MARCHIO D IMPRESA (Istruzioni e modalità di deposito)

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1 MARCHIO D IMPRESA (Istruzioni e modalità di deposito) Napoli, Corso Meridionale, 58 2 piano tel ufficio.brevetti@na.camcom.it sito internet: fax: MARCHIO D IMPRESA NAZIONALE Il marchio di impresa nazionale è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti od i servizi che un impresa offre sul mercato. Il marchio riveste la natura di strumento di identificazione dell origine imprenditoriale del prodotto e di definizione delle sue intrinseche qualità in funzione di garanzia del produttore e dei consumatori nel contesto generale delle regole economiche della concorrenza.

2 INFORMAZIONI GENERALI DEFINIZIONE: possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese. I DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE : il titolare del marchio (persona fisica, impresa o ente ) con la registrazione ha diritto di farne uso esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti e servizi e di vietarne l uso per prodotti e servizi identici o simili. DURATA DELLA PROTEZIONE: la durata della protezione è stata fissata in 10anni, con decorrenza dalla data di deposito della domanda rinnovabile per periodi di dieci anni mediante domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio di protezione. Esempio: un marchio che presenti come data di deposito il 03/12/2003 deve essere rinnovato nell arco di tempo che intercorre tra 01/01/2013 e il 31/12/2013. NULLITA : la concessione della registrazione non è garanzia di validità del marchio, il quale in qualsiasi momento può essere dichiarato nullo dal giudice per uno dei seguenti motivi ( D.Lgs n.30 ) Se manca di uno dei requisiti previsti dall art. 7 o se sussista uno degli impedimenti dell art. 12. Se è contrario con quanto disposto dell art.8 Secondo l art. 18, comma 3, lettera b Quando un marchio è stato dichiarato nullo resta possibile farne uso, ma senza nessuna pretesa di esclusiva. DECADENZA : è causa di decadenza del marchio Il mancato uso L illiceità sopravvenuta La volgarizzazione La decadenza del marchio è pronunciata dall autorità giudiziaria. CARATTERI DISTINTIVI DEL MARCHIO : Possono costituire marchi d impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (ad esempio, lettere, parole, cifre, nomi di persone, disegni, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, ecc.), purché abbiano i seguenti requisiti: Novità : e l assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. Anche l esistenza di un marchio di fatto (non registrato) non esclude la novità; poiché tale marchio ha un uso limitato ad una particolare zona geografica. E quindi possibile chiedere la registrazione di un marchio nazionale identico o simile con efficacia su tutto il territorio, tranne che nella zona dove esplica l efficacia il marchio di fatto. Capacità distintiva : e l idoneità a far individuare, nella mente del consumatore, il prodotto o servizio contraddistinto, rispetto a quelli uguali o affini, immessi sul mercato da imprese concorrenti. Liceità : e la conformità del segno all ordine pubblico ed al buon costume, essendo Inconcepibile che lo Stato possa concedere un diritto di esclusiva su qualcosa che si pone contro le sue regole fondamentali.

3 In dettaglio i marchi si suddividono in : Marchio verbale o denominativo Un marchio verbale o denominativo è composto esclusivamente da lettere o numeri arabi o romani, e pertanto solo da testo privo di particolari elementi grafici. Se la parte testuale di un marchio possiede una sufficiente capacità distintiva, il marchio denominativo rappresenta di solito la forma di tutela più sensata. Nokia FERRARI Marchio figurativo Il marchio figurativo tutela una determinata immagine o logo, senza aggiungere testo. Di norma permette l immediato riconoscimento dell azienda o l istituzione che deve rappresentare. Marchio figurativo misto Il marchio figurativo misto è una composizione di elementi grafici e verbali. Si può trattare di un testo con caratteri disegnati in modo particolare o dell elaborazione grafica di un simbolo. Marchio di forma o tridimensionale Il marchio di forma o tridimensionale è costituito dalla forma o dalla confezione del prodotto o da una figura tridimensionale. Il carattere tridimensionale del marchio deve essere inequivocabilmente desumibile dalla raffigurazione. Per tale motivo sono necessarie raffigurazioni in prospettiva o raffigurazioni multiple da diverse angolature. Inoltre il depositante deve menzionare sulla domanda di registrazione la particolarità «Marchio tridimensionale». Marchio cromatico Il marchio cromatico è una combinazione cromatica atta a distinguere il prodotto o servizio da quello della concorrenza. Marchio sonoro Il marchio sonoro è un insieme di note rappresentabili attraverso il pentagramma. Un marchio acustico deve essere rappresentato con l ausilio di un sistema di notazione musicale che deve contenere tutte le informazioni rilevanti (in particolare la chiave musicale, i valori delle note e delle pause). Oscillogrammi, sonogrammi e spettrogrammi non sono accettati; essi non formano una rappresentazione grafica sufficiente in senso giuridico, poiché non garantiscono una riproduzione facilmente accessibile e comprensibile di suoni o rumori.

