COMUNE DI BUSACHI Provincia di Oristano REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

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1 COMUNE DI BUSACHI Provincia di Oristano REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del

2 ART. 1 FINALITA' Il presente regolamento disciplina, nell ambito dei principi dell ordinamento e nel rispetto della normativa, l attività di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) consistente in un insieme di prestazioni rese a domicilio a favore dei cittadini residenti nel territorio del Comune di Busachi volti alla promozione del benessere, della salute individuale, della soddisfazione dei propri bisogni fondamentali. Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o il reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare al fine di contribuire al superamento di situazioni di temporanea difficoltà personale e familiare, mediante la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale. Le finalità del servizio sono: - assicurare al cittadino anziano una serie di prestazioni che gli consentano di rimanere nel proprio ambiente socio- familiare rimuovendo le cause ostative di ordine socio- sanitario; - rompere l'isolamento sociale e sostenere psicologicamente i cittadini anziani, con difficoltà fisiche e psichiche, favorendo il loro inserimento nella vita sociale, stimolando la loro partecipazione e collaborando alla ricerca di possibili soluzioni ai problemi socioassistenziali, culturali, di interesse comune; - evitare il ricovero in istituti o in ospedali, qualora non siano strettamente indispensabili; - mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona; - prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può comportare l istituzionalizzazione; - contribuire al mantenimento dell equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti; - migliorare la qualità della vita in generale: ART. 2 DESTINATARI Sono destinatari del servizio in particolare gli anziani ultrasessantacinquenni residenti a Busachi anche temporaneamente che si trovino nella condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi alla cura della persona, al governo della casa ed alla vita di relazione secondo un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare, nonché i disabili, minori, famiglie multiproblematiche, malati terminali e a quant'altri bisognevoli di prestazioni domiciliari.. In particolare sono destinatari: a) Persone che vivono da sole o in coppia, in condizione di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti che vivano privi di supporti parentali non in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali; b) Soggetti non autosufficienti la cui rete familiare non riesca a soddisfare le reali necessità per comprovate difficoltà oggettive; c) Persone con ridotta o nulla autonomia per handicap e invalidità; 2

3 d) Soggetti disabili limitatamente a situazioni di bisogno certificate dalle competenti autorità sanitarie; e) Soggetti già in carico ai servizi sanitari o infermieristici o riabilitativi/rieducativi che necessitano di interventi integrativi assistenziali. f) Portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, indipendentemente dall età ai sensi della Legge n 104, incapaci di compiere, senza assistenza continua, gli atti propri dell'età. ART. 3 PRESTAZIONI Le prestazioni che possono essere erogate dal Servizio di Assistenza Domiciliare sono: a) Aiuti volti a favorire l autosufficienza nelle attività giornaliere: - cura dell igiene personale - vestizione - aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi - mobilizzazione delle persone non autosufficienti; b) Aiuto per il governo dell alloggio e delle attività domestiche: - cura delle condizioni igieniche dell alloggio - riordino del letto e delle stanze - cambio biancheria - piccolo bucato stiratura cucito - preparazione dei pasti e/o trasporto dei pasti a domicilio - assistenza nell organizzazione dell attività economica domestica - spese commissioni varie; c) Interventi igienico sanitari di semplice attuazione: - accompagnamento a visite mediche - assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere - semplici esercizi di riabilitazione motoria - prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidono con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l area sanitaria e socio-assistenziale che comportano attività di semplice attuazione; aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o sussidi atti a migliorare il grado di autosufficienza. aiuto per la prevenzione delle piaghe da decubito in collaborazione con il Servizio Sanitario - segnalazioni al Servizio Sanitario competente di base delle anormalità nelle condizioni psico-fisiche dell utente; d) Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti: - accompagnamento ed accesso ai servizi - partecipazione ad attività ricreative culturali del territorio o promosse da servizi comunali - interventi volti a favorire la socializzazione con vicini e parenti o nell ambito dei servizi comunali - trasporto di disabili; e) Collaborazione nel settore del segretariato sociale e dell educazione sanitaria: - informazioni su diritti ( previdenziali sanitari assistenziali- ecc.) pratiche e servizi - disbrigo di semplici pratiche personali (pensioni, bollette, acquisto di generi alimentari e di medicinali, etc.) 3

