OLIO DI OLIVA TENUTA DEL REGISTRO TELEMATICO DI CARICO E SCARICO istituito dal D.M. n del 23 dicembre 2013 con modifiche di cui al D.M.
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1 OLIO DI OLIVA TENUTA DEL REGISTRO TELEMATICO DI CARICO E SCARICO istituito dal D.M. n del 23 dicembre 2013 con modifiche di cui al D.M del 8 luglio 2015
2 Prima di effettuare il deposito dell olio sfuso e/o il suo confezionamento e/o l etichettatura e/o la vendita del prodotto, è obbligatorio: - che il locale preposto sia preventivamente riconosciuto a norma (igienico-sanitaria); - l azienda sia in possesso dello specifico manuale di autocontrollo; - il titolare dell impresa e i suoi eventuali addetti, abbiano frequentato con esito positivo, un corso per alimentaristi e siano quindi in possesso del relativo attestato; - in caso di commercializzazione del prodotto confezionato, l azienda deve aver presentato preventivamente una SCIA per la vendita diretta;
3 NORMATIVA COMUNITARIA - Regolamento (CE) n del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) - Regolamento di esecuzione (UE) n. 29 del 13 Gennaio 2012 norme sulla Commercializzazione dell Olio di Oliva - Regolamento di esecuzione (UE) n. 299 del 26 marzo 2013 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d oliva e degli oli di sansa d oliva nonché ai metodi ad essi attinenti - Regolamento di esecuzione (UE) n del 13 dicembre 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell olio d oliva - Regolamento di esecuzione (UE) n del 16 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
4 NORMATIVA NAZIONALE - Circolare MIPAAF n del applicazione del reg. 299_ Decreto Ministeriale n del applicativo del reg. 299_ Circolare MIPAAF/ICQRF n del disposizioni registro telematico olio - Circolare MIPAAF/ICQRF n del registro telematico olio dal 01/07/ Decreto Ministeriale n del modifiche al DM del
5 Soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico - «impresa di condizionamento» - impresa che procede al confezionamento degli oli di cui al punto 1, lettere a) -olio extra vergine di oliva- e b) olio di oliva vergine -, e ai punti 3 olio di oliva- (composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini) e 6 olio di sansa di oliva- dell Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007; in questa categoria sono ricompresi anche gli etichettatori di olio già confezionato; - gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive; - gli oli assoggettati al sistema di controllo DOP/IGP; - «frantoio» - impresa che esercita l attività di molitura delle olive; - «commerciante di olio sfuso» - chiunque vende allo stato sfuso uno o più oli di cui all Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007, anche se privi di stabilimento/deposito; - «raffineria» - impresa con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di olio di sansa di oliva raffinato; - «contoterzista» - coloro che effettuano la produzione, la lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi; - «commerciante di sansa» - «sansificio» - «commerciante di olive» - impresa che effettua l acquisto e la vendita di olive (non prodotte da oliveti aziendali) destinate alla produzione di olio nonché l impresa che acquista le olive destinate alla produzione di olio utilizzato a fini professionali o commerciali, anche se prive di stabilimento/deposito;
6 Soggetti esentati dalla tenuta del registro telematico - vende olive da olio prodotte nei propri oliveti aziendali; - commercializza esclusivamente olio confezionato ed etichettato da terzi; - detiene olio solo destinato all autoconsumo, ossia consumato dal titolare e/o da parenti del medesimo sino al 3 grado; Nel caso in cui che le olive proprie e quelle acquistate sono destinate alla produzione di olio per autoconsumo non vi è l obbligo della tenuta del registro; - detiene olio destinato alla produzione di conserve, di prodotti da forno, di condimenti, di energia, etc; - non acquista olive e si avvale di terzi per la detenzione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti oggetto di registrazione;
7 Soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico Primi passi negli adempimenti - FASCICOLO AZIENDALE: Costituire e aggiornare il fascicolo aziendale CHI DEVE COSTITUIRE E/O AGGIORNARE IL FASCICOLO AZIENDALE: Tutti gli olivicoltori hanno l obbligo di aggiornare annualmente il fascicolo aziendale (prima della commercializzazione delle olive e/o prima molitura delle olive) con il numero delle piante e, se nota, la varietà coltivata (art. 8 comma 3); - Chi NON è obbligato a costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale: Gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all autoconsumo e la cui produzione non supera i 200 Kg per campagna di commercializzazione (art 8. comma 3);
8 - Iscriversi al SIAN; Soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico Primi passi negli adempimenti - Obbligo di comunicare la cessazione e altre eventuali variazioni dell attività, utilizzando le apposite funzionalità telematiche presenti sul portale del SIAN; - Delega di tenuta del registro telematico, fermo restando la responsabilità in capo al titolare del registro stesso, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed ai centri di assistenza agricola (CAA);
