COMUNE DI CATANIA. Manutenzione ordinaria degli impianti antincendio portatili (estintori) nelle scuole e fornitura in opera di nuovi estintori.
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- Cristiano Morelli
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1 COMUNE DI CATANIA Manutenzione ordinaria degli impianti antincendio portatili (estintori) nelle scuole e fornitura in opera di nuovi estintori. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED ELENCO PREZZI UNITARI Il Progettista f.to geom. R. Barbagallo Si attesta che i prezzi indicati nel presente elenco prezzi, avuto riguardo del combinato disposto dei commi 5 e 11 dell art.44 legge n.724 e nelle considerazione che non sono ancora stati pubblicati nelle G.U.R.I. i prezzi a cui fare riferimento (5 comma art.44 legge 724/94) sono da ritenersi congrui. Il Responsabile del Procedimento f.to ing. L. Guarnera Visto IL DIRETTORE f.to ing. C. Persico 1
2 ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto di cui al presente foglio di patti e condizioni ha per oggetto: l affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio (estintori portatili e /o carrellati) nelle scuole comunali e fornitura in opera di nuovi estintori. ART. 2 DURATA DELL APPALTO L appalto delle opere di cui all Art. 1 avrà durata di 18 (diciotto) mesi dalla data della consegna dei lavori. ART. 3 AMMONTARE DELL APPALTO L importo dei lavori a base d asta del presente appalto è di ,40 (EURO VENTOTTOMILATRECENTOTTO E QUARANTA CENTESIMI). Le categorie di lavoro descritte nel computo metrico possono variare in più o in meno senza che l impresa sollevi indennizzo alcuno. ART. 4 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE Le opere e prestazioni che formano oggetto dell appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise disposizioni che all atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione dei lavori. A) LAVORI E SERVIZI RETRIBUITI A MISURA a) Controllo semestrale degli estintori; b) Revisione degli estintori; c) Collaudo degli estintori; d) Fornitura in opera di nuovi estintori. ART. 4 bis OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l esecuzione dell appalto è soggetta, nell ordine, all osservanza delle seguenti statuizìonì: a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.; b) Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350; e) Capitolato Generale d Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n (con le modifiche di cui agli artt. 4 e 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) f) D.P.R. 547/1955. Per le opere da eseguire con finanziamento regionale l appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento. 2
3 ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Fanno parte del contratto: a) Le Leggi, i Decreti, i regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori. b) Le Leggi, i Decreti, i regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti, con particolare riferimento alla L 05/03/90 n. 46 ed il D.P.R. 26/08/93 n 412 e) Capitolato Generale d Appalto d) Foglio di Patti e Condizioni ed elenco prezzi unitari ricavati da analisi; e) Elenco prezzi OO.PP. Regione Siciliana 2007; f) Prezzario DEI gennaio 2008 ART. 6 OBBLIGHI ED ONERI DELL IMPRESA Per tutta la durata dell appalto l impresa eleggerà il proprio domicilio presso un recapito sito in Catania o in uno dei comuni limitrofi ove un suo incaricato responsabile dovrà essere reperibile. L impresa dovrà dotare il detto domicilio di apparecchio telefonico e telefax. Il nominativo del responsabile incaricato nonché i numeri di telefono e telefax dovranno essere comunicati al D.L al momento della consegna dei lavori e trascritte nel relativo verbale; eventuale variazione dovranno essere comunicate al D.L. per lettera raccomandata o per fax: L inottemperanza a quanto sopra comporterà anche l applicazione delle penalità previste all art. 8 del presente foglio di patti e condizioni. ART. 7 PENALITA Ogni trasgressione alle prescrizioni, ogni inadempienza agli obblighi del presente foglio di patti e condizioni ed a quelli dei Capitolato Generale, ai regolamenti Comunali, la mancanza o ritardata osservanza agli ordini dell Ufficio Dirigente la lentezza nella esecuzione dei lavori e la deficienza di organizzazione, saranno passibili di penale che saranno applicate dalla D.L. Le penalità saranno determinate da un minimo di. 100,00 ad un massimo di. 400,00 tenendo conto di tutte le circostanze che possono diminuire od aggravare le responsabilità dell impresa. ART. 8 LAVORI IN DANNO L amministrazione Comunale, nel caso che sì verifichi anche una sola delle sotto elencate circostanze, avrà il diritto di risolvere anticipatamente il contratto, salvo a far valere, nei confronti dell impresa, tutti i propri diritti e ad intraprendere le azioni necessarie per il risarcimento dei danni procurati: a) quanto, per qualsiasi ragione, l impresa venisse ad abbandonare il servizio dei presente appalto; in tal caso il Comune ha diritto, previa diffida e senza bisogno di altro o di alcun provvedimento dell autorità Giudiziaria, di sostituirsi immediatamente all impresa; b) nel caso che l ammontare delle penalità inflitte alla impresa raggiunga complessivamente il 5% dell importo a base d asta; c) nei casi di pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento; d) nel caso in cui l appaltatore si rifiutasse all immediato rifacimento delle opere male eseguite, all esecuzione delle opere mancanti, alla sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 Marzo 1865 n. 2248, dagli arti 26, 27 e 28 del Regolamento 25 Maggio 1895 n. 350 e dall art.l0 del Capitolato Generale, l Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all esecuzione d ufficio dei lavori ed alla 3
