L evoluzione della regolamentazione prudenziale: profili generali e implicazioni per l attività di factoring
|
|
- Carmelo Fusco
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L evoluzione della regolamentazione prudenziale: profili generali e implicazioni per l attività di factoring Intervento del dr. Antonio Lo Monaco Direttore Banca d Italia Convegno Assifact Firenze, 6 febbraio 2007
2 PARTE I 1. Società di factoring iscritte nell elenco speciale - aspetti strutturali Le società di factoring presenti nell elenco speciale ex art. 107 TUB sono oggi 27, la maggior parte delle quali (2/3) iscritte in elenco dalla prima metà degli anni 90. La linea di tendenza osservata nell ultimo quinquennio è di una riduzione del numero degli operatori (-35%), interessati nel periodo da operazioni di concentrazione e razionalizzazione anche quale diretta conseguenza del crescente livello di concorrenza in un settore, in Italia, relativamente maturo. In termini di struttura del mercato - considerando tutti gli intermediari che vi operano, dunque banche e finanziarie - le società dell elenco speciale detengono la quasi totalità dell erogato (80%) (cfr. grafico 1); in particolare, i primi 3 operatori - tutte società finanziarie - amministrano più di 1/3 del factoring nazionale. Grafico 1 - anticipi di factoring intero sistema (quote di mkt per assetto proprietario) 60% 50% 40% 30% 20% dic-02 dic-06 10% 0% banche di gruppi banc. italiani altre banche 107 di gruppi banc. Italiani altre 107 La presenza dei gruppi bancari è rilevante: scelte storiche di specializzazione hanno determinato la costituzione, nell ambito di tali conglomerati, di società-prodotto di factoring (con quote di mercato che superano il 50%). In ogni caso (grafico 2) nell ultimo quinquennio la presenza delle banche nel mercato - in particolare delle banche di medie dimensioni - è aumentata, grazie anche a talune operazioni straordinarie che hanno interessato società finanziarie. Gli intermediari indipendenti - riconducibili a iniziative dell industria (per lo più automobilistica) o consortili - detengono quote significative (25%). 2
3 All interno di questo quarto del mercato insistono le società captive che costituiscono una specificità sulla quale occorre ulteriormente confrontarsi ( 1 ). Grafico 2 - anticipi di factoring intero sistema (quote mkt per tipo intermediari) 90% 80% 70% 60% 50% dic-02 40% dic-06 30% 20% 10% 0% banche grandi e maggiori banche medie banche minori 107 di credito al consumo 107 di factoring 107 di leasing altre 107 ( 1 ) Si confronti, ad es., il lavoro di ricerca condotto dal Servizio Studi della Banca d Italia (serie Temi di Discussione, n ottobre 2004; a cura di Michele Benvenuti e Marco Gallo). 3
4 2. Volumi operativi Invertendo la tendenza flettente del triennio , nel 2006 il volume complessivo di crediti erogati dagli operatori di factoring (anticipi) è cresciuto su base annua del 19%. Il flusso di nuovi crediti acquistati (turnover) è aumentato, per le 107, del 13%. I segnali di ripresa - confermati anche dalle stime di settore - sono riconducibili alla crescente fattorizzazione di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione (al tali posizioni rappresentano il 20% dell outstanding delle finanziarie). Degna di nota è, inoltre, la tendenza delle società a offrire sempre più componenti assicurative e di servizio nell attività (grafico 3): in termini di outstanding è in costante aumento l incidenza del pro soluto (51% a fine 2006, +3,4 p.p. nell ultimo quinquennio). Grafico 3 - analisi forme tecniche di factoring (incidenza % su outstanding - dati di fine periodo - intero elenco speciale) 80% 70% 60% 50% 40% 30% % anticipi % pro soluto % pro solvendo 20% 10% 0%
5 3. Redditività Nel primo semestre pur a fronte di un utile netto flettente - la capacità di reddito del settore ricostruita secondo i criteri di Vigilanza (cfr. nota metodologica nel riquadro) mostra un significativo miglioramento. Tabella n. 1 - Società di factoring dell elenco speciale. Conto economico riclassificato al (mln. di euro) Componenti di reddito var.ass. var.% Margine di interesse 135,7 136,0-0,3 mln. -0,2% Margine di intermediazione 352,8 312,7 +40,1 mln. +12,8% Costi operativi 129,8 119,0 +10,8 mln. +9,1% Saldo altri proventi/altri oneri di gest. 6,8 6,5 +0,3 mln. +4,6% Risultato lordo di gestione 230,0 200,3 +29,7 mln. +14,8% Quota rischio di competenza 75,4 74,8 +0,6 mln. +0,8% Imposte sul reddito 44,6 57,1-12,5 mln. -21,9% Capacità presuntiva di reddito 109,8 68,3 +41,5 mln. +60,8% Saldo proventi/oneri straordinari 9,1 6,3 +2,8 mln. +44,4% Risultato netto ufficiale 40,8 74,7-33,9 mln. -45,4% L analisi di vigilanza del processo di formazione del reddito viene condotta secondo principi di ordinarietà e competenza, depurando il dato da componenti atipiche o di pertinenza di altri esercizi. In particolare, le differenze rispetto al risultato economico ufficiale sono ascrivibili a 2 componenti principali: 1) la quota rischio di competenza, che rappresenta le perdite su crediti stimate per l'esercizio ed è calcolata a fini di vigilanza applicando agli impieghi in essere alla fine dell'anno il coefficiente di perdite effettive su crediti "storico" delle società (avendo come riferimento gli ultimi 3 esercizi); 2) il saldo dei proventi e oneri straordinari, che viene escluso dal computo delle componenti di reddito a fini di vigilanza. In relazione alla già descritta ripresa del mercato, le società di factoring hanno realizzato un miglioramento del margine di intermediazione (+12,8%), che - grazie all invarianza delle perdite su crediti e alla riduzione del carico fiscale (connessa alle perdite di periodo) - si è tradotta in un netto progresso della capacità di 5
