ETICHETTARE CON L ORIGINE L OLIO DI OLIVA

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1 GIUSEPPE FUGARO FABIO GIUSEPPE LUCCHESI ETICHETTARE CON L ORIGINE L OLIO DI OLIVA Norme e sanzioni per una corretta etichettatura Gennaio 2010

2 PRESENTAZIONE INTRODUZIONE CAPITOLO 1 CAPITOLO 2 INDICE pag.3 pag.6 pag.11 pag LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE pag LE INDICAZIONI FACOLTATIVE pag.55 CAPITOLO 3 3,1 LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI pag.70 pag IL DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE N.8077 DEL L 11 NOVEMBRE 2009 pag.77 CAPITOLO 4 REGISTRAZIONI E REGISTRI TENUTI DAL SIAN LA CIRCO LARE AGEA ACIU DEL CAPITOLO 5 IL REGIME SANZIONATORIO pag.91 pag.95 ALLEGATO 1 TESTO CONSOLIDATO REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2002 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2002 pag.109 ALLEGATO 2 IL DECRETO DEL MIPAAF N.8077 DELL 11 NOVEMBRE 2009 ALLEGATO 3 LA CIRCOLARE AGEA prot.aciu DEL ALLEGATO 4 NORME DI RIFERIMENTO pag.118 pag.126 pag.130 2

3 PRESENTAZIONE L obbligo di indicare l origine dell olio di oliva vergine imposto dal Regolamento CE 182/2009 che ha modificato il Regolamento CE 1019/2002 in materia di norme per la commercializzazione di tale olio, è entrato in vigore il 1 luglio 2009 ma la normativa nazionale di attuazione è stata solo recentissimamente definita per cui questo piccolo manuale esce proprio all indomani di un periodo di tempo dominato da incertezze e riferimenti imprecisi. Questo obbligo di indicazione dell origine dell olio di oliva, nasce da una esigenza tutta italiana portato avanti per anni in sede comunitaria e nazionale che solo oggi ha avuto il definitivo placet comunitario per cui si potrebbe affermare che la regolamentazione comunitaria appena emanata ha finalmente recepito e ha dato legalità ad una serie di norme nazionali che hanno tentato di imporre, in passato l obbligo di indicazione dell origine per l olio di oliva vergine. Proprio questa sovrapposizione di norme, magari anche non sempre applicate e finite nel dimenticatoio senza preoccuparsi neppure di abrogarle, ha creato fino all ultimo incertezze e confusioni che questo manuale vuole tentare di diradare ed eliminare. Il manuale si propone soprattutto per i non addetti ai lavori ma anche pr gli addetti, che sono soliti parlare in gergo paragiuridico costringendo gli altri che devono ugualmente seguire la materia a funambolismi giuridici e normativi 3

4 pericolosissimi e nei quali rimangono coinvolti spesso operatori del settore e controllori. Il testo consolidato del Reg.CECE 1019/2002 con riferimento soprattutto al Reg.CE182/2009 viene proposto quindi in forma grafica leggibile a tutti con indicazione evidente delle parti nuove inserite, di quelle sostituite e di quelle eliminate. Ciascun articolo viene poi commentato per evidenziare soprattutto le novità e la loro portata nell etichettatura e commercializzazione dell olio di oliva vergine. Viene quindi proposta la nuova etichetta dell olio di oliva vergine con le indicazioni obbligatorie e facoltative sia attraverso una loro descrizione e sia attraverso alcuni esempi grafici. La normativa nazionale di applicazione viene quindi descritta sia con riferimento a quella posta in essere all epoca dell emanazione del Reg.CE1019/2002 e nel corso degli anni di applicazione di tale regolamento per la parte che rimane ancora applicabile dopo l emanazione del Reg.CECE 182/2009 e sia con riferimento alla normativa nazionale emanata recentemente per recepire le ultime novità introdotte da tale regolamento tra le quali la più importante costituita dall obbligo di indicazione dell origine. Il volume è completato dalla descrizione della normativa sanzionatoria che rimane legata a due provvedimenti fondamentali e cioè il Decreto legislativo 225/2004 che detta norme sanzionatorie proprio in relazione al Reg.CE CE 1019/2002 e il decreto legislativo 109/2001 e successive modificazioni ed 4

5 integrazioni riguardante più genericamente il regime sanzionatorio in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari. Il manuale quindi non ha tanto la pretesa di fornire istruzioni di comportamento e interpretazioni di norme ma solo quello di essere un supporto tecnologico normativo per gli operatori e tutti gli addetti al settore oleario soprattutto per quelli che operano nel campo della commercializzazione e per coloro che effettuano i controlli. 5

6 INTRODUZIONE LA LUNGA STORIA SULL INDICAZIONE DI ORIGINE La normativa in materia di indicazione dell origine dell olio di oliva risale ad oltre un decennio e ha avuto origine dalle pressioni degli olivicoltori italiani che dovevano confrontarsi sempre più con l agguerrita concorrenza degli oli spagnoli e greci oltre che tunisini e di altre provenienze extracomunitarie. La mancanza di norme precise in materia di indicazione della provenienza sugli oli confezionati ed offerti ai consumatori italiani, indusse gli olivicoltori a sollecitare il Governo ad emanare una normativa a tutela del prodotto nazionale che risultava perdente nei confronti di quelli comunitario ed extracomunitario a ragione dei maggiori costi di produzione soprattutto riferiti alla fase della raccolta. I prezzi degli oli di oliva confezionati infatti risultavano e tuttora risultano, attestarsi, ad un livello molto basso e tale da non poter remunerare giustamente i produttori di olive. L offerta ai consumatori di olio di oliva a prezzi così bassi è possibile solo attraverso miscele di oli di olive di diverse provenienze e resi disponibili ai confezionatori a prezzi più bassi di quelli correnti per i soli oli di oliva di origine nazionale. La prima normativa risale quindi al 1988 allorquando fu emanata la legge n. 313, che imponeva l indicazione dell origine dell olio, mettendo il consumatore nella condizione di scegliere consapevolmente fra prodotto italiano e prodotto importato. La legge in realtà non entrò mai in applicazione in quanto fu subito contestata dalla Commissione europea poiché limitava la concorrenza e la libertà e parità di accesso al mercato. La legge 6

7 peraltro, nonostante la netta condanna comunitaria non è stata mai abrogata ma solo completamente dimenticata da tutti. Il principio dell indicazione di origine sulle etichette dell olio di oliva era stato ormai seminato, e anche se appena nato era subito abortito, aveva lasciato profonde tracce per cui, spinta dalle pressioni degli altri produttori europei, l UE emanò, allora, in tutta fretta il Regolamento n. 2815/1998 che, prevalendo sulla legge italiana stabiliva che: l indicazione in etichetta del Paese di origine è facoltativa; in caso di indicazione dell origine, non può essere menzionata la zona, ma soltanto lo Stato (o ancora più genericamente la Comunità europea); in ogni caso l origine non è riferita alla provenienza delle olive, bensì all ubicazione del frantoio. Questa disciplina, inizialmente valida fino al 31 ottobre 2001, fu prorogata fino al 30 giugno 2002 dal Regolamento n. 2152/2001 (ma senza il riferimento dell origine all ubicazione del frantoio; ciò che ora contava era l effettiva provenienza delle olive). Ma le polemiche non si placavano, e la UE decise di intervenire di nuovo con il Regolamento n. 1019/2002, attualmente in vigore con le ultime modifiche ad esso apportate. Secondo tale Regolamento: L indicazione dell origine rimane facoltativa; Se l olio proviene per almeno il 75% da olive italiane purché l olio rimanente provenga da un Paese UE può essere indicata in etichetta la percentuale prevalente di olio italiano. L indicazione olio extra vergine italiano è ammessa soltanto se l olio è ricavato al 100% da olive italiane macinate in un frantoio italiano. 7

