Anno 2013 N. RF212. La Nuova Redazione Fiscale SOCIETA DI CAPITALI SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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1 Anno 2013 N. RF212 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 25/09/2013 SOCIETA DI CAPITALI SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI ISTRUZIONI MINISTERIALI Sintesi: la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP delle società di capitali vanno sottoscritte: dal legale rappresentante della società al momento della trasmissione; da tutti i soggetti incaricati del "controllo contabile" che hanno sottoscritto la revisione al bilancio (ove prescritta), anche se successivamente cessati. Nel quadro RO, al contrario, questi ultimi sono indicati nelle persone in carica al momento della presentazione della dichiarazione. Analogo discorso effettuato con riferimento agli enti non commerciali. CHI DEVE SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI DI SRL E SPA Le dichiarazioni: dei REDDITI e IRAP delle società di capitali vanno sottoscritte: A) sempre: dal rappresentante legale B) in presenza di soggetto obbligato al controllo contabile: dai soggetti cui è demandato il controllo della contabilità. ALTRE DICHIARAZIONI: la firma dell Organo di controllo per la: dichiarazione IVA AUTONOMA : è richiesta esclusivamente in sostituzione del Visto di conformità (necessario per l'utilizzo in compensazione per importi superiori a del credito annuale Iva) per le società soggette al controllo legale dei conti (v. oltre) dichiarazione dei Sostituti D'imposta (770): non è richiesta FRONTESPIZIO - Soggetti obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione Legale rappresentante Soggetto che ha sottoscritto la "Relazione al bilancio": Collegio sindacale, revisore unico o società di revisione

2 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2013 Pag. 2 / 7 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Istr. Unico SC: la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO OBBLIGATO: la firma va apposta dal legale rappresentante: in carica alla data della presentazione della dichiarazione che potrà dunque essere diverso da colui che ha predisposto il bilancio e la dichiarazione. Esempio1 Il sig. Mario Rossi, Presidente del CdA della società Impianti Valsugana Srl, rassegna le dimissioni in data 15/09/2013. La società in data provvede alla surroga del Presidente nella persona del sig. Paolo Verdi entro il 30/09/2013: l Unico della società sarà firmato dal nuovo presidente, sig. Verdi. Esempio2 Il sig. Mario Rossi è amministratore unico della società Impianti Valsugana Srl. Si dimette in data 15/09/2013 e la società non provvede alla sua surroga entro il 30/09/2013: l unico della società sarà firmato dal sig. Mario Rossi quale presidente in prorogatio. Esempio3 La società Impianti Valsugana Srl viene posta in liquidazione in data 30/06/2013. Viene nominato liquidatore il sig. Paolo Verdi. L unico della società per il periodo d imposta 2010 (cod. situazione 6) sarà firmato dal sig. Verdi (in qualità di rappresentante legale in carica al 30/09/2013), così come le dichiarazioni dei periodi successivi (cod. situazione 1 e 5). DATI DA INDICARE: vanno sempre indicati: - dati anagrafici - codice fiscale - codice carica rivestita dal rappresentante Dati del Rappresentante RESIDENZA Compilata solo per i rappresentanti residenti all'estero CODICE CARICA: 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquid. coatta amministrativa) 5 Commissario di amministrazione controllata 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) DATA CARICA: compilata se il rappresentante è diverso da quello indicato in Unico2012 Operazioni straordinarie: in caso di estinzione del contribuente dante causa, va indicata la P.Iva dell avente causa Caso di più rappresentanti: nel frontespizio sono indicati i dati di un solo soggetto i dati relativi agli altri rappresentanti sono riportati nel quadro RO (unitamente ai consiglieri non muniti della rappresentanza della società). Esempio4 Presidente del CdA cui per legge va demandata la legale rappresentanza generale della società e Amministratore delegato con la rappresentanza a firmare determinati atti della società (ivi inclusa la rappresentanza tributaria).