all 11 novembre 2015

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1 COMUNE DI RIMINI -*- CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, ECONOMICA E GIURIDICA PER L ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL AMBITO TERRITORIALE MINIMO RIMINI, AI SENSI DEL D.M , n.226 (C.I.G ) Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti 1) Comune di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour n.27, codice fiscale partita i.v.a., nel presente rappresentato dal responsabile della U.O. Organismi Partecipati, dott. Mattia Maracci, in esecuzione della determinazione n. del / /201_, nel prosieguo del presente atto denominato, per praticità, l appaltante; 2), con sede legale in, via, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al registro delle imprese di, rappresentato dal legale rappresentante dott., in esecuzione di, nel prosieguo del presente atto denominato, per praticità, l appaltatore; PREMESSO CHE: 1) le vigenti numerose e in parte recenti disposizioni di legge che disciplinano la gestione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas (D.Lgs , n.164, articoli 14, 15 e 16; L , n.239, articolo 1, commi 2, 34 e 69; D.L , n.273, articolo 23; D.L , n.159, articolo 46 bis; L , n.96, articolo 17; D.M , articoli 1, 2 e 3; D.M , articoli 1, 2 3 e 4; D.Lgs , n.93, articolo 24; D.M ; D.I.M , n.226, L , n.98, articolo 4, L , n.9, articolo 1 e L , n.116), hanno previsto la suddivisione del territorio nazionale italiano in n.177 ambiti territoriali (c.d. a.te.m. - ambiti territoriali minimi ), ognuno dei quali formato da più comuni, tra loro confinanti - uno dei quali con funzione di comune capofila (generalmente quello con funzione di capoluogo di provincia) - stabilendo che la gestione del suddetto servizio venga svolta, all interno di ogni a.te.m., per un periodo di dodici anni, da un unico soggetto (gestore), da individuare obbligatoriamente con gara (definita gara d ambito ), che deve essere svolta dal soggetto capofila, in nome e per conto anche degli altri comuni del medesimo a.te.m.. 2) le suddette disposizioni di legge hanno stabilito, relativamente al Comune di Rimini, in sintesi che: 2.a) il Comune di Rimini appartiene al c.d. A.te.m. Rimini, costituito dal Comune di Rimini (capofila dell ambito stesso, in quanto capoluogo di provincia) e da altri 43 comuni concedenti limitrofi (tutti gli altri 25 comuni della provincia di Rimini, oltre ad alcuni altri comuni delle confinanti province di Pesaro-Urbino e di Forlì-Cesena - 7); 2.b) entro il termine massimo dell 11 febbraio 2014 (due anni dall entrata in vigore del D.I.M , n.226, fissata all 11/02/2012) il Comune di Rimini, in qualità di Comune capofila dell ambito territoriale minimo di Rimini, convocasse tutti gli altri 43 comuni del proprio ambito territoriale minimo, per fare in modo che essi gli delegassero il ruolo di stazione appaltante unica Pagina 1 di 14

2 per la gestione (intesa come predisposizione e pubblicazione del bando, esame delle offerte, aggiudicazione, stipula del contratto di servizio e controllo nel tempo della relativa corretta esecuzione, con l ausilio di una comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti il servizio, appartenenti all ambito, per un numero massimo di 15 membri) della gara unica per l affidamento del servizio di distribuzione del gas, in forma associata, nell intero ambito territoriale minimo riminese, per i successivi 12 anni; 2.c) entro i 15 mesi successivi al termine sopra indicato (quindi al massimo entro l 11 maggio 2015, termine successivamente prorogato all 11 novembre 2015 dall articolo 30 bis del D.L , n.91, convertito in L , n.116, in vigore dal ), il comune capofila di Rimini bandisca la gara unica per l affidamento del servizio di distribuzione del gas nell intero ambito territoriale minimo di Rimini, attenendosi a tutti i criteri (in particolare di ammissione dei concorrenti e di valutazione delle relative offerte) e agli obblighi stabiliti dalle vigenti norme di legge (D.I.M , n.226); 3) in ossequio alle disposizioni di legge suddette, in data 19/03/2013 il Comune di Rimini ha formalmente convocato, a Rimini, tutti gli altri 43 comuni dell A.Te.M. Rimini, per iniziare il percorso finalizzato alla formale attribuzione, da parte dei medesimi comuni a favore del Comune di Rimini, di espressa delega allo svolgimento dei compiti previsti dalle norme sopra indicate, mediante stipula, tra i medesimi, di apposita convenzione ai sensi dell articolo 30 del D.Lgs.267/2000; 4) in data 22/04/2014, previa relativa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali (per Rimini con deliberazione n.34 del 03/04/2014), i 44 Comuni dell Atem Rimini hanno sottoscritto apposita convenzione ai sensi dell art.30 del D.Lgs , n.267, per l esercizio in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale nell Ambito Territoriale Minimo di Rimini per il primo periodo di affidamento con gara, con la quale, al fine di regolamentare, in modo coordinato ed in forma associata tra le parti, lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e conseguenti all affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell A.Te.M. Rimini, nel primo periodo previsto dalle normative sopra indicate (12 anni dall affidamento), nonché di quelle connesse alla successiva gestione del relativo stipulando contratto di servizio, ed in particolare al fine di: - garantire l attività di vigilanza, controllo e rispetto dello stipulando contratto di servizio; - garantire un adeguato sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell A.Te.M. Rimini; - tutelare l interesse dei comuni associati; - tutelare l interesse degli utenti; 4.1) i 43 Comuni diversi da Rimini ( deleganti ) hanno espressamente delegato a quest ultimo ( delegato ) il ruolo di stazione appaltante unica per la gestione della gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell A.Te.M. Rimini per il primo periodo di tempo (di 12 anni) previsto dalle norme sopra indicate, con tutti i compiti ad essa propedeutici, connessi e conseguenti, tra i quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo: Pagina 2 di 14

