- Telefonia: il SIM-LOCK va regolamentato. - Medicinali: il grande bluff del 20% di sconto
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- Nicolina Poggi
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1 Coordinato da Valeria Lai agenzia adiconsum anno XVII - n settembre 2005 Stampato in proprio in settembre 2005 In questo numero: Telefonia: il SIM-LOCK va regolamentato Medicinali: il grande bluff del 20% di sconto Telecomunicazioni - Telefonia: il SIM-LOCK va regolamentato - Nota Adiconsum : SIM-LOCK e protezione dei consumatori Prezzi e tariffe - Medicinali: il grande bluff del 20% di sconto - Nota Adiconsum Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma
2 TELECOMUNICAZIONI Telefonia: il SIM-LOCK va regolamentato Adiconsum chiede l intervento dell AGCOM per rendere possibile lo sblocco, senza aggravi per il consumatore. I l SIM-LOCK (letteralmente blocco della Sim ) è una pratica commerciale che vincola l utilizzo del cellulare ad un determinato operatore e quindi ad una determinata carta Sim. Attualmente in Italia, il SIM-LOCK è utilizzato da H3G. Ma il vantaggio di un prezzo basso di acquisto è controbilanciato da una serie di limitazioni per i consumatori come l impossibilità di cambiare operatore o Sim (vanificando quindi anche il diritto alla number portability ) e il mancato usufrutto delle offerte più vantaggiose degli altri operatori. Ecco le norme che ad avviso di Adiconsum l Autorità dovrebbe emanare: definizione di un periodo massimo (4-5 mesi) al termine del quale il cliente ha diritto a rimuovere il SIM-LOCK dal telefono; sblocco gratuito da parte dell operatore del SIM-LOCK; divieto per l operatore di modificare le condizioni contrattuali ed economiche del servizio prima della fine del periodo massimo. In alternativa, diritto del consumatore a rimozione gratuita ed immediata del SIM-LOCK; possibilità per il consumatore, dietro pagamento di un ragionevole contributo, di sblocco del telefono prima della fine del periodo massimo. L intervento dell Autorità, ad avviso dell Adiconsum, deve essere teso a ripristinare i principi della concorrenza e del diritto del consumatore ad esercitare la number portability. Di seguito riproduciamo la nota (disponibile anche sul sito che l Adiconsum ha presentato nel corso dell audizione svoltasi l 8 settembre scorso all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nota Adiconsum Audizione presso Agcom dell 08 settembre 2005 SIM-LOCK e protezione dei consumatori Vantaggi e svantaggi del SIM-LOCK Il SIM-LOCK è una pratica commerciale utilizzata in Italia ed in altri paesi che vincola l utilizzo del terminale ad un determinato operatore/carta SIM. In Italia, il SIM-LOCK è utilizzato da H3G che offre telefoni cellulari ad un prezzo ridotto, ma che non possono essere utilizzati con altri operatori (o, in alcuni casi, con altre SIM anche dello stesso gestore). Vantaggio di un prezzo basso è però controbilanciato dal vincolo di non poter cambiare operatore o SIM. L accesa concorrenza nel mercato dei servizi mobili porta gli operatori a migliorare costantemente le proprie offerte commerciali in termini di nuovi Test noi consumatori 2
3 servizi e condizioni economiche più vantaggiose per i clienti. In Italia la forte pressione competitiva rende particolarmente veloce l avvicendarsi di offerte e promozioni, al punto da modificare sostanzialmente in pochi mesi le opportunità per i clienti. L onerosità delle condizioni del SIM-LOCK (in termini di durata superiore ai 4-5 mesi prima dello sblocco, ecc.) limita fortemente la possibilità per il consumatore di usufruire delle offerte commerciali, e quindi trasforma l iniziale vantaggio (presentato in modo molto evidente, sull acquisto del terminale) in uno svantaggio (subdolo, perché non evidente, sull offerta di servizi) per il cliente. Tale situazione impedisce la massimizzazione dei vantaggi per i consumatori. Inoltre, a voler tacere dell onerosità delle condizioni praticate, la scarsa trasparenza delle condizioni contrattuali relative al vincolo di SIM-LOCK non sempre permette al cliente di effettuare delle scelte consapevoli all atto di acquisto del telefono e di comprendere appieno le conseguenze del vincolo (ad esempio, i clienti in possesso di più carte pre-pagate non potranno più usufruire dei vantaggi derivanti dall utilizzo dell operatore più vantaggioso nelle singole direttrici di traffico). Inoltre, il SIM-LOCK