4 Marchio notorio Una tutela particolarmente estesa viene attribuita ai c.d. marchi notori cioè quei marchi che abbiano acquisito una particolare rinomanza presso il pubblico, tale da renderli conosciuti e riconoscibili al consumatore-medio. Per questi marchi si prevede una TUTELA ULTRAMERCEOLOGICA nel senso che il titolare dello stesso potrà vietare l utilizzo di segni identici o simili al proprio marchio anche per prodotti e servizi non affini quando l uso del segno consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi. Marchio di fatto Il legislatore italiano fornisce una tutela debole al marchio di fatto cioè non registrato. Art c.c.: chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuto, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. Questa previsione viene chiarita dall art. 12 lett. b) del d.lgs. 30/2005 da cui si evince che: - se il marchio non registrato sia stato utilizzato solo a livello locale questo convive con l eventuale marchio successivamente registrato, a condizione che si continui ad utilizzarlo entro gli stessi limiti territoriali; - se il marchio di fatto abbia guadagnato con il pre uso una notorietà ultraregionale impedirà la registrazione del marchio identico o simile privandolo del requisito della novità. ATTENZIONE! Se di un marchio si chiede la registrazione della parte verbale si effettuerà un deposito per marchio verbale; se si registra la parte grafica ( un logo, un disegno ) anche assieme ad una scritta con una grafica particolare ( marchio figurativo misto ) si effettuerà un deposito di marchio figurativo. Infine, se il marchio è a colori, esso va indicato come marchio figurativo a colori ed indicare i colori rivendicati compresi il bianco ed il nero, nel caso in cui tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso. Oppure indicare "Nessuna rivendicazione" quando il colore non è caratteristica del marchio, che verrà in effetti riprodotto in qualsiasi colore o combinazione di colori. (Presentare ESEMPLARE DEL MARCHIO IN NERO SU FONDO BIANCO!!)

5 Si consiglia di prestare particolare attenzione a rispettare nella pratica l aspetto del marchio depositato. In caso di restyling con del marchio con differenze sostanziali del marchio è necessario procedere ad un nuovo deposito. TM O L uso dei simboli, TM, SM e simili accanto ad un marchio non è obbligatorio e, in genere, dal punto di vista legale non fornisce alcuna ulteriore protezione. Può però rappresentare un buon modo di far sapere che il segno in questione è un marchio registrato, inviando così un avvertimento a potenziali contraffattori. Il simbolo è utilizzato per marchi registrati mentre il simbolo TM denota l utilizzo di un segno quale marchio e SM viene talvolta utilizzato per i marchi di servizi. A tal proposito, è da notare che l Art.127 c.p.i. prevede una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

6 Non possono costituire oggetto di registrazione di marchio: Le parole, figure o segni contrari alla legge, all ordine pubblico o al buon costume; Le denominazioni generiche di prodotti o merci e le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono; Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l Autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione; Le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi. I ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; I segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell affinità di prodotti o servizi; I segni identici o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di rinomanza nello Stato; I segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura; I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio. I nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi senza il consenso dell avente diritto; I segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

7 MODALITA DI DEPOSITO La domanda può essere depositata presso le Camere di Commercio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo (escluso il sabato). All atto del deposito sono rilasciati il numero e la data di deposito, da cui decorrono gli effetti di legge. Modalità di deposito in formato cartaceo utilizzando il modulo C, presente sul sito internet di ciascuna Camera di Commercio, e dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in formato telematico attraverso web-telemaco, Non e consentito con una sola domanda richiedere la concessione di più marchi. La domanda puo essere presentata personalmente dal titolare del marchio (persona fisica o giuridica). La presentazione materiale dei documenti richiesti potrà essere eseguita anche da una terza persona, anche se non munita di procura o lettera di incarico, ma la domanda dovrà essere firmata dal richiedente. Il marchio può essere presentato anche da un mandatario. Il mandatario rappresentante deve obbligatoriamente essere: un avvocato iscritto nel relativo albo professionale; un mandatario iscritto all albo Marchi previsto dal Decreto Ministeriale n 342 Può ottenere la registrazione di un marchio di impresa non soltanto chi si propone di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa, ma anche colui che intenda farlo utilizzare da imprese di cui ha il controllo od alle quali e collegato. Anche le amministrazioni dello Stato, e degli enti locali possono ottenere la registrazione di marchi. DATA DI DEPOSITO E DIRITTO DI PRIORITA La data di deposito é importante perché determina la priorità del marchio (rilevante per risolvere eventuali controversie fra più titolari dello stesso marchio) e individua inoltre il momento della decorrenza del termine di efficacia del brevetto. Il diritto di priorità é fondamentale anche perché consente a colui che ha depositato il marchio in Italia, di far in modo che le eventuali successive domande di registrazione di marchio comunitario ed internazionale, prendano la data del primo deposito purché depositate entro sei mesi dallo stesso. Tale retrodatazione e funzionale a fissare il giudizio sulla novità e originalità del marchio alla data del primo deposito, in modo da evitare ogni impedimento successivo e di scavalcare eventuali altri richiedenti la registrazione del medesimo segno, i quali abbiano depositato la domanda, nel paese in cui si vuole estendere l esclusiva, prima dell avente diritto alla priorità, ma dopo il primo deposito di quest ultimo. DURATA DEL MARCHIO I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. A differenza degli altri titoli di proprietà industriale, per i quali la scadenza del termine segna la fine della protezione e il libero utilizzo da parte della collettività del trovato, i marchi invece possono essere rinnovati indefinitamente, di dieci anni in dieci anni attraverso la procedura della rinnovazione.

