Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) Proposta di Direttiva. Art. 113 del TFUE
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1 Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) Autore: Titolo: Serie: Data: 27/11/2012 Descrittori: Ufficio Rapporti con l'unione Europea Regime IVA dei voucher (COM(2012)206) Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'ue Numero: 139 BUONI ACQUISTO DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA IVA 27 novembre 2012 n. 139 Regime IVA dei voucher (COM(2012)206) Tipo di atto Proposta di Direttiva Data di adozione 10 maggio 2012 Base giuridica Settori di intervento Art. 113 del TFUE Sistema comune di imposta sul valore aggiunto Assegnazione 14 maggio 2012 Segnalazione da parte del Governo Sì FINALITÀ/MOTIVAZIONE La proposta è intesa ad introdurre nella direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto, un regime giuridico specifico per la tassazione delle operazioni che comportano l'uso di buoni ("voucher"),al fine di colmare le divergenze esistenti nei vari ordinamenti nazionali. In assenza di norme comuni a livello europeo, le normative e le prassi nazionali si sono infatti evolute in modo non coordinato, generando incertezza giuridica e contenzioso nonché determinando casi di doppia imposizione o non imposizione che ostacolano il corretto funzionamento del mercato unico e possono prestarsi a pratiche elusive. La Commissione richiama, in particolare, le conseguenze derivanti dalla differente individuazione, nei vari regimi nazionali, del momento dell imposizione (il momento dell emissione o quello del riscatto del buono): alcuni Stati membri considerano un determinato tipo di buono, ad esempio, un credito telefonico prepagato (che rappresenta, peraltro, il tipo di buono più comune), come il versamento di un acconto da tassare all emissione, mentre per lo stesso tipo di buono altri Stati membri tassano la cessione o prestazione finale. Se il buono è emesso nel primo Stato e riscattato nel secondo, entrambi gli Stati applicheranno l IVA sulla cessione o prestazione. Stante la legittimità di entrambe le posizioni, il risultato è, però, quello di una doppia imposizione. Nella situazione opposta nessuno Stato membro applicherebbe l IVA e il risultato sarebbe invece una non imposizione. La Commissione sottolinea che la doppia imposizione ostacola gli accordi commerciali intesi a trarre
2 vantaggio dalle opportunità offerte dal mercato unico. Al contrario, la non imposizione non intenzionale dovuta a incoerenze può essere sfruttata a fini abusivi. La Corte di giustizia è stata più volte chiamata a chiarire le modalità di applicazione della direttiva 206/112/CE ai buoni, fornendo alcuni orientamenti; la Commissione rileva tuttavia che le pronunce della Corte non hanno risolto definitivamente i problemi interpretativi e si rende dunque necessario l intervento legislativo, tenuto anche conto del fatto che l aumento delle funzioni dei buoni, con particolare riferimento ai crediti prepagati di telefonia mobile, ha reso meno netta la distinzione trai buoni e gli strumenti di pagamento innovativi. CONTENUTI Il nucleo essenziale della proposta è costituito dalle disposizioni relative: alla definizione dei buoni ( voucher ) ai fini dell IVA (nuovo art. 30 bis della direttiva IVA); all individuazione del momento dell imposizione (art. 65); alla determinazione della base imponibile per ciascuna fase della catena di distribuzione (artt. 74 bis e ter); al trattamento del buono sconto come una prestazione distinta di un servizio reso al fornitore che accetta il buono dall emittente del buono stesso (artt. 25, lett. e) e 74 ter). DEFINIZIONE DI BUONO Il nuovo articolo 30-bis, definisce il buono ( voucher ) come lo strumento che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che comporta l obbligo corrispondente di garantire tale diritto. In sostanza, ai fini IVA, come sottolineato nella relazione illustrativa, è considerato buono uno strumento con il quale l'emittente si assume l'obbligo di cedere i beni o di prestare i servizi, di accordare uno sconto o di versare un rimborso, con obiettivi di natura commerciale o promozionale, quali quello di promuovere la cessione di determinati beni o la prestazione di determinati servizi oppure di accelerarne il pagamento. Il paragrafo 2 del nuovo art. 30bis precisa che un servizio di pagamento (vale a dire qualsiasi strumento la cui finalità consiste unicamente nell'effettuare pagamenti) ai sensi della direttiva 2007/64/CE non è considerato un buono, caratterizzato, invece, dalla finalità di promuovere le vendite di un particolare fornitore o gruppo di fornitori o di facilitare gli acquisti. Nell ambito della definizione