATIVA " VISTO DI CONFORMITÀ " INTERMEDIARI " DICHIARAZIONE SCARTATA " Tutti i contribuenti che, per scelta o per errore, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IRAP o la dichiarazione IVA entro il 30 settembre. Nell ambito delle disposizioni concernenti il ravvedimento operoso, è prevista l applicazione di una sanzione ridotta, attualmente fissata nella misura di 1/10 del minimo (pari a 258 euro). Pertanto, la sanzione comminabile in caso di Tardiva è pari a 25 euro per ogni dichiarazione presentata in ritardo. Oltre alla sanzione per l irregolarità connaturata al ritardo (25 euro) si è posto il dubbio se debba essere applicata la sanzione prevista per l omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, laddove normalmente in questo caso il punto di partenza dovrebbe essere la sanzione prevista in caso di omesso o parziale versamento. Nel caso in cui il contribuente presenti un integrativa a sfavore entro i 90 gg. dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione (nel caso specifico entro 29 dicembre 2014) lo stesso è tenuto ad applicare le medesime sanzioni ridotte per il caso della dichiarazione tardiva (1/10 di 258 euro). Il contribuente può apporre il visto di conformità anche nella dichiarazione tardiva presentata entro 90 gg. dalla scadenza (entro il 29 dicembre), rimanendo ferme le sole sanzioni già descritte, ossia un importo pari a 25 euro per ogni dichiarativo interessato. La tardiva con visto tende a regolarizzare completamente l utilizzo del credito per un importo superiore a euro. La sanzione a carico dell intermediario (da 516 a euro) può essere ridotta ad 1/10 del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 gg., pertanto l importo da versare risulta pari a 51 euro (1/10 di 516 euro). Nell ipotesi in cui nella fase di invio il file sia stato scartato è possibile ritrasmetterlo entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. SCADE " Per la generalità dei contribuenti: 29 dicembre Per i soggetti a cavallo d anno: la scadenza va calcolata computando i 90 gg. dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia dall ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell esercizio. Pratica Fiscale e Professionale n. 42 del 10 novembre

2 DICHIARAZIONE TARDIVA Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ADEMPIMENTO " SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " Sanzioni C è ancora tempo per correre ai ripari se, per errore o per scelta, non è stata ancora presentata la dichiarazione Mod. UNICO 2014 o la dichiarazione autonoma IRAP. Per dichiarazione cd. Tardiva si intende la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di legge. Queste dichiarazioni sono valide a tutti gli effetti, ma rimane ferma l applicazione delle sanzioni previste dalla legge, peraltro abbastanza contenute poiché trova applicazione il ravvedimento operoso. In caso di ritardo superiore a 90 giorni la dichiarazione si considera omessa e costituisce, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati ed alle ritenute indicate dai sostituti d imposta. Tutti i contribuenti che, per scelta o per errore, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IRAP o la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 settembre 2014, ad esempio: persone fisiche: imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati società fiduciarie enti che non svolgono attività commerciali organi e amministrazioni dello Stato società di capitali ed enti commerciali, Spa, Srl, Società Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società. Per non ritrovarsi alle prese con lo spettro dell omissione dichiarativa la deadline utile per la presentazione della dichiarazione integrativa è il 29 dicembre 2014, per la generalità dei contribuenti, ossia quelli con periodo d imposta coincidente con l anno solare. Il ritardo nell adempimento della presentazione della dichiarazione comporta: l applicazione di una sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo) per ciascuna dichiarazione (redditi, IVA o IRAP), in base alle regole del ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 472/1997) la necessità di regolarizzare, eventualmente, anche il versamento delle imposte correlate, ove carente o mancante (sanzione pari ad 1/8 del 30% se si versa in questa fase, ossia al 3,75%, ma si veda oltre) l obbligo di versare gli interessi (attualmente computati al saggio legale dell 1%). Due autonome violazioni In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione (art. 1 del D.Lgs. n. 471/ 1997): oscilla dal 120% al 240% dell ammontare delle imposte dovute se non vi sono imposte dovute va da un minimo di 258 euro ad un massimo di euro. La sanzione per omessa presentazione della dichiarazione può essere incrementata fino al doppio nei confronti di coloro che sono obbligati a tenere le scritture contabili. La base di commisurazione delle sanzioni è data dall ammontare delle imposte relative agli imponibili accertati, al netto delle ritenute alla fonte operate sui redditi accertati e delle detrazioni spettanti. Sul tema delle sanzioni connesse alla presentazione della dichiarazione tardiva l Agenzia delle Entrate ha precisato che (circolare n. 49/E del 23 novembre 2009, quesito n. 10.1): in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, qualora non siano dovute imposte, la sanzione da versare in sede di ravvedimento era pari a 21 euro (ora 25 euro, poiché si è passati da 1/12 ad 1/10) se, invece, dalla dichiarazione risulta un imposta dovuta la tardiva presentazione della medesima è regolarizzabile con il pagamento di una sanzione pari ad 1/12 del 120% (adesso 1/10) dell imposta dovuta (con un minimo di 21 euro, adesso 25 euro). 16 Pratica Fiscale e Professionale n. 42 del 10 novembre 2014

