Art. 1. Istituzione di case da gioco in Sicilia e in Lombardia

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1 Art. 1 Istituzione di case da gioco in Sicilia e in Lombardia 1.In armonia con i principi costituzionali in materia e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, in applicazione della presente legge, posta in espressa deroga al disposto degli artt. 718, 719, 720, 721, 722 del codice penale, il Presidente de Consiglio dei Ministri, autorizza l'apertura e l'esercizio di casinò nel territorio delle Regioni Sicilia e Lombardia, previo eventuale concerto con il Ministro dell'interno per i particolari profili inerenti l'ordine pubblico. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene resa a mezzo di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel pieno rispetto delle prerogative legislative attribuite dai rispettivi Statuti. 3. L'esercizio del potere autorizzatorio dei Presidenti della Regione Sicilia e della Regione Lombardia dovrà altresì tenere in considerazione le esigenze economiche e turistiche del territorio. Art.2 Individuazione dei siti 1. Quali siti privilegiati per l'istituzione e l'esercizio di case da gioco (casinò) vengono sin d'ora individuati i territori dei Comuni di Taormina, in Sicilia e di S. Pellegrino Terme, in Lombardia. 2. Con successive leggi regionali potranno essere individuati ulteriori siti, tenuto conto dei flussi turistici nel territorio regionale e delle esigenze di mercato del settore

2 Art.3 Gestione delle case da gioco (casinò) 1. La gestione delle case da gioco (casinò) sarà effettuata a mezzo di società per azioni con capitale interamente pubblico, con azionariato regionale pari almeno al 51%, mentre il restante 49% potrà essere attribuito ai Comuni interessati e/o ad altri Enti Comunali che intenderanno prendere parte alla compagine societaria. 2. In alternativa all'ipotesi di cui al comma 1, con legge regionale potrà essere stabilito che la gestione del servizio venga affidata ad una società mista, con capitale pubblico pari almeno al 66%, mentre il restante 34% potrà essere attribuito a privati, previa gara ad evidenza pubblica. All'interno della quota azionaria attribuita alla parte pubblica, pari al 66%, deve essere sempre garantita la prevalenza dell'azionariato regionale almeno per il 34%. 3. La prevalenza dell'azionariato regionale è posta a tutela della trasparenza della gestione del servizio e tende a garantire un continuo e diretto controllo nei confronti dell'attività svolta all'interno delle case da gioco. 4. Al fine di evitare fenomeni di infiltrazione mafiosa e/o di criminalità organizzata, nonchè di garantire il più elevato livello di trasparenza nella gestione del servizio, è fatto divieto di affidare in concessione l'esercizio delle case da gioco (casinò) a società con capitale interamente privato o maggioranza privata. 5. La concessione del servizio può essere revocata in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la stessa, senza alcun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione. 6. Una legge regionale stabilisce le modalità e le garanzie di affidamento in concessione del servizio, nonché la durata della concessione medesima. 7. La Giunta Regionale di ciascuna regione adotta il Regolamento di gestione relativo al funzionamento delle case da gioco (casinò) che

3 verranno istituiti nel territorio regionale. Art.4 Regolamento per il funzionamento e l'esercizio delle case di gioco (casinò) 1. Le Giunte Regionali della Sicilia e della Lombardia adottano il Regolamento di cui all'art. 3 comma 7, riguardante il funzionamento delle case da gioco (casinò). 2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere: a) le disposizioni relative alla gestione amministrativa delle case da gioco (casinò); b) le norme concernenti il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti; c) i requisiti di moralità ed onorabilità che il personale addetto deve possedere; d) le disposizioni riguardanti l'esercizio della vigilanza all'interno dei casinò da parte del personale preposto, il quale è tenuto a collaborare attivamente con le Autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio dell'attività di controllo e di tutela dell'ordine pubblico; e) il divieto assoluto di accesso alle case da gioco (casinò) per i minori degli anni diciotto; f) l'indicazione dei tipi di giochi autorizzati; g) i giorni di chiusura e l'orario di apertura al pubblico dei locali adibiti al servizio in questione.

4 Art.5 Assunzione dei personale 1. Lo statuto della società concessionaria del servizio prevede le modalità di assunzione del personale, sulla base delle esigenze organizzative riscontrate. 2. Tutto il personale della società, compreso quello part-time o a contratto a tempo determinato, deve possedere i requisiti di moralità e onorabilità determinati con il Regolamento di cui all'art.4. Art.6 Proventi delle case da gioco 1. I proventi dell'esercizio delle case da gioco (casinò) devono essere imputati, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ai bilanci degli Enti che compongono la compagine della società concessionaria del servizio. Art.7 Trasparenza delle operazioni di cassa delle case da gioco (casinò) 1. Alle operazioni ed ai servizi di cassa dei casinò si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di valori di provenienza illecita, di cui al decreto legge 3 maggio 1991 n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991 n.197, e al decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, nonché le disposizioni vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385.

5 Art.8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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