AGRICOLTORI. Manuale Operativo. Rel. 4.30

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1 AGRICOLTORI Manuale Operativo Rel. 4.30

2 Indice GUIDA DI RIFERIMENTO...3 INTRODUZIONE...3 SOGGETTI IVA IN AGRICOLTURA...3 Cessioni di prodotti agricoli di tab.a/1 (art.34, comma 1)...4 Cessioni normali...4 Conferimenti (cessioni) di soci a cooperative...7 Produttori agricoli e cooperative (art.34, comma 2)...9 Liquidazioni periodiche Prorata di detrazione...9 Imprese miste (art.34, comma 5) Acquisti intracomunitari (art.38, comma 5, d.l.331/93) Cessioni intracomunitarie Recupero dell Iva teorica (art.34, comma 9)...17 Cessioni di bovini e suini Rettifica alla detrazione (art.19-bis2, comma 3) Rettifica delle detrazioni conseguenti al mutamento di regime...19 Operazioni relative ad attività agricole connesse Manuale Operativo AGRICOLTORI Indice Pagina 2

3 Guida di Riferimento Agricoltori Flusso Operativo Introduzione Il presente opuscolo si pone l obiettivo di sintetizzare dal punto di vista della normativa Iva (art. 34, D.P.R.633/72), le operazioni agricole più importanti, e di proporne la soluzione operativa. Si pone, dunque, a metà strada tra una trattazione Iva ed un manuale operativo. La normativa evidenziata nel documento è quella in vigore al 10/04/2004, data di revisione del documento (originale del 20/11/1998). Si segnala peraltro che in fase di revisione si è deciso di mantenere in lire, anzichè convertire in euro, tutti quegli esempio estrapolati dalla C.M.328/E del 24/12/1997 per i quali gli importi in euro avrebbero reso difficoltoso un confronto diretto con la Circolare stessa. Soggetti IVA in agricoltura Possiamo classificare, ai fini Iva, i soggetti che operano in agricoltura nel seguente modo: soggetti esonerati: sono quelli che nell anno precedente hanno raggiunto un volume d affari non superiore a 2.582,28 o 5 milioni di lire, ovvero 7.746,85 o 15 milioni di lire per chi esercita l attività in particolari comuni montani (esonero totale dagli adempimenti, salvo la conservazione fatture e autofatture); soggetti in regime speciale: sono quelli che nell anno precedente hanno raggiunto un volume d affari superiore a 2.582,28 o 5 milioni di lire (ovvero 7.746,85 o 15 milioni di lire), determinano l Iva sulla base delle percentuali di compensazione (dal 2005 gli imprenditori agricoli di cui al comma 2, lettera a) che supereranno i ,28 o 40 milioni di lire non potranno più rientrare nel regime speciale); soggetti in regime semplificato: sono quelli che nell anno precedente hanno raggiunto un volume d affari superiore a 2.582,28 o 5 milioni di lire (ovvero 7.746,85 o 15 milioni di lire) e fino a ,28 o 40 milioni di lire, purchè composto da almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli o ittici di Tabella A parte 1 (determinano l Iva in modo analogo ai soggetti in regime speciale, ma non eseguono le liquidazioni, né versano l acconto di dicembre); soggetti in regime normale: sono quelli che hanno optato per il regime ordinario ovvero, dal 2005, coloro che avranno superato i ,28 o 40 milioni di lire di volume d affari nell esercizio precedente; tali soggetti non rientrano nella disciplina Iva degli agricoltori di cui all art.34. Configurazione dell anagrafica INFORMAZIONI CONTABILI AZIENDA Tipo corrispettivi : Non gestiti Tipo chiusura periodica : Mensile Contabilita` presso terzi: N Registro per chiusura : 3 Modello Iva da stampare : Ter Liquidaz. IVA periodica : S Liquidazione 4 trimestre: N Credito anno precedente : 0+ Periodo riporto credito : 1 Incremento occupazionale: N Agenzie di Viaggio : N Contribuente minimo : N Autotrasportatori : N Associazioni sindacali : N Agriturismo : N Esercenti auto pubbliche : N Piccole imprese : N Credito audiovisivi : N Credito di costo Anno/p : 0+ Credito di costo per./p : Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 3