3 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DICHIARAZIONE TARDIVA TARDIVA CON IMPOSTE DA PAGARE " ESEMPIO Secondo questa impostazione, pertanto, qualora dalla dichiarazione Tardiva emerga un imposta (o una maggiore imposta rispetto a quella liquidata nella dichiarazione presentata nel termine ordinario), i contribuenti dovrebbero pagare la sanzione prevista per l omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Questa impostazione non è condivisa da Assonime (circolare n. 20 del 15 giugno 2010) secondo cui la dichiarazione tardiva e l omesso versamento delle imposte rappresentano, (anche) ai fini sanzionatori, due fattispecie distinte, autonomamente sanzionabili, che nulla hanno a che vedere con l omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In definitiva, secondo Assonime le imposte eventualmente liquidate nella dichiarazione tardiva, in quanto risultano da una dichiarazione validamente presentata, vanno soggette, salvo l applicazione di specifiche sanzioni, al regime sanzionatorio ordinario (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997) e, cioè, a quello relativo al tardivo versamento delle imposte, mentre non dovrebbe rendersi applicabile la sanzione (art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/ 1997) che riguarda la diversa fattispecie di mancata presentazione della dichiarazione (o di dichiarazione considerata espressamente omessa o nulla). Peraltro, la stessa Assonime ha avuto modo di evidenziare che l Agenzia delle Entrate è poi ritornata sull argomento (circolare n. 11/E del 12 marzo 2010, par. 3.1), precisando che, in caso di dichiarazione tardiva, è dovuta la sanzione di 258 euro (art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/ 1997) ridotta ad un dodicesimo (adesso ad 1/10), mentre se dalla dichiarazione tardiva sono emerse imposte dovute, occorre, altresì, versare l ulteriore sanzione (30% della maggiore imposta di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997) in misura ridotta in base alla disciplina del ravvedimento operoso, il che lascerebbe intendere anche un eventuale superamento della soluzione interpretativa prospettata nella precedente circolare (n. 49/E del 2009). Nel caso pratico che segue sarà adottata l impostazione tradizionale, secondo cui la sanzione applicata in caso di tardiva con maggiori imposte è da un lato quella minima (25 euro) e da un altro quella enucleabile facendo riferimento alla violazione relativa al tardivo versamento delle imposte. La società Omega S.r.l. non ha presentato il Mod. UNICO 2014-SC entro la scadenza del 30 settembre, per cui decide di rimediare spontaneamente presentando in via telematica la dichiarazione relativa al periodo 2013 in data 16 dicembre 2014 e provvede poi anche a regolarizzare il mancato versamento della corrispondente IRES dovuta all Erario, pari a euro, versamento che non era stato effettuato nei termini. In tal caso, posto che la sanzione minima per l omissione dichiarativa è pari a 258 euro, in relazione all inadempimento dichiarativo (ritardo) si rende applicabile nel complesso una sanzione ridotta pari a 50 euro, ottenuta applicando due volte la sanzione pari a 25 euro (IVA e imposte sui redditi), importo arrotondato per troncamento, ma occorre regolarizzare anche l ambito dei versamenti. In pratica, nel caso specifico la società è tenuta a: presentare in via telematica il Mod. UNICO 2014-SC, recante sia la dichiarazione dei redditi che la dichiarazione IVA versare, con il Mod. F24, entro il 29 dicembre 2014, un importo cumulativo pari a 50 euro; codice tributo 8911 (sanzione per altre violazioni tributarie) versare le imposte pari a euro, + una sanzione pari a 375 euro (3,75% - questa sanzione si rende applicabile se il versamento viene fatto entro la scadenza del 30 settembre 2015); sull importo di questa sanzione si sono prospettate, nel paragrafo precedente, alcune incertezze versare gli interessi moratori, da calcolare nel caso specifico applicando il saggio di interesse legale pari all 1% (dal 1º gennaio 2014) sui giorni intercorrenti dalla scadenza utile per il versamento alla data del versamento. Nulla impedisce (né obbliga), peraltro, di comunicare l avvenuta regolarizzazione della propria posizione all Agenzia delle Entrate, allegando eventualmente la copia del Mod. F24. Pratica Fiscale e Professionale n. 42 del 10 novembre