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2013 Pag. 3 / 7 MANCATA SOTTOSCRIZIONE L eventuale mancanza della firma (o la sottoscrizione da parte di un soggetto privo della rappresentanza) comporta: la sanzione da 258 a e la nullità della dichiarazione, che può essere sanata con la sottoscrizione entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dall'ufficio Nota: considerato che la dichiarazione deve essere inviata telematicamente, la firma autografa va posta sull'originale che conserva il contribuente (v. Info Fisco 152/2011); considerato che l'ufficio non richiede normalmente l'esibizione di tale copia (essendo in possesso del formato digitale), la violazione viene di fatto contestata esclusivamente in caso di accesso presso la società. Indicazione del codice fiscale errato: sanzione da. 103 a (art. 13 Dpr 605/73). RESPONSABILITÀ DELL AMMINISTRATORE SUBENTRATO Il nuovo rappresentante legale: non assume in generale alcuna responsabilità specifica in merito ai dati ivi indicati (in particolare ove non abbia avuto il tempo materiale di procedere ad una sua verifica) e la trasmissione configura per lui un mero "atto dovuto" permanendo la responsabilità in capo al soggetto che l'ha predisposta, anche con riferimento ad eventuali atti illeciti compiuti nel periodo d'imposta (es.: false fatturazioni, costi non inerenti, ecc.). Si deve infine considerare che l'art. 7 DL 269/2003 abrogato il principio di "responsabilità personale" di chi ha agito (introdotta dal Dlgs 472/97) per le società o enti con personalità giuridica: delle sanzioni tributarie risponde esclusivamente la società (la quale, tuttavia, potrà proporre azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ove questi abbia agito con colpa). FIRMA DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE La dichiarazione va sottoscritta (e ne va riportato il codice fiscale) anche: da tutti i soggetti che eseguono la revisione contabile e che hanno sottoscritto la Relazione di revisione (art. 1 c. 5 Dpr 322/98 come modificato dalla Finanziaria 2008). N.B.: l adempimento è connesso all'assunzione di una responsabilità tributaria diretta in presenza di omissioni colpose o dolose in sede di controllo contabile (art. 9 c. 5 Dlgs 471/97 introdotto dalla Legge Finanziaria 2008) - v. oltre. ORGANO DI CONTROLLO: il controllo su una società di capitali è duplice: "di legittimità" (conformità della gestione alla Legge ed allo statuto) è conferito esclusivamente al collegio sindacale "contabile" vi può essere incaricato in sede di nomina da parte dell'assemblea: il collegio sindacale: che in tal caso unirà al controllo di legittimità anche il controllo sulla contabilità (caso ordinario) un revisore unico o una società di revisione (la cui presenza può essere obbligatoria in funzione dei limiti dimensionali della società).

4 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2013 Pag. 4 / 7 SOGGETTI FIRMATARI DELL'UNICO SC Per la verifica dei soggetti tenuti a sottoscrivere la dichiarazione, l'agenzia ha chiarito che: A) in primo luogo: va individuato il soggetto a cui è affidato il potere di controllo contabile della società, che può essere a seconda dei casi (RM 129/2005): il Presidente del collegio sindacale. il Revisore esterno o il Presidente della società di revisione. B) secondariamente: nell'organo di quel punto precedente occorre individuare i soggetti: che hanno sottoscritto Relazione di revisione al Bilancio ex art ter C.C., allegata al bilancio depositato presso in Camera di commercio ancorché cessati (per dimissioni o per mancato rinnovo della carica) al momento della presentazione della Dichiarazione (RM 62/2011). Si rimanda agli esempi riportati in fondo la circolare. RM 62/2011: "Nessuna sanzione potrebbe applicarsi nei confronti dell'organo in carica momento della presentazione della dichiarazione, dato che adesso non potrebbe essere addebitato alcun rilievo in dipendenza di vizi della relazione di revisione, redatta e sottoscritta dal precedente controllore contabile". SOGGETTO CHE FIRMA LA RELAZIONE AL BILANCIO SOGGETTO OBBLIGATO ALLA SOTTOSCRIZIONE CODICE (cas. SOGGETTO ) COLLEGIO SINDACALE Ciascun componente del Collegio 4 REVISORE UNICO Revisore unico 1 SOCIETÀ DI REVISIONE - Presidente del CdA