Le agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane.

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1 Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA Direzione generale per gli incentivi alle imprese Associazione nazionale Comuni Italiani Le agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane Primo Rapporto Allegato - Tabelle Statistiche Luglio 2015

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3 Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA Direzione generale per gli incentivi alle imprese Associazione nazionale Comuni Italiani Le agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane Primo Rapporto Allegato - Tabelle Statistiche Luglio 2015

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5 Il presente rapporto illustra le modalità di attuazione e i primi risultati dell intervento, alla data del 31 gennaio 2015 I contenuti sono a cura di: Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese Divisione X - Interventi per il sostegno all'internazionalizzazione e all'innovazione delle imprese e per lo sviluppo di aree urbane: Alessandra De Angelis, Adriana Canini, Pieranna Zavarella Invitalia, Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa S.p.A.: Danila Sansone, Fabio Pagliarini, Isabella Panunzio, Nicola Buonfiglio, Marianna Ambrosio, Catia Arundine, Emanuela Cappello, Edoardo Ercole, Antonio Fustolo, Davide Izzo, Simona Izzo, Sonia Recupero

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7 INDICE INTRODUZIONE L ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE URBANE IN ITALIA L evoluzione del ruolo assegnato alle città nell ambito delle politiche dell UE Definizione, origine e base concettuale delle ZFU: l esperienza francese Le aree di degrado urbano in Italia: verso la realizzazione delle ZFU L istituzione delle ZFU in Italia: dalla legge n. 296/2006 all emanazione del Decreto interministeriale 10 aprile Le fonti di finanziamento delle agevolazioni IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLE ZFU IN ITALIA La governance dell intervento e la collaborazione con l ANCI Le agevolazioni fiscali e contributive La natura ed i massimali delle agevolazioni I requisiti di accesso alle agevolazioni Le tipologie di agevolazioni concesse Le modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni LA GESTIONE OPERATIVA DELLA MISURA E I PRIMI RISULTATI La gestione dei bandi: la tempistica La piattaforma informatica e i flussi informativi I dati relativi alle agevolazioni concesse. L analisi delle riserve attivate I settori di attività che hanno beneficiato delle agevolazioni I dati relativi alle agevolazioni fruite CONSIDERAZIONI FINALI ALLEGATO TABELLE STATISTICHE ZFU di L Aquila ZFU dei Comuni della Provincia di Carbonia - Iglesias

8 5.3 ZFU della regione Calabria ZFU di Corigliano Calabro ZFU di Cosenza ZFU di Crotone ZFU di Lamezia Terme ZFU di Reggio Calabria ZFU di Rossano ZFU di Vibo Valentia ZFU della regione Campania ZFU di Aversa ZFU di Benevento ZFU di Casoria ZFU di Mondragone ZFU di Napoli ZFU di Portici - Centro Storico ZFU di Portici - Zona Costiera ZFU di San Giuseppe Vesuviano ZFU di Torre Annunziata ZFU della regione Puglia ZFU di Andria ZFU di Barletta ZFU di Foggia ZFU di Lecce ZFU di Lucera ZFU di Manduria ZFU di Manfredonia ZFU di Molfetta ZFU di San Severo

9 ZFU di Santeramo in Colle ZFU di Taranto ZFU della regione Sicilia ZFU di Aci Catena ZFU di Acireale ZFU di Bagheria ZFU di Barcellona Pozzo di Gotto ZFU di Castelvetrano ZFU di Catania ZFU di Enna ZFU di Erice ZFU di Gela ZFU di Giarre ZFU di Lampedusa e Linosa ZFU di Messina ZFU di Palermo - Brancaccio ZFU di Palermo - Porto ZFU di Sciacca ZFU di Termini Imerese ZFU di Trapani ZFU di Vittoria

10 INTRODUZIONE Il primo rapporto relativo alle agevolazioni fiscali e contributive destinate alle micro e piccole imprese localizzate all interno delle (ZFU) viene pubblicato a due anni circa dall'avvio della prima esperienza nel territorio del Comune di L'Aquila e a poco più di un anno dall'emanazione dei provvedimenti che hanno esteso l ambito di applicazione delle agevolazioni alle micro e piccole imprese localizzate nelle ZFU delle regioni dell'obiettivo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) nonché nei comuni della provincia di Carbonia - Iglesias (Sulcis). La Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico presenta, in questa pubblicazione, un primo bilancio dei risultati, illustrando l'impianto normativo e tecnico dello strumento, la sua governance, e i dati di sintesi e di dettaglio dell'esperienza di L'Aquila, dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias e, infine, delle ZFU dell'obiettivo Convergenza. Il rapporto è strutturato in tre parti ed è stato redatto essenzialmente allo scopo di indagare sull'impatto dell'intervento, a partire dalla sua istituzione. Più in particolare, nella prima parte, dopo aver ricostruito le ragioni storiche e giuridiche sottostanti all'istituzione delle ZFU in Italia, viene descritta l'evoluzione della normativa di riferimento. Durante il periodo di programmazione , il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico ha condotto degli studi volti ad analizzare i fenomeni economici e imprenditoriali, nonché le dinamiche demografiche e sociali, all'interno delle città italiane. Successivamente, nell'ambito delle misure finalizzate allo sviluppo economico e sociale, la legge finanziaria 2007 al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale ha disposto la costituzione di un apposito fondo per la concessione di agevolazioni fiscali e previdenziali alle piccole e micro imprese localizzate nelle. Queste ultime possono essere definite come aree infra-comunali, di dimensione minima prestabilita, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese e il cui obiettivo prioritario è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. 4