4 DICHIARAZIONE TARDIVA Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Ipotizzando che la società Omega si trovi nella condizione di regolarizzare anche la propria posizione IRAP entro la data del 29 dicembre 2014 si dovrebbe mettere in conto anche il versamento di una ulteriore sanzione, pari a 25 euro, per la quale può essere adoperato o il codice tributo generico (8911) oppure quello specifico (8907), ferma la regolarizzazione delle eventuali inadempienze emergenti sul versante dei versamenti. Attenzione Con il DDL della Legge di stabilità per il 2015 sono state previste non trascurabili modifiche in materia di sanzioni applicabili per i soggetti che si avvalgono del ravvedimento operoso. In particolare, tra le altre cose è stata prevista una nuova sanzione, pari ad 1/9 del minimo, applicabile se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo gg. successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. Quindi questa nuova sanzione si applica a pieno titolo proprio nei casi di regolarizzazione dei versamenti, anche connessi all imponibile, emergenti dalla tardiva. In virtù del principio del favor rei la nuova sanzione dovrebbe rendersi applicabile dal momento in cui le nuove disposizioni entrano in vigore, con tutta probabilità il 1º gennaio 2015 (che è dopo i 90 gg. dalla data di scadenza per la presentazione del Mod. UNICO 2014), il che vorrebbe dire anche non attribuire rilievo al momento in cui è stata commessa la violazione (ante vigenza delle nuove norme nel caso specifico) ma al riguardo si resta in attesa delle indicazioni che saranno rese dai competenti Organi. Va poi sottolineato, sinteticamente, che con la Legge di stabilità vengono ridimensionati anche i fattori di preclusione all accesso al ravvedimento operoso, stabilendo che la preclusione di cui al comma 1 del D.Lgs. 472/1997 (sinteticamente constatazione violazione, inizio accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento) opera solo in relazione ai soli atti di notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi del cd. 36-bis e del 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del decreto IVA. INTEGRATIVA " VISTO DI CONFORMITÀ " L argomento è abbastanza complesso e sarà solo sintetizzato in questa sede. Sulla base dei chiarimenti dell Agenzia delle Entrate (circolare n. 11/E del 2010), che trovano sostanzialmente fondamento nell asserzione per la quale alla correzione apportata nei 90 gg. su una dichiarazione validamente presentata non si può applicare un trattamento peggiorativo in termini di sanzioni rispetto a quello applicato ad un contribuente che la dichiarazione proprio non l ha ancora presentata (caso della Tardiva), si potrebbe sostenere che nel caso in cui il contribuente presenti un integrativa a sfavore entro i 90 gg. dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione (nel caso specifico entro il 29 dicembre 2014) lo stesso sia tenuto ad applicare le medesime sanzioni ridotte previste per il caso della dichiarazione tardiva, ossia da un lato la sanzione minima pari ad 1/10 di 258 euro e, da un altro, le contenute sanzioni previste per l omesso versamento, che possono essere corrette ricorrendo al ravvedimento operoso. La questione rimane, comunque, controversa sul piano dottrinale, per il fatto che nel caso di presentazione della dichiarazione originaria nei termini ordinari emerge, sostanzialmente, una correzione (a sfavore) sugli imponibili che tende a richiamare la tematica dell infedele dichiarazione (con applicazione delle correlate sanzioni). Anche quest ultimo aspetto dà conto, ove ve ne fosse bisogno, di una disciplina che nel suo complesso è basata su rinvii da norma a norma, e che perciò non può che alimentare confusione tra gli operatori del settore anche in ordine a basilari istituti cui viene fatto ampio ricorso nella concreta esperienza aziendale. Una interessante chance supplementare emerge quest anno anche in relazione alla posizione di società che abbia utilizzato, nel corso dell anno 2014, crediti relativi ad imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l IRAP, per un importo superiore a euro annui e non abbiano ancora presentato la dichiarazione. Si tratta della novità introdotta dalla Legge di stabilità per l anno In questo caso nella 18 Pratica Fiscale e Professionale n. 42 del 10 novembre 2014

