IL COMMISSARIO GIUDIZIALE. Poteri e funzioni nel concordato con cessioni di beni

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1 COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI Gruppo di lavoro formato da: Grana Castagnetti Massimo (responsabile) Altomonte Luca Burani Eugenio De Lillo Marfisa Donnicola Santo Quartieri Cristina Vaccari Carlo Membro esterno Dott. Adani Emanuele IL COMMISSARIO GIUDIZIALE Poteri e funzioni nel concordato con cessioni di beni 1

2 IL COMMISSARIO GIUDIZIALE Poteri e funzioni nel concordato con cessioni di beni INDICE n.pagina 1) Poteri e funzioni nel concordato con cessione di beni 3 2) Adempimenti iniziali del Commissario Giudiziale 4 3) Adempimenti, funzioni e relazione ai creditori 7 4) Adempimenti successivi al deposito della relazione 10 5) Adempimenti post-omologa 12 2

3 IL COMMISSARIO GIUDIZIALE 1) Poteri e funzioni nel concordato con cessioni di beni 1 Nel precedente elaborato abbiamo analizzato le funzioni del commissario giudiziale nominato nella fase di pre-concordato. Nel presente capitolo si tenterà di esporre, con un taglio pratico, le funzioni ed i poteri che il Commissario Giudiziale assume a seguito dell ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 163 comma 2 n. 3 L.F., anche alla luce delle recenti novità introdotte. In linea di massima il Commissario, eventualmente nominato in fase di pre concordato, sarà confermato in tale veste con il decreto di ammissione del debitore alla procedura. Il professionista è nominabile commissario soltanto se in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare previsti dall art. 28 l.f. ovvero rientra in una delle seguenti figure: Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; Studi professionali associati e società tra professionisti, purché i soci delle stesse appartengano ad una delle categorie di cui al punto precedente, fermo restando che, all atto dell accettazione dell incarico, venga espressamente designata il singolo professionista responsabile della procedura; Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, fornendo prova di adeguate capacità imprenditoriali, e a condizione che non sia intervenuta nei loro confronti una sentenza dichiarativa di fallimento. E preclusa la nomina a commissario giudiziale ai parenti od affini entro il quarto grado del debitore, i creditori dello stesso e chi ha concorso alla crisi dell impresa nei due anni anteriori al decreto di ammissione al concordato preventivo, oltre a chi si trovi in conflitto di interessi con la procedura. * 1 La maggior parte dei concordati proposti si caratterizza con la cessione dei beni, motivo per il quale abbiamo scelto di qualificare in questo modo il presente lavoro. Tuttavia la maggior parte delle indicazioni qui richieste possono essere riferite anche al commissario giudiziale nelle altre procedure concordatarie. 3

4 2) Adempimenti iniziali del commissario giudiziale Dopo la nomina il commissario dovrà: Accettare la nomina: il professionista nominato Commissario Giudiziale, deve comunicare entro due giorni, utilizzando le modalità telematiche previste dal PCT, la propria accettazione al Giudice Delegato, in mancanza il tribunale, ai sensi dell art. 29 L.F., deve provvedere d urgenza in camera di consiglio ad una nuova nomina. Con l accettazione il professionista, nell esercizio delle funzioni di commissario giudiziale, assume la qualifica di pubblico ufficiale (art. 165 L.F.) ed a lui sono applicabili alcune disposizioni previste anche per il curatore (art. 36 Reclamo contro gli atti di amministrazione; art. 37 Revoca; art. 38 La responsabilità; art. 39 Il compenso). Ritirare in Cancelleria copia del decreto di ammissione e relativa documentazione. Munirsi di indirizzo PEC della procedura e comunicarla al Registro delle Imprese entro 10 giorni dalla nomina (nel caso tale adempimento non sia già stato eseguito in fase di pre-concordato); Richiedere con apposita istanza la nomina dell istituto di credito presso il quale effettuare il deposito della somma indicata nel decreto quale deposito spese da parte del debitore; Eseguire le forme di pubblicità prescritte dal decreto di ammissione e quelle riconducibili alla particolare natura dei beni del debitore (art. 166 L.F.). In particolare l art. 166 stabilisce che il cancelliere debba provvedere alla pubblicazione del decreto di ammissione con il quale può essere anche disposta la pubblicazione in uno o più giornali, oppure mediante alte modalità, come quelle telematiche, ad esempio sul sito internet del Tribunale. E inoltre previsto che, se il debitore possiede beni immobili ed altri cespiti soggetti a registrazione, trovi applicazione l art. 88, co. 2 L.F., il quale prescrive la necessità di notificare il decreto di ammissione alla procedura ai competenti uffici, affinché sia trascritto nei pubblici registri di riferimento (Conservatoria registri immobiliari, Pubblico Registro Automobilistico). Anche se la legge prevede la notifica, nella prassi essa si concretizza nella trascrizione del provvedimento nei suddetti pubblici registri. Altro particolare adempimento di notifica potrebbe sorgere qualora l attivo del debitore comprenda quote di partecipazioni in società a responsabilità limitata. Si applica in tal caso quanto previsto dall art. 2471, co. 1 del c.c. il quale stabilisce che tali titoli possono formare oggetto di 4

