ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE

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1 54DG13 Collana diretta da F. Izzo (magistrato) e G. Abbate (avvocato) L ESAME di AVVOCATO 2012 SINTESI MIRATA di ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE ORDINAMENTO FORENSE Condizioni per l esercizio della professione Soggetti professional Organi (Consiglio dell ordine, ecc.) Responsabilità del professionista orme processuali per l esercizio della professione DEONTOLOGIA FORENSE Norme general rocedimento disciplinare EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE Gruppo Editoriale Simone 2012 QUESTIONARIO IN APPENDICE CON LE DOMANDE D ESAME

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3 Copyright 2012 Simone S.p.A. Via F. Russo, 33/D Napoli Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l autorizzazione scritta dell editore. Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs , n. 30) Ideazione, progettazione, direzione: Federico del Giudice Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno Per conoscere le nostre novità editoriali consulta il sito internet:

4 PREMESSA Questo volume aggiornato al maggio 2012 nato dalla quarantennale esperienza delle Edizioni Simone, consente al lettore informatizzato di avere sul proprio tablet, i-phone, lettore e-book, pc e altri strumenti informatici una comoda sintesi della materia d esame. La scelta degli argomenti e il loro approfondimento sono stati calibrati sulle principali domande d esame che abitualmente vengono proposte agli aspiranti avvocati e che sono oggetto di vivaci discussioni e confronti sui forum specialistici. Un ricco elenco di tali domande è riportato in calce a questo volume. La stesura di questa sintesi mirata tiene conto che il lettore è già in possesso di pregresse conoscenze di base che è chiamato per sostenere il co loquio a rinfrescare ; pertanto vengono presentati alcuni argomenti ritenuti importanti sotto forma di trattazione organica, altri sotto forma di schede riassuntive sulle quali è facile orientarsi. Opportuni approfondimenti giurisprudenziali sono stati sapientemente inseriti per consentire all esaminando di dimostrare durante il colloquio padronanza e dimestichezza anche con l applicazione pratica delle norme. Si consiglia di affiancare ed integrare questo e-book con lo studio dei compendi e manuali Simone nonché con i volumi della collana I quaderni per l esame di avvocato, di cui questo lavoro non rappresenta una duplicato, ma solo una utile e ragionata sintesi panoramica del programma d esame.

5 PARTE I L ORDINAMENTO FORENSE CAPITOLO 1: Le condizioni per l esercizio della professione Pag. 5 CAPITOLO 2: I soggetti professionali Pag. 12 CAPITOLO 3: Gli organi Pag. 22 CAPITOLO 4: La responsabilità del professionista Pag. 28 CAPITOLO 5: Le norme processuali per l esercizio della professione Pag. 36 CAPITOLO 6: La retribuzione dell attività professionale Pag. 45 PARTE II ELEMENTI DI DEONTOLOGIA FORENSE CAPITOLO 1: Nozioni generali Pag. 52 CAPITOLO 2: Il procedimento disciplinare Pag. 60 Questionario Pag. 65

6 PARTE I L ORDINAMENTO FORENSE CAPITOLO 1 Le condizioni per l esercizio della professione Sommario: 1. L ordinamento forense vigente. Le fonti normative Le professioni di Avvocato e procuratore: definizioni e oggetto Iscrizione agli albi Requisiti per l iscrizione Procedura di iscrizione Rigetto e sospensioni Revoca e cancellazione Le iscrizioni di diritto Le incompatibilità. 1. L ORDINAMENTO FORENSE VIGENTE. LE FONTI NORMATIVE L ordinamento forense è il complesso delle norme che regolano la professione di avvocato o, meglio, le professioni legali; in queste vanno ricomprese la figura del praticante (quanto meno quello abilitato) e, per quello che ne sopravvive alla sua formale abolizione, la figura del procuratore. Tutta la materia relativa alla disciplina ed organizzazione dell esercizio della professione forense (tenuta degli albi professionali; condizioni per l iscrizione; cancellazione e disciplina; poteri e compiti del Consiglio Nazionale Forense) è regolata dal R.D.L , n. 1578, convertito con modifiche nella L , n. 36 (cd. Legge Professionale Forense) e dal R.D , n. 37 contenente norme integrative e di attuazione alla L. 36/1934 (cd. Regolamento d attuazione). Nel corso degli anni, entrambe le normative sono state integrate e modificate da numerose norme, tra le quali ricordiamo: D.P.R , n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l ammissione all esame di avvocato); L , n. 27 (Soppressione dell albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense); L , n. 14 (Legge comunitaria 2002); D.L , n. 112, conv. con modif. in L , n. 180 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione forense); D.Lgs , n. 28 (Mediazione finalizzata alla conciliazione); D.Lgs , n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) che, nella Parte Seconda, Titolo I, artt disciplina il procedimento per l iscrizione agli albi, registri o elenchi per l esercizio di professioni regolamentate. Il D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011, all art. 3, co. 5 ha elencato i principi che dovranno essere recepiti nella riforma degli ordinamenti professionali programmata entro i dodici mesi dall entrata in vigore del decreto: l accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull autonomia e sull indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; previsione dell obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali; la disciplina del tirocinio per l accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l effettivo svolgimento dell attività formativa e il suo adeguamento costante all esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto; il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all atto del conferimento dell incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell incarico; a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall esercizio dell attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massima-