rischia di vanificare il diritto alla portabilità del numero che in Italia ha raggiunto dei livelli di diffusione senza uguali in Europa (oltre 5 milioni di clienti hanno cambiato operatore tramite la portabilità). In Italia, la number portability ha costituito un fattore rilevante di competizione a tutto vantaggio dei clienti finali. Ogni sua limitazione riduce, per definizione, il benessere complessivo dei consumatori. Inoltre, il Codice delle comunicazioni vieta l imposizione di oneri che disincentivano la portabilità, garantita dall art. 80 del Codice. Il SIM-LOCK, in conclusione, è certamente un forte disincentivo alla number portability. Inoltre, particolare preoccupazione generano gli articoli sulla persecuzione penale dei clienti che sbloccano i terminali, un vero e proprio fenomeno di criminalizzazione. Paradossalmente, si perseguono penalmente (e dunque oltre un ragionevole e accettabile limite) soggetti che hanno subito una riduzione dei propri diritti di consumatori vedendosi limitare la possibilità di accedere liberamente ai benefici della competizione, che resta centrata sul servizio reso. Necessità di un intervento regolamentare a protezione dei consumatori Per evitare che il SIM-LOCK si trasformi da un vantaggio per il cliente ad un vincolo che determina dei costi (in termini di benessere dei consumatori) superiori ai vantaggi (mero sconto iniziale sull acquisto del telefono) è necessario che l AGCOM fissi alcune regole per un utilizzo del SIM-LOCK compatibile con la protezioni dei diritti fondamentali del consumatore. Il diritto di utilizzare una leva commerciale (sconto sui telefoni) deve essere contemperato con la necessità di garantire il massimo benessere dei consumatori derivante dalla competizione sul servizio (sconti sui prezzi, promozioni, ecc.). Esperienza europea In tutti i Paesi europei dove il SIM-LOCK è utilizzato, le autorità di regolazione hanno fissato alcune linee guida o gli operatori stessi hanno portato avanti un processo di autoregolazione. In tutti i Paesi europei dove il SIM-LOCK è utilizzato, i clienti hanno il diritto a sbloccare gratuitamente il terminale pochi mesi dopo l acquisto e, dietro il pagamento di un ragionevole contributo prima di tale periodo, in Gran Bretagna il prezzo richiesto per lo sblocco anticipato è di circa 30 euro. In nessun Paese europeo i consumatori che sbloccano autonomamente i telefoni sono perseguiti legalmente ne civilmente, e tanto meno penalmente. Misure proposte per la regolazione del SIM-LOCK Principi generali Definizione di un periodo massimo dopo il quale il cliente ha il diritto a rimuovere il SIM-LOCK dal telefono acquistato. Tenendo conto della necessità del cliente di poter beneficiare degli effetti della concorrenza, tale periodo massimo non potrà essere superiore a 4-5 mesi. Su periodi superiori, il costo per il consumatore e la collettività in termini di minor benessere complessivo e distorsione della concorrenza eccede il beneficio derivante da uno sconto iniziale sul prezzo del telefono. Tale periodo è determinato dal livello di competizione del mercato mobile italiano che comporta un sostanziale e Test noi consumatori 3
4 continuo arricchimento di offerte e promozioni nel giro di pochi mesi. Un cliente bloccato dal SIM-LOCK non ha la possibilità di godere di tali vantaggi. Il diritto del cliente alla rimozione del blocco deve tradursi nell obbligo per l operatore di sbloccare gratuitamente il terminale con modalità possibilmente automatiche, e comunque rapide e semplici per il consumatore (i negozi dell operatore, il servizio clienti e sito internet ufficiale). Divieto per l operatore di modificare le condizioni contrattuali ed economiche del servizio mobile prima della fine del periodo massimo. In alternativa, con un applicazione piena dello spirito dell art. 70 del Codice delle Comunicazioni, in caso di modifica delle condizioni prima del termine, il consumatore avrà il diritto all immediata e gratuita rimozione del SIM-LOCK. Infine, poiché il consumatore ha il diritto di poter recedere da un offerta per poter aderire a condizioni migliorative offerte da un competitor, deve essere prevista la possibilità di sblocco del telefono da parte del cliente prima del periodo minimo, dietro il pagamento di un ragionevole contributo. Trasparenza Per realizzare quanto sopra, è necessario che il consumatore sia perfettamente consapevole della natura