COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova. Settore Tributi. I.U.C. Imposta Unica Comunale

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1 COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova Settore Tributi I.U.C. Imposta Unica Comunale 1

2 La legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013) ha istituito una nuova imposta: la IUC (Imposta Unica Comunale). L imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. L'imposta si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali di una componente relativa ai servizi che si articola: 3 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore 3 nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. Con questo opuscolo l'amministrazione Comunale porta a conoscenza di tutti i cittadini le caratteristiche principali dell'imposta, composta di tre componenti (IMU, TARI e TASI), dalle regole di calcolo agli adempimenti a cui sono chiamati tutti i contribuenti che siano proprietari, titolari di diritti reali o utilizzatori di beni immobili. Nell'ottica di fornire un servizio al contribuente l'ufficio Tributi del Comune ha attivato i seguenti servizi: il conteggio on-line dell'imu e della TASI con elaborazione e stampa del modello F24 mediante accesso al sito del Comune di Noventa Padovana all'indirizzo: apertura al pubblico dell'ufficio Tributi nei giorni dal 9 settembre al 16 ottobre 2014 nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore giovedì dalle ore alle 18.00; apertura al pubblico dell'ufficio Tributi nei giorni dal 25 novembre al 16 dicembre 2014 nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore giovedì dalle ore alle Cordiali saluti Il Sindaco Luigi Alessandro Bisato 3

3 Imposta Municipale propria - I.M.U. PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA La proprietà o altro diritto reale di godimento sui beni immobili. SOGGETTI PASSIVI L IMU è dovuta dal proprietario o titolare di altro diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, terreni ed aree edificabili, il locatario nei casi di locazione finanziaria. Dal 2013 è esclusa dall IMU l abitazione principale (abitazione di proprietà dove il soggetto passivo è residente anagraficamente e dimora abitualmente), ad eccezione delle abitazioni principali in cat. A1-A8 -A9. BASE IMPONIBILE Per i fabbricati si devono applicare alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati. Categoria catastale Moltiplicatore IMU Cat. A abitazioni tranne A Cat. A10 uffici e studi privati 80 Cat. B collegi, ospedali, scuole 140 Cat. C1 negozi, botteghe 55 Cat. C2-C6-C7 magazzini, garage, tettoie 160 Cat. C3-C4-C5 laboratori, palestre 140 Cat. D alberghi, capannoni, ecc tranne D5 65 Cat. D5 banche e assicurazioni 80 Per i terreni agricoli il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 75. Per le aree edificabili si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell 1 gennaio Il Comune di Noventa Padovana ha approvato con Deliberazione di Giunta n. 44 del 29/05/2014 le tabelle di riferimento dei valori venali delle aree nell anno 2014, confermando gli stessi valori previsti nell anno È ridotta del 50% per le seguenti fattispecie: - fabbricati inagibili con certificazione di tecnico abilitato o da parte dell ufficio tecnico comunale; - fabbricati di interesse storico. ALIQUOTE Le aliquote approvate per l anno 2014 sono: - 0,4 per cento per abitazione principale in cat. A1-A8-A9, cosiddette abitazioni di lusso, comprese le pertinenze nella misura massima di una per categoria C2-C6-C7, con euro 200,00 di detrazione; - 0,8 per cento in tutti gli altri casi. ALTRI CASI Rivolgersi direttamente all Ufficio Tributi per informazioni su: - Coniugi separati/divorziati; - Anziani e disabili in case/istituti di ricovero; - Cittadini italiani residenti all estero; - Valori aree edificabili; - Comodato gratuito tra genitori e figli ---> NOVITà per l anno A partire dal 2014, il Comune ha stabilito di equiparare all abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con le seguenti modalità: - l agevolazione è applicata unicamente nel caso in cui il soggetto passivo d imposta abbia concesso l unità immobiliare ad un proprio parente in linea retta entra il primo grado che la utilizza come abitazione principale, per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale, e che l unità immobiliare non sia già adibita ad abitazione principale da altro soggetto passivo. - L assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; nel caso in cui la rendita dell abitazione superi i 500,00 euro l abitazione stessa ha diritto all assimilazione per la parte di rendita sino a euro 500,00, mentre la parte eccedente è soggetta all imposta con aliquota dello 0,80%;il trattamento 4 5

