Il professionista distrattario non ha diritto all Iva da parte del soccombente in giudizio a cura di Andrea Pessina

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1 Il Punto sull Iva Il professionista distrattario non ha diritto all Iva da parte del soccombente in giudizio a cura di Andrea Pessina Con due recenti pronunce la Corte Suprema di Cassazione si è nuovamente espressa sul tema dell obbligo di corresponsione dell Iva esposta in parcella dal professionista distrattario che in forza della sentenza di condanna deve ottenere il rimborso delle spese e degli onorari di difesa direttamente dalla parte soccombente in giudizio ai sensi dell art.93 del codice di procedura civile. Ai fini del tributo, la differente qualificazione soggettiva della parte vittoriosa in giudizio determina soluzioni operative che coinvolgono anche altri soggetti interessati dal procedimento in corso: il difensore con procura e il terzo soccombente. I diversi istituti applicabili La possibilità del difensore con procura di richiedere, in fase processuale, l applicazione dell istituto previsto dall art.93 c.p.c. genera ripercussioni di tipo fiscale da tempo oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali. Da ultimo, la sentenza n.2474/12 e la successiva sentenza n.13659/12, entrambe emesse dalla Corte di Cassazione, confermano l orientamento espresso dall Amministrazione Finanziaria in tema di Iva. È dalle previsioni contenute nel codice di procedura civile 5 che deve muoversi l analisi delle diverse situazioni che possono verificarsi in tema di liquidazione delle spese e degli onorari dovuti al professionista (avvocato o commercialista) che rappresenta e difende il proprio cliente all interno del giudizio in cui è risultato vincente in uno dei gradi previsti. Due sono gli articoli di interesse ivi contenuti: art.91 c.p.c. art.93 c.p.c. che prevede l obbligo del giudice, competente per grado di giudizio, di condannare la parte soccombente, nella sentenza emananda, al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dell altra parte, individuandone l ammontare da liquidare; che concede al difensore della parte vittoriosa in giudizio la facoltà di chiedere che la sentenza di condanna emessa dal giudice stabilisca che la corresponsione degli onorari e delle spese in suo favore avvenga direttamente dalla parte soccombente. La sentenza, in assenza di previa espressa richiesta del difensore, determina l ammontare delle spese e degli onorari da liquidare alla parte vittoriosa a titolo di rimborso degli oneri processuali sostenuti dalla stessa, oneri che dovranno essere corrisposti dal soccombente in esecuzione dell obbligazione di pagamento contenuta nella sentenza stessa. È oltremodo ricorrente l ulteriore casistica consistente nella corresponsione delle spese e degli onorari di difesa direttamente dalla parte soccombente al difensore della controparte vittoriosa (c.d. distrazione delle spese), situazione praticabile solo su specifica richiesta 5 R.D. n.1443/40. 17

2 del difensore vittorioso, ai sensi del citato art.93 del c.p.c.. Il professionista può proporre, per atto scritto oppure oralmente nel corso dell udienza, che il giudice, nel pronunciare la condanna alle spese, le indirizzi a suo favore. È da rilevare che le norme sopra richiamate, seppur contenute nel comparto legislativo del codice di procedura civile, trovano applicazione anche nel processo tributario, in virtù dell espresso richiamo operato dall art.1, co.2 del D.Lgs. n.546/92. 6 Tuttavia, ad oggi restano ancora poco chiare le modalità operative con cui il difensore tributario possa richiedere la distrazione delle spese in suo favore, in applicazione del citato art.93 c.p.c.. Volendo rappresentare sinteticamente quanto finora argomentato in merito al ventaglio di situazioni verificabili, si formulano i seguenti grafici: 1 IL GIUDICE AGISCE D UFFICIO EX ART.91 C.P.C. VITTORIOSA Liquidazione oneri di difesa indicati in sentenza (1) SOCCOMBENTE Emissione parcella professionale (3) Liquidazione onorari professionali condannati e ulteriori pattuiti (2) DIFENSORE VITTORIOSO 2 IL GIUDICE AMMETTE LA RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE EX ART.93 C.P.C. VITTORIOSA SOCCOMBENTE Emissione parcella professionale (2) Liquidazione ulteriori onorari professionali pattuiti (3) DIFENSORE VITTORIOSO Liquidazione oneri di difesa individuati in sentenza (1) In entrambi i casi si possono individuare due autonomi rapporti sinallagmatici: l obbligo della parte soccombente al pagamento degli oneri di difesa (al soggetto vittorioso o direttamente al di lui difensore) in esecuzione della sentenza di condanna; l obbligo della parte vittoriosa al pagamento degli onorari stabiliti nel disciplinare di incarico sottoscritto con il professionista per l assistenza e la rappresentanza in giudizio. Nel caso di distrazione delle spese, l obbligazione è riferibile ai soli compensi che il difensore vanta nei confronti del cliente vittorioso per la parte non liquidatagli dal soccombente. Il trattamento fiscale applicabile è differente, come vedremo, soprattutto in relazione alle condizioni soggettive delle parti interessate. 6 In tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.22787/11, la C.M. n.25/e/12 e la R.M. n.91/e/98. 18

