Benessere dei suini. Aspetti normativi per l allevamento, il trasporto e la pre-macellazione. macellazione. Paolo Candotti IZSLER, Brescia
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1 Rassegna Suinicola Internazionale, Reggio Emilia Benessere dei suini Aspetti normativi per l allevamento, il trasporto e la pre-macellazione macellazione Paolo Candotti IZSLER, Brescia
2 Un po di storia Le normative fondano le proprie radici nella Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti STCE n 87, emanata dalla Comunità europea nel 1976, firmata dall Italia il 23/04/1980 ed entrata in vigore nella Unione Europea il La convenzione rappresenta un punto di partenza, basata su principi etici, e forniva un insieme di principi generali atti a salvaguardare le esigenze degli animali negli allevamenti, in particolare nei moderni allevamenti intensivi Non essendo ancora a disposizione studi scientifici dettagliati riguardanti la tutela del benessere delle singole specie allevate, il Legislatore ha comunque voluto emanare una norma di carattere generale volta a tutelare qualsiasi animale allevato a fini zootecnici
3 Un po di storia La normativa sul benessere animale riflette la progressiva presa di coscienza pubblica degli animali come esseri senzienti, ovvero, come esseri che sentono, che sono dotati di sensi e sensibilità Gli animali divengono quindi esseri nei confronti dei quali abbiamo una responsabilità morale Con gli animali stipuliamo una sorta di contratto sociale in cui, in cambio dei prodotti che essi ci assicurano (uova, latte, carne, pellame, ecc.), noi ci impegniamo ad assicurare una vita di allevamento in condizioni adeguate alle loro esigenze
4 Contratto sociale: 4 attori ALLEVATORE CONSUMATORE VETERINARIO UFFICIALE E NON
5 fame, sete paura, angoscia 5 LIBERTA dolore, ferite, malattia ambiente disagiato di esprimere il proprio comportamento normale
6 Quadro normativo del benessere TRASPORTO ALLEVAMENTO GIARDINI ZOOLOGICI ANIMALI DA SPERIMENTAZIONE ANIMALI DA COMPAGNIA E PET-THERAPY MALTRATTAMENTO ANIMALE
7 Quadro normativo animali da allevamento Allevamento Trasporto Macellazione Legge 623/1985 Regolamento 1/2005 Legge 623/1985 D.Lvo 533/1992 (modif. 331/1998) D.Lvo 151/2007 (sanzioni) D.Lvo 333/1998 D.Lvo 534/1992 (modif. 53/2004) D.Lvo 146/2001 D.Lvo 267/2003 modificato da Legge 32/2006 e dal Decreto MIN SAL 20/04/2006) Decisione 2006/778/CE Legge 20 luglio 2004, n. 189 Maltrattamento degli animali
8 Quadro normativo animali da allevamento Legge 623/1985 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979 D.Lvo 533/1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" D.Lvo 534/1992 "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"
9 Quadro normativo animali da allevamento D.Lvo 146/2001 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti D.Lvo 267/2003 Attuazione della direttiva 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento D.Lvo 53/2004 Attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini Decisione 2006/778/CE Relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali
10 D.Lvo 146/2001 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti Modificato da D. Lvo 266/2004 (legge di conversione 306/2004) Modificato da D. Lvo 273/2005 (legge di conversione 51/2006) Modificato da D. Lvo 300/2006 (legge di conversione 17/2007)
11 Il D.Lvo stabilisce le misure MINIME da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali
12 Ambito di applicazione Animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli
13 Obblighi Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili b) allevare e custodire mammiferi e uccelli, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato
14 Struttura del D.Lvo 146/2001 Parte generale (allegato): Caratteristiche del personale Controllo degli animali Registrazione interventi terapeutici Libertà di movimento Animali custoditi fuori dai fabbricati Impianti automatici Mangime acqua e altre sostanza Procedimenti di allevamento Parte speciale (allegato) Mutilazioni ed altre pratiche Animali da pelliccia Sanzioni amministrative
15 Sanzioni amministrative Salvo che il fatto costituisca reato (art. 544 cod. penale), vengono puniti con sanzione amministrativa da 1549 a 9294 il proprietario o il custode ovvero il detentore che: provochino dolore, sofferenze o lesioni inutili agli animali per i mammiferi o gli uccelli violino le norme contenute negli allegati: Personale Controllo Registrazione Libertà di movimento Fabbricati e locali di stabulazione Animali custoditi fuori dai fabbricati Impianti automatici e meccanici Mangimi, acqua e altre sostanze Mutilazioni e altre pratiche
