E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con I L MINISTRO DELL'ECONOMI A E DELLE FINANZE. Premessa

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1 Dir.Min Disciplina delle for me pens ionis tiche complementar i, attuativa della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, della L. 23 agosto 2004, n Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio 2006, n I L MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con I L MINISTRO DELL'ECONOMI A E DELLE FINANZE Premessa I n attuazione della legge n. 243 del 23 agosto 2004, «Norme in materia pensionis tica e deleghe al Governo nel settore della pr evidenz a pubblica, per il sostegno alla pr evidenz a complementare e all'occupaz ione s tabile e per il riordino degli enti di pr evidenz a ed assistenza obbligator ia», il Governo ha adottato il decreto legis lativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Dis ciplina delle for me pens ionistiche complementari», pubblicato nel S.O. alla Gaz zetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre T ale decr eto, coerentemente ai principi dettati dalla legge delega, è volto ad incentivar e la pr evidenz a complementare assumendo la configurazione «di disciplina unitar ia della mater ia» e s i pone l'obiettivo di garantire l'omogeneità del sistema di vigilanza s ul settore, rimodulare la dis ciplina fis cale, monitorare la ges t ione delle r is or s e finanziar ie derivanti dalle contr ibuzioni degli iscritti e, soprattutto, incrementare stabilmente l'entità dei flussi di finanziamento delle for me pens ionis tiche complementari, contribuendo cos ì a definir e una s truttura del sistema previdenziale in cui, anche tenuto conto dell'esigenza di rendere sostenibile la s pes a pens ionis tica a car ico del bilancio dello S tato, siano garantiti al lavoratore tr attamenti pensionistici adeguati in rispondenza dell'art. 38 della Costituzione. T utto ciò anche in considerazione delle indicazioni, provenienti dalla U.E., di perseguire r ifor me «s tr uttur ali» dei sistemi pensionistici nazionali che prevedano un'ar chitettura c.d. «multipilastro».

2 prevedano un'ar chitettura c.d. «multipilastro». I n questa logica, il decreto ha pr ovveduto ad omogeneizzare tutte le diverse for me di pr evidenz a complementare, dettando identiche nor me gius lavoristiche e fis cali oltre che r egole omogenee in materia di trasparenza e confr ontabilità dei costi e dei risultati, di modalità di informazione agli iscritti, nonchè di tempi di approvazione e pr ocedimenti di autorizzazione delle for me pens ionistiche complementar i, indipendentemente dalle fonti istitutive. In linea con tale ultimo pr incipio, le nuove dis pos izioni presuppongono la individuaz ione di una autor ità, la COVI P, incaricata di ricevere, in guisa di «sportello unico», le r ichies te dei soggetti interessati, attivandosi per l'ottenimento dell'autor izzazione complessiva attraverso la collaborazione con le altr e autor ità di settore. Le s uddette dis pos izioni devono, altresì, tenere conto della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Dis pos izioni per la tutela del risparmio e la dis ciplina dei mercati finanziari», che, all'art. 21, riconosce alla COVI P il ruolo di autorità ed impone alla s tessa di operare in coor dinamento con le altr e autor ità per agevolare l'es er cizio delle rispettive funzioni di vigilanza. Tale collabor azione appar e necessaria per garantire la corretta attuazione delle dis pos izioni previste dall'art. 25, comma 3, della s tes s a legge. Ciò pr emesso, in base alle pr evis ioni dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche s ociali le funzioni di alta vigilanza, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVI P, vengono emanate le s eguenti direttive. La vigilanza nel nuovo s is tema I l nuovo decr eto pr evede, tra l'altro, nel quadro del perfezionamento del sistema di vigilanza s u tutte le for me pens ionis tiche complementar i, collettive e individuali, un significativo accr es cimento delle competenze della COVI P, che cos tituis ce elemento necessario affinchè possa concretamente r ealizzarsi un serio e r igor os o appar ato dei controlli. S ulla bas e delle nuove dis pos izioni in materia, codesta commissione dovrà, pertanto, provvedere ad impartire le oppor tune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della pr opr ia attività con lo scopo di perseguire la tras par enza e la correttezza dei comportamenti, avendo r iguar do alla tutela degli iscritti e dei beneficiari, al buon funzionamento del sistema di pr evidenz a complementar e e alla s ana e prudente ges t ione delle for me pens ionis tiche pr ees is tenti, delle for me negoziali e dei f ondi aperti. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005, resta fer ma la vigilanza di stabilità es er citata dalle r is pettive autor ità di controllo s ui soggetti abilitati di cui all'art. 6 del medesimo decr eto, mentre permangono le competenze pr evis te dal citato comma 3 dell'art. 25 della legge n. 262/2005, «in materia di sana

3 funzionamento del sistema di pr evidenz a complementar e e alla s ana e prudente ges t ione delle for me pens ionis tiche pr ees is tenti, delle for me negoziali e dei f ondi aperti. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005, resta fer ma la vigilanza di stabilità es er citata dalle r is pettive autor ità di controllo s ui soggetti abilitati di cui all'art. 6 del medesimo decr eto, mentre permangono le competenze pr evis te dal citato comma 3 dell'art. 25 della legge n. 262/2005, «in materia di sana e pr udente ges t ione delle imprese di assicurazione attribuite all'i S VAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle r elative ai prodotti assicurativi con finalità pr evidenziali». I n tale contes to, la COVI P si coor dina con le altr e autor ità pr omuovendo forme di collaborazione, anche pr eventiva, ai fini dell'esercizio delle citate funzioni di vigilanza e di sportello unico. I compiti della COVI P Le attribuzioni di codesta commissione r is ultano, in particolare, integrate con riferimento ai seguenti principali profili: definire le condizioni che, allo s copo di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e por tabilità, tutte le for me pens ionis tiche complementari devono s oddisfar e per poter essere r icondotte all'ambito di applicazione del decreto legis lativo ed essere is cr itte all'appos ito albo; appr ovar e, oltre che gli statuti e i regolamenti dei f ondi pensione negoziali e aper ti, anche i regolamenti delle for me pens ionis tiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legis lativo, attuati mediante contr atti di ramo I e r amo III di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni, approvato con decreto legis lativo 7 settembre 2005, n. 209, con specifico r ifer imento ai profili menzionati nel comma 3 del medesimo ar t. 13: modalità di partecipazione, trasferimento delle pos izioni individuali verso altr e for me pens ionis tiche, comparabilità dei costi e dei risultati di ges t ione, trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVI P, delle attività della for ma pens ionis tica e della pos iz ione individuale; richiedere di appor tar e modifiche agli statuti e ai regolamenti delle for me pensionis tiche complementar i, fissando un termine per l'adozione delle relative deliber e;

