P r eambolo. Ar t icolo 1. Contributi

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "P r eambolo. Ar t icolo 1. Contributi"

Transcript

1 D,L gs. 30 aprile 1997, n R egime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo P r eambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, T abella A, T abella B, T abella C, T abella D, Note, P r eambolo I L PRESIDENTE DELLA REPUBB LI CA Vis ti gli articoli 76 e87 della Cos tituzione; Vis to l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335; Vis to l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; Vis ta la pr eliminar e deliber azione del Consiglio dei Ministri, adottata nella r iunione del 12 dicembre 1996; Acquis to il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del S enato della Repubblica; Vis ta la deliber az ione del Consiglio dei Ministri, adottata nella r iunione del 30 aprile 1997; S ulla pr opos ta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza s ociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della pr ogr ammazione economica; EMANA il seguente decr eto legis lativo: Ar t icolo 1 Contributi 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscr itto al Fondo pens ioni per i lavoratori dello s pettacolo, istituito pr es s o l'ente naz ionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello s pettacolo (ENPALS ) - di seguito denominato Fondo - s ucces s ivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è s tabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pens ioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione gener ale obbligator ia. 2. Dal 1 gennaio 1997 per il personale già is cr itto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a car ico dei lavoratori è s tabilito nella medes ima mis ur a in vigore nell'as s icur azione generale obbligator ia. 3. Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6, l'aliquota contr ibutiva dovuta per il personale già iscr itto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appar tenente alle categor ie dalla numer o 1 alla numer o 14 dell'articolo 3 del decreto legis lativo del Capo provvisorio dello S tato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e s ucces s ive modificazioni e integr azioni, è confer mata nella mis ur a del 10,10 per cento per la par te a car ico dei lavoratori. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono des tinate al Fondo, le quote di contribuzione attualmente r iguar danti il finanziamento delle pr es tazioni temporanee a car ico della ges tione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il limite mas s imo della misur a pr evista dal decreto del Ministro del lavoro e della pr evidenza s ociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbr aio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - s erie gener ale - n. 83 in data 9 aprile L'eventuale oner e r es iduo der ivante dalla differ enza fra l'aliquota in vigore nell'as s icur azione generale obbligator ia e quella r is ultante dalla s omma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione des tinate al Fondo ai sensi del comma 4, è pos to a car ico dei

2 datori di lavoro e l aliquota levata a decorrere dal 1 gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell aliquota in vigore nell assicurazione generale obbligator ia. 6. A par tir e dal 1 gennaio dell anno s ucces s ivo a quello nel quale s i verificata la parificazione dell aliquota contr ibutiva comples s iva a quella in vigore nell assicurazione generale obbligator ia, le aliquote contributive a car ico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medes ima mis ura della corrispondente aliquota in vigore nell assicurazione generale obbligator ia. 7. Nei confronti dei lavoratori di cui all articolo 2, comma 1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione gior nalier a s uper ior e a lir e , le impr es e potranno es er citar e r ivals a per un ammontare par i al 40 per cento dei contributi dovuti sulla par te di retribuzione eccedente il predetto impor to. A decorrere dal 1 gennaio 1998, la pr edetta per centual r idotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla s ua completa s oppr essione. L articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, abrogato. 8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente s ulla r etr ibuzione giornaliera non eccedente il limite mas s imo di lire Fermo r es tando il disposto di cui all articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la r etr ibuz ione gior nalier a s ia s uper ior e a lir e l aliquota contr ibutiva dovuta s ul massimale di retribuzione gior nalier a imponibile corrispondente a cias cuna fas cia ed accr editato un numero di giorni di contribuzione, con un mas simo di otto, secondo l allegata T abella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la pr evigente nor mativa. Sulla par te di retribuzione eccedente il mas simale di retribuzione imponibile r elativo a cias cuna fas cia, si applica un contributo di solidarietà nella mis ur a del 5 per cento d i cui 2,50 per cento a car ico del datore di lavoro e 2,50 per cento a car ico del lavoratore. 9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle fas ce di retribuzione gior naliera e del mas simale di retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente r ivalutati sulla bas e dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall I S T AT I l settimo comma dell articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sostituito dal seguente: "Ai fini del calcolo della r etr ibuz ione gior nalier a pensionabile non si prendono in considerazione, per la par te eccedente, le r etribuz ioni giornaliere s uper ior i al limite di lire A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite rivalutato annualmente s ulla bas e dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall I STAT." Per il personale di cui al comma 1, nonché a color o che es er citano la facoltà di opzione ai sens i dell articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, appar tenente al gruppo di cui all articolo 2, comma 2, lettera a), stabilita una r etr ibuzione gior naliera di riferimento par i al massimale annuo di retribuzione pens ionabile vigente tempo per tempo nell as s icurazione generale obbligator ia ai sensi dell articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, divis o per I n caso di retribuzioni giornaliere s uper ior i a quella di riferimento di cui al comma 11, accreditato un giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione par i alla r etr ibuzione di riferimento, fino a concorrenza del numero di giornate individuate dall articolo 6, comma 2, del decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n La fraz ione di retribuzione infer ior e a quella di riferimento cons ider ata utile al fine dell accr editamento di una gior nata contr ibutiva I l numero delle gior nate di contribuzione che pos s ono es s er e accr editate in ogni anno non deve s uper ar e le 312.