8 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL DEPOSITO 1. DOMANDA di concessione redatta nell apposito modulo C da compilare in 1 originale esclusivamente a macchina da scrivere o a mezzo computer, firmata, timbrata ( se il depositante è un impresa) in ogni pagina. Il modulo C è scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Napoli in Regolazione del Mercato Ufficio Marchi e Brevetti utilizzando il programma SIMBA OFF line. Per il deposito cartaceo è necessario presentare all Ufficio, oltre al modulo cartaceo sottoscritto dal richiedente e timbrato se il richiedente è un impresa, il file del medesimo modulo formato con il programma SIMBA OFF LINE salvato in XML su un supporto magnetico ( CD penna elettronica) dopo aver prima stampato la domanda compilata in tutti i suoi campi.. 2. N. 5 esemplari del marchio (dimensioni MASSIMO 8x8 cm.), stampati su CARTA NORMALE (non cartoncino!) già RITAGLIATI e NON INCOLLATI, nei colori indicati nella domanda; 3. Attestazione di pagamento Tasse di Concessione governativa sul C/C POSTALE N a favore della Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara da calcolare in relazione al numero di classi di prodotti o servizi prescelte (vedasi pagina seguente) indicando quale causale, Domanda per Marchio di Impresa di Primo Deposito ; 4. Attestazione di versamento di 43,00 per Diritti di Segreteria per il deposito della domanda e il rilascio della copia autentica da effettuare sul c/c postale n intestato alla C.C.I.A.A. di Napoli OPPURE 40,00 per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare sul c/c postale n intestato alla C.C.I.A.A. di Napoli; 5. N. 1 marca da bollo da 16,00 da apporre sulla domanda oppure n.2 marche da bollo una da apporre sulla domanda e l altra da apporre sulla copia autentica se richiesta. N.B. Se il numero dei fogli di cui si compone la domanda di marchio ( modulo C + fogli aggiuntivi ) è superiore a 4, occorre apporre una 2 marca da bollo. 6. Lettera d incarico od atto di procura in bollo da 16,00 + Attestazione di pagamento Tasse di Concessione governativa di 34 sul C/C POSTALE N a favore del Centro Operativo di Pescara. Il deposito presso le Camere di Commercio può essere fatto personalmente dal richiedente ma anche tramite un rappresentante (Mandatario iscritto all albo Marchi o Avvocato), in questi casi occorre allegare una apposita Lettera di incarico (in bollo) soggetta al pagamento di una tassa di 34. La nomina di uno o più mandatari può avvenire anche tramite l istituto privatistico della procura. Con la procura il titolare (rappresentato) autorizza il rappresentante mandatario a compiere atti giuridici (attinenti al contratto di mandato) in nome e per conto del mandante. La procura può essere generale o speciale a seconda che il rappresentante possa compiere tutti gli atti giuridici in nome e per conto del rappresentato (procura generale) oppure solo alcuni atti specificamente individuati (procura speciale).

9 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELLE TASSE DOVUTE: il pagamento si effettua sul conto corrente postale n (tasse concessioni governative), utilizzando bollettino in bianco reperibile presso tutti gli Uffici Postali, a favore dell Agenzia delle Entrate - Centro operativo di PESCARA indicando quale causale, Domanda per Marchio di Impresa di Primo Deposito/rinnovo. Nella tabella che segue sono inseriti gli importi delle tasse da pagare TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI MARCHIO INDIVIDUALE (sul C/C POSTALE N a favore della Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara) Marchio di impresa Tassa di domanda per 1 classe Per ogni classe in più Nel caso di lettera di incarico Primo Deposito per 10 anni Sono esonerati dal pagamento delle tasse di CC.GG. e dall imposta di bollo, relativamente alle domande di marchio: le Onlus Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi degli artt. 17 e 18 dlgs. n. 460/1997, iscritte, ai sensi dell art. 11 dello stesso decreto, nell anagrafe delle Onlus tenuta dal Ministero delle Finanze Agenzia Regionale delle Entrate. gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, come previsto ai sensi degli artt. 17 e 18 dlgs. n. 460/1997. Sono esonerate dalle tasse di CC.GG: le società ed associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 7, L. 289/2002 D.P.R. 641/1972). I soggetti che intendono avvalersi delle esenzioni dovranno indicare, nel riquadro dedicato alle annotazioni speciali, la dicitura: ESENTE BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE EX ART. 17 E 18 D.LGS. N. 460/97 E SS.MM. DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI (sul c/c postale n intestato alla C.C.I.A.A. di Napoli) Se si vuole copia autentica della domanda depositata Se NON si vuole copia autentica della domanda depositata Diritti di segreteria 43,00 40,00 N.B. Se il numero dei fogli di cui si compone la copia autentica della domanda di marchio (Modulo C + fogli aggiuntivi) è superiore a 4, occorre apporre una seconda marca da bollo.

10 PROCEDURA TELEMATICA PER IL DEPOSITO DEI MARCHI In alternativa al deposito cartaceo, effettuato presso gli sportelli delle Camere di Commercio, dal 1 giugno 2006, è operativa la procedura di trasmissione per via telematica delle domande di registrazione dei marchi nazionali, e dei relativi rinnovi. Utilizzando questa procedura, è possibile trasmettere le domande direttamente dal proprio ufficio, anche al di fuori dell orario di sportello degli Uffici marchi e brevetti delle Camere di Commercio. Infatti il servizio di acquisizione delle pratiche da parte degli Sportelli Telematici è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ed il sabato dalle ore 8.00 alle Le domande vengono protocollate nella stessa giornata della spedizione. Le domande trasmesse dopo le ore 19 dei giorni feriali, il sabato e nei giorni festivi, vengono protocollate il primo giorno utile non festivo. Per utilizzare il servizio di invio telematico delle domande di proprietà industriale è necessario disporre di quanto segue: Dispositivo di firma digitale per il titolare o il suo rappresentante Sistema di pagamento TelemacoPay (contratto per Marchi e Brevetti stipulato con la Camera di Commercio di competenza) che consente il pagamento dei diritti di segreteria e dell imposta di bollo in modalità virtuale, oppure se si è già in possesso del contratto TelemacoPay chiedere di essere abilitati all invio delle domande di Marchi e Brevetti. Casella di posta elettronica certificata PEC Per informazioni sull attivazione del servizio TelemacoPay consultare le pagine internet del Registro Imprese. Acquisire un dispositivo di firma digitale per poter firmare digitalmente i documenti ( Aruba, Poste Italiane.). Per informazioni sul rilascio della smart card per la firma digitale consultare le pagine internet del Registro Imprese sulla CNS-Carta nazionale dei servizi. Richiedere una casella di posta elettronica certificata (per esempio LEGALMAIL); Registrarsi come utente e richiedere l adesione allp Sportello Telematico Brevetti e Marchi, tramite il sito web

