CONSIGLIO PROVINCIALE DI BIELLA Sessione Straordinaria Seduta del 30 novembre 2009 ATTO N. 84

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1 CONSIGLIO PROVINCIALE DI BIELLA Sessione Straordinaria Seduta del 30 novembre 2009 ATTO N. 84 OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI. IL CONSIGLIO PROVINCIALE Premesso che: Il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, all art. 56, comma 1, ha dato la possibilità alle Province di istituire l Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed annotazione dei veicoli sulle formalità richieste al Pubblico Registro Automobilistico, denominata Imposta Provinciale di Trascrizione I.P.T., previa approvazione di apposito regolamento; Il D.M. 27 novembre 1998 n. 435 stabilisce le tariffe relative a tale imposta; tali tariffe possono essere aumentate dalle province fino a un massimo del 30% come previsto dall art. 56, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; La Provincia di Biella ha deliberato il proprio regolamento dell Imposta Provinciale di Trascrizione con deliberazione consiliare del 27 ottobre 1998, n. 90, oggetto di alcune modifiche successive, e da ultimo ha approvato un regolamento aggiornato con deliberazione consiliare n. 76 del 17 dicembre Considerato che: L ultimo regolamento approvato con deliberazione C.P. n. 76/2007 era nato da un lavoro del tavolo tecnico nazionale per la fiscalità locale composto da alcuni responsabili degli uffici tributi provinciali e dagli esperti del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell Economia e delle Finanze che prevedeva l aggiornamento dello stesso con gli ultimi sviluppi normativi riferiti in particolare alla Legge Finanziaria 2007 e di prassi operativa con l intento anche di omogeneizzare il più possibile il rapporto su tutto il territorio nazionale con il soggetto gestore dell imposta, e cioè gli A.C.I./P.R.A. Provinciali; Con tale regolamento si era in particolare cercato di porre un attenzione dal punto di vista sociale sulla debenza dell imposta modulando alcune agevolazioni per particolari categorie. Tali agevolazioni, ed altre similari di diverse province, hanno trovato supporto presso il Ministero dell Economia e delle Finanze mediante richiamo alla propria Risoluzione del 19 febbraio 2001 n. 1FL nella quale, in materia di ICI, si asseriva che poichè gli enti locali, se da un lato non possono legittimamente deliberare aliquote o tariffe superiori a quelle massime stabilite dalla legge statale, dall'altro possono però articolarle diversamente a seconda delle proprie esigenze, fino anche ad abbassare il limite minimo stabilito dalla legge statale, poichè tale potestà rientra tra quelle che lo stesso art. 52 ad essi consente di esercitare. L art. 52 a cui si fa riferimento nella risoluzione succitata è quello del D.Lgs. 446/1997 richiamato nella premessa del presente atto, ed è lo stesso articolo che detta i principi regolamentari per l IPT, imposta provinciale istituita con l art 56 della stessa legge. Gli interventi agevolativi attuati nel regolamento vigente (quello approvato a fine 2007) sono stati pertanto rivolti ad alcuni interventi regolamentari che tenessero conto del rapporto fra l imposizione tributaria e il suo corretto impatto sociale, in un ottica di equidistribuzione impositiva. In tale