5 Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DICHIARAZIONE TARDIVA stessa tardiva può essere applicato il visto di conformità, rimanendo ferme le sole sanzioni già descritte, ossia un importo pari a 25 euro per ogni dichiarativo interessato. In pratica, la tardiva tende a regolarizzare completamente anche l utilizzo del credito di importo superiore a euro. Un caso più complesso matura, però, nell ipotesi in cui la dichiarazione sia stata inviata entro il 30 settembre ma senza visto di conformità. In base alle richiamate precisazioni delle Entrate si dovrebbe ritenere che anche nel caso specifico a seguito dell integrativa presentata dal contribuente entro i 90 gg. si renda applicabile una sanzione ridotta ad 1/10 (sempre 25 euro). INTERMEDIARI " DICHIARAZIONI SCARTATE " SCADE " SCHEMA DI SINTESI I tempi supplementari nell appuntamento con le procedure telematiche valgono anche per gli intermediari abilitati se, questi ultimi, pur avendo assunto l impegno alla trasmissione (rilasciando opportuna ricevuta), non abbiano ancora provveduto ad inviare nei termini, in via telematica, la dichiarazione fiscale. Da qualche tempo le sanzioni poste a carico degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono state ricondotte nell alveo delle sanzioni amministrativotributarie, il che comporta l applicazione delle disposizioni previste in materia di ravvedimento operoso. La sanzione a carico dell intermediario (da 516 a euro), può essere ridotta ad un decimo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 gg., talché l importo da versare attualmente risulta pari a 51 euro (1/10 di 516 euro). Nessuna sanzione è dovuta dall intermediario quando lo stesso presenta telematicamente nel termine di 30 giorni le dichiarazioni predisposte dal contribuente, che gli sono state consegnate dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. In tale ipotesi, infatti, la violazione è stata commessa unicamente dal contribuente. Un certo rilievo potrebbe essere assunto, ai fini della verifica di tempestività della presentazione della dichiarazione, dall ipotesi in cui nella fase di invio il file sia stato scartato. Difatti, è noto che è possibile ritrasmettere lo stesso entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto, talché se le operazioni in parola si sono verificate ad esempio il 30 settembre 2014 in pratica la presentazione del file poteva essere perfezionata entro il 5 ottobre In tal caso non sarebbe emersa, pertanto, una delle ipotesi di presentazione tardiva della dichiarazione, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni. Se ci si avvale del canale telematico (ad esempio una società di capitali), la scadenza utile per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2013 è fissata alla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d imposta (30 settembre 2014). Oltre ai soggetti IRES ed alle società di persone, anche per le persone fisiche tenute alla presentazione della dichiarazione in via telematica, la scadenza utile per la presentazione della dichiarazione è fissata al 30 settembre del corrente anno, sia per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi che in relazione alla dichiarazione IVA od alla dichiarazione IRAP. Solo in determinati casi, molto ben circoscritti (si veda il riquadro che segue) le persone fisiche possono presentare la dichiarazione anche per il tramite di un ufficio postale (in quel caso tra il 2 maggio ed il 30 giugno). CONTRIBUENTI ESONERATI DALL OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO non possono presentare il Mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC) devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti sono privi di un sostituto d imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato. Pratica Fiscale e Professionale n. 42 del 10 novembre