11 L'attività di definizione dei criteri per l identificazione, la perimetrazione e la selezione delle è stata svolta, in ottemperanza alla già citata legge finanziaria 2007, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte di ZFU, il CIPE ha individuato ed adottato uno specifico indicatore: l'indice di disagio socioeconomico (IDS). Ai Comuni, invece, è stato affidato il compito di individuare, in prima istanza, le aree caratterizzate da particolari svantaggi sotto il profilo sociale ed economico. Nella seconda parte del rapporto, invece, sono stati analizzati i profili gestionali ed operativi della misura di aiuto. In primo luogo, vengono descritte le fasi del procedimento attuativo, focalizzando l'attenzione sui profili di governance dell'intervento. In particolare, sono esaminate le attività espletate dai Comuni, dalle Regioni, dall ANCI, dalla del MiSE, dal CIPE e dall Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa - Invitalia S.p.A. In secondo luogo, vengono illustrate le peculiarità della misura di aiuto: i requisiti di accesso, la natura delle agevolazioni, i limiti e, infine, le modalità di fruizione delle stesse. Nella terza ed ultima parte vengono illustrati i primi dati di attuazione della misura di aiuto. I numeri sono significativi: le imprese beneficiarie delle agevolazioni tutte localizzate nelle ZFU individuate sul territorio nazionale sono , per un valore complessivo di agevolazioni concesse di oltre 605 milioni di euro. Il rapporto è corredato da tabelle statistiche che consentono, per ogni singola ZFU, di analizzare diversi aspetti: gli importi delle agevolazioni concesse alle imprese, le eventuali rinunce e revoche, le agevolazioni effettivamente fruite. Inoltre, risulta particolarmente interessante l analisi delle riserve e delle agevolazioni concesse alle imprese, classificate in base alla natura giuridica ed alla tipologia di attività economica svolta. 5

12 1. L ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE URBANE IN ITALIA 1.1 L evoluzione del ruolo assegnato alle città nell ambito delle politiche dell UE Nell ambito delle politiche dell Unione Europea, un particolare rilievo ha certamente assunto il ruolo delle città. A partire dalla revisione dei Trattati dell Unione avvenuta nel 1991, la dimensione urbana ha assunto una funzione sempre più rilevante nell agenda politica comunitaria. Si è assistito, infatti, alla pubblicazione di alcune Comunicazioni della Commissione Europea sulle questioni urbane, nonché al lancio di molti interventi quali, ad esempio, i Progetti Pilota Urbani ( ) ed i Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) Urban ( ) e Urban II ( ). Nel processo di evoluzione delle politiche di sviluppo e coesione dell Unione, il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione riconoscendo l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città (in particolare quelle di medie dimensioni) allo sviluppo regionale, auspicava che fosse attribuito alle stesse un maggiore rilievo, valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana. Anche gli orientamenti strategici comunitari della politica di coesione per il periodo di programmazione confermano la particolare attenzione riservata al territorio, sia urbano sia rurale, in ragione dei rispettivi ruoli nello sviluppo regionale. L'attenzione per le aree sfavorite delle città, a partire dalle indicazioni contenute nel «Libro verde per l'ambiente urbano», ha incoraggiato un «approccio integrato» ai progetti urbani al fine promuovere la crescita e l'occupazione perseguendo contestualmente obiettivi sociali ed ambientali. Nel periodo , pertanto, le città europee hanno beneficiato in diversi modi degli strumenti e delle iniziative della politica di coesione: lo sviluppo urbano è stato contemplato in quasi tutti i programmi regionali e nazionali finanziati con i fondi strutturali e di coesione. Il programma URBACT II, con il quale si è cercato di favorire lo scambio delle migliori pratiche e la creazione di reti tra urbanisti e altri esperti locali, l iniziativa JESSICA (acronimo di "Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas", ovvero "Sostegno europeo comune per investimenti sostenibili nelle aree urbane") della Commissione Europea per la promozione dell'ingegneria finanziaria per gli investimenti sostenibili e la crescita economica e l'occupazione nelle aree urbane dell'ue, nonché l iniziativa JEREMIE (acronimo di "Joint 6