4 dettare dis pos izioni volte a gar antir e la tras par enza delle condizioni contrattuali di tutte le for me pens ionis tiche complementar i, al fine di assicurare l'adesione cons apevole dei soggetti destinatari garantendo altresì il diritto alla por tabilità della pos iz ione individuale, avendo anche riguardo all'es igenza della compar abilità dei costi; disciplinare, compatibilmente con la nor mativa in materia di sollecitazione degli investimenti, le modalità di offerta al pubblico di tutte le for me pens ionis tiche, dettando dis pos izioni volte all'applicazione di regole comuni, sia per la fas e iner ente alla r accolta delle ades ioni sia per quella concer nente l'infor mativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziar io delle for me s tesse, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pr egiudizio agli aderenti. COVIP, pertanto, tenendo anche conto, per quanto attiene alle for me pensionis tiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), delle disposizioni in materia di intermediazione assicurativa r ecate dal Titolo I X del decreto legis lativo 7 settembre 2005, n. 209, vigilerà s ull'attuazione dei principi di trasparenza nei rappor ti con gli aderenti e s ulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietar e la r accolta delle ades ioni in caso di violazione delle stesse; dettare dis pos izioni volte a dis ciplinar e le modalità con le quali le for me pensionis tiche complementar i sono or a tenute ad es porre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale mis ur a nella ges t ione delle r is or s e e nelle linee s eguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolar ità dei valori in portafoglio, siano s tati presi in considerazione as petti sociali, etici ed ambientali; esercitare il controllo, anche ai fini della correttezza dei comportamenti, sulla ges t ione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile di tutte le forme pens ionis tiche complementar i, ferma r es tando, tenuto anche conto di quanto pr evis to dall'art. 25 della legge 262/2005 e con le pr ecis azioni in precedenza effettuate con riguardo alle for me pens ionis tiche complementari attuate mediante contr atti di assicurazione s ulla vita, la vigilanza es er citata dalle r is pettive autor ità di controllo s ugli intermediari finanziari e assicurativi in ordine alla lor o s ana e pr udente ges t ione, anche mediante is pezioni presso le s tesse, richiedendo l'es ibizione dei documenti e degli atti che s i ritengano necessari. Per le for me di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto r es tano fer me le r egole di investimento e di contabilizzazione pr evis te dal predetto codice delle assicurazioni. Atteso che il decreto legis lativo n. 252 del 2005 prevede la complessiva abrogazione del decreto legislativo n. 124 del 1993 dal 1 gennaio 2008, si ritiene che il passaggio delle competenze da altre autor ità alla COVI P debba avvenire in coerenza con tale data.

5 abrogazione del decreto legislativo n. 124 del 1993 dal 1 gennaio 2008, si ritiene che il passaggio delle competenze da altre autor ità alla COVI P debba avvenire in coerenza con tale data. Pertanto, a par tir e dal 1 gennaio 2008, anche le competenze in materia di regolamentazione e vigilanza s ulla r accolta delle ades ioni ai f ondi aperti saranno s volte dalla COVI P, nel complessivo quadr o nor mativo e regolamentare delineato in materia di sollecitazione del pubblico risparmio e coor dinandos i oppor tunamente con l'attività s volta in materia dalla CONS OB, sicchè anche la dis ciplina della r accolta delle ades ioni ai f ondi pensione aper ti, unitamente a quella r elativa a tutte le altr e for me pensionis tiche complementar i, dovrà essere r icompr es a nell'ambito dei provvedimenti da emanar s i da par te della COVI P ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legis lativo n. 252/2005, mentre la CONS OB conserverà s ino al 31 dicembre 2007 le attuali attribuzioni in materia, da esercitare in coor dinamento con la COVI P. Lo s nellimento delle pr ocedur e e il regime tr ans itor io I l decreto legis lativo r eca, inoltre, una s er ie di disposizioni volte allo snellimento e alla s emplificaz ione dei procedimenti amministrativi di competenza della COVI P. In particolare, l'art. 4, comma 3, individua i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, fissandoli in sessanta gior ni dal ricevimento da par te della COVI P dell'istanza e della pr es cr itta documentazione, ovvero in trenta gior ni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente r ichies ta entro tr enta gior ni dal ricevimento dell'istanza. La COVI P determina con proprio r egolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla s tessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulter ior i trenta gior ni. Al riguardo e, più in generale, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione e di appr ovazione di modifiche s tatutar ie e r egolamentar i di competenza della COVI P, si richiama l'attenzione s ull'utilità di prevedere, secondo quanto pr os pettato dall'art. 19, comma 2, lettera b), l'adozione della pr ocedur a del silenzio-assenso, nonchè di procedimenti amministrativi semplificati, con particolare r iguar do alle ipotes i di modifiche di statuti e r egolamenti conseguenti a s opr avvenute disposizioni normative. I l comma 1, lettera b), del citato ar t. 4 precisa, inoltre, che per i f ondi pensione che r ichiedano la per s onalità giur idica, il riconoscimento della stessa cons egue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVI P, alla quale è per altr o affidata la tenuta del registro r elativo ai f ondi pens ione cos tituiti quali persone giur idiche, ivi compresi i f ondi c.d. prees is tenti (ossia is tituiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992.)