6 DICHIARAZIONE TARDIVA Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. La regola generale prevede che le persone fisiche nonché le società o le associazioni (art. 6 del T.U.I.R.) presentano all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di IRAP esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta utilizzando i modelli ufficiali approvati di anno in anno; per le società di persone l obbligo della presentazione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, sostituti d imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Pertanto, anche per i contribuenti IRPEF la regola è rappresentata dall invio della dichiarazione entro la scadenza del 30 settembre 2014, in modalità telematica, e se, pur potendo presentare il Mod. 730, il contribuente sceglie di utilizzare il Mod. UNICO PF, emerge l obbligo di presentare quest ultima dichiarazione esclusivamente in via telematica. Tuttavia, nei casi residuali in cui è possibile presentare la dichiarazione con il canale cartaceo è fatta comunque salva la possibilità di avvalersi del più ampio termine previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione (30 settembre). In caso di soggetti con periodo d imposta sfalsato, infine, la scadenza utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi è ricondotta all ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell esercizio (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998), pertanto anche i termini utili per presentare la dichiarazione tardiva slittano in misura corrispondente. ESEMPIO Per una società per azioni con periodo d imposta 1º marzo febbraio 2014 la dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2014 deve essere presentata entro il 1º dicembre 2014 (il 30 novembre cade di domenica), ragione per cui la dichiarazione tardiva potrebbe essere presentata al più entro il 2 marzo 2015 (il 28 febbraio cade di sabato ed il 1º marzo è domenica). La presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IVA, della dichiarazione IRAP, nonché del Mod. 770/semplificato o ordinario, entro 90 giorni dalla scadenza del termine è una possibilità espressamente prevista nell ambito delle disposizioni concernenti il cd. ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). In particolare, è prevista (comma primo, lett. c) l applicazione di una sanzione ridotta, che attualmente è fissata nella misura di 1/10 del minimo (pari a 258 euro). Pertanto, la sanzione comminabile nel caso in esame è pari all importo di 25 euro, con troncamento dei decimali, fermo restando che: la predetta sanzione si rende applicabile per ciascuna dichiarazione da presentare all Erario, anche quando, come per la dichiarazione dei redditi o quella presentata ai fini IVA, la stessa sia inclusa nel Mod. UNICO la riduzione della sanzione risulta applicabile a patto che la violazione non sia stata già constatata, e comunque sempre che non siano iniziati accessi, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza il pagamento della sanzione va effettuato contestualmente alla regolarizzazione. A quest ultimo proposito, la sanzione va quindi pagata entro la scadenza del termine del 29 dicembre 2014, adoperando il codice tributo previsto per le altre violazioni tributarie (versamento cumulativo per tutte le dichiarazioni regolarizzate - codice tributo 8911), oppure, in alternativa, gli specifici codici previsti per la sanzione pecuniaria relativa a ciascun tributo. Le sanzioni di cui sopra riguardano, come è appena il caso di sottolineare, la sola regolarizzazione dell inadempimento connesso alla presentazione nei termini della dichiarazione, rimanendo al contempo ferma anche l eventuale applicazione delle sanzioni previste in materia di mancato versamento delle imposte (pari per intero al 30% dell importo non versato), ambito che, ferma restando quanto si dirà oltre, assume una valenza autonoma rispetto al profilo sanzionatorio più propriamente collegato al ritardo nella presentazione della dichiarazione (euro 25). 20 Pratica Fiscale e Professionale n. 42 del 10 novembre 2014

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO A cura di Sabrina Arcangeli Ufficio Controlli Fiscali e Tiziana Sabattini Area di Staff Relazioni Esterne. Riff.

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 49 16.12.2013 Unico: ravvedimento entro il 30.12 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti A cura di Devis

Dettagli

Modello UNICO 2014: modalità e termini di presentazione Antonio Mastroberti - Esperto fiscale

Modello UNICO 2014: modalità e termini di presentazione Antonio Mastroberti - Esperto fiscale Modello UNICO 2014: modalità e termini di presentazione Antonio Mastroberti - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " FISCO La presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA rappresenta l adempimento

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO

AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO Circolare informativa n. 6 del 12 Gennaio 2011 AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO L art. 1, comma 20, Finanziaria 2011, c.d. Legge di stabilità 2011, ha modificato,

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

IL NUOVO RAVVEDIMENTO

IL NUOVO RAVVEDIMENTO COMMISSIONE DI STUDIO IMPOSTE DIRETTE A cura di Roberto Ferrara IL NUOVO RAVVEDIMENTO L istituto del ravvedimento cd. operoso, Disciplinato dall art. 13, D.lgs. 18 dicembre 1977, n. 472, consente all autore

Dettagli

CIRCOLARE n. 16 del 03/09/2014 MODELLO 770/2014 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

CIRCOLARE n. 16 del 03/09/2014 MODELLO 770/2014 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO CIRCOLARE n. 16 del 03/09/2014 MODELLO 770/2014 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO INDICE 1. PREMESSA 2. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA Trasmissione

Dettagli

Circolari per la clientela

Circolari per la clientela Circolari per la clientela Circolare n. 19 del 31 luglio 2014 Modelli 770/2014 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso Pag. 1 di 5 INDICE 1 Premessa... 3 2 Obbligo

Dettagli

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI Il ravvedimento operoso, come è noto, è un istituto giuridico

Dettagli

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu L agenda di Unico, Imu e degli altri pagamenti del Pag. n. 1 L agenda dei pagamenti di Unico, Irap, Iva e della prima rata Imu a cura di Salvina Morina E Tonino Morina Persone fisiche, società di persone,