6 reddito (+60,8%). Sul risultato finale hanno influito positivamente anche componenti economiche straordinarie. La redditività lorda delle risorse amministrate (rapporto tra risultato lordo di gestione e la media delle risorse amministrate e che misura quanto ha reso ogni euro amministrato, proprio e di terzi, dedotte le componenti di costo ad eccezione del prelievo fiscale) è migliorata su base annua di 0,6 p.p., attestandosi allo 0,8%. 4. Rischiosità dei crediti e requisiti prudenziali La complessiva qualità degli impieghi delle società di factoring presenta segnali di miglioramento rispetto al : l incidenza delle sofferenze si è ridotta dal 3,7% al 3%; anche i crediti scaduti di 1^ fascia (con ritardi nei pagamenti oltre 60 gg. e sino a 120 gg.) si sono lievemente ridotti (dal 6,9 al 6,7%); i crediti scaduti di 2^ fascia (posizioni con ritardi nei pagamenti oltre 120 gg.) rappresentano il 25% degli impieghi. Si ha presente, nelle analisi di vigilanza, l incidenza dei rapporti creditizi con debitori ceduti di matrice pubblica (es. ASL): in tali casi i connessi ritardi nei pagamenti, di per sé, non individuano situazioni di reale anomalia del credito. Con riferimento alla disciplina dei grandi rischi, il grado di concentrazione del portafoglio crediti è progressivamente migliorato (tabella n. 2); le attuali situazioni di debordo sono in via di soluzione anche a seguito di formali iniziative di vigilanza. Tabella n. 2 - Società di factoring. Grandi rischi eccedenti il 60% del patrimonio di vigilanza data contabile numero società con posizioni eccedenti numero posizioni eccedenti ammontare eccedenze (mln. di euro) ammontare fabbisogno patrimoniale (mln. di euro) set set Nell ottica del progressivo superamento della vigente disciplina transitoria la Banca d Italia ha recentemente ridotto il limite individuale di concentrazione, con decorrenza , dal 60% al 40% del patrimonio di vigilanza. Dall analisi condotta sulla base dei dati attualmente disponibili (al ) si osserva che le società di factoring con debordi rispetto al nuovo limite sono 12, la metà delle quali appartenenti a gruppi bancari. Le eccedenze ammontano a complessivi 328 mln. e l ammontare del fabbisogno patrimoniale aggiuntivo è pari a 486 mln. 6
7 PARTE II 1. L evoluzione del quadro prudenziale Le direttive 2006/48/CE (Direttiva CRD) e 2006/49/CE (Direttiva CAD) hanno introdotto una nuova regolamentazione prudenziale per le banche e le imprese d investimento. Tale normativa è stata recepita nell ordinamento italiano alla fine dello scorso anno, prima attraverso l introduzione di opportune modifiche al Testo Unico Bancario e poi con l emanazione delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e i gruppi bancari nonché per le imprese d investimento. La normativa europea continua a non considerare gli intermediari finanziari, diversi dalle banche, che erogano credito. Le legislazioni che in alcuni paesi (tra i quali l Italia) disciplinano tali intermediari sono nazionali e non armonizzate. La Direttiva CRD - pur non applicandosi, in via diretta, agli intermediari finanziari - assume per essi un grande rilievo per tre importanti motivi: (a) si applica, come del resto la precedente, a livello consolidato e pertanto è destinata a riflettersi in via mediata sulle società finanziarie appartenenti ai gruppi bancari; (b) nella misura in cui stimola l adozione di tecniche sofisticate di misurazione e gestione del rischio, destinate a riflettersi sulle metodologie di selezione, pricing e controllo del rischio, è destinata ad introdurre nuovi stimoli concorrenziali sul mercato bancario e su quelli ad esso contigui; (c) riconosce ai crediti verso imprese finanziarie e alle garanzie rilasciate dalle stesse il medesimo trattamento prudenziale previsto per le banche, al ricorrere di determinate condizioni: (i) le imprese finanziarie sono autorizzate e controllate dalla stessa autorità competente per la vigilanza sulle banche; (ii) le imprese finanziarie sono sottoposte a requisiti prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche stesse. Tale profilo è di evidente rilievo sia perché determina una riduzione della ponderazione sui finanziamenti concessi dalle banche alle società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d Italia (ex art. 107 TUB), sia perché consente di riconoscere come idonee ai fini della migliore ponderazione le garanzie personali concesse dai medesimi intermediari finanziari vigilati. Per conseguire il carattere della "equivalenza", la Banca d Italia ritiene di introdurre per tutti gli intermediari iscritti nell elenco speciale - e quindi anche per le società di factoring - regole di vigilanza, nazionali e non armonizzate, che pur ispirandosi al modello bancario tengano conto delle più ridotte possibilità operative degli stessi. A tal fine è in corso di definizione uno schema regolamentare articolato sui noti tre pilastri previsti dal Nuovo Accordo sul Capitale: il primo pilastro è rappresentato dall imposizione di requisiti patrimoniali minimi obbligatori a fronte dei rischi di credito, di mercato e operativi; 7