5 espropriazione e che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Tutte le copie delle eventuali ulteriori pubblicazioni ordinate con il decreto di ammissioni dovranno essere depositate in Cancelleria. Richiedere al debitore l elenco anagrafico di tutti i creditori completo di indirizzo, partita Iva, codice fiscale, recapiti telefonici e fax, e se possibile indirizzo mail e PEC. In alternativa ricostruire tale elenco sulla base delle scritture contabili e dell elenco dei creditori depositato in cancelleria. Per tutti i creditori è poi necessario reperire l indirizzo PEC che risulta dal registro delle imprese (ovvero dall Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti). Comunicare a tutti i creditori, ai sensi dell art. 171 L.F., l avvenuta ammissione alla procedura della società, indicando altresì: - La data di convocazione dei creditori innanzi al Giudice Delegato - La proposta del debitore - Il decreto di ammissione - L indirizzo di posta elettronica certificata della procedura - L invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni dovranno, poi, essere riferite tempestivamente al commissario giudiziale, in quanto tutte le successive comunicazioni saranno effettuate mediante PEC - L avvertimento di cui all art. 92, co. 1, n. 3 L.F., il quale prevede che nel caso di omessa comunicazione dell indirizzo di osta elettronica, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (art. 31 bis, co. 2 L.F.). Con la medesima comunicazione dovrà essere richiesto di comunicare l entità del credito da loro vantato e l espressione di voto (si veda facsimile allegato n. 1 ) E necessario sottolineare che in questa fase non si tratta di verificare giudizialmente il debito, ma semplicemente di formare l elenco dei creditori ai fini del voto. Rimane infatti inalterata ogni possibilità di valutazione in merito alla sussistenza e/o misura del debito vantato dai terzi da svolgersi nella successiva fase di liquidazione dei beni. Sulla base della quantificazione degli ammessi al voto, sia in ordine ai debiti che ai creditori, si determinano le maggioranze necessarie all approvazione della proposta di concordato. 5

6 Le comunicazioni previste dall art. 171 L.F. dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata o, nel caso in cui il debitore ne sia sprovvisto (privati, dipendenti), mediante lettera raccomandata o telefax presso la sede dell impresa o la residenza del creditore. Il commissario giudiziale deve conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti in pendenza di procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa (art. 31 bis co. 3 L.F. richiamato dall art. 171 co. 2 L.F.). Nel caso in cui la comunicazione ex art. 171 L.F. risulta particolarmente difficile a causa del rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il Tribunale, sentito il commissario giudiziale, può, ai sensi del co. 3 del medesimo art. 171, concedere l autorizzazione di cui all art. 126 L.F., prevedendo di dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale. Provvedere all inventario dei beni: l art. 172 L.F. prevede che il commissario giudiziale è tenuto, tra l altro, a redigere l inventario dei patrimonio del debitore, potendo altresì richiedere la nomina di uno stimatore al Giudice Delegato. Dovrà pertanto essere redatto, con il supporto del perito estimatore eventualmente nominato, un apposito verbale di inventario finalizzato alla valutazione della consistenza patrimoniale del debitore, necessaria per la verifica della fattibilità del concordato ed alla conseguente esecuzione. L inventario dovrà pertanto soddisfare le seguenti condizioni: - Avere un contenuto valutativo, oltre che descrittivo dei beni patrimoniali di qualunque natura; - Riguardare l intero patrimonio del debitore; - Essere analitico. Richiedere al Tribunale di fissare il limite entro il quale effettuare pagamenti senza la necessaria autorizzazione di cui all art. 167 co. 2 L.F., del medesimo Tribunale, ove non sia già disposto dal decreto di ammissione a concordato preventivo del debitore (nella prassi ormai con il decreto di ammissione viene anche stabilito tale importo) Effettuare l eventuale comunicazione prevista dall art. 173 L.F., nel caso in cui il commissario giudiziale accerti che il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode. In tali casi il commissario deve informare immediatamente il Tribunale, il quale apre d ufficio il procedimento di revoca dell ammissione alla procedura, dandone comunicazione al pubblico 6

7 ministero e tramite il commissario giudiziale, ai sensi dell art. 171, co. 2 L.F., mediante posta elettronica certificata, ai creditori. Nella fase preliminare, è opportuno che il commissario, al fine di effettuare un corretto esame della situazione patrimoniale, prenda contatto con i professionisti della società: - Il Consulente del Lavoro per ottenere informazioni circa le pendenze contributive, l ammontare corretto del T.F.R. ed ogni altro potenziale onere nei confronti dei lavoratori dipendenti; - Il Commercialista e l eventuale responsabile amministrativo per ottenere la situazione relativa ad imposte e contributi non versati, l eventuale contenzioso tributario in essere, e la previsione di ogni altro potenziale onere o rischio tributario; - Il Legale per ottenere un resoconto delle cause pendenti; - Tutti i debitori ai quali richiedere la conferma dei crediti esposti nell attivo. * 3) Adempimenti, funzioni e relazione ai creditori Il Commissario Giudiziale in primo luogo svolge un attività di vigilanza, in quanto, a differenza del fallimento con il quale interviene lo spossessamento, ovvero il subentro del curatore nella gestione del patrimonio del debitore, nel concordato preventivo l imprenditore conserva l amministrazione dei propri beni e l esercizio dell impresa, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale (art. 167, co. 1 L.F.). Egli non è, pertanto, qualificabile come un rappresentante del debitore, in quanto gli organi sociali del debitore rimangono nel pieno potere delle proprie funzioni, fatto eccezione per quanto riguarda il compimento degli atti eccedenti l ordinaria amministrazione disciplinati dagli artt. 161 co. 7 e 167 co. 2 L.F.. Rimane al commissario soltanto il potere di gestione per quanto riguarda il deposito delle spese di procedura, sul quale è tenuto a rendere contro al tribunale ed ai creditori; Le disposizioni evidenziate nel precedente capoverso prevedono che, per il compimento di determinati atti eccedenti l ordinaria amministrazione, sia necessaria l autorizzazione del giudice delegato, previo parere reso dal commissario giudiziale, in particolare si tratta di: - mutui, anche sotto forma cambiaria; - transazioni - compromessi - alienazioni di beni immobili - concessioni di ipoteche e pegni - fideiussioni 7