generale, il paragrafo 1 del nuovo articolo 30bis distingue, alla luce delle problematiche emerse e riscontrate nella prassi, tra: buono monouso : un buono che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi quando, al momento dell emissione del buono, sono noti: a) l'identità del cessionario o del prestatore; b) il luogo della cessione o della prestazione; c) l'aliquota IVA applicabile ai beni o servizi ceduti o prestati; buono multiuso : qualsiasi buono, diverso da un buono sconto o da un buono di rimborso, che non costituisce un buono monouso; buono sconto : un buono che attribuisce il diritto a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. La distinzione tra le prime due categorie è intesa a distinguere chiaramente i buoni in relazione al momento in cui la tassazione è applicabile: a) al momento dell emissione (buoni monouso), in quanto tutte le informazioni necessarie per l imposizione (identità del cessionario, luogo della cessione ed aliquota IVA applicabile) sono disponinbili al momento dell emissione; b) al momento del riscatto (buoni multiuso), caratterizzati non dalla disponibilità delle informazioni necessarie per l imposizione, bensì dalla circostanza che l utilizzo finale è lasciato alla scelta del consumatore (è il caso, ad esempio, di una catena di alberghi internazionale che cerca di promuovere i propri prodotti mediante buoni che possono essere riscattati per un soggiorno in uno dei propri alberghi in uno qualsiasi degli Stati membri, o il caso in cui un credito prepagato può essere utilizzato per le telecomunicazioni o per i trasporti pubblici). L introduzione della definizione di buono sconto mira invece ad includere, nel relativo regime IVA,
3 gli strumenti che corrispondono ad un diritto puntuale e correlato a una cessione o prestazione specifica, escludendo, come precisato nella relazione illustrativa, quelli che attribuiscono invece il diritto ad uno sconto su tutti gli acquisti effettuati in un determinato periodo di tempo, anche se concesso dietro pagamento, tenuto conto del carattere aperto di tale diritto (anche se limitato nel tempo). MOMENTO DELL IMPOSIZIONE I buoni monouso, in coerenza con le definizioni sopra riportarte, sono assoggettati all IVA nel momento in cui sono emessi e pagati. A questo scopo, la proposta novella dell art. 65 della direttiva IVA, includendo esplicitamente nella fattispecie del pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi l operazione del pagamento di un buono monouso, rende l imposta, dunque, esigibile anche per questo strumento al momento dell incasso e a concorrenza dell importo incassato. Per i buoni multiuso, non potendo il luogo e l'aliquota della tassazione essere stabiliti all atto dell emissione, l'imposta diventa esigibile nel momento in cui i beni o i servizi corrispondenti sono ceduti o prestati. Ciò al fine di evitare che l'attribuzione del diritto intrinseco al buono e la corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi siano considerati operazioni distinte, generando confusione. A questo scopo il nuovo articolo 30ter, precisa che l'emissione di un buono e la successiva cessione di beni o prestazione di servizi costituiscono un'operazione unica ai fini dell'iva. La relazione illustrativa rileva che, in mancanza di tale precisazione, sussiste il rischio che, quando il buono è riscattato e l'aliquota dell'iva è nota, si consideri necessario effettuare gli adeguamenti corrispondenti per tutte le fasi precedenti della catena di distribuzione (all'aliquota applicabile ai beni o ai servizi forniti). Tale adeguamento tardivo e retroattivo sarebbe eccessivamente complicato e scoraggerebbe le imprese senza generare nuovi gettiti fiscali (nell'ipotesi che l'iva a monte sia recuperata ad ogni fase). Per evitare questa situazione è necessario che l'iva non sia applicata alla fornitura di un buono lungo tutta la catena, ma solo all'operazione finale di riscatto. Per i buoni sconto il momento dell imposizione corrisponde, analogamente a quanto disposto per i buoni multiuso, a quello della cessione dei beni o della prestazione di servizi. BASE IMPONIBILE E NORME RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE Per quanto riguarda i buoni multiuso e i buoni sconto, la proposta di direttiva prevede una specifica disciplina in merito alla individuazione della base imponibile. Con riferimento alla cessione di beni o prestazione di servizi effettuata dietro accettazione di un buono multiuso, la base imponibile è pari al valore nominale di detto buono, mentre nel caso di accettazione parziale, a quella parte del valore nominale che corrisponde all accettazione parziale del buono, detratto l importo dell IVA dovuta sui beni o