8 il secondo pilastro è costituito dal processo di controllo prudenziale, che si articola in due fasi integrate. La prima, individuata dall acronimo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) fa capo agli intermediari i quali effettuano una autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali; la seconda fase, denominata SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) è di pertinenza della Vigilanza, che riesamina il processo di valutazione del singolo intermediario attraverso il confronto con gli altri intermediari e l utilizzo del proprio sistema di analisi e valutazione dei soggetti vigilati; al termine del riesame l autorità formula un giudizio complessivo sull intermediario. il terzo pilastro è costituito dall informativa al pubblico. Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, vengono introdotti per tutti gli intermediari obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi. Gli intermediari devono formalizzare le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di informativa, valutandone l adeguatezza anche in termini di modalità di diffusione e frequenza delle informazioni. E responsabilità degli intermediari assicurare la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate. Nell ambito dell attività di vigilanza, la Banca d Italia verifica il rispetto dei requisiti di trasparenza informativa, accertando l esistenza di presidi organizzativi idonei a garantire l affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni. Con riferimento al primo pilastro, agli intermediari dell Elenco speciale verrebbe richiesto di disporre di una dotazione patrimoniale minima obbligatoria in funzione dei rischi assunti. In particolare, si intenderebbe applicare ai suddetti intermediari, con la sola eccezione delle società di cartolarizzazione, i seguenti requisiti patrimoniali, da computare con il consueto approccio di tipo building block: un requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito; un requisito per il rischio operativo; un requisito a fronte del rischio di cambio sull intero bilancio e un requisito a fronte dei rischi di mercato sul portafoglio di trading. In relazione al requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, l ammontare del patrimonio richiesto verrebbe differenziato in funzione della circostanza che l intermediario raccolga o meno risparmio tra il pubblico (sotto forma di strumenti finanziari) ( 2 ). Il requisito patrimoniale verrebbe fissato ad un livello analogo a quello delle banche per gli intermediari che intendono avvalersi delle maggiori possibilità di raccolta del risparmio (verrebbe richiesto un patrimonio di ( 2 ) Si rammenta infatti che la delibera del CICR del ha innalzato i preesistenti limiti alla raccolta di risparmio tra il pubblico da parte degli intermediari finanziari (il doppio del capitale sociale e delle riserve). 8
9 vigilanza pari all 8% dell attivo a rischio). Sarebbe invece previsto un requisito inferiore (un coefficiente pari al 6% dell attivo a rischio) per tutti gli altri intermediari. Per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari, in quanto sottoposti a vigilanza consolidata, potrebbe essere previsto un coefficiente individuale ulteriormente ridotto di un quarto. Circa le metodologie di misurazione dei rischi verrebbe indicato, in generale, l utilizzo del metodo standardizzato. Solo gli intermediari appartenenti a gruppi bancari, il cui modello IRB di gruppo sia stato convalidato, potrebbero utilizzare tale modello anche a livello individuale. Quest ultima indicazione potrà in futuro essere interpretata in maniera più elastica, fermo restando che tutti i requisiti, quantitativi ed organizzativi, previsti per la convalida del modello IRB, dovranno essere rispettati. Il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo sarebbe calcolato, ove gli intermediari non appartengano a gruppi bancari che adottino metodi avanzati, secondo la metodologia Base prevista dalla Direttiva CRD. Il requisito a fronte del rischio di cambio sull intero bilancio sarebbe calcolato secondo una metodologia analoga a quella prevista per le banche (8% della posizione netta aperta in cambi) e sostituirà l attuale limite all operatività in cambi (che prevede che la posizione netta aperta in cambi sia in ogni momento minore o uguale a due volte il patrimonio di vigilanza). Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato sul portafoglio di trading, infine, verrebbe richiesto ove la rilevanza dello stesso risulti significativa (e pertanto ove il valore del portafoglio risultasse superiore al 5% del totale dell attivo e comunque superiore a 15 milioni). Verrebbe contestualmente abolito il vigente limite all operatività in derivati non di copertura (pari a due volte il patrimonio di vigilanza). Secondo prime stime condotte sulla situazione delle società di factoring dell elenco speciale l impatto della nuova normativa prudenziale risulterebbe relativamente contenuto: solo tre intermediari (tutti di gruppo bancario) necessiterebbero di risorse patrimoniali supplementari a fronte del rischio di credito e operativo. I limiti alla concentrazione dei rischi dovrebbero gradualmente convergere verso quelli propri dell analoga disciplina prevista per le banche. Come detto, dall , è stato ridotto dal 60% al 40% del patrimonio di vigilanza il limite per il 9
10 singolo grande rischio. Resta fermo che continuano a considerarsi grandi rischi le posizioni di rischio pari o superiori al 15% del patrimonio di vigilanza. Ricordo agli intermediari aventi grandi rischi superiori alla nuova soglia di predisporre piani di rientro da concordare con la Vigilanza. In relazione al secondo pilastro, le disposizioni concernenti il processo di controllo prudenziale si applicano, di norma, a livello consolidato. La Banca d'italia intende peraltro applicare a livello individuale le disposizioni relative al secondo pilastro agli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale non appartenenti a gruppi soggetti a tale obbligo su base consolidata. Con specifico riferimento a tali intermediari, l applicazione delle disposizioni relative al secondo pilastro è, come detto, funzionale a sottoporre tali soggetti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche, in modo che, secondo le previsioni della direttiva 2006/48/CE, le esposizioni delle banche nei confronti di tali soggetti ricevano il medesimo trattamento prudenziale riservato agli enti creditizi. L applicazione del principio di proporzionalità consente di graduare l ampiezza e la profondità dell ICAAP e la frequenza e intensità dello