Dettagli

Firenze, 11 giugno 2013 A cura del Dott. Paolo Petrangeli

Firenze, 11 giugno 2013 A cura del Dott. Paolo Petrangeli Gli adempimenti fiscali delle Camere di Commercio Firenze, 11 giugno 2013 A cura del Dott. Paolo Petrangeli D.p.r. 322/1998 Sono obbligati alla presentazione per via telematica delle previste dal decreto

Dettagli

Circolare 21. del 29 luglio 2015. Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE

Circolare 21. del 29 luglio 2015. Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE Circolare 21 del 29 luglio 2015 Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE 1 Premessa... 2 2 Obbligo di presentazione in via telematica...

Dettagli

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 CIRCOLARE A.F. N. 31 del 1 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 16 marzo

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa

Dettagli

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DICHIARAZIONE IVA Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Termini e modalità di presentazione di in caso di liquidazione e operazioni straordinarie Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " NOVITÀ

Dettagli

Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento

Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento CIRCOLARE A.F. N. 123 del 25 Luglio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo

Dettagli

MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE

MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE A cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Come noto entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30

Dettagli

Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015

Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015 Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015 Credito annuale IVA 2014 al via la compensazione fino ad 5.000,00 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che dal 1 gennaio 2015, è possibile procedere

Dettagli

Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014

Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014 Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014 Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 17 marzo 2014 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 17 marzo 2014 (poiché il 16 cade di domenica)

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 26/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 26/2015 Como, 1.9.2015 INFORMATIVA N. 26/2015 Modelli 770/2015 Proroga dei termini di presentazione Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Obbligo di presentazione in via telematica...

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 330. Soggetti esonerati dal versamento

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 330. Soggetti esonerati dal versamento SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 329 26 novembre 2014 121 /GD/FS/om Imposte dirette - IR- PEF - IRES - IRAP - Cedolare secca Acconti 2014 Sintesi Si illustrano le modalità di determinazione e versamento

Dettagli

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo

Dettagli

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2

Dettagli

Circolare n. 15/2014: Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso

Circolare n. 15/2014: Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso PERNI & DORENTI PARTNERS AVV. OLIVIERO PERNI DOTT. LUCA DORENTI OF COUNSEL AVV. ROBERTO GRUTTADAURIA DOTT. MARCO GASPARI DOTT.SSA BARBARA BONSIGNORI AVV. VALERIA PAGANI DOTT. PIETRO COLUZZI DOTT. LUCA

Dettagli

Capitolo III RAVVEDIMENTO OPEROSO, SPESOMETRO E RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTERO: LE NOVITÀ PER IL 2015

Capitolo III RAVVEDIMENTO OPEROSO, SPESOMETRO E RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTERO: LE NOVITÀ PER IL 2015 69 Capitolo III RAVVEDIMENTO OPEROSO, SPESOMETRO E RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTERO: LE NOVITÀ PER IL 2015 Sommario: 1. Premessa. Il ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997-1.1. L omesso versamento della

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Che cos è il Ravvedimento Operoso IMU 2012 e come funziona?

Che cos è il Ravvedimento Operoso IMU 2012 e come funziona? Con il Ravvedimento Operoso IMU 2012 il contribuente può regolarizzare spontaneamente la sua posizione tributaria in caso di omesso, parziale, tardivo o infedele versamento dell imposta municipale propria,

Dettagli

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF 29.4.2013, n. 1/DF Informativa SEAC 10.4.2013, n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto

Dettagli

imposte sui redditi e irap

imposte sui redditi e irap Imposte sui redditi e Irap ACCONTI d IMPOSTA di NOVEMBRE DOVUTI per l ANNO 2012 di Mario Jannaccone QUADRO NORMATIVO L art. 1, L. 23.3.1977, n. 97 [CFF ➋ 7316], ha introdotto nel nostro sistema tributario

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

Circolare N.30 del 27 Febbraio 2014

Circolare N.30 del 27 Febbraio 2014 Circolare N.30 del 27 Febbraio 2014 Saldo IVA 2013. Per chi presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma l appuntamento è al 17.03.2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, entro

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

Dichiarazioni e versamenti delle società in liquidazione Edoardo Sesini e Donatella Cerone, Dottori commercialisti in Bergamo