13 European Resources for Micro to Medium Enterprises", ovvero "Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese"), sono solo alcuni degli interventi in questa direzione. Infine, i nuovi regolamenti per la politica di coesione assegnano un forte ruolo alle città nell'impiego dei fondi comunitari Per quanto riguarda l'italia, già nel documento intitolato "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari " presentato alla fine del 2012 dal Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e delle Politiche agricole, alimentari e forestali si sottolineava che "la carenza di innovazione produttiva e sociale che caratterizza il Paese può essere contrastata solo a partire da una politica di sviluppo che porti il proprio baricentro sulle città". Successivamente, è stato definito il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane ". 1.2 Definizione, origine e base concettuale delle ZFU: l esperienza francese Le sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese e il cui obiettivo prioritario è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. L istituzione delle ZFU in Italia, da un lato, rappresenta una novità, nel panorama degli incentivi alle imprese; dall altro, l intervento deriva direttamente dall esperienza francese. Le Zones Franches Urbaines, infatti, sono state introdotte nell ordinamento francese con la Legge n.987 del 14 novembre 1996 (Pacte de Relance pour la Ville), un provvedimento che nell ambito della politica di sviluppo e integrazione socio-economica di aree urbane svantaggiate, depresse e caratterizzate da fenomeni di ineguaglianza e esclusione sociale delineava una sorta di geografia prioritaria, individuando e delimitando quartieri urbani sensibili che necessitavano di interventi per la ripresa socio-economica ed il miglioramento della qualità della vita: accanto alle Zones Franches Urbaines, il provvedimento individuava anche Zones Urbaines Sensibles (ZUS) e Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU). La medesima legge prevedeva l attuazione, all interno di queste aree, di politiche fiscali e contributive vantaggiose (diverse a seconda che si trattasse di ZFU, ZUS o ZRU). 7

14 Attualmente in Francia, in seguito all emanazione di diverse leggi che hanno esteso l ambito di applicazione dell intervento ad altre aree urbane periferiche, vi sono complessivamente 100 ZFU 1. Tutti i provvedimenti istitutivi e/o modificativi di ZFU sono stati, in ottemperanza alla disciplina comunitaria, notificati preventivamente alla Commissione Europea e approvati dalla stessa. In altri termini, la procedura di autorizzazione è stata necessaria non solo per l'istituzione di nuove ZFU, ma anche per ogni modifica (si pensi, ad esempio, ad un ampliamento dei confini di una singola ZFU) che richieda una verifica degli effetti sul mercato e del rispetto dei presupposti dell'aiuto precedentemente autorizzato. L individuazione delle ZFU è avvenuta sulla base di diversi parametri: il numero di abitanti, il tasso di disoccupazione, la proporzione di giovani di età inferiore ai 25 anni, il livello di scolarizzazione, il potenziale fiscale per abitante. È stato stabilito, inoltre, che i quartieri sensibili dovessero avere una popolazione non inferiore a abitanti. Le agevolazioni consistono essenzialmente a) nell esenzione dalla tassa professionale; b) nell esenzione dalla tassa fondiaria; c) nell esenzione parziale dall imposta sugli utili; d) nell esonero dal versamento dei contributi sociali posti a carico del datore di lavoro; e) nell esonero dal pagamento dei contributi sociali personali di maternità e malattia. I soggetti beneficiari delle suddette agevolazioni sono le micro e le piccole imprese la cui definizione è dettata dalla Raccomandazione 2003/361/CE localizzate all interno delle ZFU. Il sistema francese prevede un meccanismo di uscita graduale delle imprese dal sistema delle agevolazioni, le quali vengono progressivamente ridotte in un arco di tempo che varia a seconda del numero di dipendenti assunti dalle imprese medesime. Ad oggi in Francia le ZFU aggregano complessivamente una popolazione di abitanti, pari ad una percentuale di poco superiore al 2,6% della popolazione nazionale. Le imprese coinvolte, peraltro, sono quasi raddoppiate negli ultimi anni, ed è stato stimato che la crescita economica che le ha interessate è stata pari a cinque volte quella del resto del Paese, con un notevole incremento dell occupazione. 1 Le prime 44 ZFU sono state istituite dalla Legge n. 987 del 14 novembre 1996 (Pacte de Relance pour la Ville); altre 41 ZFU sono state istituite dalla Legge n. 710 del 1 agosto 2003 (Loi d orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbane); infine, ulteriori 15 ZFU sono state istituite dalla Legge n. 369 del 31 marzo 2006 (Loi pour l égalité des chances). 8