6 pensione che r ichiedano la per s onalità giur idica, il riconoscimento della stessa cons egue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVI P, alla quale è per altr o affidata la tenuta del registro r elativo ai f ondi pens ione cos tituiti quali persone giur idiche, ivi compresi i f ondi c.d. prees is tenti (ossia is tituiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992.) Pertanto, tutte le for me pens ionis tiche, al fine di realizzare gli obiettivi in premessa, presentano la documentaz ione autor izzativa o di modifica alla COVI P, la quale, nell'ottica della collaborazione di cui all'art. 21 de lla legge n. 262 del 2005, provvede, nei termini sopra es plicitati, a definir e il procedimento di competenza. A ques to fine, le autor ità di vigilanza coinvolte dalla COVI P si adoperano al rispetto dei tempi, al fine di garantire uguale tr attamento a tutte le forme pens ionis tiche nell'ottica di snellezza e velocizzazione dei procedimenti. Premesso quanto s opr a, si richiama l'attenzione s ull'es igenza che codes ta autorità pr ovveda alla tempes tiva adoz ione delle delibere, direttive, istruzioni, nonchè della r elativa modulistica, preordinate a cons entir e l'adeguamento di tutte le for me pens ionis tiche complementar i alle nuove disposizioni, condizione necessaria affinchè le for me s tesse possano ricevere l'autor izzazione della COVI P a nuove ades ioni, anche in relazione al conferimento del trattamento di fine r appor to, a decorrere dal 1 gennaio A ques to s copo, ai sensi dell'art. 23, comma 3, entro s ei mesi dalla pubblicazione del decreto legis lativo n. 252 del 2005, codesta COVI P è tenuta all'emanazione delle direttive a tutte le forme pens ionis tiche vigilate. T ali direttive dovr anno for nir e indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la r accolta delle ades ioni e, con specifico r iguar do alle forme pens ionis tiche individuali attuate mediante contr atti di assicurazione s ulla vita, finalizzate a cons entir e gli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 3. Secondo quanto pr es cr itto, queste ultime for me pensionis tiche complementar i dovranno, in particolare, provvedere alla predisposizione dell'appos ito r egolamento ed alla cos tituzione del patrimonio s epar ato, operando, per tale ultimo as petto, secondo le modalità s tabilite dall'i S VAP.

7 Per quanto attiene alle for me complementar i attuate mediante contr atti di assicurazione sulla vita, l'art. 23, comma 1, del decreto legis lativo prevede che «i contratti di assicurazione con finalità pr evidenz iale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle dis pos izioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decr eto legis lativo». Detti contratti potranno, quindi, continuare ad essere r egolati, anche dopo il 1 gennaio 2008, sulla bas e delle previgenti disposizioni, non potendo tuttavia beneficiar e del versamento del trattamento di fine r appor to nè delle altr e dis pos izioni previste dal nuovo decr eto, essendo ciò ammesso s olo nei confronti delle for me che risulteranno adeguate al decreto. S tante la pr evis ione dell'art. 23, comma 3, lettera b), si sottolinea che è comunque cons entito alle impr es e di assicurazione di adeguare i contratti in essere al 31 dicembre 2007 alla nuova nor mativa, in ottemperanza al decreto e alle direttive COVI P. Le impr es e dovr anno, tra l'altro, predisporre il regolamento e s ottoporlo all'appr ovazione della COVI P ai fini dell'iscrizione all'albo delle for me pens ionis tiche complementar i, nonchè attuar e la cos tituzione del patrimonio s epar ato e autonomo, secondo quanto s opr a pr evis to. Solo ad es ito di tali adempimenti, previa iscrizione al citato albo, si renderà cos ì possibile, anche per tali forme, l'acquisizione di nuove ades ioni e la des tinaz ione ad esse del trattamento di fine r appor to. Agli aderenti a polizze pr evidenziali stipulate entr o il 31 dicembre 2007 e non adeguate entr o tale ter mine alla nuova nor mativa, è r iconosciuta la facoltà di trasferire la pr opr ia pos iz ione, alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, in strumenti di pr evidenz a complementare realizzati secondo la nuova nor mativa. I nfine, si precisa che, fino alla data del 31 dicembre 2007, codesta COVI P continuerà ad applicare le dis pos izioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della pr evidenz a sociale 14 gennaio 1997, n. 211, al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche s ociali del 20 giugno 2003, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, nonchè dei decreti che, fino alla pr edetta data, saranno emanati ai sensi della nor mativa attualmente vigente. Del.Covip Direttive gener ali alle for me pens ionis tiche complementar i, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n. 159.

8 Direttive gener ali alle for me pens ionis tiche complementar i, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n Direttive gener ali alle for me pens ionis tiche complementar i, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legis lativo 5 dicembre 2005, n. 252 Con il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito: decreto), pubblicato nella Gaz zetta Ufficiale n. 289 del 2005, supplemento ordinario n. 200, il Governo ha pr ovveduto, in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, ad una r ifor ma or ganica della dis ciplina della pr evidenz a complementare, al fine di una complessiva armonizzazione e r azionalizzazione del settore. I n tale ottica, il decreto ha pr oceduto ad una r evis ione integr ale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito: decreto n. 124/1993), nonchè delle pr evis ioni fiscali in materia di pr evidenz a complementare. In forza di quanto pr evis to dall'art. 23, comma 1, l'intervento nor mativo di cui sopra entrer à in vigore il 1 gennaio 2008, fatta eccez ione per alcune pr evis ioni (articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1) che s ono già entrate in vigore dal 14 dicembre I n considerazione dell'ampiezza e r ilevanza delle innovazioni recate dal decreto, l'art. 23, comma 3, ha attribuito alla COVI P il compito di dettare direttive a tutte le for me pens ionis tiche complementar i finalizzate al pieno e cor r etto adeguamento delle s tesse al nuovo assetto nor mativo entr o il 31 dicembre Ciò, avuto anche r iguar do al disposto dell'art. 23, comma 4, del decreto, il quale pr evede che, a decor r er e dal 1 gennaio 2008, solo le for me pens ionistiche complementar i che hanno pr ovveduto agli adeguamenti richiesti e hanno r icevuto la r elativa autor izzazione o appr ovazione da par te della COVI P potranno r icever e nuove ades ioni, anche con riferimento al finanziamento tr amite confer imento del trattamento di fine r appor to (di seguito: TFR). T enuto conto di quanto s opr a, con il presente pr ovvedimento s i forniscono indicazioni idonee a chiar ir e i principali profili di novità del settore e la decorrenza delle diver s e pr evisioni normative, nonchè a meglio indir izzare l'attività di adeguamento che le for me pens ionis tiche complementar i sono chiamate a porre in essere. Come pr ecis ato nella dir ettiva gener ale alla COVI P (di seguito: direttiva ministeriale) adottata dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la COVI P è chiamata ad «impar tire le oppor tune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della pr opr ia attività con lo s copo di perseguire la tras par enza e la correttezza dei comportamenti», fornendo indicazioni utili «al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle ades ioni e, con specifico r iguar do alle for me pens ionis tiche individuali attuate mediante contr atti di assicurazione s ulla vita,

