TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. sentenza

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1 Agenzia contratto Diritto di esclusiva Stipulazione di contratto di agenzia con società concorrente Violazione dell obbligo di esclusiva - Recesso del preponente Giusta causa Indennità sostitutiva del preavviso Esclusione - Compensazione impropria Rilevabilità d ufficio - Rif.Leg.artt.1743,1751 cc; Sentenza n. 325/07 Pronunziata il 22/05/2007 Depositata il 29/06/2007 Il giudice del lavoro, dott.ssa Carla Ponterio ha pronunciato la seguente TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale delle controversie di lavoro con il n /99, decisa all'udienza di discussione del , promossa da: XX Ferdinando, elettivamente domiciliato in Modena, via San Faustino n. 157/N, presso lo studio dell'avv. Paolo Morselli che lo rappresenta e difende come da procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo; ricorrente Contro: Alfa Informatica srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Modena, via Campanella n. 15, presso lo studio dell'avv. R. Guidotti che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. F.Chiussi del foro di Bologna, come da procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione; convenuta Conclusioni di parte ricorrente: dichiararsi il contratto risolto per fatto imputabile alla preponente; condannare parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle somme specificamente indicate in ricorso nonché al risarcimento del danno causato dall'illegittimo recesso e del danno per omesso versamento di contributi obbligatori, con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Conclusioni formulate dal convenuto: respingere le domande; in subordine, compensarsi l'eventuale credito del ricorrente con quanto da questi dovuto alla società per sconti ai clienti rispetto ai prezzi di listino nella misura di lire , con vittoria di spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il parte attrice premesso: - di aver stipulato il un contratto di agenzia con la Alfa Informatica srl; - che con scrittura dell' le parti hanno modificato il calcolo delle provvigioni;

2 - che con lettera del la preponente ha comunicato la risoluzione del contratto con effetto immediato contestandogli di aver svolto attività per una ditta concorrente; - di non aver mai ricevuto alcun estratto conto provvigionale e di essere creditore delle somme indicate in ricorso a titolo di provvigioni, rimborso spese, indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela; - di aver inoltre appreso che la preponente, pur avendo operato le trattenute sulle provvigioni, ha omesso i versamenti all'enasarco; ha convenuto in giudizio la Alfa Informatica srl rassegnando le conclusioni sopra trascritte. La parte convenuta ha addotto l'esistenza di una giusta causa di recesso avendo l'agente svolto attività a favore di ditta concorrente a partire dall'1.4.98; ha contestato il diritto al rimborso spese adducendo la sostanziale modifica degli accordi contrattuali a partire dall' ed inoltre il diritto ad ulteriori provvigioni, salvo che per l'importo di lire ; in subordine, ha eccepito in compensazione il proprio credito in ragione degli sconti praticati dall'agente ai clienti. Ha precisato di aver provveduto a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente. La causa, istruita sulla base di produzioni documentali, interrogatorio formale, esame dei testimoni e consulenza tecnica, è stata discussa e decisa, previo deposito di note conclusive, all'udienza del come da dispositivo di cui si è data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il contratto di agenzia stipulato tra le parti il prevedeva, tra l'altro, aliquote provvigionali variabili dal 10 al 50% in relazione al tipo di affare, un rimborso spese mensili di lire , la clausola per cui eventuali sconti sul prezzo di listino sarebbero stati a carico dell'agente e l'obbligo di questi di astenersi dal prestare attività a favore di aziende concorrenti salvo particolare autorizzazione. Gli elementi di prova raccolti hanno dimostrano come effettivamente le parti abbiano modificato gli accordi contrattuali a partire dall' La modifica ha investito l'aliquota provvigionale, fissata nella misura unica del 55%, l'esclusione del rimborso spese mensili e della responsabilità dell'agente per sconti praticati ai clienti sui prezzi di listino.' Parte convenuta ha prodotto il testo di un contratto contenente le nuove clausole (doc. 5), testo non sottoscritto dalle parti. Tuttavia, che a partire dall' il rapporto si sia svolto in conformità alle modifiche sopra riportate si ricava da una serie di dati univoci. Anzitutto, a partire dall' le fatture emesse dal ricorrente non recano più la voce rimborso spese mensili e applicano l'aliquota provvigionale del 55%. È pacifico che a partire da quella data al XX non sia stata più corrisposta alcuna somma a titolo di rimborso spese e non risulta alcuna richiesta di pagamento rivolta dall'agente alla preponente per somme pretese in base al titolo suddetto. Questo dato è stato posto specificamente in rilievo anche dal ctu in base all'esame delle fatture acquisite agli atti. Lo stesso XX, in sede di interrogatorio libero, ha riconosciuto la sostanziale modifica degli accordi contrattuali.