SREP in funzione della natura, della dimensione e della complessità dell intermediario. L applicazione delle disposizioni relative al secondo pilastro non si tradurrà, quindi, in un appesantimento degli oneri a carico degli intermediari finanziari, né, necessariamente, in un aumento della dotazione patrimoniale richiesta agli stessi. L intero processo di controllo prudenziale sarà volto a: i) razionalizzare i flussi informativi di vigilanza; ii) stimolare gli intermediari ad affinare la capacità di autovalutazione del proprio profilo di rischio; iii) rendere più trasparenti per i soggetti vigilati le metodologie di valutazione degli intermediari utilizzate dall Organo di vigilanza. Anche gli obblighi di informativa al pubblico previsti dal terzo pilastro sono applicabili alle banche e alle imprese d investimento su base, di norma, consolidata. Pertanto, le informative redatte dalle capogruppo comprenderanno anche i dati forniti dagli intermediari finanziari appartenenti al gruppo. Per le medesime finalità di assicurare l equivalenza con la disciplina prevista per le banche e l uniformità del modello di vigilanza per tutti gli intermediari, la Banca d'italia intende applicare, su base individuale, obblighi di pubblicazione dell informativa di terzo pilastro agli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale non appartenenti a gruppi soggetti a tale obbligo ovvero controllati da una capogruppo extracomunitaria. 10
11 In considerazione dei più limitati ambiti di operatività e della minore complessità organizzativa, i suddetti intermediari dovranno, tuttavia, pubblicare solo alcune delle informazioni previste dalla regolamentazione internazionale. Se controllati da un soggetto comunitario sottoposto ai medesimi obblighi di informativa al pubblico, gli intermediari finanziari, qualora presentino i requisiti di rilevanza stabiliti dalla Banca d Italia, devono pubblicare, sempre su base individuale, soltanto le informazioni relative all adeguatezza patrimoniale. 2. Normativa prudenziale, disciplina contabile, trasparenza dei contratti La normativa emanata per le banche e i gruppi bancari costituisce il parametro di riferimento per la disciplina di livello individuale in corso di elaborazione per la generalità degli intermediari finanziari. Per altro verso, l emanazione di disposizioni specifiche per gli intermediari finanziari specializzati potrebbe rappresentare l occasione per fare emergere ulteriori specificità del mercato nazionale del factoring. La trilateralità del rapporto - che vede come controparti dell impresa di factoring il cliente cedente ed il debitore ceduto - ha trovato ampio riconoscimento nei metodi avanzati di calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito ma non è stata valorizzata nello standardizzato. Si ha presente che in un orizzonte prevedibile, la generalità degli intermediari finanziari non appartenenti ai maggiori gruppi bancari utilizzerà quest ultimo metodo. Sarà loro imposto dalle connotazioni dimensionali e organizzative che li caratterizzano, più che dalla Banca d Italia, che anzi incoraggia l utilizzo, almeno a fini gestionali, di metodi avanzati di gestione del rischio. Nel recepire le disposizioni comunitarie che regolano il metodo standardizzato, è apparso maggiormente stringente che per i metodi IRB vi sia il rimando alla normativa contabile quale base di calcolo per i requisiti prudenziali. Il principio contabile IAS 39 impone ora alle banche e agli intermediari vigilati di non accogliere nel proprio bilancio i crediti acquistati nell ambito di contratti che - pur essendo qualificati pro soluto - non comportino il trasferimento sostanziale al cessionario di tutti i rischi e i benefici sui portafogli ceduti. In questo caso, vengono rilevate in bilancio esclusivamente le anticipazioni, come esposizioni nei confronti del cliente cedente. Nel metodo standardizzato saranno solo queste le esposizioni da sottoporre a ponderazione, in funzione delle caratteristiche della clientela cedente, al fine di determinare il requisito patrimoniale. Gli intermediari non potranno tener conto del presidio al proprio rischio costituito dai crediti ceduti, che non avranno alcun riconoscimento neanche come forma di attenuazione del rischio. Viceversa laddove venga superato il test di derecognition previsto dal principio contabile IAS 39, e l intermediario iscriva in bilancio i crediti ceduti, saranno questi ultimi ad essere assoggettati a ponderazione. 11
12 È tuttavia diffuso il ricorso a tipologie contrattuali formalmente pro soluto che, anche per il congiunto operare di più clausole di mitigazione del rischio, ostacolano l individuazione della parte - tra cedente e cessionario - cui fanno effettivamente carico i rischi e i benefici sui portafogli di crediti ceduti. Ora, occorre avere presente che la trasparenza delle condizioni contrattuali è per la Banca d Italia un valore da perseguire in sé. Definisce il modo in cui la concorrenza tra intermediari si sviluppa correttamente e genera la competitività del sistema. Qualunque tentativo di rafforzare il ruolo della trilateralità del rapporto di factoring nella determinazione dei requisiti prudenziali presuppone una trasparente e inequivoca definizione della cornice contrattuale che alloca tra le parti i rischi e i benefici sui portafogli ceduti. Dunque una vera trasparenza potrà far sì che l intermediario utilizzi i metodi IRB oppure, più direttamente, potrà indurre l Organo di Vigilanza a tener conto del principio della trilateralità anche nel metodo standardizzato affinato. CONCLUSIONI Il quadro prudenziale che si va delineando rappresenta per gli intermediari finanziari dell elenco speciale, e quindi anche per le società di factoring vigilate, un importante prospettiva di crescita e nel contempo un forte stimolo