9 dell'economia, la COVI P è chiamata ad «impar tire le oppor tune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della pr opr ia attività con lo s copo di perseguire la tras par enza e la correttezza dei comportamenti», fornendo indicazioni utili «al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle ades ioni e, con specifico r iguar do alle for me pens ionis tiche individuali attuate mediante contr atti di assicurazione s ulla vita, finalizzate a cons entir e gli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 3». L'attribuzione alla COVI P del compito di impartire direttive alle for me pensionis tiche complementar i è s tr ettamente connessa al significativo ampliamento delle attribuzioni della s tessa, recato dal decreto, in linea con il principio di delega volto al perfezionamento dell'omogeneità del sistema di vigilanza s ull'intero s ettore della pr evidenz a complementare, anche attraverso il conferimento di nuovi poteri di regolamentazione e disciplina delle for me pens ionis tiche complementar i. L'accr es cimento delle competenze della COVI P costituisce infatti, come anche s ottolineato dalla direttiva minis ter iale, un elemento necessario affinchè possa essere efficacemente r ealizzato un serio e r igor os o appar ato di controlli. I n piena continuità con il decreto, anche la legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la dis ciplina dei mercati finanziari» ) ha confer mato l'ar chitettur a del nuovo s is tema di vigilanza in materia di pr evidenz a complementare, incentrata s ul riconoscimento alla COVI P di un maggior numero di funzioni e competenze s u tutte le for me pensionis tiche complementar i. Ciò nell'obiettivo di pervenire alla definizione di regole comuni alle diver s e for me pens ionistiche complementari così da gar antir e il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e por tabilità, di assicurare una più efficace tutela degli iscritti (anche potenziali) e dei beneficiari e di favorire il buon funzionamento del sistema di pr evidenz a complementare. I n particolare, con riferimento ai f ondi pensione aper ti e alle forme pensionis tiche individuali attuate mediante contr atti di assicurazione s ulla vita, il decreto, come anche confer mato dall'ar t. 25, comma 3, della legge per la tutela del risparmio e pr ecis ato nella dir ettiva minis ter iale, ha previsto la concentraz ione in COVI P delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza s ulla documentaz ione che le for me pensionis tiche complementar i utilizzano per la r accolta delle ades ioni e per l'informativa agli aderenti, così riconoscendo la peculiarità del risparmio pr evidenziale, il cui collegamento funzionale con la pr evidenz a di base è s tato più volte affermato dalla Cor te cos tituzionale e le cui specificità ne r endono evidente la diver s ità r is petto al risparmio puramente finanziar io. Conformemente al decreto e alla legge s ul risparmio, detta r egolamentaz ione, specifica per i f ondi pensione, si dovrà comunque ispirar e ai principi in materia di sollecitazione del pubblico r is par mio.

10 puramente finanziar io. Conformemente al decreto e alla legge s ul risparmio, detta r egolamentaz ione, specifica per i f ondi pensione, si dovrà comunque ispirar e ai principi in materia di sollecitazione del pubblico r is par mio. Al riguardo, la dir ettiva minis ter iale oppor tunamente pr ecis a che il passaggio delle competenze di cui sopra in capo alla COVI P avverrà a far tempo dal 1 gennaio 2008, data in cui il decreto n. 124/1993 sarà integralmente s os tituito dal decreto n. 252/2005. Da tale data confluiranno in COVI P, per detti profili, le competenze s inor a attribuite a CONS OB (sui f ondi aperti) e ad I S VAP (sulle for me pens ionis tiche individuali attuate mediante contr atti di assicurazione s ulla vita). I n ragione di quanto s opr a, la COVI P ha assunto il compito di definire criteri omogenei di rappr es entazione agli aderenti delle car atteristiche di ciascuna for ma pens ionis tica complementar e, al fine di consentire a ciascun soggetto di compiere s celte cons apevoli in ordine al proprio piano di pr evidenz a complementare ed effettuare un adeguato r affronto tr a le diverse opzioni prospettate, anche in termini di chiara per cez ione del livello dei costi, dei profili di rischio-rendimento e dei risultati conseguiti. Dell'esigenza di definire tali criteri omogenei, la COVI P terrà conto s ia per quanto attiene alla documentaz ione pr eor dinata alla r accolta delle adesioni sia con riferimento alle comunicazioni periodiche che cias cuna forma pens ionis tica è tenuta a for nir e ai propri iscritti, per permettere un'informazione chiar a e facilmente valutabile dall'ader ente s ull'insieme dei contributi versati e s ul riepilogo gener ale della pos iz ione matur ata, nonchè circa il livello della r endita che è r agionevole attendersi a scadenza. Più specificamente, con riguardo alla fas e della r accolta delle ades ioni, tutte le for me pens ionis tiche complementari dovranno dotar s i, per le adesioni succes s ive al 1 gennaio 2008, di una nota infor mativa r edatta sulla bas e dello s chema pr edis pos to dalla COVI P. La nota infor mativa dovrà es s er e completata da una s cheda s intetica, anch'essa r edatta s ulla bas edello s chema pr opos to dalla COVI P, che ha lo scopo di introdurre l'ader ente ai meccanis mi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla for ma pens ionis tica complementar e tenendo conto delle es igenze di semplicità dell'informazione impos te dalle caratteristiche peculiari, per ampiezza e compos izione, della platea di soggetti cui le for me pens ionistiche complementar i si rivolgono. In tale scheda s ono per tanto pr ivilegiati i principi di accessibilità, sinteticità e immediatezza delle infor mazioni fornite, anche attraverso l'us o di un linguaggio più semplice e diretto r is petto a quello impiegato nei documenti informativi più «tradizionali».