4 di favore riservato all abitazione principale si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi 500,00 euro comprensiva della rendita dell abitazione principale. - Il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in comodato. - Il contratto di comodato deve essere debitamente registrato all Agenzia delle Entrate; l agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero dalla stipula del contratto di comodato, della residenza e dimora abituale del comodatario. - Per i periodi inferiori all anno l agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell imposta definite per legge. - I soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata (noventapadovana.pd@cert.ip-veneto. net) al settore Tributi, entro il 31 dicembre 2014, pena l esclusione, apposita autocertificazione redatta su modello approvato dal Comune. Il termine di presentazione dell istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l anno Qualora venga meno il requisito per usufruire dell agevolazione il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione. DICHIARAZIONE Permane l obbligo dichiarativo entro il 30 giugno 2015, per le variazioni intervenute nell anno 2014, nei casi previsti dalla legge (ad esempio fabbricati inagibili, aree edificabili, beni merce dell impresa costruttrice, ecc) I modelli sono reperibili presso l Ufficio Tributi o dal sito internet del Comune e dovranno essere riconsegnati direttamente presso l Ufficio stesso o inviati a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. INFORMAZIONI SUL CALCOLO ATTENZIONE: Non è previsto l invio dei modelli di pagamento al domicilio dei contribuenti. Pertanto chi è tenuto al versamento dovrà provvedere al calcolo in maniera autonoma. Il Comune mette a disposizione un servizio di calcolo on-line direttamente sul sito ed eventuale supporto presso lo sportello dell Ufficio Tributi. SCADENZA VERSAMENTI Il versamento si effettua in due rate: ---> acconto pari al 50% con scadenza il > saldo a conguaglio con scadenza il Deve essere effettuato con modello F24 utilizzando i codici sotto riportati: Codice Descrizione 3912 Abitazione principale cat. A1-A8-A Terreni agricoli 3916 Aree edificabili 3918 Altri fabbricati in genere 3925 Immobili di categoria D (quota Stato) 3930 Immobili di categoria D (quota Comune) Importo minimo da corrispondere per contribuente è di euro 12,00 annuo; l importo va arrotondato per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. 6 7

5 Tassa Rifiuti -T.A.R.I. PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO È il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. SOGGETTI PASSIVI È dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda, oppure occupi o conduca locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. BASE IMPONIBILE La TARI si commisura distinguendo tra: - Utenze domestiche (famiglie) in base alla superficie dei locali dell'abitazione e al numero degli occupanti; - Utenze non domestiche (imprese) in base alla superficie dei locali produttivi e all'attività svolta. - si verifica la cessazione del possesso o detenzione di locali ed aree precedentemente dichiarate. INFORMAZIONI SUL CALCOLO È previsto l invio dei modelli di pagamento F24 direttamente a domicilio dei soggetti passivi da parte del concessionario ACEGAS-APS, che gestisce il servizio per conto del Comune di Noventa Padovana. Lo sportello al pubblico è aperto presso il Comune: martedì dalle ore 8.30 alle ore e giovedì dalle ore alle Dal 9 settembre al 16 ottobre: martedì dalle ore 8.30 alle ore e giovedì dalle ore alle ore Dal 25 novembre al 16 dicembre: martedì dalle ore 8.30 alle ore e giovedì dalle ore alle ore Per riduzioni, agevolazioni, esenzioni rivolgersi direttamente allo sportello ACEGAS-APS. TARIFFE Le tariffe sono state approvate con delibera di C.C. n. 13 del , in relazione alle diverse categorie di utenze. SCADENZA PAGAMENTO Il pagamento si effettua con modello F24 e per l anno 2014 sono previste 3 rate con scadenza: ---> luglio > novembre > gennaio DICHIARAZIONI I soggetti passivi hanno l obbligo di presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi, entro il termine di 60 giorni dalla data in cui: - ha inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo; - si verifica una variazione di quanto precedentemente dichiarato; 8 9

6 Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e aree edificabili, così come definite ai fini dell Imposta Municipale Propria (IMU). SOGGETTI PASSIVI La Tasi è dovuta da chiunque persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda, o detenga unità immobiliari, fabbricati in genere compresa l abitazione principale, aree edificabili (esclusi i terreni agricoli). In caso di pluralità di soggetti possessori o detentori essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, come per esempio nel caso della locazione, sia il titolare del diritto reale per esempio il proprietario sia l occupante per esempio il locatario, sono tenuti al pagamento della Tasi e sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria ripartita nella misura del: - 70 per cento in capo al proprietario o titolare di altro diritto reale; - 30 per cento in capo all occupante. Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare la Tasi è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale sull immobile in quota pari al 100 per cento. BASE IMPONIBILE La base imponibile corrisponde a quella prevista per l IMU, ad esclusione dei terreni agricoli. La TASI pertanto non è dovuta per i terreno agricoli. È ridotta del 50% per le seguenti fattispecie: - fabbricati inagibili con certificazione di tecnico abilitato o da parte dell ufficio tecnico comunale; - fabbricati di interesse storico. ALIQUOTE 0,00 per cento: sugli alloggi regolarmente assegnati dall A.T.E.R e dal Comune; 0,10 per cento: sui fabbricati rurali ad uso strumentale sui fabbricati dichiarati inagibili; 0,12 per cento: sui fabbricati ed aree edificabili soggette all IMU con aliquota dell 0,8 per cento; sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale in categorie cat. A1-A8-A9 soggette ad IMU, comprese le pertinenze e quest ultime nella misura massima di una per categoria C2-C6-C7; 0,25 per cento: sugli immobili, non classificati nella categoria A/1, A/8 o A9, destinati ad abitazione principale dal possessore, o dal titolare di altro diritto reale, e alle relative pertinenze, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 non soggette a IMU. È applicata inoltre una detrazione di 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni convivente ossia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un limite massimo di 400,00 euro. La detrazione deve essere rapportata in base al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; all unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civile del matrimonio; all unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 10 11