Dichiarazioni e versamenti delle società in liquidazione Edoardo Sesini e Donatella Cerone, Dottori commercialisti in Bergamo Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SOCIETA IN LIQUIDAZIONE Dichiarazioni e versamenti delle società in liquidazione Edoardo Sesini e Donatella Cerone, Dottori commercialisti in Bergamo

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI PERNI & DORENTI Partners Avv. Oliviero Perni Dott. Luca Dorenti Of Counsel Dott. Marco Gaspari Dott.ssa Barbara Bonsignori Milano, 28 Agosto 2015 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 19/2015: Modelli

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE

Dettagli

CIRCOLARE N. 11/E. Roma, 12 marzo 2010

CIRCOLARE N. 11/E. Roma, 12 marzo 2010 CIRCOLARE N. 11/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo OGGETTO: Regolarizzazione delle omissioni relative al monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria.

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

Il punto sulle prossime scadenze dichiarative e di versamento

Il punto sulle prossime scadenze dichiarative e di versamento n. 19/2000 Pag. 2689 Le circolari dei Ragionieri Commercialisti Il punto sulle prossime scadenze dichiarative e di versamento Circolare dell Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998

Dettagli

RISOLUZIONE N. 296/E

RISOLUZIONE N. 296/E RISOLUZIONE N. 296/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti

Dettagli

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 4 del 14/1/2014 OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Con la presente vogliamo rammentare ai contribuenti le modalità di utilizzo del credito onde evitare errate,

Dettagli

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE

Dettagli

Il ravvedimento operoso a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015

Il ravvedimento operoso a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 10/02/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/36832-il-ravvedimento-operoso-a-seguito-dellemodifiche-introdotte-dalla-legge-di-stabilit-2015 Autore: Chiudioni Marco

Dettagli

Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco

Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 69 06.03.2014 Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione Con la novità introdotta

Dettagli

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE

Dettagli

Ballarè Sponghini e Associati

Ballarè Sponghini e Associati Ballarè Sponghini e Associati STUDIO COMMERCIALISTI E CONSULENTI TRIBUTARI Dott. Andrea Ballarè Dott. Fabio Sponghini Dott.ssa Emanuela Tarulli Rag. Enzo Manfredi Dott.ssa Claudia Balestra Dott. Andrea

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme

Dettagli

RISOLUZIONE N. 31/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 31/E QUESITO RISOLUZIONE N. 31/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 4 febbraio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 Obblighi dichiarativi delle imprese

Dettagli

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 INDICE 1. PREMESSA 2. METODO STORICO 3. METODO PREVISIONALE 4. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 5. SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO

Dettagli

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 COMUNICAZIONE BENI D IMPRESA IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie

Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie PREMESSA 1 In caso di operazioni straordinarie, la disciplina della presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte

Dettagli

LE SANZIONI PER GLI INTERMEDIARI PREVISTE PER IL TARDIVO INVIO DEL MODELLO UNICO

LE SANZIONI PER GLI INTERMEDIARI PREVISTE PER IL TARDIVO INVIO DEL MODELLO UNICO LE SANZIONI PER GLI INTERMEDIARI PREVISTE PER IL TARDIVO INVIO DEL MODELLO UNICO a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale A pochi giorni dalla scadenza canonica dell'invio del modello unico 2014 appare

Dettagli

SALDO IVA 2012 VERSAMENTO ENTRO IL 18 MARZO 2013

SALDO IVA 2012 VERSAMENTO ENTRO IL 18 MARZO 2013 Circolare informativa per la clientela n. 6/2013 del 21 febbraio 2013 SALDO IVA 2012 VERSAMENTO ENTRO IL 18 MARZO 2013 In questa Circolare 1. Calcolo dell'iva dovuta 2. Modalità e termini di versamento

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione;

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 21 febbraio 2014 Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Contrasto indebiti rimborsi modello 730 Deducibilità

Dettagli

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO: 30% dell imposta dovuta. OMESSA DENUNCIA E OMESSO PAGAMENTO: 100% del tributo dovuto con un importo

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO: 30% dell imposta dovuta. OMESSA DENUNCIA E OMESSO PAGAMENTO: 100% del tributo dovuto con un importo I.C.I. - RAVVEDIMENT PERS IMPSTA CMUNALE SUGLI IMMBILI L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32/2001 e dal D.L.185

Dettagli

Circolare N.42 del 7 Marzo 2013. Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013

Circolare N.42 del 7 Marzo 2013. Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013 Circolare N.42 del 7 Marzo 2013 Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013 Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013 Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