4 I test da valorizzare sono quelli in grassetto: soggetti esonerati: non hanno contabilità Iva soggetti in regime speciale: TER / Liquid. S soggetti in regime semplificato: TER / Liquid. N soggetti non regime speciale: Normale / Liquid. N Cessioni di prodotti agricoli di tab.a/1 (art.34, comma 1) Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e` forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo (in regime di esonero). In pratica la norma spiega che il calcolo dell Iva può seguire due strade: cessioni normali: a debito aliquota ordinaria, a credito aliquota ridotta (di compensazione) cessioni a cooperative o cessioni effettuate da soggetti esonerati: a debito e a credito aliquota ridotta (di compensazione) I conferimenti a cooperative (formate da aggregazioni di agricoltori e di altri soci) consistono in cessioni in cui il corrispettivo non è concordato; solo dopo la vendita dei prodotti conferiti, la cooperativa potrà determinare il prezzo (di solito il momento coincide con l approvazione del bilancio della cooperativa stessa) e dunque pagare ai soci un corrispettivo relativo ai loro conferimenti. A tal fine la normativa Iva prevede il differimento dell effettuazione, che viene a coincidere con il pagamento del prezzo al produttore agricolo socio da parte della cooperativa (sempre che non vi sia stata una fatturazione anticipata oppure il pagamento di un acconto oppure ancora il socio non abbia optato per il regime normale uscendo dal regime speciale). Solo dal momento di effettuazione decorrerà l esigibilità e ci saranno i connessi obblighi di versamento (v/ C.M.328/E del 24/12/1997, par ). Cessioni normali Ipotizziamo il caso di una cessione di un prodotto agricolo di tab.a/1 con aliquota ordinaria 20% e di compensazione 4% (nell esempio si è usato il codice CAN della canapa greggia, macerata, stigliata): con un imponibile di ,00, l Iva a debito sarà di 2.000,00, quella a credito di 400,00 e si verserà la differenza di 1.600,00. Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 4

5 Esempio di registrazione Cd.Azienda: agrise Agricolo semplificato Esercizio IVA: Competenza : 04 Acq Fat Ces Cd. Causale : 205 CESSIONI AGRICOLE TAB. A/1. Dt.Operaz.: 13/02/04 Cd. Registro : 01 Registro delle fatture art.23 Cd. CliFor : cli001 Partita Iva: Cd.Fiscale: Denominazione: Cliente xxxxxxxx Indirizzo : Via, RE (VB) Dt. Documento: 13/02/04 Protocollo : 3/ Nr. Docum.: Annotazioni : Tot.Docum.: , Caus Cod. % Ord. Imponibile Imposta %Com Bdr Conto Descrizione 205 CAN 20 % , , VENDITE IT TOTALI FATTURA : , , , Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 5

6 Esempio di liquidazione **** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) *** agrise - Agricolo semplificato via sede legale, RE (VB) P.I.: L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I. V. A. PERIODO IMPOSTA : FEBBRAIO 2004 ALIQUOTA SEZIONE VENDITE TAB. A/1 SEZIONE SCORPORO TAB. A/1 ORDIN. COMP. IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA 20 % 4 % , ,00 400, TOTALE , ,00 400, SEZIONE VENDITE SEZIONE SCORPORO SEZIONE ACQUISTI ALIQUOTA IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. TOTALE R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E - I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0 ) 2.000,00 I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A1 0,00 I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI 0, ,00 COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0 ) 400,00 I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A1 0,00 I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE 0 AL 0,00 % 0,00 I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA 0,00 CREDITO PERIODO PRECEDENTE 0,00 I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE 400,00 T O T A L E I. V. A. D E B I T O 1.600,00 Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 6

7 Conferimenti (cessioni) di soci a cooperative Il conferimento di socio a cooperativa viene effettuato con aliquota di compensazione sia a debito che a credito, come riporta il comma 1, dell art.34. Nell esempio una cessione con aliquota di compensazione del 20%. Esempio di registrazione Cd.Azienda: agrise Agricolo semplificato Esercizio IVA: Competenza : 04 Acq Fat Ces Cd. Causale : 206 CONFERIMENTI A COOP. DA SOCI Dt.Operaz.: 13/03/04 Cd. Registro : 01 Registro delle fatture art.23 Cd. CliFor : cli001 Partita Iva: Cd.Fiscale: Denominazione: Cliente Abituale Indirizzo : via, RE (VB) Dt. Documento: 13/03/04 Protocollo : 4/ Nr. Docum.: Annotazioni : Tot.Docum.: 6.000, Caus Codice I.V.A. Imponibile Imposta %Det Bdr Conto Descrizione % 5.000, , VENDITE IT 206 TOTALI FATTURA : 5.000, , , Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 7

8 Esempio di liquidazione **** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) *** agrise - Agricolo semplificato via sede legale, RE (VB) P.I.: L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I. V. A. PERIODO IMPOSTA : MARZO 1998 ALIQUOTA SEZIONE VENDITE TAB. A/1 SEZIONE SCORPORO TAB. A/1 ORDIN. COMP. IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA 20 % 20 % 5.000, , , TOTALE 5.000, , , SEZIONE VENDITE SEZIONE SCORPORO SEZIONE ACQUISTI ALIQUOTA IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. TOTALE R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E - I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 1.000,00 ) 1.000,00 I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A1 0 I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI ,00 COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 1.000,00 ) 1.000,00 I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A1 0 I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE 0 AL 0,00 % 0 I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA 0 CREDITO PERIODO PRECEDENTE 0 I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE T O T A L E I. V. A. C R E D I T O 0 Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 8