3 4.1.a) lo svolgimento di tutte le attività necessarie e/o opportune per la predisposizione degli atti di gara (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la tenuta dei rapporti con i gestori uscenti e/o con le varie autorità nazionali - quali A.E.E.G.S.I. ( Autorità per l Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico ) - e locali, l acquisizione di specifiche consulenze); 4.1.b) la predisposizione e - previa relativa approvazione da parte del comitato di monitoraggio (istituito con la medesima convenzione) - la pubblicazione di tutti gli atti di gara (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, bando di gara, disciplinare di gara, contratto di servizio, documento di identificazione di tutti gli impianti di distribuzione del gas attualmente esistenti nell Ate.M. Rimini, dei rispettivi proprietari e dei rispettivi valori rilevanti ai fini dell espletamento della gara, dei canoni di concessione e/o di utilizzo delle reti da riconoscere ai vari comuni concedenti, documento contenente le linee guida programmatiche di sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell A.Te.M. Rimini nel periodo di durata del contratto di servizio); 4.1.c) il ruolo di controparte contrattuale unica del gestore, nel contratto di servizio che sarà stipulato con il medesimo e di unico gestore del medesimo contratto di servizio; 4.1d) la gestione degli eventuali contenziosi, di qualunque tipo, che dovessero insorgere relativamente alla gara e/o alla successiva gestione del contratto di servizio, con facoltà di assumere le funzioni di parte attrice o resistente; 4.2) i medesimi Comuni hanno demandato al Comune capofila di Rimini la costituzione di un apposito proprio ufficio interno per lo svolgimento, da parte del medesimo Comune, nell arco dell intero periodo di primo affidamento del servizio di distribuzione del gas nell Atem Rimini, di tutte le attività di gestione del contratto di servizio (a titolo esemplificativo, non esaustivo, acquisizione e mantenimento del quadro conoscitivo dell impianto di distribuzione del gas, controllo della corretta gestione del servizio, contestazione di eventuali inadempimenti, con eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, funzioni di osservatorio energia per il territorio dell A.TE.M., predisposizione di analisi sugli investimenti cui il gestore sarà obbligato dal contratto di servizio), stabilendo che l organizzazione e il funzionamento di tale ufficio saranno determinati preventivamente, anno per anno, dal comitato di monitoraggio, così come anche il relativo costo annuo, che dovrà essere integralmente coperto da tutti i comuni, in proporzione al peso percentuale dei p.d.r. di ciascuno di essi rispetto al totale dei p.d.r. dell Atem Rimini, come risultanti al 31 dicembre dell anno precedente, utilizzando prioritariamente, a tal fine, il corrispettivo previsto dall articolo 8, comma 2, del D.I.M. n.226 del 12 novembre 2011 (l eventuale eccedenza di tale corrispettivo rispetto al costo delle attività di monitoraggio svolte sarà destinata secondo quanto sarà deliberato dal comitato di monitoraggio); 5) in data 30/09/2014, in attuazione dell articolo 5 della convenzione sottoscritta in data 22/04/2014, sopra indicata, è stato costituito il comitato di monitoraggio: 5.a) composto da sette membri, rappresentanti i rispettivi sotto-ambiti nei quali è stato articolato l A.Te.M. Rimini (Rimini, Riccione, Bellaria-Igea Marina, Rimini Nord, Rimini Sud, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino); Pagina 3 di 14