della società di revisione (o socio amministratore se in costituita quale società di persone) - Società di revisione (indicare il codice fiscale della società) 3 MANCATA SOTTOSCRIZIONE La mancata sottoscrizione da parte dell'organo di controllo (art. 5 c. 5 Dlgs 471/97): non comporta la nullità della dichiarazione (a differenza della firma del legale rappresentante) sanzioni: si applicano congiuntamente le sanzioni: da 258 a per ciascun soggetto preposto al controllo contabile laddove abbia omesso la sottoscrizione in assenza di un giustificato motivo fino al 30% del compenso pattuito per l'attività redazione della relazione di revisione e comunque nel limite della maggiore Ires e Irap accertata in capo alla società. 2 GIUSTIFICATO MOTIVO - LA RELAZIONE AL BILANCIO "NEGATIVA" Le sanzione di cui sopra non trova applicazione se la mancata sottoscrizione: non sia dovuta a semplice dimenticanza dell'organo di controllo ma sia stata da questo volontariamente omessa essendo a conoscenza che i dati dichiarati non corrispondono alle scritture contabili. Pertanto l organo di controllo consapevole di gravi irregolarità nelle scritture contabili è tenuto: non solo a darne rappresentazione nella Relazione al bilancio (art ter c. 3 CC) ma anche a non sottoscrivere la dichiarazione.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2013 Pag. 5 / 7 RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA DEL COLLEGIO SINDACALE: se la Relazione di revisione (com. CONSOB 1/12/1999 n. DAC/ ) alternativamente: non esprime un "giudizio positivo senza rilievi": in presenza di mancata conformità alle norme di redazione del bilancio o limitazioni al processo di revisione, per quanto non suscettibili complessivamente di compromettere l attendibilità e la capacità informativa del bilancio non esprime un giudizio "negativo": in presenza di non corretta applicazione dei criteri contabili o dall inadeguatezza dell informazione resa, suscettibili di rendere inattendibile il bilancio stesso nel suo complesso non rilascia la dichiarazione di "impossibilità ad esprimere un giudizio": in presenza di limitazioni al procedimento di revisione che impediscono di esprimere un giudizio. sorgono: oltre a profili di responsabilità civile anche la responsabilità tributaria di cui sopra in presenza di "infedeltà della dichiarazione" (indipendentemente dalla mancata sottoscrizione della dichiarazione). Sindaco dissenziente: non sarà responsabile il sindaco dissenziente, che si preoccupi di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. N.B.: è soppressa la sanzione da a per la sottoscrizione della dichiarazione nell'ipotesi di mancanza delle scritture contabili non denunciata. CIVILE PENALE TRIBUTARIA NATURA E OGGETTO DELLA RESPONSABILITA per il risarcimento del danno richiesto dalla società, dai singoli soci o dai terzi danneggiati nelle ipotesi di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, e falsità nelle relazioni o comunicazioni, se incaricati anche del controllo contabile (artt. 2621, 2622 e 2624 CC) se nella relazione al bilancio omettono (ricorrendone i presupposti) di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter c. 3 Cod. Civ. ove da tali omissioni derivi una dichiarazione infedele DEONTOLOGICA laddove l'ordine ravvisi un comportamento difforme regole del codice deontologico. AMMINISTRATORI E SINDACI - QUADRO RO Nel quadro RO va riportato l elenco nominativo: degli amministratori della società o dell ente dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo (Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione) dei rappresentanti della società diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio in carica alla data di presentazione della dichiarazione (v. Nota (1) in calce al quadro RO). SINDACI (RM 146/2005): vanno indicati anche se hanno effettuato il solo controllo di legittimità (es: perché il controllo legale sui conti è stato effettuato da una società di revisione) e pertanto non sottoscrivono la dichiarazione (che risulterà invece firmata dal revisore unico o dalla società di revisione, i quali non vanno indicati a quadro RO) Soci di Srl - soppressione: nel mod. Unico SC 2011 è stata eliminata la sezione contenente l indicazione dei soci di SRL, che pertanto non vanno più indicati.