Comune di Robecco sul Naviglio Provincia di Milano. Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC)
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1 Comune di Robecco sul Naviglio Provincia di Milano Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2014
2 INDICE Art. 1 Istituzione e composizione del tributo Art. 2 Oggetto Art. 3 Termini e modalità di dichiarazione Art. 4 Funzionario responsabile e accertamenti Art. 5 Accertamento con adesione Art. 6 Sanzioni e interessi Art. 7 Riscossione coattiva Art. 8 Somme di modesta entità (importi minimi) Art. 9 Rimborsi Art. 10 Contenzioso Art. 11 Trattamento dei dati personali Art. 12 Entrata in vigore
3 Art. 1 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL TRIBUTO 1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Art. 2 OGGETTO 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l Imposta Unica Comunale nel Comune di Robecco sul Naviglio a norma dell art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nell ordinamento dei tributi IMU, TASI e TARI, per i quali si applicano altresì i rispettivi regolamenti. 2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'imu. 3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in vigore nell ente. Art. 3 TERMINI E MODALITA DI DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4 4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Art. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACCERTAMENTI 1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi. 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato. 5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n Art. 5 ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1. Ai sensi dell art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica all Imposta Unica Comunale l istituto dell accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n Sono altresì applicati gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
5 3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti commi possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, come previsto anche dal regolamento di accertamento con adesione, vigente nel Comune di Robecco sul Naviglio, alle seguenti condizioni: numero di rate trimestrali consentite otto; elevabili a dodici se le somme dovute superano 5.200,00; nel provvedimento del Funzionario responsabile verranno indicate le scadenze di pagamento delle varie rate e del relativo importo; sulle rate da pagare saranno dovuti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati giorno per giorno sino al giorno di scadenza della rata; se l importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 5.200,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato. Art. 6 SANZIONI E INTERESSI 1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all articolo 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. La contestazione della violazione non collegata all ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6 Art. 7 RISCOSSIONE COATTIVA 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall ordinamento vigente. Art. 8 SOMME DI MODESTA ENTITA (IMPORTI MINIMI) 1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della Legge 27 dicembre 2006, n Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l importo annuale dovuto, inteso separatamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell articolo 1, sia inferiore ad euro 12,00, fatta eccezione per la TASI per la quale il versamento non è dovuto qualora l importo annuale sia inferiore ad euro 5, Non si procede all accertamento qualora l ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento. Art. 9 RIMBORSI 1. Il contribuente può richiedere al Comune di Robecco sul Naviglio, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza se accolta. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall articolo 6, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall articolo 8 del presente regolamento.
7 Art. 10 CONTENZIOSO 1. Contro l avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati acquisiti al fine dell applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. Art. 12 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore il l gennaio 2014.
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