2 contesto vanno letti alcuni interventi estensivi della norma in materia di esenzione (operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale -ONLUS e dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona IPAB) ed agevolazioni (intervento di riduzione ad ¼ per i disabili sensoriali, unica sottocategoria della disabilità ad essere esclusa dall esenzione d imposta per legge). Tali agevolazioni sono state inserite nel vigente regolamento IPT, (deliberazione di C.P. n. 76 del 17/12/2007) a suo tempo regolarmente pubblicato ai sensi di Legge sulla G.U. ed inviato al M.E.F. per le successive osservazioni in relazione ad eventuali vizi di legittimità ad oggi non sollevati. Considerato però che a seguito di, forse non proprio opportune, manovre tariffarie di alcune province su particolari tipologie di sottocategorie del commercio noleggio con o senza conducente (con un presupposto di valutazione di mero interesse di maggior incasso economico diretto di breve periodo, ma senza alcun ragionamento di interesse collettivo eventualmente a carattere sociale od ambientale), le stesse hanno deliberato per il 2009 tariffe anche al di sotto del livello minimo previsto dal Legislatore (tabella di cui al D.M. 435/1998) creando, di fatto, da una parte un apparente indebito aiuto di stato per una sottocategoria del commercio e dall altra, come conseguenza indiretta, una situazione di instabilità gestionale degli incassi delle altre province. In tale contesto l U.P.I. è intervenuta nel corso del 2009 presso il M.E.F. chiedendo chiarimenti in proposito. Se infatti, casi particolari di esenzioni o agevolazioni rispetto ai valori della tabella succitata (elencati nel D.M. 435/1998) sono previsti per legge per determinate categorie di contribuenti (es. portatori di handicap non sensoriali, commercianti di veicoli usati, ecc.), appare più difficile capire se, alla luce della problematica su esposta, la potestà regolamentare dell ente possa individuare altre categorie di soggetti rispetto a quelle già individuate dalle norme statali, alle quali consentire, mediante agevolazione in riduzione, di fatto una esenzione parziale rispetto al tributo base determinato dal D.M. 435/1998, senza alcun supporto di applicazione per materia normativa analoga, che vada a consentire una tariffa minima per grandi utenze commerciali (esempio noleggio con o senza conducente) inferiore rispetto al decreto succitato alterando, di fatto, la competenza statale in materia di individuazione del soggetto passivo del tributo e di definizione delle fattispecie imponibili. Rilevato che il Ministero dell Economia e delle Finanze con nota prot /2009 del 24 aprile 2009 ha finalmente chiarito che: le tariffe fissate dal D.M. n. 435 del 27/11/1998 non possono essere diminuite ma solo aumentate entro la percentuale prevista dal comma 2 dell art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; inoltre le agevolazioni ed esenzioni sono solo quelle previste per legge. Preso atto di ciò, la Provincia di Biella ritiene necessario dover, per forza di cose, recepire le direttive della nota ministeriale nel proprio regolamento abolendo le agevolazioni a suo tempo concesse (deliberazione di C.P. n. 76 del 17/12/2007), per materia analoga in ambito sociale. Preso atto che, con l abolizione di tali agevolazioni ci si limita semplicemente a ripristinare la situazione ex ante del regolamento stesso. Considerato, inoltre, che si ritiene opportuno recepire nelle modifiche proposte per il regolamento le variazioni nel frattempo intervenute a livello di prassi o normativa in materia di I.P.T.; quali ad esempio: l art. 3, comma 13 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito nella Legge n. 2/2009, riguardante le tariffe relative alla costituzione e/o cancellazione di ipoteche, in vigore dal 29 gennaio l art. 16, comma 5, lettera a) del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 che ha modificato le sanzioni nel caso di ravvedimento operoso. Per quanto su premesso, si rileva la necessità di adeguare alle nuove esigenze organizzative e normative sopraindicate, l attuale Regolamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione.

3 In relazione alle attuali modifiche ed integrazioni, si evidenziano in particolare i seguenti punti: ART. 2, comma 1, primo punto relativo alle formalità di iscrizione: l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell'a.c.i. di un veicolo; l iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro Automobilistico Il P.R.A. per legge è di competenza di A.C.I. pertanto non serve precisarlo. La parola veicolo è già riportata nelle premesse del comma 1. ART. 2, comma 1, ultimo punto relativo alle formalità di annotazione: rinnovi di iscrizioni escluse le formalità per cambio targa di cui al successivo punto..(cassato) Nel punto successivo è già inserita la questione del cambio targa come elemento da annotare al P.R.A. ma che non comporta passaggio di proprietà e quindi fuori dal campo d applicazione dell I.P.T. ART. 2, comma 1, patrimoniale: rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia; rinnovi di iscrizione per cambio targa; quinto punto relativo alle formalità non aventi contenuto Viene cassata la parola Italia. Il riferimento è superfluo. ART. 2, comma 4: Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. Il recupero dell imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell acquirente. Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere, presso l ufficio del P.R.A., la registrazione del trasferimento di proprietà presentando copia di documento di identità o di riconoscimento del soggetto acquirente ovvero di certificazione anagrafica. Il recupero dell imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell acquirente.