15 1.3 Le aree di degrado urbano in Italia: verso la realizzazione delle ZFU L'introduzione delle ZFU in Italia si inserisce nell ambito delle politiche di sviluppo di aree svantaggiate (anche dette «aree sottoutilizzate»). Questa tipologia di misura di aiuto non costituisce, tuttavia, una assoluta novità, bensì un adeguamento all'evoluzione del sistema di incentivazione alle imprese (sempre più orientato alla concessione di agevolazioni fiscali e previdenziali in luogo dell'erogazione di contributi finanziari). Un primo intervento di politica per lo sviluppo di iniziative economiche ed imprenditoriali in aree urbane svantaggiate fu introdotto, infatti, già con l'art. 14 (rubricato "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano") della legge 7 agosto 1997, n.266. Questo intervento è stato un importante esperimento di integrazione degli interventi urbanistici con le iniziative di sostegno alle attività economiche; inoltre, ha consentito alle amministrazioni comunali di partecipare alla realizzazione di programmi complessi, anche di natura economica. Durante il periodo di programmazione , il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico ha condotto degli studi volti ad analizzare i fenomeni economici e imprenditoriali, nonché le dinamiche demografiche e sociali, all'interno delle città italiane. Detti studi hanno consentito di individuare aree del Paese più fragili, caratterizzate da un maggior grado di disagio sociale, economico ed occupazionale, contribuendo così alla successiva introduzione, avvenuta attraverso la Legge finanziaria 2007, delle Zone Franche Urbane. L'istituzione delle ZFU costituisce un ulteriore tassello nell'evoluzione della governance urbana, in coerenza con le politiche di sviluppo e coesione, tenendo presente la specificità e la complessità della politica delle aree urbane. Le modalità di attuazione della nuova misura di aiuto destinata alle piccole e micro imprese situate all interno delle ZFU introducono significative novità per quanto concerne l allocazione delle risorse pubbliche: la perimetrazione delle ZFU non è vincolata ai confini amministrativi, bensì deriva dall'aggregazione di singole sezioni censuarie, in modo da permettere una precisa delimitazione della zona svantaggiata. Per questa ragione, l introduzione di questa misura di aiuto appare potenzialmente in grado di contribuire a dare attuazione a quanto previsto all art. 119, comma 5, della Costituzione, ai sensi del quale: Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio 9

16 delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 1.4 L istituzione delle ZFU in Italia: dalla legge n. 296/2006 all emanazione del Decreto interministeriale 10 aprile 2013 Sulla base della citata esperienza francese, l'introduzione delle è avvenuta in Italia attraverso l emanazione della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006, articolo 1 commi da 340 a 343). La legge, nell'ambito delle misure finalizzate allo sviluppo economico e sociale, ha disposto la costituzione di un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro ripartita negli anni 2008 e 2009, per la concessione di agevolazioni fiscali e previdenziali alle piccole e micro imprese localizzate nei quartieri degradati delle città del Mezzogiorno, «identificati quali Zone franche urbane», le cui condizioni di disagio creino rischi di esclusione sociale. Il provvedimento è stato successivamente modificato ed integrato dalla legge finanziaria 2008 (Legge 244/2007, art. 2, commi da 561 a 563), che ha finalizzato l'istituzione delle Zone Franche Urbane all'obiettivo di «contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale». In attuazione delle disposizioni di legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del MiSE e di concerto con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione (DPS-MiSE) e il Ministro della solidarietà Sociale (attuale Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), ha definito i criteri per l allocazione delle risorse e per l individuazione delle sulla base di parametri socio economici. In attuazione della legge istitutiva delle, il CIPE, con Delibera 30 gennaio 2008, n. 5, ha provveduto a definire i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone franche urbane delineando una procedura alla quale hanno concorso le amministrazioni comunali, le amministrazioni regionali e il DPS del Ministero dello Sviluppo economico. La citata delibera ha stabilito, innanzitutto, che i comuni nel cui territorio possono essere istituite ZFU devono soddisfare necessariamente i seguenti requisiti: 1. dimensione demografica minima di 25 mila abitanti; 10