8 Non può essere indicata la zona precisa di provenienza (riservata soltanto agli oli DOP e IGP). Ma l Italia non ha mai smesso di battersi per l obbligo di indicazione dell origine, e nel 2004 fu emanata la legge n. 206, che sanciva nuovamente tale obbligo ed incaricava il Ministero delle Politiche Agricole di emanare un decreto di attuazione. Il decreto però non fu subito emanato in quanto, ancora una volta la legge fu oggetto di critiche e contestazioni da parte degli organi comunitari per cui essa non trovò un immediata e facile applicazione e la norma sull obbligo di indicazione dell origine per l olio di oliva vergine confezionato rimase sospesa ovvero, ancora una volta, tacitamente abrogata. La notizia magari non confermata o documentata che la Commissione europea avesse aperto una procedura di infrazione per incompatibilità della legge nazionale con la regolamentazione comune di mercato fu sufficiente per affermare in maniera giuridicamente surrettizia che in base al principio che il diritto comunitario prevale su quello nazionale, la legge italiana doveva considerarsi inapplicabile! L ultimo grido in materia di norme nazionali sull obbligo di indicazione dell origine per l olio di oliva arriva con il decreto del Ministero delle politiche agricole del 9/10/2007, pubblicato su GU n. 243 del 18/10/2007 con il quale si stabiliscono le nuove Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell etichetta dell olio vergine ed extravergine di oliva. Le nuove disposizioni si possono sintetizzare come segue: È resa obbligatoria l indicazione dello stato membro o del paese terzo nel quale sono state raccolte le olive e nel quale è situato il frantoio. Se le olive sono state coltivate in uno Stato o Paese diverso da quello in cui è situato il frantoio, nell etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: OLIO ESTRATTO IN 8

9 (indicazione dello Stato o Paese in cui è situato il frantoio) da OLIVE COLTIVATE IN (indicazione dello Stato o del Paese di coltivazione delle olive). L indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in cui è stata effettuata la coltivazione. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell etichetta deve essere indicato l elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, nell etichetta deve essere indicato l elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali sono stati estratti gli oli. I controlli sono demandati all Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro alimentari (ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi), che può avvalersi della collaborazione di Agecontrol. Le sanzioni variano da a euro. Il decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione (GU n. 243 del 18 ottobre); tuttavia gli oli etichettati prima di tale data, privi delle nuove indicazioni, possono essere venduti entro i successivi diciotto mesi. Non appena il decreto è stato varato, da Bruxelles viene subito annunciato l avvio di una procedura di infrazione contro l Italia. Ancora una volta il decreto rimane inapplicato in quanto prevale il concetto che l annuncio dell apertura di una procedura d infrazione equivalga ad abrogazione del decreto e ciò nonostante il Ministero e l Ispettorato si affrettino a varare procedure di controllo che replicano malamente quelle in vigore per l indicazione facoltativa dell origine italiana prevista dalla normativa in vigore. 9

10 Questo decreto e la procedura d infrazione avviata costituiscono però, il grimaldello per aprire una trattativa con la Commissione che alla fine recepisce il punto di vista italiano che porta nel 2009 all emanazione del Reg.CE182/2009 che introduce finalmente in tutta l Ue l obbligo di indicare l origine dell olio di oliva extravergine e vergine. 10

11 CAPITOLO 1 LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA IL REGOLAMENTO CE 182/2009 DELLLA COMMSSIONE DEL 6 MARZO 2009 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2002 RELATIVO ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1.1 I CONSIDERANDO I motivi che inducono il legislatore comunitario a legiferare in una qualsiasi materia sono contenuti nei considerando che in ogni regolamento comunitario precedono l articolato. In particolare il legislatore comunitario espone la filosofia che ha indotto a legiferare in una certa maniera per cui una lettura ragionata e ponderata dei più importanti considerando consente poi di meglio comprendere le norme contenute nei vari articoli e se queste ultime necessitano di interpretazioni, di poter fare questa operazione difficile con il supporto della filosofia di base della norma stessa. 11

12 IL CONSIDERANDO (1) del Reg.CEE 182/2009 Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione reca disposizioni in merito all'indicazione facoltativa dell'origine sull'etichetta degli oli di oliva benché lo scopo perseguito fosse l'indicazione obbligatoria dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine, per tener conto del fatto che, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, tali oli possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica. Le disposizioni facoltative applicate finora si sono rivelate insufficienti per evitare che i consumatori siano fuorviati circa le caratteristiche effettive degli oli vergini a questo riguardo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ha introdotto nel 2002 norme in materia di tracciabilità applicabili dal 1 gennaio Sulla base dell'esperienza acquisita in questo campo dagli operatori e dalle amministrazioni è possibile rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine. In questo importante considerando si spiega il fallimento parziale della precedente normativa e si indicano i motivi di tale fallimento. In particolare il Reg.CE1019/2002 aveva gettato le basi per effettuare una differenziazione degli oli in funzione della loro origine. Il legislatore ammette infatti che gli oli di oliva hanno caratteristiche diverse che sono collegabili solo alla zona di provenienza e di coltivazione delle olive. Nel 2002, La Commissione pur avendo chiaro questo concetto ritenne che per esaltare queste differenze fosse sufficiente fissare una 12

13 disciplina basata sulla volontarietà degli operatori di riportare in etichetta l indicazione dell origine. A distanza di poco più di un lustro, il legislatore comunitario si è invece reso conto che l indicazione dell origine è divenuta ancora più rilevante se si tiene conto della ulteriore normativa in materia di rintracciabilità entrata in vigore il 1 gennaio Indubbiamente si tratta di una manifestazione di principio di grande portata che apre la strada all indicazione dell origine per molti altri prodotti agroalimentari che non sono sottoposti alla stessa disciplina dell olio di oliva vergine ed extravergine. La rilevanza del considerando sta anche nel fatto che la legislazione comunitaria considera tali formulati come dellle formali manifestazioni d intenti di valore giuridico pari ad una norma articolata. A tal proposito si ricorda che la giurisprudenza comunitaria formata dalle sentenze della Corte di Giustizia è ricchissima di citazioni dei considerando dei vari regolamenti per motivare le interpretazioni e le corrette applicazioni delle norme riportate nei vari articoli di un regolamento. IL CONSIDERANDO (2) del Reg.CEE 182/2009 Nella Comunità, una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi. Occorre prevedere disposizioni semplici per l'indicazione dell'origine sull'etichetta delle suddette miscele. Tali disposizioni semplificate consentiranno di abolire le norme precedenti relative all'indicazione in etichetta dell'«origine predominante», che risultavano complesse da applicare, difficili da controllare e potenzialmente fuorvianti. 13

14 In questo considerando vengono espressi concetti di particolare rilevanza che non potranno essere disconosciuti in seguito. La Commissione, infatti riconosce che il mercato degli oli di oliva vergini ed extravergini è dominato da oli ottenuti da miscele di oli comunitari ed extracomunitari per cui la precedente normativa che faceva riferimento alla prevalenza di un olio proveniente da una determinata zona rispetto ad un'altra deve essere sostituita con una più chiara e puntuale che faccia preciso riferimento all origine. Inoltre viene chiaramente ammesso che le norme precedenti sulla predominanza di un olio rispetto ad un altro erano complesse da applicare e soprattutto difficili da controllare. Questa ammissione di colpa potrebbe essere tirata in ballo in qualche procedimento sanzionatorio ancora da definire e riguardante proprio contestazioni relativa alla non corretta applicazione delle norme in questione da parte degli operatori. IL CONSIDERANDO (3) del Reg.CEE 182/2009 Diversi Stati membri hanno mantenuto disposizioni nazionali che vietano la produzione di miscele di olio di oliva con altri oli di semi per il consumo interno, al fine di preservare le loro tradizioni e una certa qualità di produzione a livello nazionale. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1019/2002 non si applicano al tonno e alle sardine, che rientrano nel campo di applicazione rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita e del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine. Per motivi di 14