3 Profili operativi e trattamento fiscale L individuazione del corretto comportamento da tenere nel caso in cui un soggetto (soccombente in giudizio, sia esso titolare di attività di impresa o privato consumatore) venga condannato al rimborso delle spese di difesa sostenute dalla parte vittoriosa, comporta non poche difficoltà operative in merito: all individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell Iva esposta dal professionista nella parcella; all individuazione del soggetto tenuto ad operare e versare la ritenuta d acconto Irpef per conto del professionista; all individuazione del soggetto tenuto al versamento del contributo previdenziale esposto dal professionista nella parcella. In questa sede ci concentreremo sulle problematiche riscontrabili in tema di Iva, soffermandoci sui risvolti operativi causati dall applicazione delle differenti fattispecie di condanna degli oneri processuali previsti nella sentenza emessa dal giudice. I giudici di legittimità, prima con la sentenza n.2474/12 e poi con la n.13659/12, si sono pronunciati cassando il seguente principio: L avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l importo dell Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. La Cassazione pone dunque l accento sulla soggettività passiva Iva in capo al soggetto vittorioso, dalla quale fa discendere la natura accessoria dell Iva stessa che, il linea generale, ai sensi dell art.91 del c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore stabiliti dal giudice nella sentenza di condanna. Nella fattispecie di cui all art.91 del c.p.c. trovano concretezza due fasi consequenziali che ingenerano incertezze operative in ambito Iva: il giudice, agendo d ufficio, emette la propria sentenza di condanna stabilendo l ammontare degli oneri processuali che la parte soccombente deve rimborsare in favore della parte vittoriosa; successivamente, la parte vittoriosa, in forza dell autonomo rapporto contrattuale instaurato con il professionista, liquida gli onorari al proprio difensore. Il punto di partenza necessario per porre chiarezza è il principio stabilito dall art.21 del DPR n.633/72 il quale prescrive che l adempimento formale correlato alla prestazione del servizio reso, riguarda l obbligo del prestatore del servizio (nel caso di specie il difensore vittorioso) di emettere la fattura (parcella) al proprio cliente (parte vittoriosa) per l importo dovuto a titolo di onorario con indicazione dell Iva addebitata in via di rivalsa. Ciò detto, è da subito evincibile come in capo al soggetto vittorioso sorge l onere del pagamento dell Iva esposta in parcella dal professionista, essendo la medesima a carico del soggetto verso il quale è stata prestata l attività professionale (appunto la parte vittoriosa), nel pieno rispetto della disposizione normativa di cui all art.18 del DPR n.633/72 che prevede l obbligo del soggetto che effettua la prestazione del servizio (imponibile Iva ovviamente) di addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario/committente. Mentre fin qui detto a nulla rileva la qualificazione soggettiva delle parti interessate (siano esse titolari o meno di partita Iva), nella prima delle due fasi sopra elencate, consistente nell addebito delle spese di difesa dal soggetto vittorioso in giudizio al terzo soccombente, ai fini dell inquadramento Iva assume invece notevole importanza la condizione in cui esse si trovano. Qualora, infatti, la parte vittoriosa fosse soggetto non (operando in qualità di privato consumatore), da un lato sorgerebbe in capo alla stessa l obbligo al pagamento dell Iva esposta nella parcella del professionista e, dall altro, sarebbe 19