4 5.b) costituito fin dalla fase di predisposizione degli atti di gara - per coordinare tra loro le parti della suddetta convenzione del 22/04/2014 e per coadiuvare la stazione appaltante nella fase di predisposizione della gara - anziché al momento (successivo) dell aggiudicazione della gara stessa, quando, per legge, avrà la funzione di monitorare, per i successivi dodici anni, l attività del nuovo gestore aggiudicatario della gara (gestendone il contratto di servizio, vigilando e controllando sull esecuzione del servizio e sul rispetto del medesimo contratto, da parte del nuovo gestore), per espressa volontà del Comune di Rimini, condivisa da tutti gli altri comuni con la convenzione suddetta, di dare vita ad un percorso concertato tra essi e da essi attivamente partecipato; 5.c) le cui importanti funzioni assegnate sono, in parte previste per legge (monitoraggio periodico del servizio reso dal futuro gestore) ed in parte stabilite, in modo aggiuntivo, dall art.5 della convenzione sopra citata, tra le quali, ad esempio, l approvazione di tutti gli atti della gara per l affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas nell Atem Rimini, la determinazione della composizione e dei costi del futuro ufficio unico che sarà costituito dal medesimo Comune di Rimini e che gestirà gli aspetti operativi del contratto di servizio con il futuro gestore del servizio di distribuzione del gas nell Atem Rimini e la destinazione delle risorse che il medesimo futuro gestore verserà periodicamente ai Comuni dell Atem; 5.d) le cui modalità di funzionamento, la durata in carica dei relativi membri, le modalità di convocazione, di votazione e le funzioni di informazione e coordinamento spettanti ai soggetti rappresentanti i vari sotto-ambiti nei confronti dei comuni in essi rappresentati, sono disciplinate dall articolo 5 della convenzione sopra citata; 6) in data 28/11/2014 è stato richiesto ai gestori uscenti dell A.te.m. Rimini il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; 7) con la suddetta convenzione i Comuni hanno anche stabilito che a fronte della completa delega di funzioni conferita dai deleganti al delegato relativamente a tutte le attività propedeutiche, connesse e conseguenti all espletamento della gara, il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, di cui al comma 1 dell articolo 8 del DM 226/2011, rilevata la deliberazione n.407/2012 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas, sarà destinato prioritariamente alla copertura degli oneri di gara che saranno sostenuti dal delegato ; 8) il Comune di Rimini, in qualità di stazione appaltante unica, ha ora necessità di procedere speditamente alla predisposizione di tutti i documenti di gara (bando, disciplinare, nota giustificativa per l A.E.E.G.S.I., ecc.) e di tutti i documenti ad essa propedeutici e/o connessi (valutazione degli impianti di distribuzione del gas attualmente esistenti, documento contenente le linee guida programmatiche di sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell A.Te.M. Rimini nel periodo di durata del contratto di servizio - documento rispetto al quale i partecipanti alla gara dovranno poi presentare offerte tecniche migliorative - elenco di possibili interventi di efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale ammissibili ai sensi del D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i. per il settore gas, ecc.), per poi sottoporli, previa espressa approvazione del comitato di monitoraggio sopra indicato, all approvazione dell A.E.E.G.S.I. (accompagnati da dettagliate spiegazioni e motivazioni); Pagina 4 di 14

5 9) il gas naturale costituisce una parte consistente del consumo di energia in un territorio fortemente metanizzato come quello dell ATEM e in materia di energia nel periodo di vigenza del contratto di servizio (i prossimi 12 anni) sono previsti mutamenti significativi al regime dei consumi, alla morfologia e tecnologia della rete, alle possibilità di integrare altre fonti energetiche negli usi finali, all integrazione del gas naturale da estrazione con bio-metano prodotto localmente, alle modalità di controllo per la sicurezza degli impianti di climatizzazione; 10) l andamento delle tariffe del gas naturale per il consumatore domestico negli ultimi anni ha registrato un continuo e significativo aumento amplificando il fenomeno della povertà energetica, che può essere contrastato unicamente con la definizione di politiche locali atte a favorire interventi a favore della riduzione della bolletta energetica a favore delle fasce deboli, la cui efficacia è funzione delle capacità degli enti locali di esercitare politiche ed azioni atte a stimolare e favorire il coinvolgimento attivo del sistema delle imprese locali e dei distributori e venditori di energia, ad integrare la funzione attuale di mera concessione del c.d. bonus gas previsto dall attuale regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale (D.L. n. 158/2008 conv. dalla L. n. 2/2009); 11) la predisposizione dei documenti di gara richiede quindi competenze e capacità particolari e più precisamente: 11.a) competenze tecniche, economiche e giuridiche altamente specialistiche, relativamente a tutti i documenti di gara; 11.b) una efficace ed autorevole capacità di coordinamento di tutti i 44 comuni dell Atem, per arrivare ad un documento condiviso che realizzi una mediazione tra i desideri di espansione e di sviluppo futuro degli impianti collocati nel proprio territorio da parte di ogni singolo comune, certamente non realizzabile dal solo Comune di Rimini (peraltro parte in causa, anch esso teoricamente interessato, principalmente, allo sviluppo massimo dell impianto di distribuzione collocato nel proprio territorio) e la precisa conoscenza degli orientamenti regionali - e delle relative possibili azioni per realizzarli - in materia di futura produzione del gas e di contenimento energetico, relativamente a due ( linee guida programmatiche di sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell A.Te.M. Rimini nel periodo di durata del contratto di servizio e elenco di possibili interventi di efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale ammissibili ai sensi del D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i. per il settore gas ) dei documenti indicati al precedente punto 8; 12) il Comune ha pertanto deciso (con referto di Giunta prot. n del 23/09/2014) di affidare i servizi di assistenza tecnica, economica e giuridica nella predisposizione di tutti i documenti di gara (con lo svolgimento di tutte le relative attività propedeutiche) e l eventuale assistenza (tecnica, economica e giuridica) alla commissione di gara, ad un apposito soggetto esterno - da individuare con procedura ad evidenza pubblica, di tipo aperto, da aggiudicare sulla base del criterio della offerta economicamente più conveniente - dotato (oltre che dei consueti requisiti c.d. morali - ex articolo 38 del codice appalti ) di comprovata esperienza in materia; 13) con il suddetto referto di Giunta (prot. n del 23/09/2014) il Comune ha anche stabilito che due dei suddetti documenti (precisamente il documento con le linee guida programmatiche dell ambito e Pagina 5 di 14

