Comune di Perugia. Al Presidente del Consiglio Comunale. Sede ORDINE DEL GIORNO. Oggetto: Impianti termici annullamento addebiti illegittimi.

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1 1 Al Presidente del Consiglio Comunale Sede ORDINE DEL GIORNO Oggetto: Impianti termici annullamento addebiti illegittimi. PREMESSO - con D.D. n. 115, del 23/08/2012, il ha stabilito di procedere all indizione di una gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione in favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, per l affidamento in concessione ex art. 30 D. Lgs 163/2006 del servizio per la verifica e il controllo dell esercizio e della manutenzione degli impianti termici ai sensi dell art. 31 della legge 10/91 e dell art. 11 c. 18 del D.P.R. 412/93, come modificato dal D.P.R. 551/99, dal D. Lgs. N. 192/05, dal D. Lgs n. 311/06 e dal D.P.R. 59/2009, nonché per l aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio del ; - successivamente, a seguito della gara, con propria D.D. 68, del 22/02/2013, dichiarata efficace con verbale dell U.O. Contratti, Patrimonio e Servizi Cimiteriali del 02/04/2013, è stata disposta l aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra Itagas Ambiente s.r.l. (mandataria) e Servizi Energia Ambiente s.r.l. (mandante); - il servizio in oggetto è stato affidato con contratto rep. n /1210 in data 06/06/2013 all associazione temporanea di imprese ITAGAS AMBIENTE s.r.l. con sede in Pescara e SERVIZI ENERGIA AMBIENTE S.R.L. con sede in Roma; - la durata della concessione era pari a quattro anni, decorsi dalla data di stipula del suddetto contratto; - il valore della concessione era di Euro ,00 IVA compresa (Euro ,85 IVA esclusa), corrispondente al fatturato indicativo per i quattro anni di durata della concessione, mentre il canone concordato era di ,82 IVA esclusa, all anno; - la copertura economica del servizio oggetto della concessione, ai sensi dell art. 4) del contratto, deriva dalla riscossione del Bollino [ ] e dalle verifiche a pagamento nei confronti dei conduttori che non hanno fornito l autocertificazione ;

2 2 - con nota prot. n del 26/11/2013 ITAGAS AMBIENTE s.r.l. ha comunicato di aver ceduto ai sensi dell art. 116 del D. Lgs 163/2006 il ramo d azienda Ispezioni e impianti termici alla ITAMBIENTE s.r.l. con contratto del 18/11/2013 rep. 5001, a far data dal 22/11/2013; - in data 12/07/2013 è entrato in vigore il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che, dando piena attuazione alla normativa europea di riferimento per la prestazione energetica nell edilizia, con particolare riferimento agli artt.8, 9, 10 della Direttiva 2002/91/CE nonché agli artt. 14,15,16 e 17 della Direttiva 2010/31/UE, definisce i criteri generali per l esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici al fine di ridurre il consumo energetico degli edifici e i livelli di emissione di biossido di carbonio; - il D.P.R. n. 74/2013 ha stabilito, pertanto, che le Regioni provvedano ad uniformare, sul proprio territorio, le attività di controllo ed ispezione degli impianti termici, ad accertare i rapporti di controllo di efficienza energetica e ad istituire un catasto territoriale degli impianti termici interconnesso con il catasto degli attestati di prestazione energetica; - in considerazione delle norme nazionali e tenendo come riferimento il documento prodotto dall ENEA dal titolo Linee guida per la definizione del regolamento per l esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013 sono state predisposte dalla Regione Umbria le Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici approvate con D.G.R. n. 961, del 28/07/2014, pubblicata sul BUR n. 39 del 13/08/2014; - il Regolamento comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 27, del 07/02/2011, che disciplinava le attività di verifica e controllo e il censimento degli impianti termici sul territorio comunale è risultato difforme dal D.P.R. n. 74/2013, nonché dalle Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici approvate con D.G.R. n. 961, del 28/07/2014, entrate in vigore il 13/08/2014 e, pertanto, si è proceduto alla sua completa abrogazione con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 17/11/2014; - alla luce delle suddette modifiche normative soprariportate, il ha proceduto alla rinegoziazione del contratto in essere (come previsto all art. 16 dello stesso che recita: Qualora nel corso della concessione sopraggiungessero nuove disposizioni normative relativamente alle ispezioni degli impianti termici o ad argomenti affini, il presente contratto sarà modificato e/o aggiornato, in accordo con il Gestore, in relazione alle nuove disposizioni );