4 impossibilitata a recuperare l Iva addebitatagli, non potendo avvalersi del meccanismo della rivalsa-detrazione previsto dall art.18 del più volte citato DPR n.633/72. Con la conseguenza che, in tal modo, l Iva rappresenta a tutti gli effetti parte degli oneri processuali per i quali il soggetto vittorioso ha diritto ad ottenere il rimborso dal terzo soccombente: assume cioè la natura di onere accessorio strettamente correlato al concetto di oneri di difesa rifusi dal giudice nella sentenza di condanna. Questo in quanto tra gli oneri processuali da cui deve essere tenuta indenne la parte vittoriosa deve trovare spazio anche il rimborso dell Iva versata, in via di rivalsa, al proprio legale, rappresentando una delle componenti del costo del processo che non può ricadere sul vincitore della lite 7. D altro canto, qualora la parte vittoriosa sia soggetto, avrà diritto di portare in detrazione, nelle liquidazioni periodiche, l Iva corrisposta al proprio difensore e, perciò, non rimanere in tal modo inciso di alcun onere accessorio all onorario di difesa; l Iva, non costituendo così una componente di costo per il soggetto vittorioso, non potrà dallo stesso essere chiesta a rimborso al terzo soccombente in esecuzione della sentenza di condanna, perché non rappresenta una spesa rimasta a suo carico. La condizione soggettiva in cui opera la parte vittoriosa risulta pertanto determinante per la quantificazione degli oneri processuali effettivamente a carico del terzo soccombente. Per quest ultimo, al contrario, a nulla conta che intervenga come soggetto passivo Iva o privato consumatore in quanto non corrisponde il tributo a titolo di rivalsa (ex art.18 del DPR n.633/72) ma a titolo di condanna, cioè come componente di costo di cui deve rendere indenne la controparte per effetto della sentenza; pertanto, quand anche la parte soccombente agisse in qualità di soggetto Iva, non potrebbe portare in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche l Iva corrisposta sugli onorari di difesa individuati nella sentenza (sia che questi vengano corrisposti alla parte vittoriosa, ex art.91 del c.p.c., sia, come vedremo, che questi vengano corrisposti direttamente al professionista, ex art.93 del c.p.c.). Un ulteriore situazione che potrebbe verificarsi è quella per cui il soggetto vittorioso non abbia diritto di richiedere al terzo soccombente la corresponsione dell Iva sugli oneri processuali in virtù di una certa condizione in cui versa, diversa dalla qualificazione soggettiva con cui interviene. Si tratta in particolar modo della natura della vertenza oggetto del giudizio in corso, sia essa inerente all attività (di impresa o professionale) esercitata dal soggetto vittorioso oppure totalmente estranea; invero, non è sufficiente la sola titolarità passiva Iva ma è oltremodo essenziale la qualificazione oggettiva della materia oggetto del contendere per la quale devono essere corrisposte le spese e gli onorari di difesa rifusi dal giudice. Nel caso di totale estraneità queste le conseguenze che ne deriverebbero: equiparazione del soggetto vittorioso (Iva) alla stregua di un privato consumatore sprovvisto di partita Iva 8 ; diritto del soggetto vittorioso di richiedere al terzo soccombente il rimborso degli oneri processuali quantificati nella sentenza con addebito di Iva (questo perché per il vittorioso l Iva rappresenta un costo processuale, non potendo detrarla nelle liquidazioni periodiche). Altro caso particolare da evidenziare è quello in cui il soggetto vittorioso: è, la vertenza del giudizio rientra nella sua attività di impresa (o professionale) ma si trova nella situazione soggettiva di una limitazione della detraibilità dell Iva in forza di un pro-rata di indetraibilità parziale o totale. In tale ipotesi, la quota di Iva che non può essere detratta dalla parte vittoriosa costituirà per lei un costo, di talché per la predetta quota avrà diritto ad ottenere il rimborso dalla parte soccombente. 7 Cfr, tra le altre, sentenze della Cassazione n del 25 maggio 1979 e n del 29 maggio Infatti, come noto, il comma 1 dell art.19 del DPR n.633/72 prescrive che [ ] è detraibile dall ammontare dell imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell esercizio dell impresa, arte o professione [ ]. 20