15 chiarezza è opportuno che tali aspetti siano chiaramente menzionati nel regolamento (CE) n. 1019/2002. La prima parte del considerando quello relativo alle miscele di olio di oliva con altri oli di semi, interessa molto da vicino, se non esclusivamente l Italia che ha sempre vietato, per difendere le proprie produzioni di olio di oliva, tali miscele. La domanda sui mercati mondiali di tali miscele è divenuta sempre maggiore per cui gli operatori italiani sono rimasti, di fatto esclusi da questo mercato stante il divieto alla produzione delle miscele che si faceva risalire ad un regio decreto del Anche in questo caso il legislatore precisa che intende legiferare su tale argomento in maniera più chiara precisando con esattezza cosa è consentito fare e in quali termini operativi. 15

16 1.2 LE MODIFICHE AL REG. CE 1019/2002 A CONFRONTO CON LE NUOVE NORME DEL REG.CE 182/2009 REGOLAMENTO CE 182/2009 REGOLAMENTO CE 1019/2002 VERS.DEF.CODIFICATA. ARTICOLO 1 ARTICOLO 1 All art.1 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007. Art Ferme restando le disposizioni della direttiva 2000/13/CE, il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli d'oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE. 1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (*), il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/ Ai fini del presente regolamento, per "commercio al dettaglio" si intende la vendita al consumatore finale di uno degli oli di cui al paragrafo 1, presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare. Tabella formattata Tabella formattata Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 11 pt, Colore carattere: Bianco Tabella formattata Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0,29 cm, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e caratteri numerici Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 11 pt, Colore carattere: Bianco Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 11 pt, Colore carattere: Bianco Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 11 pt, Colore carattere: Bianco Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 11 pt, Colore carattere: Bianco Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 11 pt, Colore carattere: Bianco Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 11 pt, Grassetto, Colore carattere: Bianco 16

17 ALLEGATO XVI DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO OLI DI OLIVA VERGINI Gli oli ottenuti dal frutto dell olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti: a) Olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; b) Olio di oliva vergine: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; c) Olio di oliva lampante: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Tabella formattata Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Evidenziato Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Evidenziato Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Evidenziato Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial 2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. 3. OLIO DI OLIVA COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. 4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO Olio ottenuto dalla sansa d oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Evidenziato Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Evidenziato Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial 17

18 categoria. 5. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO Olio ottenuto dalla raffinazione dell olio di $sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. 6. OLIO DI SANSA DI OLIVA Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. ARTICOLO 2 ARTICOLO 2 Art. 2 Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Evidenziato Formattato: Giustificato Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Evidenziato Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Evidenziato Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial Gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un'etichettatura conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 6. Tuttavia, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi. IL COMMENTO ART.2 Le norme relative agli imballaggi non hanno subito alcuna variazione rispetto alla formulazione riportata nel regolamento 1019/2002 per cui gli oli di oliva vergini ed 18

19 extravergine devono essere confezionati in imballaggi di capacità non superiore a cinque litri fatta eccezione per quelli destinati al consumo in ristoranti o altre comunità che possono avere una capacità massima di venticinque litri come è stato stabilito dal decreto applicativo italiano del giugno Non subisce alcuna modifica neppure la controversa questione riguardante la chiusura dei contenitori che deve perdere la sua integrità dopo la prima utilizzazione. Questa ultima norma fu contestata sin dalla sua emanazione in quanto ritenuta limitante per le vendite dirette da parte dei frantoi ai consumatori finali al punto che un associazione di categoria fece ricorso al Tar della Liguria senza però successo e solo facendo ritardare di qualche mese l entrata in vigore della norma contestata. l'articolo 3 è modificato come segue: ARTICOLO 3 a) prima del primo comma, è inserito il seguente comma: «Le denominazioni in conformità all'articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2000/13/CE.»; b) al primo comma, che diventa il secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di cui al Le denominazioni in conformità all'articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2000/13/CE L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di vendita conformemente all'articolo 35 del regolamento n. 136/66/CEE, reca, in caratteri chiari e indelebili, l'informazione seguente sulla categoria di olio: 19

20 primo comma, ma non necessariamente in prossimità di essa, reca in caratteri chiari e indelebili l'informazione seguente sulla categoria di olio:»; L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di cui al primo comma, ma non necessariamente in prossimità di essa, reca in caratteri chiari e indelebili l'informazione seguente sulla categoria di olio: per l'olio extra vergine di oliva: "olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici" per l'olio di oliva vergine: "olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici" per l'olio di oliva - composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini: "olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive" per l'olio di sansa di oliva: "olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive", oppure "olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive". 20

21 IL COMMENTO ART.3 Le modifiche apportate all articolo 3 hanno un carattere di chiarimento sia sotto il profilo normativo che operativo. In particolare l introduzione del nuovo comma serve a precisare che il richiamo al Reg.CECE136/66 deve essere sostituito con quello al Reg.CE1234/2007 meglio conosciuto come Ocm unica, nel quale sono confluite i regolamenti relativi alle varie Organizzazioni comuni di mercato ivi compresa quella dell olio. Con l occasione viene anche richiamata la Direttiva 2000/13 relativa all etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, nonché alla relativa pubblicità per ricordare che obbligo di indicare la denominazione di vendita del prodotto si intende assolto per l olio attraverso l utilizzo delle rispettive indicazioni riportate nell Ocm unica e in particolare nel relativo allegato che abbiamo sopra riportato per intero. La novità introdotta dal Reg.CE 182/2009 e contenuta nel seconda comma ove si precisa, a differenza di quanto non era stato fatto nel Reg.CE1019/2002 che l etichetta deve contenere obbligatoriamente la denominazione di vendita (es. Olio extra vergine d oliva) nonché la le informazioni sulla categoria di olio previste sempre dal regolamento comunitario, non però necessariamente collocate sull etichetta in prossimità della denominazione di vendita. Il chiarimento normativo conferma una prassi operativa che si era andata sempre più diffondendo in base alla quale le 21

22 informazioni sulla categoria dell olio venivano riportate con caratteri chiari e leggibili, ma più piccoli di quelli relativa alla denominazione di vendita e mai in prossimità di essa ma anzi sulla cosiddetta contro etichetta di formato più piccolo rispetto a quella principale. l'articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti primo e secondo comma: «La designazione dell'origine figura sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine di cui all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. La designazione dell'origine non figura sull'etichetta per i prodotti definiti all'allegato Art.4 1. La designazione dell'origine può figurare sull'etichetta unicamente per l'olio extra vergine d'oliva e per l'olio d'oliva vergine di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, alle condizioni previste ai paragrafi da 2 a La designazione dell'origine figura 22

23 XVI, punti 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le designazioni dell'origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente: a) nel caso di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, alla Comunità o al paese terzo, a seconda dei casi; oppure, b) nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture, a seconda dei casi: i) miscela di oli di oliva comunitari oppure un riferimento alla Comunità; ii) miscela di oli di oliva non comunitari oppure un riferimento all'origine non comunitaria; iii) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria, oppure; c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.»; c) il paragrafo 6 è soppresso; sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine di cui all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. La designazione dell'origine non figura sull'etichetta per i prodotti definiti all'allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007 Ai fini del presente regolamento, per "designazione dell'origine" si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa. 2. La designazione dell'origine è possibile a livello regionale per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 2081/92. Tale designazione è disciplinata dalle norme ivi previste. Negli altri casi, la designazione dell'origine è costituita dall'indicazione di uno Stato membro o della Comunità o di un paese terzo. 2. Le designazioni dell'origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente: a) nel caso di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, alla Comunità o al paese terzo, a seconda dei casi; oppure, b) nel caso di miscele di oli di oliva 23

