Allegato 1 Confronto delle disposizioni attuative della normativa primaria

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1 Allegato 1 Confronto delle disposizioni attuative della normativa primaria Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale (Circ. Banca d Italia 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti) Elenco speciale intermediari finanziari Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (consultazione giugno 2012) Autorizzazione all esercizio dell attività Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (consultazione luglio 2014) Autorizzazione Procedura d iscrizione nell elenco speciale soggetta a determinate condizioni. L art. 106 comma 3 lettera c) richiede, ai fini dell iscrizione, un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni (600 mila euro). Quando l attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico prevede il rilascio di garanzie, il capitale sociale versato deve essere pari ad almeno a 1,5 mln di euro e i mezzi patrimoniali pari o superiori a 2,5 mln di euro. L autorizzazione e l iscrizione nell albo hanno sostituito l iscrizione nell elenco generale e speciale. Principali condizioni per il rilascio dell autorizzazione all intermediario finanziario per l esercizio dell attività: - capitale minimo versato (2 mln ovvero 3 mln se l intermediario presta anche garanzie); - possesso di specifici requisiti da parte dei partecipanti ed esponenti aziendali (artt. 25 e 26 TUB); Vengono, inoltre, precisate disposizioni specifiche per il rilascio dell autorizzazione con riferimento alla prestazione di servizi d investimento e agli intermediari esteri. Gli interventi principali: - revisione della disciplina della decadenza e della revoca dell'autorizzazione; - il capitale minimo per l'esercizio dell'attività è previsto in 1,2 mln in luogo di 2 mln per gli intermediari finanziari che adottano la forma cooperativa (purche siano considerati a mutualita prevalente ed esercitino l attivita di concessione di finanziamenti per cassa senza rilasciare garanzie). I Gruppo finanziario Definizione della composizione del gruppo finanziario e disciplina dell albo dei gruppi finanziari. Rientrano nel perimetro del gruppo finanziario gli intermediari finanziari, le società finanziarie e le banche extracomunitarie, controllate dalla capogruppo. La capogruppo: - può essere un intermediario finanziario o una società finanziaria (al ricorrere di alcuni requisiti); - è referente della Banca d Italia in materia di vigilanza consolidata; - emana direttive per le altre società componenti del, in esecuzione delle istruzioni della Banca d Italia; - comunica preventivamente alla Banca d Italia i casi di ristrutturazione del gruppo finanziario.

2 Attività esercitabili Gli intermediari finanziari possono esercitare le seguenti attività: - assunzione di partecipazioni; - concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; - prestazione di servizi di pagamento; - intermediazione in cambi; - servizi d investimento; - attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte. L esercizio è consentito agli intermediari iscritti nell elenco speciale. Sezione II Sezione IV Attività esercitabili Si amplia il perimetro delle attività esercitabili (es. emissione di moneta elettronica). Gli intermediari finanziari svolgono come attività tipica quella di concessione di finanziamenti (il contenuto e le attività saranno disciplinati dall emanazione di un decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze) o di servicing (art. 2 l. n. 130/1999); possono, anche, prestare: - servizi di pagamenti ed emettere moneta elettronica; - servizi d investimento; - attività connesse e strumentali; - altre attività previste dalla legge (es. promozione e conclusione di contratti di concessione di finanziamento, gestione di fondi pubblici). Tali attività sono svolte in via subordinata a quella di concessione di finanziamenti. Gli intermediari che esercitino più attività non possono concentrare in un unica funzione le diverse attività di controllo. Partecipazioni detenibili Introdotte specifiche disposizioni in materia di partecipazioni detenibili. Gli intermediari sono tenuti al rispetto di un limite generale per gli attivi immobilizzati (analogamente alle banche) e nell osservanza di questo possono assumere liberamente partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali. Sono previsti limiti per la detenzione di partecipazioni qualificate (partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto) in società non finanziarie (limite complessivo: 60% e limite singola esposizione 15%). Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo I 1. Partecipanti al capitale Requisiti di onorabilità I Sezione I- II "I Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