3 1 4. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che es ercitano la facoltà di opzione ai sensi dell articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione a par tir e dal 1 gennaio 1997 le dispos izioni di cui all articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale r etributivo e pens ionabile s i applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo r is petto a quanto pr evis to nell articolo 1, comma 5, lettera a) e b), del decreto legis lativo 14 dicembre 1995, n. 579, da ver s ar e al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a car ico del datore di lavoro e 2,50 per cento a car ico del lavoratore Ai soli fini dell acquisizione del diritto alla cor r es pons ione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all articolo 2, comma 1, lettera a), che pos s ano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figur ativi versati o accr editati nel Fondo, accr editato, dufficio, negli anni in cui la r etr ibuzione globale per cepita dal lavoratore non superi quattro volte l impor to del trattamento minimo in vigore nell assicurazione gener ale obbligatoria, un numero mas s imo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accr editamento cons entito per un numero di anni non superiore a 10. (2) Ar t icolo 2 S oggetti assicurati al Fondo pens ioni per i lavoratori dello s pettacolo is tituito pr es s o l ENPALS 1. Nell ambito delle categor ie di cui all articolo 3 del decreto legis lativo del Capo pr ovvisorio dello S tato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integr az ioni, ai fini dell individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle pr es tazioni, i lavoratori vengono dis tinti in tre gr uppi, indipendentemente dalla natur a autonoma o s ubordinata del rappor to di lavoro e individuati con successivo decr eto del Ministro del lavoro e della pr evidenza s ociale da emanarsi entro s es s anta gior ni dalla data di entrata in vigore del presente decr eto, a s econda che: a) prestino a tempo determinato, attività ar tis tica o tecnica, direttamente connessa con la pr oduz ione e la r ealiz z az ione di spettacoli; b) prestino a tempo deter minato attività al di fuori delle ipotes i di cui alla lettera a); c) prestino attività a tempo indeter minato (3). 2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell annualità di contribuzione r ichies to per il sorgere del diritto alle pr es tazioni si considera s oddis fatto con riferimento a: a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appar tenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1; b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appar tenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1; c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma Per la deter minaz ione del numero comples s ivo di giornate accr editate, per l acquisizione del diritto alle pr es taz ioni, nel caso di passaggio fr a i diversi gruppi, quelle r elative al gruppo di