9 Produttori agricoli e cooperative (art.34, comma 2) Si considerano produttori agricoli: a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonchè di allevamento di rane; b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi; c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e imp ortazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo. La norma precisa chi sono i produttori agricoli: a) l imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse; b) gli organismi pubblici di intervento (E.I.M.A.) che operano in agricoltura; c) le cooperative di soci agricoltori o non, e tutte le forme di aggregazione delle stesse cooperative (consorzi, associazioni, unioni) La parte più interessante è però quella in cui vengono trattati i conferimenti dei soci, agricoltori e non, alle cooperative; in questo caso la cooperativa dovrà calcolare un particolare pro-rata di detrazione sulla parte di operazioni imponibili effettuate. Di seguito riportiamo un estratto della Circolare 328/E del 24/12/1997 che esemplifica il trattamento. Liquidazioni periodiche Prorata di detrazione Come già precisato la compresenza nella compagine sociale di una pluralità di soci, di cui alcuni produttori agricoli cui si rende applicabile il nuovo regime speciale agricolo ed altri non in possesso delle condizioni richieste per poterne fruire, influenza l'applicazione del regime speciale di detrazione da parte delle cooperative, enti ed altri organismi associativi di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 34 ed impone a tali soggetti di effettuare, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, particolari calcoli proporzionali, cosiddetti "prorata" di detrazione, al fine di determinare l'esatto importo dell'imposta detraibile nel periodo. Il citato comma 2, lett.c), prevede al riguardo che i costi dei predetti soggetti siano distinti nei gruppi sottoindicati, a seconda che concernano conferimenti da parte di soci "agevolabili" (1), conferimenti di soci "non agevolabili" (2) unitamente ad acquisti e importazioni di altri prodotti agricoli presso terzi (3) ovvero acquisti ed importazioni di altri beni e servizi non agricoli (4). Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 9

10 Tale adempimento deve essere posto in essere dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore del regime speciale di detrazione, con la particolarità che, non assumendo rilevanza nel periodo transitorio per la generalità dei soci il volume d'affari conseguito, la ripartizione tra il primo e il secondo gruppo, per quanto riguarda i soci o partecipanti, sarà in funzione esclusivamente della qualità di produttore agricolo posseduta o meno dal socio per i beni conferiti; infatti i conferimenti di beni da parte di soggetti non produttori debbono essere equiparati, ai fini della detrazione, agli acquisti di prodotti agricoli presso terzi. Distinzione dei costi ai fini della detrazione applicabile: 1 - Costi con detrazione forfetizzata relativi ai conferimenti di soci agevolabili La detrazione compete in relazione ai conferimenti effettuati da parte dei soci, associati o partecipanti "agevolabili", che possono, cioè, applicare il regime speciale agricolo, ancorche` di fatto siano in regime normale per opzione. L'imposta detraibile forfettariamente è determinata quindi applicando alle operazioni imponibili effettuate dall'organismo associativo la percentuale ottenuta dal seguente rapporto: CONFERIMENTI DI SOCI AGEVOLABILI (1) = % TOT. CONFERIMENTI, ACQUISTI (1+2) E IMPOR.DI PRODOTTI AGR. E ITTICI DA TERZI (3) Determinata così la parte di operazioni imponibili corrispondente ai conferimenti "agevolabili", si applicherà a tale importo la percentuale di compensazione corrispondente al prodotto ceduto dall'organismo associativo e si otterrà la detrazione spettante relativa ai conferimenti effettuati dai soci "agevolabili". Qualora la cooperativa, consorzio od ente effettui cessioni di piu` prodotti agricoli, per le quali sono stabilite differenti percentuali di compensazione, si rende necessario determinare dapprima la misura di incidenza delle diverse percentuali di compensazione relative ai prodotti ceduti sulle vendite effettuate e, successivamente, ripartire la detrazione forfetaria come sopra determinata sulla base di tale misura 2 - Costi con detrazione analitica relativi ai conferimenti di soci "non agevolabili"ed agli acquisti di prodotti agricoli e ittici da terzi La detrazione compete per l'intero importo dell'imposta assolta sui conferimenti effettuati dai soci che non possono applicare il regime speciale agricolo e sugli acquisti effettuati presso soggetti non associati ne` partecipanti. 3 - Restanti acquisti e importazioni di beni e servizi necessari all'esercizio dell'attività( es. spese generali) La detrazione in tal caso compete in proporzione ai conferimenti ricevuti da soggetti "non agevolabili" ed agli acquisti e importazioni effettuati presso terzi. L'imposta detraibile è determinata applicando all'imposta assolta sui predetti acquisti e importazioni la percentuale ottenuta dal seguente rapporto (e corrispondente al complemento a 100 della percentuale dei costi del gruppo 1) CONFERIMENTI DI SOCI NON AGEVOLABILI (2) + ACQUISTI E IMPOR.DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI DA TERZI (3) --- TOT.CONFERIMENTI (1+2) + ACQUISTI E IMPOR..DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI DA TERZI (3) Si riporta a chiarimento il seguente esempio (l esempio viene mantenuto in lire in quanto tratto direttamente dalla C.M.328/1997). Si consideri una cooperativa che effettua cessioni di vino nel corso dell'anno 1998 (mese/trimestre) per complessive Lire di imponibile e di Lire di IVA (20%). A fronte di tali incassi, abbia ricevuto conferimenti imputabili allo stesso periodo per i seguenti importi: Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 10