4 - informazioni sull educazione sanitaria; - l accompagnamento comprende prestazioni quali il supporto nelle operazioni di salita e di discesa dal mezzo; l ingresso nella struttura, oltre alla idonea vestizione o svestizione del soggetto cui è rivolto l intervento. f) Rapporti con il medico di base e con gli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono di competenza dell Azienda USL, che deve garantire i necessari interventi, ovviamente coordinati con le prestazioni del SAD. ART. 4 PERSONALE Sono operatori del servizio di assistenza domiciliare: L'assistente sociale è l operatore che ha compiti di coordinamento, di promozione dell'attività e di collegamento e collaborazione con i vari enti e servizi esistenti sul territorio; questa figura si costituisce referente organizzativo ed operativo del servizio; predispone in collaborazione con gli altri operatori, con i familiari e con lo stesso utente il piano individuale per il superamento della condizione di bisogno e per la reinclusione nei circuiti partecipativi della comunità locale. L Assistente Sociale, espleta i seguenti compiti:? esprime parere tecnico-professionale ai fini dell ammissione al servizio, sulla base dell esame della documentazione allegata all istanza e di visite presso il domicilio dell utente, idonee a comprovare le condizioni socio-economiche, ambientali ed abitative della persona e/o del nucleo familiare, utili all analisi e valutazione del bisogno ;? effettua visita domiciliare, in collaborazione con il coordinatore SAD dell Organismo affidatario del servizio, al fine di individuare le modalità di intervento per ogni caso, concordando con l utente e gli eventuali familiari e/o altre figure di altri servizi coinvolti nel caso, il progetto d intervento ed il piano di lavoro (modi, tempi e tipologia delle prestazioni) ;? effettua periodiche visite al domicilio per la verifica del progetto di intervento e del piano di lavoro;? sovraintende agli interventi degli assistenti domiciliari per garantire lo svolgimento e la continuità del servizio e la sua costante rispondenza ai bisogni dell utenza;? assicura, mediante periodiche riunioni mensili con gli operatori del SAD, l analisi e la verifica degli interventi attuati, proponendo eventuali proposte e correttivi ai fini della risoluzione delle problematiche emerse e dell ottimizzazione degl interventi;? verifica l attuazione del progetto di intervento e del piano di lavoro, nell ambito della propria autonomia operativa, con le modalità più idonee al caso;? attiva eventuali interventi forniti da altri servizi territoriali, sanitari, assistenziali ed educativi;? provvede all esame dei documenti presentati e acquisiti inerenti alla situazione economico-reddituale ed alla determinazione della tariffa oraria in base ai parametri previsti dal presente regolamento;? è responsabile dei fascicoli degli utenti in carico per i quali deve essere garantita la segretezza delle informazioni fornite. 4