8 - rinunzie alle liti - ricognizioni di diritti di terzi - cancellazioni di ipoteche - restituzioni di pegni - accettazioni di eredità e donazioni Si ritiene poi che rientrino in tale regime, anche se non espressamente elencate dall art. 167 L.F., le operazioni di affitto d azienda, le cessioni di beni produttivi od immateriali, il pagamento di crediti anteriori alla domanda di concordato e la stipulazione di contratti definitivi, anche se relativi ad atti preliminari conclusi prima dell ammissione alla procedura. In ogni caso, la valutazione della natura straordinaria dell atto deve essere operata considerando l idoneità o meno dello stesso ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza ed atto a compromettere il soddisfacimento dei creditori. Il Tribunale ha comunque la facoltà di stabilire in sede di decreto di ammissione un limite di valore dell operazione al di sotto del quale non è richiesta l autorizzazione (art. 167, u.c., l.f.). La relazione ex art. 172 L.F.: il commissario deve redigere, oltre all inventario del patrimonio del debitore, una relazione particolareggiata sui seguenti aspetti: - Cause del dissesto - Condotta del debitore - Proposta di concordato e le garanzie offerte ai creditori La relazione deve essere depositata presso la cancelleria fallimentare, almeno 10 giorni prima dalla data fissata per l adunanza dei ceditori e, nel medesimo termine comunicata ai creditori mediante posta elettronica certificata, a norma dell art. 171, co. 2 L.F.. Nel corso dell adunanza dei creditori il commissario provvederà ad illustrare la relazione, unitamente alla proposta definitiva del debitore. Infatti quest ultimo potrebbe apportare modifiche alla propria proposta fino al momento dell inizio delle operazioni di voto (art. 175, co. 1 e 2 L.F.). I destinatari della relazione del commissario giudiziale sono pertanto: - Il Tribunale ed il giudice delegato alla procedura, che possono acquisire adeguati elementi di valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per la prosecuzione del concordato preventivo; 8

9 - I creditori ammessi al voto, al fine di poter, consapevolmente ed adeguatamente informati, esercitare il proprio diritto di voto. Per la redazione della relazione, in base al contenuto previsto dall art. 172, è opportuno che il commissario giudiziale metta in atto le seguenti principali attività: - Esaminare i bilanci dei precedenti esercizi per individuare le principali cause dello stato di crisi che hanno indotto il debitore a presentare la proposta di concordato preventivo, il momento in cui tali cause i sono manifestate e se effettivamente abbiano condotto l impresa all insolvenza o all incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 L.F.); - Verificare l eventuale sussistenza di profili di responsabilità attribuibili ai componenti degli organi sociali, la consistenza patrimoniale degli stessi e l eventuale compimento di operazioni che sarebbero potenzialmente soggette ad azione revocatoria in caso di fallimento. Tale attività è volta ad informare i creditori circa la convenienza della proposta di concordato rispetto ad altre soluzioni concorsuali prospettabili, quali - appunto - il fallimento, nell ambito del quale il curatore potrebbe promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e revocatorie fallimentari, precluse nell ambito del concordato preventivo. - Accertare la fattibilità del piano di concordato nei termini proposti dal debitore, evidenziare i fattori di rischio e di criticità, sulla base della documentazione depositata in tribunale e di ogni altra informazione acquisita (si rivela spesso utile, per valutare la congruità dell attivo e la consistenza del passivo, acquisire una relazione del legale del debitore sullo stato delle cause pendenti). - Al fine di redigere una relazione che possa adempiere a quanto imposto dalla legge fallimentare e dare la miglior informazione possibile al tribunale ed ai creditori, sarà opportuno che il commissario metta in atto anche le seguenti attività: - Verificare la corrispondenza dei saldi comunicati dai creditori con quanto esposto nell elenco depositato dal debitore o dalle risultanze contabili e, se necessario, aggiornarne gli importi; - Effettuare una analisi sulla solvibilità dei debitori, sia sulla base dell andamento storico dei pagamenti risultante dalle scritture contabile, sia con visure potesti o altri canali che possano permettere di ottenere informazioni più dettagliate sui debitori. La ricostruzione/verifica di un 9

10 attivo attendibile richiede infatti che si verifichi se la valutazione dei crediti facenti parte dell attivo concordatario risulti corretta e prudente. - Effettuare tutte le necessarie rettifiche ai dati esposti nel piano dal debitore adeguando i valori attivi e passivi a quelli scaturiti dalle attività sopra descritte, nonché ai valori dell inventario di cui all art. 172 L.F. - La possibile rilevanza delle differenze riscontrate rispetto alla proposta del debitore spesso richiede che il Commissario concluda la propria analisi con la redazione di una propria situazione concordataria, da sottoporre ai creditori come possibile esito alternativo della procedura. Per quanto riguarda la possibile struttura della relazione in esame si rimanda all allegata bozza (all. n. 2 ) L adunanza dei creditori: nell adunanza dei creditori (la cui data viene fissata con il decreto che ammette alla procedura il debitore) presieduta dal Giudice Delegato, il Commissario Giudiziale illustra la propria relazione e le proposte definitive del debitore (art. 175 L.F.). Dopo l inizio delle operazioni di voto la proposta non può più essere modificata. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. A tali contestazioni il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. * 4) Adempimenti successivi al deposito della relazione La raccolta dei voti: il commissario deve raccogliere i voti pervenuti dai creditori prima e durante l adunanza e calcolare le maggioranze secondo i seguenti criteri: - Maggioranza dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (somma superiore al 50% del complessivo ammontare dei crediti ammessi); - Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, occorre che la maggioranza dei crediti sia raggiunta anche all interno del maggior numero di classi; - E prassi in tale fase che il commissario predisponga un apposito elenco dei creditori ammessi al voto (si veda allegato n. 3 ) da allegare prima al verbale di adunanza dei creditori, e poi 10