11 1- Conferimenti di uva da soci produttori in regime speciale di detrazione (perc.comp.) (1a) Conferimenti di uva da soci produttori in regime normale per opzione (aliq.ord.) (1b) 2- Conferimenti di uva da soci non produttori (aliq.ord) (2) e acquisti da terzi (aliq.ord.) (3) Imponibile Aliquota Imposta % % % 10% Spese generali (aliq.ord.) (4) % Liquidazione dell'imposta relativa al periodo in esame - IVA relativa alle operazioni imponibili MENO - IVA detraibile: 1 -Detrazione sui conferimenti di soci agevolabili (1a + 1b) =86% (1a + 1b ) 86 % di = x 9%(perc.comp.vino) = (detr.forfetaria) Detrazione sui conferimenti di soci non agevolabili e su acquisti di prodotti agricoli da terzi: ( ) = Detrazione su altri acquisti residuali (spese generali) (complemento a 100 della percentuale dell'86%) = 14% ( ) 14% di (IVA su spese generali) = (detr.forfetaria) IVA relativa alle operazioni imponibili Detrazione sui conferimenti di soci agevolabili Detrazione sui conferimenti di soci non agevolabili e su acquisti di prodotti agricoli da terzi Detrazione su altri acquisti residuali (spese generali) IVA dovuta nel periodo Naturalmente i pro-rata di detrazione relativi alle fasce di acquisti sopra indicati, possono variare nel corso dell'anno in relazione al periodo in cui avvengono i conferimenti da parte dei soci; si rende pertanto necessario ricalcolare i prorata di detrazione definitivi relativi all'intero anno solare in sede di dichiarazione annuale ed effettuare in tale occasione i relativi conguagli. In merito a quali conferimenti occorre comprendere nelle liquidazioni di un determinato anno, si precisa che necessita tener conto delle regole applicabili al produttore agricolo conferente nel periodo in cui e` sorta l'obbligazione tributaria (momento impositivo - aliquote applicabili - fatturazione) secondo lo schema riportato al paragrafo In particolare, se al socio conferente si applica il regime speciale, occorrerà tener conto di tutti quei conferimenti per i quali nel periodo di riferimento è stato pagato il prezzo al produttore agricolo ovvero per i quali è stata emessa fattura; se invece il socio è in regime normale,è al momento della consegna o spedizione dei prodotti che occorre fare riferimento ovvero al momento di fissazione del prezzo, qualora al suddetto momento di effettuazione dell'operazione il prezzo non sia ancora determinato. Si precisa inoltre che per tutti quei periodi ( mesi o trimestri ) in cui si verificano soltanto operazioni di vendita da parte dell'ente o organismo associativo, la detrazione forfetizzata non subisce limitazioni, fermo restando ovviamente l'obbligo di effettuare il conguaglio annuale mediante l'applicazione dei sistemi proporzionali in precedenza descritti, sulla base del complesso delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno.(n.d.r.: confronta anche i casi previsti dalla Circolare 154/E del 19/06/1998) Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 11

12 Esempio di registrazione Riproponiamo l esempio della Circolare: IVA relativa alle operazioni imponibili (su ) meno 86 % di = x 9% (perc.comp.vino) meno Detrazione sui conferimenti di soci non ( ) meno Detrazione su altri acquisti residuali (spese generali) 14% complemento a 100 della percentuale dell'86% di (IVA su spese generali) = IVA dovuta nel periodo Le registrazioni saranno le seguenti: Caus Cod I.V.A. Imponibile Imposta Bdr -Conto Descrizione N VENDITE N ACQUISTO 181 NI N ACQUISTO N ACQUISTO N ACQUISTO N ACQUISTO N ACQUISTO N.B. Nella seconda registrazione, il secondo rigo rettifica contabilmente i conferimenti ricevuti (acquisti), che sono stati di (cioè ); l Iva da detrarre forfetariamente si determina però sul prezzo di cessione ( ) ridotto della percentuale di detrazione (86%, pari a ); di conseguenza per ottenere occorrerà sottrarre a l importo di Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 12