5 L'assistente domiciliare attua le prestazioni domestiche nel quadro degli obiettivi stabiliti nel piano di intervento, ponendo particolare attenzione alle dinamiche relazionali. Si tratta di attività non legate a situazioni di rischio specifico e non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona; L Assistente Domiciliare e dei servizi tutelari è preposto, a livello domiciliare, o comunque presso l utenza, all attivazione e/o allo svolgimento di una serie di attività preventivamente individuate nel progetto di intervento e nel piano di lavoro, predisposti dall Assistente Sociale del Comune, che lavora nell'ottica del coinvolgimento diretto della persona destinataria nelle attività domestiche e nelle attività esterne relative alla vita quotidiana. L assistente domiciliare svolge prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidano con quelle svolte normalmente dai familiari e si realizzano attraverso:? cura dell igiene personale e pulizia dell abitazione;? aiuto nella preparazione o nella fornitura pasti;? segretariato sociale ed eventuale accompagnamento a visite mediche o per l espletamento di altri funzioni quotidiane (spesa, partecipazione a iniziative ecc.);? disponibilità alla collaborazione e integrazione con altri operatori dei servizi territoriali coinvolti nel caso;? controllo nell assunzione di farmaci regolarmente prescritti dal medico in caso di soggetti soli o appartenenti a nuclei familiari problematici. Per tali prestazioni è necessaria apposita delega del medico curante o di un familiare trattandosi di prestazioni infermieristiche;? attivazione di relazioni parentali e sociali. L Assistente domiciliare ha il compito di:? tenere con cura i fogli-presenza, compilarli a farli firmare di volta in volta all utente e controfirmarli;? avvertire l Assistente Sociale dell assenza dell utente per adeguare prontamente il calendario giornaliero di lavoro;? non erogare prestazioni fuori orario né prestazioni non previste dal mansionario;? non apportare modifiche né all orario di lavoro né al programma definito.? partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la verifica del lavoro svolto e la risoluzione di eventuali problematiche insorte nella gestione dei casi affidati;? mantenere il segreto professionale. ART. 5 ORGANIZZAZIONE Il Servizio di Assistenza Domiciliare verrà affidato in convenzione a soggetti specializzati nel settore tramite esperimento di procedura ad evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente, con l'impiego di operatori adeguatamente qualificati in possesso dell attestato di qualifica A.D.E.S.T./O.S.S; il numero degli operatori dovrà comunque essere sufficiente a dare risposte adeguate ai bisogni espressi dall'utenza. Al Comune di Busachi tramite il Settore Servizi Sociali, compete la direzione tecnicoorganizzativa ed il coordinamento complessivo del Servizio. 5

6 Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà e devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o suoi parenti non siano in grado di soddisfare i bisogni relativi; deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari senza porsi nell'ottica della "sostituzione". L'Amministrazione comunale garantisce direttamente le prestazioni di coordinamento, programmazione e verifica complessiva del servizio di assistenza domiciliare con personale dipendente dell'amministrazione comunale e dirige l èquipe degli operatori. L èquipe del SAD è composta dall assistente sociale e dagli operatori addetti all assistenza; programma e gestisce gli interventi garantendo l'omogeneità e la continuità delle prestazioni nei riguardi dell'utente e si riunisce periodicamente. ART. 6 PROCEDURA E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO I soggetti che intendono fruire del Servizio di Assistenza Domiciliare, o i loro familiari, devono presentare apposita domanda, indirizzata al responsabile del servizio amministrativo compilando l apposita modulistica disponibile presso il Servizio Sociale. La richiesta redatta su apposito modello deve essere corredata dalla seguente documentazione: fotocopia del frontespizio dei libretti e/o certificati di pensione; documentazione reddituale (mod. C.U.D./ mod.730/unico, ecc.) riferiti all'ultimo anno fiscale ed eventualmente ogni altra valida comunicazione comprovante il reddito del nucleo familiare dell'anziano (certificati di pensione, indennità sussidi percepiti); (Qualora la Regione Sardegna adottasse quale modello di riferimento l attestazione ISEE per i Servizi Socio-Assistenziali, la stessa certificazione andrà a sostituire la documentazione reddituale sopra individuata.) eventuale verbale invalidità civile; documentazione sanitaria attestante lo stato generale di salute; codice fiscale; ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile per la valutazione del caso. L istanza è valutata dall Assistente Sociale che provvede alla stesura della parte conoscitiva del Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.), strumento che fornisce notizie utili sulla condizione di vita del soggetto, rilevando la presenza o meno di una rete di sostegno parentale e/o amicale, la condizione abitativa ed economica, il livello di non autosufficienza, il deterioramento cognitivo, l eventuale rete informale di riferimento. L Assistente sociale esamina la documentazione e, sulla base degli elementi oggettivi, attiva il servizio dandone comunicazione ufficiale all interessato e determinandone l eventuale compartecipazione economica. Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare, l'ufficio di Servizio Sociale provvede alla compilazione di schede di rilevazione contenenti dati desumibili da questionari, dall'osservazione diretta, dalla consultazione del medico di famiglia. Le schede di rilevazione misurano: a) il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali; b) il livello di assistenza di cui gode il soggetto; c) le condizioni socio-economiche del nucleo familiare. 6