7 6 Parte I: L ordinamento forense le; gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina; la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Il D.L , n. 1, conv. in L , n. 27, all art. 9, dispone espressamente l abrogazione delle tariffe professionali: le tariffe vigenti continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino all entrata in vigore dei decreti ministeriali che devono individuare parametri per la determinazione del compenso del professionista. Inoltre, specifica alcune direttive genericamente individuate dal D.L. 138/2011 cit., per la professione forense: ad es. prevedendo che la durata del tirocinio per l accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; che al tirocinante venga riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 2. LE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE: DEFINIZIONI E OGGETTO Nessuna delle leggi professionali succedutesi nel tempo e neppure il codice civile contengono, a differenza dei vari progetti di riforma della professione forense, la definizione di Avvocato, né contenevano quella di procuratore legale. Il dato non è infrequente (il codice civile definisce il testamento ma non il matrimonio o il contratto preliminare, ad es.) rispetto ad istituti o figure consolidatesi nel tempo e si spiega, a nostro avviso, appunto con la millenaria presenza nell ordinamento della figura dell Avvocato. Nel codice di procedura civile si individua indirettamente la definizione della professione di «procuratore legale» che ora, a seguito della abolizione della figura stessa, è confluita in quella di Avvocato. L art. 82, terzo comma, c.p.c., infatti, recita: «salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente». Il procuratore legale era, cioè, quel professionista forense cui era affidato necessariamente il compito di rappresentare la parte in giudizio in tutti i casi (la generalità) in cui essa non poteva stare in giudizio personalmente. Troveremo i segni di questo concetto nei cd. diritti di procuratore della Tariffa forense. Ora tale funzione è una di quelle riservate all Avvocato a seguito della legge abolitiva della professione di procuratore (L. 24 febbraio 1997, n. 27). L Avvocato è, anche e soprattutto, il professionista che dà consiglio ed assistenza di natura giuridica nelle vicende extragiudiziali (principalmente contratti, assemblee, conciliazioni, arbitrati o arbitraggi, ma è stato osservato acutamente che ogni vicenda umana può richiedere, anche solo per alcuni profili, l esigenza di un consiglio legale e, dunque, l assistenza di un Avvocato) e che assiste e difende la parte innanzi alle Autorità Giudiziarie. Assistenza e difesa in giudizio che si svolge attraverso: la ricostruzione giuridica della vicenda in collaborazione col cliente; la elaborazione dell impianto difensivo; la redazione degli atti giudiziari; la partecipazione ad udienze in cui debbano risolversi e perciò discutersi profili giuridici della controversia; la trattazione orale della causa attraverso la discussione, l arringa, la perorazione: sostanzialmente le voci di attività che ritroveremo negli onorari di Avvocato in materia giudiziale e in materia stragiudiziale della Tariffa forense. 3. ISCRIZIONE AGLI ALBI A) Generalità L art. 1 della L.P.F. dispone che: «Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato (o di procuratore) se non è iscritto nell albo professionale». La norma trova la sua ratio, soprattutto, nell esigenza di fornire ai cittadini prestazioni professionali qualificate, nonché quello di tutelare il buon andamento dell amministrazione, secondo il disposto dell art. 97 Cost. (DE MARZO-GRASSO-SIBILLA).

