Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico Sostenibile DECOS Roma 20 Aprile 2009

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1 Valutazione dello Stato di conservazione delle aree marine della Regione Lazio e analisi di fattibilità per l istituzione di aree marine protette o di tutela biologica a livello regionale Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico Sostenibile DECOS Roma 20 Aprile 2009

2 Fasi del progetto I: monitoraggio e aggiornamento bibliografico delle conoscenze tecnico scientifiche del territorio marino e costiero II: individuazione delle criticità rilevate nel sistema delle aree marine del Lazio III: individuazione aree critiche dal punto di vista della conservazione e scelta di aree marine protette di reperimento IV: progetto pilota per la definizione procedurale dell iter per la istituzione di AMP o ZTB

3 Fase II stato di avanzamento Framework istituzionale e legislativo Che tipo di area istituire? Indagini sul sistema delle AMP Caratteristiche amministrative soggetti responsabili della gestione Criticità nella gestione di AMP Indagine specifica su parchi regionali marini e aree marine protette del Lazio Indagine Rete Natura 2000 Caratteristiche amministrative soggetti responsabili della gestione Criticità nella gestione dei siti SIC e ZPS Coerenza dati fase 1 con quanto definito su scala internazionale, europea e nazionale sul tema della gestione delle aree marine protette

4 Framework istituzionale e legislativo Quali aree istituire?

5 Istituzione di ZTB legge n. 963 del 1965 DPR n del 1968 ARTICOLO 98 Il Ministro per la Marina Mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica 0 che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento. Scopo della protezione non è la conservazione degli ecosistemi naturali, bensì la salvaguardia delle risorse di pesca Strada lunga e con ruolo della Regione limitato

6 Istituzione di AMP Leggi rilevanti 979/82 394/91 426/98 179/2002 Lo scopo della protezione è la conservazione degli ecosistemi naturali Soluzione lenta e lunga con ruolo della Regione più che marginale nonostante art 77 comma 2 DPR 112/98

7 Concessione demaniale in aree costiere di limitata estensione Art. 2 cod. nav. individua i confini del mare territoriale italiano definendolo soggetto alla sovranità dello Stato anche se né il mare territoriale né la piattaforma continentale possono definirsi beni demaniali Art. 36 del Codice della Navigazione, secondo il quale l Amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, può concedere l occupazione e l utilizzo, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Circolare n. 237 del 1987, da parte del Ministro della Marina Mercantile, con la quale le Capitanerie di Porto vengono invitate a facilitare le procedure per la concessione demaniale di aree marine per l istituzione di zone protette. La concessione può essere richiesta da Associazioni ambientaliste, Università ed Enti Parco terrestri prospicienti l area marina da proteggere. Strada scelta dal WWF per l istituzione della riserva di Miramare Potrebbe essere una soluzione di breve periodo efficacie

8 Funzioni Regioni : Decentramento amministrativo Decreto legislativo n. 112, del 31 marzo 1998 ( Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), attuativo della cosiddetta Legge Bassanini. L articolo 105 alla lettera l stabilisce che le regioni possano rilasciare concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.

9 Decentramento amministrativo II Il Decreto 112/98 inoltre afferma, all articolo 77 comma 1, che i compiti e le funzioni in materia di parchi e riserve statali anche marine, hanno rilievo nazionale e, quindi, rimangono allo Stato. Al comma 2 si precisa che con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali

10 Decentramento amministrativo III Inoltre più esplicitamente l articolo 69 recita che sono di competenza statale: la conservazione e la valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché la tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria La legge costituzionale 3/2001 infine annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell ambiente e dell ecosistema (art 117, comma 2 lettera s).