4 Da esperienze maturate con il P.R.A. di Biella ed al fine di evitare potenziali elusioni d imposta, si riscontra la necessità di meglio circostanziare la possibilità che il venditore possa far registrare al P.R.A. l omessa richiesta di trasferimento di proprietà dell acquirente. Il venditore dovrà pertanto presentare copia di documento di identità o di riconoscimento del soggetto acquirente ovvero di certificazione anagrafica. ART. 3, comma 3, secondo capoverso: Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell esenzione dall imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa. Alle formalità richieste con la riserva del citato articolo del Codice Civile si applica un imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui l acquirente, con tale riserva, abbia i requisiti per beneficiare dell esenzione dall imposta, questi deve comunque versare un imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa. Da esperienze maturate con il P.R.A. di Biella ed al fine di meglio circostanziare il soggetto passivo d imposta si identifica tale soggetto con l acquirente con la riserva di cui all art del codice civile continuità delle trascrizioni. ART. 3, comma 5: 5.Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d imposta dovute ai sensi dell art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 2 dell articolo 3 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra..(cassato) Già previsto con Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 169, (Finanziaria 2007). ART. 3 - comma 6, primo punto (ora comma 5) per le prime iscrizioni, alla data di immatricolazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione. per le prime iscrizioni, alla data di effettivo rilascio della carta di circolazione La dizione data di effettivo rilascio precisa meglio la data da cui decorre la tempistica di immatricolazione del veicolo. ART. 4, comma 1. La tabella analitica viene articolata su due punti:

5 1. Sono esenti per legge dal pagamento dell imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti: 1. Sono esenti per legge dal pagamento dell imposta le formalità, presentate al P.R.A., aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa: A) Riguardanti acquisti di veicoli effettuati da B) A seguito di. Migliore dettaglio. ART. 4, comma 1, punto a), b), c), d), e), f), g) della vecchia tabella a) Soggetto Disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e VEICOLO ADATTATO ALLA GUIDA a lui intestato. b) Soggetto Disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti con VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO a lui NON intestato c) Soggetto Disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti con VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO a lui intestato. d) Soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni TRASPORTATO senza obbligo di adattamento del veicolo A LUI INTESTATO. e) Soggetto Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni TRASPORTATO su veicolo a lui non intestato, senza obbligo di adattamento del veicolo stesso. f) Soggetto Disabile TRASPORTATO con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento. g) Soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita. a) Soggetto disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e VEICOLO ADATTATO ALLA GUIDA a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico. b) Soggetto disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti con VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico. c) Soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico. d) Soggetto disabile con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell indennità d accompagnamento, a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico. e) Soggetti autorizzati al commercio in proprio di mezzi di trasporto usati nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita. Nei nuovi punti a), b), c), d), viene recepito il principio del soggetto fiscalmente a carico per adottare quanto previsto dall art. 1, comma 36, Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n I punti b), e) della vecchia tabella vengono cassati poiché le casistiche sono ricomprese nei nuovi punti a), c). I punti c), f) della vecchia tabella diventano b), d).

6 Il punto g) della vecchia tabella diventa e): da esperienze maturate con il PRA di Biella ed al fine di evitare potenziali elusioni d imposta, si riscontra la necessità di meglio circostanziare la definizione di soggetto che commercia veicoli usati (registrato alla Camera di Commercio secondo apposito codice) ai soli soggetti che commerciano in proprio e non si limitano alla mera intermediazione. ART. 4, comma 1, punto h) della vecchia tabella: h)procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono 1.032,91 i)procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono 1.032,91 (valore della controversia). Il punto h) della vecchia tabella diventa i). Al fine di meglio circostanziare la tematica si precisa che la cifra viene riferita al valore della controversia. ART. 4, comma 1 punto inserito: n)cancellazione dell ipoteca legale e convenzionale (per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29 gennaio 2009) nelle note della tabella art. 3 comma 13 bis del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito nella L. 2 del 28/01/2009. Il Legislatore, per agevolare il credito automobilistico, ha recentemente stabilito che l Imposta Provinciale di Trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in Euro 50,00, mentre nulla è dovuto per la cancellazione. Nel regolamento si è voluto precisare che tutto ciò decorre per le nuove formalità iscritte al P.R.A. dalla data di entrata in vigore della legge, quindi 29 gennaio ART. 4, comma 3, (comma ): 3. L esenzione di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) non spetta qualora il veicolo venga cointestato a soggetti non disabili Il M.E.F. ha emesso un apposita risoluzione (4/2007) nella quale si rileva che per poter ottenere l esenzione d imposta occorre che l intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa: o in capo al disabile (se titolare di reddito proprio) o in capo al soggetto di cui il disabile sia fiscalmente a carico. ART. 5, comma 1: Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie di veicoli l imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate Per le formalità, presentate al P.R.A., relative alle sotto indicate tipologie di veicoli e/o atti,

