SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE MECCANICO E RIMOZIONE VEICOLI (Codice Attività )

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1 SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE MECCANICO E RIMOZIONE VEICOLI (Codice Attività ) Attività finalizzata alla assistenza degli automobilisti in difficoltà per avaria o per incidente. Recupero e trasporto del veicolo guasto o danneggiato in un luogo scelto dall automobilista o dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni. 1

2 DAL CODICE DELLA STRADA (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) NOZIONE DI VEICOLO (art. 46) Si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall uomo. CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI (art. 47) I veicoli si classificano in: a) Veicoli a braccia; b) Veicoli a trazione animale; c) Velocipedi; d) Slitte; e) Ciclomotori f) Motoveicoli; g) Autoveicoli; h) Filoveicoli; i) Rimorchi; l) Macchine agricole; m) Macchine operatrici; n) Veicoli con caratteristiche atipiche. 2

3 AUTOVEICOLI (art. 54) Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote esclusi i motoveicoli si distinguono in. a) Autovetture; b) Autobus; c) Autoveicoli per trasporto promiscuo; d) Autocarri; e) Trattori stradali; f) Autoveicoli per trasporti specifici; g) Autoveicoli per uso speciale h) Autotreni; i) Autoarticolati; l) Autosnodati; m) Autocaravan; n) Mezzi d opera; f) Autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono tali: a) furgone isotermico;b) carrozzeria idonea per trasporto rifiuti; c) cisterne per trasporto liquidi; d) telai per trasporto containers; e) telai con selle per trasporto coils; g) betoniere;.; l) carrozzerie speciali a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli (bisarche); m) carrozzerie per trasporto animali; n) furgoni blindati per trasporto valori. g) Autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d uso delle attrezzature stesse. Sono tali: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe;.; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale;..; m) autoambulanze; n) autofunebri; ; cc) autopompe per calcestruzzo; ecc.. 3

4 RIMORCHI (art. 56) I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli. Si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone; b) rimorchi per trasporto di cose; c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f dell art. 54 (art. 204 reg.) Sono classificati ai sensi dell art. 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico; b) carrozzeria idonea per rifiuti;.; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie per trasporto animali; ecc.; d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lett. g) e h) dell art. 54 (art. 204 reg.); e) caravan ; Sono classificati, ai sensi dell art. 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi: a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati; b) carrozzati conformemente all autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati; ecc.. ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE (art. 2) Sono enti proprietari delle strade: Stato Regione Provincia Comune POTERI E COMPITI (art.14) Essi, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo; e) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. Per le strade in concessione (alcune autostrade e tangenziali) i poteri e i compiti dell ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. Gli enti proprietari (Stato, Regione, Provincia, Comune) delle strade (statali, regionali, provinciali, comunali) sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità in rispetto delle norme regolamentari. 4

5 RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI (art. 159) Gli organi di polizia, di cui all art.12, dispongono la rimozione dei veicoli: a) nelle strade e nei tratti in cui vi è divieto di sosta integrato da pannello aggiuntivo..; b) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione; c) veicolo in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia strade e relativo arredo. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI (art. 354 reg.) Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell art.159 dei codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa, (la rilascia il Comune in cui insiste l area di deposito) che dispongono di almeno un veicolo ad uso speciale per soccorso stradale e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, maggiore età,esente da carichi pendenti e/o da condanne per reati commessi nell esercizio dell attività di autoriparatore, munito di assicurazione contro la responsabilità civile. Alla concessione provvede l ente proprietario della strada. Essa deve contenere le tariffe da applicare secondo il decreto ministeriale 401 del TRAINO VEICOLI (art. 63) Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all art.10 e salvo quanto disposto dall art.105. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall art La solidità dell attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione. TRAINO DI VEICOLI IN AVARIA (art. 165) Al di fuori dei casi previsti dall art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, (art. 157 lett. d): per sosta di emergenza si intende l interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero) di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente (le quattro frecce) oppure in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello (sporgenze) ovvero il segnale mobile (triangolo). Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l apposito dispositivo a luce gialla (lampeggiante) prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale. 5