3 Chi possiede direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 5 %, non può esercitare il diritto di voto se si trova in una delle situazioni indicate nell art. 1, Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari, Decreto del Ministro del Tesoro 517/1998. Indipendentemente dalla partecipazione posseduta, si ha sospensione del diritto di voto qualora il soggetto si trovi in una delle situazioni indicate all art. 1 su citato. La disciplina si adegua alle istruzioni di vigilanza previste per le banche. La Banca d Italia autorizza l acquisizione di partecipazioni qualificate nel capitale di un intermediario finanziario o di una società finanziaria (partecipazione superiore al 10 % ovvero che comporta il controllo o l esercizio di un influenza notevole sui soggetti indicati), valutando una pluralità di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione (tra cui il possesso del candidato dei requisiti di onorabilità e la sua reputazione). Le disposizioni sull'assetto proprietario sono state integrate allineandole: - alla direttiva 2007/44/CE; - alle linee guida autorità di regolamentazione europea. Sono stati precisati i criteri di valutazione della reputazione e solidità finanziaria degli acquirenti la aprtecipazione qualificata. in un intermediario fiannziario. I 2. Partecipanti al capitale Identificazione dei soci I Sezione Obblighi di comunicazione IV Obbligo di comunicazione alla Banca d Italia e all intermediario partecipato: - partecipazione in misura superiore al 5%; - variazioni della partecipazione; La comunicazione è effettuata entro 30 giorni. Organi sociali Spetta al consiglio di amministrazione la verifica che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo posseggano i requisiti di professionalità e di onorabilità. Nel caso la società abbia un unico amministratore, le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione sono trasferite al collegio sindacale. I I I soggetti che partecipano al capitale dell intermediario sono tenuti a comunicare alla Banca d Italia ed al soggetto partecipato l ammontare della partecipazione. La comunicazione è effettuata entro 10 giorni. Esponenti aziendali E,sostanzialmente, invariata la disciplina, ci sono specifiche sulla procedura di verifica dei requisiti. L organo amministrativo della capogruppo (intermediario o società finanziaria) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. VI Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni II Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni II Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

4 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso gli intermediari finanziari assumono un ruolo fondamentale ai fini della definizione di un adeguato sistema organizzativo e del conseguimento di un efficiente sistema di controlli interni (assicurano una gestione sana e prudente). Il sistema dei controlli interni è costituito dall insieme delle regole e procedure che assicurano il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell efficacia ed efficienza dei processi aziendali. Il sistema del controllo dei rischi va a coprire tutte le tipologie di rischio (di credito, di mercato, di liquidità, legali, di frode). Il sistema informativo deve assicurare un flusso informativo che consenta di adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti interni e dalla normativa che richiede di produrre informazioni all esterno. Lo schema disegna principi e linee guida a cui il sistema di governo e di controllo degli intermediari si deve uniformare. L assetto organizzativo degli intermediari finanziari deve assicurare una gestione sana e prudente; le linee guida si fondano sul principio di proporzionalità e sui principi definiti in sede comunitaria e internazionale. Lo schema: - disciplina i requisiti generali di organizzazione; - introduce regole di governo societario, ispirate al modello bancario; - arricchisce le disposizioni in tema di sistemadei controlli interni (le funzioni aziendali di risk management, compliance e internaul audit devono essere indipendenti, fatta eccezione per le realtà operative meno complesse); - prevede regole sulla esternalizzazione delle attività e disciplina le caratteristiche del sistema informativo contabile; - introduce specifiche regole sulla gestione del rischio di liquidità. Sono dettate, inoltre, misure organizzative per il gruppo finanziario, ponendo l accento sulle responsabilità della capogruppo. Il nuovo schema recepisce parte delle osservazioni ricevute all'esito della prima consultazione: - rivisti i criteri per identificare gli "intermediari minori"; - semplicifcazioni per il duolo di Presidente dell'organo con fuznione di supervisione strategica e sistema controllo interno. A tal proposito, per gli "intermediari minori" il Presidente di tale organo può svolere anche funzioni esecutive (ferma restando alcune condizioni). Il sistema di controllo: - estesa a tutti gli intermediari finanziari la possibilità di affidare la funzione di conformità e la funzioni di controllo rischi ad un'unica funzione, in base al criterio di proporzionalità; - è consentito agli intermediari minori affidare tutti i controlli, diversi da quelli di linea, ad un'unica funzione. Gestione e controlo rete distributiva: - rimosso il divieto di "sub-distribuzione"; - disciplina puntuale degli aspetti nevralgici del processo. Esternalizzazione delle funzioni aziendali all'interno del gruppo: - l'intermediario finanziario parte del gruppo può derogare ai principi generali in materia di esternalizzazione di funzioni, qualora rispetti la politica aziendale di gruppo nella medesima. materia. Operazioni di cartolarizazione: - introdotti speecifici presidi orrganizzativi per gli intermediari che assumono il ruolo di servicer. V Vigilanza prudenziale V Vigilanza prudenziale V Vigilanza prudenziale