13 Esempio di liquidazione **** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) *** agrise - Agricolo semplificato via sede legale, RE (VB) P.I.: L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I. V. A. PERIODO IMPOSTA : APRILE 1998 SEZIONE VENDITE SEZIONE SCORPORO SEZIONE ACQUISTI ALIQUOTA IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. 9 % % % TOTALE R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E - I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0 ) 0 I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0 ) 0 I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE 0 AL 100,00 % 0 I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA 0 CREDITO PERIODO PRECEDENTE 0 I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE T O T A L E I. V. A. D E B I T O Imprese miste (art.34, comma 5) Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. La Circolare 328/E del 24/12/1997 precisa che si possono avere situazioni con: sistematiche operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti agricoli; nel qual caso è obbligatoria la separazione delle attività a norma dell art.36; occasionali operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti agricoli; in questo caso si potrebbero verificare due possibilità: 1. si dovrà detrarre analiticamente dall imposta riscossa quella relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esattamente individuati ed utilizzati in via esclusiva per la produzione di quei beni e servizi che formano oggetto delle operazioni stesse; 2. in caso di cessioni di prodotti agricoli ottenuti in parte dalla produzione dell'imprenditore agricolo e in parte da acquisti effettuati presso altri imprenditori agricoli o terzi per migliorare qualitativamente e quantitativamente i beni di propria produzione (es. acquisti da terzi di uve o vini da taglio), ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per tali operazioni, distintamente calcolata in sede di liquidazione periodica, e` consentito computare in detrazione, l'imposta relativa ai citati acquisti di prodotti agricoli presso terzi risultante dalle relative fatture d'acquisto; la detrazione forfetaria invece sarà consentita nella misura proporzionale in cui i prodotti agricoli, che saranno poi oggetto di cessione, siano provenienti dalla propria produzione agricola, per gli acquisti di beni (non agricoli) necessari all esercizio dell attività (spese generali, ad esempio le spese di imbottigliamento). Il punto 2 necessita di un esempio tratto dalla suddetta Circolare 328/E. Un impresa agricola mista che produce vino utilizzando vino da taglio acquistato presso terzi nella misura del 10% del vino complessivamente ottenuto quale produzione vinicola. Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 13

14 Totale produzione litri di vino, di cui il 10% (1.000 litri) proveniente da vino acquistato da terzi al prezzo di lire il litro, ed il resto ottenuto con vino di propria produzione. Prezzo di vendita del vino L IVA (20%) Totale da fatture emesse e corrispettivi riscossi...l IVA L (A) Totale da fatture di acquisto: vino L x1.000= IVA 20% L IVA L (B) Spese di imbottigliamento L IVA L (C) Liquidazione mese/trimestre Annotazione distinta per operazioni diverse da quelle agricole + IVA relativa alle operazioni imponibili (A) - IVA detraibile relativa ad acquisti presso terzi utilizzati nella produzione agricola (B) - IVA detraibile relativa alle spese di imbottigliamento del vino acquistato da terzi 10 % di (C) - IVA detraibile forfetariamente (regime speciale di detrazione) 90%x = (E) x9%(perc.di compensazione vino)= (D) = IVA dovuta Esempio di registrazione Innanzitutto occorre precisare che la causale 182 non deve essere più utilizzata, in quanto si riferisce alla vecchia normativa Iva delle imprese miste, ora non più in vigore. Occorre: generare un codice Iva con classificazione fiscale zero e aliquote a zero (consigliato codice Iva - ); generare un prodotto agricolo con codice Iva ordinario del bene (es.20%) e con il codice Iva di compensazione di cui sopra (con aliquote a zero); nell esempio che segue è stato generato il prodotto agricolo LA2. Il calcolo della percentuale di detrazione forfetaria è naturalmente a carico dell utente. Caus Cod % Ord Imponibile Imposta % Com Bdr - Conto Descrizione 205 LAN VENDITE 205 LA VENDITE Caus Cod % Ord Imponibile Imposta % Detr. Bdr - Conto Descrizione N ACQUISTO Caus Cod % Ord Imponibile Imposta % Detr. Bdr - Conto Descrizione N ACQUISTO S ACQUISTO Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 14

15 Esempio di liquidazione **** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) *** agrise - Agricolo semplificato via sede legale, RE (VB) P.I.: L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I. V. A. PERIODO IMPOSTA : MAGGIO 1998 ALIQUOTA SEZIONE VENDITE TAB. A/1 SEZIONE SCORPORO TAB. A/1 ORDIN. COMP. IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA 20 % % 9 % TOTALE SEZIONE VENDITE SEZIONE SCORPORO SEZIONE ACQUISTI ALIQUOTA IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. 20 % TOTALE R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E - I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0 ) I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A1 0 I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0 ) I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE 0 AL 0,00 % 0 I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA 0 CREDITO PERIODO PRECEDENTE 0 I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE T O T A L E I. V. A. D E B I T O Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 15