6 l elenco dei possibili interventi di efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale ammissibili ai sensi del D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i. per il settore gas) siano orientati, anche attraverso il ricorso a fonti energetiche alternative al gas, al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di contenimento degli impatti ambientali dell utilizzo delle risorse energetiche, in linea con le politiche nazionali e soprattutto regionali in materia energetica, attraverso l instaurazione di apposita collaborazione istituzionale con l Associazione Nazionale Comuni d Italia (A.N.C.I.) dell Emilia-Romagna; 14) a tal fine in data 24/02/2015 il Comune di Rimini, previa approvazione con D.D. n.325 del 24/02/2015, ha stipulato, con l Associazione Nazionale Comuni d Italia - Emilia-Romagna (A.N.C.I. E.R.) (ente di rappresentanza e coordinamento dei Comuni della Regione Emilia-Romagna, specializzatosi, negli ultimi anni, nella promozione, presso i Comuni, di politiche di contenimento energetico) un <<accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della L.241/1990 e ss.mm., per la predisposizione della gara per l individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas nell a.te.m. (ambito territoriale minimo) di Rimini per il primo periodo di affidamento con gara e per l istituzione dell ufficio unico >>, con cui i due enti hanno concordato di collaborare tra loro nella predisposizione di: 14.a) un documento di orientamento, che appunto orienti lo svolgimento e la redazione, da parte del soggetto esterno che sarà individuato dal Comune, delle attività e dei due documenti sopra indicati, anche attraverso il ricorso a fonti energetiche alternative al gas, al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di contenimento degli impatti ambientali dell utilizzo delle risorse energetiche, in linea con le politiche nazionali e soprattutto regionali in materia energetica; 14.b) un documento guida per la costituzione dell ufficio unico previsto dalla citata convenzione tra del 22/04/2014; 15) le attività di assistenza tecnica, economica e giuridica indicate al precedente punto 12 rientrano nel campo di applicazione del D.L.gs , n.163 (c.d. codice dei contratti pubblici ), precisamente tra i servizi previsti all allegato II A, categoria 11, pertanto l affidamento in questione costituisce un appalto di servizi; 16) mediante espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica bandita con determinazione n.771 del 30/04/2015 e aggiudicata con determinazione n. del, l appaltante, anche in nome e per conto di tutti gli altri 43 comuni dell A.te.m. Rimini (deleganti), ha individuato nell appaltatore il soggetto esterno che lo assista dal punto di vista tecnico, economico e giuridico nella svolgimento della gara d ambito e quindi nella predisposizione di tutti gli atti ad essa propedeutici e/o comunque connessi; 17) l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante fideiussione n. rilasciata in data da per euro ; 18) in data sono state inoltrate alla Prefettura di Rimini, le richieste per l acquisizione delle informazioni previste dall art. 91 del D.lgs. 159 del e s.m.i. 19) in data e sono stati emessi i D.U.R.C., in corso di validità, attestanti la regolarità contributiva dell appaltatore; 20) in data, nei confronti dell appaltatore è stata acquisita d ufficio sul sito telematico della Camera di Commercio (doc. n. ) la composizione societaria ex art. 13 D.L. 223/06 convertito in legge 248/2006 e s.m.i.; Pagina 6 di 14

