REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI"

Transcript

1 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 12 aprile 2011 Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 17 maggio 2011 In vigore dal 08/06/2011

2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. La pubblicità effettuata nel Comune di Genova è assoggettata ad un canone in favore del Comune, con le modalità e la disciplina disposte dai seguenti articoli. 2. Il Regolamento disciplina l applicazione del canone per l installazione dei mezzi pubblicitari. 3. Le disposizioni a carattere tecnico ed ambientale per l installazione nel territorio comunale di impianti pubblicitari visibili dagli spazi pubblici sono previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, cui si fa espresso rinvio. ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DEL CANONE 1. Il Comune di Genova, avvalendosi della facoltà di cui all art. 3, comma 149, lettera g) della legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall art. 62 del D. Lgs. 446/97 istitutivo del canone per l installazione di mezzi pubblicitari, con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 26/3/2001 ha escluso l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità nel proprio territorio, stabilendo pertanto di sottoporre ad autorizzazione le iniziative pubblicitarie che incidono sull arredo urbano o sull ambiente ed al pagamento di un canone determinato in base a tariffa. ARTICOLO 3 PRESUPPOSTI DELL AUTORIZZAZIONE E DEL CANONE 1. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento del canone comunale sulla pubblicità la diffusione, anche temporanea, di ogni messaggio pubblicitario effettuata in qualsiasi forma visiva o acustica, diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile. 2. Si considerano rilevanti ai fini dell assoggettamento al canone i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi atti ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un attività economica. 3. E soggetta all autorizzazione e al pagamento del relativo canone la pubblicità effettuata nelle aree mercatali scoperte, nelle gallerie pedonali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nelle aree della metropolitana sia sottostanti sia sovrastanti la superficie del suolo, nei sottopassi e simili. Per quanto riguarda la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri

3 impianti sportivi anche parzialmente a cielo aperto, il diritto di sfruttamento pubblicitario può essere ricompreso nel canone di utilizzo delle strutture mediante apposita convenzione. 4. Non è oggetto di autorizzazione la pubblicità effettuata all interno di locali, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico purché non visibile dall esterno. ARTICOLO 4 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari garantisce: - La tutela delle aree di pregio paesaggistico, dei centri storici, dei monumenti, degli edifici e dei luoghi di pregio architettonico e storico nonché delle aree in prossimità od in rapporto visivo con gli stessi; - La salvaguardia della fascia costiera sotto il profilo della percezione del mare; - L inserimento e l integrazione armonica degli impianti pubblicitari con gli elementi di arredo urbano; - Una diffusione equilibrata ed ordinata degli impianti pubblicitari nel territorio comunale, evitando fenomeni di affollamento pubblicitario o di disturbo visivo; - La priorità per tipologie di impianti di tipo innovativo e sperimentale, che garantiscano un elevato livello qualitativo in termini di qualità progettuale, materiali e tipologie costruttive, risparmio energetico e riduzione della produzione di rifiuti; - La priorità delle pubbliche affissioni funzionale alla tutela del libero accesso al mercato della pubblicità da parte degli utenti finali e la promozione delle condizioni della libera concorrenza tra gli intermediari del servizio di pubblicità; 2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari contempera le esigenze di carattere economico e sociale con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. Disciplina la localizzazione degli impianti, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e dà attuazione alla facoltà concessa ai comuni dall art. 51, comma 4, del D.P.R. 16 Settembre 1996 n Dispone inoltre le modalità ed i tempi per effettuare un graduale riordino degli impianti pubblicitari presenti sul territorio. 3. Per impianti pubblicitari si intendono tutti i manufatti descritti al successivo art. 6. ARTICOLO 5 PROGETTI UNITARI 1. Al fine di attuare un attenta distribuzione degli impianti pubblicitari nonché un graduale riordino degli stessi, nel rispetto delle finalità indicate nel precedente art. 4, comma 1, vengono predisposti, per ambiti omogenei, Progetti Unitari degli Impianti, su iniziativa comunale ovvero dei privati interessati, soggetti comunque ad approvazione comunale, secondo quanto stabilito dal Piano Generale degli Impianti. 2. Il Piano Generale degli Impianti oltre a definire lo strumento Progetto unitario - individua i casi nei quali la previa approvazione di un Progetto Unitario degli Impianti costituisce condizione necessaria per il rilascio dell autorizzazione. Nel caso di interventi pubblici per la ristrutturazione di ambiti urbani il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà essere preceduto dall approvazione di apposito Progetto Unitario.

4 ARTICOLO 6 TIPOLOGIA E DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Nell ambito del centro abitato la pubblicità potrà essere effettuata attraverso i manufatti qui di seguito indicati, con i limiti e le prescrizioni contenute nel piano generale degli impianti pubblicitari. 1. Insegna di esercizio: Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro. Rientra nella tipologia "insegna" la "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie. 2. Preinsegna: Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 3. Cartello: Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta. Il cartello può essere collocato su struttura propria (esempio cartello isolato) oppure su supporto esistente (esempio cartello a muro). 4. Manifesto: Si definisce "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale prevalentemente cartaceo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti (ad esempio cartelli). 5. Striscione, locandina, stendardo: Si definisce "striscione, locandina, stendardo" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Più precisamente, si definisce striscione l elemento posto trasversalmente alla strada ad un altezza tale da consentire il passaggio degli automezzi sulla strada medesima. Si definisce locandina l elemento a forma solitamente rettangolare, di piccole dimensioni, realizzato in carta o simile, apposto sulle porte e sulle vetrine dei negozi. Si definisce stendardo l elemento a forma solitamente rettangolare o quadrata apposto nei fornici dei porticati, sopra i portoni od in altri punti della facciata degli edifici. 6. Impianto pubblicitario di servizio: E definito impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. A titolo esemplificativo sono impianti pubblicitari di servizio i seguenti elementi di arredo urbano: Pensilina autobus; Palina di fermata; Bagno autopulente;

5 Contenitore per la raccolta differenziata; Recinti per mascherare i contenitori RSU; Supporto informativo; Colonna informativa; Chiosco per la rivendita di giornali o altri generi merceologici. 7. Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: Si definisce impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile il manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta. 8. Sorgente luminosa: E da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti, che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 9. Impianto pubblicitario su pareti cieche: Manufatto pubblicitario monofacciale inserito nel recupero di facciate cieche, prive cioè di qualsiasi tipo di apertura, in armonia con le caratteristiche architettoniche dell edificio. 10. Impianto pubblicitario su ponteggi edilizi o recinzioni di cantiere: Il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura di ponteggi o recinzioni di cantiere che consente l esposizione di messaggi pubblicitari. 11. Altri mezzi pubblicitari: Altri mezzi pubblicitari con caratteristiche innovative di particolare pregio che dovranno essere di volta in volta ammessi e autorizzati con specifici provvedimenti previo accertamento della loro conformità alle disposizioni e ai principi generali del presente regolamento e del piano generale degli impianti. ARTICOLO 7 AUTORIZZAZIONI 1. E vietato esporre qualunque tipologia di insegne, targhe, impianti pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione. In assenza di autorizzazione o se l installazione del mezzo pubblicitario o l attuazione dell iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni previste dal Capo IV del presente regolamento. 2. L autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua. Nel provvedimento di autorizzazione vengono indicate le prescrizioni di natura tecnica relative all installazione e determinati il canone dovuto e le modalità di pagamento. 3. Le autorizzazioni all installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile. 4. Qualora la pubblicità comporti l occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione dell uso dell area pubblica e viene rilasciata di norma a seguito dell espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. Il comune, almeno annualmente, pubblica l elenco dei siti disponibili e fissa i criteri in base ai quali verranno rilasciate le autorizzazioni all installazione. La Giunta Comunale potrà, con proprio provvedimento, individuare aree cittadine di particolare pregio nelle quali concedere ad un soggetto prescelto secondo i criteri dell evidenza pubblica l installazione e la gestione di impianti pubblicitari di proprietà comunale o destinati a diventare tali. L installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari di servizio, così come definiti all art.6 comma 6, viene affidata dal Comune a soggetti privati mediante gara pubblica.