8 Capitolo 1: Le condizioni per l esercizio della professione 7 Condizione essenziale per l assunzione del titolo di avvocato nonché per l esercizio della relativa funzione è l iscrizione all albo professionale (art. 17 L.P.F.). Le disposizioni della legge professionale che subordinano l esercizio dell attività professionale all iscrizione all albo sono da considerarsi costituzionalmente legittime in quanto le limitazioni ivi previste sono da giustificarsi secondo le esperienze di tutela della collettività insite nell attività forense (Cass. Sez. Un. 2177/1974). Presupposti essenziali per l iscrizione sono: lo svolgimento della pratica professionale ed il superamento dell esame statale di abilitazione all esercizio della professione. Sulla valutazione della presenza o meno dei requisiti per la iscrizione è competente il Consiglio dell Ordine (C.d.O.), che è istituito presso ogni circoscrizione di tribunale e che, quindi, cura la iscrizione e la cancellazione dagli albi nonché la tenuta degli stessi. La mancata iscrizione all albo, in quanto requisito legittimante l esercizio dell attività, non dà diritto al pagamento della prestazione professionale. Contro il rifiuto di iscrizione all albo, come anche contro la cancellazione, è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e termini di cui alle leggi speciali (art c.c.). All albo possono essere iscritti solo coloro i quali esercitano effettivamente l attività. Il provvedimento di iscrizione, deliberato dal Consiglio dell Ordine, viene depositato e pubblicato: da tale momento si ha la formale iscrizione, che è atto amministrativo di accertamento, costitutivo dello «status» di professionista, da cui decorrono tutti gli effetti collegati all attività professionale, sia in ordine ai diritti dell avvocato, sia in ordine all opera che egli presta. Tali effetti potranno cessare solo col provvedimento formale di cancellazione. Vi sono inoltre iscrizioni cosiddette di «diritto», espressamente previste dalla legge professionale forense agli artt. 26, 30, 34, che permettono a coloro i quali si trovino in particolari situazioni (ex magistrati etc.) di essere iscritti di diritto negli albi professionali. B) Albi professionali ed elenchi annessi La legge professionale prevede un albo ordinario ed un albo speciale: nell albo ordinario sono iscritti, secondo le diverse funzioni, gli avvocati; nell albo speciale sono invece inclusi gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori (art. 33 L.P.F.). Nell albo ordinario sono annessi «ex lege»: gli elenchi speciali di avvocati dipendenti da enti pubblici (art. 3 L.P.F.); gli elenchi speciali dei professori universitari a tempo pieno (art. 11 D.P.R , n. 382); un registro speciale dei praticanti avvocati con l annotazione di quelli ammessi al patrocinio (dopo aver prestato il giuramento) davanti ai tribunali del distretto (art. 8 L.P.F.). La L , n. 27 ha soppresso l albo dei procuratori legali, dando voce alle istanze che già da tempo auspicavano l Albo Unico. Certamente la distinzione tra le due figure professionali di avvocato e procuratore legale appariva oltremodo anacronistica per diverse ragioni: equiparazione tariffaria a far data dal D.M , n. 585; disparità di trattamento rispetto allo svolgimento della professione forense negli altri Paesi Europei ed Extra-Europei. La soppressione dell albo dei procuratori legali è stata ovviamente seguita da una serie di novità circa le modalità di esercizio della professione: i procuratori legali che alla data di entrata in vigore della L. 27/1997 ( ) erano iscritti nel relativo albo, sono stati d ufficio iscritti nell albo degli avvocati (con anzianità decorrente dalla data di iscrizione all albo dei procuratori legali). Per coloro che si sono iscritti successivamente, occorrono i documenti richiesti dalla legge forense per l iscrizione nell albo degli avvocati (art. 2 L. 27/1997); dove si rinviene il termine «procuratore legale», si deve sostituire con «avvocato» (art. 3 L. 27/1997). È opportuno precisare, però, che soppresso il titolo resta la funzione procuratoria di rappresentanza tecnica della parte in udienza (cd. ministero di difensore), così come resta invariata la cd. assistenza di difensore, ossia la consulenza professionale svolta dall avvocato mediante l impostazione della linea difensiva e la redazione di comparse e memorie;