7 l imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate Aggiungere la parola e/o atti completa più chiaramente la tipologia di elencazione riportata nella relativa tabella. ART. 5, comma 1, lett. c): c) Per gli atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA, indipendentemente dalla base imponibile applicata in Italia e dal regime impositivo applicato all estero scontano il pagamento dell IPT. c) Atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione I.V.A. a condizione che, nel caso dell usato, la fattura concernente la cessione del veicolo sia emessa dall intestatario venditore al PRA al soggetto acquirente. Migliore precisazione. ART. 5, comma 1, lett. d): d) Per le formalità aventi ad oggetto i veicoli costruiti da almeno trent anni o i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno vent anni individuati con determinazione dall A.S.I. e dalla F.M.I., esclusi quelli adibiti ad uso professionale. d) Veicoli costruiti da almeno trent anni o veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno vent anni individuati con determinazione dall A.S.I. e dalla F.M.I., esclusi quelli adibiti ad uso professionale. Si elimina per una miglior comprensione del testo la frase iniziale: Per le formalità aventi ad oggetto. ART. 5, comma 1, si inserisce il punto e): e) Ipoteche legali e convenzionali (iscrizione al P.R.A.) nelle note della tabella Nella misura fissa di Euro 50,00. Art. 3 comma 13 bis del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito nella L. 2 del 28/01/2009. Il Legislatore, per agevolare il credito automobilistico, ha recentemente stabilito che l Imposta Provinciale di Trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in Euro 50,00, mentre nulla è dovuto per la cancellazione. Nel regolamento si è voluto precisare che tutto ciò decorre per le nuove formalità iscritte al P.R.A. dalla data di entrata in vigore della legge, quindi 29 gennaio ART. 5, comma 2, si cassa il primo punto:

8 Nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai famigliari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall art.1 comma 2 della legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell Agenzia delle Entrate 30/07/2001 n.72. Nella misura di un quarto. (cassato) I disabili sensoriali non possono per legge essere esentati dall imposta. ART. 5, comma 2, si cassa il secondo punto: Nei casi di cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata. Nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. 435 del (cassato) Il punto è stato inglobato nelle novità sull iscrizione e cancellazione d ipoteca nell art. 5 comma 1 punto e). ART. 6, comma 2: Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 devono contenere l attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e risultanti da appositi modelli predisposti Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 devono contenere l attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e a tale scopo possono essere utilizzati modelli appositamente predisposti Non si vuole limitare l autocertificazione ai soli modelli previsti dalla Provincia ma restano validi anche modelli diversi purché dagli stessi si evincano gli elementi essenziali richiesti e vi sia allegata fotocopia di documento di riconoscimento. ART. 6, comma 3: Alle richieste di iscrizione e trascrizione al P.R.A. di veicoli, rientranti nella casistica di cui all art. 5, comma 1, lett. c, del presente regolamento, concernente gli atti soggetti ad IVA, deve essere sempre allegata: copia della fattura d acquisto o, nel caso di veicoli provenienti dall estero acquistati da privati, copia del modello F24; copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da Paesi Extra UE. Alle richieste di trascrizione al P.R.A. di veicoli, rientranti nella casistica di cui all art. 5, comma 1, lett. c, del presente regolamento, concernente gli atti soggetti ad I.V.A., deve essere allegata

9 copia della fattura d acquisto o dello scontrino fiscale. Nel caso di iscrizioni di veicoli provenienti dall estero dove l acquirente sconti l I.V.A. in Italia, deve essere allegata copia della fattura e/o copia del modello F24 e/o copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da Paesi extra U.E. Nel caso di prime iscrizioni di veicoli al P.R.A. si procederà a successive verifiche per accertare la sussistenza del diritto all applicazione della tariffa agevolata quale atto soggetto ad IVA Considerato che per ottenere l agevolazione dell I.P.T. con pagamento in misura fissa relativamente agli atti soggetti ad I.V.A. si ritiene: - necessaria la presentazione dei documenti su evidenziati nei casi di trascrizioni e/o iscrizioni di veicoli provenienti dall estero, formalità sulle quali si intende dedicare maggiore controllo; - mentre per le formalità relative alle prime iscrizioni ci si riserva di accertare a posteriori l applicazione della tariffa agevolata. ART. 7, comma 1: Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell' imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia contenuti nello stesso atto di vendita, il versamento dell' imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione. Nel caso del solo atto di costituzione di ipoteca l iscrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla data dell effettivo rilascio della carta di circolazione. Si intende meglio specificare l attività. ART. 7, comma 2: Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata Per le formalità di trascrizione, annotazione ed iscrizione d ipoteca relative a veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata Si intende meglio specificare l attività inserendo anche l iscrizione d ipoteca. ART. 22, comma 1: pagamento effettuato entro: 30 giorni dalla scadenza: = 3,75 %