6 5. L installazione di impianti pubblicitari su suolo di proprietà di privati deve essere autorizzata dal Comune previa presentazione da parte del richiedente di un atto di assenso del proprietario. Tale installazione è vietata, oltre che negli altri casi previsti nel presente regolamento o nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, quando essa costituisce ostacolo, anche soltanto visivo, per l impiantistica pubblicitaria autorizzata in precedenza e già esistente. Per le insegne di esercizio e per i marchi di prodotti connessi con le stesse, l atto di assenso del proprietario può essere sostituito da autodichiarazione fornita dal richiedente l autorizzazione, che si assume tutte le responsabilità nei confronti di terzi. 6. Necessita dell autorizzazione di cui al presente articolo anche la pubblicità effettuata in ambito ferroviario, portuale, autostradale e demaniale, nonché in quello gestito dalla Fiera Internazionale di Genova, dall Aeroporto e dalla Porto Antico s.p.a.. 7. In ogni caso le autorizzazioni si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre Autorità od Enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati. ARTICOLO 8 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 1. Prima di effettuare o modificare qualsiasi forma pubblicitaria, gli interessati devono presentare al competente ufficio comunale domanda di autorizzazione, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. La domanda deve essere presentata anche se l impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana. La domanda può essere effettuata anche con consegna del materiale richiesto su cd o direttamente on line dal sito del Comune. In questo caso tutta la corrispondenza avviene tramite posta elettronica. 2. La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal successivo art Allorquando la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che la Civica Amministrazione ha previsto in materia. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica urbana, polizia urbana e pubblica sicurezza. 4. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell ufficio, la domanda stessa verrà archiviata. 5. L autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di giorni cinquanta dalla data di ricevimento della domanda. Entro lo stesso termine di cinquanta giorni saranno comunicati i motivi che ostano all accoglimento della domanda. 6. I termini di cui sopra saranno interrotti nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse oppure sia necessario acquisire pareri da uffici esterni alla Civica Amministrazione. Nel caso di invito a produrre ulteriore documentazione i termini sono sospesi fino al deposito della documentazione richiesta, salvo quanto previsto dal precedente comma L autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espressa autorizzazione del competente ufficio. 8. L autorizzazione è negata in caso di morosità definitivamente accertata nel pagamento del CIMP. 8bis. Gli azionisti o amministratori di una società concessionaria morosa verso la Pubblica Amministrazione non possono richiedere autorizzazioni pur costituendo una nuova società che richiami però palesemente nella ragione sociale o nel logo la precedente.

7 9. Al rilascio dell autorizzazione non si applica l istituto del silenzio assenso né quello di denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della legge 241/1990 e s.m.i Su tutta la pubblicità autorizzata in forma permanente ai sensi dell art. 55 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 dovrà essere fissata, a cura del titolare dell autorizzazione, una targhetta di identificazione riportante i dati dell autorizzazione. La targhetta di identificazione dovrà riportare per gli impianti di pubblicità esterna, oltre i dati di cui alla predetta normativa, anche il numero di cimasa progressivo dei singoli impianti con segnalazione identificativa della ditta proprietaria degli impianti medesimi. ARTICOLO 9 DOCUMENTAZIONE 1. Le domande di autorizzazione per l installazione di insegne ed impianti pubblicitari, dovranno essere corredate dai seguenti elementi: a) generalità anagrafico-fiscali del richiedente, con dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio oppure all'albo delle Imprese Artigiane qualora si tratti di pubblicità effettuata da titolari di imprese commerciali e artigiane, ovvero dichiarazione di iscrizione al relativo ordine professionale in caso di posa in opera di targhe professionali; b) documentazione tecnica in duplice copia: - planimetria dell'ambito interessato all'installazione, con indicata la localizzazione dell impianto pubblicitario; - progetto di insegna o impianto pubblicitario in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto. Per gli impianti luminosi, dichiarazione di osservanza alle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritta dal titolare dell'azienda costruttrice; - relazione tecnica dettagliata circa il tipo di insegna o impianto pubblicitario in progetto con l'indicazione dei materiali impiegati e del colore e, per gli impianti luminosi, del colore e della qualità della luce; - documentazione fotografica completa nel formato centimetri 18x24 che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'area circostante. In particolare la documentazione tecnica delle insegne deve essere comprensiva di: - mappa con l'indicazione del numero civico nero dell'edificio; - rilievo della facciata su cui verrà collocata l insegna; - fotografie, formato centimetri 18x24, frontali da vicino e da lontano e fotografia di scorcio che abbracci il basamento dell'edificio interessato e di quelli contigui. Nei casi di richiesta di autorizzazione per l installazione di insegne di grandi dimensioni la documentazione da allegare alla domanda, deve essere integrata con: - rilievo quotato dello stato attuale del sito, dell'intera struttura o del supporto su cui l'impianto sarebbe installato, redatto in scala idonea; - progetto quotato dell'impianto pubblicitario, redatto nella stessa scala del rilievo, con la rappresentazione completa e dettagliata dei sostegni o degli ancoraggi; - foto panoramiche del sito e fotomontaggi, entrambi nel formato centimetri 18x24, con l'inserimento dell'impianto pubblicitario richiesto. I disegni, le foto e i fotomontaggi devono permettere di valutare esaurientemente come l'impianto si rapporta con il supporto o con la struttura portante e come s'inserisce nell'architettura e nel paesaggio, considerando tutti i punti di vista pubblici da cui esso risulterà visibile. 2. Quando l installazione debba essere eseguita in zona sottoposta a tutela paesaggistica la documentazione di cui sopra deve essere integrata con la autorizzazione paesaggistica, se

8 richiesta dalla normativa vigente. Per le installazioni pubblicitarie interessanti edifici tutelati come beni culturali, ai sensi del Titolo I art. 10 del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, o in aree collocate in prossimità di questi ultimi, dovrà essere prodotto anche il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria. 3. I Progetti Unitari degli Impianti pubblicitari dovranno contenere i seguenti elaborati, oltre quelli descritti al precedente punto 1: - planimetria dell'ambito interessato all'installazione, con indicata la localizzazione degli impianti pubblicitari; - disegni tecnici ed eventualmente fotografie delle insegne e degli impianti pubblicitari proposti; - relazione illustrativa; - documentazione fotografica completa con fotografie del formato centimetri 18x24 sia dei singoli edifici ed elementi interessati agli impianti proposti, sia d insieme; - fotomontaggi di formato centimetri 18x24 con l'inserimento delle insegne e/o degli impianti pubblicitari proposti, da tutti i possibili punti di vista pubblici da cui questi risulteranno visibili. 4. Le domande di autorizzazione per l installazione di impianti pubblicitari sui ponteggi edilizi e sulle recinzioni dei cantieri dovranno essere formulate entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di occupazione suolo pubblico e corredate dai seguenti elementi, oltre quelli descritti al precedente punto 1. : - contratto di appalto debitamente sottoscritto stipulato tra l impresa esecutrice dei lavori e la proprietà inerente la realizzazione dei lavori stessi e relativi capitolati d appalto; estremi del titolo edilizio quando richiesto dal Regolamento Edilizio; dichiarazione del Direttore dei Lavori o del Responsabile della Sicurezza o dell Amministratore del caseggiato dalla quale sia chiaramente ed inequivocabilmente desumibile la data di inizio e di fine dei lavori appaltati per un periodo coerente con l entità dei lavori risultanti dalla suddetta documentazione; - copia della Notifica preliminare all A.S.L. sull apertura e chiusura del cantiere ai fini della sicurezza di cui all art. 99 del D. Lgs. 81/2008 o copia della comunicazione ad A.S.Ter. con la data di inizio e fine lavori. - atto di assenso del soggetto che dispone dell uso delle ponteggiature o recinzioni connesse all effettuazione dei lavori edili. 5. Ai sensi dell'art. 53 c.3 del D.P.R n. 495 e successive eventuali modificazioni, il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari, deve inoltre rilasciare in sede di ritiro dell autorizzazione, ovvero in allegato all istanza di autorizzazione, un'autodichiarazione, da lui redatta e sottoscritta ai sensi del D.P.R , n.445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, ovvero della struttura di appoggio, e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. ARTICOLO 10 VOLTURA DELL AUTORIZZAZIONE 1. Per voltura si intende il mantenimento in opera, in caso di subentro nell attività, degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.