concorrenziale. L applicazione agli intermediari di una vigilanza equivalente a quella bancaria - sebbene modulata per tenere conto delle più limitate capacità operative - apre l opportunità anche alle società di factoring di reperire risorse finanziarie beneficiando degli stessi criteri di valutazione che verranno applicati alle banche e pertanto, in prospettiva, con prevedibili vantaggi in termini di costo dei finanziamenti. Nell estendere il nuovo quadro prudenziale agli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale la Banca d Italia modulerà i requisiti e l azione di vigilanza in relazione alla complessità dei soggetti vigilati. Una prima valutazione dell impatto dei nuovi requisiti sulle finanziarie dell elenco speciale suggerisce che il fabbisogno patrimoniale aggiuntivo richiesto alle società specializzate nel factoring è limitato ad un ristretto numero di intermediari. L applicazione delle nuove disposizioni non dovrebbe, in generale, comportare un aumento della dotazione patrimoniale richiesta agli intermediari, né, nella sostanza, un appesantimento degli oneri di vigilanza a carico degli stessi. Il nuovo approccio fornirà anzi lo stimolo per le società finanziarie a migliorare le capacità di autovalutazione del proprio profilo di rischio; al contempo anche l Organo di vigilanza sarà chiamato a rendere più trasparenti, nei confronti dei soggetti vigilati, le metodologie di valutazione degli intermediari. 12
Il factoring in Italia: evoluzione operativa e regolamentare
Il factoring in Italia: evoluzione operativa e regolamentare Marco Troiani Titolare Divisione Intermediari ex art. 107 TUB Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Banca d Italia Convegno Assifact
DettagliIII PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2014
III PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2014 1 Premessa Le disposizioni contenute nella Circolare della Banca d Italia n.216 del 5 agosto 1996 7 aggiornamento del 9 luglio 2007, Capitolo V - Vigilanza
DettagliTERZO PILASTRO DI BASILEA 2 - INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2011
TERZO PILASTRO DI BASILEA 2 - INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2011 La disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 TUB (Intermediari ex
Dettagli*** Terzo pilastro dell accordo di Basilea II / Basilea III
Informativa al pubblico in materia di adeguatezza patrimoniale, l esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali
DettagliDott. Antonio Renzi. Banca d Italia Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi Vigilanza Creditizia e Finanziaria
Il quadro di riferimento per l entrata in vigore delle nuove disposizioni di Vigilanza per le Banche e per gli Intermediari Finanziari iscritti nell Assilea, Assifact, Assofin Le nuove
DettagliInformativa al Pubblico
1 Informativa al Pubblico Pillar 3 Informazioni al 31 Dicembre 2010 2 MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3, www.mpsgestionecreditibanca.it Iscritta al Registro Imprese
DettagliING Lease (Italia) S.p.A. Informativa al pubblico Pillar III 31/12/2013
ING Lease (Italia) S.p.A. Informativa al pubblico Pillar III INTRODUZIONE La disciplina di Basilea II è una iniziativa internazionale in base alla quale gli istituti finanziari dei Paesi aderenti vengono
DettagliINDAGINE SUI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2011
INDAGINE SUI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2011 Il presente rapporto riporta i principali risultati dell indagine sui crediti verso la Pubblica Amministrazione, svolta dall Associazione fra
DettagliProgetto DAP Database delle Abitudini di Pagamento
Progetto DAP Database delle Abitudini di Pagamento Antonio De Martini Presidente Associazione Italiana per il Factoring (Assifact) Milano, 23 giugno 2009 Indice Le informazioni sulle abitudini di pagamento
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio
DettagliDocumento per la consultazione
Documento per la consultazione Disciplina prudenziale delle cessioni di immobili a uso funzionale delle banche e dei gruppi bancari Il documento illustra il trattamento prudenziale delle operazioni di
DettagliINFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2014. Sintesi del documento pubblicato ai sensi della normativa di vigilanza prudenziale
INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2014 Sintesi del documento pubblicato ai sensi della normativa di vigilanza prudenziale La nuova normativa di vigilanza prudenziale si basa, in linea con
DettagliINFORMATIVA AL PUBBLICO ANNO 2014
INFORMATIVA AL PUBBLICO ANNO 214 Finanziaria Senese di Sviluppo S.P.A. Sede Legale Piazza Matteotti 3 531 Siena Capitale Sociale 16.572.177 i.v. Codice Fiscale e Partita Iva 721528 Società iscritta nell
DettagliPeriodico informativo n. 150/2015
Periodico informativo n. 150/2015 Bilancio: le principali novità dal 2016 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che con il D.Lgs. n. 139 del
DettagliLe strategie delle piccole banche nel nuovo quadro regolamentare di Basilea 2
Le strategie delle piccole banche nel nuovo quadro regolamentare di Basilea 2 Roberto Di Salvo Federcasse VIII Convention ABI Roma, 29-30 novembre 2004 La filosofia di Basilea2 In linea generale, il Nuovo
DettagliLa determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico
Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Premessa L articolo 96, co.1, primo periodo, del
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI
DettagliINFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013
INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 Sintesi del documento pubblicato ai sensi del Titolo IV della Circolare 263/06 della Banca d Italia L Informativa al pubblico adempie all obbligo
DettagliSpett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it
Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,
DettagliLeasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
DettagliIN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 PREMESSA IL FONDO PENSIONE E ARTICOLATO NELLA GESTIONE ORDINARIA E NELLA GESTIONE INTEGRATIVA CARATTERIZZATE DA NORME DIVERSE PER QUANTO
DettagliNOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013
NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013 E stato introdotto nell ordinamento di vigilanza italiano il concetto di risk appetite framework (RAF). E contenuto nella
DettagliHYPO ALPE-ADRIA-BANK
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INFORMATIVA AL PUBBLICO Terzo pilastro di Basilea 3 Al 31 dicembre 2014 (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013) 1 Informativa al pubblico Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova
DettagliLe regole di Basilea II per il credito immobiliare
Le regole di Basilea II per il credito immobiliare Convegno ABI Credito alle Famiglie 2008 Mario Marangoni Banca d Italia Roma, 10 giugno 2008 1 Le regole di Basilea II per il credito immobiliare L impatto
DettagliNOTA INTEGRATIVA al Bilancio di Previsione 2015-2017
NOTA INTEGRATIVA al Bilancio di Previsione 2015-2017 La nuova contabilità armonizzata prevede che gli enti alleghino al bilancio di previsione una nota integrativa la quale costituisce una relazione esplicativa
DettagliRegolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
DettagliFERCREDIT spa. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al pubblico Esercizio 2008
FERCREDIT spa Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al pubblico Pag. 1/12 Premessa La Circolare della Banca d Italia n. 216 del 5 agosto 1996 7 aggiornamento del 9 luglio 2007 al capitolo V ha introdotto
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliTecnica Bancaria (Cagliari - 2015)
Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) prof. Mauro Aliano mauro.aliano@unica.it 1 Premessa La redazione del bilancio da parte degli amministratori rappresenta un attività di valutazione, ma soprattutto di
DettagliRISOLUZIONE N. 57/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi
DettagliPOLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3
DettagliDISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
TITOLO IV Capitolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Circolare n 288 del 3 aprile 2015 Sezione I Disposizioni di carattere generale TITOLO IV - Capitolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE
DettagliGestione Assicurativa
Fondo Pensione Findomestic Banca Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 Gestione Assicurativa
DettagliISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione
ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere
DettagliDISPOSIZIONI DI VIGILANZA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE SEZIONE I
VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843) DIVISIONE NORMATIVA (015) N. 501981 del 17-05-2007 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE
DettagliHELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,
DettagliSostegno pubblico agli investimenti e credito: il contributo delle banche allo sviluppo rurale Lamezia Terme, 15 aprile 2014
Sostegno pubblico agli investimenti e credito: il contributo delle banche allo sviluppo rurale Lamezia Terme, 15 aprile 2014 Francesca Macioci Ufficio Crediti Associazione Bancaria Italiana Politica di
DettagliDISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
TITOLO IV Capitolo 5 RISCHIO DI CREDITO - METODO STANDARDIZZATO Sezione I Disciplina applicabile TITOLO IV- Capitolo 5 RISCHIO DI CREDITO METODO STANDARDIZZATO SEZIONE I DISCIPLINA APPLICABILE Gli intermediari
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliLezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating
Lezione 1 Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Uniformità sistema creditizio Il Comitato di Basilea fu istituito nel 1974 tra i governatori delle Banche Centrali del G10. Obiettivo
DettagliRISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
DettagliLE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE CON LA NUOVA NORMATIVA APPLICABILE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
SLC Avvocati LE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE CON LA NUOVA NORMATIVA APPLICABILE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI La disciplina prevista dal Titolo V del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) viene radicalmente
DettagliStima della pensione complementare. (Progetto esemplificativo standardizzato)
Iscritto all Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1417 Premessa La redazione del presente Progetto esemplificativo trae origine da una deliberazione della
DettagliLegge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "
Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente
DettagliRISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari
RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota
DettagliElenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012
CITHEF S.C. a R.L. Sede Legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli Capitale Sociale:euro 610.330 i.v. R.E.A. Napoli n.507434 Registro Imprese di Napoli e C.F. 06629110633 Elenco Intermediari operanti nel
DettagliEconomia e gestione dei gruppi Anno accademico 2013/2014 IL BILANCIO CONSOLIDATO. Bilancio Consolidato l eliminazione delle operazioni infragruppo
Economia e gestione dei gruppi Anno accademico 2013/2014 IL BILANCIO CONSOLIDATO 1 Il metodo integrale l eliminazione delle operazioni infragruppo Il metodo di consolidamento integrale è disciplinato dall
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
Dettagli1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia.