24 originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture, a seconda dei casi: i) miscela di oli di oliva comunitari oppure un riferimento alla Comunità; ii) miscela di oli di oliva non comunitari oppure un riferimento all'origine non comunitaria; iii) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria, oppure; c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione 3. Non sono considerati come una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell'impresa, la cui domanda di registrazione sia stata presentata al più tardi il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o al più tardi il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CEE) n. 40/ Per le importazioni da un paese terzo, la designazione dell'origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 24

25 5. La designazione dell'origine che indica uno Stato membro o la Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine comporta la dicitura seguente: "Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)". 6. Nel caso di tagli di oli extra vergini di oliva o di oli di oliva vergini provenienti in misura superiore al 75 % da uno stesso Stato membro o dalla Comunità, ai sensi del paragrafo 5, primo comma, può essere indicata l'origine prevalente, seguita dall'indicazione della percentuale minima, pari o superiore al 75 %, che proviene effettivamente da tale origine prevalente. IL COMMENTO ART.4 Le modifiche riguardanti l articolo 4 del Reg.CE CE 1019/2002 introdotte con il Reg.CE182/2009 costituiscono la parte più innovativa in quanto si riferiscono all obbligo di indicazione dell origine degli oli extravergine di oliva e vergine di oliva. Viene anche precisato che sono esclusi dall obbligo di indicazione dell origine gli oli di oliva e gli oli 25

26 di sansa di oliva. Questa norma di carattere obbligatorio va a sostituire la norma inserita nel Reg.CE1019/2002 la quale prevedeva la facoltà di riportare in etichetta l origine degli oli. In altri termini viene sostituita la norma facoltativa con quella obbligatoria lasciando per buona parte in vigore l assetto normativo precedente che si riferiva comunque alle modalità di applicazione di una norma facoltativa. L operazione di chirurgia legislativa attraverso l innesto della nuova normativa su quella preesistente è proseguito con l inserimento di un comma completamente nuovo introdotto con il Reg.CE CE 182/2009 che precisa le modalità di indicazione dell origine nel caso si tratti di olio proveniente da un paese comunitario o extracomunitario e nel caso si tratti di miscele di oli provenienti da paesi comunitari e/o da paesi extracomunitari. Ciò che colpisce in questo comma è la stesura particolarmente semplice ma efficace per fornire al consumatore un elemento di conoscenza sull origine dell olio in quanto per gli oli provenienti da uno stato membro o da un paese terzo si impone solo un riferimento allo Stato membro, alla Comunità o al paese terzo. Nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, è obbligatoria una delle seguenti diciture, a seconda dei casi: i) miscela di oli di oliva comunitari oppure un riferimento 26

27 alla Comunità; ii) miscela di oli di oliva non comunitari oppure un riferimento all'origine non comunitaria; iii) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria. Per gli oli a Dop e Igp, le indicazioni obbligatorie relative all origine dovranno essere quelli previste al momento di tali registrazioni. Il legislatore comunitario ha quindi provveduto ad abrogare il comma 6 dell articolo 4 del Reg.CE1019/2002 riguardante l indicazione dell origine prevalente per le miscele di oli di oliva in quanto ritenuta superata dalla nuova normativa obbligatoria riguardo all indicazione dell origine. Il legislatore ha ritenuto invece valida anche in presenza della nuova normativa obbligatoria la precedente normativa contenuta nel comma 5 dell articolo 4 riguardante la definizione di origine che deve intendersi il luogo ove sono state coltivate le olive e il luogo ove le stesse sono state molite che possono anche non coincidere. Nello stesso comma infatti vengono ipotizzate tali situazioni e vengono precisamente normate nel senso che nel caso di olio extra vergine di oliva ottenute da olive raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui sono state molite occorre comporta la dicitura seguente: 27

28 "Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)". l'articolo 5 è modificato come segue a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore possono figurare unicamente per gli oli extra vergini di oliva e gli oli di oliva vergini; i termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull'etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.»; b) è aggiunto il seguente secondo comma: «I prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione è stata presentata entro e non oltre il 1 marzo 2008 e che contengono almeno uno dei termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n.2568/91 possono non essere conformi ai requisiti dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 fino al 1o novembre 2011.»; Art.5 Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta di un olio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi: a. l'indicazione "prima spremitura a freddo" è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; b. l'indicazione "estratto a freddo" è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive; c. le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d'analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91; c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore possono figurare unicamente per gli oli extra vergini di oliva e gli oli di oliva vergini; i termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull'etichetta unicamente se sono 28

29 fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 d. l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91. I prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione è stata presentata entro e non oltre il 1 marzo 2008 e che contengono almeno uno dei termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n.2568/91 possono non essere conformi ai requisiti dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 fino al 1o novembre

30 IL COMMENTO ART.5 Le modifiche all articolo 5 del Reg.CE1019/2002 riguardano le indicazioni facoltative già previste e disciplinate e in particolare quella relativa all indicazione delle caratteristiche organolettiche che possono essere riportate in etichetta a precise condizioni. Infatti la precedente enunciazione appariva eccessivamente generica per cui è stata sostituita ora da una che fa riferimento solo al gusto e/o all odore degli oli e le cui caratteristiche possono figurare sull'etichetta unicamente se sono fondate sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/9. I prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione è stata presentata entro e non oltre il 1 marzo 2008 e che contengono almeno uno dei termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n.2568/91 possono non essere conformi ai nuovi requisiti fino al 1 novembre l'articolo 6 è modificato come segue a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma: «Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione Art.6 1. Se è riportata nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in una miscela di olio d'oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela in questione è la seguente: "Miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d'oliva", seguita immediatamente dall'indicazione della percentuale di olio d'oliva nella miscela. La presenza dell'olio d'oliva può essere indicata nell'etichetta delle 30

31 in un altro Stato membro o dell'esportazione.»; b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ad eccezione del tonno all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio e delle sardine all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, se la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare. c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le denominazioni di cui all'articolo 3, primo comma, possono essere sostituite dai termini olio di oliva sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i termini olio di oliva sono sostituiti dai termini olio di sansa di oliva»; d) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Le informazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, possono non figurare sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»; miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d'oliva è superiore al 50%. Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell'esportazione. 2. Ad eccezione dei casi previsti dai regolamenti specifici relativi a taluni prodotti contenenti olio d'oliva, se è riportata nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di olio d'oliva in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di olio d'oliva aggiunto, rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare. Ad eccezione del tonno all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio e delle sardine all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, se la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di 31

32 vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare. L'indicazione della percentuale di olio di oliva aggiunto rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare può essere sostituita dalla percentuale di olio d'oliva aggiunto rispetto al peso totale delle materie grasse, con l'aggiunta dell'indicazione: "percentuale di materie grasse". 3. In caso di presenza di olio di sansa d'oliva, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 1 e 2, sostituendo i termini "olio d'oliva" con i termini "olio di sansa di oliva". 3. Le denominazioni di cui all'articolo 3, primo comma, possono essere sostituite dai termini olio di oliva sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i termini olio di oliva sono sostituiti dai termini olio di sansa di oliva 4. Le informazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, possono non figurare sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.» IL COMMENTO ART.6 Il nuovo articolato si caratterizza per una sostanziale innovazione costituita dal fatto che viene disciplinata in 32