17 2. tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale. Inoltre, la delibera precisa che le aree proposte come ZFU devono rispettare le seguenti condizioni: 1. dimensione demografica minima di abitanti; 2. tasso di disoccupazione superiore alla media comunale. Si è già detto che la perimetrazione delle ZFU non è stata vincolata a confini amministrativi (circoscrizione, quartiere, ecc.), derivando invece dall'aggregazione di singole sezioni censuarie. Ai Comuni è stato affidato il compito di individuare, in prima istanza, le aree caratterizzate da particolari svantaggi sotto il profilo sociale ed economico, utilizzando anche ulteriori indicatori statistici (quali le unità locali delle imprese attive) o dati reperibili in sede locale (quali la distanza media dai servizi primari, la diffusione di microcriminalità, la disponibilità e/o le carenze nei servizi pubblici, le informazioni sulla popolazione immigrata, le caratteristiche del patrimonio immobiliare non residenziale o delle aree non utilizzate e disponibili per l'insediamento di attività economiche). Per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte di ZFU da parte delle Regioni, il CIPE ha definito inoltre un «Indice di disagio socioeconomico» (IDS), da calcolare tramite un algoritmo applicato alla combinazione di quattro parametri socioeconomici, derivati dai dati del censimento 2001 riferiti alle sezioni censuarie interessate, relativi a: 1) il tasso di disoccupazione, misurato dal rapporto tra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione, e le forze di lavoro della stessa classe di età; 2) il tasso di occupazione (che individua contestualmente le potenzialità e le difficoltà del mercato del lavoro), misurato dal rapporto tra la popolazione occupata con 15 anni e più, ed il totale della popolazione della stessa classe di età; 3) il tasso di concentrazione giovanile, misurato dal rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione; 4) il tasso di scolarizzazione, misurato con il rapporto tra la popolazione maggiore di 16 anni con almeno un diploma di scuola secondaria, ed il totale della popolazione della stessa classe di età. Successivamente all'emanazione della Delibera 30 gennaio 2008, n.5, le Regioni, valutati preliminarmente i progetti comunali, hanno sottoposto gli stessi al DPS del MiSE, che ha elaborato una proposta di allocazione delle risorse disponibili. Detta proposta è stata approvata dal CIPE con Delibera 8 maggio 2009, n.14. Con la medesima delibera sono state individuate 22 ZFU collocate nei seguenti Comuni italiani: Andria, Cagliari, Campobasso, Catania, Crotone, Erice, Gela, Iglesias, Lamezia Terme, 11

18 Lecce, Massa-Carrara, Matera, Mondragone, Napoli, Pescara, Rossano Calabro, Sora, Torre Annunziata, Taranto, Velletri, Ventimiglia, Quartu Sant'Elena. L intervento agevolativo, tuttavia, non ha trovato attuazione in tempi celeri. In seguito agli eventi sismici di aprile del 2009, che hanno riguardato l'abruzzo ed in particolare il Comune di L'Aquila, fu varato il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile 2, con cui: - è stata attribuita al CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, la funzione di individuare e perimetrare nell'ambito dei territori comunali della provincia di L'Aquila; - è stato istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle Finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro, per il finanziamento delle. Con delibera n.39 del 13 maggio 2010, il CIPE, in ottemperanza al suddetto decreto legge, ha individuato una Zona Franca Urbana corrispondente all intero perimetro territoriale del Comune di L Aquila. L intervento agevolativo ha trovato attuazione solo successivamente all emanazione del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che, da un lato, ha stabilito che le risorse del Fondo (di cui all articolo 10, comma 1- bis, del decreto-legge n. 39 del 2009) istituito per il finanziamento delle ZFU potessero essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni di cui all articolo 1, comma 341, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), anche a titolo di de minimis, in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana di L Aquila; dall altro, ha rinviato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni. Il Decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell economia e delle finanze, attuativo dell intervento agevolativo in favore delle piccole e micro 2 Legge 24 giugno 2009, articolo 10, comma 1-bis con la quale è stabilito che il CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede alla individuazione e alla perimetrazione, nell ambito dei territori comunali della provincia di L Aquila e di quelli di cui all articolo 1 del medesimo decreto, delle Zone Franche Urbane, istituendo altresì, per il finanziamento delle predette Zone, un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze e attuato dal decreto interministeriale. 12

19 imprese localizzate all interno della Zona Franca Urbana del Comune di L Aquila, è stato varato in data 26 giugno I risultati positivi conseguiti dalla suddetta misura agevolativa hanno consentito di accelerare l iter attuativo degli interventi in favore delle piccole e micro imprese localizzate all interno di tutte le altre ZFU individuate dalla sopra citata delibera CIPE. Dopo pochi mesi, infatti, è stato varato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 (c.d. "Decreto sviluppo"), con il quale l'intervento agevolativo è stato esteso, con le medesime modalità operative, alle imprese localizzate nelle ZFU delle regioni dell'obiettivo Convergenza. Il suddetto decreto prevede che il finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nelle ricadenti nelle regioni dell'obiettivo Convergenza provenga dalla riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) nonché da eventuali ulteriori risorse regionali. Inoltre, in via sperimentale il suddetto decreto ha esteso l ambito di applicazione dell intervento anche ai Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. In attuazione del suddetto decreto-legge è stato emanato il decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle Finanze del 10 aprile 2013, che ha stabilito le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate all interno delle ZFU dell' "Obiettivo Convergenza" ovvero nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. A partire dal mese di gennaio del 2014, sono stati emanati i bandi per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, da parte delle imprese aventi i requisiti. Conclusa la fase di presentazione della domanda, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad emettere i decreti di concessione delle agevolazioni fiscali e contributive alle imprese rientranti nelle aree territoriali delle ZFU. 1.5 Le fonti di finanziamento delle agevolazioni Per il finanziamento delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nei territori delle ZFU sono state utilizzate risorse nazionali provenienti in buona parte dalla terza riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) e regionali. La tabella seguente illustra, più dettagliatamente, le fonti e le dotazioni finanziarie. 13