11 linguaggio più semplice e diretto r is petto a quello impiegato nei documenti informativi più «tradizionali». Ciò cons entir à, pur nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuna forma, un allineamento degli standard di rappresentazione delle informazioni, favorendo in tal modo la compar abilità delle diver s e proposte da par te dell'aderente. Con la finalità di consentire la comparabilità delle var ie pr opos te, nei documenti informativi dovrà essere riportato un «I ndicatore s intetico dei costi», costruito in modo da for nir e, mediante r icor s o a un unico valor e, una r appr es entazione immediata dell'onerosità della par tecipaz ione alle diver s e for me pens ionis tiche, nonchè delle diver s e offerte all'interno di ciascuna di esse. Le for me pens ionis tiche complementar i dovranno inoltr e pr eveder e un «Progetto es emplificativo», da definir e s ulla bas e di indicazioni fornite dalla COVI P e da mettere a dis pos iz ione dell'aderente in forme e con modalità idonee, incluso l'utilizzo di strumenti informatici, anche successivamente all'ades ione. Il progetto è volto a for nir e un'indicazione dell'evoluzione nel tempo della pos iz ione individuale e dell'importo iniziale della pr es taz ione complementar e. Lo s tesso cos tituis ce anche uno strumento utile all'ader ente nell'adozione delle s celte r elative alla partecipazione (mis ur a della contribuzione, linea di investimento, ecc. ), consentendogli di avere un'idea delle cons eguenze che tali scelte potranno aver e nel tempo. I f ondi pensione negoziali e i f ondi pensione aper ti dovranno inoltr e provvedere ad una complessiva r evis ione delle nor me s tatutar ie e regolamentari, per renderle compatibili, a par tir e dal 1 gennaio 2008, con il nuovo assetto nor mativo r ecato dal decreto. Tale oper azione s ar à facilitata dalla pr edis pos iz ione, da par te della COVI P, di schemi di statuto e di regolamento. Anche le for me pens ionis tiche individuali attuate mediante contr atti di assicurazione s ulla vita, per le quali il decreto impone l'adozione di un appos ito r egolamento a far tempo dalla data di entrata in vigore dello stesso, potranno pr oceder e a detto adempimento utilmente avvalendosi dello s chema di regolamento pr edis pos to dalla COVI P in termini di omogeneità r is petto alle altr e for me pens ionis tiche, pur avendo pr es ente la s pecificità di tali strumenti previdenziali. Al fine dell'adeguamento delle claus ole s tatutar ie e r egolamentar i, tutte le forme pens ionis tiche complementar i potranno attivar s i con congruo anticipo r is petto alla data di entrata in vigore del decreto, sulla bas e delle procedure che s ar anno definite dalla COVI P. Resta, ovviamente, inteso che la decorrenza degli effetti delle modifiche dis pos te in attuazione del nuovo quadr o nor mativo non potrà essere anter ior e al 1 gennaio 2008, data in prossimità della quale la COVI P provvederà a comunicar e gli estremi dell'iscrizione all'albo per le for me pr ecedentemente non iscritte.

12 procedure che s ar anno definite dalla COVI P. Resta, ovviamente, inteso che la decorrenza degli effetti delle modifiche dis pos te in attuazione del nuovo quadr o nor mativo non potrà essere anter ior e al 1 gennaio 2008, data in prossimità della quale la COVI P provvederà a comunicar e gli estremi dell'iscrizione all'albo per le for me pr ecedentemente non iscritte. Ambito di applicazione del decreto n. 252/2005: obblighi di adeguamento. S econdo quanto dis pos to nell'art. 1, rientrano nell'ambito di pplicazione a del nuovo decr eto tutte le for me di pr evidenz a is tituite per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari rispetto al sistema obbligator io. S aranno per tanto, in generale, tenuti ad adeguar s i al decreto e alle disposizioni di attuazione dettate dalla COVI P i f ondi pensione negoziali iscritti all'albo, le s ocietà di cui all'art. 6, comma 1, del decreto che già hanno is tituito f ondi pensione aper ti e le impr es e di assicurazione che attuano for me pens ionis tiche complementar i mediante contratti di assicurazione s ulla vita, ivi comprese le compagnie oper anti nel territorio dello S tato in regime di stabilimento o di libera pr es taz ione di servizi. Con riguardo a tali ultime for me pens ionis tiche, il decreto pr evede che i contratti di assicurazione con finalità pr evidenziale s tipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continueranno ad essere r egolati, anche dopo il l gennaio 2008, sulla bas e delle pr evigenti disposizioni. Come pr ecisato nella dir ettiva minis ter iale, è da r itener s i comunque consentito alle imprese, di assicurazione di adeguare i contratti in essere al 31 dicembre 2007 alla nuova nor mativa, in ottemperanza al decreto e alle direttive della COVI P. A tal fine, le impr es e dovr anno pr edis porre il regolamento e sottoporlo all'appr ovazione della COVI P per l'iscrizione all'albo delle for me pensionis tiche complementar i, nonchè attuare la cos tituzione del patrimonio s epar ato e autonomo. S olo ad es ito di detti adempimenti, previa is cr iz ione all'albo, tali forme potranno r accogliere nuove adesioni, i sottoscrittori potranno tr as fer ir e ad essi il TFR e il decreto potr à trovar e piena applicazione. Le pr es enti direttive, così come le dis pos izioni del decreto, non trovano, pertanto, applicazione nei riguardi delle for me pens ionis tiche attuate mediante contr atti di assicurazione s ulla vita s ottoscritti fino al 31 dicembre 2007, per le quali non sia s tato pr evis to l'adeguamento al nuovo quadr o nor mativo.

13 nuovo quadr o nor mativo. La dir ettiva minis ter iale chiar is ce inoltr e che «agli aderenti a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2007 e non adeguate entr o tale ter mine alla nuova nor mativa, è r iconos ciuta la facoltà di trasferire la propria pos iz ione, alle condizioni stabilite dalla r egolamentaz ione di settore, in strumenti di pr evidenz a complementare r ealizzati secondo la nuova nor mativa». Si ritiene che le impr es e di assicurazione debbano valutare con particolare attenzione l'es igenza di consentire che la suddetta facoltà s ia es er citata dagli aderenti, oltre che s enza vincoli temporali di permanenza nella polizza pr evidenziale, anche s enza cos ti connessi al trasferimento tali da r ender e, di fatto, inattuabile l'es er cizio di tale pr er ogativa. Le nuove dis pos izioni non troveranno poi applicazione, stante la previsione di cui all'art. 23, comma 6, del decreto, nei riguardi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legis lativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali continuerà ad applicar s i la nor mativa oggi in vigore. Per le for me pens ionis tiche complementar i prees is tenti, ossia quelle già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'adeguamento alle nuove dis pos izioni avverrà, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto, secondo i criteri, le modalità e i tempi che s ar anno specificamente s tabiliti, anche in relazione alle s pecifiche car atteristiche di talune delle s uddette for me, con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro, sentita la COVI P, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (e, cioè, entro il 13 dicembre 2006). È oppor tuno, altresì, precisare che anche in riferimento alle for me pensionis tiche pr ees is tenti interne a enti, società o gr uppi sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funz ione cr editizia ed assicurativa, le quali, in base all'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto n. 124/1993, sono attualmente s ottoposte alla vigilanza dell'autorità competente in ragione dei controlli sui soggetti al cui interno s ono is tituite, il passaggio delle competenze dalla B anca d'i talia e dall'i S VAP alla COVI P avverrà, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella dir ettiva minis ter iale, dal 1 gennaio Definizioni. I l decreto r iconduce tutti gli strumenti di pr evidenz a complementare alla nozione di «forma pensionistica complementar e». Più in particolare, il decreto definis ce come «for me pens ionistiche complementar i collettive» :