6 AUTOVEICOLI ADIBITI AL SOCCORSO E/O RIMOZIONE (art. 12 reg.) Gli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale brevemente denominati carri-attrezzi. Essi possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento alcuno dei limiti prescritti dagli art. 61 e 62 del codice. La gru installata sull autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento del veicolo sull eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca, oppure mediante carrelli monoasse, costituenti attrezzatura ausiliaria dell autoveicolo di soccorso. E ammessa l installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l autoveicolo di soccorso, sono considerati rimorchi ad uso speciale. Il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione che il traino avvenga con le modalità sopra descritte o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti, che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo. TRAINO VEICOLI IN AVARIA CON CARRO ATTREZZI (art. 12 reg.) Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con carri attrezzi, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli art. 61 e 62 del codice (massa e sagoma limite). TRAINO VEICOLI IN AVARIA CON AUTOVEICOLI NON CLASSIFICATI PER IL SOCCORSO STRADALE Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti prescritti dal codice. DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI (art. 82) Per destinazione del veicolo s intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. Per uso del veicolo s intende la sua utilizzazione economica. I veicoli possono essere adibiti ad uso proprio o a uso di terzi. 6

7 Si ha l uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell interesse di persone diverse dall intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo s intende adibito ad uso proprio. L uso di terzi comprende: a) locazione senza conducente; b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto persone; c) servizio di linea per trasporto persone; d) servizio di trasporto di cose per conto terzi. Il trasporto di cose e persone è regolato dalla legge speciale n. 298/74 e successive modificazioni. In essa vengono definiti gli usi dei veicoli adibiti al trasporto di cose e persone ed in particolare le modalità per l acquisizione dei titoli necessari per il loro utilizzo. Precisamente: per l uso in conto proprio necessità acquisire una licenza mentre per l uso in conto terzi necessita l autorizzazione con iscrizione all albo autotrasportatori. Quest ultimo passaggio spetta a tutti coloro che esercitano oppure intraprendono l attività di autotrasportatore professionale di cose o persone. L uso speciale, come viene riportato a pagina 3 del documento di circolazione dei carri attrezzi, non viene contemplato da tale legge per cui è esente dalla sua applicazione. Pertanto, per l esercizio dell attività di soccorso stradale e rimozione veicoli necessita l uso di carri attrezzi (veicoli immatricolati ad uso speciale per soccorso stradale) per i quali non necessita acquisire né la licenza per l uso in conto proprio né l autorizzazione per l uso in conto terzi. I carri attrezzi, autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale, sono autoveicoli destinati al traino o trasporto veicoli danneggiati o guasti indipendentemente dall uso proprio o di terzi. L autoriparatore che intende esercitare l attività di soccorritore stradale oltre al possesso di autoveicoli immatricolati ad uso speciale per soccorso stradale deve (denunciare) iscrivere tale attività (codice ) alla Camera di Commercio competente per territorio in cui è ubicata la propria sede. Allo stesso obbligo è tenuto colui che intende esercitare l attività di rimozione veicoli in divieto di sosta in concessione da parte degli enti proprietari della strada. L autoriparatore che invece vuole utilizzare un veicolo destinato al trasporto di veicoli non solo guasti o danneggiati ma anche nuovi od usati per conto proprio deve immatricolare tale veicolo per trasporto veicoli ad uso proprio ed acquisire la licenza, mentre diventa a tutti gli effetti un trasportatore professionale e quindi acquisire l autorizzazione con iscrizione all Albo autotrasportatori colui che vuole utilizzare un carro attrezzi per il trasporto di veicoli nuovi, usati, guasti o danneggiati per conto terzi. Tali veicoli saranno immatricolati per trasporti specifici (bisarche). Gli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale non possono essere immatricolati né per conto proprio né per conto terzi. Impropria e fuorviante è la dicitura: ad uso speciale-uso proprio sul documento di circolazione. Pur essendo prevalente per i veicoli ad uso speciale il trasporto proprio, ciò non esclude il trasporto dei veicoli guasti o danneggiati per conto terzi. Tutto ciò è riportato sulla circolare del Ministero dei Trasporti n. 2/