33 maniera puntuale la produzione di miscele di oli di oliva e oli vegetali in quanto la precedente formulazione aveva lasciato troppi margini di manovra agli Stati membri per vietare tali miscele in vista della tutela delle loro produzioni di olio di oliva. L Italia ha fatto ampio ricorso a questa possibilità per cui è stato di fatto vietato in qualsiasi caso la produzione di miscele facendo riferimento ad un regio decreto del 1925 che vietava tali produzioni. Peraltro gli operatori del settore non hanno spinto in maniera decisa per la liberalizzazione che di fatto esisteva in altri Stati membri in quanto anche essi erano convinti che l esclusivo confezionamento e commercializzazione di olio di oliva avrebbe premiato più che la conquista dei mercati che chiedevano miscele. Questa azione missionaria ha avuto però come risultato effettivo che gli infedeli hanno conquistato il mercato che ha preferito un prodotto di qualità inferiore rispetto all olio di oliva, in quanto di prezzo inferiore. La nuova norma apre quindi alla possibilità di confezionare miscele purché destinate ai mercati comunitari ed extracomunitari ove la loro commercializzazione è regolarmente consenta alla stessa stregua di quanto è in vigore da anni per la pasta che come è noto, in Italia può essere prodotta solo con grano duro mentre in altri Paesi sono consentite le più svariate miscele. Occorre però 33

34 precisare che questo tipo di produzione non potrà essere fatto liberamente ma dovrà rispettare norme e procedure amministrative che verranno definite dai competenti Organi dell Amministrazione e cioè Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dello stesso Ministero in qualità di organismo di riferimento per i controlli. (Vedi cap. Sanzioni) Le restanti norme inserite nell articolo sono finalizzate a far chiarezza sull etichettatura delle conserve che contengono olio di oliva con una precisa distinzione tra tutti i prodotti in questione e il tonno e le sardine all olio di oliva. Per questi due ultimi prodotti infatti vige una normativa specifica alla quale si è ritenuto opportuno far riferimento, indicando in maniera più puntuale le modalità di etichettatura per tutti gli altri prodotti della categoria preparati e conserve all olio di oliva. Articolo 7 Art.7 Su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell'etichetta, l'interessato fornisce la giustificazione delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, sulla base di uno o più dei seguenti elementi: 34

35 a. dati di fatto o dati scientificamente provati b. risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi c. informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative comunitarie e/o nazionali. Lo Stato membro interessato ammette una tolleranza tra le indicazioni previste agli articoli 4, 5 e 6, riportate nell'etichetta, da un lato, e le conclusioni stabilite in base alle giustificazioni presentate e/o ai risultati di controperizie, dall'altro, tenendo conto della precisione e della ripetibilità dei metodi e della documentazione presentata, nonché, se del caso, della precisione e della ripetibilità delle controperizie effettuate. IL COMMENTO ART.7 L articolato è rimasto identico a quello della iniziale stesura senza subire alcuna modifica. In sostanza viene data facoltà alle Autorità degli Stati membri, per poter verificare la corretta etichettatura degli oli con riferimento sia alle indicazioni obbligatorie che facoltative, di richiedere una serie di notizie per verificare che quanto indicato in etichetta corrisponda alla realtà In particolare possono essere richiesti dati di fatto o dati scientificamente provati, risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi e informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative comunitarie e/o 35

36 nazionali. La richiesta di tali dati è stata formalizzata nei provvedimenti nazionali applicativi come decreti e circolari per cui vengono indicati e limitati preventivamente i dati richiesti. Fino a quando non verranno definiti i dati da richiedere per l indicazione obbligatoria relativa all origine introdotta con il Reg.CE182/2009, gli organismi di controllo a fronte di un obbligo incombente sugli operatori di dare attuazione alla norma comunitaria potranno richiedere qualsiasi tipo di informazione amministrativa o contabile per dimostrare la correttezza dell indicazione di origine apposta sulle etichette. Né gli organismi di controllo potranno far riferimento alle norme finora imposte a coloro che utilizzavano la menzione d origine italiana in quanto si trattava di un precetto di carattere facoltativo e non obbligatorio. Non è infatti da ritenere applicabile, mutatis mutandi la normativa relativa all indicazione facoltativa dell origine. Articolo 8 all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) da un'organizzazione di operatori dello Stato membro prevista all'articolo 125 del regolamento (CE) n.1234/2007;»; Art.8 1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri e gli interessati che ne facciano domanda, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo 36

37 dell'applicazione del presente regolamento. 2. Lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell'etichetta, in seguito ad una richiesta di verifica preleva i campioni entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda e verifica la veridicità delle indicazioni figuranti sull'etichetta contestata. Tale domanda di verifica può essere trasmessa: a. dai servizi competenti della Commissione b. da un'organizzazione di operatori riconosciuta dallo Stato membro a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio b) da un'organizzazione di operatori dello Stato membro prevista all'articolo 125 del regolamento (CE) n.1234/2007 c. dall'organismo di controllo di un altro Stato membro. 3. La domanda di cui al paragrafo 2 è corredata di ogni informazione utile alla verifica richiesta, segnatamente: a. la data del prelievo o dell'acquisto dell'olio b. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello stabilimento nel quale ha avuto luogo il prelievo o l'acquisto dell'olio c. il numero di partite in questione d. la copia di tutte le etichette che 37

38 figurano sull'imballaggio dell'olio e. i risultati delle analisi o delle altre controperizie che indicano i metodi utilizzati nonché il nome e l'indirizzo del laboratorio o dell'esperto in questione f. se del caso, il nome e l'indirizzo del fornitore dell'olio, dichiarato dallo stabilimento di vendita. 4. Lo Stato membro interessato informa il richiedente entro la fine del terzo mese successivo a quello della presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 del numero di riferimento attribuito alla sua domanda e del seguito ad essa accordato. IL COMMENTO ART.8 Si tratta di una modifica di carattere formale per aggiornare il riferimento normativo in quanto il precedente riferimento è stato trasferito nel nuovo regolamento richiamato. all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio.» Art.9 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni per assicurare il rispetto del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2002, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione. 2. Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di condizionamento sono situati sul loro 38

39 territorio. Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio. Il riconoscimento è obbligatorio per le indicazioni di cui all'articolo 4. Il riconoscimento e l'identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che soddisfano i seguenti requisiti: a. dispongono di impianti di condizionamento b. si impegnano a raccogliere e conservare gli elementi giustificativi previsti dallo Stato membro, conformemente all'articolo 7 c. dispongono di un sistema di magazzinaggio che consenta, con soddisfazione dello Stato membro, di accertare la provenienza degli oli che recano una designazione di origine. L'etichetta riporta, se del caso, l'identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta. 3. Lo Stato membro può continuare a considerare riconosciute le imprese di condizionamento riconosciute ai fini dell'indicazione dell'origine in virtù del regolamento (CE) n. 2815/98, le quali soddisfano i requisiti di riconoscimento per la campagna 2001/

40 IL COMMENTO ALL ART.9 La modifica riguarda la sostituzione del comma 2 in moda da inserire tutti i riferimenti agli articoli del regolamento per i quali è previsto l obbligo o l utilizzo di particolari menzioni e per le quali lo Stato membro può disporre un ARTICOLO 10 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio In deroga al secondo comma, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1o luglio 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 40