11 Scaricare dallo stesso sito web il software gratuito Simba offline, che permette di redigere la domanda. Il software è compatibile solo con un sistema operativo windows. Scaricare il software Dike per la firma digitale dal sito Infocamere ( Si ricorda che l adesione al contratto Telmacopay, oltre alla trasmissione delle pratiche e alla consultazione della banca dati Brevetti e Marchi abilita al pagamento dei diritti di segreteria e dell imposta di bollo virtuale, tramite un conto prepagato. Il pagamento delle tasse deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale. Per le informazioni sul deposito telematico è possibile inviare una a ufficio.brevetti@na.camcom.it. Procedura di trasmissione della pratica telematica: 1. redazione della domanda di marchio (modello base) con simba off-line (in formato.xml) 2. scansione del bollettino postale di versamento delle tasse (in formato.pdf); 3. scansione dell immagine del marchio, anche verbale (in formato.jpg); 4. firma digitale di tutti i files; 5. allegazione dei files, firmati digitalmente, alla pratica. Al termine della procedura l utente riceverà il verbale di deposito all indirizzo di posta elettronica indicata in fase di registrazione.

12 Costi per il deposito telematico Marchio di Primo Deposito per 10 anni Rinnovazione per 10 anni impresa Tassa di 101* 67* domanda per 1 classe Per ogni 34* 34* classe in più Nel caso di 34* 34* lettera di incarico Bollo Virtuale Tassa di mora per il 34* 34* ritardo della rinnovazione Diritto *Le tasse di concessione governativa per la registrazione del marchio sono corrisposte all'atto della domanda in un'unica soluzione per l'intero decennio di validità, sul c.c.p. n , utilizzando bollettino a 3 tagliandi in bianco (reperibile presso tutti gli Uffici Postali), intestato Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - Pescara, indicando quale causale, Domanda per marchio collettivo di primo deposito/rinnovo.

13 LA RINNOVAZIONE DEL MARCHIO La concessione del marchio garantisce al richiedente un diritto all uso esclusivo dello stesso nel territorio italiano per un periodo di 10 anni a partire dal giorno in cui la stessa è stata presentata presso l Ufficio Brevetti della Camera di Commercio (e non dalla data di concessione da parte dell UIBM). Con la scadenza di questo termine, il richiedente può lasciare decadere il suo diritto oppure presentare una domanda di rinnovazione dello stesso per ulteriori 10 anni (la domanda di rinnovazione può essere riproposta ad ogni scadenza decennale), assicurandosi in pratica la titolarità in perpetuo del diritto stesso, finché ne avrà interesse. La domanda di rinnovazione deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso. In tal senso è perciò importante calcolare correttamente i termini. Ad esempio, se la domanda di marchio è stata presentata il giorno 10 aprile 2006, l ultimo giorno utile per il rinnovo sarà il 30 aprile 2016(se quel giorno dovesse essere un sabato o una domenica o un giorno festivo, il termine slitterebbe al primo giorno feriale utile).. Il marchio si può rinnovare anche se e scaduto, cioè trascorso il termine di 10 anni a partire dalla data del primo deposito, ed entro 06 mesi dalla data di scadenza del primo deposito. In tal caso il richiedente oltre al pagamento della tassa di rinnovo dovrà pagare una soprattassa di mora di 34. Il marchio decade se non viene rinnovato entro il termine di 06 mesi dalla data di scadenza del primo deposito; ciò significa che il marchio non è più rinnovabile, ma eventualmente ripresentabile come primo deposito, ma a condizione che nel frattempo nessun richiedente abbia depositato lo stesso marchio od uno simile. In fase di rinnovo è possibile rinunciare ad intere classi chieste nel primo deposito o a parti di esse, indicando nel campo delle ANNOTAZIONI SPECIALI in che modo è stato modificato l elenco originario dei prodotti e servizi. In questo caso le tasse dovranno essere pagate solo per le classi di prodotti o servizi per le quali viene richiesto il rinnovo. Qualora vi sia stata una cessione del marchio, la domanda di rinnovazione può essere presentata dal nuovo titolare. In tal caso è opportuno indicare gli estremi della domanda di trascrizione nel riquadro L annotazioni speciali.

14 NON E CONSENTITO invece: AGGIUNGERE ULTERIORI PRODOTTI E/O SERVIZI RISPETTO ALL ELENCO ORIGINALE; INDICARE UN DIVERSO NUMERO DI CLASSE, ANCHE SE LE CLASSI SONO STATE SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATE O REVISIONATE DAL LEGISLATORE; MODIFICARE LA DESCRIZIONE DEL MARCHIO O L IMMAGINE O I COLORI DEL MARCHIO STESSO