servizi forniti (art. 74 bis). La proposta di direttiva detta regole specifiche in relazione all imposizione delle operazioni connesse alla distribuzione dei buon multiuso tenuto conto che essi, prima di arrivare nelle mani dei consumatori, passano attraverso una catena di distributori. La Commissione sottolinea che la distribuzione commerciale di un buono multiuso rappresenta di per sé la fornitura di un servizio imponibile che è indipendente dalla cessione o prestazione corrispondente. Pertanto, quando il buono multiuso cambia di mano in una catena di distribuzione, la base imponibile del servizio corrispondente può essere misurata tramite l'evoluzione del valore del buono. A questo scopo la proposta include tra le prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA la distribuzione di un buono multiuso da parte di un soggetto passivo diverso dall emittente, nei casi in cui il buono sia offerto ad un prezzo inferiore al valore nominale dell emittente del buono o da un altro soggetto passivo che agisce a nome proprio (art. 25, lett. d); la base imponibile per l operazione di fornitura dei servizi di distribuzione è costituita dalla differenza tra valore nominale del buono ed il prezzo di acquisto pagato, detratto l importo IVA dovuta sul servizio di distribuzione fornito (art. 74, ter). Una specifica disciplina è dettata per i buoni sconto, tenuto conto della possibilità che lo sconto sia a carico dell'emittente anziché del fornitore che accetta il buono. Per evitare una serie complessa di adeguamenti la proposta in esame considera tale sconto come prestazione distinta di un servizio reso dal fornitore che accetta il buono all'emittente del buono stesso. Pertanto, la proposta include tra le prestazioni di servizi imponibili l accettazione di un buono sconto gratuito, se il soggetto passivo che cede i beni o presta i servizi corrispondenti al buono
4 riceve un corrispettivo dall emittente del buono (art. 25, lett. e). In questo caso la base imponibile è invece pari alla riduzione di prezzo concessa al cliente e rimborsata dall emittente, detratto l importo dell IVA dovuta sul servizio fornito (art. 74 quater). BASE GIURIDICA La proposta si basa sull'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, che conferisce al Consiglio il potere di adottare, all unanimità, secondo una procedura legislativa speciale (con mera consultazione del Parlamento europeo), le disposizioni che riguardano l armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulle cifre d affari, di consumo e alle altre imposte indirette, nella misura in cui essa sia necessaria per assicurare l instaurazione e del funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. SUSSIDIARIETÀ La valutazione d impatto della Commissione europea motiva la necessità di un azione a livello europeo per risolvere i problemi derivanti dalla diversificazione tra i vari Stati Membri, fonte di incoerenze nella tassazione che possono a loro volta comportare una doppia imposizione o una non imposizione, nonché distorsioni nel funzionamento del mercato interno e fenomeni di concorrenza sleale. La Commissione ritiene che tali problemi discendano dall assenza di una specifica disciplina per il trattamento dei buoni nella direttiva IVA e, pertanto, possono essere risolti solo con un azione a livello dell UE, mentre gli Stati membri, agendo indipendentemente, non potrebbero conseguire l obiettivo di un applicazione uniforme dell imposta. Con il mantenimento dello status quo i problemi persisterebbero e probabilmente aumenterebbero dando luogo ad un accresciuta incertezza e contenzioso. La Commissione considera inadeguato a risolvere i problemi sopra indicati il ricorso a strumenti giuridici non vincolanti, come note orientative, tenuto conto della necessità di assicurare certezza giuridica e del forte contenzioso giurisdizionale, e che occorra, pertanto, procedere alla modifica degli articoli della citata direttiva IVA. VALUTAZIONE D IMPATTO La Commissione evidenzia l obiettiva difficoltà di formulare, in relazione all introduzione di uno specifico regime IVA per il trattamento dei buoni, valutazioni d impatto economico di tipo quantitativo, vista l impossibilità di quantificare le dimensioni attuali dell elusione fiscale, e fornisce, dunque, indicazioni di tipo qualitativo, differenziato in funzione del ruolo dei diversi attori (amministrazioni fiscali ed imprese) e della natura dei problemi che devono affrontare. Per quanto riguarda le amministrazioni fiscali, il principale vantaggio derivante dall introduzione del nuovo regime sarebbe la riduzione dell elusione fiscale o della non imposizione non intenzionale. Si porrebbe in tal modo fine alle perdite di gettito fiscale