16 Acquisti intracomunitari (art.38, comma 5, d.l.331/93) Non costituiscono acquisti intracomunitari: c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta e` totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e` superato. L'ammo ntare complessivo degli acquisti e` assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa; Dunque siamo in presenza di due casi per gli agricoltori in regime speciale più il caso degli agricoltori esonerati: acquisti di beni (con alcune eccezioni) effettuati da agricoltori in regime speciale che nell esercizio precedente (e in corso) non hanno superato i 16 milioni di acquisti intracomunitari; in tal caso non si tratta di veri e propri acquisti intracomunitari, ma di normali acquisti in cui vi è l Iva da assolvere nel paese di origine (in pratica si pagano al fornitore Ue imponibile ed Iva; questi provvederà a versare l Iva nel suo Paese); acquisti di beni (con alcune eccezioni) effettuati da agricoltori in regime speciale che nell esercizio precedente (e in corso) hanno superato i 16 milioni di acquisti intracomunitari; in tal caso le fatture di acquisto vanno integrate applicando le aliquote ordinarie e registrate nei registri vendite ed acquisti, senza però poter detrarre l imposta (v/ C.M.13, del 23/02/94, paragr.13.1, lettera b)); acquisti di beni (con alcune eccezioni) effettuati da agricoltori esonerati che nell esercizio precedente (e in corso) hanno superato i 16 milioni di acquisti intracomunitari; ad oggi sembra trattarsi di un caso puramente teorico, essendo il limite di volume d affari di soli 5 (o 15) milioni; in ogni caso tali soggetti, oltre a particolari adempimenti in merito alla conservazione della documentazione e alle comunicazioni all Ufficio Iva, devono versare l Iva nei termini previsti per la dichiarazione Iva annuale. Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 16

17 Esempio di liquidazione È sufficiente utilizzare il prefisso 40 con la normale causale di acquisto (es o 40104); di seguito viene esposta la liquidazione relativa ad un acquisto di con Iva 20%. **** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) *** agrise - Agricolo semplificato via sede legale, RE (VB) P.I.: L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I. V. A. PERIODO IMPOSTA : GIUGNO 1998 SEZIONE VENDITE SEZIONE SCORPORO SEZIONE ACQUISTI ALIQUOTA IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. TOTALE R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E - I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0 ) 0 I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A1 0 I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0 ) 0 I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A1 0 I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE 0 AL 0,00 % 0 I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA 0 CREDITO PERIODO PRECEDENTE 0 I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE 0 T O T A L E I. V. A. D E B I T O Cessioni intracomunitarie Possiamo schematizzare la disciplina delle cessioni intracomunitarie in questo modo: fino al 13/03/1997: erano assoggettate ad Iva con percentuale di compensazione (v/ C.M..13 del 23/02/1994, paragrafo 13.2) dal 14/02/1997, poiché è stato modificato l art.51, D.L.331/93, abbiamo due casi: 1. normalmente tali cessioni sono non imponibili, art.41, comma 1, D.L.331/93 2. se effettuate nei confronti di soggetti di cui all art.38, comma 5, D.L.331/93 (si tratta di cessioni ad agricoltori che nell anno precedente hanno avuto acquisti intracomunitari non superiori a 16 milioni), sono imponibili in Italia (in realtà non si tratta neppure di operazioni intracomunitarie) N.D.R.: data la complessità di interpretazione delle suddette norme e i contrastanti commenti, quella sopra illustrata è la nostra interpretazione, suscettibile però di eventuali integrazioni in caso di chiarimenti ministeriali. Recupero dell Iva teorica (art.34, comma 9) 9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonchè le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Gli agricoltori che effettuano relativamente ai prodotti agricoli di Tab.A: cessioni intracomunitarie; esportazioni; cessioni non imponibili con lettera d intento, recuperano l Iva teorica a credito applicando l aliquota di compensazione; il recupero di questa Iva sembra essere possibile già in liquidazione e comunque in Iva annuale, mediante la compilazione dell apposito rigo E6. Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 17

18 Occorre quindi: generare un codice Iva con classificazione fiscale 20 ed aliquota pari all aliquota di compensazione del prodotto agricolo; creare un prodotto agricolo con codice Iva ordinario il codice di cui sopra, e codice Iva di compensazione un qualsiasi altro codice, in quanto ininfluente nel conteggio (consigliato codice Iva -, di cui al paragrafo delle imprese miste). Esempio di liquidazione **** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) *** agrise - Agricolo semplificato via sede legale, RE (VB) P.I.: L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I. V. A. PERIODO IMPOSTA : GENNAIO 1998 SEZIONE VENDITE SEZIONE SCORPORO SEZIONE ACQUISTI ALIQUOTA IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. TOTALE R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E - I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0 ) 0 I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A1 0 I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI 0 0 COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0 ) 0 I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A1 0 I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE 0 AL 0,00 % 0 I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA E IVA TEORICA CREDITO PERIODO PRECEDENTE 0 I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE T O T A L E I. V. A. C R E D I T O Cessioni di bovini e suini La normativa sulle cessioni di bovini e suini non è più in vigore dal 01/01/1998; essa è stata sostituita dalla più generale disciplina della rettifica alla detrazione prevista dall art.19-bis2, comma 3 (vedi apposito paragrafo). Per allineare la vecchia disciplina alla nuova, la C.M.154/E del 19/06/1998 ha previsto la possibilità di utilizzare il credito del rigo VG21 della dichiarazione Iva /98 già nelle liquidazioni Iva periodiche del Circolare 19 giugno 1998 Numero 154/E Parte 1 (estratto) Si fa presente in premessa che la compilazione della Sezione 5 del quadro VG della dichiarazione IVA relativa all'anno 1997 concerne il ricalcolo della detrazione d'imposta per gli acquisti e le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina, effettuati nel corso dell'anno 1997, da eseguire ai sensi del penultimo comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente prima del 1 gennaio Si ricorda che tale detrazione deve ritenersi spettante agli allevatori che avevano in precedenza optato per l'applicazione dell'imposta nei modi normali, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi effettuate nell'anno. Al riguardo si precisa che l'eventuale eccedenza detraibile risultante al codice VG 21, riportata all'anno 1998, puo` essere interamente computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche di tale anno, senza alcuna limitazione atteso che la disposizione sopra richiamata non e` stata riprodotta nel nuovo testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto con decorrenza dall'art. 5 del decreto legislativo n. 313 del Cio` a seguito della nuova disposizione recata dall'art. 19-bis 2, comma 3, concernente la rettifica della detrazione da operare nell'ipotesi di mutamento nel regime di detrazione dell'imposta. Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 18