10 1 anno dalla scadenza: = 6 % pagamento effettuato entro: 30 giorni dalla scadenza: = 2,50 % 1 anno dalla scadenza: = 3 % Ovvero, dalle eventuali misure che dovessero essere stabilite dalla legge successivamente La normativa è stata modificata dal Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 art. 16 comma 5 convertito nella Legge del 28 gennaio 2009 n. 2. Viene aggiunta anche una clausola di salvaguardia. ART. 26 ultimo punto, si sostituisce il seguente testo: Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dall'1/1/2008; da tale data è abrogato il Regolamento dell I.P.T. approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 71 del 28 novembre Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dal 01/01/2010 Valutato che si rende necessario ed opportuno presentare un confronto analitico fra testo e testo vigente così articolato:

11 TESTO VIGENTE Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi 1. L imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione richieste al P.R.A: LE FORMALITÀ D ISCRIZIONE riguardano: - l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell'a.c.i. di un veicolo; - l'iscrizione dell ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo; - l'iscrizione dell ipoteca convenzionale a favore di altri creditori. LE FORMALITÀ DI ANNOTAZIONE riguardano: - i trasferimenti di proprietà del veicolo; - la rinnovazione dell ipoteca; - il trasferimento dell ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato; - la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore; - la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo; - la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell ipoteca; - la costituzione di usufrutto ai sensi dell art del codice civile e seguenti; - rinnovi di iscrizioni escluse le formalità per cambio targa di cui al successivo punto. VANNO ESCLUSE LE FORMALITÀ NON AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE quali ad esempio: - denunce di perdita e di rientro in possesso; - denunce di cessazione della circolazione; - denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste; - annotazione, variazione o cancellazione della locazione; - rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia; - acquisto di possesso per le NUOVO TESTO Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi 1. L imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione richieste al P.R.A: LE FORMALITÀ D ISCRIZIONE riguardano: - l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro Automobilistico; - l'iscrizione dell ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo; - l'iscrizione dell ipoteca convenzionale a favore di altri creditori. LE FORMALITÀ DI ANNOTAZIONE riguardano: - i trasferimenti di proprietà del veicolo; - la rinnovazione dell ipoteca; - il trasferimento dell ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato; - la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore; - la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo; - la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell ipoteca; - la costituzione di usufrutto ai sensi dell art del codice civile e seguenti; VANNO ESCLUSE LE FORMALITÀ NON AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE quali ad esempio: - denunce di perdita e di rientro in possesso; - denunce di cessazione della circolazione; - denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste; - annotazione, variazione o cancellazione della locazione; - rinnovi di iscrizione per cambio targa; - acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalle PP.AA. quali confische e sequestri. 2. Invariato 3. Invariato 4. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere, presso l ufficio del PRA, la registrazione del trasferimento di proprietà presentando copia di documento di identità o di riconoscimento del soggetto acquirente ovvero di certificazione anagrafica. Il recupero dell imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell acquirente. 5. Invariato

12 TESTO VIGENTE PP.AA. e le formalità richieste dalla PP.AA. quali confische e sequestri. 6. Invariato NUOVO TESTO 2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta. 3. Soggetti passivi dell imposta sono: l acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante il Codice della Strada; il soggetto nell interesse del quale viene compiuta l iscrizione trascrizione o l annotazione presso il P.R.A. 4. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. Il recupero dell imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell acquirente. 5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all imposta secondo quanto previsto dall art. 17 c. 39, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435 ad eccezione dei motoveicoli previsti dall art. 5 comma 1 lettera d) del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali. 6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. CAPO II MODALITA D APPLICAZIONE DELL IMPOSTA Art. 3 - Tariffe 1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate dalla Provincia sino ad un massimo del trenta per cento. 3. Nei casi in cui sia stata omessa la CAPO II MODALITA D APPLICAZIONE DELL IMPOSTA Art. 3 - Tariffe 1. Invariato 2. Invariato 3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall art Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste con la riserva del citato articolo del Codice Civile si applica un imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui l acquirente, con tale riserva, abbia i requisiti per