Protocolli Confindustria-ABI. Smobilizzo crediti PA e Investimenti Roma, 29 Maggio 2012 Confindustria Fisco, Finanza e Welfare Il Direttore Elio Schettino Si allegano i protocolli firmati il 22 maggio
DettagliRimborso anticipato prestito subordinato convertibile
COMUNICATO STAMPA Risultati al terzo trimestre 21 1 - Utile netto: 16,7 milioni di euro (+85,6%) - Patrimonio netto di Gruppo: 365,1 milioni di euro (+3,4% rispetto al 31/12/29) - Raccolta complessiva
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliGRUPPO BANCO DESIO RELAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA
GRUPPO BANCO DESIO RELAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA AL 31 MARZO 2006 1 INDICE Prospetti contabili pag. 03 Note di commento ed osservazioni degli Amministratori pag. 04 Nota informativa pag. 04 La struttura
DettagliCapitolo 1 Il sistema finanziario e il sistema reale 3. Capitolo 2 I saldi finanziari settoriali e l intermediazione finanziaria 29
00.romaneNadotti:Layout 1 25-09-2009 15:15 Pagina vi Gli Autori Prefazione Ringraziamenti dell Editore In questo volume... Il sito xiii xiv xvi xvii xxiii PARTE I Concetti fondamentali Capitolo 1 Il sistema
DettagliTavola 1 Requisito informativo generale
Tavola 1 Requisito informativo generale (a) Il Consiglio di Amministrazione di Finlabo SIM. (di seguito anche la SIM o la Società ), ha definito le politiche di gestione dei rischi all interno delle quali
DettagliDISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA SERVIZIO CONCORRENZA NORMATIVA E AFFARI GENERALI Divisione Normativa DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE Il presente documento fornisce uno schema di disposizioni
DettagliSEDE DI CAGLIARI. Il credito all economia regionale: Il ruolo degli Intermediari e la nuova regolamentazione di settore
FORUM PERMANENTE SUL CREDITO E LA FINANZA II^ CONFERENZA REGIONALE SUL CREDITO E LA FINANZA PER LO SVILUPPO Il credito all economia regionale: Il ruolo degli Intermediari e la nuova regolamentazione di
DettagliREGOLAMENTO EMITTENTI
REGOLAMENTO EMITTENTI ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO AMBITO DI APPLICAZIONE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Finalità del processo di gestione del patrimonio Fondo stabilizzazione
DettagliDOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389
DettagliPOLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI
POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti
DettagliDati significativi di gestione
36 37 38 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza
DettagliIl credito in Toscana. III trimestre 2015
Il credito in Toscana III trimestre 215 Firenze, Febbraio 21 8.3 9.3 1.3 11.3 L andamento dei prestiti 1 I prestiti a imprese e famiglie Continuano anche nel periodo in esame i segnali di miglioramento
DettagliDOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC AGRIGENTINO SOCIETA COOPERATIVA FEBBRAIO 2013
DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC AGRIGENTINO SOCIETA COOPERATIVA LA NORMATIVA MIFID FEBBRAIO 2013 La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la
DettagliIAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE SINTESI ILLUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE 1 FINALITA' LIABILITY
DettagliISA SpA III Pilastro Informativa al pubblico - Anno 2012
PREMESSA La Circolare 216 di Banca d Italia del 5 agosto 1996 7 aggiornamento del 9 luglio 2007, al Capitolo V, al fine di rafforzare la disciplina prudenziale per gli Intermediari Finanziari iscritti
DettagliApprovazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede
DettagliRegolamenti Isvap 21, 22, 25, 26, 27 attuativi del Codice delle Assicurazioni Private
Regolamenti Isvap 21, 22, 25, 26, 27 attuativi del Codice delle Assicurazioni Private 1 Regolamento Isvap n. 21 del 28 marzo 2008 2 Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative
DettagliModifiche alla disciplina del Credito al Consumo
Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo 1 Premessa Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte: ad ampliare l ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario
DettagliCONTABILITA E BILANCIO: IL BILANCIO PUBBLICO PRINCIPI ECONOMICI, DISCIPLINA GIURIDICA E NORMATIVA FISCALE
CONTABILITA E BILANCIO: IL BILANCIO PUBBLICO PRINCIPI ECONOMICI, DISCIPLINA GIURIDICA E NORMATIVA FISCALE Prof. Giovanni Frattini Dal cap. 5 Il bilancio pubblico - L introduzione dei principi contabili
DettagliESAMINATI GLI EFFETTI SUL BILANCIO 2004 DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS
CAMFIN s.p.a. COMUNICATO STAMPA RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAMFIN SPA ESAMINATI GLI EFFETTI SUL BILANCIO 2004 DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS APPROVATA LA RELAZIONE
DettagliMIFID Markets in Financial Instruments Directive
MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata
DettagliIL RUOLO DEL CENTRO FIDI TERZIARIO QUALI GARANZIE?