19 Rettifica alla detrazione (art.19-bis2, comma 3) I passaggi da regime speciale a regime ordinario, e viceversa, comportano la necessità di rettificare le detrazioni già effettuate nei periodi precedenti; immaginiamo il caso di un soggetto in regime ordinario che abbia acquistato prodotti agricoli detraendo l imposta; nel passaggio a regime speciale, la cessione di tali prodotti determinerebbe una seconda detrazione con l aliquota di compensazione. Nel caso opposto l agricoltore perderebbe ogni detrazione. Per correggere tali distorsioni, l art.19-bis2, comma 3 prevede alcuni correttivi. 3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione. In particolare, il paragrafo 6.9 della C.M.328/E del 24/12/1997, risolve la problematica per gli agricoltori. Rettifica delle detrazioni conseguenti al mutamento di regime Le diverse ipotesi di mutamento di regime sopra descritte, possono comportare un diverso obbligo di calcolo della detrazione d'imposta rispetto a quella già operata. In tal caso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19-bis2 è necessario eseguire la rettifica della detrazione dell'imposta gia` operata limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati. In particolare, ciò si verifica nelle ipotesi specifiche di passaggio dal regime ordinario a quello speciale e viceversa. Nel primo caso, il soggetto che operava in regime ordinario, all'atto dell'acquisto dei beni e servizi ha effettuato la detrazione prevista dall'articolo 19, con recupero di tutta l'imposta addebitatagli in fattura, prima dell'effettiva cessione degli stessi. Passato al regime speciale, all'atto della cessione dei prodotti agricoli giacenti e rimasti invenduti nel regime precedente, a tale contribuente compete un'ulteriore detrazione d'imposta in misura forfetaria, secondo quanto stabilito dal nuovo regime speciale disciplinato dall'articolo 34. Pertanto, per evitare tale illegittima doppia detrazione, l'articolo 19-bis2 stabilisce che su questi beni giacenti al momento del passaggio di regime - da inventariare per natura, qualita` e quantita` nei modi e termini previsti nell'apposito paragrafo del capitolo della detrazione - dovra` essere determinato l'ammontare dell'imposta precedentemente recuperata nel regime ordinario sulla base delle percentuali di compensazione vigenti al momento della rettifica; tale importo dovra` essere conteggiato a debito in un'unica soluzione nella prima liquidazione periodica utile (cioè, per le rettifiche da operare nell'anno 1998, quella scadente dopo il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 1997) e confermato in via definitiva in sede di dichiarazione annuale. Ovviamente, nell'ipotesi di acquisti effettuati senza pagamento dell'iva (per esempio acquisti in sospensione d'imposta, di cui all'articolo 8, secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 ecc.), giacenti al momento del passaggio di regime - da indicarsi distintamente nei registri IVA - dovrà essere effettuata la rettifica nel passaggio al regime speciale, in quanto, l'iva deve considerarsi per tali operazioni come pagata e detratta. Nel secondo caso (passaggio dal regime speciale al regime ordinario) il soggetto che operava in regime speciale verrebbe a perdere la detrazione forfettaria sui prodotti agricoli che saranno oggetto di cessione nell'anno in cui operera` in regime normale. Pertanto, sui beni giacenti al momento del passaggio dal regime speciale a quello ordinario, da inventariare nei modi previsti nell'apposito paragrafo, del capitolo riguardante la detrazione, il contribuente dovra` determinare l'ammontare dell'imposta incorporata in detti prodotti agricoli finiti e in quelli in corso di lavorazione (es. prodotti della silvicoltura, prodotti della zootecnica, compresi gli animali nati in azienda, ecc.) applicando al valore normale dei prodotti stessi le percentuali di compensazione vigenti al momento della rettifica. Per quanto riguarda invece le materie prime (es. mangimi, concimi, fertilizzanti ecc.) la quantificazione dell'imposta deve essere effettuata sulla base delle fatture di acquisto dei singoli beni con recupero dell'imposta applicata. L'ammontare della rettifica cosi` determinata rappresenta in tale caso un credito d'imposta da utilizzare, come sopra precisato, nella prima liquidazione periodica utile, previa specifica annotazione nel registro di cui all'art. 23 (fatture). Anche tale rettifica deve essere confermata in sede di redazione della dichiarazione annuale da presentare per l'anno cui si riferisce la rettifica stessa. Si precisa altresì che la rettifica in tutte le ipotesi sopra individuate, concerne anche i beni immateriali ammortizzabili ed i frutti pendenti valorizzati alla data del passaggio di regime. Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 19