7 Contro le decisioni di rigetto assunte in materia di ammissione alle prestazioni di assistenza domiciliare è data facoltà agli interessati di chiedere il riesame della propria posizione inoltrando la richiesta al responsabile dei Servizi Sociali. L Assistente Sociale ha il compito della rilevazione del bisogno e dell individuazione del piano d intervento (tipologia, durata, frequenza delle prestazioni) che sarà comunicato agli operatore domiciliari per l attuazione dello stesso e descritto nel Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.) soggetto ad integrazioni, modificazioni e aggiornamenti. Gli operatori A.D.E.S.T./O.S.S. sono responsabili dell applicazione dei piani di attività. La metodologia di lavoro viene concordata tra l Assistente Sociale e gli Operatori A.D.E.S.T./O.S.S.. Indicativamente si segnalano le fasi di progettazione, sviluppo ed attuazione del Servizio: a) raccolta dell istanza e relativa documentazione; b) visita domiciliare e valutazione da parte del Servizio Sociale; c) ammissione al servizio; d) presentazione dell utente da parte del Assistente Sociale all A.D.E.S.T./O.S.S.; e) individuazione degli obiettivi da registrarsi nel Progetto Assistenziale Individuale da parte degli operatori coinvolti; f) attuazione pratica degli interventi previsti da parte dell operatore A.D.E.S.T./O.S.S.; g) aggiornamento del Progetto Assistenziale Individuale da parte degli operatori coinvolti; h) verifica periodica da parte del Servizio Sociale con comunicazioni agli operatori A.D.E.S.T./O.S.S. di eventuali inadempienze. Il personale adibito allo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare deve osservare scrupolosamente le indicazioni e le procedure di intervento fornite dal Servizio Sociale, il quale a fronte di eventuali accertati reclami dell utente può richiedere la pronta sostituzione dell operatore. Il Servizio Sociale Professionale, viste le condizioni generali del soggetto, valuta le condizioni di ammissibilità al servizio, avvalendosi della consulenza delle figure professionali specializzate delle UU.SS.LL., e formula, in caso di accoglimento della domanda, un piano di intervento personalizzato al singolo caso, con l'eventuale collaborazione del nucleo familiare dell'assistito ARTICOLO 7 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI Di norma il Servizio di Assistenza Domiciliare è attivo sei giorni settimanali (esclusi i festivi) dalle ore 08,00 alle ore 20,00. Qualora i destinatari del servizio siano parzialmente autosufficienti ossia in grado di gestire in modo parziale la propria vita quotidiana, ma in condizioni di salute precarie tali da rendere necessario un intervento stabile esterno il servizio viene erogato per non più di quattro ore settimanali; Qualora i destinatari del servizio siano non autosufficienti ossia non assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettato ed in condizioni psicofisiche deteriorate, ed esposto all eventualità di un ricovero il servizio viene erogato per non più di dodici ore settimanali. Erogazioni superiori alle dodici ore settimanali possono essere attivate in casi eccezionali, sulla base di una documentata relazione dell'assistente Sociale. 7