11 successivamente aggiornato all attestazione finale ex art. 178, con il quale si rendono evidenti le espressioni del voto favorevoli, contrarie e consenzienti per silenzio (coloro cioè che non hanno esercitato il diritto di voto). Il novellato art. 178 L.F. prevede che I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale. La verifica delle maggioranze si conclude pertanto solo dopo venti giorni successivi alla chiusura del verbale di adunanza dei creditori ed il commissario, decorso tale termine, dovrà predisporre e depositare apposito verbale di attestazione finale delle adesioni successive ex art. 178 L.F., con il quale da atto delle dichiarazioni di voto, favorevole o contrario, pervenute successivamente all adunanza. Con il medesimo verbale è necessario dare atto del raggiungimento o meno delle maggioranze necessarie (si veda bozza allegata al n. 4). Se le maggioranze sono raggiunte il Tribunale, ai sensi dell art. 180 L.F., fissa l udienza di comparizione in Camera di Consiglio del Commissario e del debitore davanti a sé. Tale provvedimento è pubblicato ai sensi dell art. 17 dalla Cancelleria e notificato a cura del debitore al Commissario Giudiziale ed a tutti i creditori dissenzienti, i quali, insieme a qualsiasi interessato, possono costituirsi almeno 10 giorni prima dell udienza fissata. Il secondo comma dell art. 180 prevede che il Commissario depositi il proprio motivato parere nello stesso termine di 10 giorni prima dell udienza di cui sopra. Quest ultimo documento ha la funzione di fornire al Tribunale una piena informazione, su ogni circostanza utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti accertativi e valutativi e deve contenere ogni fatto nuovo od elemento intervenuto successivamente al deposito della relazione ex art. 172 L.F., oltre a: - Indicazioni sui profili di legittimità del concordato (cioè indicare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all art. 160 L.F.); 11

12 - Indicazioni profili di merito (fare cioè un sunto del ricalcolo dell attivo disponibile e del passivo accertato (aggiornati in base ai fatti intervenuti successivamente alla redazione della relazione ex art. 172); - Indicazioni sul raggiungimento delle maggioranze; - Un parere finale sul concordato con il quale il commissario è tenuto ad illustrare ed argomentare la propria conclusione, favorevole o contraria, rispetto all omologazione della proposta concordataria. Se non sono state proposte opposizioni il tribunale, dopo avere verificata la regolarità della procedura e l esito della votazione in termini di correttezza e regolarità, tenuto conto del parere espresso dal commissario, omologa la proposta di concordato preventivo e nomina il liquidatore giudiziale che dovrà dare esecuzione al piano proposto dal debitore. Il decreto motivato con il quale il tribunale provvede all omologa è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo. Qualora venga contestata la convenienza della procedura da parte di un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente oppure, in mancanza di suddivisione dei creditori in classi, dai creditori dissenzienti rappresentanti almeno il 20% dei creditori ammessi al voto, il tribunale può comunque omologare la proposta del debitore se ritiene che il/i creditore/i sia soddisfatto nel concordato in misura non inferiore a quella presumibilmente realizzabile dalle alternative concretamente praticabili (tipicamente il fallimento). * 5) Adempimenti post omologa Ad omologa avvenuta il commissario giudiziale deve, ai sensi dell art. 185 L.F., sorvegliare l adempimento della proposta del debitore da parte del liquidatore giudiziale ed è tenuto a riferire al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare un pregiudizio per i creditori. Nel caso di inosservanza degli obblighi concordatari, che non siano di scarsa importanza, ciascun creditore può richiedere la risoluzione del concordato preventivo, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l ultimo adempimento previsto dal piano di concordato. La risoluzione non può 12

13 essere richiesta dal commissario giudiziale, la cui attività in questo caso è limitata all invio di una comunicazione a tutti i creditori per avvertirli dei loro diritti. Relazioni semestrali: Il comma 6 dell articolo 182 L.F. prevede poi che : Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma vale a dire a mezzo posta elettronica certificata. (Elaborato a cura di Grana Castagnetti Massimo e Adani Emanuele) ALLEGATI: Lettera di convocazione dei creditori ex art. 171 l.f.; Schema bozza relazione ex art. 172 l.f.; File voti; Verbale adesioni proposta concordato ex art. 178 l.f. 13

14 TRIBUNALE DI MODENA Sezione fallimentare Concordato preventivo: XXXXXXXXX N. 00/20 Giudice Delegato: Commissario giudiziale: * * * ATTESTAZIONE FINALE DELLE ADESIONI SUCCESSIVE (ART. 178, IV c., L.Fall.) Si dà atto che, successivamente alla data del ed a tutto il, sono pervenute le seguenti dichiarazioni di voto favorevole: Creditore Voto favorevole

15 Totale Si dà atto, altresì, che i seguenti creditori hanno espresso voto contrario: Creditore Voto Contrario Totale - aggiungendo alla totalità dei crediti corrispondenti i voti favorevoli all adunanza del, pari ad., la totalità dei crediti per i quali è stato dato voto favorevole nel corso dei successivi 20 giorni, pari ad., ed i creditori che non hanno espresso il voto, che devono essere considerati consenzienti per. come da tabella riportata, si ottiene un totale di adesioni e di. ; - è, dunque, risultata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto poiché i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi., la maggioranza assoluta è formata da crediti per., ed i creditori che hanno espresso voto favorevole ammontano, complessivamente, a., importo superiore alla maggioranza richiesta; - pertanto, è stata raggiunta la maggioranza assoluta richiesta dall art. 177 L.Fall., per l unica classe di creditori prevista; tutto ciò premesso e rilevato,