16 Sanzioni amministrative In caso di reiterazione delle violazioni: la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà l allevamento è sospeso da 1 a 3 mesi, facendo comunque obbligo a chi spetti, di salvaguardare il benessere degli animali
17 D.Lvo 534/1992 (modif. 53/2004) Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
18 Disposizioni generali Luminosità Rumorosità Comfort dei pavimenti Contatto visivo Materiale manipolabile Pavimentazione idonea (comfort) Alimentazione Acqua Mutilazioni Recinto individuale per i suini ammalati o feriti
19 Superficie libera disponibile da applicarsi dal a tutte le aziende CATEGORIA <10 Kg Kg Kg Kg Kg Kg >110 Kg SUPERFICIE 0,15 m 2 0,20 m 2 0,30 m 2 0,40 m 2 0,55 m 2 0,65 m 2 1 m 2
20 Superficie libera disponibile La superficie pro-capite per ogni scrofa è di 2,25 m 2 e di 1,64 m 2 per le scrofette. Tale superficie può essere ridotta del 10% in caso di gruppi superiori a 40 animale La superficie libera disponibile deve essere piena almeno per 1,3 m 2 (scrofa) e 0,9 m 2 (scrofetta) La superficie piena può essere occupata da aperture di scarico per non oltre il 15% della superficie I verri: 6m 2 (10 m 2 se il box è utilizzato anche per l accoppiamento)
21 Dimensioni fessure e travetti Qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo, l ampiezza massima delle aperture deve essere di: 11 mm per i lattonzoli 14 mm per i suinetti 18 mm per i suini all ingrasso 20 mm per scrofe e scrofette dopo la fecondazione L ampiezza minima dei travetti deve essere di: 50 mm per lattonzoli e suinetti 80 mm per suini all ingrasso, scrofe e scrofette dopo la fecondazione
22 Altre disposizioni scrofe e scrofette Gestazione in box multiplo Materiale manipolabile per scrofe e scrofette Mangime riempitivo ed energetico Materiale per la nidificazione Controllo dell aggressività tra animali Trattamenti antiparassitari Pulizia gabbia parto Zona libera per un parto agevole
23 Lattonzoli Zona adeguata di comfort in gabbia parto Spazio per l allattamento Età allo svezzamento
24 Suinetti e suini all ingrasso Gestione delle lotte e delle aggressioni Materiale manipolabile da esplorazione Gestione degli animali aggressivi Divieto dell uso di tranquillanti di routine
25 Linee guida per la gestione e il controllo sanitario dell allevamento di suini all'aperto, criteri di biosicurezza (Deliberazione di Giunta regionale n del 28 luglio 2008) Prot. n. (VET/08/181351)
26 Il Reg.(CE)1782/2003 e la nuova politica agricola comune (PAC) Il Reg. (CE) 1782/2003 reca disposizioni comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della PAC. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare alcuni criteri di gestione obbligatori (CGO) elencati in uno specifico allegato al regolamento. 26
27 Condizionalità e disaccoppiamento del premio PAC ( )
28 Il Regolamento (CE)1782/2003 e la nuova politica agricola comune (PAC) Impostazione dei controlli Selezione del campione Selezione delle aziende da controllare sulla base di criteri di rischio che riguardano tutti gli atti. Gradualità nella verifica degli impegni L Organismo pagatore può stabilire una gradualità crescente nella verifica del rispetto degli impegni da osservare 28
29 Il Regolamento (CE)1782/2003 e la nuova politica agricola comune (PAC) Impostazione dei controlli Applicazione di indici di verifica con specifiche classi di violazione Portata dell infrazione: classe di violazione da distinguere in: basso medio - alto Gravità dell infrazione: classe di violazione da distinguere in: basso medio - alto Durata dell Infrazione: classe di violazione da distinguere in: basso medio alto Valutazione dell intenzionalità 29
30 Condizionalità e disaccoppiamento del premio PAC ( ) La riduzione dell aiuto tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell infrazione commessa. 1-5%: negligenza Fino al 15%: recidiva nell arco di 3 anni consecutivi Dal 15 al 100%: recidiva intenzionale Recidiva intenzionale: infrazione di durata superiore ai 3 anni
31 Decisione della Commissione 14 novembre 2006 n. 778 Abroga la decisione 2000/50/CE E in applicazione dal 1 gennaio 2008 Stabilisce che le ispezioni devono riguardare tutte le specie d allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE
32 Piano Nazionale Benessere Animale Programmazione avvio sperimentale da luglio 2008 Formazione veterinari SSN e allevatori Nuovi criteri di controllo (dec. 778/2006) Nuove schede di rendicontazione