14 nozione di «forma pensionistica complementar e». Più in particolare, il decreto definis ce come «for me pens ionistiche complementar i collettive» : i f ondi pensione di carattere negoziale is tituiti come autonomi soggetti giuridici, con personalità giur idica ovvero in forma di associazioni non riconosciute; i f ondi is tituiti o pr omossi dalle r egioni; i f ondi pensione aper ti (avuto r iguar do alle ades ioni su base collettiva); le for me istituite dagli enti di diritto pr ivato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbr aio 1996, n. 103; le for me pens ionis tiche pr ees is tenti di cui all'art. 20 del decreto. S ono, inoltre, definite come «for me pens ionis tiche complementar i individuali» quelle attuate mediante ades ione s u base mer amente individuale a f ondi pensione aper ti e le for me pens ionis tiche attuate tramite contr atti di assicurazione s ulla vita, ai sensi dell'art. 13 del decreto. T utte le for me di cui sopra, a pr es cinder e dal carattere collettivo o individuale delle s tesse e dalla for ma giur idica as s unta, dovranno, comunque, recare nella denominaz ione la locuzione «fondo pens ione». Si richiama, pertanto, l'attenzione s u tale pr evis ione s opr attutto per le società is titutrici delle for me pens ionis tiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto, per le quali la pr es cr iz ione di cui sopra assume car attere di novità e che dovr anno ad essa confor mar s i nella redazione dei relativi regolamenti. La denominaz ione «fondo pens ione» non potrà essere, per contro, utilizzata da altri soggetti, rispetto a quelli iscritti all'albo della COVI P. Giova, al riguardo, ricordare che l'es er cizio dell'attività pr opr ia dei f ondi pensione in difetto delle pr es cr itte autor izzazioni o appr ovazioni è punita penalmente. Con riguardo alla COVI P, il decreto pr ovvede a modificar ne la denominazione per esteso, sostituendo «Commissione di vigilanza s ui f ondi pensione», denominazione contenuta nell'art. 16, comma 2, del decreto n. 124/1993 con il quale la pr edetta Commissione è s tata istituita, con «Commissione di vigilanza s ulle for me pensionis tiche complementari». Tale modifica, che inter ver r à a far tempo dal 1 gennaio 2008, risulta in linea con l'estensione, da tale data, delle pr er ogative di vigilanza della Commissione s u tutte le for me pens ionistiche complementari.

15 complementari». Tale modifica, che inter ver r à a far tempo dal 1 gennaio 2008, risulta in linea con l'estensione, da tale data, delle pr er ogative di vigilanza della Commissione s u tutte le for me pens ionistiche complementari. Adesione alle forme pens ionis tiche complementar i. Risulta confer mato il principio della liber tà e volontar ietà dell'adesione a qualunque for ma pens ionis tica complementar e, sia collettiva s ia individuale (ar ticoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto). I l principio della volontar ietà dell'ades ione tr over à applicazione anche nell'ipotesi di devoluzione del TFR mediante il meccanis mo del conferimento tacito (ar t. 8, comma 7, del decreto), configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifes taz ione implicita di volontà cui consegue l'effetto dell'adesione alla for ma pens ionis tica complementar e così individuata: in tal caso all'iscritto dovr anno essere r iconos ciuti tutti i diritti e le pr er ogative, anche di ordine infor mativo, connessi alla partecipazione alla for ma medesima. I l decreto non esclude la possibilità di adesione contempor anea a più forme pens ionis tiche complementar i, fattispecie che, tipicamente, potrà realizzarsi nell'ipotesi di una plur alità di rappor ti di lavoro che diano titolo ad ades ioni a for me pens ionistiche diver s e. Comunque, con le modalità caso per caso più appr opr iate, l'aderente dovr à es s er e messo in condizione di valutare attentamente, sotto il profilo dell'oppor tunità, la costituzione di una plur alità di posizioni presso diver s e for me pensionis tiche, avendo ad es empio r iguar do anche al profilo dei costi complessivi da s os tener e. Destinatari delle for me pens ionis tiche complementar i. L'art. 2 del decreto r ipr oduce, in buona mis ur a, le pr evis ioni riguardanti i destinatari della pr evidenz a complementare oggi contenute nel decreto n. 124/1993, introducendo talune novità. In base a detta pr evis ione, alle forme pens ionis tiche complementar i collettive possono ader ir e: i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, con rappor to di lavoro a tempo indeter minato ovvero a tempo deter minato, ivi inclusi i lavoratori assunti in base alle tipologie contr attuali previste dal legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