4 provenienza s ono ripr opor zionate in base al rappor to es is tente tr a i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione pr evisti per il diritto alle pr es tazioni. 4. Ai fini del diritto alle pr es tazioni e dell individuaz ione dell età pens ionabile, gli assicurati sono cons iderati appar tenenti alla categoria, tra quelle indicate all articolo 3 del decreto legis lativo del Capo pr ovvisorio dello S tato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e s ucces s ive modificazioni e integr azioni, nella quale hanno acquis ito maggior e anzianità contr ibutiva. Il medesimo cr iter io s i applica anche ai fini della r ipar tiz ione di cui al comma L articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, abrogato. Ar t icolo 3 Regime pens ionistico degli iscritti al Fondo pens ioni per i lavoratori dello s pettacolo is tituito presso l ENPALS 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un anzianità as s icur ativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pens ion inter amente liquidata s econdo il sistema r etr ibutivo pr evis to dalla nor mativa vigente. 2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un anzianità as s icur ativa e contributiva infer ior e a 18 anni interi, la pens ion deter minata in base al criterio del pro-quota di cui all articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n Per il calcolo della quota di pensione r elativa alle anzianità contr ibutive matur ate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui all articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della r etr ibuz ione pens ionabil incr ementato secondo l allegata T abella B. 4. Per i lavoratori di cui all articolo 2, comma 1, lettera a), la r etr ibuzione gior nalier a pensionabile di cui all articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, costituita dalla media delle r etribuzioni giornaliere più elevate as s oggettate a contribuzione. Per i lavoratori di cui all articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la r etr ibuzione giornaliera pens ionabil cos tituita dalla media delle ultime r etribuz ioni giornaliere assoggettate a contr ibuzione. Il numero delle gior nate di retribuzione deter minato s econdo quanto dis pos to al comma La r etr ibuzione gior naliera pens ionabile di cui ai commi 3 e 4 indicizzata s econdo il dispos to dell articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se r ifer ite a per iodi anteriori al 1 gennaio 1993, ed ai sensi dell articolo 7, comma 4, del decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n. 503, se r iferite a per iodi successivi alla predetta data. 6. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le dis pos izioni in tema di opzione di cui all articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e pr ivi di anzianità contr ibutiva alla pr edetta data, in luogo delle pens ioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medes imo er oga un unica pr es taz ione denominata " pens ione di vecchiaia".

5 Ar t icolo 4 Modalità di calcolo e r equis iti d accesso delle pr es taz ioni pensionistiche 1. A par tir e dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello s pettacolo di cui all articolo 5, comma 2, del decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n. 503, già is cr itti alla data del 31 dicembre 1995, l età pens ionabil gradualmente elevata in ragione di un anno anagr afico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell età pr evista dall as s icur az ione gener ale obbligatoria, salvo quanto dis pos to dal comma I l diritto alla pens ione di vecchiaia s ubor dinato al compimento dell età indicata nell allegata tabella C per i lavoratori già iscr itti alla data del 31 dicembre 1995 ed appar tenenti alle s eguenti categorie: a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e discj ockey; b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematogr afico; c) direttori dorchestra e s os tituti; d) figuranti e indos s ator i. 3. Per i lavoratori dello s pettacolo già iscr itti alla data del 31 dicembre 1995, appar tenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica legger a, continuano a tr ovar e applicazione i limiti di età s tabiliti dalle dispos izioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decr eto. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello s pettacolo appar tenenti alle categor ie dei tersicorei e ballerini già iscr itti alla data del 31 dicembre 1995 l età pens ionabil gradualmente elevata in ragione di un anno anagr afico ogni diciotto mes i fino a r aggiunger e l età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne (4). 5. Ai fini dell accesso al diritto alle pr es taz ioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pens ione quando s iano tr as cor s i almeno venti anni dalla data iniz iale dell assicurazione al Fondo e r isultino ver s ati in loro favor e un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accr editati ai sensi dell articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o baller ino, secondo l allegata tabella D. 6. Per le pens ioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori di cui all articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianità pr evisti dall articolo 8, comma 3, del decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n. 503, l importo del relativo tr attamento pens ionis tico r idotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, secondo le per centuali indicate nella tabella A di cui all articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n Ai fini dell accesso al diritto alle pr es taz ioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integr az ioni, devono r iferirs i esclusivamente ad effettive pr es tazioni lavorative s volte nel settore dello s pettacolo. L articolo 6, secondo comma, e le par ole: "di cui almeno due ter zi riferiti ad effettive pr es tazioni lavorative s volte nel settore dello s pettacolo" dell articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abr ogati.