16 il Giudice Delegato dà atto che è stata raggiunta la maggioranza prevista dall art. 177 L.fall. e rimette la causa al Tribunale perché venga fissata l udienza in camera di consiglio come previsto dall art. 180 L.fall. Modena, Il Giudice Delegato ( ) Il Cancelliere ( ) Il Commissario Giudiziale ( )

17 Concordato Preventivo XXXXXXXXXXX Via.., n Modena C.F. e Partita I.v.a. n.. Tribunale di Modena C.P. n. 00/20.. Decreto di apertura in data 00-00/00/000 Giudice Delegato: Commissario Giudiziale:.. PEC: cpl modena@pecfallimenti.it Modena, PEC/Raccomandata a.r. A TUTTI I CREDITORI LORO SEDI Oggetto: Convocazione dei creditori del Concordato Preventivo XXXXXXXXXXXX Tribunale di Modena - Concordato Preventivo n. 00/20.. Giudice Delegato: Dott.ssa Alessandra Mirabelli PEC: cpl modena@pecfallimenti.it Apertura della procedura Con decreto in data, depositato in Cancelleria in data., il Tribunale di Modena ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società XXXXXXXXXXXX, con sede in Modena, Via., n..., nominando Giudice Delegato la.e Commissario Giudiziale il sottoscritto.. Adunanza dei creditori L adunanza dei creditori prevista dall art. 174 e seguenti, L.F., è convocata per il giorno ad ore, avanti al Giudice Delegato. Proposta del debitore Il debitore XXXXXXXXXXXX, con istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, propone un concordato per cessione dei beni con riferimento a tutto il patrimonio sociale di cui dispone, al fine di soddisfare i creditori nella misura seguente, una volta pagate le spese di procedura: - creditori privilegiati.... % - creditori chirografari non postergati % - creditori chirografari postergati % Verifica dell elenco dei creditori Dovendo il Commissario Giudiziale procedere alla verifica dell elenco dei creditori predisposto dal debitore, apportandovi le eventuali rettifiche, ed alla stima dell importo necessario all adempimento del concordato, si pregano i Signori Creditori di voler cortesemente comunicare per iscritto e con la massima urgenza, all indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, allegando gli estratti conto della situazione creditoria, l ammontare del credito vantato nei confronti di XXXXXXXXXXXX alla data del. (data di deposito del ricorso per l ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell art. 161, comma 6, L.F.), indicando separatamente l importo relativo alla fornitura e/o alla prestazione, e quello relativo all I.V.A. di rivalsa, eventuali titoli di privilegio esaurientemente documentati, nonché garanzie reali o personali rilasciate dal debitore o da terzi.

18 Concordato Preventivo XXXXXXXXXXX Via.., n Modena C.F. e Partita I.v.a. n.. Tribunale di Modena C.P. n. 00/20.. Decreto di apertura in data 00-00/00/000 Giudice Delegato: Commissario Giudiziale:.. PEC: cpl modena@pecfallimenti.it Qualora la natura privilegiata del credito derivi dalla qualità di impresa artigiana, si pregano i Signori Creditori di trasmettere anche i seguenti documenti: - certificato di iscrizione all albo degli artigiani della Camera di Commercio; - ultime due dichiarazioni I.V.A. presentate; - ultimo mod. UNICO presentato; - estratto autenticato del libro matricola. Con le stesse indicazioni, si prega di comunicare eventuali crediti sorti successivamente alla data predetta. Relazione del Commissario Giudiziale e documentazione relativa alla procedura La relazione del Commissario Giudiziale prevista dall art. 172, L.F., sarà depositata in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell adunanza dei creditori. Nello stesso termine tale relazione sarà comunicata a mezzo di posta elettronica certificata a norma dell art. 171, comma 2, L.F.. Ulteriore documentazione relativa alla procedura sarà resa disponibile sul sito internet del Tribunale di Modena, Sezione Fallimenti, accessibile con il codice di accesso indicato in calce alla presente. Intervento di adunanza e modalità per l approvazione del concordato Ogni creditore potrà intervenire personalmente all udienza o farsi rappresentare da un mandatario speciale sottoscrivendo, senza altre formalità, il modulo allegato alla presente. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non avranno diritto al voto se non rinunceranno alla prelazione. La rinuncia può essere anche parziale. In tal caso, il voto espresso e le adesioni pervenute comporteranno, nella misura rinunciata, la perdita del diritto di prelazione. Ai sensi dell art. 177, L.F., cui si fa rinvio, il concordato sarà approvato qualora la proposta ottenga il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Per quanto riguarda le adesioni alla proposta di concordato (art. 178, L.F.), nel processo verbale dell adunanza dei creditori saranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l indicazione nominativa dei votanti e dell ammontare dei rispettivi crediti. Sarà, altresì, inserita l indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e l ammontare dei loro crediti. Il processo verbale sarà sottoscritto dal Giudice Delegato, dal Commissario e dal Cancelliere. Se nel giorno stabilito non sarà possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione verrà rimessa dal Giudice ad una udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti. I creditori che non hanno esercitato il voto potranno far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Modena nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si riterranno consenzienti e come tali saranno considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.