13 TESTO VIGENTE trascrizione di un atto d acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall art Codice Civile concernente alla continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell esenzione dall imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa. 4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. 5. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d imposta dovute ai sensi dell art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell articolo 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra. 6. Ai fini dell individuazione del termine di pagamento dell imposta si fa riferimento: - per le prime iscrizioni, alla data di immatricolazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione. - per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell atto è stata autenticata o giudizialmente accertata. 7. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno. 8. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli NUOVO TESTO beneficiare dell esenzione dall imposta, questi deve comunque versare un imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa. 4. Invariato 5. Si elimina 6. ( punto 5) Ai fini dell individuazione del termine di pagamento dell imposta si fa riferimento: - per le prime iscrizioni, alla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. - per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell atto è stata autenticata o giudizialmente accertata. 7. Invariato ( punto 6) 8. Invariato ( punto 7) 9. Invariato ( punto 8)

14 TESTO VIGENTE adempimenti di competenza. 9. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell Economia e delle Finanze e deve essere resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Art. 4 Esenzioni 1. Sono esenti per legge dal pagamento dell imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti: a) Soggetto Disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e VEICOLO ADATTATO ALLA GUIDA a lui intestato. Art. 8, Legge 449 del 27/12/1997, Art. 3 DM 435/98 b) Soggetto Disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti con VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO a lui NON intestato. Art.8, Legge 449 del 27/12/1997, Art. 3 DM 435/98 c) Soggetto Disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti con VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO a lui intestato. Art.8, Legge 449 del 27/12/1997, Art. 3 DM 435/98. d) Soggetto Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni TRASPORTATO senza obbligo di adattamento del veicolo A LUI INTESTATO. Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000. e) Soggetto Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni TRASPORTATO su veicolo a lui non intestato, senza obbligo di adattamento del veicolo stesso. Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000. f) Soggetto Disabile TRASPORTATO con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento. Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000. g) Soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita. Art. 56, comma NUOVO TESTO Art. 4 - Esenzioni 1. Sono esenti per legge dal pagamento dell imposta le formalità, presentate al P.R.A., aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa: A) riguardanti acquisti di veicoli effettuati da: a) Soggetto disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e VEICOLO ADATTATO ALLA GUIDA a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico: Art. 8, Legge 449 del 27/12/1997, Art. 3 DM 435/98, Art. 1 comma 36 Legge 296 del 27/12/2006 b) Soggetto disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti con VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico: Art. 8, Legge 449 del 27/12/1997, Art. 3 DM 435/98, art. 1 comma 36 Legge 296 del 27/12/2006 c) Soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico: Art. 30, comma 7, Legge n.388/2000, art. 1 comma 36 Legge 296 del 27/12/2006 d) Soggetto disabile con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico: Art. 30, comma 7, Legge n.388/2000, art. 1 comma 36 Legge 296 del 27/12/2006 e) Soggetti autorizzati al commercio in proprio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita. Art. 56, comma 6, D.Lgs.446/ f) Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE nei confronti di OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO. Art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 Risoluzione n. 49/E 17/04/2000. g) ASSOCIAZIONI

15 TESTO VIGENTE 6, D.Lgs. 446/ 1997 h) PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE che non eccedono 1.032,91. Art. 46 Legge 21/11/1991, n Risoluzione 49/E 17/04/2000. i) Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE nei confronti di OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO. Risoluzione 49/E 17/04/ Art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 l) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni Risoluzione 49/E 17/04/ Art. 8 comma 1 della Legge 11/8/1991, n m) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni attribuzione di eredità o di legato a loro favore. Art. 8 comma 2 Legge 11/8/ 1991, n n) procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di SEPARAZIONE TRA I CONIUGI. Art. 19 Legge 6/3/1987, n Risoluzione 49/E 17/04/2000 o) TRASFERIMENTI A FAVORE DI AZIENDE SPECIALI O DI SOCIETÀ DI CAPITALI effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti. Art. 118 D.Lgs. n. 267 del 2000 p) A qualsiasi altra esenzione prevista dalla Legge. 2. Sono, altresì, esenti dal pagamento dell imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti: q) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all art. 10 del Dlgs 4 dicembre 1997, n Art. 21 D.Lgs n. 460/1997 r) Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche NUOVO TESTO DI VOLONTARIATO operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni Art. 8 comma 1 della Legge 11/8/1991, n. 266 Risoluzione n. 49/E 17/04/2000 h) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni attribuzione di eredità o di legato a loro favore. Art. 8 comma 2 Legge 11/8/ 1991, n B) a seguito di: i) PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE che non eccedono 1.032,91 (valore della controversia) Art. 46 Legge 21/11/1991, n. 374 Risoluzione n. 49/E 17/04/2000. l) procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di SEPARAZIONE TRA I CONIUGI. Art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74 Risoluzione n. 49/E 17/04/2000 m) TRASFERIMENTI A FAVORE DI AZIENDE SPECIALI O DI SOCIETÀ DI CAPITALI effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti. Art. 118 D.Lgs. n. 267 del 2000 n) Cancellazione dell ipoteca legale e convenzionale (per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29 gennaio 2009) art. 3 comma 13 bis del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella L. 2 del 28 gennaio o) Qualsiasi altra esenzione prevista dalla Legge. 2. Sono, altresì, esenti dal pagamento dell imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti: p) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n Art. 21 D.Lgs n. 460/1997 q) Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) Art. 4 comma 5 del D.Lgs. 207/ L esenzione di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) non spetta qualora il veicolo venga cointestato a soggetti non disabili.