6 8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza s ucces s iva alla data di entrata in vigore del presente decr eto, per la quota di pensione r elativa alle anz ianità matur ate successivamente al 31 dicembre 1992, l aliquota di rendimento annuo del 2 per cento applicata s ino alla quota di retribuzione gior naliera pens ionabile cor r ispondente al limite mas simo della r etr ibuzione annua pens ionabile in vigore tempo per tempo nell assicurazione generale obbligator ia divis o per 312. Le quote di retribuzione gior nalier a pens ionabile eccedenti il suddetto limite s ono computate s econdo le aliquote di rendimento pr evis te dall articolo 12 del decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n Per i lavoratori di cui all articolo 3, comma 7, l importo della pens ione annua deter minato sulla bas e di quanto dis pos to dall articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n L aliquota di computo per il calcolo delle pr es tazioni di cui al comma 9 fissata al 33 per cento. La contr ibuzione cos ì ottenuta r ivalutata in base ai criteri di cui allarticolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altr es ì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del Ai lavoratori di cui all articolo 3, comma 7, si applica l articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del Per i lavoratori appartenenti alle categor ie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la s pecificità dell attività lavor ativa s volta, in deroga a quanto pr evis to dall articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, consentito aggiunger e alla pr opr ia età anagr afica, ai fini del conseguimento dell età pens ionabile pr evis ta dall articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente s volto nelle s uddette qualifiche, fino ad un mas simo di cinque anni I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell anticipo dell età pens ionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un aliquota contr ibutiva aggiuntiva di finanziamento par i, rispettivamente all 1 per cento e al 2 per cento. Ar t icolo 5 Pensioni di invalidità s pecifica 1. Gli iscritti al Fondo: appartenenti alle categor ie indicate all articolo 4, commi 2, 3 e 4, anche se is cr itti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pens ione di invalidità s pecifica alle s eguenti condizioni: a) abbiano r aggiunto il trentesimo anno di età; b) abbiano per duto la capacità di lavoro s pecifica n ell es ercizio dell attività professionale abituale o pr evalente per infermità, difetto fis ico o mentale, in modo tale e per manente; c) siano tr as cor s i almeno cinque anni dalla data di inizio dell as s icur azione;

7 d) possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accr editati, dei quali almeno 120 nel triennio pr ecedente la data di presentazione della domanda di pensione; e) i contributi di cui alla lettera d) devono r is ultar e ver s ati per lavoro s volto nella sola attività pr ofes s ionale abitua le e pr evalente per la qual r ichies to il riconoscimento dell invalidità s pecifica. 2. I l primo, secondo e ter zo comma dell articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abr ogati. Ar t icolo 6 Prosecuzione volontar ia 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 le dis pos izioni che r egolano la dis ciplina della pr os ecuz ione volontaria pr es s o l assicurazione gener ale obbligator ia ges tita dall I stituto naz ionale della previdenza s ociale s ono es tes e all as s icur azione obbligator ia per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo. 2. L importo del contributo volontario minimo determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie gior nalier e delle s ingole classi di retribuzioni da individuar s i, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decr eto, con appos ite tabella adottate dal Consiglio di amministrazione dell Ente e appr ovate dal Ministero del lavoro e della previdenza s ociale. 3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggior nate per iodicamente in base ai medes imi criteri in vigore nell assicurazione gener ale obbligatoria. 4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle var iazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l assicurazione gener ale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo. 5. La tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, abrogata. Ar t icolo 7 Norme trans itor ie e finali 1. Per quanto non disciplinato dalla nor mativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicaz ione le dis pos izioni in vigore nell as s icur az ione gener ale obbligatoria. 2. Le nor me del presente decr eto non si applicano ai calciatori ed agli allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, nonché agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. Il presente decr eto, munito del sigillo dello S tato, sarà ins er ito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque s petti di osservarlo e di farlo os s er vare.

8 T abella A (ar t. 1, co. 8) Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera imponibile Giorni di contribuzione accreditati Oltre T abella B (art. 3, co. 3) Anni Lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) Lavoratori di cui all')art. 2, comma 1, lettera b Lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) T abella C ( Ar t. 4, comma 2 ) ( 5 ) Decorrenza della pensione Uomini Donne Dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno Dal 1 luglio 1999 al 31 dicembre Dal 1 gennaio T abella D (art. 4, co. 5) - 1 gennaio 1997: luglio 1998: gennaio 2000: luglio 2001: gennaio 2003: luglio 2004: 2.400

9 Not e (1)Per il regime pens ionistico degli iscritti al Fondo pens ioni per gli sportivi professionisti, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n (2)Comma modificato dall art. 43, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1 gennaio (3)Per la dis tinzione, in tre gr uppi, delle categor ie dei soggetti assicurati al fondo pens ioni dei lavoratori dello s pettacolo is tituito pr es s o l ENPALS, vedi il D.M. 10 novembre (4)Comma modificato dall art. 59, comma 12, lett. e), L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio (5)T abella s os tituita dall art. 59, comma 12, lett. d), L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio I ndiet r o