3 3 - la rinegoziazione ha avuto ad oggetto, principalmente, il nuovo valore della concessione, le nuove durate delle autocertificazioni con bollino degli impianti (controlli da effettuare anziché ogni due anni, ogni quattro anni), i nuovi importi dei bollini (da Euro 10,00 ad Euro 15,00), i nuovi importi e nuove modalità delle ispezioni con onere a carico del responsabile dell impianto, le autocertificazioni e ispezioni onerose per impianti di climatizzazione estiva; - all esito delle trattive, è stato previsto: il prolungamento della durata del servizio di dodici mesi rispetto alla naturale scadenza, visti i minori introiti dovuti al prolungamento della durata dei Rapporti di Efficienza Energetica fino a 4 anni anziché 2, il minor numero di impianti soggetti ad ispezione onerosa (solo quelli per i quali non risulta consegnato il rapporto di controllo), l allungamento dei tempi a disposizione dei responsabili degli impianti per effettuare i controlli (entro 90 giorni dalla scadenza del precedente rappo rto di efficienza energetica) e i tempi a disposizione dei manutentori per consegnare il rapporto di efficienza energetica (entro 60 giorni dalla data del controllo stesso). Inoltre, la modifica dell importo complessivo della concessione è stata stimata pari ad Euro ,50, sulla base della riduzione del numero di impianti da ispezionare ( non più ogni biennio, così come previsto in sede di gara, ma in totale, costituiti da impianti a fiamma non autocertificati soggetti ad ispezione con costo a carico del responsabile dell impianto, pari al 5% del totale degli impianti a base di gara, fermo restando un impegno delle parti a verificare a consuntivo eventuali maggiori introiti derivanti dalle ispezioni a pagamento rispetto al numero ipotizzato), un canone a favore del Comune, calcolato sulla base del principio dell invarianza del margine dell A.T.I. presentato in sede di gara nel Piano Economico Finanziario pari al 10,53% dei costi del servizio ( ,43), che sarà pari ad Euro ,49 che, a fronte della quota versata dalla A.T.I., per l anno 2013, pari a ,60, è stato rimodulato nei restanti anni del servizio così come di seguito riportato: Anno 2014, Euro ,09, Anno 2015; Euro ,09, anno 2016, Euro ,09, anno 2017, Euro ,09, anno 2018, Euro ,54. La campagna informativa, in programma il terzo anno del servizio, è stata posta a carico del ; - le modifiche al contratto de quo sono state approvate con D.D. n. 83, del 08/05/2015; - in conseguenza dell applicazione della D.G.R. n. 961, del 28/07/2014, entrata in vigore in data 14/08/2014, il costo del bollino relativo all autocertificazione degli impianti è passato dal costo di Euro 10,00 ad Euro 15,00 e l obbligo di ispezione si è ridotto ai soli impianti non autocertificati (caso di impianti con alimentazione a gas di potenza compresa tra i 10 e 100 kw), determinando, come detto un impatto significativo sul valore della concessione. Ciò ha

4 4 determinato le seguenti decisioni da parte del in accordo con la concessionaria, in merito al recepimento dei rapporti di controllo tecnico (RCT) con le seguenti modalità: 1) impianti con RCT redatto prima del 06/06/2013, privi di bollino, consegnati dopo il 15 ottobre 2014, saranno considerati non autocertificati. Tutti gli impianti che non abbiano provveduto a consegnare i suddetti RCT saranno altresì considerati non autocertificati, 2) non vengono considerati validi gli RCT antecedenti il 15/08/2012, in quanto per il la loro validità è scaduta antecedentemente all entrata in vigore delle disposizioni regionali, 14/08/2014, 3) per gli RCT redatti prima del 13/08/2014, con bollino secondo le precedenti tariffe, la consegna era prevista entro il 13/09/2014, affinché l impianto fosse considerato autocertificato, 4) gli impianti con RCT non consegnati entro i 60 giorni dalla data di redazione (termine disposto dalla DGR961, del 28/07/2014, all. a, punto 7.3), vengono considerati dal non autocertificati e il costo dell ispezione sarà a carico del responsabile dell impianto sulla base delle tariffe previste al punto delle predette disposizioni regionali. Su richiesta dei manutentori e vista l indisponibilità dei bollini nel nuovo importo di Euro 15, il termine ultimo per la consegna cartacea degli RCT veniva fissata al 31/12/2014, prevedendosi la sola consegna telematica a partire dal 01/01/2015; - il chiedeva alla concessionaria di mettere a disposizione i nuovi bollini entro la data del 26/09/2014; CONSIDERATO - l interpretazione delle nuove disposizioni regionali effettuata dal, anche al fine di preservare l equilibrio economico finanziario della concessione, ha determinato gravissimi disagi in capo ai cittadini e agli stessi manutentori, determinando una serie di ispezioni a pagamento anche in presenza di impianti regolarmente revisionati e sottoposti al controllo dell efficienza energetica (controllo fumi e rendimento di combustione); - il punto 7.4 dell allegato A alla DGR n. 961, del 28/07/2014, prevede: in caso di mancata trasmissione dei rapporti di controllo o di trasmissione oltre il termine di cui al punto 7.3 viene applicato a carico del manutentore un addebito di Euro 10,00 per ogni rapporto di controllo non ricevuto o ricevuto in ritardo. Nonostante, quanto precede, il Comune di Perugia, in accordo con il concessionario del servizio, ha disposto che la predetta disposizione si applichi per tutti gli impianti fino alla data di ricezione dell avviso di ispezione. Da ciò sembra potersi dedurre che, da quella data, l utente (responsabile dell impianto) debba farsi carico della somma relativa all ispezione, pur essendo l impianto perfettamente manutenuto. Una tale interpretazione oltre ad essere priva di fondamento normativo, risulta anche del tutto