7 21) si è proceduto in data ad effettuare la pubblicità prevista dall art. 65 del D.Lgs , n.163; 22) il servizio di cui trattasi e' stato finanziato mediante impegno della relativa spesa al cap.3360 del bilancio annuale di previsione 2015 dell ente, denominato spese di gara e funzionamento del comitato di monitoraggio della distribuzione del gas (coll. CAP. 6560/E) (codice SIOPE 1332); 23) stante l urgenza, la presente stipulazione avviene sotto condizione risolutiva in osservanza dei disposti di cui all art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 24) con nota n. in data il responsabile unico del procedimento ha comunicato che la prestazione oggetto d appalto è stata consegnata in data ; si conviene e si stipula quanto segue ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL APPALTO L appaltante, anche in nome e per conto di tutti gli altri 43 comuni dell A.te.m. Rimini (deleganti) indicati in premessa, affida all appaltatore, che accetta, l appalto dei servizi di assistenza tecnica, economica e giuridica per l espletamento della procedura di gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell ambito territoriale minimo Rimini, ai sensi del D.M , n.226. In particolare l appalto comporterà la predisposizione di tutti i documenti relativi alla gara d ambito sopra indicata e di quelli ad essa propedeutici (parte certa dell appalto) e, eventualmente - qualora l appaltante lo ritenesse opportuno - anche l assistenza tecnica, economica e giuridica alla commissione giudicatrice di detta gara (parte incerta dell appalto). I servizi di assistenza tecnica, economica e giuridica in questione si sostanziano, per la parte certa (da svolgere certamente) nelle seguenti attività, relativamente all A.te.m. Rimini: 1) valutazione ed analisi delle concessioni di distribuzione del gas in essere per ciascuno degli enti locali concedenti; 2) analisi della completezza delle informazioni trasmesse dai gestori uscenti ai sensi dell art.4 del D.M. n.226/2011. I dati in questione saranno trasmessi alla stazione appaltante dai gestori uscenti tramite posta elettronica certificata; la stazione appaltante metterà a disposizione gli stessi dati all appaltatore; 3) verifica e analisi dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti del gas predisposto dai gestori uscenti, tramite partecipazione a sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori stessi. I sopralluoghi saranno svolti sulla base delle esigenze di volta in volta emergenti presso gli enti locali concedenti appartenenti all A.Te.M. Rimini, di concerto con gli enti stessi. Redazione di una relazione conclusiva sull esito del processo di verifica e di un documento finale sulla titolarità e sullo stato di consistenza della rete e degli impianti per ciascun ente locale concedente appartenente all A.te.m. Rimini; 4) redazione di perizia estimativa del valore di rimborso (differenziato per ciascun ente locale concedente appartenente all A.Te.M. Rimini) degli impianti di distribuzione del gas da corrispondere ai gestori uscenti secondo quanto previsto dall art.5 del D.M. n.226/2011 ed assistenza nel contraddittorio con i medesimi gestori; 5) redazione, ai sensi dell art.9, comma 3, del D.M. n.226/2011, delle linee guida programmatiche dell A.Te.M. Rimini, con le condizioni minime di sviluppo degli impianti, differenziate, se necessario, Pagina 7 di 14

8 rispetto al grado di metanizzazione raggiunto in ciascun Comune, alla vetustà dell impianto, all espansione e pianificazione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa; 6) assistenza agli enti locali concedenti dell A.Te.M. Rimini nella definizione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e dello stato del proprio impianto di distribuzione; 7) redazione, ai sensi dell art.9, comma 4, del D.M. 226/11, del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti di distribuzione del gas nei singoli Comuni appartenenti all A.Te.M. Rimini; 8) ricognizione, presso gli enti locali concedenti dell A.Te.M. Rimini, di un elenco di possibili interventi di efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale ammissibili ai sensi del D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i. per il settore gas, corredato da un analisi della fattibilità tecnica ed economica dei suddetti interventi affinché diventino base per le condizioni economiche oggetto di gara; 9) determinazione dei rimborsi e delle spettanze da riconoscere agli enti locali concedenti e alla stazione appaltante ai sensi dell articolo 8 del DM 226/11, da inserire nel bando di gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; 10) supporto tecnico a specifiche attività di aggiornamento per gli enti locali concedenti dell A.Te.M. Rimini, organizzate dalla stazione appaltante, sul mercato del gas naturale e sulle attività connesse alla concessione del servizio di distribuzione del gas, nonché sui proventi economici e sui benefici energetici che la gara in elaborazione potrebbe comportare per ciascun Comune. Si ipotizza l organizzazione di almeno due momenti di aggiornamento durante la durata del presente appalto; 11) assistenza alla stazione appaltante per: 11.1) predisposizione della corrispondenza sull argomento oggetto dell appalto e interlocuzione con gli organi istituzionali preposti all attuazione del D.M. n. 226/2011, quali l Autorità per l Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici (A.A.E.G.S.I.) ed il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento all eventuale nota per giustificare gli scostamenti dal bando di gara tipo o dal disciplinare di gara tipo (art. 9, comma 1, del D.M. n. 226/2011); 11.2) predisposizione di uno schema personalizzato dei documenti di gara sulla base dei documenti tipo previsti dal D.M. n.226/2011 (compresa la proposta di uno schema di contratto di servizio personalizzato da allegare al bando di gara, sulla base del contratto di servizio tipo di cui alla normativa di riferimento); 11.3) definizione di tutti gli aspetti fiscali inerenti la procedura di gara; 11.4) pubblicazione del bando; 11.5) redazione delle risposte ai chiarimenti eventualmente richiesti dai concorrenti nel corso della gara, fino alla seduta pubblica di verifica di ammissibilità dei partecipanti e di apertura delle offerte; 11.6) aggiornamento del valore di rimborso da corrispondere ai gestori uscenti al momento del subentro del nuovo gestore; Pagina 8 di 14