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

RIFORMA DELLE PENSIONI I POSSIBILI SCENARI

RIFORMA DELLE PENSIONI I POSSIBILI SCENARI RIFORMA DELLE PENSIONI I POSSIBILI SCENARI Si sintetizzano, nelle schede che seguono, gli effetti che, in materia di pensionamento e di trattamento pensionistico, si avranno qualora dovessero essere approvate

Dettagli

COPIA BOZZA FINALE PER PRESENTAZIONE EMENDAMENTI STATUTO. Testo vigente Bozza finale Note

COPIA BOZZA FINALE PER PRESENTAZIONE EMENDAMENTI STATUTO. Testo vigente Bozza finale Note COPIA BOZZA FINALE PER PRESENTAZIONE EMENDAMENTI STATUTO Testo vigente Bozza finale Note Art. 22 - Contributo soggettivo Art. 22 - Contributo soggettivo Art. 22 - Contributo soggettivo 22.1 - Il contributo

Dettagli

D.P.C.M. 16-0 4-1 9 9 9, n. 215 - Decr et o taglia decibel S ommario, Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.

D.P.C.M. 16-0 4-1 9 9 9, n. 215 - Decr et o taglia decibel S ommario, Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art. D.P.C.M. 16-0 4-1 9 9 9, n. 215 - Decr et o taglia decibel S ommario, Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Allegato A, S ommar io Preambolo Art. 1. - Campo di applicaz ione

Dettagli

Le pensioni nel 2006

Le pensioni nel 2006 Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Dettagli

Le pensioni nel 2005

Le pensioni nel 2005 marzo 2005 Le pensioni nel 2005 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo con decorrenza nell anno 2005 è stato definitivamente

Dettagli

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233. Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al: 19 6 2015

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233. Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al: 19 6 2015 LEGGE 2 agosto 1990, n. 233 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Vigente al: 19 6 2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c. Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Direzione Prestazioni Previdenziali MESSAGGIO N. 1 DEL 15/02/2008

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 184.

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 184. DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 184. Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria

Dettagli

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIREZIONE GENERALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIREZIONE GENERALE Enpals: le pensioni di anzianità e vecchiaia dal 2008 (Enpals, Circolare 15.2.2008 n. 1) Modifiche alla legge 23.8.2004 n. 243 introdotte dalla legge 24.12.2007 n.247 recante Norme di attuazione del protocollo

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Le pensioni dei dipendenti pubblici: novità e prospettive

Le pensioni dei dipendenti pubblici: novità e prospettive Le pensioni dei dipendenti pubblici: novità e prospettive Le linee guida delle riforme Il sistema pensionistico pubblico, a ripartizione, subisce l influenza dei seguenti fenomeni: - variazione nel rapporto

Dettagli

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

RIFORMA DINI. Legge 08 agosto 1995 n. 335

RIFORMA DINI. Legge 08 agosto 1995 n. 335 RIFORMA DINI Legge 08 agosto 1995 n. 335 La legge 335/95 ha previsto tre distinti sistemi per la determinazione delle pensioni: Sistema contributivo per neoassunti dall 1 gennaio 1996 e per coloro che

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

COMUNICAZIONI DAL DELEGATO INARCASSA

COMUNICAZIONI DAL DELEGATO INARCASSA COMUNICAZIONI DAL DELEGATO INARCASSA Il Delegato INARCASSA Arch. Antonio Crobe, comunica che nella seduta del 25 26 /03 /2010, il Comitato Nazionale dei Delegati, - Visto il Decreto Interministeriale del

Dettagli

LE PENSIONI NEL 2006 PREVIDENZA

LE PENSIONI NEL 2006 PREVIDENZA LE PENSIONI NEL 2006 Gli aggiornamenti sugli aspetti di maggior interesse della normativa previdenziale Inps Daniela Fiorino TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Secondo l art., comma 1, della legge 29/5/82,

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Testo in vigore Testo emendato ART. 3 (Contributo obbligatorio) 1.Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, ai sensi dell

Dettagli

NEWS INCA LODI speciale Manovra Monti

NEWS INCA LODI speciale Manovra Monti DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L EQUITA E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Questo dovrebbe essere il testo che va in discussione alle camere diverso in alcuni punti dal testo riportato sul precedente

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre

Dettagli

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi: ok dall'inps Ipsoa.it

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi: ok dall'inps Ipsoa.it Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi: ok dall'inps Ipsoa.it di Aldo Forte Pubblicista Esperto in materia previdenziale L'Inps, con la circolare n. 16/2013, chiarisce che per i soggetti con un'anzianita'