9 MODALITA DI ISCRIZIONE AL SIAN Per accedere al servizio è necessario essere in possesso del PIN (numero di identificazione personale) rilasciato da Agea a ciascun operatore della filiera da usare unitamente all identificativo fiscale (Codice Fiscale oppure Partita IVA). Per richiedere l iscrizione al portale SIAN è necessario attivare l apposito servizio presente nella pagina di accoglienza del portale dell olio. La procedura si conclude, allegando il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
10 ASSISTENZA TECNICA Se l operatore ha invece necessità di assistenza, su come utilizzare le funzionalità telematiche del portale (Registro provvisorio disattivato oppure Registro ordinario), formulare quesiti e domande di carattere tecnico oppure segnalare eventuali malfunzionamenti o errori della procedura di upload può scrivere alla casella di posta commercializzazione.olio@sin.it oppure chiamare il numero telefonico gratuito (numero verde) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
11 Dove va compilato il registro I registri vanno tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale (art. 5 comma 3), la tenuta può essere delegata ai Centri di Assistenza Agricola (art. 5 comma 6). In sintesi questi i passaggi: a) Indirizzo internet: b) Selezionare in sequenza l opzione SERVIZI (in alto a sinistra) e successivamente la sezione GESTIONE c) Il link al servizio si trova nella parte destra della pagina sotto l etichetta Settore Olio e Olive da tavola PORTALE DELL OLIO D OLIVA D.M. N 8077/2009 E N 16059/2013
12 Con che frequenza va compilato il registro Tutte le operazioni devono essere registrate in ordine cronologico; - entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell operazione, giorni festivi compresi, in ordine cronologico (art. 5 comma 4); La registrazione delle operazioni di vendita a consumatore finale (minuta vendita), codice operazione S0 (leggersi esse zero), può essere fatta alternativamente: - per totale settimanale (dal lunedì alla domenica successiva) suddiviso per lotto. La data operazione da indicare è la domenica e la registrazione relativa alla settimana precedente dovrà essere effettuata entro il sabato della settimana successiva; - per totale giornaliero, suddiviso per lotto, la registrazione deve essere effettuata entro 6 giorni successivi; - per singola operazione, la registrazione deve essere effettuata entro 6 giorni successivi;
13 Con che frequenza va compilato il registro - Gli olivicoltori che detengono e commercializzano olio ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi fino a 700 Kg. (per campagna di commercializzazione che va dal 1 luglio al 30 giugno dell anno successivo), possono effettuare le annotazioni entro il 10 del mese successivo (art. 5 comma 5); - Anche gli olivicoltori inseriti nel circuito delle DOP/IGP e delle produzioni biologiche POSSONO TRASMETTERE entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente sempre che non abbiano oltrepassato la soglia di 700 kg.;
14 Per chi decade l esenzione - L obbligo di tenuta del registro riguarda anche gli oli assoggettati al sistema di controllo DOP/IGP e gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato della propria azienda; - Per i frantoi (le dichiarazioni mensili di produzione) decade l obbligo della dichiarazione mensile di produzione olio (previsto dal DM H393/2007) sostituite dal registro (art. 5 comma 7);
15 LE SEMPLIFICAZIONI Per semplificare la registrazione delle operazioni di carico e scarico è stata definita una precisa mappatura tra: - Tipologia di operatore/stabilimento (frantoio, confezionatore, sansificio, raffineria ecc.) - Codice operazione (A1, AP, C1 ecc.) - Categoria di olio (Extravergine, Lampante, olio di oliva ecc.) Tale mappatura consente di mettere a disposizione delle diverse tipologie di operatori i soli codici operazione di propria competenza (e le categorie di olio) sulla base della classificazione dello stabilimento. La tipologia di operatore/stabilimento è quella indicata nell anagrafica dello stabilimento
16 codice Designazione o denominazione di vendita 1 Olio di oliva vergine 2 Olio extra vergine di oliva 3 Olio in attesa di classificazione 4 Olio lampante 5 Olio di oliva 6 Olio di oliva raffinato 7 Olio di sansa di oliva 8 Olio di sansa greggio 9 Olio di sansa raffinato Le uniche categorie di olio per cui è prevista l indicazione dell ORIGINE (esempio Italia, un paese dell'unione Europea, Unione Europea) sono olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine e olio in attesa di classificazione
17 Iniziare a lavorare con il nuovo registro
18 Per accedere al nuovo registro è sufficiente andare al link utilizzando le credenziali già in possesso
19 La dichiarazione delle giacenze iniziali nel nuovo registro Prima di iniziare al lavorare è stato necessario procedere con la chiusura straordinaria del vecchio registro se detenuto (provvisorio), in modo da trasferire l'anagrafica dei recipienti di stoccaggio attivi compreso le giacenze alla data, gli stabilimenti/depositi, anagrafe dei fornitori/clienti dichiarati nel precedente registro a quello tenuto con le nuove modalità. Se non è stata effettua l operazione di chiusura entro il 30/6, il registro è stato chiuso automaticamente dal sistema alla data del 1 luglio riportando le giacenze iniziali calcolate nel nuovo registro.