9 11.7) verifica del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 21 aprile 2011 ( disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas - tutela occupazione); 11.8) la fase di subentro nel servizio e di consegna degli impianti al nuovo gestore d ambito. L eventuale parte incerta dell incarico, invece, qualora attivata dall appaltante, si sostanzierà nell assistenza tecnica, economica e giuridica alla commissione giudicatrice della gara d ambito per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell a.te.m. Rimini, relativamente all esame e alla valutazione delle offerte, con particolare riferimento alla loro coerenza, sostenibilità economica e compatibilità con le tariffe da porre a carico degli utenti del gas. ARTICOLO 2 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL APPALTO L appaltatore dovrà svolgere tutte le attività oggetto dell appalto, indicate al precedente articolo 1, nel pieno ed integrale rispetto dell offerta tecnico-qualitativa da esso (appaltatore) presentata all appaltante in occasione della partecipazione alla gara indicata al precedente punto 16 della premessa. Tutte le attività da svolgere, indicate al precedente articolo 1, comprenderanno: a) la partecipazione presso la sede del Comune di Rimini e/o in qualunque altra sede, se necessario, alle riunioni con i gestori uscenti e/o il Comitato di Monitoraggio istituito nell A.Te.M. Rimini per gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari; b) la collaborazione con i competenti uffici del Comune di Rimini e degli enti locali concedenti coinvolti nel procedimento; c) la presentazione delle attività svolte e dei documenti di volta in volta prodotti nell ambito dell appalto al Comitato di Monitoraggio dell A.Te.M. Rimini, appositamente costituito e regolato dalla Convenzione richiamata all art.2 del presente atto e l elaborazione delle eventuali modifiche e/o integrazioni da esso proposte. Le attività dovranno essere realizzate attraverso il supporto di idonea strumentazione informatica (software gestionali dedicati, database, ecc.) che, ai sensi del successivo articolo 7 del presente contratto, entreranno in proprietà dell appaltante (in qualità di delegato) e degli enti deleganti indicati in premessa. Quanto sopra descritto deve intendersi esemplificativo, non esaustivo, ma comprensivo di ogni ulteriore attività finalizzata all affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo procedura ad evidenza pubblica e al successivo subentro nel servizio da parte del nuovo concessionario. Pertanto le varie attività potranno essere ulteriormente dettagliate sulla base delle esigenze che via via potranno emergere durante lo svolgimento delle attività sopra descritte. I principali dati (nome e numero dei Comuni, numero dei p.d.r., gestori attuali, ecc.) dell A.Te.M. Rimini sono consultabili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico ( Lo svolgimento, da parte dell appaltatore, delle attività indicate al precedente articolo 1, punti 5, 6, 7 e 8, dovrà essere orientato, anche attraverso il ricorso a fonti energetiche alternative al gas, al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di contenimento degli impatti ambientali dell utilizzo delle risorse energetiche, in linea con le politiche nazionali e soprattutto regionali in materia energetica e dovrà avvenire in coerenza e nel rispetto dell apposito documento di Pagina 9 di 14