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

La previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri tra rischi e opportunità. L impatto delle riforme sulla Casse CNPADC e CNPR

La previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri tra rischi e opportunità. L impatto delle riforme sulla Casse CNPADC e CNPR La previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri tra rischi e opportunità L impatto delle riforme sulla Casse CNPADC e CNPR Il sistema previdenziale obbligatorio dei liberi professionisti Previdenza

Dettagli

OGGETTO: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

OGGETTO: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 30-05-2007 Messaggio n. 13792 Allegati 1 OGGETTO: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI 1 LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DECRETO LEGISLATIVO N 42/2006 LEGGE N 247/2007 DECRETO LEGGE N 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N 214/2011 2 1 Totalizzazione La nuova disposizione esordisce con

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

PrevAer Fondo Pensione

PrevAer Fondo Pensione Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi

Dettagli

Cenni sulle pensioni.

Cenni sulle pensioni. Cenni sulle pensioni. Di seguito una sintesi della normativa in vigore dal 1 gennaio 2012 e dei requisiti dal 1 gennaio 2014. assistenza.previdenza@fisac.it 1 Pensioni dal 1 gennaio 2012 A partire dal

Dettagli

LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA

LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA La Cassa è stata istituita con legge 8 gennaio 1952 ed è stata trasformata, a decorrere da 1 gennaio 1995, in fondazione con personalità giuridica di diritto

Dettagli

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 Allegato 4 Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di acceso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 83 del 13 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Indennità ASPI anche per i soci lavoratori delle cooperative Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

Dettagli

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in

Dettagli

Roma, marzo 2012 GUIDA PRATICA AI REQUISITI DI

Roma, marzo 2012 GUIDA PRATICA AI REQUISITI DI Roma, marzo 2012 GUIDA PRATICA AI REQUISITI DI PENSIONABILITÁ Indice Inquadramento previdenziale dipendenti Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Nuovi riferimenti normativi Pensione di vecchiaia: requisiti

Dettagli

TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

TASSAZIONE DEI RENDIMENTI GLI ASPETTI FISCALI Deducibilità dei contributi A tutti i lavoratori è riconosciuta la deducibilità dei contributi a proprio carico versati alle forme pensionistiche complementari fino ad un massimo di

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (FPLS)

FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (FPLS) FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (FPLS) I lavoratori iscritti al fondo I lavoratori dello spettacolo sono iscritti all ex gestione ENPALS, soppresso nel 11 e confluito nell INPS tra le forme

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 21/04/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 21/04/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 21/04/2015 Circolare n. 80 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Informativa dei delegati Cassa Geometri relativa al Comitato delegati dei giorni 23/24/25 maggio c.a.. Il referente regionale Geom.

Informativa dei delegati Cassa Geometri relativa al Comitato delegati dei giorni 23/24/25 maggio c.a.. Il referente regionale Geom. Informativa dei delegati Cassa Geometri relativa al Comitato delegati dei giorni 23/24/25 maggio c.a.. Il referente regionale Geom. Betti Elio comunica ai collegi della Regione i risultati del bilancio

Dettagli

La Riforma Previdenziale introdotta dal Decreto Monti D.L. 6.12.2011, n 201

La Riforma Previdenziale introdotta dal Decreto Monti D.L. 6.12.2011, n 201 Vita e lavoro in Italia La Riforma Previdenziale introdotta dal Decreto Monti D.L. 6.12.2011, n 201 Un periodo ricco di trasformazioni Come spiega il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul

Dettagli

Decr et o 07-0 8-1 9 9 8 - Nor me di attuazione del REA I ndice, Preambolo, Art.1, Art.2, ALLEGATO A, I ndice. Preambolo. Art. 1. Art. 2.