5 V X Gli intermediari possono essere trattati, a fini prudenziali, come le banche a condizione che siano autorizzati ad operare dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche e che siano sottoposti a forme di vigilanza equivalenti a quelle delle banche e delle imprese d investimento. La disciplina prudenziale si basa su tre pilastri: - requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell attività finanziaria (di credito, di controparte, operativo, di mercato, di cambio); - strategia e di un processo di controllo dell adeguatezza patrimoniale e si attribuisce alla Banca d Italia la valutazione dell affidabilità; - obbligo d informativa al pubblico in merito all adeguatezza patrimoniale, esposizione ai rischi e caratteristiche dei sistemi di gestione e controllo. Comunicazioni alla Banca d Italia Gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere alla Banca d Italia i verbali dell assemblea dei soci riguardanti alcune vicende della vita societaria (es. le operazioni di fusioni, scissione e liquidazione). I verbali sono trasmessi entro 30 giorni dalla data di riunione. Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) Titolo V Titolo V I Lo schema conferma in parte la precedente disciplina e dispone, inoltre, misure attuative della vigilanza consolidata prevista dall art Le principali integrazioni riguardano: - requisito patrimoniale complessivo (patrimonio di vigilanza 6%); - factoring (può essere imputata al debitore ceduto l esposizione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito); - concentrazione dei rischi: sono rispettati i limiti prudenziali previsti per le banche. In via transitoria, è consentito il superamento del limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25 % del patrimonio di vigilanza, per l eccedenza si applica uno specifico requisito patrimoniale. In ogni caso, l esposizione non può superare il 40 % del patrimonio di vigilanza; - II Pilastro: per gli intermediari di minore dimensione si applica la procedura semplificata della valutazione di adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Sono introdotti requisiti patrimoniali consolidati applicabili ai gruppi finanziari che tengono conto di soggetti diversi da quelli sottoposti a direzione e coordinamento della capogruppo ed individuati Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti Vigilanza informativa Lo schema introduce l obbligo d informazione preventiva. L obbligo d informazione preventiva alla Banca d Italia interessa i principali eventi della vita aziendale (es. fusioni, scissioni, aumento o riduzione di capitale). Il contenuto ed i termini delle segnalazioni di vigilanza saranno disciplinati da una futura Circolare. Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti Operazioni rilevanti Sono soggette ad autorizzazione le operazioni di cessione di azienda, rami d azienda e rapporti giuridici in blocco, secondo le previsioni dell art. 58 TUB. Altri soggetti finanziari Consorzi di garanzia collettiva de fidi (confidi) Si conferma l'impostazione del primo documento in cosnultazione, applicando agli itermediari finanziari lo stesso regime prudenziale delle banche (utilizzando la tecnica del rinvio al CRR). Non si prevede l'applicazione di alcuni istituti previsti dal regolamento CRR, in materia di: - liquidaità e leva finanziaria; - riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica. Altri soggetti finanziari Consorzi di garanzia collettiva de fidi (confidi)

6 Il Ministro dell Economia e delle Finanze, sentita la Banca d Italia, ha il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l iscrizione nell albo speciale. L iscrizione rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie. Le principali novità sono: - autorizzazione: capitale minimo 2 mln e precisazione della possibile adozione della forma di società consortile a responsabilità lmitata; - partecipazioni detenibili: è consentita la partecipazione in altre imprese con dei vincoli; - vigilanza prudenziale: i requisiti del patrimonio di vigilanza tengono conto dell esistenza di poste di bilancio non riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni di vigilanza; è chiarito, inoltre, il limite di computabilità nel patrimonio di vigilanza dei fondi pubblici attribuiti ai confidi. Rinvia alle disposizioni generalmente applicabili agli intermediari finanziari. I Marginali modifiche. Società Fiduciarie Elaborato ex novo lo schema. La procedura autorizativa ricalca quella degli itermediari finanziari con alcune peculiarità (dovute alle caratteristiche della società ed a quanto prescrive l'art. 199 TUF). Agenzie di prestito di pegno Elaborato ex novo lo schema. In generale, è applicabile la disciplina degli itermediari fiannziari ex art. 106, con specificazioni, tra cui: - capitale minimo 600 mila Euro; - esenzione dalla normatiava in materia di processo ICAAP e informativa al pubblico. NOTA Disposizioni transitorie e finali dettate dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141(come aggiornato e modificato) e termini del documento in consultazione Intermediari e confidi artt. 106 e 107 TUB, società fiduciarie art. 199 TUF Intermediari art. 107 TUB Intermediari art. 106 TUB Società fiduciarie art. 199 TUF Possono operare per 12 mesi successivi al decreto attuativo del Titolo V del TUB (di seguito decreto) Entro 3 mesi dall emanazione del decreto presentano istanza di autorizzazione per l iscrizione all albo art. 106 Entro 3 mesi dall emanazione del decreto presentano istanza di autorizzazione per l iscrizione all albo art. 106 Entro 9 mesi dal emanazione del decreto presentano istanza di autorizzazione ai fini dell iscrizione alla sezione separata dell albo art. 106

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