16 assunti in base alle tipologie contr attuali previste dal legislativo 10 settembre 2003, n. 276; i lavoratori autonomi e i liberi professionisti; i soci lavoratori di qualsiasi tipo di cooper ative, anche ins ieme ai lavoratori dipendenti dalle cooper ative s tesse. Con riguardo, invece, alle for me pens ionis tiche complementar i individuali, il decreto pr ecis a (ar t. 13, comma 2) che possono ader ir vi anche s oggetti diversi da quelli individuati nell'elencazione di cui all'art. 2 (ad es empio, i soggetti privi di reddito di lavoro). Non sussiste, pertanto, per tali forme, alcuna r es triz ione s otto il profilo dei potenziali aderenti. T enuto anche conto delle dis pos izioni dell'art. 8 del decreto, possono aderire alle for me di pr evidenz a complementare, sia collettive s ia individuali, anche i soggetti c.d. «fiscalmente a car ico», di cui all'art. 12 del testo unico delle impos te s ui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.) Nel caso dei f ondi pensione negoziali, ove s i intenda includer e detti soggetti nell'ambito dei destinatari, occorrerà un'es plicita pr evis ione dellostatuto in tal senso. Con riferimento ai f ondi pensione aper ti, è da r itener s i consentita anche la possibilità di f ondi «dedicati» ad un solo tipo di adesioni (f ondi aperti alle s ole ades ioni individuali ovvero f ondi aperti alle s ole ades ioni collettive). Laddove s i intenda introdurre s iffatta s pecializzazione, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto ovvero s uccessivamente, occorrerà modificar e in tal senso il regolamento al fine di delimitare l'ambito delle pos s ibili adesioni. Quanto alle ades ioni già effettuate, che risultino di diversa natur a r is petto a quella pr es celta dal fondo per la s ua specializzazione, le s ocietà is titutrici dei f ondi pensione aper ti dovranno valutare s e cons entire il mantenimento delle is cr izioni in essere, limitando la «s pecializzazione» solo alle ades ioni future, oppur e pr eveder ne il necessario tr as fer imento ad altr o fondo, fornendo ogni utile infor mativa all'iscritto per il consapevole es er cizio delle connesse pr er ogative. I stituzione delle for me pens ionis tiche. L'art.3 del decreto individua le s pecifiche fonti istitutive in relazione alle tipologie di destinatari indicate nell'ar t. 2, riproducendo, con alcune integrazioni, la for mulaz ione dell'art. 3 del decreto n. 124/1993.

17 integrazioni, la for mulaz ione dell'art. 3 del decreto n. 124/1993. T ra le novità che inter verranno dal 1 gennaio 2008 va s egnalata la possibilità di accor di, a livello aziendale, intercorrenti direttamente tr a datore di lavoro e s ingoli lavoratori. Detti accor di avranno, comunque, un'efficacia limitata ai soli soggetti firmatari degli accor di stessi, non potendo in alcun modo iner ir e ai lavoratori, pur appar tenenti alla medesima az ienda, che non vi abbiano pr es o par te e non determinando, conseguentemente, alcun vincolo nei loro confr onti. Pertanto, tali accor di non possono essere inclus i tra quelli di cui all'art.8, comma 7, lettera b), del decreto, al fine di regolare la devoluzione tacita del TFR degli altri dipendenti dell'impresa. Da s egnalar e è anche l'ins er imento tr a le fonti istitutive delle for me pensionis tiche complementar i delle r egioni, cui è anche conferito il compito di disciplinare con legge r egionale il funzionamento di tali forme, nel rispetto comunque della nor mativa naz ionale di settore. Resta ovviamente fer ma la possibilità delle Regioni di promuovere e favor ire lo sviluppo di iniziative di pr evidenz a complementare, come già sperimentato nell'attuale contes to nor mativo, in primo luogo attraverso formule che pr evedano il coinvolgimento della contrattaz ione collettiva. Per completezza, il decreto r iconduce nell'alveo delle fonti istitutive anche le società is titutrici dei f ondi pensione aper ti e delle for me pens ionistiche complementari attuate mediante contr atti di assicurazione s ulla vita. I nfine, la letter a g), del comma 1 dell'art. 3 del decreto confer ma tra le fonti istitutive gli enti previdenziali di diritto pr ivato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbr aio 1996, n. 103 (come oggi previsto dal comma 1-bis, dell'art. 3 del decreto n. 124/1993, introdotto dall'art. 1, comma 35, della legge 23 agosto 2004, n. 243.) Ai predetti enti è dunque cons entito pr ovvedere, sia dir ettamente, tramite delibera degli enti stessi, sia anche s ulla bas e di contratti collettivi o accor di fra lavoratori, all'istituzione di nuove for me di pr evidenz a complementare. Costituzione dei f ondi pensione e autor izzazione all'esercizio. Per quanto attiene ai f ondi pensione negoziali, a far tempo dal 1 gennaio 2008 risulterà modificata, in chiave di snellimento e semplificazione, la pr ocedur a per il riconoscimento della per s onalità giuridica. In deroga alle dis pos izioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento cons eguir à direttamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVI P, senza che più occorra un ulteriore pr ovvedimento del Ministero del lavoro. La COVI P provvederà, per tali f ondi pensione, alla tenuta del registro delle per s one giur idiche.

18 Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento cons eguir à direttamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVI P, senza che più occorra un ulteriore pr ovvedimento del Ministero del lavoro. La COVI P provvederà, per tali f ondi pensione, alla tenuta del registro delle per s one giur idiche. Al riguardo, tenuto anche conto dei chiarimenti forniti alla COVI P nella direttiva minis ter iale, si ha pr es ente che anche i f ondi pensione che risulteranno già cos tituiti come s oggetti dotati di personalità giur idica (siano essi f ondi pensione negoziali di nuova is tituzione ovvero f ondi pensione pr ees is tenti) dovranno essere, da tale data, iscritti nel registro tenuto dalla COVI P, la quale pr ovvederà all'acquisizione dei fascicoli da parte delle Pr efetture competenti. Le for me pens ionis tiche pr omosse dagli enti di cui al decr eto legis lativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbr aio 1996, n. 103 possono essere costituite come as s ociazioni non riconosciute ovvero come s oggetti dotati di personalità giur idica; è, inoltre, ammessa l'adoz ione della for ma del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del medesimo ente, con gli effetti di cui all'art del codice civile, gestito separatamente r is petto alle altr e attività dell'ente. L'adozione del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, è, in ogni caso, l'unica for maammessa per i f ondi pensione aper ti e per le forme pens ionis tiche complementar i attuate mediante contr atti di assicurazione s ulla vita. La dis pos iz ione, già es is tente per i f ondi pensione aper ti, riveste r ilevanti profili di novità con riferimento alle forme pens ionis tiche complementar i di cui all'art. 13 comma 1, lettera b), del decreto. Ciascuna impr es a assicurativa s ar à, pertanto, tenuta ad adottare un'appos ita deliber az ione volta alla cos tituzione di un patrimonio di destinazione con riguardo alle for me pens ionistiche attuate mediante contratti di assicurazione s ulla vita. Come pr ecis ato nella dir ettiva ministeriale, nella cos tituzione del patrimonio s epar ato le impr es e di assicurazione dovr anno oper ar e s econdo le modalità s tabilite dall'isvap. I noltre, l'operatività delle for me pens ionis tiche individuali attuate mediante contr atti di assicurazione s ulla vita s ar à s ubor dinata alla prevista adoz ione del regolamento, redatto in base alle dir ettive impar tite dalla COVI P e dalla s tessa pr eventivamente appr ovato, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altr e for me pens ionis tiche, la compar abilità dei costi e dei risultati di ges t ione, la tras par enza dei costi e delle condizioni contrattuali, le modalità di comunicazione agli iscritti e alla COVI P delle attività della for ma pens ionis tica e della pos iz ione individuale.

