settebroker s.r.l. Consulenza e mediazione assicurativa
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- Simone Valle
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1 settebroker s.r.l. Consulenza e mediazione assicurativa DONATION NO PROBLEM, LA NUOVA COPERTURA ASSICURATIVA CHE TUTELA GLI INTERESSI ECONOMICI NELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI DONATI Settebroker s.r.l. è in grado di fornire consulenza, quotazione ed intermediazione di una innovativa copertura assicurativa che protegge il valore reale del bene immobile donato perché offre certezze rispetto alla sua commerciabilità nel tempo. Vendere, comprare, affittare o finanziare l acquisto di una proprietà immobiliare di provenienza donativa non è più un problema perché DUAL Donation no problem garantisce dal rischio economico e finanziario conseguente all azione di restituzione esercitabile da parte di un legittimario. A cosa serve la polizza La compravendita di un immobile avviene in genere a condizioni di mercato, ma questo non succede se il bene è stato oggetto di donazione. La concreta possibilità che in un tempo futuro, anche lontano, l immobile possa essere oggetto di azione di restituzione da parte dei legittimari, indebolisce le aspettative economiche di realizzo del venditore e anche le certezza di chi compra. Inoltre, l eventuale ente finanziatore sarà poco incline a concedere credito per una compravendita con queste caratteristiche. Nello specifico, DUAL Donation no problem : protegge la commercializzazione di beni immobili oggetto di donazione; agevola la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà donative. Come funziona DUAL Donation no problem prevede il pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, qualora il bene di provenienza donativa sia oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato oppure ottenerne il controvalore monetario. L indennizzo offerto ai beneficiari che abbiano subito una perdita economica sarà: il valore del bene immobile al momento della richiesta di indennizzo, in caso di restituzione;
2 la somma di denaro dovuta ai legittimari per impedire che essi perdano la proprietà assicurata a seguito dell esercizio dell azione di restituzione; le spese sostenute e/o il mancato guadagno, ovvero i danni liquidati al termine del giudizio definitivo che il beneficiario dovrà pagare ad un conduttore costretto a liberare la proprietà in conseguenza dell azione di restituzione. Che vantaggi offre La garanzia di vedere efficacemente garantiti i propri interessi economici nei casi di acquisto, vendita e locazione di un immobile di provenienza donativa, oppure rispetto alla richiesta di finanziamento per l acquisto del bene. Chi può acquistarla e quando Chiunque abbia interesse a proteggere il valore economico della transazione: dal donante al donatario, dal terzo acquirente all eventuale finanziatore dell immobile. La polizza si può acquistare contestualmente all atto di donazione o successivamente. Chi non può mai essere il beneficiario Il Donante e/o il Donatario Come viene calcolato il premio Il costo varia in funzione della somma da assicurare con riferimento al valore commerciale dell immobile (fino a 5 milioni di euro). Il premio di polizza si paga una tantum alla stipula del contratto assicurativo, e include la rivalutazione automatica della somma assicurata affinché la stessa sia protetta, nel tempo, dagli effetti dell inflazione.
3 DUAL Donation no problem Milano, 5 novembre 2014
4 DUAL Donation no problem La disciplina delle donazioni Caratteristiche e prestazioni Principali esclusioni Capitali assicurabili La tariffa e l emissione su IQE I supporti commerciali AGENDA
5 Le donazioni in Italia: lo scenario Ogni anno, in Italia si effettuano circa 170 mila donazioni immobiliari Quando si acquista un immobile di provenienza donativa i legittimari possono far valere i propri diritti ereditari nei confronti del donatario nei dieci anni successivi al decesso del donante I legittimari che non riescono a soddisfare i loro diritti ereditari nei confronti del donatario possono agire confronti del terzo acquirente per ottenere le restituzione del bene, o il suo controvalore, fino a vent anni dopo la donazione Ciò rende la compravendita di tali immobili complessa perché indebolisce sia le aspettative economiche di realizzo del venditore sia le prospettive di certezza di chi compra Inoltre, anche le banche sono poco inclini a concedere il mutuo Con DUAL Donation no problem vendere, comprare, affittare o finanziare l acquisto di una proprietà immobiliare di provenienza donativa non è più un problema 3 7
6 Le donazioni in Italia: gli attori Donante: chi dona Banca: che potrebbe non concedere il mutuo Donatario: chi riceve il bene donato Terzo acquirente: chi compra il bene oggetto di donazione Eredi Legittimi Legittimari 4 7
7 La disciplina delle donazioni nella legislazione italiana Il nostro ordinamento consente al singolo di disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla morte e ammette che egli in vita doni a chi vuole i suoi beni purché non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla legge: coniuge figli legittimi figli legittimati figli adottivi figli naturali e, in mancanza di figli, gli ascendenti i legittimari 5 7
8 La disciplina delle donazioni nella legislazione italiana: la riunione fittizia Per poter stabilire se il donante ha leso i diritti spettanti a qualcuno dei legittimari occorre calcolare l entità del suo patrimonio all epoca dell apertura della successione tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo dell apertura della successione i beni donati riunione fittizia 6 7
9 La disciplina delle donazioni nella legislazione italiana Se dalla riunione fittizia risulta che le donazioni eccedono la quota di cui il soggetto poteva disporre, ciascun legittimario può agire per ottenere l intera quota a questi spettante proponendo la c.d. azione di riduzione Se l azione di riduzione viene accolta il donatario deve restituire in tutto o in parte il bene ricevuto in donazione e può essere perseguito con la c.d. azione di restituzione 7 7