15 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO La modalità di deposito è la stessa per il primo deposito. 1. DOMANDA di concessione redatta nell apposito modulo C da compilare in 1 originale esclusivamente a macchina da scrivere o a mezzo computer; firmata e timbrata ( se il depositante è un impresa) in ogni pagina; Il modulo C è scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Napoli in Regolazione del Mercato Ufficio Marchi e Brevetti utilizzando il programma SIMBA OFF line. Per il deposito cartaceo è necessario presentare all Ufficio, oltre al modulo cartaceo sottoscritto dal richiedente, il file del medesimo modulo formato con il programma SIMBA OFF LINE salvato in XML su un supporto magnetico ( CD penna elettronica). 2. N. 5 esemplari del marchio di cui si chiede il rinnovo (dimensioni MASSIMO 8x8 cm.), stampati su CARTA NORMALE (non cartoncino!) già RITAGLIATI e NON INCOLLATI, nei colori indicati nella domanda; 3. Attestazione di pagamento Tasse di Concessione governativa sul C/C POSTALE N a favore della Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara da calcolare in relazione al numero di classi di prodotti o servizi prescelte (vedasi tabella allegata ) indicando quale causale, Domanda per Marchio di Impresa di rinnovo.; 4. Attestazione di versamento di 43,00 per Diritti di Segreteria per il deposito della domanda da effettuare sul c/c postale n intestato alla C.C.I.A.A. di Napoli; e il rilascio della copia autentica OPPURE 40,00 per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare sul c/c postale n intestato alla C.C.I.A.A. di Napoli; 5. N. 1 marca da bollo da 16,00 da apporre sulla domanda oppure n.2 marche da bollo una da apporre sulla domanda e l altra da apporre sulla copia autentica se richiesta Se il numero dei fogli di cui si compone la domanda di marchio (Modulo C + fogli aggiuntivi) è superiore a 4, occorre apporre una seconda marca da bollo. ATTENZIONE : per il rinnovo del marchio vanno riportati precisamente tutti i dati della prima domanda (descrizione del marchio - tipologia del marchio - classe - descrizione dei prodotti). Il marchio dev'essere lo stesso (parole, forma, carattere, cornice, colori ecc..)..

16 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI MARCHIO INDIVIDUALE (sul C/C POSTALE N a favore della Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara) Marchio di impresa Tassa di domanda per 1 classe Per ogni classe in più Nel caso di lettera di incarico Tassa di mora per il ritardo della rinnovazione Rinnovazione per 10 anni

17 IL MARCHIO COLLETTIVO Il marchio collettivo ha, per definizione, la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi contrassegnatiti e si differenzia dal marchio d impresa perché non contraddistingue i prodotti /servizi di un singolo imprenditore. E concesso ad un soggetto (per lo più consorzio di imprese), il cui compito non è quello di produrre e commercializzare,bensì quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza, la composizione di un prodotto o servizio in conformità alle norme regolamentari. Il marchio collettivo, contrariamente a quello individuale, può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica (es. Falanghina dei Campi Flegrei), proprio perché essa deve garantire un complesso di qualità spesso collegate a fattori storici, geografici ed ambientali ed e per ciò che viene utilizzato da Associazioni o Consorzi di produttori di una certa zona geografica allo scopo di promuovere i prodotti tipici del luogo. Alla domanda di registrazione, deve essere allegato il regolamento che ne disciplina l'uso e la concessione, i controlli e le relative sanzioni e tutto quanto sia necessario per concedere, controllare e revocare ad un imprenditore l uso del marchio stesso. Per eventuali modifiche al regolamento in questione vige l'obbligo della notifica all'ufficio italiano brevetti e marchi, in tale modo che chiunque possa conoscere in cosa consista la garanzia effettivamente fornita dalla presenza di un marchio collettivo su un determinato prodotto o in relazione ad un determinato servizio. L omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull uso del marchio collettivo può comportare la decadenza del marchio stesso. A differenza del marchio d impresa, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, in tale caso, la registrazione può essere rifiutata, con provvedimento motivato, quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. Il titolare del marchio costituito da nome geografico non potrà a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

18 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI MARCHI COLLETTIVI (sul C/C POSTALE N a favore della Agenzia delle entrate- Centro Operativo di Pescara) Marchio Collettivo Primo Deposito per 10 anni Rinnovazione per 10 anni Domanda più registrazione di una o più classi Tassa di mora per il ritardo della rinnovazione (entro il 1 semestre dalla scadenza) 337,00 220,00 34,00 34,00 Lettera di incarico 34,00 34,00 Le tasse di concessione governativa per la registrazione del marchio sono corrisposte all'atto della domanda in un'unica soluzione per l'intero decennio di validità, sul c.c.p. n , utilizzando bollettino a 3 tagliandi in bianco (reperibile presso tutti gli Uffici Postali), intestato Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - Pescara, indicando quale causale, Domanda per marchio collettivo di primo deposito/rinnovo.