20 Tabella 1 Fonti e dotazioni finanziarie ZFU RISORSE NAZIONALI PAC ALTRO RISORSE REGIONALI TOTALE L Aquila , ,77 Carbonia Iglesias , ,00 Campania , ,00 Calabria , ,00 Sicilia , , ,13 Puglia , ,00 Totale , , , ,13 Vale la pena evidenziare che gli ulteriori stanziamenti nazionali (colonna Altro della tabella di cui sopra) e quelli regionali derivano dalle seguenti fonti normative: 1) le risorse per il territorio della ZFU di L Aquila sono individuate con la legge 24 giugno 2009, articolo 10, comma 1-bis; 2) le risorse per i Comuni della provincia di Carbonia Iglesias sono derivanti dai recuperi comunitari in favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico, articolo 34, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, nell ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell accordo di programma Piano Sulcis ; 3) la Regione Sicilia ha destinato, in aggiunta alle risorse previste dal PAC, la quota relativa alle annualità 2011 e 2012 delle risorse, di competenza della Regione assegnate al MiSE e destinate al finanziamento delle agevolazioni all industria ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998; 4) le risorse per la Regione Puglia sono derivanti dagli APQ rafforzati Sviluppo Locale e Aree urbane-città del Fondo e Coesione

21 2. IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLE ZFU IN ITALIA 2.1 La governance dell intervento e la collaborazione con l ANCI Prima di analizzare la natura e le tipologie di agevolazioni concesse alle imprese, nel presente paragrafo viene descritta la governance dell intervento. La gestione della misura di aiuto è stata svolta, secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle Finanze del 10 aprile 2013, dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che ha emanato i bandi relativi alle singole regioni in cui ricadono le. Anche l'attività istruttoria a partire dalla ricezione delle istanze di accesso alle agevolazioni e fino all'emanazione dei decreti di concessione nonché le attività di monitoraggio e controllo sono state svolte dalla citata Direzione del MiSE, coadiuvata dall'assistenza tecnica di Invitalia S.p.a. Per quanto concerne la fase di fruizione delle agevolazioni, la competenza è stata, invece, attribuita all'agenzia delle Entrate. La governance dell intervento costituisce un primo significativo e riuscito esperimento di attivo partenariato tra le istituzioni centrali e periferiche. Come evidenziato anche nella prima parte del rapporto, alla fase di individuazione e perimetrazione delle ZFU, di localizzazione delle aree eleggibili nonché di attribuzione delle risorse finanziarie, hanno direttamente preso parte gli enti locali ed altri enti pubblici (in particolare, il CIPE). Un ruolo importante, di promozione dell intervento agevolativo e di informazione agli enti locali interessati, è stato svolto dall ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Quest ultimo, e in particolare l' "Area Mezzogiorno e Cooperazione", grazie alle attività svolte dalla Fondazione IFEL (Fondazione per l'economia e la Finanza Locale), ha contribuito, a partire dall'istituzione dell'intervento agevolativo avvenuta con la legge finanziaria 2007, alla concreta attuazione dello strumento, svolgendo attività informativa alle Regioni ed ai Comuni direttamente interessati. Il programma di cooperazione ANCI/MiSE si è sviluppato anche attraverso l'organizzazione di 19 Seminari Info - Formativi, tenuti nelle regioni interessate (in particolare, uno in Sardegna, quattro in Campania, Puglia e Calabria, sei in Sicilia). Allo scopo di favorire la massima divulgazione delle opportunità legate alla misura di aiuto, sono stati anche coinvolti gli assessori alle attività produttive dei Comuni interessati, nonché le Camere di Commercio e le Organizzazioni 15

22 di categoria (Confindustria, Confartigianato) e gli Ordini professionali (in particolare, l'ordine dei Dottori commercialisti). La Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE, a partire dalla presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ha inoltre prestato assistenza informativa alle imprese interessate, attraverso l attivazione di apposite caselle di posta elettronica. Le imprese, pertanto, hanno avuto la possibilità di ricevere prontamente assistenza e sciogliere eventuali dubbi interpretativi in merito alla normativa di riferimento. Per quanto concerne i tempi di attuazione dell'intervento, si può affermare che essi siano stati piuttosto celeri. Gli strumenti informatici utilizzati hanno infatti consentito di ridurre significativamente i tempi intercorrenti tra l'emanazione di un bando attuativo e la concessione delle agevolazioni; inoltre, l'automatismo agevolativo adottato ha contribuito efficacemente ad una rapida fruibilità delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. 2.2 Le agevolazioni fiscali e contributive La natura ed i massimali delle agevolazioni Le agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate all interno delle ZFU sono state concesse ai sensi ed alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/ relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato 4 per gli aiuti in regime de minimis ovvero per gli aiuti d'importanza minore. In base alla suddetta normativa, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa non può eccedere la soglia di ,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari ( ,00 euro se si tratta di imprese operanti nel settore del trasporto su strada). L impresa istante quindi ha dovuto indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a partire dall esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla misura e nei due esercizi finanziari precedenti. 3 Si ricorda che dal 1 gennaio 2014 è in vigore il nuovo Regolamento de minimis, ovvero il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre Ora artt. 107 e 108 del TFUE. 16