9 2. Entro novanta giorni dalla cessione dell attività, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura, redatta in bollo dal nuovo titolare. 3. La voltura dell autorizzazione è concessa purché siano assolti i pagamenti del canone dell anno precedente da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante. 4. Non è necessario effettuare la voltura dell autorizzazione relativa ad un insegna nel caso in cui l esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. 5. La domanda deve essere corredata dalla precedente autorizzazione, ovvero da eventuale documentazione sostitutiva. 6. Le volture potranno essere assentite solo in presenza di pubblicità in atto e regolarmente autorizzata. 7. L omessa presentazione, entro il termine previsto al precedente comma 2, della domanda di voltura comporta, oltre l applicazione della relativa sanzione, l obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari in quanto abusivi e pertanto sottoposti alla relativa disciplina. 8. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma è sufficiente una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati partita Iva e codice fiscale. Per le insegne di esercizio, qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata una unica dichiarazione cui deve essere allegato l elenco degli esercizi coinvolti. ARTICOLO 11 VARIAZIONE DI INSEGNA 1. In caso di variazione di impianto pubblicitario precedentemente autorizzato, la procedura istruttoria verrà attivata al pari di una voltura d ufficio unicamente nel caso in cui la modifica non comporti variazioni delle caratteristiche formali, di luminosità, di colore o dimensionali dell impianto precedentemente autorizzato. 2. In tali casi il subentrante dovrà rilasciare all atto dell istanza di subentro anche apposita autodichiarazione in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti. 3. Qualora anche il solo supporto sia modificato nella forma o nelle dimensioni, la procedura istruttoria verrà attivata al pari di una nuova autorizzazione per permetterne l esame ed accertare la permanenza della conformità alla vigente normativa. ARTICOLO 12 PROCEDURE PER L ESAME DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE CONTRODEDUZIONI 1. L'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti, sia in forma permanente sia temporanea, è rilasciata dal Dirigente competente a riscuotere il relativo canone, o suo delegato, valutata la compatibilità dell impianto che si intende collocare con le norme tecniche e ambientali disciplinate dal Piano Generale degli Impianti vigente e acquisito il parere dei competenti uffici tecnici in relazione all osservanza delle norme di attuazione del Codice della Strada e della tutela paesaggistica. L ufficio provvede all esame delle domande nell ordine cronologico di presentazione. 2. Prima dell adozione di un provvedimento negativo, l ufficio comunica i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto controdeduzioni eventualmente corredate da documenti. Il preavviso di diniego interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra.

10 Dell eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 3. Nel caso di presentazione di progetti unitari comprendenti aree perimetrali dei CIV, questi ultimi sono legittimati a partecipare al procedimento. A tal fine le relative comunicazioni sono indirizzate allo sportello CIV. ARTICOLO 13 PROCEDURA SEMPLIFICATA 1. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti identificati come insegne di esercizio, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, potrà essere attuata su istanza dell interessato la procedura semplificata descritta nelle seguenti fasi: a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'ufficio, con la quale si comunica il giorno in cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari; b) presentazione, entro sette giorni lavorativi dall'installazione di cui sopra, dell'istanza redatta nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico installatore, attestante il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti vigente; c) rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100, al fine di consentire il completamento dell'iter autorizzatorio; d) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici; e) predisposizione di atto autorizzatorio o di motivato preavviso di diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva; f) il canone, se dovuto, è calcolato con decorrenza dal giorno di avvenuta installazione. 2. Il mancato rispetto del termine di sette giorni lavorativi di cui al punto b) del comma precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni. 3. E' possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo in via preventiva il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da allegare alla documentazione prevista al precedente comma 1. lettera b). 4. La procedura semplificata può essere attivata unicamente tramite presentazione diretta della domanda presso l'ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea. La presentazione della domanda può essere effettuata anche on line sul sito del Comune. 5. L autorizzazione viene rilasciata contestualmente alla presentazione dell istanza di autorizzazione accompagnata dall attestazione del versamento del canone, quando questo è dovuto, per le seguenti forme di pubblicità temporanea: a) pubblicità effettuata su veicoli; b) pubblicità effettuata sui pannelli luminosi di proprietà del Comune; c) volantinaggio; d) pubblicità fonica; e) locandine, stendardi e striscioni. 6. Per le forme di pubblicità temporanea relative a vendite speciali e/o saldi, effettuate presso l esercizio, l'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione ed

11 a seguito di silenzio-assenso formatosi dopo tre giorni dal ricevimento dell istanza di autorizzazione, accompagnata dal versamento del canone dovuto. 7. Non necessitano di autorizzazione gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. ARTICOLO 14 DURATA DELLA CONCESSIONE - DURATA E RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE 1. Tutte le autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti non di esercizio rilasciate su suolo pubblico hanno durata triennale e sono rinnovabili una sola volta. Alla scadenza della autorizzazione, i suddetti impianti, se non sono di proprietà del Comune, devono essere rimossi a cura del proprietario dell impianto entro due giorni dalla relativa scadenza. Qualora tale disposizione non venga ottemperata gli impianti di che trattasi sono rimossi d ufficio senza ulteriore preavviso, con addebito delle spese, oltre all applicazione delle relative sanzioni. 2. Salvo che il provvedimento di autorizzazione non preveda un diverso termine, le autorizzazioni all installazione dei mezzi pubblicitari permanenti su suolo privato, hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili, previa presentazione della relativa domanda di rinnovo. Il rinnovo dell autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 12 comma La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dall'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. La domanda di rinnovo può essere presentata anche on line dal sito del Comune. 4. Gli impianti pubblicitari devono essere rimossi entro due giorni dalla scadenza della relativa autorizzazione o, in caso di diniego della domanda di rinnovo presentata ai sensi del precedente comma, entro il termine indicato nel provvedimento stesso. In caso di inadempimento il Comune procede alla rimozione d ufficio senza ulteriore preavviso, con addebito delle spese, oltre all applicazione delle relative sanzioni. 5. Per le insegne d esercizio, per i marchi di prodotti connessi con le stesse e per gli impianti pubblicitari di servizio assegnati a seguito di espletamento di pubblica gara, il rinnovo dell autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza, tranne il caso di revoca da parte del Comune da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza medesima. 6. Non è concesso il rinnovo dell autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. ARTICOLO 15 CESSAZIONE DELLA PUBBLICITA DECADENZA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI 1. La denuncia di cessazione della pubblicità comporta l obbligo di rimozione dell impianto entro due giorni dalla data di presentazione della denuncia stessa. La decadenza o la revoca dell'autorizzazione, nei casi previsti dal presente regolamento, comportano l obbligo di rimozione dell'impianto entro i termini indicati nel provvedimento di revoca o decadenza. Il ripristino delle condizioni preesistenti deve essere effettuato a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di cessazione dell attività. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle

12 condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. 2. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della Legge 75/2002, verrà applicata a partire dall'anno successivo. 3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario. 4. La rinuncia all'autorizzazione per gli impianti pubblicitari deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e gli impianti pubblicitari devono essere rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno. 5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio comunale. 6. L autorizzazione rilasciata è revocabile nei seguenti casi: - in qualsiasi momento, al sopravvenire di esigenze motivate di pubblico interesse ritenute dalla Civica Amministrazione incompatibili con la permanenza dell impianto; - nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell autorizzazione. 7. La decadenza dell autorizzazione è pronunciata nei seguenti casi: - parziale od omesso pagamento del canone secondo la procedura prevista dall art. 26 comma 15 del presente regolamento; - collocamento e/o realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato; - inadempimento degli obblighi derivanti dall autorizzazione di cui al successivo art. 31; - mancato ritiro dell autorizzazione entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio; - mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 30 giorni dal ritiro dell autorizzazione; - cessione dell autorizzazione a terzi, salvo quanto previsto dall art. 10. ARTICOLO 16 DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI IN FORMA TEMPORANEA 1. Gli impianti pubblicitari in forma temporanea sono assentiti nel rispetto del Codice della Strada, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del Piano Generale degli Impianti. 2. Il periodo assentibile non potrà superare l anno e non potrà essere prorogato. 3. In tutti i casi non saranno ammesse forme sostitutive o surrogatorie della pubblicità permanente. Limitatamente alle insegne di esercizio e per un periodo massimo di tre mesi