segnalate da alcuni Stati membri e dovute alle incoerenze nella tassazione secondo le norme vigenti. Per quanto concerne le imprese (e in generale i soggetti imponibili), i vantaggi sarebbero costituiti dall eliminazione della doppia imposizione (in particolare per le attività transfrontaliere) e delle conseguenze economiche negative che essa comporta, nonché dalla riduzione dell incertezza in materia di adempimenti fiscali. Un ulteriore significativo risparmio deriverebbe dalla riduzione della necessità di ricercare soluzioni tramite procedimenti contenziosi, che risultano costosi e i cui esiti sono spesso insoddisfacenti per le parti. Più in generale, per le imprese il fatto di disporre di norme fiscali uniformi e coerenti in questo settore eliminerebbe gli ostacoli all innovazione commerciale e permetterebbe loro di sfruttare meglio i vantaggi economici del mercato interno. La prevista riduzione del grado di frammentazione del mercato interno potrebbe pertanto comportare: una maggiore efficienza del mercato; una scelta più ampia per i consumatori; migliori economie di scala. Non è previsto un impatto sociale rilevante. Ad avviso della Commissione, le imprese che potranno essere svantaggiate dal nuovo regime non presenterebbero un volume di impiego significativo. Infatti, i fornitori di buoni prepagati di telecomunicazioni il cui obiettivo principale è l arbitraggio fiscale sono spesso operatori virtuali con una presenza fisica trascurabile. Il miglioramento
5 dell ambiente di mercato dovrebbe invece portare a riduzioni di prezzo, in particolare per le telecomunicazioni internazionali, a vantaggio dei consumatori che utilizzano servizi prepagati. L IMPATTO SULL ORDINAMENTO NAZIONALE (A CURA DEL SERVIZIO STUDI) Il trattamento dei voucher a fini IVA è stato chiarito dalla risoluzione dell Agenzia delle entrate 21/E del 22 febbraio Stante il contenuto della proposta di direttiva, le norme proposte dall UE in relazione al trattamento fiscale dei voucher multiuso sembrano concordare con le conclusioni dell Amministrazione finanziaria, secondo la quale si considera rilevante a fini IVA il momento in cui l'esercizio commerciale cede beni o presta servizi ai portatori dei buoni acquisto. Tuttavia, nell ordinamento italiano non è presente una definizione fiscalmente rilevante di voucher (come recata dall articolo 30-bis della proposta in esame): nell ambito della risoluzione sopra citata, l Amministrazione finanziaria ha ribadito che i buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ex art del codice civile, documenti che, recita la norma, servono soloa identificare l avente diritto alla prestazione o consentire il trasferimento del diritto senza l osservanza delle forme proprie della cessione. Dunque la circolazione del buono medesimo, non comportando anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto, non assume rilevanza ai fini IVA. In particolare, ancorché non vi sia un'espressa regolamentazione della specifica fattispecie, la cessione dei titoli di legittimazione è ricondotta nell'ambito applicativo dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale "Non sono considerate cessioni di beni... a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;". Analoga considerazione è formulata dall Agenzia delle entrate con riferimento ai "buoni acquisto o regalo", acquistati da aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali e spendibili per un importo pari al valore facciale per l'acquisto di beni e/o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati. Anch essi sono dunque documenti di legittimazione, la cui circolazione è però più complessa e richiede, a parere dell Amministrazione, alcuni chiarimenti in ordine al regime IVA dei rapporti giuridici sottesi. In particolare, per quanto riguarda il rapporto tra: emittente e azienda cliente, si ritiene che la cessione dei buoni effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente non assuma rilevanza ai fini dell'iva, ai sensi del richiamato articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del La circolazione del documento di legittimazione non integra in tale ipotesi una cessione di beni o una prestazione di servizi; il pagamento è una mera movimentazione di carattere finanziario. All interno di tale attività, l Amministrazione precisa che dovrà essere, invece, fatturato: a) separatamente b) con aliquota ordinaria qualsiasi eventuale servizio prestato dall'emittente verso corrispettivo specifico: ad esempio la stampigliatura, la personalizzazione, la consegna a domicilio del buono e così via; azienda cliente e beneficiario del buono, la cessione a titolo gratuito del buono acquisto risulta anch'essa fuori campo di applicazione dell'iva (sempre ai sensi delle richiamate norme) in quanto la circolazione dei titoli di legittimazione è assimilabile ad una mera movimentazione di carattere finanziario; beneficiario ed utilizzatore del buono ed esercizio convenzionato, la cessione di beni prestazione di servizi assume invece rilevanza ai fini IVA. In tale caso, l'esercizio commerciale cede beni o presta servizi ai portatori dei buoni acquisto, con la sola particolarità che l'intero prezzo o una parte di esso viene assolto attraverso la consegna dei buoni acquisto medesimi (assunti al valore facciale). Dunque, la base imponibile per l'esercizio commerciale è costituita dall'intero prezzo al minuto, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal consumatore finale in contanti (o con modalità analoghe) che del valore facciale dei buoni acquisto; esercizio convenzionato e società emittente il buono, il rimborso del valore facciale dei buoni da parte della società emittente non costituisce operazione rilevante ai fini dell'iva, giusto il richiamato articolo 2, terzo comma, lettera a) del DPR n. 633 del Anche in tale fase si verifica una mera movimentazione di carattere finanziario. Secondo quanto chiarito dall Amministrazione finanziaria (risoluzione 49/E del 3 aprile 1996), i buoni pasto sono soggetti ad Iva al momento dell'emissione e del rimborso. In particolare sono:
6 - fuori campo IVA: a) il momento della cessione dei buoni pasto ai dipendenti, b) il momento in cui il dipendente si rivolge all esercizio convenzionato per spendere il buono pasto, in quanto quest ultimo dovrà solo emettere scontrino/ricevuta fiscale con l indicazione corrispettivo non pagato, (come stabilito, peraltro, dalla Circolare Ministeriale n. 97 del 1997); - rilevanti a fini IVA: a) il rapporto tra la società che emette i ticket e l azienda acquirente. In tal caso la base imponibile da assoggettare all'iva (con l'aliquota ridotta del 4 per cento, ai sensi del'articolo 75, comma 3, della L. 30 dicembre 1991, n. 413) è costituita dal prezzo fissato tra le parti, non rilevando la circostanza che essa sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono-pasto; b) il rapporto tra esercente convenzionato e società emittente. Quando il commerciante richiede il rimborso all azienda emittente, la base imponibile (con IVA al 10 per cento) è determinata sul valore del buono, al netto dello sconto riconosciuto alla società emittente (applicando cioè la percentuale di sconto al valore facciale del buono-pasto), che per l esercente è un costo. La fatturazione da parte dell esercizio convenzionato determina il momento in cui il ricavo si considera conseguito. CONSULTAZIONE NAZIONALE SULLA PROPOSTA Il Dipartimento delle Finanze ha svolto una consultazione sulla proposta di direttiva nel proprio sito internet, dal 21 maggio al 31 luglio 2012, invitando i soggetti interessati ad inviare contributi e osservazioni. La maggior parte delle osservazioni emerse riguardano il trattamento peculiare dei buoni pasto, per i quali l ordinamento italiano pone un trattamento fiscale specifico e sostanzialmente diverso sia dalle conclusioni cui è giunta l UE in materia di voucher, sia dalle regole generali tracciate dall Amministrazione finanziaria. Le posizioni più significative, raccolte in seno alla consultazione pubblica, possono essere raggruppate come segue: con riferimento al problema della qualifica dei buoni pasto alla luce della bipartizione europea (mono/multiuso), alcune opinioni reputano che tali buoni andrebbero considerati nel novero dei buoni monouso (tassati dunque ab origine), al fine di evitare un incremento dei costi nella gestione del sistema nazionale dei buoni pasto, principalmente attribuibile ai margini sulla distribuzione previsti per i buoni multiuso e soggetti ad IVA. riguardo la natura dei buoni pasto, alcuni soggetti ritengono che essi non possano essere considerati buoni monouso. Infatti, essendo i buoni pasto utilizzabili presso diversi esercizi convenzionati, l identità del cessionario/prestatore non può essere nota al momento dell emissione. Inoltre, tali operatori ritengono che l unico momento da considerare rilevante ai fini IVA debba essere quello di utilizzo del buono e non quello dell emissione, che rappresenta una mera movimentazione di carattere finanziario. in ordine alla base imponibile sono state evidenziate ulteriori problematiche: la proposta prevede che essa sia pari al valore nominale del detto buono o, nel caso di accettazione parziale, a quella parte del valore nominale che corrisponde all'accettazione parziale del buono, detratto l'importo dell'iva dovuta sui beni o sui servizi forniti. Con riguardo specifico ai buoni pasto, è stato osservato che, secondo