19 Concordato Preventivo XXXXXXXXXXX Via.., n Modena C.F. e Partita I.v.a. n.. Tribunale di Modena C.P. n. 00/20.. Decreto di apertura in data 00-00/00/000 Giudice Delegato: Commissario Giudiziale:.. PEC: cpl modena@pecfallimenti.it Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti, a norma dell art. 178, comma 4, L.F., saranno annotati dal Cancelliere in calce al verbale. Per comodità dei Signori Creditori, si allega alla presente, inoltre, modulo per eventuale adesione alla proposta. I signori creditori sono pregati di indirizzare le loro comunicazioni a: Commissario Giudiziale: Via, n., 41. Modena Tel.. Fax.. PEC: cpl modena@pecfallimenti.it Ai sensi della Legge n. 221/2012, inoltre, con la presente: - Vi comunico che l indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgervi in futuro, è il seguente: cpl modena@pecfallimenti.it; - Vi invito a comunicare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento del presente avviso, all indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le successive comunicazioni relative alla procedura; - Vi avverto di rendere nota ogni successiva variazione e che, in caso di omessa indicazione, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria. CODICE DI ACCESSO FALLCO Distinti saluti. IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

20 TRIBUNALE DI MODENA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOCIETA'... N.... CON SEDE IN...,... C.F.... RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE ai sensi dell'art.172, R.D. 267/1942 Giudice Delegato: Dott.ssa... Commissario Giudiziale: Dott.... 1

21 INDICE n.pagina 1) Introduzione 3 1.1) Dalla domanda prenotativa della ricorrente al decreto di apertura del Concordato Preventivo 3 1.2) Il decreto di apertura della Procedura di Concordato Preventivo 3 1.3) I primi adempimenti di procedura 4 2) La società ) Cenni storici 5 2.2) La compagine sociale e gli organi sociali 6 3) Cause del dissesto e condotta della società 6 3.1) Le cause della crisi indicate nel ricorso 6 3.2) Analisi dei bilanci sociali anni e verifica delle cause della crisi 8 3.3) La condotta della società ) Contabilità e libri sociali 15 4) La proposta di concordato preventivo ) Illustrazione della proposta ) La relazione del professionista ex art.161, comma terzo della L.F ) La "degradazione" di parte dei crediti di natura privilegiata (credito speciale mobiliare per rivalsa Iva ex art. 2758, secondo comma, c.c.) ) La richiesta di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione con gli Istituti di Credito e le società di leasing 23 5) Controversie ) Illustrazione del contenzioso in essere ) Considerazioni sul contenzioso in essere 28 6) Valutazione patrimoniale di liquidazione: attivo e passivo accertati ) Attivo ) Immobilizzazioni immateriali ) Fabbricato commerciale ) Mezzi di trasporto in proprietà ) Altri beni mobili ) Beni in locazione finanziaria ) Crediti verso Clienti ) Crediti diversi ) Passivo ) Spese in prededuzione ) Crediti privilegiati/ipotecari ) Crediti chirografari ) Fondo rischi ) Riepilogo della situazione patrimoniale e presumibile soddisfazione dei creditori 56 7) Valutazioni conclusive ) Valutazione comparativa del piano proposto ) Conclusioni 59 Allegati 2

22 1) INTRODUZIONE 1.1) Dalla domanda prenotativa della ricorrente al decreto di apertura del Concordato Preventivo Con domanda c.d. prenotativa depositata presso il Tribunale di Modena in data..., la società..., in persona del suo amministratore unico,..., chiedeva l ammissione ai benefici della procedura di concordato preventivo, con espressa riserva di successivo deposito della documentazione di cui all art. 161 l.f.. Accertati i presupposti di ammissibilità previsti dagli artt. 160 e 161 l.f., con decreto del... il Tribunale di Modena assegnava alla ricorrente termine sino al... per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione ex art. 161, secondo e terzo comma, l.f., disponendo altresì il deposito, a far data dal..., di relazioni mensili ex art. 161, ottavo comma, l.f., aventi ad oggetto l attività nel frattempo svolta dalla società. La ricorrente, previo deposito di n. 2 relazioni mensili di aggiornamento ex art. 161, ottavo comma, l.f., in data... depositava la proposta ed il piano di concordato ex art. 161 l.f. sottoscritti dall'amministratore unico ex artt. 161 e 152 l.f e corredati dalla relazione ex art. 161, terzo comma, l.f. a firma del Dott.... La proposta di concordato veniva quindi sottoposta all esame del sottoscritto, quale ausiliario del Collegio nominato con decreto del... Ai sensi del quinto comma dell art. 161 l.f., la stessa veniva inoltre comunicata al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena. La parola ritornava quindi al Tribunale. 1.2) Il decreto di apertura della Procedura di Concordato Preventivo Con decreto del... il Tribunale di Modena, ritenuta la formale sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 160 l.f. ed accertata la ritualità della domanda ex art.161 l.f., dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della società..., delegando alla procedura la Dott.ssa... e nominando commissario giudiziale il sottoscritto Dott.... Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Modena: - ordinava la convocazione dei creditori per il giorno..., alle ore...; - disponeva la comunicazione ai creditori del decreto di apertura del concordato preventivo nei termini e secondo le modalità disposte dall art. 171 l.f., come modificato da dl. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012; - ordinava alla ricorrente il deposito di Euro..., ai sensi e per gli effetti di cui all art. 163, secondo comma, n. 4, l.f.; - stabiliva che non fosse dovuta l autorizzazione di cui all art. 167, secondo comma, l.f., per gli atti di valore inferiore ad Euro ,00; 3