10 La disciplina delle donazioni nella legislazione italiana Se un bene donato con disposizione lesiva di legittima è stato nel frattempo venduto dal donatario a terzi, il legittimario che ha esercitato con successo l azione di riduzione nei confronti del donatario deve prima di tutto aggredire i beni del donatario per ottenere il rimborso del valore del bene Se il donatario può risarcire il legittimario leso, l acquisto del terzo acquirente non subisce alcun pregiudizio Se il donatario non può risarcire il legittimario, quest ultimo ha diritto di agire contro il terzo acquirente per ottenere il rilascio del bene 8 7
11 La disciplina delle donazioni nella legislazione italiana Art. 563 codice civile " 1) Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. 2) L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. [ ] " 9 7
12 La disciplina delle donazioni nella legislazione italiana Art. 563 codice civile " 3) Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. 4) Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. " 10 7
13 DUAL Donation no problem Oggetto dell Assicurazione La Polizza tutela il terzo acquirente a titolo oneroso di un bene immobile di provenienza donativa (ovvero il titolare di una garanzia reale volontaria sul bene immobile) contro il pregiudizio patito a seguito della promozione di una fondata azione di restituzione da parte di un terzo legittimario danneggiato dall atto di donazione. La Polizza non tutela in nessun caso il Donatario. In particolare non è una polizza a tutela dell azione di riduzione che deve precedere l azione di restituzione, né tutela il Donatario delle conseguenze dell escussione preventiva del patrimonio del medesimo a seguito dell azione di riduzione, né tutela il terzo conduttore dell immobile, se il contratto locativo è stipulato direttamente con il Donatario. 11
14 DUAL Donation no problem Contraente La persona fisica o giuridica che sottoscrive la polizza pagando il premio al fine di tutelare il beneficiario dall eventuale azione di restituzione del bene di provenienza donativa. Può essere contraente il donante il donatario, il terzo acquirente, l istituto di credito erogante il finanziamento per l acquisto del bene. 12
15 DUAL Donation no problem Beneficiario Il terzo (persona fisica o giuridica) che acquisisce a titolo oneroso la proprietà del bene donato, ovvero che vanti su detto bene diritti reali di garanzia volontaria, ivi compresi i soggetti ai quali sia stata trasferita la proprietà dopo di voi. Il beneficiario diretto della presente polizza non potrà mai essere il Donatario né il donante, ancorché gli stessi possano essere contraenti non beneficiari. 13
16 DUAL Donation no problem Caratteristiche OGGETTO DELL ASSICURAZIONE CONTRAENTE BENEFICIARIO PERIODO DI COPERTURA PREMIO MASSIMALE PROTEZIONE DALL INFLAZIONE AMBITO TERRITORIALE Prestazioni Tutela del terzo acquirente o istituto di credito contro il pregiudizio patito a seguito dell azione di restituzione da parte di un legittimario leso dall atto di donazione Donante, donatario, terzo acquirente, istituto di credito Terzo acquirente o istituto di credito Dalle ore 24,00 dalla data di pagamento del premio e fino: al momento in cui sia esperibile l azione di restituzione nei confronti della proprietà al momento dell estinzione del mutuo nel caso in cui il beneficiario sia il soggetto mutuante Premio unico anticipato Indicato nel Certificato di Assicurazione Aumento del massimale in base all incremento del valore effettivo di mercato del bene successivamente al periodo di assicurazione fino al raddoppio del massimale stesso Bene immobile su territorio italiano 14
17 DUAL Donation no problem Principali esclusioni Fatti dolosi e fraudolenti Circostanze e/o richieste di Indennizzo note Perdite o danni derivanti dall impossibilità di vendere la proprietà Richieste di indennizzo diverse da perdite o danni Perdite o danni subiti da Enti Pubblici Spese e oneri non autorizzati 15
18 DUAL Donation no problem Quotazioni tailor made La capacità assicurativa è 100% Elite Insurance Company - Rappresentanza Generale per l Italia Capitale assicurabile sino Euro Questionario DUAL 16
19 DUAL Donation no problem I supporti commerciali La proposta 17
20 DUAL Donation no problem I supporti commerciali Il leaflet 18
21 Il presente documento ed i suoi contenuti sono di proprietà di DUAL Italia S.p.A. Non è consentita la riproduzione e/o diffusione, anche parziale, in qualunque modo e con qualunque mezzo salvo espressa autorizzazione scritta di DUAL Italia S.p.A. DUAL Italia S.p.A. Via Edmondo De Amicis, Milano - Italy Tel Fax reception@dualitalia.com DUAL Italia S.p.A., Società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - Sezione A - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto dagli assicuratori indicati nel seguito: Arch Insurance Company (Europe) Ltd. Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Londra, 6th Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, EC3R5AZ, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. n del 16 febbraio 2005, Cod. IVASS D851R) ed è soggetta al controllo della F.C.A. del Regno Unito. La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance Company (Europe) Ltd. si trova in Via Gabrio Casati n. 1, Milano; Lloyd s of London, Rappresentanza Generale per l Italia con sede in Milano, Corso G. Garibaldi, 86 - Sindacato Hiscox Binding Authority numero HUL/3430/10/4. In forza dei predetti contratti, a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti in via esclusiva (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati, i broker, i professionisti incaricati ed i periti, il tutto per conto di Arch Insurance Company (Europe) Ltd. e del Sindacato Hiscox 3624.
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