le regole nazionali, la base imponibile relativa alla cessione del buono è costituita dal corrispettivo pattuito fra le parti, non rilevando la circostanza che questo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale del buono. Ai sensi della vigente disciplina nazionale, inoltre, la società di emissione presta a favore delle aziende clienti un servizio sostitutivo di mensa aziendale reso tramite il buono pasto. per quanto concerne l impatto sulla disciplina nazionale, infine, alcuni operatori (come riferisce il Dipartimento delle finanze, rappresentanti del settore) reputano preferibile il mantenimento di un sistema nazionale differenziato rispetto ad altri tipi di buono. Ciò in quanto, l emissione e il riscatto dei buoni pasto hanno luogo nel territorio nazionale senza, quindi, effetti transfrontalieri distorsivi. Inoltre, si ritiene che la proposta di direttiva mal si adatti al fenomeno dei buoni pasto in Italia e al loro mercato. Altri rappresentanti si sono espressi, invece, a favore di un trattamento armonizzato dei buoni pasto, senza alcuna differenziazione in ordine alle varie forme di buono; il DF riferisce che il regime IVA nazionale dovrebbe - a loro parere - essere riformato conformemente alla proposta di direttiva al fine di assoggettare ad IVA l operazione corrispondente al buono pasto all atto dell utilizzo del buono presso l esercizio convenzionato.
7 È stato comunque osservato che in caso di riforma della normativa IVA nazionale sui buoni pasto, diventerebbe conseguentemente opportuna una revisione complessiva concernente anche il regime di deducibilità degli oneri in capo ai datori di lavori e ai lavoratori dipendenti. Le modalità di applicazione dell IVA nel settore delle telecomunicazioni sono disciplinate dall articolo 74, primo comma, lettera d), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall articolo 1, comma 158 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). In particolare, si dispone del cd. sistema monofase : l imposta è assolta dal solo soggetto che si trova a monte della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall utente. Di conseguenza le successive operazioni, di fatto consistenti nella mera distribuzione - come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella circolare 25/E del sono considerate fuori del campo di applicazione dell IVA. A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008, l IVA viene assolta dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi per: - le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico; - la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa le fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica. L IVA è assolta sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici tramite propri stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Si prevede che per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione, anche successive alla prima cessione, i cedenti debbano rilasciare un documento in cui devono essere indicati anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi. Il successivo comma 159 del richiamato articolo 1 della L. 244/2007 ha poi previsto uno specifico regime sanzionatorio (pene pecuniarie) nei casi di violazione delle predette disposizioni. Si rammenta che in merito si è pronunciata la Corte di Giustizia UE (C-520/10 del 3 maggio 2010), la quale ha chiarito che un operatore telefonico il quale propone servizi di telecomunicazioni, consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all utente finale allorché quest ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta. La proposta di direttiva in esame chiarisce, nella relazione di accompagnamento, che sono considerati buoni rilevanti a fini IVA i crediti prepagati per le telecomunicazioni (che sono buoni). Viene tuttavia operata una distinzione in ordine ai servizi di pagamento mobile, che generalmente consentono a un consumatore, utilizzando un telefono cellulare, di pagare per una gamma crescente di beni e servizi oltre ai servizi di telecomunicazioni (e anche di effettuare trasferimenti di denaro). Se il sistema ha l'obiettivo di facilitare il pagamento di una gamma estesa, o anche illimitata, di articoli, che possono comprendere contenuti (file musicali, giochi, carte geografiche, dati, ecc.), altri servizi (parcheggio, ecc.) o beni (ad esempio da un distributore automatico), risulta tuttavia difficile considerarlo alla stregua di un buono. La distinzione tra un buono multiuso (il cui detentore ha accesso a servizi di telecomunicazioni e ad altri servizi o beni specificati) e un servizio di pagamento (la cui finalità consiste nel facilitare la spesa di un credito prepagato per acquistare beni o servizi, anche