Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Alan Chapman, per una violazione dell art. 94, comma 1, del d.lgs. n.

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Alan Chapman, per una violazione dell art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e le successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, le seguenti disposizioni dello stesso: - l art. 1, comma 1, lettera t), il quale definisce l offerta al pubblico di prodotti finanziari come ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati ; - l art. 1, comma 1, lettera u), il quale definisce prodotti finanziari gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria ; - l art. 94, comma 1, ai sensi del quale Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'italia è Stato membro d origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ; RILEVATO che dall esame della documentazione acquisita nel corso dell attività di vigilanza svolta anche via internet tra ottobre 2011 e febbraio 2012 è emerso che dal sito disponibile anche in lingua italiana, veniva proposto, anche a soggetti residenti in Italia, di investire denaro nel programma di investimento denominato JSS-Tripler; RILEVATO, in particolare, che nelle pagine del suddetto sito era riportato quanto segue: 1) era fornita una descrizione del meccanismo di funzionamento del programma JSS-Tripler, esaltandone la capacità di triplicare i guadagni Come il vostro denaro triplica? Triplicato significa 3x.. ogni posizione 10$ diventa 30$. Al riguardo, era indicato che: il programma d investimento si articolava in due fasi: - la prima fase, denominata JSS-Tripler, si apriva con l acquisto di una o più quote del valore nominale di dieci dollari. Il capitale investito era remunerato nella misura del 2% al giorno per settantacinque giorni. Alla scadenza, l investitore poteva ritirare il 1

2 capitale maggiorato degli interessi conseguendo un rendimento del 50% ( Fase 1: JSS-Tripler. Il guadagno totale in contanti per 10$ JSS Tripler posizione è di $ 15.. che è di $10 x 2% x 75 giorni = 15 dollari ); - la seconda fase, denominata Jss-Matrix ( Fase 2: JSS-Matrix: Gli ulteriori 15$ sono erogati sotto forma di posizioni JSS-Matrix ), si attivava con l inserimento del soggetto all interno di una matrice che ti paga 60 dollari quando cicli. Per attivare la seconda fase era necessario che alla scadenza del periodo di maturazione degli interessi l investitore avesse avuto in portafoglio almeno quattro quote ( Quando 4 posizioni JSS Tripler sono maturate e si guadagnano ciascuna 15$, si ottiene una posizione JSS-Matrix ); l adesione al programma d investimento avveniva on-line compilando un modulo visualizzabile cliccando su un link presente nella home page del citato sito; era prevista la corresponsione di un introito aggiuntivo derivante dall'affiliazione di nuovi soggetti alla struttura. In proposito, sul sito era presente il messaggio secondo cui erano previsti Two Tier Bonus Referral 10% e 5%, ossia guadagni dai referral sia di primo sia di secondo livello; 2) l identità del registrant del sito era protetta dalla società Whois Guard Protected con sede negli Stati Uniti; RILEVATO che l attività svolta tramite il predetto sito è stata ritenuta configurare un ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in quanto: a) il programma JSS Tripler era qualificabile come una forma di investimento di natura finanziaria e, pertanto, come un prodotto finanziario ex art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998, per la presenza degli elementi qualificanti tale fattispecie, consistenti in particolare: (i) nell impiego del capitale; (ii) nell aspettativa di rendimento; (iii) nel rischio connesso all impiego del capitale che è stato conferito. Infatti, ai fini dell adesione al programma, veniva richiesto all investitore di versare almeno una quota di 10$, inoltre, a fronte di tale versamento veniva promesso un rendimento del 2% al giorno per 75 giorni o 60% al mese e, infine, il cliente non aveva autonomia di gestione, ma solo la possibilità di monitorare lo stato del proprio investimento tramite la consultazione dell account personale e di aumentarlo mediante l incremento del capitale versato; b) nel sito erano contenute indicazioni sulle caratteristiche e sulle condizioni essenziali del programma JSS Tripler le quali risultavano idonee a consentire agli utenti di decidere se aderirvi o meno. L adesione al programma di investimento avveniva online compilando un modulo visualizzabile cliccando su un link presente nella home page del sito; c) l offerta veniva effettuata tramite un sito internet, e dunque mediante uno strumento idoneo a rivolgersi alla generalità del pubblico e, inoltre, l offerta veniva presentata agli utenti in termini standardizzati ed uniformi; d) l offerta era rivolta anche al pubblico residente in Italia, in quanto: 2