4 rescissione del contratto in danno dell Appaltatore stesso. ART. 9 CONDIZIONI D APPALTO Nell accettare i lavori sopra designati l Appaltatore dichiara: a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato le località interessate dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano. b) di aver valutato, nell offerta il ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d opera, dei noli e dei trasporti e gli obblighi di cui all art.6 del presente foglio di patti e condizioni. L appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile ( e non escluse da altre norme del presente foglio di patti e condizioni) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni. ART. 10 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologìche ed altre circostanze speciali impedissero temporaneamente l utile prosecuzione dei lavori, la direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l hanno determinata. Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell Appaltatore gli oneri specificati all art.27 dei presente Foglio di patti e condizioni. ART. 11 PAGAMENTI IN ACCONTO Conformemente alle disposizioni dell art. 33 del Capitolato Generale, all appaltatore saranno corrisposti, in corso d opera i pagamenti in acconto, ogni qualvolta l ammontare dei lavori raggiungerà l importo di ,00 (euro diecimila) al netto del ribasso contrattuale. Il certificato di pagamento dell ultimo acconto, quale ne sia l ammontare netto, sarà emesso contestualmente all ultimazione dei lavori, accettata e certificata dalla D.L. come prescritto. La rata di saldo sarà pagata dopo l approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi. ART. 12 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI La D.L. potrà procedere in qualunque momento all accertamento ed alla misurazione delle opere compiute, ove l appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un tempo perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz altro addebitati. In tal caso, inoltre, l Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o emissione dei certificati di pagamento. 4
5 ART. 13 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Non appena avvenuta l ultimazione del servizio e/o forniture l appaltatore informerà per iscritto la D.L. che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l apposito certificato. Qualora dall accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per l esecuzione non perfetta, l appaltatore dovrà effettuare i riferimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori. La contabilità dei lavori verrà redatta, ai sensi dell art.63 del Regolamento, nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Il certificato di regolare esecuzione sarà rilasciato entro mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori. ART. 14 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere a cura e spese dell appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente fra l esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all Art C.C., l appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell uso purché corretto delle opere. In tal periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento d ufficio, nei termini prescritti dalla D.L.. ART. 15 DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO PRESTAZIONI ALTERNATIVE Qualora un atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l appaltatore ne farà oggetto d immediata segnalazione scritta all Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti dì contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l appaltatore rispetterà nell ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto -Foglio di patti e condizioni - Elenco Prezzi. Qualora gli atti contrattuali provvedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà di norma e salvo diversa specifica, alla D.L.. ART. 16 PREZZI DI ELENCO I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall Elenco allegato al contratto. Essi comprendono: 5
6 a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfidi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all impiego a piè d opera in qualsiasi punto di lavoro. b) Per gli operai e mezzi d opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie. c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d opera i macchinari ed i mezzi d opera, pronti al loro uso. d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati. I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte dei contratto e del presente foglio di patti e condizioni, si intendono accettati dall appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà. ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Si rinvia, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi dì valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara. ART. 18 CONTRATTO D APPALTO Il contratto d appalto sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara e sarà immediatamente esecutivo. La cauzione definitiva deve essere presentata e resterà vincolata secondo le modalità stabilite delle norme vigenti e sarà eguale al 1/20 dell importo netto lavori ART. 19 CONSEGNA DEI LAVORI Ai sensi e per gli effetti dell art. 14 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, la consegna dei lavori dovrà avvenire non oltre 20 giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo. ART. 20 DIVIETO DI INCENTIVAZIONE A norma dell art.35 dell art. 35 della LR. 29 Aprile 1985, n.2l, come sostituito dall art.55 della LR. 12 Gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche, l anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio di incentivazione. ART. 21 NUOVI PREZZI I nuovi prezzi che si rendesse necessario concordare nel corso dei lavori con le modalità ed i criteri di cui all art. 21 del R.D. 25 Maggio 1895, n.350, potranno essere inseriti in contabilità a titolo provvisorio, in pendenza del procedimento di approvazione di cui al comma 5 dell art.54 della LR. n. 10/93 e successive modifiche. Si richiama il comma 3 dell art. 45 della L.R. n. 21/85 come sostituito dall art. 57 della LR. n. 10/93 e successive modifiche. ART. 22 SUBAPPALTI In deroga all Art. 18 della legge 19 Marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, non è consentita l autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il contratto è 6
7 stato affidato ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 20, lettera b), dell art. 9 del Decreto Legislativo 19 Dicembre 1991, n Non è altresì consentita l autorizzazione del subappalto dei lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l appaltatore si è qualificato per partecipare alla gara. ART. 23 PIANO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI Conformemente a quanto stabilito dall art. 63 della L.R. 12 Gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il piano di sicurezza dovrà essere redatto a cura dell appaltatore e sottoscritto, oltre che dallo stesso a dal suo legale rappresentante, dal progettista del piano medesimo e dal direttore del cantiere. Detto piano dovrà essere allegato al contratto di appalto. I lavori non potranno avere inizio se non dopo il deposito del piano presso l Amministrazione appaltante. ART. 24 DISCIPLINA NEI CANTIERI L Appaltatore dovrà mantenere la stessa disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto. La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze. ART. 25 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI a) TRATTAMENTO DEI LAVORATORI L Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi dì lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. I suddetti obblighi vincolano l Appaltatore tino alla data del collaudo anche se Io stesso non sia aderente alle associazioni stipulando receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell impresa di cui titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. b) TUTELA DEI LAVORATORI L Appaltatore dovrà altresì attuare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull importo netto progressivo dei lavoratori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell Appaltatore. ART. 26 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL APPALTATORE L Appaltatore è obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all epoca di esecuzione dei lavori. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza. 7
8 La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d opera, contabilità e collaudo dei lavori. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori recati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l Amministrazione appaltante ed il suo personale. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi e a tutte le opere provvisionali. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni. L autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza; in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o dì produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente capitolato. L autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché, l uso parziale o totale dì ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate. ART. 27 RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE L appaltatore è l unico responsabile dell esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell arte, della rispondenza di dette opere e pani di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo alla consegna dei lavori al collaudo. 8
9 Pag. 1 N.E.P Codice Art. D E S C R I Z I O N E Un.Mis Prezzo Unit Voci Finite senza Analisi D Fornitura in opera di estintore portatile a polvere omologato secondo normativa vigemte con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro - da Kg 6, classe 34A-23BC EURO OTTANTA/44 /cad 80,44 2 CE Controllo periodico (semestrale) degli estintori portatili EURO SEI /cad 6,00 3 RE Revisione degli estintori portatili con sostituzione della polvere o CO2, controllo dello stato di usura, sotituzione guarnizione, valvole e quant'altro necessario. EURO VENTI /cad 20,00 4 CLE Collaudo degli estintori portatili, a polvere o CO2, come previsto dalla normativa vigente EURO DIECI /cad 10,00 CATANIA 28/07/2008 IL PROGETTISTA 9
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