19 PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE La domanda deve essere depositata presso l ufficio competente della CCIAA che rilascerà un attestazione dell avvenuto deposito ed entro i successivi 10 giorni provvederà a trasmettere all UIBM la pratica depositata. L UIBM procederà ad un controllo preliminare di ricevibilità della domanda e se dalla stessa non emergano con chiarezza l identità del richiedente, questi non sia raggiungibile ovvero non sia allegata la riproduzione del marchio o l elencazione dei prodotti e servizi secondo la Classificazione di Nizza, X ed. (vedi box in questa pagina) ne dichiara la irricevibilità. L UIBM potrà, inoltre, riscontrare la mancata allegazione dei documenti comprovanti il pagamento dei diritti per la registrazione o la mancata indicazione di un domicilio in Italia per le comunicazione o l assenza di procura per il mandatario ed in questi casi richiederà agli interessati di integrare la domanda entro 2 mesi considerando comunque come data di deposito quella del ricevimento della domanda. L UIBM procederà ad un esame formale della domanda che dovrà contenere: - l identificazione del richiedente o del mandatario ed in questo caso dovrà essere allegata anche la procura; - la riproduzione del marchio; - l elenco dei prodotti/servizi secondo la Classificazione internazionale di Nizza. La fase successiva consiste in un esame tecnico della domanda che permetterà all UIBM di verificare: - l applicabilità della normativa sui marchi collettivi; - la rappresentabilità grafica del marchio e la sua effettiva capacità distintiva; - nel caso di ritratti o nomi di personaggi famosi, la presenza del consenso al loro utilizzo; - nel caso di nomi di persona diversi da quelli del registrante che il marchio che li contiene non leda la fama, il credito, il decoro di chi ha il diritto di portare il nome in questione; - in caso di marchi di forma che questi non siano costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto o la forma necessaria per ottenere il risultato tecnico della stesso; - che non si siano volgarizzati (vedi box in questa pag.) e che non siano costituiti da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive (come per esempio segni che possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica); - la non contrarietà alla legge, all ordine pubblico, al buon costume o adatti ad ingannare il pubblico in particolare rispetto alla provenienza geografica, alla natura o alla qualità dei prodotti/servizi. In caso di esito positivo delle valutazioni di cui sopra l UIBM procederà alla pubblicazione della domanda nell apposito Bollettino Ufficiale pubblicato con cadenza almeno mensile (consultabile all indirizzo Tale pubblicazione permetterà a qualsiasi interessato di rivolgere all UIBM osservazioni scritte che contengano le motivazioni per cui il marchio non dovrebbe essere soggetto a registrazione che se ritenute pertinenti vengono comunicate al richiedente che può proporre le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. Il procedimento di opposizione presso l UIBM va presentato con una domanda scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data della pubblicazione della domanda. La domanda di opposizione deve contenere a pena di inammissibilità: l identificazione dell opponente il numero della domanda contro cui si propone domanda, l eventuale indicazione di marchi anteriori, i motivi su cui si basa l opposizione.

20 Tale procedimento consente anche di far valere due vizi che costituirebbero un impedimento originario alla registrazione e nello specifico: - l esistenza di un marchio già registrato identico o simile per prodotti identici o simili; - l esistenza di un marchio già registrato simile per prodotti o servizi quando vi sia rischio di confusione per il pubblico o associazione tra i due segni. L UIBM invita le parti a esperire un tentativo di conciliazione ed in caso di fallimento dello stesso procede all esame dell opposizione che potrà essere accolta con conseguente rigetto della domanda di registrazione del marchio o rigettata o dichiarata inammissibile; contro tali provvedimenti sarà possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazioni degli stessi alla apposita Commissione dei Ricorsi. Nel caso di positivo esito degli accertamenti di cui sopra, di mancata proposizione della opposizione in termini o di suo rigetto; l UIBM procede alla registrazione. I moduli e le istruzioni per la compilazione visitare il sito internet LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO (CLASSIFICAZIONE DI NIZZA) E stata istituita in virtù di un accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979 e viene utilizzata per delimitare l ambito di efficacia della tutela del marchio a determinate categorie di prodotti o servizi che sono riconosciute da diversi Paesi in virtù di un accordo internazionale (non a caso la classificazione viene utilizzata anche per il deposito del marchio internazionale). Tale Classificazione viene aggiornata frequentemente e l ultima edizione, la X, viene utilizzata per tutti i depositi successivi al 1 Gennaio La nuova edizione è reperibile a questo indirizzo internet: a1=1046&tipovisualizzazione=s&mostracorrelati=0&partebassatype=2&showcat=1&id menu=11696&idarticolo= &menumaintype=menubrevetti&lang=it

21 Classificazione Internazionale di Nizza interpretazione del Titolo delle Classi Comunicazione Comune dell'uami e degli Uffici nazionali dell'unione Europea. Con nota n del 2 maggio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha comunicato che, dovendosi adeguare ad assumere una posizione il più possibile armonizzata con quella degli altri Paesi europei, sull'interpretazione del Titolo delle Classi, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, c.d. IP TRANSLATOR, ha fornito le seguenti indicazioni: per i depositi di marchi nazionali in data successiva al 3 maggio 2013 il Titolo della classe della Classificazione Internazionale di Nizza, e i termini dell'intestazione saranno interpretati letteralmente, a meno che non vi sia una dichiarazione recante l'espressa intenzione di voler estendere la protezione a tutti i beni o servizi contenuti nell'elenco alfabetico della classe prescelta. Pertanto, a partire dalla predetta data, se si presenta una domanda di registrazione di marchio nazionale, e si intende estendere la protezione a tutti i beni o servizi contenuti nell'elenco alfabetico di quella classe, sarà necessario riportare la dicitura: "si richiede la registrazione per tutti i prodotti e/o servizi presenti nella lista alfabetica della classificazione di Nizza, per la classe prescelta". Gli utenti che desiderino ricevere la tutela per l intero elenco alfabetico dei prodotti e servizi della Classificazione di Nizza in una determinata classe devono specificare la propria scelta, nel quadro E classi, del modulo C Esempio : Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria - "Si richiede la registrazione per tutti i prodotti presenti nella lista alfabetica della Classificazione di Nizza." ; Nel caso in cui, invece, non si intenda estendere la tutela a tutte le voci della singola Classe, basterà esplicitare le sole voci di interesse specifico. Esempio per la tutela delle sole cinture in tela: Classe 25 Cinture in tela.