3 Ha infatti spiegato che aveva concordato verbalmente col rag. *** di modificare l'aliquota provvigionale nella misura del 55% e che a tal fine egli stesso aveva apposto una annotazione sulla seconda pagina del doc. 2 dal medesimo prodotto. Ha poi ammesso: "il secondo contratto (ndr doc. 5 conv.) io l'ho visto qui per la prima volta ma verbalmente ci eravamo accordati sulla modifica". Se ciò è vero, come sembra indubitabile, deve escludersi il diritto del ricorrente alla somma richiesta a titolo di rimborso spese. Quanto al calcolo delle provvigioni, il ctu, correttamente applicando gli accordi contrattuali dell'1.1.96, ha calcolato il totale delle provvigioni maturate nel primo semestre del 1998 in lire Ha poi rilevato come nel periodo suddetto il XX abbia emesso fatture per complessive lire e che, sulla base dei documenti in atti, le fatture provvigionali emesse risultano interamente pagate. Il ctu ha poi calcolato il totale delle provvigioni relative al terzo trimestre del 1998 come pari a lire Appare pertanto infondata la domanda concernente differenze retributive per il primo semestre Residua invece un credito del XX pari a lire in relazione alle provvigioni del terzo trimestre Il ctu ha verificato che i contributi previdenziali Enasarco sono stati interamente versati in data e così il contributo Firr (cfr. anche doc. nn. 15,e 16 conv.). Ha inoltre indicato in lire il credito per contributi Enasarco indebitamente trattenuti all'agente. Queste ultime somme rappresentano un credito del ricorrente verso la società. Gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere che il recesso della preponente sia avvenuto per fatto imputabile al XX, quindi in presenza di una giusta causa. È infatti emerso come il XX sia divenuto agente della srl Beta Teamsystem dall' Questo dato è stato riferito dal teste GG, legale rappresentante della società, e risulta inoltre dal contratto acquisito in originale su disposizione del giudice. È significativo notare come il legale rappresentante della società abbia riferito con certezza la data come decorrenza del contratto di agenzia col XX e come tale dichiarazione abbia trovato conferma nell'originale del contratto acquisito su disposizione del giudice presso la srl Beta Teamsystem. Il teste ha inoltre specificato come la prima fattura del XX alla Beta risalga ai L'univocità dei dati documentali e testimoniali sulla decorrenza dall' dell'incarico di agente del XX per la srl Beta Teamsystem rende privo di rilievo l'esemplare di contratto prodotto dal ricorrente su cui compare, inspiegabilmente, la data di decorrenza del rapporto con la Teamsystem come Appare dimostrato come la la srl Beta Teamsystem operasse nello stesso mercato e svolgesse attività in concorrenza rispetto alla Alfa Informatica. Lo stesso XX, in sede di interrogatorio libero, ha riconosciuto che "le due ditte operano nello stesso settore di mercato" ed ha cercato di sminuire la gravità della propria condotta precisando che la "Teamsystem produce anche alcuni prodotti che la Alfa non produce". Peraltro, il tentativo di parte ricorrente di far apparire il proprio rapporto con la Teamsystem iniziato l' non può che avere altra motivazione se non quella di nascondere un'attività svolta in violazione dell'espresso obbligo di esclusiva.

4 Né vale a negare la violazione di tale obbligo la circostanza che di fatto le due società non si facessero concorrenza in base a precisi accordi, come riferito dal teste GG. Secondo la costante giurisprudenza, "anche agli effetti del divieto, fatto all'agente dall'art c.c., di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro, la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo all'uopo sufficiente che queste si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, si che l'una possa ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedibilmente si rivolgeranno", (Cass., 13981/99). L'obbligo di esclusiva era incluso nel contratto di agenzia e nessuna autorizzazione in deroga risulta essere stata concessa al XX. L'esistenza di una giusta causa di recesso esclude il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela. Residuano quindi a favore del ricorrente il credito di lire per saldo provvigioni relative al terzo trimestre 1998 e di lire per trattenute Enasarco effettuate indebitamente. Il credito del ricorrente per tali somme può compensarsi col debito del medesimo verso la società per l'importo delle provvigioni ricevute in misura maggiore del dovuto. In base ai risultati dell'indagine peritale, il ricorrente risulta infatti aver percepito provvigioni in misura superiore a quella spettantegli secondo il regolamento contrattuale. La compensazione, in quanto avente ad oggetto debiti e crediti originati da un unico rapporto, deve considerarsi impropria e come tale può operare a prescindere da qualsiasi eccezione o domanda riconvenzionale, quindi anche su rilievo d'ufficio (cfr. Cass., 16561/02: "l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale. (Nella specie si è ritenuto che nel rapporto di agenzia il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto di cui all'art c.c. - che non trova origine in un rapporto giuridico previdenziale distinto dal rapporto di agenzia - non si sottrae all'operazione contabile di dare ed avere nei confronti del preponente secondo le modalità della compensazione impropria"; nello stesso senso Cass., 6214/04; Cass., 8498/06). Le considerazioni svolte portano a respingere tutte le domande di parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Si pongono a carico di parte ricorrente, a titolo definitivo, le spese di ctu già liquidate come in atti. P.Q.M. Visto l'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta, respinge le domande proposte dal ricorrente. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per spese, euro 800,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.

5 Pone le spese di ctu, già liquidate come in atti, a titolo definitivo a carico di parte ricorrente. Modena, Il Giudice del lavoro Dott.ssa Carla Ponterio Depositata in Cancelleria il 29 GIU 2007

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