13 sono assentibili installazioni strutturalmente provvisorie, in quanto tali difformi da quelle definitive, in attesa dell'approvazione delle istanze di autorizzazione di queste ultime. 4. Il requisito della temporaneità non può considerarsi rispettato solo con riferimento alla durata della pubblicità esposta, ma è imprescindibile l'installazione di impiantistica di tipo precario a livello strutturale ed amovibile - anche come eventuale supporto - al termine dell'esposizione. 5. Le forme di pubblicità temporanea la cui esposizione determini l occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune di norma sono assentite dalla Civica Amministrazione a mezzo di gara ad evidenza pubblica. Fanno eccezione i casi di più lieve entità, rispetto ai quali i costi derivanti dall attivazione delle complesse procedure di gara determinino un oggettivo contrasto con il principio di economicità. In tali casi, su richiesta di singoli operatori commerciali e fatto sempre e comunque salvo quanto disposto dal presente regolamento circa la definizione di pubblicità temporanea di cui al precedente art. 7 comma 3, la disciplina di rilascio dei relativi atti autorizzatori seguirà l ordine cronologico di presentazione delle domande da parte degli operatori per impedire la formazione di posizioni dominanti e/o monopolistiche e per favorire invece l accesso al mercato da parte del maggior numero di operatori. 6. L esposizione di teli pubblicitari sui ponteggi edilizi e sulle recinzioni di cantiere è soggetta a quanto previsto dall art. 9 c. 4 del presente Regolamento. In ogni caso l autorizzazione allo sfruttamento pubblicitario del ponteggio/recinzione di cantiere : - non verrà concessa in assenza/diniego della relativa autorizzazione per l occupazione suolo pubblico; - fermo restando quanto previsto dall art. 7 del regolamento COSAP, su ogni immobile interessato da lavori edilizi, oggetto di autorizzazione all installazione di ponteggio o recinzioni di cantiere, è consentita l installazione di teli pubblicitari per un periodo massimo di 18 mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 36 mesi complessivi. Sul medesimo immobile nell arco di un quinquennio, per due anni consecutivi, non è consentita l installazione di teli pubblicitari su ponteggi o recinzioni di cantiere. L autorizzazione rilasciata non precostituisce alcun diritto per i titolari degli impianti. 7. Per i cantieri relativi ad opere pubbliche è facoltà della Civica Amministrazione concedere l autorizzazione allo sfruttamento pubblicitario dei ponteggi e delle recinzioni di cantiere per l intera durata dei lavori. ARTICOLO 17 NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA 1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è consentito secondo le previsioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 10 dell'art. 51 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni. Per il posizionamento delle insegne di esercizio, degli impianti pubblicitari di servizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari in genere, per i quali non sono previste specifiche norme dal Piano Generale degli Impianti in merito alle distanze fissate per il loro posizionamento dal D.P.R , n. 495, all art. 51, comma 4, opera il criterio previsto dall art.23, comma 6, del D.lgs , n. 285, che consente una deroga al rispetto delle predette distanze, fatte salve le esigenze di sicurezza della viabilità.

14 2. È fatto divieto di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio esistenti e quelli posti sulle barriere parapedonali. 3. L'uso del colore rosso, nei cartelli e negli altri mezzi pubblicitari, è soggetto a particolare cautela al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specie in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni e deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati. 4. Per le insegne a bandiera devono essere rispettate le seguenti distanze: metri 5,1 di altezza da terra in carenza di marciapiede nonché metri 2,50 di altezza da terra in presenza di marciapiede. La massima sporgenza delle insegne a bandiera deve rimanere arretrata di almeno centimetri 30 dalla verticale del cordolo del marciapiede mentre nei casi di assenza del marciapiede la massima sporgenza dovrà essere inferiore a centimetri 100 dal filo del muro su cui è installata l insegna. 5. Nell ambito del centro storico genovese, definito come AC (Centro storico urbanomedievale e ottocentesco) dal Piano Urbanistico Comunale, per le strade prive di marciapiede potrà essere consentita l installazione di insegne a bandiera, in deroga alle misure sopra indicate. 6. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria che venga propagandata a mezzo della segnaletica di indicazione, nonché la segnaletica pubblicitaria collocata nelle intersezioni stradali, nelle corsie di canalizzazione, in posizione che occulti i segnali stradali o le lanterne semaforiche. Sono altresì vietati i messaggi pubblicitari installati su gruppi segnaletici già esistenti, ovvero su altre indicazioni o segnalazioni messe in opera dal Comune. 7. I segni pubblicitari orizzontali sulla sede stradale sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o di vario genere, purché su aree delimitate e limitatamente al periodo del loro svolgimento, ovvero alle 24 ore precedenti e successive. In questo caso dovranno essere usati sostanze e materiali facilmente deteriorabili o asportabili. 8. È fatto divieto ai sensi dei regolamenti vigenti di collocare in forma permanente e/o temporanea forme pubblicitarie sui pali per l'illuminazione pubblica, fatta riserva, in deroga a quanto sopra stabilito, di disporre l'utilizzo ordinato ed organico di tali strutture attraverso un sistema di concessione a privati tramite esperimento di pubblica gara e di poter assentire in forma temporanea anche esposizioni pubblicitarie legate alla diffusione di iniziative e/o manifestazioni di pubblico interesse. 9. Fermi restando i diritti e le competenze del gestore sulle autostrade e lungo i bordi delle stesse, è vietata, per quanto di competenza del Comune, qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade urbane e relativi raccordi ed immissioni. In quest'ambito può trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità e quella di indicazione relativa ai servizi ed attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico, ovvero le preinsegne di cui all'art. 47, comma 2, del D.P.R. 495/92, così come sostituito dall articolo 37 del D.P.R. 610 del 16/9/96 e successive eventuali modificazioni.

15 10. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione e ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento. Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari a messaggio variabile localizzati all interno del centro abitato, il periodo di variabilità ammesso non può essere inferiore a 30 secondi. 11. Non sono ammesse le forme pubblicitarie effettuate con veicoli pubblicitari, qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari così esposti non abbiano una sagoma regolare, ai sensi artt. 49 c. 4 e 57 del D.P.R n.495 e successive modificazioni. 12. Ai fini segnaletici sono ammesse le pre-insegne di cui all'art. 47 comma 2, e art. 58, comma 3 del D.P.R. 495/1992 così come sostituito dall articolo 48 del D.P.R. 610/96 e successive modificazioni. 13. Per quanto concerne i mezzi pubblicitari dei distributori di carburante vale quanto previsto dall art. 52 D.P.R. 495/1992, e successive modificazioni. ARTICOLO 18 PUBBLICITA EFFETTUATA CON VEICOLI 1. La pubblicità effettuata con veicoli è costituita da iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, effettuati sui veicoli medesimi, di proprietà della ditta o adibiti al trasporto per conto della stessa, ovvero su vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili. La pubblicità potrà essere apposta unicamente in aderenza alle superfici esterne dei veicoli stessi. È fatto obbligo di conservare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone e della copia dell autorizzazione, che costituiscono adempimenti autorizzatori, e di esibirli a richiesta degli addetti all'accertamento. 2. Per l'apposizione sui veicoli di pubblicità rifrangente e non, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/1992, come sostituito dall art. 47 del D.P.R. 610 del 16/9/96 e successive eventuali modificazioni. 3. Per la pubblicità fonica si rinvia, analogamente, alle disposizioni di cui all'art. 59 del Regolamento attuativo del Codice della Strada e successive eventuali modificazioni. 4. Il canone per la pubblicità di cui al presente articolo è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo. 5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, così come definito dall art. 82 comma 4 del D.lgs. 285/1992, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di servizi di linea interurbana il canone è commisurato alla metà del suo importo, qualora venga parimenti corrisposta al Comune di inizio o fine della corsa la metà dell imposta comunale sulla pubblicità di cui all art. 13 c. 2 del D.lgs , n.507.

16 ARTICOLO 19 PUBBLICITA EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 1. La pubblicità in questione è caratterizzata dall'impiego di diodi luminosi o simili mediante controllo elettronico e programmato ai fini di garantire la variabilità del messaggio. 2. Per i pannelli luminosi di proprietà del Comune di Genova, ed ubicati nelle vie e piazze cittadine, è consentita la pubblicità in linea di principio per manifestazioni promosse dai soggetti ed iniziative di cui all'art. 28 c.1 e c.2 del presente regolamento, fatte sempre salve prioritarie esigenze di viabilità e di pubblico interesse. 3. Ai sensi dell'art. 51 comma 11 del D.P.R. 495/92, come modificato dall art. 41 del D.P.R. 610/1996 e successive eventuali modificazioni, la variabilità dei messaggi sui pannelli luminosi installati nelle pubbliche vie in posizione trasversale al senso di marcia non può essere inferiore ai cinque minuti. ARTICOLO 20 PUBBLICITA VARIA 1) Pubblicità eseguita in forma ambulante: a) Per motivi di decoro pubblico è vietata la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, ad eccezione di quello inserito nelle cassette postali o distribuito nel corso di manifestazioni promozionali per le quali sia stata autorizzata l occupazione suolo per strutture precarie (banchetti, gazebo, etc.). E vietata altresì la circolazione di persone con cartelli, stendardi, scritture, e altro, a fine pubblicitario. È inoltre vietata l'apposizione di materiale pubblicitario a scopo di volantinaggio sopra i veicoli in sosta. Fanno eccezione a quanto sopra i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni istituzionali. In ogni caso il soggetto autorizzato deve impegnarsi alla pulizia dell area interessata lasciandola in condizioni decorose. 2) Pubblicità fonica: a) Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 18 in merito alla pubblicità fonica a mezzo veicoli, è possibile assentire forme pubblicitarie eseguite a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da posti fissi, previa imposizione di eventuali prescrizioni sulle modalità e limitazioni di tempo, luogo ed intensità sonora. In ogni caso è vietata la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 10,00 13,00; 15,00 18,30 ed in prossimità di Ospedali, Cliniche e Case di cura. 3) Pubblicità con aeromobili a) È in facoltà del Comune di concedere di volta in volta l'esercizio della pubblicità eseguita mediante aerei, elicotteri, dirigibili, palloni frenati e simili, con striscioni telati, fumogeni e simili. b) L'assenso s'intende accordato previo rispetto delle condizioni poste dalla competente autorità aeroportuale. c) S'intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso, fatto salvo l'assenso della competente autorità marittima.