11 Corollario: Concessioni demaniali in aree marine protette In base all articolo 19 legge 394/91 le concessioni demaniali in aree protette spettano al Ministero dei Trasporti e della Navigazione Ai sensi degli articoli 69 e 77 del DPR 112/98 e della legge costituzionale 3/2001 le concessioni sui tratti di litorale e di mare aperto ricompresse nelle aree protette di cui all articolo 19 comma 6 della legge 494/91 spettano alla amministrazione statale. Parere consiglio di Stato 2194/2001 in base al quale le competenza in materia di concessione di beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale ricomprese nelle aree protette di cui all articolo 19 legge 394/91 permangono di competenza statale. Esiste quindi una esplicita manifestazione della volontà del legislatore di mantenere allo Stato le funzioni relative alla tutela dell ambiente, ivi comprese le concessioni delle quali si discute

12 Corollario: Concessioni demaniali in aree marine protette II Parere consiglio di Stato 2194/2001 sancisce comunque la necessità di svolgere i rispettivi compiti sulla base dei rapporti di stretta coordinazione e collaborazione Le concessioni dipendono da Intesa tra Min. Ambiente, Min. Trasporti e Regioni ai sensi art 8 comma 6 legge 131/2003 disciplina le concessioni demaniali in aree protette già istituite. Accordo 14 Luglio 2005

13 Sintesi decentramento amministrativo L uso dei poteri concessi alle Regioni dal decentramento amministrativo prevede comunque il ruolo dello stato quando si ha a che fare con la gestione del demanio marittimo o del mare territoriale Può la regione concedere in aree non ancora protette concessioni per istituire parchi regionali?

14 Possibilità di creare un area protetta regionale marina Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette l 394/91 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

15 Possibilità di creare un area protetta regionale marina II Classificazione delle aree naturali protette lr 29/97 e s.m. art Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, tenendo conto delle diverse caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie: a) parco naturale; b) riserva naturale. 2. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che configurano un sistema omogeneo caratterizzato dagli aspetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

16 Possibilità di creare un area protetta regionale marina III La normativa nazionale riconosce parchi e riserve. I parchi possono essere nazionali e regionali e possono interessare congiuntamente aree terrestri e marine. Nei parchi regionali la parte a mare è quella prospiciente l area protetta a terra Le riserve possono essere nazionali o regionali. La normativa regionale non prevede riserve regionali marine. Pertanto la regione potrebbe valorizzare e proteggere aree marine di interesse regionale solamente istituendo un nuovo parco. Il nuovo parco marino dovrebbe avere un collegamento, cioè una contiguità con un area protetta terrestre, già esistente In questo caso l ente parco è lo stesso di quello terrestre

17 Alcune domande L ipotesi Parco regionale marino prevede protezione a terra e limitato braccio di mare prospiciente nascita di un nuovo parco (terra+mare) e quindi di un nuovo ente parco,oppure istituzione di area protetta a mare a ridosso di area terrestre da affidare allo stesso ente parco terrestre È possibile affidarla ad un nuovo gestore diverso da quello terrestre? È possibile legare un area marina regionale affidata ad un ente con un parco o riserva nazionale avente già un soggetto gestore? Esempio Saline di Tarquinia, Parco del Circeo

18 Istituire aree marine di tutela integrando i SIC marini I confini di tali siti SIC coincidono con le praterie di Posidonia. Per realizzare una area marina si dovrebbe: estendere i siti SIC marini ad altri habitat di pregio realizzare uno studio finalizzato alla realizzazione di un piano generale di protezione e monitoraggio degli habitat più importanti e di un regolamento (pesca, attività subacquea, ormeggi, ecc.) coadiuvare, se del caso, l azione protettiva con la istituzione di ZTB definire un framework legislativo regionale di rilievo per la protezione degli habitat marini ricadenti in aree SIC che attribuisca compiti precisi ad un ente gestore. definire delle zone di buffer a terra e mare entro le quali gli impatti generabili all ecosistema marino vengano ridotti se non rimossi Inserire la gestione dei SIC all interno di un piano di gestione della costa.