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2013 Pag. 6 / 7 La Mario Rossi Srl è tenuta al controllo legale dei conti (in quanto supera i limiti dimensionali ex art Cod. Civ. o perché ha un captale sociale > ). Esempio5 Del controllo contabile è stato investito il Collegio sindacale (lo Statuto non prevede infatti l obbligo del Revisore esterno): il Frontespizio dell'unico e della Dichiarazione Irap sarà sottoscritto dai componenti effettivi del collegio sindacale (la cui firma compare anche in calce alla Relazione al bilancio riferito al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione). 4 RSSMRA67P21L378Y Rossi Mario 4 NRDGVN69B50L378R Nardi Giovanna 4 MRTMRC79C12L378Y Moratti Marco Quadro RO (si trascurano gli amministratori) RSSMRA67P21L378Y ROSSI MARIO M TRENTO TN C A - socio amministratore B - amministratore non socio C - componente del collegio sindacale o altro organo di controllo Esempio6 NRDGVN69B50L378R NARDI GIOVANNA F TRENTO TN C MRTMRC79C12L378Y MORATTI MARCO M TRENTO TN C Nel caso precedente i componenti del collegio sindacale non sono stati rinnovati alla scadenza del mandato (il triennio è scaduto in coincidenza all'approvazione del bilancio in oggetto). Essi sono stati regolarmente sostituiti da altri sindaci. Frontespizio: sarà compilato come nell'esempio1 precedente, considerato che questi ultimi non hanno sottoscritto la Relazione al bilancio del collegio sindacale Quadro RO: dovrà dare l'indicazione del nuovo collegio sindacale (in carica alla data di trasmissione delle dichiarazioni). ENTI NON COMMERCIALI Le istruzioni alla dichiarazione degli enti non commerciali riferite alla sottoscrizione della dichiarazione stessa sono di tenore del tutto analogo a quelle delle società di capitale. Anche sotto il profilo degli adempimenti e sanzionatorio, le previsioni di legge sono le medesime (l'art. 1 c. 5 Dpr 322/98 e l'art. 9 c. 5 Dlgs 471/97 fanno riferimento agli enti soggetti ad Ires, infatti). Nota: ciononostante, in dottrina sono stati avanzati dei dubbi sull'obbligo di sottoscrizione dell'organo di controllo, nella considerazione che per gli enti non commerciali (fondazioni, enti associativi, ecc.) non esiste un obbligo di legge alla "revisione contabile", se non previsto da leggi speciali (il controllo su tali soggetti è infatti in generale deputato alla pubblica amministrazione, potendo essere assente un organo di revisione, per quanto normalmente previsto dallo Statuto dell'ente).

7 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2013 Pag. 7 / 7 Anche la RM 62/2011 non risolve la questione; ben trattando la risoluzione del caso di due enti non commerciali, essi erano destinatari di una normativa speciale in quanto "enti previdenziali". CONCLUSIONE: si consiglia cautelativamente di procedere come segue; se l'organo di controllo: è previsto da Statuto o da leggi speciali: si applicano le regole delle Srl (firma, sanzioni, ecc.) in caso contrario: non verrà posta alcuna sottoscrizione. DICHIARAZIONE IVA - VISTO DI CONFORMITÀ Delle particolari regole dicono per quanto riguarda la dichiarazione annuale Iva. La sottoscrizione è in generale dovuta dal solo legale rappresentante (peraltro, solo se presentata in via autonoma, posto che in caso contrario rileva la sottoscrizione apposta sul nel frontespizio di Unico). ORGANO DI CONTROLLO: indipendentemente che la dichiarazione sia presentata in forma autonoma o in via unificata: in generale: non è tenuto alla sottoscrizione della dichiarazione in deroga: la sottoscrizione comporta l attestazione dell'esecuzione dei controlli (art. 2 c.2 DM 164/99) che valgono quale attestazione del visto di conformità (v. Info Fisco 038/2013). In tal caso diversa è la modalità del rilascio di tale visto a seconda delle modalità di presentazione della dichiarazione: Dichiarazione Iva in forma autonoma N.B.: le modalità di compilazione sono le medesime già viste in relazione al modello Unico/IRAP. Dichiarazione Iva in forma unificata N.B.: per l attestazione dei controlli che vale visto di conformità viene dichiarata tramite la barratura della casella attestazione nell apposito spazio previsto per la sottoscrizione di Unico da parte dell organo di controllo.

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