22 GUIDA ALLA RICERCA DI ANTERIORITA DEI MARCHI L Ufficio Italiano Brevetti e Marchi verifica che le domande di registrazione siano conformi alla normativa vigente, ma non effettua ricerche per accertare l esistenza di marchi uguali o simili alle domande presentate. Pertanto, prima di presentare un domanda di marchio, è opportuno che il richiedente verifichi che non siano già stati depositati marchi uguali o simili al proprio, altrimenti vi potrebbe essere il rischio che il titolare del marchio anteriore presenti un istanza di opposizione, con la conseguenza che al marchio simile, presentato successivamente, venga rifiutata la registrazione. È inoltre opportuno monitorare periodicamente le banche dati dopo la registrazione del marchio, per accertarsi che ditte concorrenti non abbiano depositato marchi uguali o simili al proprio. La verifica deve essere effettuata non solo nella banca dati dei marchi italiani, ma anche in quelle dei marchi internazionali e comunitari, perché i marchi comunitari sono validi anche in Italia e quelli internazionali potrebbero avere richiesto la protezione anche nel nostro Paese. Occorre tenere conto che le denominazioni dei marchi e i segni grafici distintivi, utilizzati nelle attività economiche, ma non depositati come marchi, e quindi non presenti nelle banche dati ufficiali, (marchi di fatto) potrebbero costituire concorrenza sleale. Per questo, oltre alle ricerche di anteriorità nelle banche dati dei marchi depositati e registrati, sarebbe utile consultare anche altre banche dati, che contengano informazioni su imprese concorrenti, siti internet, ecc. Ricerche tramite i Consulenti in Proprietà Industriale Per effettuare ricerche di anteriorità di marchi è possibile rivolgersi a consulenti in proprietà industriale, che dispongono, oltre che di banche dati istituzionali, anche di banche dati a pagamento e non ufficiali, per ricercare i marchi di fatto. Possono effettuare ricerche di identità, di similitudine, fonetiche, e fornire rapporti commentati sui risultati della ricerca. L elenco dei consulenti in proprietà industriale è disponibile sul sito:

23 Ricerche effettuate dal richiedente sulle banche dati gratuite on line Chiunque sia interessato a depositare un marchio può effettuare un ricerca preliminare di anteriorità dei marchi consultando direttamente le banche dati istituzionali, disponibili gratuitamente su internet, tra cui le più rilevanti sono le seguenti: UIBM Marchi Nazionali contiene i marchi italiani, depositati e registrati, compresi quelli scaduti. CTM-Online Marchi comunitari contiene i marchi comunitari (allo stato di domanda, registrati, ritirati, rifiutati, scaduti). I marchi comunitari sono validi in tutti i Paesi dell Unione Europea, e quindi anche in Italia. Come effettuare la ricerca: collegarsi al sito cliccare su ricerca di un marchio comunitario e poi ricerca on line. In questo modo si accede alla ricerca di base. ROMARIN Marchi Internazionali Contiene i marchi internazionali, sia allo stato di domanda che registrati, secondo il Sistema di Madrid. La protezione dei marchi internazionali è estesa a uno o più Paesi, indicati dal richiedente, tra cui vi può essere anche l Italia. Come effettuare la ricerca: con il collegamento al sito appare la maschera Simple Search (ricerca di base). Scegliendo tutte e tre le opzioni di ricerca Search by, si possono estendere i risultati anche ai marchi scaduti e alle domande presentate, in corso di registrazione. Indicando IT nel campo designated contracting parties (Paesi designati) si può restringere la ricerca ai soli marchi internazionali con Paese d origine estero, che hanno esteso la protezione in Italia. Indicando come Paese d origine (Office of origin) la sigla EM, appaiono i marchi internazionali che hanno come base un marchio comunitario. Nella banca dati ROMARIN è possibile ricercare anche marchi figurativi, utilizzando la classificazione di Vienna.

24 Ricerche con web-telemaco I titolari di un contratto Telemaco possono effettuare ricerche di anteriorità dei marchi nazionali, collegandosi al sito: Ogni visura o elenco di marchi estratti, dà luogo ad un addebito. Come effettuare la ricerca: dopo essersi collegati al sito selezionare sulla barra in alto: VISURE, BILANCI, PROTESTI, quindi RICERCA, poi MARCHI

25 FAC-SIMILE di lettera d incarico (art. 201 c.& d.lgs. n. 30/2005) Marca da bollo 16,00 In nome e per conto de sottoscritt (titolare) resident_ a in Via Il Signor (incaricato) è incaricato di depositare in Italia presso un Ufficio Brevetti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o presso il Ministero delle Attività Produttive - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma, la domanda di brevetto per invenzione industriale avente per titolo: e di fare quant altro occorra per l accoglimento della domanda stessa e per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà che da essa derivano nei rapporti con il Ministero (presentazione di documenti, pagamenti dei rimborsi e riscossione delle somme ammesse al rimborso, modificazione o ritiro della domanda, ritiro dei brevetti rilasciati e dei documenti relativi, presentazione e documentazione dei ricorsi alla Commissione di cui all art. 135 del DLgs 30/2005). A tale scopo l sottoscritt elegg domicilio presso codesto Ufficio al quale pertanto verranno fatte direttamente dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO tutte le comunicazioni, nonché tutte le richieste e le consegne dei documenti che si rendessero necessarie Firma di chi dà l incarico All Ufficio Al Signor Via Firma dell incaricato