7 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; all unità abitativa e relative pertinenze concesse in comodato dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare e alla quota di rendita catastale compresa entro il valore di Euro 500 sulla quale non è applicata l IMU, restando la restante quota di rendita catastale eccedente il valore di euro 500,00 soggetta all IMU nella misura di 0,80 punti percentuali; alle unità immobiliari che gestiscono gli apparecchi e ingegni di cui all art. 110, comma 6, lettera b) del T.u.l.p.s ( Regio Decreto 18/06/1931 n. 773); Maggiore DETRAZIONE Per l anno 2014, è prevista una ulteriore detrazione da applicarsi all imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 100,00 a favore dei contribuenti residenti, in cui sia presente almeno un soggetto nel nucleo familiare, che risulti portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell art. 3 della L. 104/92) ; cieco (L. 382/70), sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità pari al 100% (art. 2 L. 118/71 e successive modifiche), mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1 alla 5 (DPR 915/88); alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 67%, accertata dall Istituto Nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti. I soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione devono presentare apposita dichiarazione sul modello predisposto dall ufficio Tributi, entro il termine perentorio del 31/12/2014. SCADENZA PAGAMENTO Il pagamento per l anno 2014 si effettua in due rate: ---> acconto pari al 50 % con scadenza il > saldo a conguaglio con scadenza il Codice Descrizione 3958 Abitazione principale e relative pertinenze 3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 Aree edificabili 3961 Altri fabbricati in genere Importo minimo da corrispondere per contribuente è di euro 12,00 annuo, l importo va arrotondato per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. DICHIARAZIONE In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Pertanto le dichiarazioni per l anno 2014 devono essere presentate entro il 30/06/2015. Il modello dichiarativo da utilizzare per la TASI sarà redatto direttamente dal Comune e potrà essere riconsegnato direttamente presso l Ufficio stesso o inviato a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. INFORMAZIONI SUL CALCOLO ATTENZIONE: Non è previsto l invio dei modelli di pagamento al domicilio dei contribuenti. Pertanto chi è tenuto al versamento dovrà provvedere al calcolo in maniera autonoma. Il Comune mette a disposizione un servizio di calcolo on-line direttamente sul sito ed eventuale supporto presso lo sportello dell Ufficio Tributi. Deve essere effettuato con modello F24 utilizzando i codici sotto riportati: 12 13

8 L Amministrazione Comunale: 3 invita tutti coloro che si recano presso i centri di assistenza fiscale (CAF) o presso i consulenti a farsi assistere dagli stessi anche per il conteggio dell IMU e della TASI e per la predisposizione del modello F24 al fine di poter utilizzare il meccanismo della compensazione tra tributi diversi. 3 ricorda che tramite il sito del Comune pd.it è possibile effettuare il calcolo IMU e TASI nonché la stampa del modello F24 per il pagamento. Per informazioni ed eventuali chiarimenti telefonare all Ufficio Tributi del Comune allo o tramite mail ufficiotributi@comune.noventa.pd.it. La PEC per l invio delle dichiarazioni è la seguente: noventapadovana.pd@cert.ip-veneto.net 3 ricorda, che al di fuori del periodo di scadenza dei principali tributi comunali, l Ufficio Tributi è aperto al pubblico nei seguenti orari: martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore12.30; giovedì dalle ore alle ore Nei giorni dal 9 settembre al 16 ottobre 2014, l ufficio Tributi, ai fini della gestione della TASI e dell IMU, è aperto nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore giovedì dalle ore alle Nei giorni dal 25 novembre al 16 dicembre 2014 nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore giovedì dalle ore alle avvisa che negli orari di apertura al pubblico a ridosso delle scadenze di versamento delle imposte non è garantita la risposta telefonica a causa dell affluenza del pubblico presso l Ufficio. 3 fa presente che l Ufficio Tributi si rende disponibile per il calcolo della TASI esclusivamente per i fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il calcolo della TASI può essere consegnato al proprietario o al titolare dei diritti reali dell immobile adibito ad abitazione principale ovvero, in alternativa, un diverso soggetto munito di apposita delega (composta di dichiarazione e fotocopia del documento d identità). I soggetti sopraindicati dovranno presentarsi allo sportello comunale muniti di visura catastale (o atto di proprietà), da cui possano essere desunte le rendite catastali dell abitazione principale e delle pertinenze in possesso, e di valido documento d identità

9 L Ufficio Tributi Telefono PEC: COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova Settore Tributi 16

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