5 Art.91 c.p.c. Parte vittoriosa Parte soccombente Oneri di difesa condannati Soggetto non titolare di partita Iva Soggetto (giudizio inerente all attività dallo stesso esercitata) Soggetto (giudizio non inerente all attività dallo stesso esercitata) Soggetto (pro-rata di indetraibilità Iva parziale o totale) Onorari e spese individuati nella sentenza con addebito di Iva. Onorari e spese individuati nella sentenza senza addebito di Iva. Onorari e spese individuati nella sentenza con addebito di Iva. Onorari e spese individuati nella sentenza con addebito di Iva (totale o parziale 9 ) Restando fermo quanto detto fino ad ora, è del tutto evidente che al professionista rimanga comunque la facoltà di rivalersi nei confronti del proprio cliente allo scopo di ottenere il pagamento della parte di onorario (a lui spettante in forza degli accordi contrattuali intercorsi con il cliente stesso) eccedente la somma liquidata dal giudice 10. Al fine di meglio comprendere dal punto di vista operativo gli adempimenti di carattere documentale e finanziario, rappresentiamo di seguito alcune esemplificazioni 11 : Esempio 1 CLIENTE VITTORIOSO TITOLARE DI PARTITA IVA Parcella del professionista Onorario Spese anticipate 250 Cassa previdenza 4% 120 Iva 21% 655 Totale parziale Ritenuta d acconto 20% ( 600) Totale parcella Parte vittoriosa: corrisponde al professionista, 600 all Erario a titolo di ritenuta d acconto, detrae l Iva di 655 e successivamente ottiene il rimborso di dalla parte soccombente ( = 0); Parte soccombente: corrisponde alla parte vittoriosa ( ). Esempio 2 CLIENTE VITTORIOSO NON TITOLARE DI PARTITA IVA OVVERO TITOLARE DI PARTITA IVA MA NON INERENTE Parcella del professionista Onorario Spese anticipate 250 Cassa previdenza 4% 120 Iva 21% 655 Totale parcella Operativamente possono presentarsi difficoltà nell individuazione della quota non detratta dalla parte vittoriosa in virtù della natura provvisoria del pro-rata annuale, che trova la sua definizione solo alla fine dell esercizio fiscale. Cfr sentenza della Corte di Cassazione n.9097/00. Come anticipato, in questa sede non viene trattato l argomento relativo all individuazione del soggetto tenuto al versamento della ritenuta d acconto Irpef e della Cassa professionale di appartenenza del difensore; per correttezza espositiva nelle esemplificazioni proposte vengono evidenziate sia le ritenute che la Cassa di previdenza. 21

6 Parte vittoriosa: corrisponde al professionista e successivamente ottiene integrale rimborso dal terzo soccombente ( = 0); Parte soccombente: corrisponde alla parte vittoriosa. Maggiori problematiche sono riscontrabili nell applicazione dell istituto della distrazione delle spese previsto dall art.93 del c.p.c., dove vengono ad esistere le seguenti fasi consequenziali: il giudice, a fronte di specifica richiesta del difensore della parte vittoriosa, emette la propria sentenza di condanna stabilendo che gli oneri processuali siano rimborsati dalla parte soccombente direttamente in favore del difensore di controparte; il terzo soccombente liquida al difensore gli oneri di difesa rifusigli; la parte vittoriosa, in forza dell autonomo rapporto contrattuale instaurato con il professionista, liquida gli eventuali ulteriori onorari al proprio difensore, in esecuzione dell incarico a lui conferito. È su questa fattispecie dell art.93 del c.p.c. che la Suprema Corte si è pronunciata con le citate sentenze n.2474/12 e n.13659/12 12, mostrandosi in linea anche con quanto sostenuto dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. n.203/e/94 e nella R.M. n.91/e/98. Il primo importante aspetto da cui deve partire l analisi è, anche qui, l obbligo del professionista di emettere la parcella nei confronti del cliente da lui incaricato a difenderlo in giudizio; la parte vittoriosa. Come già argomentato nelle considerazioni fatte per la fattispecie di cui all art.91 del c.p.c., la prestazione del servizio viene resa dal difensore nei confronti del proprio committente soggetto vittorioso e pertanto unico legittimato a ricevere la parcella; l art.18 del DPR n.633/72, al co.1, prescrive, a tal proposito, che: Il soggetto che effettua la cessione o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Nulla viene detto in merito all individuazione del soggetto che effettua il pagamento del servizio, motivo per cui la regolamentazione finanziaria non inficia in alcun modo sull individuazione del soggetto destinatario delle fatture emesse. Sul punto, la Corte di Cassazione si è espressa con la sentenza n.440/81 affermando che: nel sistema della legge sull Iva, in tutte le ipotesi in cui il committente non si identifichi con il soggetto che materialmente estingue il credito del prestatore di servizi imponibili o con l utente o beneficiario del servizio, è sempre al primo che occorre far capo per individuare il soggetto passivo. Al riguardo, l Amministrazione Finanziaria nel confermare che l intervento del terzo pagatore non muta in alcun modo gli obblighi documentali e soprattutto i relativi destinatari degli stessi, con la citata C.M. n.203/94, ha diramato opportune istruzioni operative da seguire per garantire la totale correttezza e trasparenza dell operazione. Viene previsto l onere in capo al professionista di esporre in parcella apposita dicitura ad evidenza che il pagamento (dell onorario e dell Iva o solo dell Iva) è avvenuto dalla controparte (soccombente), per effetto del provvedimento di distrazione delle spese contenuto nella sentenza di condanna emessa da giudice 13. Cosa può accadere precisamente: il terzo soccombente paga onorari e Iva, parte vittoriosa non ; il terzo soccombente paga solo onorari, la parte vittoriosa () paga solo Iva Tuttavia i principi ivi contenuti trovano applicazione anche al verificarsi della situazione in cui all art.91 c.p.c., nella fattispecie in cui il soggetto vittorioso interviene come soggetto, con possibilità di detrazione dell Iva stessa. In tal senso anche la Cassazione con la sentenza n.3544/82. 22