Decr et o 07-0 8-1 9 9 8 - Nor me di attuazione del REA I ndice, Preambolo, Art.1, Art.2, ALLEGATO A, I ndice. Preambolo. Art. 1. Art. 2. Decr et o 07-0 8-1 9 9 8 - Nor me di attuazione del REA I ndice, Preambolo, Art.1, Art.2, ALLEGATO A, I ndice Preambolo Art. 1. Art. 2. Allegato A P r eambolo I L DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCI O, ASSICURAZ

Dettagli

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI PRO-RATA CONTRIBUTIVO A decorrere dal 1 gennaio 2012,

Dettagli

IntegrazionePensionisticaAurora

IntegrazionePensionisticaAurora IntegrazionePensionisticaAurora Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5034 IntegrazionePensionisticaAurora Documento sul regime

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 243 21.12.2012 Pensioni: scadenze 2012 e novità 2013 Le norme previdenziali che scadono a fine anno e tutte le novità che ci

Dettagli

La riforma delle pensioni

La riforma delle pensioni La riforma delle pensioni A partire dal 1 gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Il

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO FONTEDIR Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA in forma abbreviata FONTEDIR DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO REGIME FISCALE

Dettagli

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M. LA RIFORMA PREVIDENZIALE FORNERO APPLICAZIONE ai LAVORATORI MARITTIMI

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M. LA RIFORMA PREVIDENZIALE FORNERO APPLICAZIONE ai LAVORATORI MARITTIMI F E D E R M A N A G E R Via Ravenna 14-00161 ROMA U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M. UNIONE SINDACALE CAPITANI UNIONE NAZIONALE CAPITANI LUNGO CORSO AL COMANDO DIRETTORI di MACCHINA Segreteria Nazionale 16121

Dettagli

Circolare Inps sui nuovi requisiti per l'accesso alla pensione. Dal 1 gennaio 2016 cambiano le regole. I chiarimenti dell'ente di previdenza.

Circolare Inps sui nuovi requisiti per l'accesso alla pensione. Dal 1 gennaio 2016 cambiano le regole. I chiarimenti dell'ente di previdenza. Circolare Inps sui nuovi requisiti per l'accesso alla pensione Dal 1 gennaio 2016 cambiano le regole. I chiarimenti dell'ente di previdenza. É stata emanata dall'inps la circolare n. 63 del 20 marzo 2015

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Fondo Pensione Complementare per i Geometri Liberi Professionisti FONDO PENSIONE FUTURA Iscritto al n. 166 all Albo COVIP DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota

Dettagli

UNIPOL FUTURO PRESENTE

UNIPOL FUTURO PRESENTE Unipol Futuro Presente Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5050 UNIPOL FUTURO PRESENTE Documento sul regime fiscale Il presente

Dettagli

La pensione per i lavoratori in servizio al 31.12.1995

La pensione per i lavoratori in servizio al 31.12.1995 La pensione per i lavoratori in servizio al 31.12.1995 Pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia viene riconosciuta a condizione che ricorrono le seguenti condizioni: compimento dell età pensionabile

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali Roma, 05/03/2010 Circolare n. 33 Allegati n.2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche

Dettagli

Circolare INPS 2 marzo 2001 n. 49 L. 14 dicembre 2000, n. 385. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo. 1.

Circolare INPS 2 marzo 2001 n. 49 L. 14 dicembre 2000, n. 385. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo. 1. Circolare INPS 2 marzo 2001 n. 49 L. 14 dicembre 2000, n. 385. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo. Emanata dall'istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016 Direzione Centrale Entrate Roma, 29/01/2016 Circolare n. 15 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 14/03/2012

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 14/03/2012 Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 14/03/2012 Circolare n. 38 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 10/04/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 10/04/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 10/04/2015 Circolare n. 74 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/02/2012

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/02/2012 Direzione Centrale Entrate Roma, 03/02/2012 Circolare n. 14 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale Unipol Previdenza Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA Documento sul regime fiscale Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa

Dettagli

Le Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti, la Gestione Separata

Le Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti, la Gestione Separata Le Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti, la Gestione Separata Quadro giuridico di riferimento Livello di contribuzione Calcolo della prestazione (retributivo, misto e contributivo) Esempi di calcolo

Dettagli

Rinnovo 2006 - Tabelle

Rinnovo 2006 - Tabelle Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni Rinnovo 2006 - Tabelle Decreto 18 novembre 2005 G.U. n. 278 del 29 novembre 2005 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni

Dettagli

Rinnovo 2011 - Tabelle

Rinnovo 2011 - Tabelle Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Pensioni Rinnovo 2011 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 1,4% Limiti di reddito INVCIV totali 1,0% Indennità

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli

REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014

REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014 REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 6.5.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA

Dettagli

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativo Roma, 28/11/2008 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle

Dettagli

SOMMARIO. Art. 1 Art. 2

SOMMARIO. Art. 1 Art. 2 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Pubblicato