del SIM-LOCK, delle prestazioni ricevute, degli obblighi ricadenti sullo stesso, degli oneri derivanti dall accettazione di tale condizione. Ciò può avvenire soltanto garantendo una trasparenza assoluta sulle condizioni del lock (che è un diritto che l Agcom deve garantire ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, artt. 4, 13, 71), così definita: Descrizione generale e chiara del meccanismo del SIM-LOCK e delle relative conseguenze per il cliente (impossibilità di cambiare gestore, impossibilità di utilizzare più SIM contemporaneamente, ecc.). Valore del sussidio applicato. Termine oltre il quale il cliente ha il diritto a sbloccare il telefono gratuitamente e modalità di sblocco attraverso l operatore (attraverso i negozi dell operatore, il servizio cliente e on-line) o attraverso terze parti. Indicazione delle modalità di sblocco del telefono prima del periodo minimo con condizioni economiche decrescenti in funzione del tempo trascorso e rapportate esclusivamente all entità del sussidio residuo (es.: entro un mese dall acquisto 100 euro, due mesi 60, tre mesi 30, quattro mesi 15). Espressa rinuncia da parte dell operatore ad ogni iniziativa legale in caso di sblocco del telefono da parte del cliente dopo il periodo minimo. Obbligo per l operatore di indicare chiaramente nei messaggi pubblicitari l esistenza del SIM-LOCK e le relative conseguenze per il cliente. Naturalmente quanto sopra non deve essere preso in considerazione per i telefoni dati in comodato, ma si intende per i soli apparecchi acquistati dal consumatore. PREZZI E TARIFFE Medicinali: il grande bluff del 20% di sconto Le nostre proposte al ministro perché gli sconti siano reali. A giugno avevamo apprezzato le dichiarazioni del ministro della salute, Storace, ad intervenire per ridurre il prezzo dei medicinali, ma sul provvedimento avevamo poi espresso scetticismo. Anche l Antitrust si era espressa negativamente su alcuni punti del decreto. A tre mesi dall entrata in vigore del provvedimento, i fatti ci hanno dato ragione: lo sconto, infatti, non solo non è applicato (come emerge da una sommaria indagine di Adiconsum), ma si è rivelato un bluff, per gli aumenti preventivi praticati dalle farmacie, seguiti da finti sconti. Test noi consumatori 4
5 Nel corso dell audizione svoltasi venerdì 9 settembre con il Ministro della salute, l Adiconsum ha presentato una propria nota che riportiamo di seguito integralmente e che è anche scaricabile dal sito Incontro con il Ministro della Salute Roma 7 settembre 2005 Nota Adiconsum 1. La politica dello sconto sui medicinali senza obbligo di ricetta e su quelli di automedicazione non ha prodotto risultati apprezzabili In occasione del decreto Adiconsum ha espresso un apprezzamento sulla determinazione del Ministro a ridurre il prezzo dei medicinali, allo stesso tempo abbiamo manifestato uno scetticismo sull efficacia dell iniziativa. Purtroppo da una prima indagine effettuata da Adiconsum si evidenzia un risultato fallimentare; poche sono le farmacie che attuano gli sconti e laddove sono praticati riguardano solo farmaci marginali. Il beneficio ai consumatori di questo provvedimento è quindi del tutto irrilevante. Positivo riscontro invece lo abbiamo sulle farmacie comunali. 2. Immettere elementi veri di concorrenzialità consentendo alla grande distribuzione organizzata (GDO) vendita medicinali senza obbligo di ricetta di quelli di automedicazione. Analoga esperienza è stata realizzata nel 1999 sui libri e sui testi scolastici La decisione di consentire anche nella GDO la vendita dei libri ha innescato un meccanismo di concorrenza vera con sconti del 15/30%, che si sono poi trasferiti nelle stesse librerie. L efficacia del provvedimento è stata così elevata che successivamente il Govero è dovuto intervenire (su pressione delle librerie) per limitare lo sconto al 15%. Una liberalizzazione su questi medicinali avrebbe lo stesso risultato. 3. Anche il provvedimento, previsto nel decreto, sul prezzo massimo di vendita si presta a distorsioni. Il prezzo massimo di vendita non rappresenta uno strumento di tutela, poiché si presta ad aspetti distorsivi; infatti è sufficiente aumentare in modo artificioso il prezzo per poi evidenziare lo sconto. In qusti ultimi anni ci sono stati fortissimi aumenti dei medicinali della fascia C anche del 200%. Test noi consumatori 5
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