8 LA PATENTE DI GUIDA DI UN CARRO ATTREZZI Necessita essere in possesso della patente di guida relativa alla massa del veicolo ad uso speciale (tipo B fino a 3,5 Ton; tipo C oltre 3,5 Ton) quando si trasporta totalmente caricato il veicolo rimosso o lo si traina mediante barra fissa alla guida del quale vi sia un conducente con la relativa patente ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo. Tipo C-E quando il veicolo al traino è parzialmente sollevato mediane gru o attrezzo a forca e la massa a terra supera 0,75 Ton, essendo considerato rimorchio il veicolo al traino. TRAINO VEICOLI SUCCESSIVO AL PRIMO SOCCORSO Prima ipotesi: Qualora si verifichi l ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo, e ciò per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio o necessità di riparazione effettuata da soggetti diversi ovvero a motivo delle condizioni di tempo e di luogo che non rendano possibile eseguire il deposito del veicolo incidentato o in avaria contestualmente al prelevamento dello stesso, le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché esse siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per costituire la mobilità autonoma del veicolo. Si ritiene pertanto che anche nei casi qui accennati non è da considerare eccezionale il complesso ricostituitosi in una seconda fase successiva al primo soccorso. Seconda ipotesi: Si ritiene che nell ipotesi di un successivo trasferimento del veicolo soccorso presso una officina specializzata o presso la sede del proprietario del veicolo danneggiato o in avaria, il complesso composto da carro attrezzi + veicolo sia nel caso di caricamento totale sia nel caso di traino, in quest ultimo caso assimilabile ad un autotreno essendo considerato rimorchio il veicolo danneggiato, può circolare senza alcuna autorizzazione anche quando per effetto del carico non eccedono in altezza 4,20 m ed in lunghezza il 12% dei limiti previsti dall art. 61 del codice. Tale disposizione è contenuta nell art. 10 comma 3 lett. d) in cui si dice espressamente che: non sono soggetti ad autorizzazione quei veicoli isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall art. 61. Tra tali veicoli rientrano i carri attrezzi in quanto in base all art. 54 lettera g) sono classificati ad uso speciale ossia veicoli caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Va comunque ricordato che il complesso costituito da carro attrezzi e veicolo in avaria, quando supera i limiti previsti dall art. 61 del codice senza eccedere i limiti oltre il quale necessita l autorizzazione, deve circolare sulle autostrade o su strade con carreggiata non inferiore a m. 6,50 (art.167 comma 4). 8

9 CRONOTACHIGRAFO Per interventi di traino o trasporto di veicoli danneggiati o guasti nel raggio di 100 Km dalla sede operativa non necessita l attivazione del cronotachigrafo qualunque sia il carro attrezzi utilizzato. Oltre tale distanza è necessaria la sua attivazione con il rispetto dei tempi di guida previsti per i conducenti di veicoli di massa superiore alle 3,5 Ton. TENUTA REGISTRI L obbligo di tenuta dei registri in cui devono essere annotate le presenze degli autisti nonché i fogli di registrazione del cronotachigrafo oltre agli ulteriori adempimenti previsti dalle norme in vigore spetta esclusivamente alle imprese che svolgono attività nel settore degli autotrasporti e sono formalmente inquadrate in tale ambito. FARI LAMPEGGIANTI Fari lampeggianti: dispositivo supplementare installato sui carri attrezzi; segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione. In tutti i casi in cui, rispetto ad un normale flusso della circolazione si contrappone un ostacolo rappresentato da un veicolo in fase di lavoro o di transito con caratteristiche anomale sia nei pesi che nelle dimensioni, allora è d obbligo la sua segnalazione agli automobilisti in transito mediante l attivazione di luci lampeggianti gialle o arancione. OBBLIGHI I conducenti di carri attrezzi hanno l obbligo di: a) allacciare le cinture di sicurezza sempre; b) indossare i dispositivi retroriflettenti di protezione individuale durante le operazioni di soccorso; c) accendere i fari lampeggianti quando si opera sulla strada per il recupero e/o durante il traino del veicolo in avaria. Non è necessario attivare i fari lampeggianti quando si viaggia vuoti o con il veicolo caricato sul pianale senza che sia superato alcuno dei limiti prescritti dagli art. 61 e 62 del codice. I carri attrezzi di massa superiore alle 3,5 Ton devono: a) essere equipaggiati di pannelli retroriflettenti nella parte posteriore posti ai due lati estremi; b) muniti dei dischi della velocità massima prescritta per la circolazione sulle strade; c) essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. 9

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