17 4) Pubblicità sugli ascensori a) Per queste forme pubblicitarie, nel rispetto di quanto previsto dalla L , n.235 e dal D.P.R , n.42 e successive eventuali modificazioni, sono ammesse solo targhe pubblicitarie disposte ordinatamente negli appositi spazi. 5) Locandine a) La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utente all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata con apposizione di timbro recante la data di scadenza. b) Quando l'affissione diretta di locandine ha carattere ricorrente l'utente dovrà presentare unitamente alla prescritta richiesta di autorizzazione l'elenco dettagliato dei locali all'interno dei quali detti mezzi pubblicitari saranno collocati. Quando detta fattispecie ha carattere eccezionale, si prescinde dall'obbligo di allegare alla predetta istanza suddetto elenco. In tal caso, tuttavia, l'utente dovrà pagare forfetariamente il canone commisurando la categoria speciale ad almeno il 30% del totale delle locandine. 6) Prescrizioni particolari a) Sono vietate, ai sensi del Decreto 17 dicembre 1992, n.564 del Ministero dell Interno, e successive eventuali modificazioni, le insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino all'esterno dei circoli privati o degli enti in cui si somministrano alimenti o bevande le attività di somministrazione esercitate all interno. CAPO II APPLICAZIONE DEL CANONE ARTICOLO 21 - NATURA E OGGETTO DEL CANONE 1. Il canone di cui al presente Regolamento è il corrispettivo che deve essere corrisposto a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione all installazione di mezzi pubblicitari rilasciato dal Comune di Genova. L autorizzazione consente al richiedente di installare o effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale. Il canone è altresì dovuto in caso di installazioni pubblicitarie abusive, le quali sono altresì soggette alle sanzioni previste dal presente regolamento. 2. Il canone è corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie. 3. Ai sensi della Legge 75/2002, articolo 2 bis, comma 1, il canone non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. ARTICOLO 22 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE 1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione ovvero da colui che utilizza il mezzo pubblicitario in caso di installazione senza titolo.

18 2. E' obbligato in solido al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 3. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato. ARTICOLO 23 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE 1. Le tariffe del canone vengono stabilite con le modalità previste dagli artt. 54 e 62 del D.lgs. 446/97 e successive modificazioni. Eventuali modificazioni saranno fissate con provvedimento da adottarsi nei modi e nei termini stabiliti dall art. 54 del D.lgs. 446/ 97 e successive eventuali modificazioni. 2. Le tariffe del canone sono calibrate in ragione del grado di impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all illuminazione. 3. Agli effetti dell applicazione del canone di cui al presente regolamento le località del territorio comunale sono divise in due categorie: categoria normale e categoria speciale. La suddivisione di cui sopra viene riportata quale parte integrante nell allegato A) al presente regolamento. Le tariffe del canone per iniziative pubblicitarie effettuate in località ricomprese nella categoria speciale, sono soggette ad una maggiorazione rispetto alle corrispondenti applicate in categoria normale, come da tabelle di cui all allegato B) al presente regolamento. 4. Le tariffe del canone per iniziative pubblicitarie la cui effettuazione determini l utilizzo di un bene pubblico sono soggette ad una maggiorazione rispetto alle corrispondenti tariffe applicate ad esposizioni effettuate attraverso l utilizzo di beni privati, come da tabelle di cui all allegato B) al presente regolamento. 5. Per la pubblicità effettuata nel Comune di Genova, definito ambito turisticamente rilevante ai sensi della Legge Regione Liguria n.50 del , durante il periodo stagionale intercorrente dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 Settembre al 31 ottobre, le tariffe del canone di cui al presente regolamento per la pubblicità temporanea sono maggiorate nella misura del 50% delle corrispondenti tariffe base, prive di maggiorazioni per categoria speciale e/o forme luminose e/o illuminate. 6. Per l anno 2011 le tariffe sono quelle determinate nell allegato B) al presente regolamento. ARTICOLO 24 MODALITA PER L APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE 1. Le iscrizioni pubblicitarie, anche in forma simbolica, non collocate in una struttura propria, sono assoggettate al canone, secondo un'ideale figura piana in cui sono ricomprese. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.

19 2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità fatta salva l'applicazione separata alle singole facciate in caso di mezzi bifacciali, in quanto non si ha, nella fattispecie, sommatoria dell'efficacia pubblicitaria. 3. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario. 4. Non sono considerati mezzi polifacciali le tabelle, gli stendardi e i posters adibiti all'affissione, abbinati e sorretti da un unico supporto. 5. È considerato unico mezzo pubblicitario e, come tale, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili. 6. Il concetto di mezzo pubblicitario, assoggettabile al canone indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, va riferito a strutture collegate senza soluzione di continuità, nell'ambito di un'unica esposizione pubblicitaria. 7. Il canone si applica in base alla superficie piana dei mezzi pubblicitari esposti, fatta eccezione per le tipologie sub art. 18 e art.20 - c.1, c.2 e c.3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. 8. Per la pubblicità fonica il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità. Per la pubblicità fonica in forma itinerante il canone è applicato per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. 9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche nonché per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso; 10. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, per diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o per accrescerne l efficacia, agli effetti del calcolo della superficie si considerano un unico mezzo pubblicitario. 11. I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio della Città, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti applicabili ai sensi della vigente disciplina. 12. per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applicano, ai soli fini della determinazione della tariffa i criteri generali e specifici previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

20 ARTICOLO 25 DETERMINAZIONE DEL CANONE 1. Il canone per l installazione dei mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale o giornaliero relativo all unità di misura prevista per le singole tipologie di mezzi pubblicitari utilizzati. 2. Per la pubblicità permanente iniziata in corso d anno, il canone sarà ragguagliato all intero anno per la pubblicità autorizzata nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno. Per la pubblicità autorizzata dal 1 luglio al 30 settembre, il canone sarà ragguagliato a sei mesi di esposizione. Per la pubblicità autorizzata nel periodo dal 1 di ottobre al 31 dicembre il canone sarà liquidato sulla base del periodo di effettiva esposizione, utilizzando le tariffe della pubblicità ordinaria temporanea. Per la pubblicità cessata in corso d anno, il canone va corrisposto per l intero anno con le modalità di cui al successivo comma Per le pubblicità di carattere temporaneo il canone mensile è pari ad 1/10 del canone annuale. Il canone giornaliero è pari ad 1/30 del canone mensile. Il canone dovuto per le iniziative pubblicitarie temporanee è calcolato in base ai giorni di effettiva esposizione. Il periodo minimo di esposizione e quindi di pagamento del canone è di 15 gg.. In caso di pubblicità riferita a manifestazioni sportive e/o fieristiche di durata inferiore ai quindici giorni, svolte all interno di locali aperti al pubblico, il canone è determinato secondo la tariffa di cui alla corrispondente tabella del presente regolamento, calcolato in base ai giorni di effettiva esposizione pubblicitaria. 4. Il canone annuo, mensile o giornaliero dovuto deve essere indicato nell autorizzazione. ARTICOLO 26 PAGAMENTO DEL CANONE 1. Per le autorizzazioni all installazione di mezzi pubblicitari di tipo permanente il pagamento del canone annuo è dovuto per anno solare e deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio per forme pubblicitarie rimosse prima del 31 dicembre dell'anno precedente. Il predetto pagamento dovrà essere effettuato previa autoliquidazione da parte del titolare dell autorizzazione, indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. In caso di scadenza del pagamento al sabato o in giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. In ogni caso il pagamento del canone va effettuato prima dell inizio della pubblicità ed il suo assolvimento è condizione per la validità dell autorizzazione, indipendentemente dall effettuazione della pubblicità sul relativo mezzo. 2. In caso di importo superiore a Euro per la pubblicità permanente, il canone potrà essere versato ratealmente in quattro rate di uguale importo, con accorpamento delle prime due rate alla scadenza del 31 marzo e con fissazione delle residue due rate alle scadenze del 30 giugno e 30 settembre. 3. Per le autorizzazioni all installazione di mezzi pubblicitari di tipo temporaneo il pagamento deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell autorizzazione. Qualora l importo del canone superi Euro sarà facoltà dell ufficio concederne il pagamento frazionato in rate mensili anticipate con pagamento delle prime due rate al momento del rilascio