19 Regione Lazio Attualmente la realizzazione della gestione dei siti SIC è stata demandata a diversi progetti tra cui il al DOCUP OB sottomisura I1.2. Attraverso varie delibere di giunta sono stati infatti proposti diversi interventi, in particolare piani di gestione. DGR 1534/02 44 Piani di Gestione, 2 connessione ecologica DGR 1535/02 7 Interventi in foreste demaniali regionali DGR 59/04 12 Piani di Gestione e 3 di connessione ecologica DGR 829/04 38 Interventi DGR 418/06 20 Interventi

20 Cosa dovrebbe cambiare Permangono criticità in sede di istruttoria dei piani e/o regolamenti. La Gestione dei siti Natura 2000 potrebbe migliorare attraverso la formulazione di una proposta di legge regionale che annoveri: la proposizione di misure di conservazione e di interventi di ripristino L affidamento, se del caso, ad un ente di gestione con compiti definiti la realizzazione di piani di monitoraggio delle azioni di conservazione La realizzazione di disciplinari tecnici per piani e progetti di incidenza sul SIC da tenere in considerazione in sede di Valutazione di incidenza o VIA

21 Regione Liguria Alcune misure sono state intraprese dalla regione Liguria in merito agli habitat di Posidonia oceanica. Si tratta in particolar modo di: - riperimetrazione dei 27 SIC marini, alla luce di studi specificatamente condotti per cartografare in modo preciso e dettagliato la presenza e la distribuzione delle praterie di questa fanerogama marina; - monitoraggio dei limiti superiori ed inferiori e della densità dei fasci di alcune praterie rappresentative delle diverse realtà costiere della Regione. - adozione di criteri, aventi carattere vincolante, che definiscono indirizzi tecnici di progettazione per gli interventi potenzialmente in grado di incidere negativamente sullo stato di conservazione dell habitat prioritario Posidonia oceanica, quale specifica dei contenuti della valutazione d incidenza.

22 Chi gestisce i SIC marini?

23 Certezze legislative (DPR 357/97 e s.m. (DPR120/2003) Esso affida alle Regioni ed alle Province autonome il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i SIC, siti di interesse comunitario (art.4 comma1). Affida alle Regioni le misure regolamentari o piani di gestione per le ZSC (art.4 comma2). DM 25 Marzo 2005 Le misure di conservazione previste dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dall'art. 4 DPR 1997 n. 357, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle ZSC entro sei mesi dalla loro designazione Nei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 357 del 1997, sono indicate le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito e' stato individuato Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni definiscono le modalita' di attuazione delle misure di conservazione di cui al comma 3 e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. TUTTE LE MISURE DI CONSERVAZIONE DEVONO RIGUARDARE PER ADESSO I SIC NON ESSENDO STATE ISTITUITE LE ZSC

24 e Dubbi (secondo WWF) RIGUARDANO I SITI MARINI Il chi deve gestire lo Stato o le Regioni? il problema è stato volutamente omesso dalle Linee Guida nazionali e dal Manuale nazionale dei Piani di Gestione Cosa succede se un SIC marino, o un habitat o una specie marina, elencata nella Direttiva Habitat, è nel frattempo danneggiata? Su chi ricade la responsabilità?

25 Possibili chiarimenti normativi DPR 120/2003 Ai sensi del suddetto DPR, il soggetto attuatore della Rete Natura 2000 è la Regione o la Provincia autonoma. Le Regioni possono altresì attivare una legislazione specifica, oppure possono delegare la gestione e l adozione del piano di gestione alle Province. In assenza di disposizioni, la Regione rimane competente per la adozione della misure obbligatorie, di valutazione, di ordine conoscitivo e, se del caso, definizione, dei piani di gestione. I piani possono essere integrati in piani di valenza superiore o specifici. Nel primo caso i soggetti attuatori del piano sono gli stessi che danno esecuzione ai piani contenitore. Qualora invece si decidesse di optare per piani specifici, spetterà alla Regione o alla Provincia autonoma individuare i soggetti attuatori.

26 Possibili chiarimenti normativi DM Non sono previste misure specifiche per i SIC. Le misure previste nel DM si applicano principalmente alle ZSC. Comunque sono previste misure per le ZPS, le quali si intendono istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni. Le regioni si impegnano a definire entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto le misure di conservazione per le ZPS di propria competenza, conformemente agli indirizzi espressi nel D.M. 3 settembre 2002.