10 orientamento indicato al punto 14.a della premessa, che a tal fine l appaltante predisporrà e fornirà all appaltatore. ARTICOLO 3 - DURATA DELL APPALTO Lo svolgimento dell appalto partirà dalla comunicazione di avvio della prestazione dopo la sottoscrizione del contratto ai sensi dell art.302 del D.P.R. n.207/2010, e durerà fino alla consegna degli impianti al nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale dell A.Te.M. Rimini, stimabile entro il 31/12/2016 e quindi durerà, presumibilmente, per 17 mesi dalla data dell aggiudicazione. La programmazione e lo svolgimento delle attività oggetto dell appalto sopra indicate dovranno essere tali da consentire all appaltante di rispettare i termini previsti dalle norme di legge vigenti per la pubblicazione del bando della gara d ambito, attualmente fissati all 11 novembre Successivamente all affidamento del servizio oggetto del presente contratto, l appaltatore dovrà produrre idoneo prospetto in relazione all esecuzione contrattuale e alla realizzazione di tutte le attività previste che realizzi il rispetto delle tempistiche sopra indicate e che dovrà essere approvato dal responsabile del procedimento. In caso di disaccordo sulle tempistiche delle singole attività, l appaltatore dovrà comunque adeguare la propria prestazione a quanto stabilito dal responsabile del procedimento. Il mancato rispetto delle date concordate comporterà, se non autorizzato dal responsabile del procedimento, l applicazione delle penali previste al successivo articolo 9. L appaltante si riserva la facoltà di chiedere l attivazione del servizio, in caso di urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nei limiti di cui all art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell art.311, comma 4, del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010, qualora nel corso dell esecuzione del suddetto contratto occorresse un aumento o una diminuzione del servizio, l appaltatore sarà obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell appalto. ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO CON RELATIVE MODALITA DI EROGAZIONE E TRACCIABILITA Il corrispettivo complessivo dell appalto è pari ad: 1). (pari al 95% dell importo offerto in gara), oltre ad eventuali oneri previdenziali, se dovuti per legge, per. e ad I.V.A. al 22% (per complessivi. ), per complessivi., per la parte certa dell appalto; 2). (pari al 5% dell importo offerto in gara), oltre ad eventuali contributi previdenziali, se dovuti per legge, per. e ad I.V.A. al 22% (per complessivi. ), per complessivi., per la parte incerta dell appalto. Il corrispettivo per la parte certa dell appalto sarà erogato con le seguenti modalità: dell importo complessivo: a) il 20% verrà erogato all appaltatore, nei termini massimi previsti dalla legge, alla consegna della perizia estimativa del valore di rimborso (differenziato per ciascun ente locale concedente appartenente all A.Te.M. Rimini) degli impianti di distribuzione del gas da corrispondere ai gestori uscenti secondo quanto previsto dall articolo 5 del D.M. n.226/2011, prevista al precedente articolo 1, punto n.4; b) il 15% verrà erogato all appaltatore, nei termini massimi previsti dalla legge, alla consegna del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti di Pagina 10 di 14

11 distribuzione del gas nei singoli Comuni appartenenti all A.Te.M. Rimini, ai sensi dell articolo 9, comma 4, del D.M. 226/11, previsto al precedente articolo 1, punto n.7; c) il 10% verrà erogato all appaltatore, nei termini massimi previsti dalla legge, alla consegna del documento di determinazione dei rimborsi e delle spettanze da riconoscere agli enti locali concedenti e alla stazione appaltante ai sensi dell articolo 8 del D.M. 226/11, da inserire nel bando di gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, previsto al precedente articolo 1, punto n.9; d) il residuo 55% verrà erogato all appaltatore, nei termini massimi previsti dalla legge, dopo l aggiudicazione definitiva, alla consegna degli impianti al nuovo gestore d ambito aggiudicatario della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Il corrispettivo per la parte incerta dell appalto, dovuto unicamente in caso di attivazione di tale parte ad opera dell appaltante, sarà erogato integralmente all appaltatore nei termini massimi previsti dalla legge, dopo l aggiudicazione definitiva, alla consegna degli impianti al nuovo gestore d ambito aggiudicatario della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. L intero corrispettivo in questione (per la parte certa e per la parte incerta), ai sensi dell art.8, comma 1, del D.M. n.226/2011, è posto a carico dell aggiudicatario di cui al precedente comma, ad avvenuta aggiudicazione, ma anticipato alla stazione appaltante dai gestori uscenti, in proporzione ai rispettivi punti di riconsegna (p.d.r.) rispetto al totale complessivo dei p.d.r. dell A.te.m. In caso di ritardo nei pagamenti, resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2002. La liquidazione di cui ai precedenti commi a), b) e c) sarà possibile in quanto si tratterà di prodotti intermedi, dotati di autonomia funzionale, che saranno verificati dal responsabile del servizio. E previsto l adeguamento dei prezzi ai sensi dell art.115 del D.Lgs.163/2006 nella misura prevista dall art.1664 C.C. L appalto sarà soggetto alle disposizioni dell art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto l appaltatore dovrà utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto in oggetto, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, comunicandone gli estremi alla stazione appaltante. ARTICOLO 5 - CONTROLLI DA PARTE DELL APPALTANTE L appaltante si riserva la facoltà di eseguire, mediante propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli che possano tendere a verificare: a) la qualità delle prestazioni, anche mediante sistemi di indagine della soddisfazione del cliente; b) l adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e il rispetto delle relative condizioni. L appaltante farà pervenire per iscritto all appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto all appaltante. Stante il raccordo stabile e continuativo con l appaltante, qualsiasi situazione di difficoltà o di impossibilità, parziale o totale, ad adempiere e/o mantenere gli standard di servizio definiti dovrà essere immediatamente comunicata nell ottica di prevenire situazioni di disagio per i destinatari e per consentire di attivare interventi alternativi. Pagina 11 di 14