REGOLAMENTO PREINSEGNE ATTIVITA RICETTIVE

REGOLAMENTO PREINSEGNE ATTIVITA RICETTIVE COMUNE DI PISA DIREZIONE URBANISTICA REGOLAMENTO PREINSEGNE ATTIVITA RICETTIVE Regolamento CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1- Finalità 1) Il presente Regolamento disciplina le tipologie e la collocazione

Dettagli

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Allegato A alla Delibera Consiglio comunale n. 157 del 16/12/02 COMUNE DI PERUGIA PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Relazione INDICE 1. Fonti normative e finalità 2. Situazione attuale 3. Obiettivi operativi

Dettagli

LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R A

LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R A LA GIUNTA COMUNALE Premesso che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione, per quattro anni e fino

Dettagli

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Comune di Classe IV^ PARTE I TARIFFA DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Comune di Classe IV^ PARTE I TARIFFA DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Allegato A) TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Comune di Classe IV^ PARTE I TARIFFA DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA 1. PUBBLICITA ORDINARIA 1.1 Pubblicità ordinaria

Dettagli

Area Economica Finanziaria Ufficio Pubblicità e Affissioni - Cosap Ufficio Autorizzazione Impianti Pubblicitari e Occupazioni Spazi e Aree Pubbliche

Area Economica Finanziaria Ufficio Pubblicità e Affissioni - Cosap Ufficio Autorizzazione Impianti Pubblicitari e Occupazioni Spazi e Aree Pubbliche COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE III CLASSE Area Economica Finanziaria Ufficio Pubblicità e Affissioni - Cosap Ufficio Autorizzazione Impianti Pubblicitari e Occupazioni Spazi e Aree Pubbliche Genia Spa

Dettagli

Imposta comunale sulla pubblicità

Imposta comunale sulla pubblicità Città di Trevi Provincia di Perugia Imposta comunale sulla pubblicità PG TRIB 006 Rev 00 11-04-13 UFFICIO TRIBUTI Dove rivolgersi Ufficio Tributi- Piazza Mazzini 21 Tel. 0742/332233 Fax 0742332237 Orario

Dettagli

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA ORDINARIA (art.12).

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA ORDINARIA (art.12). TARIFFE VIGENTI PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Avvertenze: l importo finale da corrispondere al comune deve essere arrotondato all euro, per difetto, se la è inferiore o uguale

Dettagli

L AUTORIZZAZIONE VA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI

L AUTORIZZAZIONE VA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI Marca da Bollo 16,00 Al Sig. Presidente della Provincia di Pavia Ufficio concessioni pubblicitarie Piazza Italia, 2 27100 Pavia AUTORIZZAZIONE OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per il posizionamento

Dettagli

COMUNE DI VILLIMPENTA (Provincia di Mantova)

COMUNE DI VILLIMPENTA (Provincia di Mantova) ---------------- OMISSIS ------------------ PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1. PUBBLICITA' ORDINARIA (artt.12 c. 2 e art. 7, c. 6 e 7) 1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante

Dettagli

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA diritto sulle pubbliche affissioni

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA diritto sulle pubbliche affissioni COMUNE DI CASSANO D'ADDA Provincia di Milano IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA diritto sulle pubbliche affissioni Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 Classificazione dei comuni Tariffe Classificazione

Dettagli

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI RIFERIMENTO INTERNO PROTOCOLLO GENERALE MARCA DA BOLLO GESTIONE DEL TERRITORIO SU RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI AL DIRIGENTE DELL AREA GOVERNO AL TERRITORIO E QUALITA AMBIENTALE

Dettagli

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012 TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012 1 - PUBBLICITA' ORDINARIA PARTE I - TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Dettagli

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14/03/2014 PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14/03/2014 PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14/03/2014 PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IN VIGORE NELL'ANNO 2014 1.PUBBLICITA' ORDINARIA ( artt. 12 e 7, c.2,6 e

Dettagli

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI PROVINCIA DI UDINE UFFICIO TRIBUTI

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI PROVINCIA DI UDINE UFFICIO TRIBUTI Vedi D. Giuntale n. 252/2001 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI PROVINCIA DI UDINE UFFICIO TRIBUTI TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA

Dettagli

Città di Orbassano Provincia di Torino

Città di Orbassano Provincia di Torino Città di Orbassano Provincia di Torino Marca da bollo Al Signor Sindaco del Comune di Orbassano Il\La sottoscritto\a residente in Via.. n...c.f......telefono, con la presente chiede di essere autorizzato/a

Dettagli

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE Comune di Niardo Provincia di Brescia Area Tecnica Sportello Unico edilizia Responsabile del procedimento: P.G. Marca da bollo da euro 14,62 DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (per l installazione di cartelli,

Dettagli

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE ANNO 2006

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE ANNO 2006 All.to A) alla Deliberazione di G.C. n 2 del 4/0 2/2006 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE ANNO 2006 *********** PARTE I^ TARIFFA DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA

Dettagli

OGGETTO: RICHIESTA Autorizzazione per installazione impianti pubblicitari a carattere temporaneo permanente. RICHIESTA.

OGGETTO: RICHIESTA Autorizzazione per installazione impianti pubblicitari a carattere temporaneo permanente. RICHIESTA. SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO Prat. n. MARCA DA BOLLO 14,62 AL SINDACO della Città di Rivoli OGGETTO: RICHIESTA Autorizzazione per installazione impianti pubblicitari a carattere temporaneo permanente.

Dettagli

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

COMUNE DI GENZANO DI ROMA COMUNE DI GENZANO DI ROMA Prov. di Roma REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Deliberazione consiliare n. 19 del 27 / 04 / 2010 1 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI

REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI Approvato con deliberazione C.C. n. 171 del 10.11.2008, esecutiva

Dettagli

CASTEGNERO-NANTO Provincia di Vicenza UFFICIO TECNICO CONVENZIONATO

CASTEGNERO-NANTO Provincia di Vicenza UFFICIO TECNICO CONVENZIONATO CASTEGNERO-NANTO Provincia di Vicenza UFFICIO TECNICO CONVENZIONATO LL PP e MANUTENZIONI - Via Ponte n. 64-36020 CASTEGNERO Ufficio Tecnico 0444/738756 - Fax n. 0444/730050 e.mail: tecnico@comune.castegnero.vi.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO COMUNE DI COLDRERIO ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO Il Municipio di Coldrerio Richiamati - la Legge cantonale sugli

Dettagli

ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO IL MUNICIPIO DI MENDRISIO

ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO IL MUNICIPIO DI MENDRISIO Mendrisio, 7 ottobre 2004 ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO Richiamati: IL MUNICIPIO DI MENDRISIO - la Legge cantonale

Dettagli

PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/09/2013 I N D I C E Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 OGGETTO

Dettagli

Ufficio Ragioneria e Tributi Via Roma, 69-36030 tel. 0445/333329 - fax n. 0445/330029 e-mail : tributi@comune.zugliano.vi.it www.comune.zugliano.vi.