27 Misure di gestione SIC marini - secondo le linee guida europee Gli Stati membri inizialmente consideravano i loro obblighi limitati alle acque territoriali, vale a dire fino a 12 miglia marine dalle linee di base. La Commissione ha sempre contrastato questo punto di vista, esprimendosi a favore di un ambito più vasto. La Commissione ritiene che il riconoscimento da parte di uno Stato costiero di diritti esclusivi in una zona marittima comporti non solo diritti, ma anche doveri. Tra questi quello estendere la tutela alle seguenti porzioni di mare: le acque interne e il mare territoriale, la zona economica esclusiva (ZEE), altre zone in cui gli Stati membri esercitano diritti sovrani equivalenti (zone di tutela ittica, zone di tutela ambientale, ecc.), la piattaforma continentale.

28 Misure di gestione SIC marini - secondo le linee guida europee II Relativamente all'attuazione delle direttive "Uccelli selvatici" e "Habitat" non esiste alcuna differenza giuridica tra ambienti marini e terrestri. L'obbligo sostanziale di garantire uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e i tipi di habitat di importanza comunitaria è il medesimo in entrambi gli ambienti. Il processo di designazione dei siti è il medesimo a terra e a mare: si basa esclusivamente su criteri scientifici. Le problematiche relative alla gestione futura (concernenti attività future, quali la pesca, la produzione o la distribuzione di energia) non devono essere un elemento determinante in questo processo.

29 Misure di gestione SIC marini secondo le linee guida europee III Le misure di conservazione devono essere attuate dalle autorità competente incaricata del sito. L'identificazione dell'autorità competente dipende dal tipo di misura (ad esempio se è relativa al trasporto, allo sfruttamento geologico, alla pesca, al turismo ) e dal luogo in cui verrà adottata: acque territoriali o in mare aperto. Questa autorità deve attuare tutte le misure di sua competenza e deve chiedere ad altri organismi di intraprendere azioni nei settori per cui essi sono competenti. Alla luce della legislazione nazionale vigente i siti SIC e ZPS marini devono essere gestiti dalle regioni o enti locali È tuttavia necessario un processo di delega

30 Quale tipologia di area istituire? Lunga la strada per istituzione AMP, ruolo regione non fondamentale Forse un po più breve quella per ZTB, ruolo regione non fondamentale Le soluzioni più rapide con totale coinvolgimento regionale possono essere: 1) Parco regionale marino 2)Coordinamento Rete Natura 2000 a mare Soluzione di breve periodo: richiesta concessione di specchi di mare territoriale per breve periodo ai sensi dell art. 36 per finalità sia biologiche che ecologiche

31 Problemi emergenti L ipotesi Parco regionale marino prevede protezione a terra e limitato braccio di mare prospiciente nascita nuovo parco (terra+mare),oppure istituzione area protetta a mare a ridosso di area terrestre da affidare allo stesso ente parco terrestre È possibile affidarla ad un nuovo gestore diverso da quello terrestre? È possibile connettere un area marina regionale affidata ad un ente con un parco o riserva nazionale avente già un soggetto gestore? L ipotesi di Gestione dei SIC marini prevede revisione ed ampliamento del framework legislativo Procedire di affidamento gestione Procedure approvazione piani Procedure monitoraggi Procedure assegnazione fondi

32 Indagine sulle caratteristiche amministrative delle aree marine protette e dei siti marini Natura 2000

33 Aree marine protette Le aree marine protette istituite sono 22 e tutelano complessivamente circa 188,055 mila ettari di mare e circa 603,54 chilometri di costa. Vi sono inoltre: Il Santuario dei mammiferi marini, detto anche Santuario dei Cetacei 2 parchi sommersi: quello di Baia, nel golfo di Pozzuoli, e di Gaiola, nel golfo di Napoli, che costituiscono un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologicoambientale e culturale.