41 CAPITOLO 2 L ETICHETTA DELL OLIO DI OLIVA Prima di fornire le modalità di applicazione del Regolamento 1019/2002 così come modificato da ultimo dal Reg.CE182/2009 occorre ricordare che le norme di etichettatura obbligatoria e facoltative previste da tale regolamento riguardano esclusivamente l olio extravergine di oliva, l olio di oliva vergine appartenenti alla categoria degli oli di oliva vergini, con esclusione quindi dell olio lampante, la categoria dell olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini e la categoria dell olio di sansa di oliva. Non rientrano quindi nel campo di applicazione del Reg.CE 1019/2002 le categorie rispettivamente dell olio di oliva raffinato, dell olio di sansa di oliva greggio e dell olio di sansa di oliva raffinato. Da ultimo si deve premettere che il Reg.CE1019/2002 prevede che l obbligo di indicazione dell origine è valido solo per l olio extravergine di oliva e per l olio vergine di oliva, restringendo quindi il campo di applicazione dello stesso regolamento relativamente ad una delle indicazioni obbligatorie ivi previste. E evidente che le categorie più importanti di olio di oliva sotto il profilo qualitativo e di utilizzo diretto da parte dei consumatori rientrano nelle categorie indicate nel regolamento comunitario il quale però non può ritenersi esaustivo di tutte le indicazioni che devono e possono essere riportate sulle confezioni e sulle etichette di tali oli. 41

42 Le norme in materia di etichettatura delle categorie di olio di oliva sopra indicate, devono quindi essere individuate ed applicate unitamente a quelle di carattere generale riguardanti l etichettatura dei prodotti agroalimentari di cui ad una specifica Direttiva comunitaria recepita in Italia nel Decreto legislativo 109/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Le indicazioni da riportare su etichette ed imballaggi si dividono quindi in due categorie e cioè obbligatorie e facoltative avendo come obiettivo quello di fornire al consumatore una completa e soprattutto veritiera descrizione del prodotto senza trarlo in inganno con indicazioni considerate ingannevoli. 2.1 LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE La lettura e l applicazione congiunta del decreto legislativo nazionale e del regolamento comunitario, il c.d. combinato disposto dei due provvedimenti permette di elencare le indicazioni obbligatorie che devono essere riportate sulle etichette dei contenitori di olio o sugli imballaggi e che sono: 1. la denominazione di vendita; 2. le informazioni sulla categoria dell olio; 3. la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; 4. la designazione dell origine del prodotto 5. il termine minimo di conservazione ; 6. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE; 42

43 7. la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; 8. una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; 9. le modalità di conservazione. Le indicazioni di cui sopra debbono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue ed inoltre in forza dell art. 14, comma 1, d. lgs. 109/92 è fatto obbligo di apporre nello stesso campo visivo, in modo che il consumatore possa prenderne conoscenza simultaneamente, le seguenti tre indicazioni: 1. la denominazione del prodotto; 2. la quantità; 3. il termine minimo di conservazione. Il legislatore nulla dice a proposito della collocazione grafica di tali indicazioni sull etichetta per cui è da ritenere che lo stesso campo visivo non deve necessariamente coincidere con l etichetta principale, in quanto le tre indicazioni possono apparire insieme nella retroetichetta oppure su un lato della confezione purché le tre indicazioni siano nello stesso campo visivo. L etichetta dovrà essere predisposta in modo da: - Non indurre in errore l acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sull identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento. - Non deve attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede. 43

44 - Non deve suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche. - Non deve inoltre attribuire proprietà atte a prevenire curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà. 1/2 La denominazione di vendita del prodotto e l informazione sulla categoria dell olio. La legislazione nazionale di cui al Decreto legislativo 109/92 prescrive l obbligo di indicazione sull etichetta della denominazione di vendita del prodotto ovvero del nome con il quale il prodotto deve essere riconosciuto dai consumatori. Le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate sono contenute nel regolamento comunitario e sono: olio extra vergine di oliva olio di oliva vergine olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini olio di sansa di oliva La denominazione di vendita deve essere completata con le informazioni sulla categoria di olio previste dal Regolamento CE 1019/2002 che obbligatoriamente devono comparire in etichetta e sono: per l'olio extra vergine di oliva: "olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici" 44

45 per l'olio di oliva vergine: "olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici" per l'olio di oliva - composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini: "olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive" per l'olio di sansa di oliva: "olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive", oppure "olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive". 3.La quantità. La regolamentazione comunitaria impone che la quantità di olio appartenente alle categorie che rientrano nel campo di applicazione del Reg.CE1019/2002, contenuta nella confezione destinata al consumatore finale non deve superare i cinque litri tuttavia, in deroga a tale disposizione, le confezioni destinate a ristoranti, mense, collettività e enti assimilati possono arrivare fino a 25 litri. L art. 26 del d. lgs. 109/92 precisa invece le gamme obbligatorie per la commercializzazione in Italia degli oli di oliva. Tali gamme, espresse in litri, sono le seguenti 0,10, 0,25, 050, 0,75, 1, 2, 3, 5 e

46 Ovviamente, per via della disposizione di cui all art. 2 del Reg.CE Ce 1019/2002, la gamma 10 litri non è più ammessa per le confezioni di oli di oliva destinate al consumatore finale mentre sarà ancora utilizzabile per le forniture a ristoranti mense e collettività assimilate. La gamma 0,05 l non è ammessa per questo prodotto; tuttavia sulla base delle disposizioni del d. lgs. 109 appena richiamate, è possibile predisporre un imballaggio collettivo da 1 l (gamma ammessa) contenente 20 piccole confezioni da 0,05 l Per l individuazione dell unità di misura da utilizzare e da indicare in etichetta occorre rifarsi alle norme metrologiche in vigore in Italia. Infatti in base alle disposizioni metrologiche tra i quali si ricordano il D.L. 451/76, la L. 690/78 e il D.P.R. 391/1980 la quantità degli oli di oliva confezionati deve essere espressa in unità di volume e cioè in litri, millilitri, centilitri; ciò Il litro può essere indicato per esteso (ad es. 1 litro; 5 litri ecc.) oppure con l abbreviazione l o L (senza puntino di abbreviazione); possono essere utilizzate anche le indicazioni per le unità di volume diverse dal litro come cl o ml (sempre senza puntino di abbreviazione). Le abbreviazioni devono essere sempre usate senza aggiungere il puntino in quanto in caso diverso si tratta di un etichetta ritenuta irregolare. 4 La designazione dell origine del prodotto L indicazione obbligatoria dell origine del prodotto trova il suo fondamento normativo nella regolamentazione comunitaria e in particolare nell ultima modifica apportata al Reg.CE1019/2002 che all art. 4 stabilisce che 46

47 Le designazioni dell'origine comprendono unicamente: a) nel caso di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, alla Comunità o al paese terzo, a seconda dei casi; oppure, b) nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture, a seconda dei casi: i) miscela di oli di oliva comunitari oppure un riferimento alla Comunità; ii) miscela di oli di oliva non comunitari oppure un riferimento all'origine non comunitaria; iii) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria, oppure; c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione L articolo 9 del Reg.1019/2002 anche nella versione modificata ha confermato la facoltà per gli stati membri di instaurare un regime di riconoscimenti delle imprese che utilizzano le designazioni obbligatorie e facoltative previste dal Regolamento stesso. Le norme nazionali di attuazione hanno recepito completamente l impostazione comunitaria per cui il decreto ministeriale ancora in corso di emanazione stabilisce innanzitutto le modalità per il riconoscimento dei soggetti che effettuano le operazioni di confezionamento dell olio e quindi le modalità per la tenuta delle registrazioni che consentono l effettuazione dei controlli. In particolare per quanto riguarda il regime del riconoscimento degli operatori viene stabilito: 47