Ufficio Ragioneria e Tributi Via Roma, 69-36030 tel. 0445/333329 - fax n. 0445/330029 e-mail : tributi@comune.zugliano.vi.it www.comune.zugliano.vi. Ufficio Ragioneria e Tributi Via Roma, 69-36030 tel. 0445/333329 - fax n. 0445/330029 e-mail : tributi@comune.zugliano.vi.it www.comune.zugliano.vi.it IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Prima di iniziare

Dettagli

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA. In concessione a I.C.A. srl

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA. In concessione a I.C.A. srl IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA In concessione a I.C.A. srl Imposta comunale sulla pubblicità Contribuenti interessati L imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione

Dettagli

Provincia di Milano. IL DIRIGENTE Arch. Antonio Panzarino. IL VICESINDACO Errico Gaeta

Provincia di Milano. IL DIRIGENTE Arch. Antonio Panzarino. IL VICESINDACO Errico Gaeta Provincia di Milano CONCESSIIONII PER OCCUPAZIIONE DEL SUOLO PUBBLIICO CON IIMPIIANTII PUBBLIICIITARII MODALIITÀ PROCEDURALII A PRECIISAZIIONE DEL Regolamento per l applicazione del canone sulla pubblicità

Dettagli

Comune di Longare Provincia di Vicenza

Comune di Longare Provincia di Vicenza Comune di Longare Provincia di Vicenza Marca da Bollo 14,62 DOMANDA PER: INSEGNA D ESERCIZIO, CARTELLONE PUBBLICITARIO, TARGHE INSEGNE Al Signor Sindaco del Comune di Longare Il\La sottoscritto\a... residente

Dettagli

COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI

COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.pag 3 Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI.. pag. 3 Art. 3 UTILIZZO DEGLI

Dettagli

GIUNTA REGIONALE DIRIGENZA - Decreti

GIUNTA REGIONALE DIRIGENZA - Decreti 17.2.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 tino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale

Dettagli

COMUNE DI GUASTALLA Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DI GUASTALLA Provincia di Reggio Emilia TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER I COMUNI DI CLASSE IV in vigore dal 01.01.2007 PARTE I - TARIFFA DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBB LICITÀ 1 PUBBLICITÀ ORDINARIA

Dettagli

IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI TIPO D'IMPIANTO INSEGNA D'ESERCIZIO SU SUPPORTO AUTONOMO Privato P L'insegna di esercizio è costituita da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente

Dettagli

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL INSTALLAZIONE DI INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, TARGHE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL INSTALLAZIONE DI INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, TARGHE marca da bollo 14,62 COMUNE DI CASEI GEROLA PROVINCIA DI PAVIA P.zza Meardi, 3 27050 Casei Gerola Tel 0383 61301 Fax 0383 1975758 Prot. n. del RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL INSTALLAZIONE DI INSEGNE,

Dettagli

PUBBLICITA' SULLE STRADE (art.23 Codice della Strada)

PUBBLICITA' SULLE STRADE (art.23 Codice della Strada) ALLEGATO B PUBBLICITA' SULLE STRADE (art.23 Codice della Strada) art.47 Regolamento di Esecuzione (Definizione mezzi pubblicitari ) Manifesto: elemento bidimensionale privo di rigidezza posto su strutture

Dettagli

ALLEGATO B. Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici

ALLEGATO B. Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici ALLEGATO B Norme regolamentari relative all installazione di impianti tecnologici e di altri manufatti comportanti modifiche dell aspetto esteriore degli edifici Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili,

Dettagli

COMUNE DI TIGLIETO PROVINCIA DI GENOVA

COMUNE DI TIGLIETO PROVINCIA DI GENOVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507 Tariffe vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2002 A) IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ art.12 Pubblicità ordinaria

Dettagli

CITTA DI MONTECCHIO MAGGIORE

CITTA DI MONTECCHIO MAGGIORE REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICITA PORTA A PORTA 1. Il presente Regolamento intende ordinare la pubblicità di carattere commerciale distribuita a domicilio ed effettuata direttamente da

Dettagli

Chiede l autorizzazione ad installare

Chiede l autorizzazione ad installare marca da bollo euro 14,62: Al sig. Sindaco Comune di Barlassina Richiesta di autorizzazione all installazione di insegne, cartelli pubblicitari, targhe e tende Io sottoscritto/a_ nato/a a _ il C.F. residente

Dettagli

COMUNE DI MONTEMURLO Provincia di Prato

COMUNE DI MONTEMURLO Provincia di Prato COMUNE DI MONTEMURLO Provincia di Prato IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTO DI PUBBLICHE AFFISSIONI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ D.Lgs n.507/93 art. 12 - Categoria normale - Pubblicità ordinaria (insegne,

Dettagli

Numero Protocollo Data arrivo AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FERRARA SERVIZIO COMMERCIO Via Boccaleone n. 19 44121 Ferrara

Numero Protocollo Data arrivo AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FERRARA SERVIZIO COMMERCIO Via Boccaleone n. 19 44121 Ferrara Bollo 16,00 Numero Protocollo Data arrivo AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FERRARA SERVIZIO COMMERCIO Via Boccaleone n. 19 44121 Ferrara RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE artt. 18

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI Approvato con deliberazione C.C. n. 15/2011 Integrato con deliberazione C.C. n. 24/2011 Modificato con deliberazione

Dettagli

Il sottoscritto chiede la collocazione di impianto pubblicitario da realizzare in Via n Fg. mapp.

Il sottoscritto chiede la collocazione di impianto pubblicitario da realizzare in Via n Fg. mapp. COMUNE DI MANTOVA Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini Via Gandolfo, 11-46100 Mantova Tel.: 0376338634 Fax: 0376338633 E-mail: su.edilizia.territorio@domino.comune.mantova.it RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Dettagli

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. 1579 del 17/06/2008 pag. 1/7 L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Comune di Valdobbiadene

Comune di Valdobbiadene Comune di Valdobbiadene REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITA SULLE STRADE IN CENTRO ABITATO Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29 novembre 2011 In vigore dal 27 dicembre

Dettagli

ABACO DELLE DISTANZE

ABACO DELLE DISTANZE COMUNE DI ALESSANDRIA PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993

Dettagli

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI (ESCLUSE INSEGNE/TENDE/TARGHE/VETROFANIE)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI (ESCLUSE INSEGNE/TENDE/TARGHE/VETROFANIE) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI (ESCLUSE INSEGNE/TENDE/TARGHE/VETROFANIE) [ ] NUOVA INSTALLAZIONE [ ] SOSTITUZIONE [ ] MANTENIMENTO IN OPERA [ ] CESSAZIONE [ ] Marca

Dettagli

Luogo residenza prov. c.a.p. Indirizzo n. Tel. Fax e-mail

Luogo residenza prov. c.a.p. Indirizzo n. Tel. Fax e-mail Al dirigente del sesto settore del Comune di Termini Imerese Oggetto: Richiesta modifica temporanea della disciplina vigente di circolazione o di sosta. Cognome nome Luogo di nascita Data di nascita Luogo

Dettagli

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A REGOLAMENTO ARREDI DELLE AREE PERTINENZIALI Atto collegato

Dettagli

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 www.comune.genova.it Regolamento sugli interventi di volontariato ART. 1 Finalità In

Dettagli

Piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari

Piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari Piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari Allegato 2 Caratteristiche tecniche degli impianti e tipologia dei mezzi pubblicitari come da art. 4 del regolamento per la pubblicità e le affissioni Approvato

Dettagli

Comune di Borgio Verezzi Provincia di Savona

Comune di Borgio Verezzi Provincia di Savona Allegato A alla deliberazione C.C. n. 22 in data 14.6.2011. Comune di Borgio Verezzi Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L EFFETTUAZIONE DI SAGRE GASTRONOMICHE ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Provincia di Bergamo P,zza della Libertà,1 24036 PONTE SAN PIETRO Tel. 0356228411 Fax 0356228499

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Provincia di Bergamo P,zza della Libertà,1 24036 PONTE SAN PIETRO Tel. 0356228411 Fax 0356228499 SETTORE 2 UFFICIO TECNICO COMUNALE marca da bollo euro 14.62 Esenti Enti Pubblici (D.P.R.n 955/82) SPETT.LE COMUNE DI PONTE SAN PIETRO P.ZZA DELLA LIBERTA, 1 (BG) Oggetto: Domanda di autorizzazione per

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMUNE DI BUSTO GAROLFO Provincia di Milano Codice Fiscale 00873100150 - Piazza Diaz n. 1-20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI PREDAZZO PIANO REGOLATORE GENERALE D E L C O M U N E D I PREDAZZO REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI Arch. Luca Eccheli Via Cavour,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA IN AREE RISERVATE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA IN AREE RISERVATE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA Art. 1 - Residenti IN AREE RISERVATE Ai residenti anagrafici nel Comune di Praiano è concesso un permesso di sosta avente validità triennale per

Dettagli

COMUNE DI SILEA ( Provincia di Treviso )

COMUNE DI SILEA ( Provincia di Treviso ) COMUNE DI SILEA ( Provincia di Treviso ) Via Don. G. Minzoni, 12 31057 Silea Tel. 0422/365731 Fax 0422/460483 e-mail: urbanistica@comune.silea.tv.it- sito internet: www.comune.silea.tv.it AREA 4^ - GESTIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE ************** - Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04.06.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE ************** - Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04.06. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE ************** - Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04.06.2003, - Pubblicato all Albo Pretorio Comunale dal 21.07.2003 al