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35 Aree marine istituite

36 Aree marine protette di prossima istituzione

37 Aree marine di reperimento

38 Organi amministrativi gli organi amministrativi e le rispettive funzioni sono individuate dalle leggi 979/82 e 394/91. Responsabile dell area marina protetta, che viene nominato dall ente gestore. Esso è responsabile della gestione amministrativa e contabile; Commissione, istituita presso l ente gestore, che partecipa alla formulazione di proposte e suggerimenti per il buon funzionamento della riserva in merito al regolamento di esecuzione del decreto istitutivo, di organizzazione, alle previsioni di spesa, alla verifica e supervisione del programma Comitato tecnico consultivo che si occupa della ricerca scientifica e propone programmi concernenti le attività didattiche e divulgative; Segreteria tecnica istituita con legge 426/98, e composta da 10 esperti, che ha compiti inerenti l istruttoria preliminare di istituzione della riserva, il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da realizzare.

39 La gestione La gestione delle aree marine protette è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro. L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. L Ente gestore agisce per conto del Ministero, svolgendo i compiti di gestione, pianificazione e progettazione degli interventi di tutela, oltre ad assicurare il funzionamento ordinario dell AMP.

40 La gestione II La maggior parte delle gestioni è affidata a comuni (6) o consorzi di comuni coadiuvati da province ed altri enti pubblici quali università ed associazioni ambientaliste (6). Non sembra essere molto favorita la scelta di associazioni ambientaliste (1), ed in alcune circostanze (5) la gestione è temporaneamente affidata alla Capitaneria di Porto o comuni. In 3 circostanze la gestione è affidata all Ente Parco dell area terrestre adiacente la zona marina protetta. L ampia scelta di potenziali soggetti gestori ha determinato uno scenario molto variegato, in origine incentrato sulle capitanerie di porto e le amministrazioni comunali. Di recente sembra prevalere la soluzione consortile.

41 Isole Pelagie Comune di Lampedusa e Linosa (gestione provvisoria) EP Area Marina Protetta Isola di Ustica Capo Carbonara Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre Isole Egadi Isole di Ventotene e Santo Stefano Punta Campanella Capo Rizzuto Isole Ciclopi Portofino Torre Guaceto Cinque Terre Isole Tremiti Miramare Secche di Tor Paterno Porto Cesareo Tavolara - Punta Coda Cavallo Capo Gallo - Isola delle Femmine Capo Caccia - Isola Piana Isola dell'asinara Ente gestore Gestione provvisoria della Capitaneria di Porto: Palermo EP Comune interessato: Villasimius EP Comune interessato: Cabras EP Comune interessato: Favignana EP Comune interessato: In affidamento a Ventotene (Ente gestore della Riserva naturale a terra) EP Consorzio fra 6 Comuni: Massa Lubrense, Positano, Sorrento, Piano di Sorrento, S. Agnello e Vico Equense C Provincia: Crotone EP Consorzio fra Comune e Università: Comune di Aci Castello e Università di Catania C Consorzio fra 3 Comuni, Provincia e Università: Portofino, S. Margherita Ligure e Camogli, Provincia di Genova e Università di Genova C Consorzio fra 2 Comuni e associazione ambientalista: Comuni di Brindisi e Carovigno e WWF Italia (Ente gestore della Riserva naturale a terra) C Ente Parco Nazionale a terra: Parco Nazionale delle Cinque Terre EP Parco Naturale del Gargano: Parco Nazionale del Gargano EP Associazione ambientalista: WWF Italia AA Ente pubblico: Ente Roma Natura EP Consorzio tra i Comuni di Porto Cesareo, Nardò e la Provincia di Lecce (gestione provvisoria) C Consorzio tra i Comuni di Olbia, San Teodoro e Loiri San Paolo (gestione provvisoria) C Gestione provvisoria della Capitaneria di Porto: Palermo EP Comune di Alghero (gestione provvisoria) EP Comitato di gestione provvisoria EP

42 Compiti diversi attori istituzionali AMP In materia di protezione e valorizzazione dell ambiente e della natura non esiste una competenza specifica Per la istituzione e gestione di AMP Min. ambiente (ispettorato centrale e segreteria tecnica): istruttoria che deve accertare le condizioni fisiche, biologiche, ambientali, socio-economiche ed eventuali vincoli dell area per la pesca, lo sfruttamento delle risorse, la navigazione ecc. Vigilanza: Ispettorato centrale e capitaneria Capitaneria porto: sorveglianza Regione: proposizione, primi studi preliminari, individuazione area, proposta gestione in conferenza unificata ai sensi di art.77 DPR112/98, disciplina concessioni (con ente gestore AMP e Stato). Attività non vincolante ma consultiva. Le Regioni devono comunque essere sentite dal Ministero Gestione: può essere affidata anche ad enti locali, o associazioni ambientaliste o consorzi