Dettagli

5. Prestazioni di natura previdenziale

5. Prestazioni di natura previdenziale 5. Prestazioni di natura previdenziale Premessa Il tema della riforma delle pensioni in questi ultimi anni, è stato materia di grande dibattito e di aspri scontri. Ricordiamo ad esempio la riforma Maroni

Dettagli

Le pensioni nel 2004

Le pensioni nel 2004 Le pensioni nel 2004 Con la presente si trasmette il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS, ad eccezione

Dettagli

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare: D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (1). Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori

Dettagli

BLOCK NOTES SUPPLEMENTO INFORMATIVO DI FABI UNINFORM PER GLI ISCRITTI FABI UNICREDIT

BLOCK NOTES SUPPLEMENTO INFORMATIVO DI FABI UNINFORM PER GLI ISCRITTI FABI UNICREDIT BLOCK NOTES SUPPLEMENTO INFORMATIVO DI FABI UNINFORM PER GLI ISCRITTI FABI UNICREDIT Ultimo aggiornamento Dicembre 2010 13 SOMMARIO 1 Modalità per Il riscatto della laurea ai fini INPS... 3 2 Condizioni

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale Unipol Previdenza Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA Documento sul regime fiscale Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa

Dettagli

Nuove pensioni: l Inps spiega requisiti e finestre di accesso Aldo Forte Esperto in materia previdenziale

Nuove pensioni: l Inps spiega requisiti e finestre di accesso Aldo Forte Esperto in materia previdenziale Nuove pensioni: l Inps spiega requisiti e finestre di accesso Aldo Forte Esperto in materia previdenziale Con circolare 15 maggio 2008, n. 60, l Inps detta le istruzioni per l accesso al pensionamento

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Documento Sul Regime Fiscale

Documento Sul Regime Fiscale 2015 Documento Sul Regime Fiscale Il presente documento illustra sinteticamente il regime fiscale in vigore a decorrere dall 1 gennaio 2007, alla luce delle disposizioni dell Agenzia delle Entrate (Circolare

Dettagli

Il nuovo cumulo, terza via per la pensione

Il nuovo cumulo, terza via per la pensione Il nuovo cumulo, terza via per la pensione La legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) per rendere meno gravosi i requisiti di accesso alla pensione dopo la riforma Monti-Fornero ha previsto, accanto

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA VII LEGISLATURA (N. 419) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla 13" Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

UNA RIFORMA STRUTTURALE CHE CAMBIA LE REGOLE PER LE PENSIONI

UNA RIFORMA STRUTTURALE CHE CAMBIA LE REGOLE PER LE PENSIONI UNA RIFORMA STRUTTURALE CHE CAMBIA LE REGOLE PER LE PENSIONI Il decreto Salva Italia (Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011) ha terminato il suo percorso con il voto di fiducia al Senato, quindi l art.

Dettagli

OGGETTO: versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2009

OGGETTO: versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2009 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale Entrate Roma, 06/08/2009 Circolare n. 98 Allegati n. 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione (allegato

Dettagli

Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564

Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564 Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564 D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa

Dettagli

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.

OGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria. ISTITUTO Roma, 17 maggio 2006 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Generale Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Dettagli

LE PENSIONI DAL 1 GENNAIO 2014. La pensione di vecchiaia

LE PENSIONI DAL 1 GENNAIO 2014. La pensione di vecchiaia LE PENSIONI DAL 1 GENNAIO 2014 La pensione di vecchiaia Entrano in gioco per l'ottenimento della pensione di vecchiaia i due requisiti anagrafico e contributivo. È richiesta inoltre la cessazione di qualsiasi

Dettagli

Sono da ricomprendere nell'ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti categorie di lavoratori.

Sono da ricomprendere nell'ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti categorie di lavoratori. Circolare INPS, 30 gennaio 2002, n. 29, Direzione Centrale delle Prestazioni - "Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai

Dettagli

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

nuove regole nuovo sistema di calcolo (valentino favero)

nuove regole nuovo sistema di calcolo (valentino favero) le nuove pensioni dal 1 gennaio 2012 nuove regole nuovo sistema di calcolo (valentino favero) D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, art.24 «3. Il

Dettagli

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare

Dettagli

Documento sul Regime Fiscale

Documento sul Regime Fiscale FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA HEWLETT- PACKARD ITALIANA S.r.l. E DI ALTRE SOCIETA DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1538 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato

Dettagli