GLI ENTI LOCALI E LA DELIBERAZIONE N. 40/04: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE N. 87/06

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1 GLI ENTI LOCALI E LA DELIBERAZIONE N. 40/04: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE N. 87/06 Alberto Grossi Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio Questa presentazione non è un documento ufficiale dell Autorità per l energia elettrica e il gas Modena, 26 gennaio 2007 Autorità per l energia elettrica e il gas 1

2 Il ruolo dell Autorità L Autorità per l energia elettrica e il gas è chiamata ad accompagnare il processo di liberalizzazione del mercato del gas promuovendo: lo sviluppo della concorrenza la tutela dei consumatori l equità e la non discriminazione dei clienti l efficienza nei servizi la qualità, tecnica e commerciale, nell erogazione dei servizi il risparmio energetico ed il rispetto dell ambiente La tutela dei consumatori comprende la tutela dell integrità fisica delle persone e delle cose, della salute e del diritto di proprietà, quali diritti costituzionalmente garantiti Autorità per l energia elettrica e il gas 2

3 Gli interventi dell Autorità in tema di sicurezza Definizione di obblighi per i distributori in materia di ispezione programmata delle reti, odorizzazione del gas, protezione catodica delle reti in acciaio e pronto intervento (deliberazioni n. 47/00, n. 236/00 e n. 168/04) Assicurazione per i clienti finali civili del gas (deliberazione n. 152/03) Regolamento degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04) Autorità per l energia elettrica e il gas 3

4 Fondamenti giuridici della deliberazione n. 40/04 L Autorità emana provvedimenti in tema di sicurezza a valle del punto di consegna del gas: nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sulla base della legge n. 481/95 che prevede: all articolo 2, comma 12, lettera c), che l Autorità controlli che il servizio sia prestato in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese.la sicurezza degli impianti.. all articolo 2, comma 12, lettera e), che l Autorità stabilisca ed aggiorni la tariffa base di distribuzione nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale all articolo 2, comma 12, lettera h), che l Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi La recente sentenza del Tar Lombardia (3054/06), che ha respinto il ricorso presentato da CNA per l annullamento della deliberazione n. 40/04, ha confermato la legittimità dell operato dell Autorità in tema di sicurezza Autorità per l energia elettrica e il gas 4

5 Le leggi sugli impianti di utenza Tre filoni di norme relative agli impianti di utenza: leggi sulla sicurezza riguardano tutti gli impianti di utenza a gas legge 6 dicembre 1971, n legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivi regolamenti di attuazione leggi sull uso razionale dell energia riguardano in prevalenza gli impianti di riscaldamento legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successivi regolamenti di attuazione D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 leggi sulla tutela dell ambiente D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Il regolamento dell Autorità si colloca esclusivamente nel primo filone di norme ( sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità ) Autorità per l energia elettrica e il gas 5

6 Tempi di attuazione del regolamento Le disposizioni generali sono entrate in vigore il 19 marzo 2004 il Titolo II (accertamenti sugli impianti di utenza nuovi) è in vigore dall 1 ottobre 2004; dall 1 aprile 2007 entrerà in vigore la nuova procedura a regime introdotta dalla deliberazione n. 87/06 il Titolo III (accertamenti di impianti di utenza modificati) entrerà in vigore dall 1 aprile 2008 la data di entrata in vigore del Titolo IV (impianti di utenza in servizio) sarà definita con successivo provvedimento dell Autorità Autorità per l energia elettrica e il gas 6

7 Integrazioni del regolamento: le motivazioni Dal luglio 2005 (mese nel quale il regolamento dell Autorità è entrato in vigore, per le attivazioni della fornitura degli impianti di nuova realizzazione) sono pervenute all Autorità segnalazioni, da parte di clienti finali, di allungamenti nei tempi di inizio delle forniture Dal confronto con le associazioni degli installatori, dei distributori e dei venditori di gas, convocate dall Autorità, è emerso che le principali cause dei ritardi nell attivazione della fornitura di gas per i nuovi impianti erano da ricercarsi sia nel fatto che in molti casi la documentazione predisposta dagli installatori era incompleta o incoerente con la legislazione in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas sia in carenze organizzative di alcuni esercenti gas La quasi totalità delle richieste dei clienti risultava comunque accompagnata dai moduli che consentivano di individuare in via preliminare precise responsabilità in capo all installatore che aveva realizzato l impianto di utenza Le associazioni hanno confermato la validità del regolamento emanato dall Autorità, che garantisce maggiore sicurezza degli impianti ma hanno segnalato l urgenza di disposizioni transitorie per permettere a tutti i soggetti interessati, a partire dai clienti finali e dagli installatori, un periodo più lungo per adeguarsi al regolamento Autorità per l energia elettrica e il gas 7