7 Sempre in tema di distrazione delle spese, è rilevante precisare che l Avvocatura dello Stato, con il parere n.4332/92, ha confermato che il difensore distrattario deve addebitare l Iva solo nei confronti del proprio cliente, atteso che l obbligo di adempimento degli oneri di difesa per il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna contenuta nella sentenza, anche in assenza di espressa pronuncia in ordine al tributo. Nonostante sia pacifico che la palesata discrasia tra la figura del soggetto destinatario della parcella e colui che effettivamente estingue il debito, tipica dell istituto della distrazione delle spese di cui all art.93 c.p.c., non sia ostativa degli obblighi imposti dall art.18 del DPR n.633/72, tale fattispecie provoca dubbi operativi in merito a quale sia il reale onere che deve rimanere in capo al terzo soccombente in qualità di obbligato a rimborsare il costo sostenuto dal soggetto vittorioso. Ritorna con ciò ad essere rilevante la qualificazione soggettiva della parte vittoriosa: Parte vittoriosa Soggetto non titolare di partita Iva Soggetto titolare di partita Iva (giudizio inerente all attività dallo stesso esercitata) Soggetto titolare di partita Iva (giudizio non inerente all attività dallo stesso esercitata) Soggetto titolare di partita Iva (pro-rata di indetraibilità Iva parziale o totale) Art.93 c.p.c. Esborso finanziario Parte soccombente parte vittoriosa Soggetto titolare/ non Nullo Corrisponde solo Iva al difensore Nullo Corrisponde solo Iva (parziale, non detratta dal vittorioso) al difensore Esborso finanziario parte soccombente Corrisponde onorari e Iva al difensore Corrisponde solo onorari al difensore (no Iva) Corrisponde onorari e Iva al difensore Corrisponde onorari e Iva (totale o parziale 14, a seconda della % di detraibilità del vittorioso) al difensore Riprendendo le esemplificazioni proposte in precedenza si verificano le seguenti situazioni: 14 Operativamente si possono presentare difficoltà nell individuazione della quota non detratta dalla parte vittoriosa in virtù della natura provvisoria del pro-rata annuale, che trova la sua definizione solo alla fine dell esercizio fiscale. 23