26 LA COMPILAZIONE DEL MODULO C Dopo aver composto il marchio e verificato la novità dello stesso rispetto a quelli già depositati si potrà procedere alla compilazione del MODULO C per il deposito dello stesso presso l Ufficio Marchi. Questo modulo è disponibile online nella sezione Brevetti, Modelli e Marchi del sito nella sezione Modulistica sulla destra della schermata, o direttamente all indirizzo Istruzioni di carattere generale Il modulo C si compone del Modulo C (1/2) del Modulo C (2/2) ed eventualmente dei Fogli aggiuntivi modulo C (da utilizzare, se necessario, per completare l indicazione dei dati anagrafici dei richiedenti, la descrizione del marchio, l elencazione delle classi di prodotti/servizi e solo qualora non siano sufficienti i campi predefiniti nel modulo C). I predetti moduli: - devono essere depositati in un unico esemplare; - non possono essere stampati fronte-retro; - non possono essere compilati a mano; - devono essere scritti in carattere Arial; - non possono essere depositati con correzioni o cancellature; - devono essere firmati in ogni pagina dal richiedente o da tutti i richiedenti e timbrati (se il titolare del marchio è una persona giuridica); - devono essere stampati ciascuno su una sola pagina, in modo da rispettare la numerazione assegnata dal Ministero, ossia Modulo C (1/2) e C (2/2); qualora necessario, utilizzare il Foglio Aggiuntivo Modulo C; - l esemplare del marchio allegato nel Modulo C (2/2) deve corrispondere sia nei colori che in ogni altro aspetto verbale e grafico a quanto riportato nei campi descrizione e colori rivendicati del Modulo C (1/1); ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA PAGINA 1 Il modulo C è impiegato per due distinti tipi di richiesta: Primo deposito del Marchio: in tal caso nel campo Tipo occorre scrivere (P); Rinnovazione del Marchio: in tal caso, poiché l unica modifica possibile ad una domanda di marchio già depositata è la rinuncia ad una o più classi oppure la rinuncia a parte dei prodotti o servizi all interno di una singola classe, nel campo Tipo occorre scrivere:

27 - [R] per la rinnovazione del marchio che non è stato ceduto né modificato; - [S] per la rinnovazione del marchio che è stato ceduto, ma al quale non sono state apportate modifiche; - [T] per la rinnovazione del marchio che non è stato ceduto, rispetto al quale, però, il richiedente ha deciso di rinunciare ad una o più classi o a parte dei prodotti o servizi di una classe; - [U] per la rinnovazione del marchio che è stato ceduto o rispetto al quale il richiedente ha deciso di rinunciare ad una o più classi o parte dei prodotti o servizi di una classe. Paragrafo A. RICHIEDENTE [Campo Obbligatorio] In questo paragrafo occorre indicare le informazioni che si riferiscono al/ai titolare/i del marchio. Cognome e Nome o Denominazione [A1]: se il richiedente è persona fisica, indicare prima il cognome e poi il nome per esteso, senza titoli o abbreviazioni; se il richiedente è ditta o persona giuridica, indicare la denominazione per esteso, come risulta dai documenti ufficiali, senza apportare alcuna alterazione. Natura Giuridica [A2]: se il richiedente è persona fisica indicare [PF]; se il richiedente è ditta o persona giuridica [PG]. Codice fiscale Partita IVA [A3]: se il richiedente è italiano indicare il codice fiscale oppure, in mancanza di questo, indicare la partita IVA; se il richiedente è estero lasciare il campo in bianco. Indirizzo completo [A4]: se il richiedente è italiano indicare Comune e Provincia di residenza o sede legale; se il richiedente è straniero, indicare la città e lo Stato di residenza o sede legale. Paragrafo B. RECAPITO [Campo Obbligatorio] In questo paragrafo indicare il nome della persona fisica o la denominazione della ditta e l indirizzo presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. NB. Questo dato è importante perché è a questo indirizzo che l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia le comunicazioni. La mancata risposta potrebbe avere come conseguenza il rigetto della domanda di registrazione del marchio.

28 Nel campo contraddistinto con il codice [B0] occorre riportare: [D] se il recapito corrisponde al domicilio eletto dal/i richiedente/i; se vi sono più richiedenti occorre indicare a quale dei richiedenti dovranno essere indirizzate le comunicazioni dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; [R] se viene nominato un rappresentante del/dei richiedente/i presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che non sia un mandatario abilitato presso l U.I.B.M. iscritto all Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale (es. Avvocato iscritto all Albo di categoria, dipendente della ditta richiedente o dipendente di altra società collegata). Paragrafo C. MARCHIO [Campo Obbligatorio] Descrizione [C1]: è obbligatorio indicare il marchio e descriverne con precisione gli aspetti caratterizzanti, La descrizione non deve superare i 700 caratteri. Se il marchio consiste in una parola o un gruppo di parole (cd. nome del marchio) occorre seguire questo schema di redazione della descrizione: nome del marchio seguito dalla scritta IL MARCHIO CONSISTE NELLA DICITURA: (nome del marchio) ; infine la descrizione dell eventuale parte grafica, se presente. Alcuni suggerimenti di carattere generale: il nome del marchio non deve essere posto tra virgolette, a meno che queste non facciano parte integrante del marchio stesso. Se il marchio è in lingua straniera, aggiungere la traduzione italiana. Se il marchio è a colori, indicare con accuratezza l utilizzo dei colori stessi per ogni singola parte del disegno. Se non si rivendica alcun colore, la descrizione non deve contenere riferimenti a colori. Dopo aver descritto il marchio, si deve contrassegnare con una X: la casella C3 se si tratta di un Marchio verbale, ovvero di un marchio costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in caratteri di stampa normali; la casella C4 se si tratta di un Marchio figurativo, ovvero di un marchio costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da elementi verbali; Successivamente si deve contrassegnare con una X: la casella C5 se si tratta di un Marchio individuale, ovvero di un marchio la cui funzione è quella di contraddistinguere una o più classi di prodotti e/o servizi di un imprenditore (persona fisica o società) o di un gruppo di imprenditori (tutti contitolari del marchio), oppure

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