33 Piano Nazionale Benessere Animale Obiettivi Sensibilizzazione Formazione veterinari SSN e allevatori Miglioramento tecniche di allevamento Promozione della produzione nazionale
34 Categorie amministrative delle non conformità Azioni intraprese dall autorità competente A = 1 B= 2 C= 3 1. Richiesta di rimediare alla/e non conformità entro un termine inferiore ai tre mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata 2. Richiesta di rimediare alla/e non conformità entro un termine superiore ai tre mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata 3. Sanzione amministrativa o penale immediata
35 Categorie di non conformità Personale Ispezione Libertà di movimento Spazio disponibile Edifici e locali di stabulazione Illuminazione minima Pavimentazioni Materiale manipolabile Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze Mangimi contenenti fibre Mutilazioni Procedure d allevamento
36 Categorie di non conformità Personale Ispezione Libertà di movimento Spazio disponibile Edifici e locali di stabulazione Illuminazione minima Pavimentazioni Materiale manipolabile Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze Mangimi contenenti fibre Mutilazioni Procedure d allevamento
37 Piano Nazionale Benessere Animale Categorie di non conformità Broiler Struzzi Tacchini Altri avicoli conigli lepri ovini caprini bufali cavalli Animali da pelliccia pesci Bovini da carne Ispezione x x x x x x x x x x x x x Libertà di movimento x x x x x x x x x x Edifici e locali di stabulazione x x x x x x x x x x x x Attrezzatura automatica e meccanica x x x x x Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze x x x x x x x x x x x x Mutilazione x x x Procedure d allevamento x x x x x x x x x x
38 Proposta di programmazione e frequenza dei controlli annuali Suini > 40 capi o > 6 scrofe 25% allevamenti/anno
39 Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili L'allevatore è tenuto a rispondere del pagamento della somma dovuta da parte del responsabile del trasporto autore della violazione, in solido con lui. Casi più frequenti: Animali non trasportabili (età, stato sanitario) Eccessivo carico Mancata separazione delle categorie Trasporto
40 Regolamento 1/2005 Inidoneità al trasporto Se presentano malattia grave e/o gravi problemi fisiologici Non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto Presentano una ferita aperta di natura grave o prolasso Gravide >90% del periodo o che hanno partorito durante la settimana precedente Ombelico non completamente cicatrizzato Suini con meno di 3 settimane (>100 km) I suini <10 kg non possono viaggiare per più di 8 ore se non accompagnati dalla madre
41 Trattamento degli animali Vietato percuotere o dare calci Vietato comprimere parti sensibili del corpo in modo da causare dolore o sofferenze inutili Sospendere gli animali con mezzi meccanici Sollevare, trascinare per il capo, le orecchie, le zampe, la coda Usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze L utilizzo del pungolo elettrico è consentito solo su suino adulto che non si muove e se ha spazio libero di fronte; scariche inferiori a 1 secondo, solo ai quarti posteriori, non ripetere se l animale non reagisce
42 Separazione Devono essere accuditi e trasportati separatamente: Animali di età e taglia significativamente diversa Verri da riproduzione Maschi sessualmente maturi e femmine
43 Macellazione Stabulazione idonea Pavimentazione idonea Separazione degli animali Presenza di acqua e mangime (quest ultimo se l attesa è maggiore a 12 ore) Metodi ammessi per lo stordimento Esposizione CO2 Elettronarcosi Pistola a proiettile captivo Commozione cerebrale Metodi ammessi per l abbattimento Pistola o fucile a proiettile libero Elettrocuzione Esposizione CO2
44 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento Livelli minimi di corrente per l'elettrocuzione con applicazione di corrente a testa e corpo è di 1,30 ampere per i suini
45 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento Strutture per la stabulazione di animali non consegnati in contenitori I recinti, i corridoi e le corsie sono progettati e costruiti in modo da consentire: a) agli animali di muoversi liberamente nell'opportuna direzione secondo le loro caratteristiche comportamentali e senza distrazioni; b) a suini di procedere uno accanto all'altro, ad eccezione del caso delle corsie che conducono ai dispositivi di immobilizzazione.
46 Grazie per l attenzione
Dott.ssa Riu Raffaela
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