8 La deliberazione n. 192/05 L Autorità con la deliberazione n. 192/05 ha integrato il regolamento per la sicurezza degli impianti di utenza del gas prevedendo: disposizioni transitorie che consentissero di attivare la fornitura di gas in presenza dei moduli previsti dal regolamento debitamente compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e dall installatore, fermo restando il successivo accertamento della documentazione di legge una volta che ne fosse stato completato l invio al distributore l avvio di un istruttoria conoscitiva per verificare l adeguatezza dei comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas ai fini della piena attuazione del regolamento e della minimizzazione dei disagi per i clienti finali Autorità per l energia elettrica e il gas 8

9 Deliberazione n. 192/05: il tavolo tecnico permanente La deliberazione n. 192/05 ha inoltre attivato un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio dell attuazione del regolamento e l individuazione di eventuali semplificazioni dello stesso Al gruppo di lavoro prendono parte, oltre agli uffici dell Autorità, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, il Comitato Italiano Gas, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e le associazioni degli installatori, dei distributori e dei venditori di gas Autorità per l energia elettrica e il gas 9

10 Deliberazione n. 87/06: le nuove norme per gli impianti di utenza nuovi L Autorità in data 1 marzo 2006 ha pubblicato un documento per la consultazione nel quale, tenendo conto dei contributi raccolti mediante l attività del Gruppo di lavoro nonché degli esiti dell istruttoria conoscitiva, ha formulato proposte di modifiche ed integrazioni al regolamento relativamente agli impianti di utenza a gas nuovi Il 27 aprile 2006 l Autorità, tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti consultati, ha emanato la deliberazione n. 87/06 che ha definito, tra l altro, la nuova procedura di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi in vigore a regime dall 1 aprile 2007 Autorità per l energia elettrica e il gas 10

11 CLIENTE FINALE VENDITORE DISTRIBUTORE Richiesta di attivazione della fornitura al venditore Richiesta di attivazione della fornitura per via informatica con indicazione di ragione sociale e del venditore e richiesta di: codice del Pdr o altro codice identificativo recapito al quale fare pervenire la documentazione Invio informatico dei dati richiesti al venditore Ricezione documentazione Spedizione dell allegato H compilato nella sezione di competenza e degli allegati G e I Allegato I compilato e firmato dall installatore Allegato H compilato e firmato dal cliente finale Documentazione non completa QUADRO 2 Invio o consegna al recapito indicato dal distributore degli allegati H e I, I, insieme ai documenti richiesti dall allegati I Verifica completezza documentazione Documentazione completa QUADRO 4 Autorità per l energia elettrica e il gas 11 QUADRO 1

12 CLIENTE FINALE VENDITORE DISTRIBUTORE Documentazione non completa Invio al cliente finale e in copia al venditore di comunicazione scritta in cui si indica la parte di documentazione mancante si Allegati H, I Certificato o visura camerale no Documentazione mancante Non attiva la fornitura ed attende il ricevimento degli allegati H, I e del certificato o visura camerale QUADRO 3 no Prima che siano trascorsi 30 giorni lavorativi dal ricevimento degli allegati H, I e del certificato o visura camerale è pervenuta la documentazione completa? QUADRO 4 si Autorità per l energia elettrica e il gas camerale, classifica l accertamento 12 QUADRO 2 Attiva la fornitura, entro il tempo massimo stabilito dalla 168/04 decorrente dal ricevimento degli allegati H, I e del certificato o visura come impedito

13 CLIENTE FINALE VENDITORE DISTRIBUTORE Attesa ricevimento degli allegati H e I e del certificato o visura camerale. Documentazione mancante Trascorsi 90 giorni solari dal ricevimento per via informatica della richiesta di attivazione della fornitura del venditore si Allegati H, I Certificato o visura camerale no Annulla la richiesta di attivazione della fornitura e ne dà comunicazione per via informatica al venditore Autorità per l energia elettrica e il gas 13 QUADRO 3 Attiva la fornitura, entro ill tempo massimo stabilito dalla 168/04 decorrente dall ricevimento degli allegati H, I e del certificato o visura camerale e classifica l accertamento come impedito

14 CLIENTE FINALE VENDITORE DISTRIBUTORE Documentazione completa Effettuazione accertamento documentale ESITO POSITIVO ESITO NEGATIVO Invio al cliente finale di: notifica esito negativo accertamento; motivazioni dell esito negativo ed indicazione delle non conformità alle norme tecniche riscontrate; segnalazione di necessità di una nuova richiesta di attivazione dopo l avvenuta eliminazione delle non conformità riscontrate. Invio al venditore della comunicazione di esito negativo dell accertamento. Attiva la fornitura, entro entro il tempo massimo stabilito dalla 168/04 decorrente dal ricevimento degli allegati H, I e del certificato o visura camerale Almeno 2 giorni lavorativi prima della eventuale data fissata o concordata con il Venditore per attivazione fornitura Autorità per l energia elettrica e il gas 14 QUADRO 4