23 Il decreto interministeriale del 10 aprile 2013 ha inoltre concesso alle Regioni interessate la possibilità di fornire indicazioni al Ministero dello sviluppo economico volte ad indirizzare le risorse stanziate per ciascuna Zona franca urbana a specifici settori o categorie di imprese. Pertanto, lasciando autonomia decisionale ai Comuni che hanno una conoscenza maggiore del territorio la misura ha offerto il vantaggio di individuare eventuali riserve finanziarie di scopo, al fine di destinare le risorse disponibili a specifiche categorie imprenditoriali in grado di assicurare una maggiore crescita economica per il territorio. Tali riserve finanziarie, eventualmente attivabili nella singola ZFU, hanno dovuto rispondere ai seguenti criteri: a) essere in numero non superiore a due; b) prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 30% delle risorse finanziarie rese disponibili per l intervento; c) essere individuate con riferimento e in favore delle seguenti possibili tipologie di beneficiari: 1) imprese di nuova o recente costituzione; 2) imprese femminili; 3) imprese sociali; 4) imprese ubicate in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU; 5) imprese operanti in determinati settori di attività economica, individuati, a livello di Sezione, nell ambito della Classificazione delle attività economiche Ateco I requisiti di accesso alle agevolazioni Le imprese destinatarie della misura agevolativa sono le microimprese e le piccole imprese, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza. La definizione di microimpresa e di piccola impresa è dettata dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 5, del 6 maggio 2003, in base alla quale: a) le "microimprese" sono imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore a 2 milioni di euro; 5 La Raccomandazione 2003/361/CE è stata recepita, in Italia, attraverso l emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n

24 b) le "piccole imprese" sono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, ai fini dell accesso alle agevolazioni, le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere ricondotte a impresa in difficoltà 6, in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività all'interno del territorio della ZFU, disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, ubicato all'interno del territorio della ZFU, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale. Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale dell'impresa, così come risultante dal certificato camerale. La normativa, al fine di garantire che le agevolazioni ricadano esclusivamente all interno della ZFU, ha previsto una distinzione tra imprese che svolgono attività sedentaria (ovvero che svolgono attività all interno dell area perimetrata) e imprese che svolgono attività non sedentaria (ovvero che, per la natura dell attività esercitata, producono parte del reddito al di fuori dell area perimetrata 7 ). La suddetta distinzione mira a prevenire eventuali comportamenti opportunistici da parte di imprese che, pur avendo sede all interno della ZFU, svolgono la propria attività economica in altri territori, al di fuori della stessa. Pertanto, le imprese che svolgono attività non sedentaria possono accedere alle agevolazioni solo se: (alternativamente) a) presso l ufficio o locale all interno della ZFU sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale, che vi svolga la totalità delle ore lavorative; 6 Le "imprese in difficoltà" ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. A tal fine, si considera impresa in difficoltà l'impresa che: a) se si tratta di una società a illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero b) se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero c) indipendentemente dal tipo di società, le imprese per cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una micro o piccola impresa costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla suddetta lettera c). 7 Sono considerate attività non sedentarie quelle sono svolte, ad esempio, dai venditori ambulanti, dalle imprese di costruzione, dagli idraulici e dai parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l'abitazione dei clienti. Cfr. Circolare n del 30 settembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico. 18

25 b) almeno il 25% del volume di affari dell'impresa derivi da operazioni effettuate all'interno del territorio della ZFU Le tipologie di agevolazioni concesse L intervento prevede quattro tipologie di agevolazioni, consistenti in: a) esenzione dalle imposte sui redditi; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive; c) esenzione dall'imposta municipale propria; d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. a) Esenzione dalle imposte sui redditi La prima forma di agevolazione consiste in una esenzione dalle imposte sui redditi. In primo luogo si evidenzia che l impresa, per poter beneficiare dell agevolazione in oggetto, deve conseguire un risultato fiscale positivo. Il reddito esente da imposizione fiscale, in base alla normativa, non coincide con il reddito d impresa determinato secondo le disposizioni del T.U.I.R. Infatti, coerentemente con la finalità della misura agevolativa, diretta a limitare il beneficio dell esenzione fiscale ai soli redditi derivanti dall attività ordinaria svolta dalle imprese nei territori delle ZFU, non rilevano, ai fini della determinazione del reddito esente, eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del T.U.I.R., ed eventuali sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del T.U.I.R. Conseguentemente, un impresa potrebbe realizzare, in un periodo d imposta, un reddito d impresa positivo ed un reddito esente negativo, e viceversa 8. Inoltre, il Decreto interministeriale 10 aprile 2013 prevede, all art. 9, comma 3, che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata nel tempo in conformità alle disposizioni 8 A titolo esemplificativo, si supponga un impresa con reddito effettivo di periodo pari a 100, derivante unicamente dallo svolgimento dell attività all interno della ZFU, e che alla formazione di tale reddito abbia concorso una plusvalenza di 20. In tale fattispecie, il componente straordinario non deve essere computato, ai fini della determinazione del reddito esente che, pertanto, sarà pari ad 80 (100-20). Nel caso in cui - oltre ad una plusvalenza di 20 - alla formazione di tale reddito abbia concorso anche una minusvalenza di 30, il reddito esente sarà pari, invece, a 110 ( ). Cfr. Circolare n.39/e del 24 dicembre 2013, emanata dall Agenzia delle Entrate. 19