12 Su richiesta dell appaltante, l appaltatore sarà inoltre tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento. ARTICOLO 6 - SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DEL CREDITO Il subappalto, la cessione del contratto e del credito sono regolate dal disciplinare di gara. ARTICOLO 7 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE I prodotti di qualsiasi natura costituenti risultato, principale o meno, del servizio appaltato saranno di proprietà esclusiva dell appaltante - quale ente delegato dagli enti locali concedenti (deleganti) - e dei medesimi enti. Pertanto l appaltatore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell appaltante. ARTICOLO 8 - RISERVATEZZA L appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza durante l espletamento dell appalto. L appaltatore dovrà assicurare, nello svolgimento delle attività oggetto dell appalto, il pieno rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e garantire che le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerate riservate e come tali trattate pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L appaltatore darà istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento e utilizzerà i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell ambito delle attività previste dal presente contratto. ARTICOLO 9 - PENALI L appaltante, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare penali di natura pecuniaria in caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali da parte dell appaltatore circa la qualità del servizio fornito, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all appaltatore. L ammontare delle sanzioni sarà di 0,5 per mille dell importo contrattuale in misura giornaliera, secondo il giudizio del responsabile del procedimento e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell importo contrattuale medesimo. Le penali saranno applicate a seguito dell esame delle eventuali contro-deduzioni dell appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, l eventuale penale sarà trattenuta senza ulteriori formalità dal primo pagamento successivo alla contestazione e in mancanza, dalla cauzione che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata. ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO Qualora l appaltatore risultasse inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto d appalto, l appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell art.1453 del Codice Civile (risoluzione del contratto per inadempimento). In tal caso l appaltante, ai sensi dell articolo 1454 del Codice Civile, potrà fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l appaltatore si dovrà Pagina 12 di 14

13 conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere conterrà la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. L appaltante avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all art.1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all appaltatore con raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi: a) ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate costituiranno ripetute inosservanze ); b) grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell appalto; c) cessione totale o parziale del contratto; d) violazioni delle disposizioni in materia di subappalto; e) cessazione o fallimento dell appaltatore. Nell ipotesi di risoluzione del contratto l appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l inadempimento degli obblighi assunti dall appaltatore potesse dare luogo. L appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, da esercitare mediante comunicazione all appaltatore tramite PEC o lettera raccomandata A.R.: a) qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs n.163 e s.m.i.; b) in caso di riscontri negativi inerenti le comunicazioni in materia di antimafia, ai sensi e per gli effetti dell art.87 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.; c) al verificarsi delle condizioni di cui all articolo 1, comma 13, del D.L.95/2012 convertito in L.135/2012; d) per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendessero non opportuna la sua prosecuzione. In tale caso l appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, in caso di inadempienza contributiva o retributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.4. Ai sensi dell articolo 297 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, si applicano gli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. 163/2006, per cui l appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e ad interpellare progressivamente i soggetti che avranno partecipato all originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di affidamento per il completamento del servizio. ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI L appaltatore dovrà farsi carico di tutti gli oneri inerenti l assicurazione delle risorse umane occupate nell attività ed assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell appaltante, sia di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell esecuzione delle prestazioni stabilite. L appaltatore dovrà mantenere indenne l appaltante in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall espletamento dei servizi o dai suoi risultati. Pagina 13 di 14

14 ARTICOLO 12 - REGISTRAZIONE Ai fini fiscali il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A.. ARTICOLO 13 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI Gli oneri e le spese inerenti e/o conseguenti la stipulazione del contratto saranno integralmente a carico dell appaltatore. ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui all art.240 del D.Lgs , n.163 e s.m.i. e si riconosce la competenza del Foro di Rimini. ARTICOLO 15 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI Per quanto non disposto dalle norme e condizioni di cui sopra, si rinvia a quanto previsto dalle norme del Codice Civile. L appaltatore sarà tenuto altresì all osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri in relazione al presente appalto. ARTICOLO 16 - DOMICILIO LEGALE Con la stipula del presente contratto, l appaltatore, ove non avente sede legale a Rimini, elegge, per gli effetti dell appalto, domicilio legale in Rimini, Piazza Cavour, n.27. Pagina 14 di 14

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