20 La dichiarazione delle giacenze iniziali nel nuovo registro Indipendentemente da come è avvenuta la chiusura del registro provvisorio, è consigliabile riscontrare le citate giacenze, attivando la funzione di GESTIONE GIACENZE INIZIALI per ciascun stabilimento, avendo facoltà di integrare o correggere le giacenze predette impostate in automatico dal sistema con la chiusura straordinaria.
21 La dichiarazione delle giacenze iniziali nel nuovo registro E possibile gestire le giacenze relative a : - i lotti di olio confezionato Selezionando uno specifico lotto è possibile visualizzare la giacenza trasferita dal vecchio registro. Selezionando il pulsante si accede quindi al dettaglio del lotto al fine di modificare oppure integrare le informazioni di giacenza. - l olio sfuso presente nei diversi recipienti di stoccaggio - la giacenza iniziale di sansa - la giacenza di olive
22 La dichiarazione delle giacenze iniziali nel nuovo registro Le principali attività: 1 Nel caso di frantoio è necessario indicare nell anagrafica dello stabilimento la percentuale di conversione olive sansa (%) che servirà per il calcolo automatico della sansa; 2 Se nel registro sono registrate giacenze di olio sfuso o confezionato con qualifica biologico/in conversione va specificato se la qualifica è biologico oppure in conversione ; 3 Nel caso di produzione di olio DOP/IGP è necessario indicare la tipologia dei recipienti di stoccaggio utilizzati al fine di garantire la validità del certificato; 4 Se sono presenti giacenze di olio DOP va specificata la denominazione (nell origine specifica);
23 RECIPIENTI DI STOCCAGGIO PERMANENTI Ogni recipiente, deve essere censito nell anagrafica del sistema telematico. Gli stessi identici dati sotto riportati, devono trovare riscontro nei recipienti localizzati nella struttura aziendale. - numerazione/codificazione adottata (1, 2, ecc., oppure A, B, ecc.); - capacità totale in chilogrammi del singolo recipiente; - dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità di olio contenuto;
24 RECIPIENTI DI STOCCAGGIO PERMANENTI - designazione o denominazione di vendita e categoria dell olio come sotto indicato: (olio extra vergine di oliva: «olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»); (olio di oliva vergine: «olio d oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»);
25 RECIPIENTI DI STOCCAGGIO PERMANENTI - le indicazioni di cui all art. 4 del regolamento n. 29 del 13 gennaio 2012 per gli oli di oliva vergini (olio extra vergine di oliva - olio vergine di oliva) la designazione dell origine (Italiano, oppure Toscano IGP, Seggiano DOP); - se utilizzate, le indicazioni facoltative art. 5 del reg. 29/2012, di cui alla: lett. a) «prima spremitura a freddo», riservata agli oli d oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 C con la prima spremitura meccanica della pasta d olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; lett. b) «estratto a freddo» riservata agli oli d oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d olive; lett. e) per gli oli di oliva vergini, l indicazione della campagna di raccolta che può figurare, soltanto quando il 100 % del contenuto dell imballaggio proviene da tale raccolta;
26 RECIPIENTI CUMULATIVI (CISTERNINI) O CISTERNE Sono recipienti mobili di stoccaggio di capacità contenuta che possono trovarsi presso lo stabilimento/deposito, temporaneamente o meno (es. bidoni, giare, piccole cisterne mobili ecc.). Nel campo NOTE, indicare il loro numero complessivo e, per quanto riguarda le autocisterne, se di proprietà del fornitore/vettore o della propria ditta.