16 TESTO VIGENTE di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) Art. 4 comma 5 del Dlgs. 207/2001. Art. 5 Agevolazioni 1. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie di veicoli l imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate: a) AUTOVEICOLI muniti di CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO SPECIALE (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), semprechè NON siano adatti al TRASPORTO DI COSE: Misura di un quarto ai sensi dell art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97. b) RIMORCHI AD USO ABITAZIONE PER CAMPEGGIO e simili: Misura di un quarto ai sensi art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97. c) Per gli atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA, indipendentemente dalla base imponibile applicata in Italia e dal regime impositivo applicato all estero scontano il pagamento dell IPT. Nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 tenendo conto dell eventuale incremento, di cui all art. 3, deliberato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall art. 56, comma 2, D. Lgs. n. 446 del d) Per le formalità aventi ad oggetto i veicoli costruiti da almeno trent anni o veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno vent anni individuati con determinazione dall ASI e dalla FMI, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. Art. 63, commi 1, 2,3 e 4, Legge 21 novembre 2000 n L imposta è dovuta nella misura sottoindicata relativamente alle formalità concernenti le seguenti tipologie: - Nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai famigliari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell Agenzia delle Entrate 30/07/2001 n. 72 Nella misura di un quarto; - Nei casi di cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità NUOVO TESTO Art. 5 - Agevolazioni 1. Per le formalità, presentate al P.R.A., relative alle sottoindicate tipologie di veicoli e/o atti, l imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate: a) invariato b) invariato c) Atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione I.V.A. a condizione che, nel caso dell usato, la fattura concernente la cessione del veicolo sia emessa dall intestatario venditore al PRA al soggetto acquirente: Nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 tenendo conto dell eventuale incremento, di cui all art. 3, deliberato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall art. 56, comma 2, D.Lgs. n. 446 del 1997 d) Veicoli costruiti da almeno trent anni o veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno vent anni individuati con determinazione dall ASI e dalla FMI, esclusi quelli adibiti ad uso professionale: Art. 63, commi 1, 2, 3 e 4, Legge 21 novembre 2000 n. 342 e) ipoteche legali e convenzionali (Iscrizione al P.R.A.) Nella misura fissa di 50,00: art. 3 comma 13 bis del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella L. 2 del 28 gennaio L imposta è dovuta nella misura sottoindicata relativamente alle formalità concernenti le seguenti tipologie: f) Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata: nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 tenendo conto dell eventuale incremento di cui all art. 3 del presente regolamento; g) Nei casi di successioni ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata: nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 tenendo conto dell eventuale incremento di cui all art. 3 del presente regolamento; 3. Si applica all imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge.

17 TESTO VIGENTE trascritta o annotata: nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998; - Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata: nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998; - Nei casi di successioni ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità presentata: nella misura fissa di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998; 3. Si applica all imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge. NUOVO TESTO