Dettagli

Al Sig. Sindaco del Comune di SCANZOROSCIATE. OGGETTO: Domanda per l installazione di. I. sottoscritt.. nat. a... il. residente a

Al Sig. Sindaco del Comune di SCANZOROSCIATE. OGGETTO: Domanda per l installazione di. I. sottoscritt.. nat. a... il. residente a BOLLO EURO 16,00 Al Sig. Sindaco del Comune di SCANZOROSCIATE OGGETTO: Domanda per l installazione di. I. sottoscritt.. nat. a.... il. residente a Via n.. codice fiscale telefono... per conto ai sensi

Dettagli

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI Ogni volta che viene messo in esercizio un ascensore o un montacarichi non destinati ad un servizio pubblico

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA CITTA DI PISTICCI (Provincia di Matera) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (Art. 8 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 19

Dettagli

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (+ %) PUBBLICITA' ORDINARIA ( Art 12; per 1 mq.) - Annuale: da mq 5,5 a mq 8,5 13,634 20,451 27,268 - Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione: da mq 5,5 a mq 8,5 1,363

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE E PER LA DISCIPLINA DELL INIZIATIVA: SI, IN

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE E PER LA DISCIPLINA DELL INIZIATIVA: SI, IN REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE E PER LA DISCIPLINA DELL INIZIATIVA: SI, IN VILLE STORICHE, CASCINE ANTICHE E STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE

Dettagli

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI L.P. 5 SETTEMBRE 1991, N. 22 articolo 99, comma 1, lettera e bis) INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI (testo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.

Dettagli

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA. D. Lgs. 507/1993 Capo I artt. 1-17

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA. D. Lgs. 507/1993 Capo I artt. 1-17 IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA D. Lgs. 507/1993 Capo I artt. 1-17 OGGETTO DELL IMPOSTA È oggetto dell imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con forme di comunicazione visive e acustiche

Dettagli

Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (ai sensi dell art. 18 del Regolamento Edilizio)

Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (ai sensi dell art. 18 del Regolamento Edilizio) COMUNE DI FERRARA Città patrimonio dell Umanità Marca da Bollo PG Allo Sportello Unico per l Edilizia PR Ufficio Ricezione Data di arrivo Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità

Dettagli

Piano Generale Impianti Pubblicitari Norme Tecniche di Attazione

Piano Generale Impianti Pubblicitari Norme Tecniche di Attazione COMUNE DI MONTIGNOSO PROVIINCIIA DII MASSA--CARRARA Deeccorratto dii Meedagglliia d Orro all Meerriitto Ciiviillee PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI P..G..I..P Gennaio 2010 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Cognome... Nome... Nato a... Residente in...via... C.A.P... Tel... Fax... E-mail... C.F...

Cognome... Nome... Nato a... Residente in...via... C.A.P... Tel... Fax... E-mail... C.F... Comune di Baranzate Provincia di Milano Comando Polizia Locale Via Mercantesse, 14 20021 Baranzate Tel 0292851615 FAX 0292851617 e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it OGGETTO:Domanda per la diffusione

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

Il concetto di gestione dei rifiuti

Il concetto di gestione dei rifiuti Autorizzazioni e adempimenti per la gestione dei rifiuti Relatore: Laura Pampaloni Il concetto di gestione dei rifiuti Il D.lgs n. 152/2006 definisce la GESTIONE come la raccolta, il trasporto, il recupero

Dettagli

Regolamento per la disciplina. del sistema segnaletico, informativo e pubblicitario

Regolamento per la disciplina. del sistema segnaletico, informativo e pubblicitario COMUNE DI BRIGNANO GERA D ADDA Provincia di Bergamo Regolamento per la disciplina del sistema segnaletico, informativo e pubblicitario ART. 1 - SISTEMA PUBBLICITARIO E INFORMATIVO 1) Nel territorio comunale,

Dettagli

ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE

ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE data: MAGGIO 2015 1 SOMMARIO Art. 1 Normativa di riferimento

Dettagli

Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia

Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 29.04.2010 INDICE TITOLO I - PATROCINIO...2

Dettagli

DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI Approvato con deliberazione di G.M. n. 122 dell 1/6/2012 INDICE GENERALE CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito

Dettagli

Richiesta di Valutazione preventiva di ammissibilità edilizio-urbanistica (art. 16 Regolamento Edilizio)

Richiesta di Valutazione preventiva di ammissibilità edilizio-urbanistica (art. 16 Regolamento Edilizio) modello 5 Marca da Bollo Data di arrivo PG PR Allo Sportello Unico per l Edilizia Ufficio Ricezione Piazza Municipale, 21 Richiesta di Valutazione preventiva di ammissibilità edilizio-urbanistica (art.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASSI CARRABILI REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASSI CARRABILI Approvato con delibera di consiglio del Commissario Straordinario n. 17 del 18.03.2004 1 INDICE Art. 1 - Contenuto del Regolamento. Art. 2 - Definizione di passo

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all installazione di insegne, cartelli pubblicitari, targhe e tende. Chiede l autorizzazione ad installare

Richiesta di autorizzazione all installazione di insegne, cartelli pubblicitari, targhe e tende. Chiede l autorizzazione ad installare PROTOCOLLO COMUNALE AL COMUNE DI CESANO MADERNO SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZIO EDILIZIA SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Piazza Arese, n. 12 20031 Cesano Maderno (Mi) marca da bollo 14,62 Pratica

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Sommario Art. 1 Titolarità, denominazione ed uso del marchio Art. 2

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali In attuazione del disposto dell articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche

Dettagli

COMUNE DI SETTALA PROV. DI MILANO

COMUNE DI SETTALA PROV. DI MILANO COMUNE DI SETTALA PROV. DI MILANO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA' INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione Art. 2 - Collocazione di

Dettagli

BENEFICIARE CONTRIBUTO PRESENTARE DOMANDA

BENEFICIARE CONTRIBUTO PRESENTARE DOMANDA Fonte: Bando regionale 2015 Modulo predisposto: Settore Territorio, Servizio Urbanistica Pianificazione e Gestione del Territorio - Corrado Franzosi tel. 0381 299 309 CHI BENEFICIARE CONTRIBUTO CHI PRESENTARE

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE (approvato con Delibera del Comitato Direttivo n.8 del 1 luglio 2008)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE (approvato con Delibera del Comitato Direttivo n.8 del 1 luglio 2008) REGOLAMENTO IN MATERIA DI CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE (approvato con Delibera del Comitato Direttivo n.8 del 1 luglio 2008) REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALETICA STRADALE IN AREA INDUSTRIALE

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA SULLE STRADE

REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA SULLE STRADE REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA SULLE STRADE CC 44 19/09/2000 INDICE Capo I Norme generali Art. 1: oggetto del Regolamento pag. 3 Art. 2: definizioni 3 Art. 3: altre attività pubblicitarie soggette a particolare

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI ARTICOLO N.1 DEFINIZIONE La reperibilità è l obbligo del lavoratore di porsi in

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI LOCALI E SALE COMUNALI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 23/12/2003. Modificato con Deliberazione

Dettagli

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO INDICE TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI Art 1 Definizione e ambito di applicazione Art 2 Licenza amministrativa Art 3 Requisiti

Dettagli

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 Nuovo codice della strada. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli. D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 (giurisprudenza di legittimità) 1. Lungo le strade

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

COMUNE DI GESTURI PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO. Oggetto: PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI E PER PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI GESTURI PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO. Oggetto: PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI E PER PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI GESTURI PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO Oggetto: PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI E PER PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 18 del Regolamento Comunale per la disciplina delle iniziative pubblicitarie che

Dettagli

COMUNE DI MORRO D'ORO C.F. 81000370676 -------- PROVINCIA DI TERAMO ------ P.IVA 00516370673

COMUNE DI MORRO D'ORO C.F. 81000370676 -------- PROVINCIA DI TERAMO ------ P.IVA 00516370673 COMUNE DI MORRO D'ORO C.F. 81000370676 -------- PROVINCIA DI TERAMO ------ P.IVA 00516370673 AREA FINANZIARIA II Servizio Ufficio TRIBUTI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Dettagli

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME Comune di Castel San Pietro Terme DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME Adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 30/12/2010

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI Comune di Genova REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI CIMITERI PER ANIMALI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 17 marzo 2015 In vigore dal 9 aprile 2015

Dettagli

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.

Dettagli