48 Alle imprese riconosciute viene assegnato un codice di identificazione alfanumerico che comprende anche la sigla della provincia del territorio in cui sono ubicati gli impianti di confezionamento. Le imprese, già riconosciute conservano la titolarità del provvedimento già ad esse attribuito. I frantoi devono essere registrati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale S.I.A.N. ai sensi dell art. 3 del decreto 4 luglio 2007 così come tutti gli altri soggetti. Ai fini dei controlli, gli operatori che producono, commercializzano, confezionano o detengono olio extra vergine di oliva e olio di oliva vergine sono obbligati alla tenuta, per ogni stabilimento e deposito, di un registro, nel quale sono annotati i movimenti e le lavorazione per ogni tipologia di olio di oliva vergine e extra vergine di oliva, secondo le modalità indicate nell allegato n. 1 del decreto. Nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione. Sono esclusi dalla registrazione gli oli immessi nel sistema di controllo delle DOP/IGP. Tra gli altri adempimenti previsti vi sono quelli relativi all identificazione delle partite. A tal proposito l identificazione delle partite deve così avvenire: La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento, unitamente alla quantità, figurano in materia chiara e leggibile sui recipienti di magazzino utilizzati per lo stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente di stoccaggio riporta l indicazione della capacità totale e del numero/codice identificativo dello stesso ed è munito di un dispositivo di taratura per la valutazione della quantità dell'olio contenuto. 48

49 Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la designazione dei prodotti compresa quella dell origine e delle eventuali indicazioni facoltative di cui all art. 5 del regolamento. I documenti commerciali utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e quantità dell'olio, data di emissione, nominativo e indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, del regolamento, nonché per gli oli preconfezionati il numero di lotto. 5 Il termine minimo di conservazione. Anche in questo caso la norma di riferimento deve essere ricercata nella legislazione nazionale e in particolare nell art. 10 del d. lgs. 109/92 che al primo comma definisce il termine minimo di conservazione come ' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. Dalla definizione che precede, emerge che nello stesso campo visivo con la denominazione del prodotto e la quantità può anche apparire, a seconda dei casi, solo una delle diciture da consumarsi preferibilmente entro o "da consumarsi preferibilmente entro la fine..." anche non seguita dalla data purché sia indicato il punto della confezione in cui tale data è collocata. 49

50 Il comma 3 dell art.10 del d. lgs. 109/92, stabilisce poi che il termine minimo di conservazione deve essere formato: a) con l'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi; b) con l'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi; c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi. L olio d oliva rientra per la gran parte e in relazione alle sue caratteristiche organolettiche e analitiche nella categoria dei prodotti che possono essere conservati fino a diciotto mesi senza perdere le loro caratteristiche specifiche per cui è sufficiente indicare il termine minimo di conservazione con il mese e l anno. Lo schema di cui al punto c), invece, sarà più frequentemente utilizzato per oli di oliva composti di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini o per gli oli di sansa di oliva, se si ritiene che gli stessi possano conservare le loro caratteristiche oltre i diciotto mesi. Molto raro dovrebbe essere lo schema di cui al punto a) se non in presenza di oli che posseggono spiccate caratteristiche che si temano possa alterarsi nell arco di soli tre mesi. 6 il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE Per questo tipo di indicazione obbligatoria occorre rifarsi alla norma nazionale e in particolare all art. 3, primo comma, del d. lgs. 109/92, lettera e) 50

51 che prevede l obbligo dell indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato del confezionatore o in alternativa del distributore stabilito nella CE (definito nella norma venditore ). La norma in esame prevede anche l obbligo di indicazione della sede del confezionatore o del distributore. Per sede, come chiarisce il comma 5 dell art. 3 del d. lgs. 109/92, si intende la località ove è ubicata l'azienda o,lo stabilimento. Di conseguenza non è necessario l indirizzo completo; anzi, se la sede e lo stabilimento di confezionamento coincidono, è possibile anche indicare semplicemente, ad esempio, la ragione sociale e la sede (ad esempio Rossi s.p.a. Roma); 7 La sede dello stabilimento di confezionamento. L indicazione della sede dello stabilimento è un obbligo previsto solo dalla normativa italiana in quanto la direttiva comunitaria in materia di etichettatura e il regolamento comunitario sulla commercializzazione dell olio di oliva non impongono tale obbligo ma lasciano liberi gli Stati membri di introdurlo e l Italia ha esercitato questa facoltà. Ciò significa, però, che se le confezioni sono destinate all estero, in un Paese della U.E., dove non è richiesta l indicazione relativa alla sede dello stabilimento di confezionamento, si potrà omettere tale indicazione sulle etichette delle confezioni. L obbligo di indicare la sede dello stabilimento per le confezioni commercializzate in Italia è contenuto nell art. 3, alla lett. f), del decreto 109/92 che prevede l obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di confezionamento, obbligo che, ai sensi del comma 5 dello 51

52 stesso articolo, può essere assolto anche solo con l indicazione della località in cui è ubicato lo stabilimento. Le disposizioni dell art. 11 del d. lgs. 109/92 chiariscono che l indicazione stessa può essere omessa nel caso di stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta, e ancora ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) l indicazione può essere omessa nel caso di prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia. Sempre l art. 11 del decreto 109/92 chiarisce, al secondo comma, che, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno. Veramente importante è il terzo comma dell art. 11 del d. lgs. 109/92, il quale prevede che, nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione. In sostanza se il confezionatore effettivo è A, il cui stabilimento è ubicato in via Nazionale n. 1 Roma e il distributore è B con sede a Milano, e se B non vuole che A appaia in etichetta, può apporsi sulla confezione la seguente indicazione: B Milano, confezionato nello stabilimento di via Nazionale n. 1 Roma (senza dunque indicare il nome o ragione sociale di A). Non sono necessarie indicazioni come confezionato da confezionato nello stabilimento di.. ; prodotto confezionato ecc.; anzi la dicitura prodotto e confezionato, a rigore, andrebbe apposta solo se il prodotto è stato effettivamente prodotto e confezionato presso lo stesso stabilimento (dotato, evidentemente, quanto meno di frantoio). E molto importante notare Del 52

53 resto, come già detto, l art. 29, primo comma, del d. lgs. 109/92 prevede che le disposizioni del decreto stesso non si applicano per i prodotti destinati ad altri Paesi. 8 Lotto Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal confezionatore del prodotto alimentare (o dal primo venditore stabilito nella CE) che lo appone sotto la propria responsabilità; esso, al pari delle altre indicazioni obbligatorie di etichettatura, figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lett. "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. L'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi. L'indicazione del lotto non è richiesta: - quando il termine minimo di conservazione figura con la menzione almeno del giorno e del mese; Sono peraltro considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese. 9 Modalità di conservazione Gli oli di oliva devono mantenere, in adeguate condizioni di conservazione, inalterate le loro proprietà fino allo spirare del termine minimo di conservazione 53

54 per cui l art. 3 lett. i) del d. lgs. 109/92 prevede l obbligo dell indicazione delle modalità di conservazione di un prodotto alimentare qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto. Nel caso degli oli di oliva i particolari accorgimenti sono certamente quelli di sottrarre il prodotto alla negativa influenza di alcuni fattori e segnatamente della luce e del calore. Per cui una corretta indicazione delle modalità di conservazione per tutti gli oli di oliva in bottiglia potrebbe essere la seguente: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e dei calore. INDICAZIONI ECOLOGICHE Consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto o di un pittogramma. Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml. Nel caso di pittogramma tale rappresentazione grafica deve essere di dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore a ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a ml. 54