27 Caratteristiche del recipiente di stoccaggio (solo per oli DOP/IGP) Le caratteristiche del recipiente di stoccaggio devono essere indicate solo nel caso in cui gli stessi contengono, o sono destinati a contenere, oli inseriti nel circuito delle DOP/IGP. Questa indicazione è molto importante in quanto la durata del certificato dipende dalla tipologia del recipiente. Per gli oli non inseriti nel circuito delle DOP/IGP, tale indicazione non è richiesta.
28 UNITA DI VENDITA PER GLI OLI DI OLIVA VERGINI L art. 2 del regolamento n. 29 del 13 gennaio 2012, prevede l obbligo del confezionamento: - per CONSUMATORI FINALI in imballaggi della capacità massima di lt. 5. Tali imballaggi devono essere provvisti di chiusura che perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano una etichetta conforme; - per ristoranti, mense o collettività simili, in imballaggi della capacità massima di 25 litri;
29 TAPPO ANTIRABBOCCO - 1 Legge n 9 (Legge salva olio italiano o Legge Mongiello) (come modificato dalla legge 30 Ottobre 2014 n 161) Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini Art. 7 Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi 1. Il termine minimo di conservazione 2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta. 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro a euro e la confisca del prodotto.
30 TAPPO ANTIRABBOCCO - 2 CARATTERISTICHE DEL TAPPO Circolare MISE/MiPAAF 15 dicembre Impedire il riempimento della confezione e comunque la modifica del contenuto; 2.Essere saldamente vincolato al collo del recipiente, in modo da impedire l asportazione con un mero intervento manuale; 3.Mostrare, in caso di avvenuta effrazione, l alterazione del dispositivo o degli elementi che lo rendono solidale al contenitore; 4.Le confezioni monodose assolvono all obbligo della legge anche se non usano il tappo antirabbocco.
31 CONFEZIONAMENTO E ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI LOTTO: Deve essere attribuito al momento del confezionamento a prescindere dalla eventuale successiva etichettatura. Trattandosi di una indicazione a discrezione dell imbottigliatore, si consiglia la seguente composizione: L (come Lotto) 16 (anno di imbottigliamento) 001 (in questo caso significa che olio è stato imbottigliato il 1 giorno del 2016, ovvero il ) Quindi il nostro numero del lotto sarà il seguente: L16 001
32 ATTENZIONE Partita di olio confezionato non ancora etichettato detenuto in magazzino: Devono essere identificate mediante un cartello recante: - numero di lotto; - numero di confezioni e la loro capacità; - designazione di vendita (olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine); - designazione dell origine (Italiano o Prodotto Italiano); - designazione dell origine se DOP/IGP (Seggiano DOP Toscano IGP); - eventuali indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 29/2012: prima spremitura a freddo oppure estratto a freddo - campagna di raccolta; - eventuale riferimento al Biologico;
33 DOCUMENTAZIONE PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI OLI/OLIVE I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli extra vergini di oliva e degli oli di oliva vergini devono riportare anche le indicazioni di cui all art. 4 e, se utilizzate, quelle di cui all art. 5, lett. a), b) ed e) del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, come modificato dall art. 1 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013. I documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio, riportano anche un riferimento all Unione Europea o allo Stato membro o al paese terzo in cui le olive sono state raccolte o, se del caso, alla DOP/IGP che si intende utilizzare.
34 GUIDA RAPIDA AL SERVIZIO vers. 6.0 del 02/11/2015: indice Cosa fare per iniziare pag. 37 Registrare in anagrafica lo stabilimento di lavorazione/deposito pag. 37 Censire i recipienti di stoccaggio pag. 44 Le disposizioni per la tenuta del registro pag. 53 Registrare le operazioni di carico e scarico pag. 58 I Codici operazione per la movimentazione dell olio di proprietà pag. 67 L entrata dell olio nello stabilimento/deposito pag. 67 La movimentazione interna dell olio e produzione di olio di oliva e di sansa di oliva pag. 68 Cambio designazione origine nello stesso recipiente di stoccaggio pag. 69 La classificazione dell olio, e il cambio di categoria e il cambio di qualifica pag. 69 La certificazione DOP/ IGP pag. 70 Il confezionamento, l etichettatura dell olio e lo svuotamento di olio confezionato pag. 70 L uscita dell olio dallo stabilimento/deposito pag. 71 Perdite/cali di olio, superi e scarico morchie pag. 73 Le unità di misura utilizzate nelle registrazioni pag. 88
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Allegato 1 Sezione I - Modalità di tenuta del registro di cui all art. 7. Vidimazione 1. Il registro è tenuto: a) manualmente ed è costituito da non oltre 200 fogli fissi o da schede contabili mobili da
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