23 - disponeva la pubblicità di cui all art. 166 l.f., nonché la pubblicazione per estratto del decreto di apertura del concordato preventivo, per una sola volta, sulle pagine di cronaca locale del quotidiano Il Resto del Carlino ; - ordinava la notifica del decreto di apertura del concordato preventivo agli uffici competenti per l annotazione nei pubblici registri, ai sensi degli artt. 88 e 166 l.f.. 1.3) I primi adempimenti di procedura Accettato l incarico, il sottoscritto commissario giudiziale curava quindi gli adempimenti indicati nel decreto del Tribunale, provvedendo in particolare: - all apertura del conto corrente bancario intestato alla Procedura (c/c n...., acceso presso la Banca..., sede di Modena, Via...) a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato, sul quale, in data..., la società ricorrente perfezionava il versamento della somma di Euro..., ai sensi e per gli effetti di cui all art. 163, secondo comma, n. 4, l.f., in conformità a quanto disposto dal Tribunale di Modena nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo sopra richiamato; - a comunicare, in data..., al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) della procedura di concordato preventivo; - alla pubblicazione per estratto del decreto di ammissione alla procedura a pag.... dell edizione di... del quotidiano Il Resto del Carlino, cronaca locale; - all invio, secondo le modalità disposte dall art. 171 l.f. (come modificato da dl. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012), delle comunicazioni di legge ai creditori, individuati in base agli elenchi forniti dalla società; 1 - all annotazione sui pubblici registri (ufficio del territorio di... - servizi pubblicità immobiliare ex conservatoria e P.R.A.) del decreto di apertura del concordato; - alla verifica dell elenco dei creditori e dei debitori, con la scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche ai sensi dell art. 171 l.f.; - a richiedere la nomina di periti estimatori, ai sensi del secondo comma dell art. 172 l.f., al fine di attribuire una valorizzazione il più possibile corretta ed attendibile a talune consistenze facenti parte dell attivo concordatario (periti designati in data... nelle persone del Geom.... e dell'ing...., come si dirà più approfonditamente in seguito); - all esame dei libri contabili e dei libri sociali dell impresa. 1 Attraverso tali comunicazioni si è dunque provveduto a recapitare ai creditori sociali l avviso di convocazione e la proposta della debitrice, come disposto dall art. 171 l.fall., invitando altresì i creditori a comunicare il credito vantato e a segnalare l esistenza di eventuali privilegi. 4

24 2) LA SOCIETA ) Cenni storici La ricorrente viene costituita sotto forma di società a responsabilità limitata con atto del... (registrato il...). La società opera da sempre nel settore... L iscrizione della ricorrente nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di... risale al..., con C.F.... e numero REA... La sede legale della società è stabilita in... presso un immobile di proprietà della società a suo tempo adibito a... La sede operativa ed amministrativa dell'attività principale di...è sempre stata ubicata a... presso un immobile a suo tempo assunto in locazione, di proprietà della... (contratto di locazione) poi risolto consensualmente con scrittura privata in data... L oggetto sociale della Rizzi Trasporti S.r.l. richiama testualmente...". Precisa infine l oggetto sociale che...". Per una compiuta analisi delle cause del dissesto della società e dei principali dati degli ultimi bilanci sociali si rimanda in ogni caso al successivo capitolo 3). A fronte delle sempre crescenti difficoltà economiche e finanziarie della società il sig.... attuale legale rappresentante, con determina dell'organo amministrativo del... autenticata nella firma dal Notaio..., ha disposto il deposito del ricorso per l'ammissione ai benefici della procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, sesto comma, l.f.. Successivamente con nuova determina dell'organo amministrativo del..., autenticata nella firma dal Notaio..., ha disposto il deposito del ricorso definitivo ai sensi dell'art. 161 l.f.. 2.2) La compagine sociale e gli organi sociali Al momento della delibera di presentazione della proposta concordataria, la compagine sociale della Rizzi Trasporti S.r.l. era composta da n. 2 soci (sig.ri...titolare di una quota di capitale sociale del valore nominale di Euro... e... titolare di una quota sociale del valore nominale di Euro...). La società a far data dal... è amministrata da un amministratore unico nella persona del sig.... In precedenza la società era amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal sig.... (Presidente) e dal sig....(consigliere). L'organo di controllo non è mai stato nominato, non sussistendo i requisiti richiesti dall'art c.c.. 5

25 3) CAUSE DEL DISSESTO E CONDOTTA DELLA SOCIETÀ 3.1) Le cause della crisi indicate nel ricorso La società ricorrente nel proprio ricorso non fornisce una pronta analisi in merito alle ragioni del suo stato di crisi, ma si limita a sottolineare i seguenti fattori: - drastica riduzione del fatturato e progressivo indebitamento (superiore ad Euro ,00) che ha investito la società; - consistenti perdite su crediti per cui è stato stanziato un fondo rischi su crediti di Euro... quale posta rettificativa che consente di esprimere il valore di presunto realizzo dei crediti verso la clientela, evidenzia un deficit patrimoniale di Euro..., al lordo delle ulteriore rettifiche che dovranno essere compiute; - procedimenti monitori promossi da diversi creditori della società. Oltre alle cause della crisi sopra evidenziate, come illustrate dalla società, è d'uopo evidenziare i dati che connotano la crisi che ha investito il settore del..., quale conseguenza della crisi globale che, purtroppo, ha investito anche il nostro paese con effetti devastanti sull'economia nazionale. Il settore del... ha dovuto e deve tutt'ora affrontare - tra gli altri - il problema del perdurante aumento del... A conferma di quanto precede basti pensare che... 6