43 Criticità gestione AMP Come emerso da Corte dei Conti Sicilia (CC), Federparchi (F), Legambiente (L) Poca omogeneità nella schema di affidamento della gestione Affidamento caso per caso senza motivazione che si presta a strumentalizzazioni (CC). Lentezza nel procedimento di affidamento (CC). Affidamento legato a ragioni di opportunità (scarsa trasparenza) (CC). Coinvolgimento enti territoriali fittizio; obbligo solo di sentire gli enti (CC). Mancanza o limitata valutazione efficacia (CC). Affidamento a comuni, province o capitanerie determina uno svilimento di certe attività, quali studio e ricerca (CC). Modello di gestione unico (F); meglio un affidamento ad un consorzio misto (esempio comune + università) (CC, F). Mancanza di interconnessione tra terra e mare (F).

44 Altre criticità secondo Legambiente, VII congresso nazionale 2003 Impossibilità dell ente gestore di dotarsi di proprio personale (art 8 legge 179/2002) Nessun ente gestore, ma affidamento in gestione Ruolo marginale delle Regioni Commissioni di riserva non nominate Scarsa partecipazione degli stakeholders (Isole Tremiti, Isole Ventotene e S. Stefano) Abusi edilizi (Porto Cesareo) AMP per finalità politiche, ritorno economico piuttosto che tutela dell ambiente (Egadi) Ancora molte gestioni provvisorie/commissariamenti

45 Proposte e possibili miglioramenti gestionali Proposta di modifica art 8 179/2002 I programmi dovrebbero essere almeno triennali Gli stanziamenti devono dipendere dai risultati raggiunti Estendere benefici a enti locali costieri per la protezione delle coste Direttore nominato dall ente gestore Riscossione sanzioni amministrative per violazioni commesse in AMP I beni demaniali non occupati fino a 300 metri dalla costa devono essere concessi in uso agli enti gestori Nuclei operativi delle capitanerie posti al servizio degli enti gestori Evitare di attribuire automaticamente la gestione della AMP all ente parco terrestre in contatto geografico con la riserva marina

46 La gestione della rete Natura 2000 caratteristiche amministrative

47 La gestione della rete Natura 2000-VT Sito Ente gestore Siti SIC della Provincia di Viterbo IT Sistema fluviale Fiora Olpeta * E N IT Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora * 185 E N IT Pian dei Cangani 41 E N IT Saline di Tarquinia * 150 E N Ricade in area protetta, oasi del WWF di Vulci Comune di Tarquinia Comune di Montalto di Castro Ricade in area protetta Riserva naturale Saline di Tarquinia ente gestore Ex ASFD IT Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro * 200 E N IT Necropoli di Tarquinia 191 E N IT Fiume Mignone (basso corso) * 90 E N IT Acropoli di Tarquinia * 219 E N Comune di Montalto di Castro Comune di Tarquinia Provincia vt o Comune di Tarquinia????? Comune di Tarquinia 8 siti SIC - la tutela di tali siti spetta ai comuni o agli enti gestori delle aree protette in cui il sito SIC/ZPS ricade

48 Siti SIC marini in provincia di VT 4 siti marini di competenza comunale (fonte progetto CO.Me.BIS). Per tali siti non sono stati rinvenuti in letteratura né strumenti di gestione amministrativi né piani di gestione. Essi presentano solo una delimitazione su carta. Per alcuni di essi, alcuni studi, in fase di definizione, prevedono misure protettive quali quelle contenute nel progetto comunitario Life Natura 2000 Conservation Measure for Biodiversity of Central Mediterranean Sea, denominato Co.Me.Bis.