3 nel sito era presente un meccanismo interno di traduzione delle pagine in lingua italiana, selezionando in un menù a tendina la bandiera di riferimento; nel sito era assente un eventuale disclaimer rivolto agli investitori italiani; nel sito veniva rappresentato che taluni soggetti residenti in Italia avrebbero aderito; nel web risultavano siti internet, redatti in lingua italiana, nei quali veniva pubblicizzato il programma JSS Tripler ai soggetti residenti in Italia e attraverso i quali era possibile collegarsi al sito RILEVATO che alla suddetta attività risultava applicabile l art. 94, comma 1 del d.lgs. 58/1998 in base al quale coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto e che dalle indagini era emerso, invece, che essa era stata effettuata senza che il relativo prospetto informativo fosse stato pubblicato; VISTA la propria delibera n del 20 gennaio 2012, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con la quale la sopra descritta attività svolta tramite il sito è stata sospesa per un periodo di novanta giorni; VISTA la successiva propria delibera n del 18 aprile 2012, adottata sulla base medesimi dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con la quale è stata vietata la medesima offerta svolta tramite il sito RILEVATO che dalle informazioni fornite alla Consob, tramite la cooperazione internazionale, con la nota del 4 dicembre 2012, da cui è emerso che il sig. Alan Chapman era la persona fisica subscriber (user) del riferito sito e che pertanto esso era qualificabile come il soggetto responsabile dell offerta citata; VISTA la nota del 21 novembre 2013, notificata in data 3 dicembre 2013, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato nei confronti del citato sig. Alan Chapman una violazione dell art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 per la riferita attività di offerta al pubblico del programma di investimento denominato JSS Tripler, svolta nei confronti di soggetti residenti in Italia, tramite il sito internet senza la preventiva pubblicazione del relativo prospetto informativo; RILEVATO che il sig. Alan Chapman non si è avvalso di alcuno degli strumenti di difesa a sua disposizione; VISTA la nota del 16 dicembre 2014 con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione Tutela del Consumatore ha ritenuto di confermare la sussistenza della violazione contestate; VISTA la nota dell 8 gennaio 2015, pervenuta all interessato il 24 gennaio 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Alan Chapman l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di 3

4 presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni ed allegando alla stessa una copia dell anzidetta Relazione Istruttoria; RILEVATO che anche nella seconda fase del presente procedimento il citato sig. Alan Chapman non si è avvalso di alcuno degli strumenti di difesa a proprio favore; VISTA la Relazione per la Commissione del 20 aprile 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle sanzioni; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell ambito del procedimento, non hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la trasmissione della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall entrata in vigore della delibera stessa; RILEVATO che il sig. Alan Chapman nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l audizione personale e, successivamente all entrata in vigore della delibera Consob n del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere copia della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, definitivamente accertata la violazione dell art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ascrivibile nei confronti del sig. Alan Chapman in quanto: - dalla documentazione agli atti è emerso che l attività svolta tramite il sito internet redatto anche in lingua italiana, si configurava come un ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari rivolta nei confronti del pubblico residente in Italia, rilevante ai sensi dell art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, in quanto: il programma JSS Tripler risultava qualificabile alla stregua di un prodotto finanziario sub specie di forma di investimento di natura finanziaria, ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998 attesa la presenza: (i) dell impiego del capitale; (ii) di un aspettativa di rendimento; (iii) del rischio connesso all impiego del capitale conferito. Per l adesione al programma, infatti, veniva richiesto di versare una quota di almeno 10$, inoltre, a fronte di tale versamento veniva promesso un rendimento del 2% al giorno per 75 giorni o 60% al mese e, infine, il cliente non aveva autonomia di gestione, ma solo la possibilità di monitorare lo stato del proprio investimento tramite la consultazione dell account personale e di aumentarlo mediante l incremento del capitale versato; il sito conteneva una puntuale rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali dell investimento nel programma JSS Tripler. In particolare erano indicati il capitale investibile, la durata dell immobilizzazione e la redditività dell investimento, 4

5 elementi, nel loro complesso, idonei a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all investimento proposto; l adesione al programma veniva promossa, tramite lo strumento telematico, in termini standardizzati ed uniformi e, pertanto, l offerta era rivolta ad un pubblico indeterminato di potenziali investitori; l offerta risultava indirizzata al pubblico residente in Italia in quanto era possibile selezionare la lingua italiana per leggere i contenuti del sito, non risultavano disclaimer rivolti agli investitori italiani e veniva indicato che anche soggetti residenti in Italia avrebbero aderito; - dalle indagini è emerso, altresì, che la suddetta attività veniva svolta senza che il prospetto informativo relativo all offerta fosse stato preventivamente pubblicato; - dagli esiti delle indagini è emerso che il sig. Alan Chapman era l autore del sito e dei contenuti ivi riportati e, quindi, il soggetto responsabile dell offerta citata; CONSIDERATO, relativamente alla quantificazione delle sanzioni, che: - l art. 11 della legge n. 689/1981 stabilisce che «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; - la violazione dell art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, comporta l applicazione della sanzione prevista dall art. 191, comma 1, del medesimo Testo Unico, ai sensi del quale: «chiunque effettua un offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro»; - nel caso di specie, l offerta ha avuto ad oggetto la sottoscrizione di prodotti finanziari per un valore non determinabile talché la sanzione applicabile è compresa tra l importo minimo di ,00 e massimo di ,00; - inoltre, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 191 del d.lgs. n. 58/1998, «l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni»; - la violazione è ascrivibile quantomeno a titolo di colpa; 5

6 D E L I B E R A: Nei confronti del Sig. Alan Chapman, residente [ omissis ], sono applicate le sanzioni amministrative di seguito indicate per la riferita violazione dell art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998: - la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a ,00; somma della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento; - la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 191, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per un periodo di 2 mesi. Il pagamento dell importo di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell art. 27, comma 5, legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modulo attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. 9 luglio 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6

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