forniti da prestatori terzi) si fonda sull'esistenza di un diritto a ricevere beni o servizi. Gli strumenti che possono presentare alcune caratteristiche dei buoni, ma la cui funzione principale è quella di servire come mezzi di pagamento, devono pertanto essere esclusi dalla definizione di buono; di conseguenza, il paragrafo 2 dell articolo 30 bis non considera come buono un servizio di pagamento, ai sensi della direttiva 2007/64/CE. Nel corso della pubblica consultazione svoltasi sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF in merito alla direttiva in esame, le parti coinvolte hanno rilevato che la definizione di cui all articolo 30 bis non sembrerebbe dare adeguata certezza agli operatori per la qualificazione del buono ai fini IVA e per armonizzare il trattamento di talune categorie di buoni nei diversi Stati
8 membri. Viene in particolare citato l esempio della scheda telefonica prepagata, che consente al cliente di attivare, a parità di prezzo e di aliquota, eventuali pacchetti di servizi elettronici predefiniti e opzionali per l utente rispetto al servizio telefonico. Tali servizi possono essere resi da operatori diversi rispetto all emittente del buono. Al riguardo, emerge l esigenza di un chiarimento su quali siano gli elementi che possano incidere sulla natura del buono monouso e multiuso e le possibili linee di demarcazione. LE CONSEGUENZE DI CARATTERE FINANZIARIO (a cura del Servizio Bilancio dello Stato) La proposta interviene sulla disciplina IVA dei c.d. buoni pasto stabilendo che il momento dell imposizione è quello in cui gli esercizi convenzionati restituiscono alla società emittente i ticket (aliquota 10%). Come già accennato, la normativa vigente prevede due momenti impositivi: - l acquisto, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto. In questa fase la società emittente effettua la vendita applicando l aliquota del 4%; - la restituzione, da parte degli esercizi convenzionati, dei buoni pasto alla società emittente con applicazione dell IVA ad aliquota del 10%. Ai fini di una stima degli effetti finanziari occorre distinguere la natura e la tipologia di operazioni attive effettuate dal datore di lavoro. Infatti: 1) se il datore di lavoro è un soggetto privato, la proposta determina effetti di minor gettito tenuto conto che l IVA assolta sugli acquisti non è detraibile. Come tale, tuttavia, viene contabilizzata come un onere deducibile ai fini della determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. In deroga al principio generale di detraibilità dell IVA, l art. 19-bis1 del DPR n. 633/1972 disciplina diverse situazioni soggettive ed oggettive che limitano o escludono il diritto alla detrazione dall imposta. In particolare, la lettera f) dell unico comma non consente la detrazione dell IVA relativa all acquisto o all importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell attività propria dell impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell impresa; 2) se il datore di lavoro è un ente statale, la proposta comporta effetti negativi in quanto, in presenza di invarianza degli stanziamenti di spesa iniziali, al minor gettito IVA non corrisponde una riduzione di spesa (è presumibile ipotizzare che, ad es., che il singolo ministero spenderà comunque le risorse stanziate); 3) se il datore di lavoro è un ente pubblico diverso dallo Stato, la proposta comporta comunque effetti negativi nell ambito della P.A.. Analogamente a quanto indicato nel punto precedente, infatti, a fronte di una riduzione del gettito IVA in favore dello Stato non corrisponde una riduzione di spesa nell ambito della P.A.; ciò in quanto è presumibile ipotizzare che l ente spenderà comunque le risorse disponibili. ESAME PRESSO LE ISTITUZIONI DELL UE La proposta viene esaminata secondo la procedura legislativa speciale, che prevede l unanimità in seno al Consiglio dell UE ed il mero parere del Parlamento europeo. ESAME PRESSO ALTRI PARLAMENTI NAZIONALI Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l esame dell atto risulta concluso dal Bundesrat tedesco e dai parlamenti di Repubblica Ceca, Portogallo, Romania, Slovenia (nessuna di tali assemblee ha sollevato rilievi in materia di rispetto del principio di sussidiarietà), mentre è tuttora in corso presso il Bundestag tedesco, il Senato belga, i parlamenti di Finlandia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia e presso le due Camere britanniche.
9 XVI LEGISLATURA DOCUMENTAZIONE PER LE COMMISSIONI ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL UE, N. 139, 27 NOVEMBRE 2012 Il bollettino è stato curato dall Ufficio Rapporti con l Unione europea (' *cdrue@camera.it)
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