49 Progetto CO.ME.BIS Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta Perimetrazione del SIC comprendente l intera superficie dell area marina protetta mediante l acquisto, l installazione e il posizionamento (ancoraggio su fondale) di 6 boe di segnalazione con sistema luminoso, per delimitare l area nella quale è proibita la pesca, la navigazione a motore e l ancoraggio. Tale proposta è saltata!!!!!!

50 Progetto CO.ME.BIS II SIC Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro Realizzazione di un Giardino Botanico Dunale finalizzato alla conservazione e al recupero di habitat dunali d interesse comunitario. L area è stata interessata da infrastrutturazione leggera (staccionature, percorsi pedonali con passerelle in legno, pannellistica, struttura prefabbricata di 40 m quadri in legno da adibire a centro visita e/o di distribuzione di materiale informativo).

51 Siti SIC in provincia di LT 24 siti, di cui la maggior parte dei SIC costieri e marini della Provincia di Latina ricada in area protetta. Numerosi siti, inoltre, pur non presentando la necessità di un ulteriore strumento di pianificazione, in virtù della loro inclusione in aree protette (parchi e riserve) di interesse sia nazionale che regionale, sono stati dotati di strumenti di gestione specifici. La Regione Lazio con DG.R. 27 agosto 2004, n. 829 ha, infatti, finanziato 38 progetti finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Successivamente con D.G.R. 11 luglio 2006 n. 418 sono stati finanziati e attualmente sono in fase di elaborazione altri 20 progetti di protezione degli habitat più a rischio con formulazione degli interventi di recupero e gestione ordinaria

52 Siti SIC marini in provincia di LT Tra i siti marini è possibile annoverare 9 aree di una certa estensione caratterizzate da Posidonia oceanica. Tali siti sono gestiti dai comuni e non è previsto nessun piano di gestione. I SIC facenti parte delle isole Pontine fanno parte della riserva marina di Ventotene e Santo Stefano e godono di una particolare status gestionale (AMP) che dovrebbe compensare la mancanza di modelli di gestionali previsti dalla linee guida nazionali e regionali relative ai siti SIC e ZPS.

53 La gestione della rete Natura 2000-LT Sito Ente gestore Piano di gestione del SIC Siti SIC della Provincia di Latina IT Ninfa (ambienti acquatici) 22 E N IT Bosco Polverino * 108 E N IT Monte Leano * 743 E N IT Monte S. Angelo 65 E N IT Lago di Fondi 702 E N IT Promontorio di Gianola e Monte di Scauri * 224 E N IT Rio S. Croce 20 E N Oasi del WWF Comune di Priverno Ente Parco Monti Ausoni Ente Parco Monti Musoni Ente Parco Monti Musoni Ente Parco di Ulisse Ente Parco di Ulisse X X X X X X X

54 Siti SIC in provincia di RM La provincia di Roma presenta 13 siti costieri. La maggior parte di essi ricade in area protetta del tipo riserva naturale nazionale o regionale es. tenuta Castel Porziano. Diversi siti sono oasi gestite dal WWF, pertanto ciò favorisce uno status conservativo per i SIC/ZPS. Non si hanno informazioni bibliografiche in merito alla presenza dei siti dotati di piano di gestione eccezion fatta per il SIC IT Antica Lavinium Pratica di Mare. Di notevole interesse è anche la presenza un area consortile privata nel Comune di Anzio e Pomezia.

55 Siti SIC marini in provincia di RM I siti marini della provincia di Roma sono 6 e sono caratterizzati da habitat a Posidonia. Tali siti sono gestiti dai comuni, eccezion fatta per le Secche di Tor Paterno che sono gestite dall ente di diritto pubblico Roma Natura titolare della gestione della omonima area marina protetta

56 Progetto Life Natura Co.Me.Bis. SIC Macchia Grande di Focene e dello Stagneto, Isola Sacra e Litorale di Torre Astura, interessati da misure protettive quali recinzioni, passerelle, messa in sicurezza, diradamenti di biomassa morta,ecc,. di monitoraggio e di consolidamento SIC Tor Caldara, interessato da consolidamento dunale mediante piantumazione SIC Macchiatonda, interessato dalla rimozione di specie invasive (Phragmites Australis) SIC Tor Paterno, interessato dalla messa in posto di boe