5 5 arbitraria e di fatto si traduce in una vessazione a carico dell utente contraria alla ratio stessa della normativa in materia di controllo degli impianti termici, volta ad assicurare la corretta manutenzione e gestione degli impianti, non un indebito vantaggio a favore del Comune e/o del concessionario del servizio di controllo degli impianti. Analoga arbitrarietà si registra nell interpretazione della medesima disposizione, con riferimento al caricamento dei REE dopo il termine di 60 giorni, per cui il ha stabilito che per tutti i controlli effettuati dopo il 14/08/2014 quando sia già stata inviata al responsabile dell impianto la raccomandata della visita ispettiva, il ritardo o il mancato invio non siano sanabili dal manutentore con il solo pagamento della somma di Euro 10,00, ma che al responsabile dell impianto venga addebitata una ulteriore somma; - Nel periodo 13/08/ /10/2014 l ATI ha cessato la vendita dei bollini. In conseguenza di ciò i manutentori hanno continuato a revisionare gli impianti apponendo il bollino di Euro 10,00. Ciò espone gli utenti a recuperi della somma residua di Euro 5,00, che ai sensi della convenzione vigente dovrebbe effettuare la stessa ATI, la quale sembra invece essersi rivolta ai manutentori, in difformità da quanto previsto; - Vi sono centinaia di utenti interessati da interventi di revisione degli impianti, anteriormente all entrata in vigore del bollino, ma ancora validi, i cui RCT cartacei non sono stati consegnati dai manutentori secondo le menzionate disposizioni e accordi tra e ATI, i quali sono stati interessati da richieste di pagamento per visite ispettive non dovute, con evidente aggravio di costi per gli stessi, del tutto ingiustificato; - Le associazioni di categoria hanno, anche recentemente, segnalato che le criticità più sopra segnalate, legate al rispetto dei termini per la consegna dei moduli cartacei e degli inserimenti telematici non sono ancora stati risolti e che molti utenti, pur essendo in regola con gli obblighi di legge, hanno ricevuto sanzioni e/o richieste di pagamento non dovute, anche a causa di malfunzionamenti della banca dati degli impianti; - L entrata in vigore della nuova normativa ha determinato oneri particolarmente gravosi a carico dei manutentori; IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA - A riferire al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione della concessione de qua, lo stato degli impianti, le misure sanzionatorie e/o addebiti applicati ai responsabili degli impianti e sullo stato di attuazione del catasto degli impianti;

6 6 - Affinché eventuali sanzioni ed ispezioni siano eseguite per i soli impianti che non siano in regola con gli obblighi di legge in termini di revisione e controllo dell efficienza energetica degli impianti, con esclusione di tutti gli altri; - A consentire ai manutentori il caricamento di tutti gli RCT e i REE regolarmente compiuti, da cui risulti che gli impianti sono in regola con gli obblighi di legge in termini di revisione e controllo dell efficienza energetica degli impianti; - Ad annullare in autotutela tutte le sanzioni e/o richieste di pagamento dovute alle interpretazioni di cui in premessa, in presenza di impianti che di fatto siano in regola con le norme in tema di revisione e di controllo dell efficienza; - A disporre che vi sia maggiore collaborazione tra il concessionario del servizio e i manutentori. Perugia, 29 marzo 2016 Il Consigliere Cristina Rosetti (Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. L ordine del giorno consiste in una proposta concreta di deliberazione che impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza, secondo le direttive generali formulate dal Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale nell esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico amministrativo, o relativo a provvedimenti iscritti all ordine del giorno. L ordine del giorno viene presentato in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne determina l assegnazione alla Commissione competente per materia, per l esame e l espressione del parere da trasmettere al Consiglio. L ordine di discussione in Commissione è stabilito dall ordine di presentazione ).

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