26 del T.U.I.R., concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. Ciò implica, ad esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente, ma costituisce un componente positivo di reddito di impresa, soggetto a tassazione ordinaria. Infine, allo scopo di prevenire l insorgenza di dubbi in merito al trattamento delle perdite fiscali, il comma 4 dell articolo 9 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, ai fini dell individuazione delle perdite riportabili nei periodi successivi, prevede che non debba essere applicata la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell articolo 83 del T.U.I.R., secondo cui in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Le perdite generate nei periodi di vigenza dell agevolazione in esame non subiscono, pertanto, alcuna decurtazione ed avranno sempre rilevanza integrale ai fini delle imposte sui redditi, ancorché gli eventuali risultati positivi beneficiano dell esenzione. La determinazione del reddito esente secondo le regole suddette permette di individuare, per ogni singolo periodo d imposta, il risparmio fiscale conseguito dall impresa. La normativa pone alcuni limiti all esenzione dall imposizione diretta: il reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa all'interno del territorio della ZFU, infatti, è esente a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell istanza di agevolazione fino a concorrenza di un importo di ,00 euro per ciascun periodo di imposta, e comunque nei seguenti limiti: - 100%, per i primi cinque periodi di imposta; - 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo; - 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; - 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo. Il limite di ,00 euro viene maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente residente nel territorio della ZFU che viene assunto a tempo indeterminato dall impresa beneficiaria. Ai fini della maggiorazione, rilevano tuttavia esclusivamente le nuove assunzioni che determinino un incremento del numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto a quello registrato nel periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell esenzione. Il Decreto interministeriale 10 aprile 2013, infine, prevede una specifica disciplina per quelle imprese che svolgono la propria attività economica anche al di fuori del territorio della ZFU. In capo a queste imprese, infatti, è stato posto l obbligo di tenere una contabilità separata. 20

27 b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive La seconda forma di agevolazione consiste in una esenzione dall imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Più precisamente, il Decreto interministeriale 10 aprile 2013 prevede che, per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell istanza, dall imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro ,00. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta esente da imposizione, non devono essere prese in considerazione eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate. Infine, il Decreto interministeriale 10 aprile 2013 prevede una specifica disciplina per quelle imprese che svolgono la propria attività economica anche al di fuori del territorio della ZFU. Ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell esenzione dall imposta regionale sulle attività produttive, il decreto prevede infatti che si debbano applicare le disposizioni di cui all articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi del quale: se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato [ ]. c) Esenzione dall'imposta municipale propria La terza forma di agevolazione consiste in una esenzione dall imposta municipale propria. Il Decreto interministeriale 10 aprile 2013 prevede che per gli immobili situati all interno del territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari delle agevolazioni per l esercizio dell attività d impresa, è riconosciuta l esenzione dall imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza. 21

28 d) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente La quarta ed ultima forma di agevolazione consiste nell esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Più precisamente, il Decreto interministeriale 10 aprile 2013 riconosce relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato od a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU l esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nelle seguenti percentuali: - 100%, per i primi cinque anni; - 60%, per gli anni dal sesto al decimo; - 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo; - 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo. L esonero è tuttavia riconosciuto nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1 dicembre Le modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni L art. 14 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013 disciplina le modalità di accesso alle agevolazioni. In particolare, viene stabilito che, per fruire delle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico un apposita istanza, indicando l importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Poiché le agevolazioni vengono concesse ai sensi ed alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ( de minimis ), nello schema di domanda per l accesso alle agevolazioni è stata istituita 9 L art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 1 dicembre 2009 prevede che: ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori, previsto dall'art. 2, comma 562, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostitutivo dell'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui possono fruire tutti i soggetti ivi individuati, il massimale annuo di retribuzione è commisurato al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, annualmente vigente. 22

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