19 Alcune s ignificative modifiche ed integr azioni sono pr evis te dal decreto in materia di governance delle for me pens ionis tiche e dovr anno essere tenute pr es enti ai fini dei necessari adeguamenti. Il decreto valor izza il ruolo del responsabile del fondo dis ponendo che per tutte le for me pensionis tiche complementar i, senza eccez ione alcuna, si debba procedere alla nomina di un responsabile della for ma s tessa. L'organo competente ad effettuare la pr edetta nomina s ar à il consiglio di costi e dei risultati di ges t ione, la tras par enza dei costi e delle condizioni contrattuali, le modalità di comunicazione agli iscritti e alla COVI P delle attività della for ma pens ionis tica e della pos iz ione individuale. Unitamente al regolamento, dovranno essere tr as messe alla Commissione anche le condizioni generali dei contratti, per le quali il decreto r ichiama espressamente l'es igenza di comunicazione pr ima della lor o applicazione. Le eventuali modifiche s uccessive delle condizioni generali dei contratti dovranno essere par imenti trasmesse, da par te delle impr es e assicurative, alla COVI P sempre in via pr eventiva r is petto alla lor o concreta applicazione. I scrizione all'albo della COVI P. T utte le for me pens ionis tiche complementar i (con la s ola eccez ione delle forme pens ionis tiche is tituite all'inter no di enti pubblici, anche economici, che es er citano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutar ia o in materia assicurativa) dovranno essere is cr itte nell'apposito albo tenuto a cur a della COVI P. Ciò cos tituir à una novità di rilievo per le forme pens ionis tiche attuate mediante contratti di assicurazione s ulla vita, le quali saranno ins er ite nell'albo s olo ad es ito della pr ocedur a di appr ovazione del relativo r egolamento. Dette for me potr anno essere is cr itte all'albo della COVI P solo a par tir e dal 1 gennaio Si ha infatti presente che s econdo l'ar t. 19 del decreto n. 252/2005 spetta alla COVI P definire «al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e por tabilità», le condizioni che le forme devono s oddisfar e «per poter essere r icondotte nell'ambito di applicazione del (...) decreto ed essere is cr itte all'albo». Considerando pertanto che, per le for me individuali assicurative, la r ealizzazione dei suddetti principi di trasparenza, comparabilità e por tabilità è s tr ettamente correlata all'entrata in vigore della nuova dis ciplina della pr evidenz a complementare, tali forme potr anno essere is cr itte all'albo s oltanto una volta inter venuto l'adeguamento alle nuove nor me, avendo pr oceduto alla costituzione del patrimonio autonomo e s epar ato e avendo r icevuto l'appr ovazione del relativo r egolamento. Responsabile delle for me pens ionis tiche complementar i.

20 Alcune s ignificative modifiche ed integr azioni sono pr evis te dal decreto in materia di governance delle for me pens ionis tiche e dovr anno essere tenute pr es enti ai fini dei necessari adeguamenti. Il decreto valor izza il ruolo del responsabile del fondo dis ponendo che per tutte le for me pensionis tiche complementar i, senza eccez ione alcuna, si debba procedere alla nomina di un responsabile della for ma s tessa. L'organo competente ad effettuare la pr edetta nomina s ar à il consiglio di amministrazione del fondo pens ione, qualora s i tratti di un soggetto giuridico, ovvero della s ocietà o ente pr omotor e della for ma pens ionis tica, qualora pr iva di soggettività. I n particolare, questa novità r ives tir à r ilievo s opr attutto per le for me pensionis tiche complementar i attuate mediante contr atti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto, per le quali non è oggi prevista la figur a del responsabile. Dette for me dovr anno procedere alla r elativa nomina, nel rispetto delle pr evis ioni del decreto, in modo da dis porre di tale figur a a far tempo dal 1 gennaio Per i f ondi aperti, per i quali la figur a del responsabile del fondo r is ulta già contemplata dall'attuale nor mativa, oltre a pr oceder e ai necessari adeguamenti quanto alle nuove funzioni da attribuir e al responsabile, si richiama l'attenz ione s ulla necessità che, a far tempo dal 1 gennaio 2008, i soggetti incaricati non si trovino nelle situazioni di incompatibilità delineate nell'ar t. 5, comma 3, del decreto. Al riguardo, si evidenzia che l'incar ico di responsabile dei f ondi pensione aperti e delle for me pens ionis tiche complementar i attuate mediante contratti di assicurazione s ulla vita non potrà, in ogni caso, essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della for ma stessa e s ar à incompatibile con lo s volgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'oper a continuativa pr esso i soggetti istitutori delle forme s tesse, ovvero pr esso le s ocietà da ques te controllate o che le contr ollano. Con riferimento alle s ocietà che hanno is tituito una plur alità di f ondi pensione aper ti o di forme pens ionis tiche complementar i mediante contratti di assicurazione s ulla vita, pur restando ammessa la possibilità che s ia affidato ad uno s tesso s oggetto l'incar ico di responsabile di più forme pens ionis tiche, dovrà evitar s i la concentraz ione s ul medesimo soggetto di un numero eccessivo di incarichi, considerati i delicati compiti che lo s tesso è chiamato a s volger e nell'interesse degli iscritti. Per i f ondi pensione negoziali istituiti mediante accor di, potrà essere sufficiente pr ovvedere ad integr ar e le competenze del direttore gener ale, figura ques ta in genere già pr evis ta, nei termini indicati dal decreto. Eventualmente, potrà essere valutata l'oppor tunità di conferire il predetto incarico di responsabile del fondo anche a s oggetto dis tinto dal direttore generale.

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