Sanzioni per indebite compensazioni

Sanzioni per indebite compensazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 68 05.03.2014 Sanzioni per indebite compensazioni Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione Come noto, in caso di effettuazione di

Dettagli

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 12 aprile 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 12 aprile 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 20/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 aprile 2007 OGGETTO: Definizione della posizione dei contribuenti interessati dagli eventi sismici e vulcanici dell ottobre 2002 nel

Dettagli

Schema di decreto legislativo

Schema di decreto legislativo Schema di decreto legislativo Norme di attuazione dell art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale

Dettagli

Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro

Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro CIRCOLARE A.F. N. 18 del 5 Febbraio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro Gentile cliente, con la presente

Dettagli

Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni

Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni n 24 del 15 giugno 2012 circolare n 416 del 14 giugno 2012 referente BERENZI/mr Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni Con il DPCM in corso di pubblicazione in Gazzetta

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO IN CASO DI VARIAZIONI DEI DATI GIÀ COMUNICATI

MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO IN CASO DI VARIAZIONI DEI DATI GIÀ COMUNICATI MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO IN CASO DI VARIAZIONI DEI DATI GIÀ COMUNICATI Riferimenti Art. 30, DL n. 185/2008 Art. 1, comma 1, DL n. 225/2010 Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010, n. 125/E Circolare

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 30 SETTEMBRE 2013

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 30 SETTEMBRE 2013 PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 30 SETTEMBRE 2013 I versamenti di ritenute, imposte, contributi, ecc., contemplati dall art. 17, D.Lgs. 241/1997 e gli adempimenti fiscali che cadono

Dettagli

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Fiscal News N. 17. Credito Iva 2013. La circolare di aggiornamento professionale 20.01.2014. Premessa

Fiscal News N. 17. Credito Iva 2013. La circolare di aggiornamento professionale 20.01.2014. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 17 20.01.2014 Credito Iva 2013 Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione L utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012 INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

CIRCOLARE N. 3/2016. Approfondimento. Oggetto: utilizzo in compensazione del credito IVA annuale 2015 e visto di conformità

CIRCOLARE N. 3/2016. Approfondimento. Oggetto: utilizzo in compensazione del credito IVA annuale 2015 e visto di conformità Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Clementina Mercati Dott. Fausto Braglia Dott. Paolo Caprari Reggio Emilia, lì 12 gennaio 2016 CIRCOLARE

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

Studio Corbella dottori commercialisti associati

Studio Corbella dottori commercialisti associati dottori commercialisti - revisori dei conti: Piero Luigi Corbella Luigi Corbella Laura Corbella Torella Giacomo Corbella Benedetta Sirtori Daniela Bruniera esperto contabile - revisore dei conti: Franco

Dettagli

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

Torino, 10/09/2015 SCADENZARIO TRIBUTARIO: SETTEMBRE 2015. Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di settembre 2015.

Torino, 10/09/2015 SCADENZARIO TRIBUTARIO: SETTEMBRE 2015. Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di settembre 2015. Torino, 10/09/2015 SCADENZARIO TRIBUTARIO: SETTEMBRE 2015 Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di settembre 2015. 15 Martedì IVA Fatturazione differita: scade il termine per l emissione

Dettagli

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Modena, 08 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MOD. UNICO 2013

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MOD. UNICO 2013 INFORMATIVA N. 287 20 NOVEMBRE 2013 DICHIARAZIONI LA REGOLARIZZAZIONE DEL MOD. UNICO 2013 D.Lgs. n. 471/97 Art. 13, D.Lgs. n. 472/97 Circolari Agenzia Entrate 27.9.2007, n. 52/E e 19.2.2008, n. 11/E Entro

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE

DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE Anche quest anno è stata prevista una proroga generalizzata per la presentazione, ed i relativi versamenti, delle dichiarazioni dei redditi. Come annunciato, ormai,

Dettagli

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato firmato il Decreto che prevede lo spostamento dei termini, dal 18

Dettagli

Le nuove scadenze per la presentazione del modello Unico 2001;

Le nuove scadenze per la presentazione del modello Unico 2001; ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 13/2001 Le nuove scadenze per la presentazione del modello Unico 2001; Copyright 2001 Acerbi

Dettagli

Circolari per la Clientela

Circolari per la Clientela Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti

Dettagli

PROCEDURE SANZIONATORIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DELL ENTE 1

PROCEDURE SANZIONATORIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DELL ENTE 1 E.P.A.P. Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 PROCEDURE

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Dettagli