26 3.2) Analisi dei bilanci sociali anni e verifica delle cause della crisi Ciò posto, al fine di verificare - dal punto di vista numerico - le ragioni del dissesto individuate dalla ricorrente, il sottoscritto ha provveduto ad analizzare i dati emergenti dai bilanci relativi agli anni dal 2009 al 2013, forniti in copia dai consulenti della società. La breve analisi che segue si fonda dunque sui dati di tali bilanci e viene illustrata attraverso i seguenti prospetti: 1) conto economico riclassificato a margine di contribuzione per gli anni 2009/2013 2) stato patrimoniale riclassificato a liquidità decrescente anni 2009/2013; 3) stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio funzionale anni 2009/2013 4) indici finanziari e patrimoniali anni 2009/2013 5) prospetto dei flussi di cassa anni 2010/2013 Il conto economico riclassificato è il seguente:... L analisi del risultati reddituali del periodo 2009/2013 mette in evidenza che... Si può quindi concludere che... L andamento dei ricavi della società nel periodo è illustrato nel grafico che segue:... Si riporta di seguito lo stato patrimoniale riclassificato a liquidità decrescente per gli anni 2009/2013:... Lo stato patrimoniale riclassificato secondo il metodo funzionale per gli anni da 2009 a 2013 è riportato di seguito... Gli indici di bilancio sono i seguenti:... 7

27 Sotto il profilo patrimoniale, gli indicatori di bilancio mettono in evidenza come... Anche i valori assunti dell indice di indebitamento complessivo (Leverage ovvero Capitale Investito / Mezzi Propri) confermano questa situazione di profondo squilibrio, ulteriormente fotografata dal valore ampiamente inferiore a quello - pari a 1,00 - generalmente considerato come rappresentativo di un buon grado di solidità finanziaria dal Quoziente Primario di Struttura (Mezzi Propri / Immobilizzazioni). Di seguito riporta altresì il prospetto dei flussi di cassa per gli anni dal 2010 al 2013: ) La condotta della società Pur essendo venuto meno il requisito della "meritevolezza" tra le condizioni per accedere alla procedura concorsuale di concordato preventivo, nella presente relazione vengono comunque illustrati gli elementi che caratterizzano la condotta del debitore, sia attraverso la verifica dell esistenza delle scritture contabili, sia attraverso l'analisi dell'attività sociale e delle cause del dissesto, anche allo scopo di soddisfare la funzione informativa attribuita al commissario giudiziale, finalizzata a consentire al ceto creditorio di esprimere con consapevolezza il proprio assenso (ovvero il proprio dissenso) alla proposta concordataria. In merito alla condotta della società tenuta ante concordato lo scrivente non può esimersi dal segnalare, come già peraltro evidenziato nella relazione in qualità di ausiliario del collegio ex artt. 161, settimo comma, l.f. e 68 c.p.c. agli atti della procedura, che dall'analisi del ricorso e della documentazione ivi allegata risulta come la società ricorrente abbia Tale informativa alla luce del decreto adottato dal Collegio giudicante del Tribunale di Modena in sede di valutazione in merito all'ammissione o meno della società... ai benefici della procedura di concordato preventivo, in cui ebbe a specificare come "......". Nel corso delle verifiche successivamente esperite dallo scrivente è emerso che la società ricorrente ha... Tanto esposto riguardo alla condotta della società ante concordato, si segnala da ultimo, per completezza di informazione, che tanto il legale rappresentante quanto i professionisti della società hanno sempre fornito piena e costante collaborazione al commissario, ciascuno per quanto di competenza, a fronte delle richieste di chiarimenti agli stessi rivolte durante le verifiche effettuate e nel corso della stesura della presente relazione. 8

28 3.4) Contabilità e libri sociali Il sottoscritto per il tramite dei suoi collaboratori ha verificato l esistenza delle scritture contabili e dei libri sociali, ed in particolare: - libro inventari (n... volumi, di cui il primo relativo al periodo dal..., il secondo dal..., il terzo dal... al... ed il quarto dal... al...); - libro giornale, anni dal... al...; - libro cespiti ammortizzabili (n... volumi); - registri previsti dalla normativa fiscale in materia di IVA (acquisti e vendite), anni dal... al...; - libro verbali assemblee (ultimi due volumi); - libro verbali c.d.a. (ultimi due volumi); Quanto alle schede contabili, ne è stata verificata l esistenza su supporto informatico con riferimento agli anni dal... al... 9

29 4) LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO 4.1) Illustrazione della proposta La società... sottopone al proprio ceto creditorio una proposta concordataria di carattere esclusivamente liquidatorio, senza suddivisione in classi, che prevede in sintesi: - la soddisfazione in via integrale delle passività in prededuzione (per spese di procedura e di funzionamento della società); - la soddisfazione in via integrale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati ex art.... c.c. (con esclusione del credito speciale mobiliare per rivalsa Iva di cui all'art. 2758, secondo comma, c.c., espressamente declassato e trattato al pari dei crediti chirografari in quanto, per l'attività svolta dalla società ricorrente, consistente nelle prestazioni di..., non è dato rinvenire nel patrimonio della società i beni su cui tale privilegio può essere azionato); - il pagamento del...% dei creditori chirografari, nonché delle parte di crediti privilegiati "declassati" a chirografari. Ferme le considerazioni che precedono, il fabbisogno concordatario è stato così stimato nel dettaglio dalla Società proponente: 1) Prededuzione Creditori Importi Percentuale offerta Spese per l'ammissione alla procedura Euro 100% Euro Spese giudiziali Euro 100% Euro Spese esecuzioni piano e altre prededucibili Euro 100% Euro 2.A) Privilegio ipotecario (art ss c.c.) Totale Euro 100% Euro Mutuo Ipotecario Euro 100% Euro 2.B) Privilegio ex artt. TFR Dipendenti Euro 100% Euro Altri debiti privilegiati verso dipendenti Euro 100% Euro Professionisti Euro 100% Euro Artigiani Euro 100% Euro Debiti verso istituti di prev. e sic. sociale Euro 100% Euro Fornitori per locazioni Euro 100% Euro Debiti tributari per imposte dirette Euro 100% Euro Debiti tributari per IVA Euro 100% Euro Debiti tributari enti locali Euro 100% Euro Rivalsa per accise Euro 100% Euro Fabbisogno concordatario (pagamenti) 10

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