57 Sintesi Nessuna differenza nella valutazione e gestione dei SIC terrestri e marini per la UE. Alla luce della legislazione vigente i siti SIC marini devono essere gestiti dalle regioni o delegati ad altri enti da esse. Necessità di formulare una legislazione più aggiornata in materia di delega, produzione e verifica piani di gestione, controllo e monitoraggio azioni ente gestore. Non vi figura nessun ruolo della amministrazione centrale. Attualmente i siti SIC marini sono affidati alla gestione comunale (fonte progetto COMEBIS) o enti parco se ricadono in area protetta. Non sono di solito previsti piani di gestione. In teoria è presente una più adeguata gestione di quelli ricadenti in area protetta (SIC di Latina). La maggior parte dei progetti finalizzati al recupero ed alla gestione ordinaria si sono rivolti a quelli in provincia di Latina. Tuttavia diversi progetti di valorizzazione sono stati attivati e sono in corso (LIFE COMEBIS). La maggiorparte di tali SIC marini esistono probabilmente solo sulla carta. Necessità di inserirli nell ambito di un parco, riserva o trovare un ente disposto realmente a gestirli

58 Nuove Azioni Analisi governance AMP secondo IUCN Formulazione questionario su aspetti di governance alla luce del punto di cui sopra e delle criticità già desunte da bibliografia Questionario rivolto a: ente gestore Parco di Ulisse, AMP Secche Tor Paterno AMP Isole di Ventotene e S. Stefano

59 That s all Folks!!!!!!!!

60 Attori e responsabilità nell interfaccia terra-mare Regioni DPR 112/98 Art. 89: programmazione, pianificazione, difesa costiera, lavori idraulici Art. 51: territorio ed urbanistica, protezione natura, tutela da inquinamento, gestione rifiuti, risorse idriche, viabilità, trasporti, protezione civile, da indirizzarsi con il piano territoriale di coordinamento provinciale (art.57) Art. 70 e 88: monitoraggio acque costiere, eutrofizzazione, pianificazione e gestione delle misure di difesa degli habitat costieri Art. 105: amministrazione di porti regionali, concessione di beni del demanio e parti di mare territoriale con esclusione dell approviggionamento fonti energetiche

61 Altri compiti regionali: VIA, pianificazione bacini regionali, foreste, difesa suolo, bonifica e irrigazione, risorse idriche

62 Attori e responsabilità nell interfaccia terra-mare II Province: funzioni di monitoraggio delle acque, piani provinciali di coordinamento territoriale Municipalità: concessioni per attività ricreative, controllo e manutenzione di acquedotti, controllo delle acque reflue,

63 Attori e responsabilità nell interfaccia terra-mare III Stato MATTM: prevenzione inquinamento marino, coordinamento emergenze in mare, conservazione e valorizzazione natura, aree protette, biodiversità, istituzione AMP, monitoraggio costiero, ratifica trattati, rapporti UE MIPAF: politica coordinamento pesca e acquacoltura, rapporti UE Guardia Costiera: sicurezza, soccorso, aiuto in mare, sorveglianza AMP, talvolta gestione AMP, rimozione inquinamento Min Trasporti: obiettivi generali trasporti terrestri, aerei e marittimi, sicurezza navigazione, prevenzione inquinamento, supporto autorità portuale, Min. Attività Produttive: formulazione di politiche del turismo, politiche energetiche, norme costruttive, costruzione impianti oltre 300 MW Min. Salute: stato di salute acque di balneazione Min. Beni Culturali: misure di conservazione siti archeologici a terra e a mare, VIA, paesaggio, valorizzaizone, conservazione e recupero.

64 Sintesi responsabilità e compiti amministrativi Diversi compiti in materia di gestione delle coste e del mare sono esercitati in concorrenza con lo Stato Art. 69 comma 2 DPR 112/98: a)informazione ed educazione ambientale; b)promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile; c)decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale; d)alla protezione dell'ambiente costiero

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