20 Esempio di registrazione La Circolare del Ministero delle Finanze n. 328/E del ha stabilito che il credito/debito derivante dal cambiamento di regime da soggetto agricolo a normale e viceversa deve essere annotato sul registro delle fatture ed utilizzato già dalla prima liquidazione periodica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale. Per considerare tali importi è stata prevista una nuova procedura, Credito mutamento agricolo, presente nel menu Iva periodica/estremi liquidazioni che consente di indicare l eventuale debito/credito di imposta derivato da tale passaggio. Tale importo deve essere inserito in corrispondenza del periodo di effettivo utilizzo; in fase di liquidazione Iva periodica tale import verrà indicato separatamente dagli altri nella parte riservata al riepilogo. L annotazione sui registri Iva deve essere effettuata manualmente a cura dell utente utilizzando le causali 118 Acquisti fuori campo Iva o 216 Cessioni non Iva con codice Iva NI. Operazioni relative ad attività agricole connesse La Legge Finanziaria 350/2003 ha introdotto con l'art.2, comma 7, il nuovo art.34-bis del D.P.R.633/72. La nuova norma prevede la possibilità di effettuare Cessioni relative ad attività agricole connesse per le quali l Iva è determinata riducendo l imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare a titolo di detrazione forfetaria. Causali Contabili Per gestire la problematica sono state predisposte le due nuove causali : 208 Cessioni Agr.connesse A.34-bis con Raggruppamento Iva 34 Cessioni Agr.connesse A.34-bis ; 310 Corrisp. Agr.connesse A.34-bis con Raggruppamento Iva 35 Corrisp. Agr.connesse A.34-bis. Tabella prodotti agricoli Nella tabella dei prodotti agricoli sono stati predisposti i tre seguenti codici: C20 Attività agricole connesse 20% art.34-b DPR633/72 con codice Iva ordinario 20% e codice Iva compensativo 10%; C10 Attività agricole connesse 10% art.34-b DPR633/72 con codice Iva ordinario 10% e codice Iva compensativo 5%; C4 Attività agricole connesse 4% art.34-b DPR633/72 con codice Iva ordinario 4% e codice Iva compensativo 2%. Codici Iva Nella tabella dei Codici Iva è stato rilasciato il nuovo Codice Iva 5 (aliquota 5%), Iva compensativa del codice C10. Chiusura Iva In fase di chiusura Iva, le cessioni relative ad attività agricole connesse (Art. 34-bis) vanno a confluire nel dettaglio assieme alle altre cessioni di tabella A/1. Nel riepilogo invece sono stati appositamente creati i due righi : I.V.A. SU CESSIONI RELATIVE AD ATTIVITA AGRICOLE CONNESSE (ART. 34-bis) I.V.A. IN DETRAZIONE FORFETARIA SU ATTIVITA AGRICOLE CONNESSE (ART. 34-bis) per distinguere tale Iva ordinaria e compensabile, dall Iva sulle cessioni di tabella A/1. Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 20

21 Esempio di liquidazione Stampa simulazione chiusura I.V.A. **** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) *** agr - Agricoltore in ordinaria trimestrale via europa, IVREA (TO) P.I.: L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I. V. A. PERIODO IMPOSTA : 1^ TRIMESTRE 2004 ALIQUOTA SEZIONE VENDITE SEZIONE SCORPORO TAB.A/1 E ATTIVITA AGRICOLE CONNESSE (A.34-bis) TAB.A/1 E ATTIVITA AGRICOLE CONNESSE (A.34-bis) ORDIN. COMP. IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA 20 % 10 % 1.000,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 1.000,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 SEZIONE VENDITE SEZIONE SCORPORO SEZIONE ACQUISTI ALIQUOTA IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. IMPONIBILE I.V.A. TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0,00 ) 0,00 I.V.A. SU CESSIONI RELATIVE AD ATTIVITA AGRICOLE CONNESSE (ART. 34-bis) 200,00 I.V.A. SU CESSIONI RELATIVE AD ATTIVITA DIVERSE DALLE PRECEDENTI 0, ,00 COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI 0,00 ) 0,00 I.V.A. IN DETRAZIONE FORFETARIA SU ATTIVITA AGRICOLE CONNESSE (ART. 34-bis) 100,00 I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI RELATIVI AD ATTIVITA NON AGRICOLE 0,00 I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA E IVA TEORICA 0,00 CREDITO PERIODO PRECEDENTE 0, I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE 100,00 T O T A L E I. V. A. D E B I T O 100,00 Manuale Operativo AGRICOLTORI Guida di Riferimento Pagina 21

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