IL RUOLO DEL CENTRO FIDI TERZIARIO QUALI GARANZIE? II Forum annuale sulla Finanza d impresa Gli strumenti per affrontare la crisi e sostenere la crescita delle PMI Prato, 23 aprile 2009 Email: a.doti@centrofiditerziario.it
DettagliInformativa al pubblico
ZENITH SERVICE S.P.A. Informativa al pubblico In ottemperanza alle norme relative alla vigilanza prudenziale sugli intermediari inscritti nell Elenco speciale ex art. 107 TUB (Circolare della Banca d Italia
DettagliSulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1
A. Procedura Ordinaria - Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell immobile),
DettagliCapitale di credito PRESENTAZIONE DI EFFETTI SALVO BUON FINE
PRESENTAZIONE DI EFFETTI SALVO BUON FINE Definizione È una forma di finanziamento basata sulla presentazione all incasso, da parte dell impresa, di crediti in scadenza aventi o meno natura cambiaria e
DettagliRISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO
RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliIl controllo dei rischi operativi in concreto: profili di criticità e relazione con gli altri rischi aziendali
La gestione dei rischi operativi e degli altri rischi Il controllo dei rischi operativi in concreto: profili di criticità e relazione con gli altri rischi aziendali Mario Seghelini 26 giugno 2012 - Milano
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliI crediti e la loro classificazione secondo gli IAS/IFRS
IAS-IFRS E NON PERFORMING LOANS Verona, 9 giugno 2006 I crediti e la loro classificazione secondo gli IAS/IFRS Andrea Lionzo Università degli Studi di Verona andrea.lionzo@univr.it 1 Indice 1. I fondamenti
DettagliRISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR
RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliGRUPPO BANCO DESIO. al 30 settembre 2006 RELAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA
GRUPPO BANCO DESIO RELAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2006 1 INDICE Prospetti contabili pag. 03 Note di commento ed osservazioni degli Amministratori pag. 04 Nota informativa pag. 04 La
DettagliPolicy di gestione delle operazioni con soggetti collegati. Allegato 1 Sistema dei limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati
Policy di gestione delle operazioni con soggetti collegati Allegato 1 Sistema dei limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati Aggiornamento del 24 luglio 2014 INDICE 1. Obiettivi del documento...
Dettaglil evoluzione del listino: societa e titoli quotati
L Evoluzione del Listino: società e titoli quotati Nel biennio 1997-98 la Borsa italiana ha compiuto importanti progressi, in termini sia di dimensione complessiva che di livello qualitativo del listino.
DettagliConfidi 107 e Fondi Statali di Garanzia: aspetti della circolare 263 e le simulazioni di impatto verso Basilea 3
Confidi 107 e Fondi Statali di Garanzia: aspetti della circolare 263 e le simulazioni di impatto verso Basilea 3 Pietro Ceolin Responsabile Servizio Rischi di Credito Area Risk Management UBI Banca scpa
DettagliBasilea 3 2012 Rischio operativo Convegno annuale DIPO
Basilea 3 2012 Rischio operativo Convegno annuale DIPO Solvency II: le nuove regole sul rischio operativo per le imprese di assicurazione Roma, 27 giugno 2012 Lucilla Caterini Grossi Indice v Solvency
DettagliIl Factoring, strumento di gestione e finanziamento del circolante
Il Factoring, strumento di gestione e finanziamento del circolante Sarda Factoring S.p.A. Via S. Margherita n. 8 09124 CAGLIARI Tel. 070 668139 Fax 070 660884 www.sardafactoring.it - sardafactoring@tiscali.it
DettagliREGOLAMENTO PER L ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO
REGOLAMENTO PER L ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO Adottato con Delibera del Consiglio Direttivo del 18/12/2013
DettagliFinanziamento Immobiliare Finanziamenti strutturati, leasing, mezzanine e NPL
Finanziamento Immobiliare Finanziamenti strutturati, leasing, mezzanine e NPL Giacomo Morri Antonio Mazza Capitolo 6 GLI ACCORDI DI BASILEA E I FINANZIAMENTI IMMOBILIARI STRUTTURATI Il Nuovo Accordo Obiettivi
DettagliI rischi operativi. Dott. Michele Lanotte
I rischi operativi Assilea, Assifact, Assofin Le nuove disposizioni di Vigilanza della Banca d Italia per le Banche e gli Intermediari Finanziari dell Elenco Speciale Milano, 14 aprile 2008 Dott. Michele
DettagliAutorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Metodologia dell attività di vigilanza e controllo dell Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione
DettagliAllegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
Dettagli* * * Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.sesa.it
COMUNICATO STAMPA APPROVAZIONE DEL RESOCONTO INTERMEDIO CONSOLIDATO DI GESTIONE PER IL PERIODO DI 9 MESI AL 31 GENNAIO 2014 Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato
Dettagliaggiornato al 31 luglio 2014
aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliAnalisi della performance degli intermediari creditizi
Analisi della performance degli intermediari creditizi Lezione 4 L analisi dei rischi e del patrimonio di vigilanza: il Terzo Pilastro di Basilea 2 Università di Bologna Facoltà di Economia, Forlì 11 dicembre
Dettagli