8 Esempio 1 DISTRAZIONE DELLE SPESE - CLIENTE VITTORIOSO TITOLARE DI PARTITA IVA Parcella del professionista Onorario Spese anticipate 250 Cassa previdenza 4% 120 Iva 21% 655 Totale parziale Ritenuta d acconto 20% ( 600) Totale parcella Parte vittoriosa: corrisponde 655 al professionista, detrae l Iva di 655 ( = 0); Parte soccombente: corrisponde al professionista, 600 all Erario a titolo di ritenuta d acconto ( = 3.970); Esempio 2 DISTRAZIONE DELLE SPESE - CLIENTE VITTORIOSO NON TITOLARE DI PARTITA IVA OVVERO TITOLARE DI PARTITA IVA MA NON INERENTE Parcella del professionista Onorario Spese anticipate 250 Cassa previdenza 4% 120 Iva 21% 655 Totale parziale Ritenuta d acconto 20% ( 600) Totale parcella Parte vittoriosa: non effettua nessun pagamento; Parte soccombente: corrisponde al professionista, 600 all Erario a titolo di ritenuta d acconto ( = 4.025) Anche nella casistica in esame vale la stessa facoltà in capo al professionista di rivalersi nei confronti del proprio cliente allo scopo di ottenere il pagamento della parte di onorario (a lui spettante in forza degli accordi contrattuali intercorsi con il cliente stesso) eccedente la somma liquidata dal Giudice e a lui corrisposta dalla parte soccombente. La recente giurisprudenza Il principio espresso dai giudici di legittimità nella sentenza n.2474/12 (richiamato successivamente dalla sentenza n.13659/12) non presenta particolari profili di novità rispetto alle precedenti pronunce della Cassazione 15, piuttosto rafforza il presupposto che: [ ] la addebitabilità di una spesa al debitore [ ] è ammessa [ ] solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora detto costo venga normalmente recuperato. Il tenore letterale del suddetto principio comporta l immediato richiamo all istituto della rivalsa dell Iva, linea guida di tutto il sistema Iva e in stretta correlazione con il diritto alla detrazione dell imposta stessa, esercitabile dal soggetto che acquista i beni o i servizi operando nell esercizio di impresa (arte o professione). Va da sé che esiste una stringente simmetria tra rivalsa e detrazione del tributo che, se non rispettata, genera 15 Cfr., tra le altre, sent. n.3843/95, sent. n.10023/97 e sent. n.1688/10. 24

9 un alterazione dell equilibrio tra i soggetti economici interessati; è a questa alterazione che fanno riferimento i giudici, rappresentando che è fondato principio informatore il diritto di gravare il debitore del costo dell Iva solamente quand anche per il creditore l Iva stessa costituisca una componente di costo, in virtù di condizioni soggettive a lui proprie che ne caratterizzano la detraibilità. Altro principio confermato dalla Cassazione nelle sentenze in oggetto è che non può: [ ] essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto abilitato a conseguire due volte la medesima somma di denaro. Si tratta del professionista distrattario che percependo l Iva sia dal terzo soccombente (in forza della rifusione degli oneri di difesa nella sentenza di condanna), sia dal cliente vittorioso (qualora quest ultimo sia soggetto ), verrebbe a godere di un ingiustificato beneficio fiscale. L illegittimità deve essere pertanto evitata, a detta dei giudici, avendo il difensore il solo diritto di richiedere al soccombente l importo di quanto dovutogli a titolo di onorario e spese processuali e non anche di Iva, essendo l imposta dovuta per rivalsa dal proprio cliente. Ipotesi a) (OPERATIVAMENTE NON CORRETTA) Sentenza di condanna con distrazione delle spese ex. art. 93 C.P.C. SOCCOMBENTE Liquida onorari, spese e Iva DIFENSORE VITTORIOSO Emette parcella VITTORIOSA Liquida solo Iva Il difensore incasserebbe così l Iva sia dal cliente vittorioso () che dal terzo soccombente: fattispecie condivisibilmente ritenuta non praticabile dalla Cassazione. Ipotesi b) (OPERATIVAMENTE CORRETTA) Sentenza di condanna con distrazione delle spese ex. art. 93 C.P.C. SOCCOMBENTE Liquida solo onorari e spese DIFENSORE VITTORIOSO Emette parcella VITTORIOSA Liquida solo Iva 25

10 Così facendo, la parte soccombente non rimane incisa dell Iva per la quale il vittorioso ha il diritto alla detrazione e il difensore, con specifica annotazione in parcella sulla regolamentazione finanziaria, incassa l Iva dal vittorioso in via di rivalsa. Conclusioni Le pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo ed il condiviso orientamento dell Amministrazione Finanziaria, riconducono inevitabilmente ad una distinzione fra obbligazione di natura tributaria ed obbligazione di natura processuale, fra credito tributario e credito da condanna. Invero, in capo ai soggetti interessati sorgono due distinti diritti: il diritto di credito di origine tributaria il diritto di credito di origine processuale vantato dal difensore nei confronti del cliente vittorioso per l'ammontare dell'iva esposta in parcella; vantato dal cliente vincitore nei confronti della parte soccombente, per lo stesso importo dell Iva. Nel momento in cui il soccombente effettua il pagamento degli oneri di difesa rifusigli dal giudice, preliminarmente adempie all obbligazione processuale che trova fonte nella condanna e, indirettamente, all obbligazione tributaria del cliente vincitore che trova fonte nella rivalsa. 26

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