18 TESTO VIGENTE Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni 1. Il soggetto incaricato della gestione dell imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per l ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli. 2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui al comma 1 devono contenere l attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e risultanti da appositi modelli predisposti. 3. Alle richieste di iscrizione e trascrizione al P.R.A. di veicoli, rientranti nella casistica di cui all art. 5, comma 1, lett. c, del presente regolamento, concernente gli atti soggetti ad IVA, deve essere sempre allegata: copia della fattura d acquisto o, nel caso di veicoli provenienti dall estero acquistati da privati, copia del modello F24; copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da Paesi Extra UE. Art. 7 - Termini di versamento 1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell' imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione. 2. Per le formalità di trascrizione, annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata. 3. Per le formalità soggette all imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, NUOVO TESTO Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni 1. invariato 2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui al comma 1 devono contenere l attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e a tale scopo possono essere utilizzati modelli appositamente predisposti. 3. Alle richieste di trascrizione al P.R.A. di veicoli, rientranti nella casistica di cui all art. 5, comma 1, lett. c, del presente regolamento, concernente gli atti soggetti ad IVA, deve essere allegata copia della fattura d acquisto o dello scontrino fiscale. Nel caso di iscrizioni di veicoli provenienti dall estero dove l acquirente sconti l IVA in Italia, deve essere allegata copia della fattura e/o copia del modello F24 e/o copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da Paesi extra U.E. Nel caso di prime iscrizioni di veicoli al P.R.A. si procederà a successive verifiche per accertare la sussistenza del diritto all applicazione della tariffa agevolata quale atto soggetto ad IVA. Art. 7 - Termini di versamento 1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia contenuti nello stesso atto di vendita, il versamento dell' imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione. Nel caso del solo atto di costituzione di ipoteca, l iscrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla data dell effettivo rilascio della carta di circolazione. 2. Per le formalità di trascrizione, annotazione ed iscrizione d ipoteca relative a veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata. 3. invariato.

19 TESTO VIGENTE la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge. Art Ravvedimento del contribuente 1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d accertamento, può avvalersi dell istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini: Pagamento effettuato entro: Sanzione effettiva: 30 giorni dalla scadenza: = 3,75 % 1 anno dalla scadenza: = 6 % CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art Norme finali 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia. 2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse. NUOVO TESTO Art Ravvedimento del contribuente 1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d accertamento, può avvalersi dell istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini: Pagamento effettuato entro: Sanzione effettiva: 30 giorni dalla scadenza: = 2,50 % 1 anno dalla scadenza: = 3 % Ovvero dalla eventuali misure che dovessero essere stabilite dalla legge successivamente. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art Norme finali 1. Invariato 2. Invariato 3. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dall'1/1/2010. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge entra in vigore con efficacia dall 01/01/2008; da tale data è abrogato il Regolamento dell IPT approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 71 del 28/11/2006. Visto l art. 52 del medesimo D.Lgs. 446/97 e successive modifiche, disciplinante la potestà regolamentare di province e comuni in materia di entrate, anche tributarie; Visti gli art. 7 e 42 del D.Lgs 267/2000; Ritenuto provvedere in merito; Dato atto che sono stati favorevolmente espressi i pareri quali risultano apposti sulla scheda allegata alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario e Affari Legali per quanto attiene alla regolarità tecnica e contabile e il parere di legittimità, espresso ai sensi dell art. 35 dello Statuto Provinciale da parte del Segretario Generale; Dato atto che ai sensi dell art. 16 comma 3 del regolamento per l organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, la presente proposta deliberativa è stata esaminata nella 2 Commissione Consiliare Permanente Economia e Fi nanze riunitasi in data 26/11/2009;

20 Udito il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Provinciale il quale pone in votazione la proposta deliberativa in oggetto; Visto l esito della votazione che è del seguente tenore: Presenti: n. 24 Votanti: n. 24 Astenuti: nessuno. Voti favorevoli: n. 24 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: On. Roberto Simonetti. PDL: Botta, Fornero, Fossati, Gariazzo, Leardi, Maggia, Nicolello, Oleari, Zappalà. PD: Bazzini, Carli, Ferrari, Graziola, Sciarretta. Lista Ronzani: Lunardon. L.N.: Angelico, Civra Dano, Fussotto, Lanzone L.C. per Simonetti e Scanzio: Rosso Gruppo Misto: Bertocco IDV: Gherscfeld. Sinistra per il Biellese: Belletti. Voti contrari: nessuno. DELIBERA Per le motivazioni espresse in premessa: 1) DI MODIFICARE il vigente Regolamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione Iscrizione ed Annotazione di Veicoli al Pubblico Registro Automobilistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76 del 17/12/2007; 2) DI APPROVARE il testo coordinato, che sostituisce il precedente testo, del Regolamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione Iscrizione ed Annotazione di Veicoli al Pubblico Registro Automobilistico così come risulta nell allegato A), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, contenente anche l adeguamento dei richiami normativi. 3) DI COMUNICARE tale Regolamento unitamente alla presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall esecutività, rendendo pubblico il Regolamento mediante apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall art. 52 del D.Lgs. 446/97; 4) DI NOTIFICARE il Regolamento in parola al Pubblico Registro Automobilistico di Biella come previsto all art. 56 del D.Lgs. 446/1997; ***** La relativa registrazione è conservata agli atti dell Amministrazione Provinciale ai sensi dell art. 95, comma 4, del Regolamento per l organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.

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