8 In casi particolari di anziani non autosufficienti ad alto rischio socio-sanitario, privo di risorse familiari, valutati dall assistente sociale il SAD può essere attivato anche nei giorni festivi. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà e devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o suoi parenti non siano in grado di soddisfare i bisogni relativi; deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari senza porsi nell'ottica della "sostituzione". ART. 8 CRITERI DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'UTENTE In attuazione di quanto previsto dalla L.R. n 4/88 e suo regolamento di attuazione DPGR n 12/89 art. 10 e successive modificazioni, viene richiesta la partecipazione dell'utente al costo orario del servizio secondo le modalità indicate dalla normativa vigente e dal Programma Socio-assistenziale. Il contributo viene calcolato sulla base del reddito imponibile netto percepito dall'utente, comprese anche tutte quelle entrate non assogettabili alla denuncia dei redditi (rendita INAIL, indennità di accompagnamento, pensione di guerra ecc..) in proporzione al numero delle ore di prestazione di assistenza domiciliare effettuate. Qualora la Regione Sardegna adottasse quale modello di riferimento l attestazione ISEE per i Servizi Socio-Assistenziali, la stessa certificazione andrà a sostituire la documentazione reddituale sopra individuata. La partecipazione al costo del servizio è rapportata ai tempi effettivi di svolgimento delle prestazioni. La percentuale di contribuzione è determinata sulla base della tabella comunale approvata annualmente nel piano socio-assistenziale. Le fasce di reddito vengono annualmente aggiornate secondo le rivalutazioni regionali pubblicate sul BURAS inerenti gli importi delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori di esso. ART. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE La quota di contribuzione è corrisposta mensilmente in forma posticipata mediante il versamento sul conto corrente postale o bancario intestato alla Tesoreria del Comune. Generalmente l'assenza continuativa dell'utente per un periodo superiore al mese comporta la sospensione del servizio a meno che l assenza non sia dovuta a ricovero ospedaliero o ad altro giustificato motivo. La revisione delle quote di contribuzione può essere effettuata d'ufficio in relazione alle variazioni delle condizioni economiche che l'utente è impegnato a segnalare entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa. ART. 10 CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Il servizio domiciliare può cessare in caso di: - rinuncia scritta dell'utente; - decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente; - termine del piano d'intervento; 8

9 - qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio. Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente, o in caso di inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione. Tali assenze non provocano le dimissioni dal servizio. ART. 11 VERIFICHE Le verifiche sull'efficacia delle prestazioni e sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, sono condotte d'ufficio dal servizio Sociale Professionale con scadenza almeno semestrale o su segnalazione degli operatori del servizio. Le verifiche possono comportare la sospensione o cessazione del servizio o la riformulazione del programma di intervento individualizzato (tipo intensità e durata delle prestazioni) in relazione alle mutate condizioni di bisogno. E' fatto obbligo all'ufficio di Servizio Sociale di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di interventi individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali. L'Ufficio di Servizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio. ART. 12 RUOLO DEL VOLONTARIATO Gli interventi di assistenza domiciliare possono avvalersi di operatori volontari, singoli ed organizzati iscritti al registro del volontariato in base alla normativa vigente, che intendono collaborare al perseguimento delle finalità di politica assistenziale dell'amministrazione comunale in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento. L'Amministrazione comunale, valutando positivamente ogni forma di collaborazione con gli operatori volontari, sia singoli che associati, ne favorisce il loro inserimento nei programmi di intervento sul territorio. Gli operatori di volontariato partecipano all'elaborazione dei programmi di intervento alla cui attuazione collaborano. Le convenzioni che definiscono i rapporti con il volontariato devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere le attività oggetto della convenzione, nonchè il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni nonchè le modalità di rimborso delle spese. La copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale nonchè per la responsabilità civile verso terzi è elemento essenziale delle convenzioni e gli oneri relativi sono a carico del Comune. ARTICOLO 13 MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO ADI L'integrazione del Servizio di Assistenza Domiciliare con le prestazioni sanitarie, infermieristiche riabilitative/rieducative dell'uvd da parte dell'asl n. 5 (per la valutazione multidimensionale delle problematiche sanitarie e del fabbisogno assistenziale, nonché per l'elaborazione del piano 9

10 assistenziale e delle modalità di accesso a quest'ultimo servizio) sono oggetto di un'apposita Convenzione con la stessa ASL n. 5. ART 14 NORME FINALI Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali vigenti in materia. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato. Del suo contenuto sono informati tempestivamente tutti gli utenti attuali e potenziali del servizio, mediante pubblicazione all albo pretorio comunale. 10

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