15 Deliberazione n. 87/06: gli accertamenti impediti (1/2) Il distributore classifica un accertamento come impedito quando: ha ricevuto dal cliente finale una documentazione tecnica incompleta ma costituita almeno dagli allegati H e I e dalla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell installatore (o visura ove previsto) entro i successivi 30 giorni lavorativi non riceve il resto della documentazione necessaria per l accertamento Autorità per l energia elettrica e il gas 15

16 Deliberazione n. 87/06: gli accertamenti impediti (2/2) Il distributore nei casi di accertamento impedito comunica tempestivamente per iscritto : al Comune territorialmente competente i dati identificativi degli impianti di utenza, indicando altresì gli estremi dell installatore interessato ad ogni cliente finale interessato che l accertamento del suo impianto è stato impedito per mancato ricevimento della documentazione entro i termini previsti dal regolamento e che pertanto il distributore ha provveduto ad informarne il Comune che potrà effettuare una verifica diretta sul suo impianto con un costo a suo carico di 60,00 (sessanta) euro Autorità per l energia elettrica e il gas 16

17 La copertura dei costi di accertamento Il riconoscimento al distributore è effettuato: forfetario per ogni accertamento 40 euro per impianti fino a 34,8 kw (impianti più diffusi per cottura, acqua calda e riscaldamento autonomo) 50 euro per impianti superiori a 34,8 kw e fino a 116 kw 60 euro per impianti superiori a 116 kw (impianti di grande taglia e sottoposti alle norme di prevenzione incendi) Il riconoscimento al distributore di tali importi avviene : per gli impianti nuovi mediante addebito al venditore; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all importo di cui sopra per gli impianti modificati e in servizio, mediante tariffa di distribuzione con modalità definite con successivo provvedimento dell Autorità (novità introdotta dalla del. 87/06): nel caso di accertamento impedito per mancata consegna da parte del cliente finale della documentazione richiesta si prevede che il distributore trattenga un importo forfetario di 15 euro a copertura dei costi sostenuti e versi nel Conto per la qualità dei servizi gas istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico la differenza rispetto all importo addebitato al cliente finale Autorità per l energia elettrica e il gas 17

18 Verifiche con sopralluogo dei Comuni I Comuni hanno la facoltà di effettuare verifiche con sopralluogo (con il diritto a ricevere dal distributore un contributo di 60 euro per ogni verifica) su: un impianto già accertato con esito positivo dal distributore, con un limite massimo pari al 5% degli impianti accertati dal distributore un impianto il cui accertamento sia risultato impedito per mancata consegna da parte del cliente finale della documentazione richiesta, senza alcun limite massimo (novità introdotta dalla del. 87/06) Il Comune sceglie gli impianti da verificare con sopralluogo in modo non discriminatorio, dando priorità ai casi di presunto maggior rischio per l incolumità pubblica e sulla base di criteri aggiuntivi da esso determinati sulla base delle conoscenze in suo possesso Nel caso in cui la verifica con sopralluogo dia esito negativo: il Comune lo comunica per iscritto al distributore Il distributore: registra l esito negativo della verifica effettuata dal Comune sull impianto di utenza sospende la fornitura di gas Autorità per l energia elettrica e il gas 18

19 Il ruolo degli enti normatori e delle associazioni tecniche di settore Il ruolo degli enti preposti alla normazione tecnica nazionale e delle associazioni tecniche di settore è fondamentale: per consentire la piena attuazione delle direttive sulla qualità e sicurezza dei servizi, ed in particolare del regolamento, attraverso il completamento del quadro normativo con l emanazione di norme tecniche e di linee guida per consentire il superamento di eventuali controversie che nascessero nell attuazione del regolamento In particolare il CIG: ha pubblicato una guida alla compilazione degli allegati obbligatori alla Dichiarazione di Conformità rappresenta il fondamentale riferimento istituzionale per la risoluzione di eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere tra installatori e distributori sulla conformità della documentazione tecnica prodotta alle norme e regole tecniche vigenti Autorità per l energia elettrica e il gas 19

20 Gli effetti della deliberazione n. 40/04 Pur con le inevitabili difficoltà di prima attuazione la deliberazione n. 40/04 ha prodotto effetti significativi: nei primi due anni termici di attuazione oltre impianti di utenza nuovi sono stati attivati a seguito di accertamento con esito positivo tali impianti di utenza risultano pertanto provvisti di tutta la documentazione richiesta dalla legge n. 46/90 è aumentata la conoscenza della legislazione vigente in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas grazie anche al confronto assistito dal CIG su parecchi casi di applicazione della legge n.46/90 l attuazione della deliberazione n. 40/04 ha dato un nuovo impulso a corsi di aggiornamento sia degli installatori sia del personale tecnico incaricato degli accertamenti Autorità per l energia elettrica e il gas 20

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