55 2.2 LE INDICAZIONI FACOLTATIVE Le indicazioni facoltative sia sotto il profilo delle menzioni consentite che delle modalità di apposizione in etichetta e di rispetto degli obblighi sulla veridicità delle stesse, sono disciplinate dall'art. 5 del Reg.CE CE 1019/2002. Ovviamente le indicazioni che il confezionatore appone volontariamente in etichetta debbono, su un piano generale, essere conformi alle regole fissate nell art. 2 del d. lgs. 109/92 in attuazione della direttiva comunitaria sull etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari. Tale, peraltro, ovvia, impostazione è stata ribadita anche nei considerando del Reg.CE Ce 1019/2002, in cui si legge che le indicazioni volontarie apposte sulle etichette non devono indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche di un olio d oliva, attribuendogli ad esempio proprietà che non possiede o vantando come specifiche di quel prodotto caratteristiche che sono in realtà comuni a tutta la gamma degli oli di oliva o alla maggior parte di essi. Inoltre, sempre nei considerando del Reg.CE Ce 1019/2002, si precisa che le diciture che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla base di elementi oggettivi, per evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza sul mercato. Tuttavia il Reg.CE Cee 1019/2002, con l art. 5, ha inteso anche integrare i principi generali della direttiva sull etichettatura introducendo norme specifiche su quelle indicazioni facoltative risultate nella pratica più frequentemente utilizzate; 55

56 ciò allo scopo di definire con precisione le indicazioni stesse e di fornire uno strumento di controllo sulla loro effettiva sussistenza. Le menzioni facoltative previste dal regolamento comunitario che provvede anche alla loro disciplina sono di seguito commentate. Menzioni relative alle lavorazioni "a freddo": «prima spremitura a freddo»: questa dicitura è riservata agli oli d oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; «estratto a freddo»; questa dicitura è riservata agli oli d oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d olive. La Commissione U.E. ha chiarito che oltre a estratto a freddo possono essere utilizzate, sempre nel rispetto delle condizioni appena viste, anche le espressioni ottenuto a freddo o prodotto a freddo. Indicazioni delle caratteristiche organolettiche: Queste possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d analisi sulle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui all allegato XII del regolamento Cee 2568/91 e s.m.. Menzioni in materia di acidità o di acidità massima: 56

57 Queste diciture possono figurare unicamente se accompagnate dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del Reg.CE Cee 2568/91 e successive modificazioni e integrazioni. La Commissione U.E. ha chiarito che il valore indicato in etichetta per l'acidità (ad es. acidità massima inferiore a 0,3 ) deve permanere fino allo spirare del termine minimo di conservazione apposto nell'etichetta stessa, salvo che la suddetta indicazione non sia accompagnata da una dicitura del tipo "al momento del confezionamento"; in tale ultimo caso, il valore dell'acidità può essere ricompreso, fino allo spirare del termine minimo di conservazione, tra lo 0,3 indicato in etichetta e lo 0,8 (valore massimo consentito per l'olio extra vergine di oliva dal Reg.CE Cee 2568/91 e s.m.). Le menzioni facoltative possono essere utilizzate solo sulla scorta del rispetto di ben precisi obblighi ed impegni che sono indicati sia nella regolamentazione comunitaria, come principi e sia nella normativa nazionale di applicazione. In particolare: Gli operatori e i frantoi, che utilizzano in etichetta e nei documenti commerciali di accompagnamento del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato, una o più delle indicazioni facoltative trasmettono all Ufficio dell ICQ competente per territorio una comunicazione di «inizio dell'attività»; tale comunicazione rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato. La comunicazione di cui sopra contiene i seguenti elementi: 57

58 il nome o la ragione sociale, la partita I.V.A., la sede dello stabilimento e dei depositi; per i frantoi che utilizzano le indicazioni estratto a freddo la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l indicazione in quale fase avviene il rilevamento della temperatura; per l utilizzo delle altre indicazioni facoltative previste dal del regolamento, la dichiarazione che i predetti termini sono fondati su una valutazione effettuata in base ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche. LETTERA MINUSCOLA "e": Indicazione facoltativa Il marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai requisiti della Direttiva n. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; tale indicazione deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale 58

59 ESEMPI DI ETICHETTE OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici Olio ottenuto da olive coltivate e molite in Italia o Origine Italia Azienda Agricola XXXXXXX ViaXXXX Città XXXXXXX Sede stabilimento XXXXXXXX Da consumarsi preferibilmente entro la fine mese anno L XXXXXX l 0,75 e Conservare in un luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore Etichetta olio italiano OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici Origine: Spagna Azienda Agricola XXXXXXX ViaXXXX Città XXXXXXX Sede stabilimento XXXXXXXX RM XX Da consumarsi preferibilmente entro: giorno mese anno l 0,75 e Conservare in un luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore Etichetta olio non italiano 59

60 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici Origine: Spagna Azienda Agricola XXXXXXX ViaXXXX Città XXXXXXX Sede stabilimento XXXXXXXX RM XX Da consumarsi preferibilmente entro: giorno mese anno l 0,75 e Conservare in un luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore Etichetta olio non italiano OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici SABINA DOP Azienda Agricola XXXXXXX ViaXXXX Città XXXXXXX Sede stabilimento XXXXXXXX Da consumarsi preferibilmente entro la fine mese anno l 0,75 e L XXXXXX Conservare in un luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi dell art. 10 del Reg. (CEE) 2081/92 Etichetta olio D.O.P. 60

61 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici da agricoltura biologica Regime di controllo CE Origine Italia Azienda Agricola XXXXXXX ViaXXXX Città XXXXXXX Sede stabilimento XXXXXXXX Da consumarsi preferibilmente entro la fine mese anno Codice di identificazione XXXXXX Organismo di controllo XXXXXX l 0,75 e L XXXXXX Conservare in un luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore Etichetta olio biologico 61

62 etichetta fronte retro di olio extra vergine a DOP Chianti Classico proposto da un produttore che si è servito di un imbottigliatore di cui non rivela il nome, limitando a segnalare l indirizzo. Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ai sensi dell art. 10 del reg. (CE) 510/2006 Imbottigliato per il produttore, Azienda agricola Rossi Località Selvole - Castellina in Chianti (SI) In via Garibaldi, 4 Greve in Chianti (FI) Italia consumare preferibilmente entro L 1234 AB Conservare al riparo dalla luce e calore 62

63 Azienda agricola che ha prodotto l olio, ma si è servita di un imbottigliatore di cui non vuole far sapere il nome, ma correttamente riferisce del suo indirizzo conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e dal calore Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici da consumarsi preferibilmente entro: settembre 2009 Lotto: ABC123 63

64 Oleificio che imbottiglia olio italiano acquistato alla produzione Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici Imbottigliato dall Oleificio Fratelli Capone SaS località Santa Brigida del comune di Laterina (AR) Italia 014 AR Litri O,750 e da consumarsi preferibilmente entro febbraio 2009 conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e dal calore Da olive coltivate e frante in Italia Lotto: ABC123 64

65 Esempio di etichetta fronte retro di olio extra vergine a IGP Toscano proposto dal produttore che lo ha anche imbottigliato Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestaliai sensi del reg. (CE) 510 /2006 Prodotto e confezionato da Az. Ag. Le Colombelle di Tiziana Via Chiara, 31 Castiglion Fibocchi (AR) consumare preferibilmente entro Lotto A Per una corretta conservazione e per mantenere la qualità dell olio chiudere sempre la bottiglia e tenerla al riparo dalla luce e da fonti di calore 65

66 etichetta fronte retro di olio extra vergine da agricoltura biologica proposto da un azienda commerciale che si è fatta confezionare l olio per proprio conto da un oleificio di cui non rivela il nome Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici Confezionato per Supermercato GDO via Garibaldi, 12 Vallosa (PD) nello stabilimento di via Tasso,3 Levane (AR) AR 013 Campagna litro e consumare preferibilmente entro L 1234 AB Per una corretta conservazione e per mantenere la qualità dell olio chiudere sempre la bottiglia e tenerla al riparo dalla luce e da fonti di calore 66

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