9 8 Parte I: L ordinamento forense per potersi iscrivere all albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori occorrono 12 anni di esercizio della professione di avvocato (prima erano 6 anni di esercizio della professione di procuratore legale più 8 anni di esercizio della professione di avvocato) (art. 4 L. 27/1997). Ugualmente è stato innalzato a 12 anni (dagli originari 8 anni) il numero di anni di attività necessari ad un avvocato cittadino di un Paese dell Unione Europea per poter patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori (iscrivendosi in una sezione speciale dell albo, ex art. 33 L.P.F.); infine, la L. 27/1997 prevede degli aggiustamenti sui tempi necessari al superamento degli esami di avvocato o per patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori, nonché una serie di norme incompatibili di cui sancisce l abrogazione. 4. REQUISITI PER L ISCRIZIONE La legge professionale Forense (L.P.F.) prevede espressamente i requisiti per l iscrizione nell albo degli avvocati, nonché nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi. Requisiti comuni per l iscrizione a tutti gli albi ed elenchi sono: cittadinanza italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato dell Unione Europea (D.Lgs. 59/2010); godimento dei diritti civili; condotta specchiatissima ed illibata; laurea in giurisprudenza; inesistenza di cause di incompatibilità; avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l iscrizione stessa è domandata. 5. PROCEDURA DI ISCRIZIONE Il Consiglio dell Ordine competente, presso la cui segreteria viene presentata la domanda di iscrizione, deve deliberare sulla richiesta entro 2 mesi (D.Lgs. 59/2010) dalla data della presentazione. In tale termine il Consiglio può svolgere ogni indagine necessaria all accertamento dei requisiti richiesti dalla legge ed una volta accertatane l esistenza, lo stesso è tenuto ad emettere la delibera di iscrizione. A questa (che ha natura di atto interno) deve far seguito il deposito e la pubblicazione del provvedimento; dalla data di deposito e pubblicazione decorrono tutti gli effetti relativi alla capacità ed ai diritti del professionista. Il provvedimento di iscrizione ha natura costitutiva. Se entro il termine suddetto il Consiglio non si pronuncia sulla domanda di iscrizione si forma il silenzio-assenso e l iscrizione si intenderà perfezionata (art. 45, D.Lgs. 59/2010). 6. RIGETTO E SOSPENSIONI A) Rigetto della domanda di iscrizione Qualora il Consiglio non intenda accogliere l istanza di iscrizione, convoca il richiedente per ascoltarlo, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per eventuali deduzioni. Qualora, successivamente, si deliberi di non iscrivere il richiedente nell albo, il Consiglio è tenuto entro 15 giorni a notificare tale delibera all interessato ed al Procuratore della Repubblica. Quest ultimo e l interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al consiglio superiore forense. Il ricorso presentato dal pubblico ministero ha effetto sospensivo. B) Sospensione della procedura di iscrizione Dal momento che l iscrizione costituisce il primo e fondamentale atto per l esercizio della professione, la legge non consente al Consiglio di dilazionare a tempo indeterminato la decisione sull istanza di iscrizione.

10 Capitolo 1: Le condizioni per l esercizio della professione 9 Solo in casi eccezionali, in cui sia oggettivamente necessario valutare più approfonditamente la situazione del richiedente (per es. nel caso penda procedimento penale a carico dell istante) è possibile il rinvio della decisione sulla domanda di iscrizione, finché venga determinato con chiarezza il termine entro il quale il Consiglio è tenuto a pronunciarsi. 7. REVOCA E CANCELLAZIONE A) Generalità La cancellazione è pronunciata a domanda dell interessato (art. 37, n. 6, L.P.F.) o per decesso. La cancellazione è, altresì, pronunciata quando vengono a mancare i requisiti per l iscrizione o l avvocato trasferisca altrove la residenza o quando non abbia prestato il giuramento nei trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione ovvero ancora per incompatibilità o per mancato godimento dei diritti politici o per mancanza dei requisiti di cui all art. 17 L.P.F. Si ricordi, però, che gli atti compiuti dal professionista, che versi in una situazione di incompatibilità, sono pienamente validi a tutela dei terzi. B) Soggetti preposti a richiedere la cancellazione La cancellazione può essere pronunciata: d ufficio: tale ipotesi si verifica in dipendenza di situazioni particolari ovvero in occasione della revisione periodica degli albi (16 L.P.F.); su iniziativa del Procuratore della Repubblica, autonoma rispetto a quella del Consiglio, e può essere avanzata in qualsiasi momento anche se, in sede di revisione o di precedente iniziativa, il Consiglio non abbia ritenuto di dover procedere a cancellazione; su richiesta dell interessato: anche in tale caso si tratta di una iniziativa autonoma, ma sottoposta (art. 37 L.P.F.) ad alcune limitazioni. In particolare non può essere avanzata domanda e pronunciata cancellazione nell ipotesi di pendenza di procedimento penale o disciplinare; ovvero quando sia già stata inflitta una sanzione disciplinare. In tale ipotesi si tende ad evitare che l iscritto possa sottrarsi allo svolgimento o all esecuzione di un processo disciplinare mediante la richiesta di cancellazione. C) Procedure della cancellazione Le regole che disciplinano la cancellazione prevedono tassativamente la previa audizione dell interessato e l assegnazione di un termine non inferiore a 10 gg. per le deduzioni. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dell interessato, dal Presidente del Consiglio dell Ordine. L interessato ha diritto a comparire di persona anche se una sua eventuale assenza non determina nullità ed a farsi assistere da un difensore per rispondere e contestare specificamente i fatti addebitatigli. L audizione può anche essere rinviata a discrezione del Presidente del Consiglio dell Ordine, ma in nessun caso può deliberare un Consiglio eletto e formato successivamente alla audizione. La decisione, comunque, deve tener conto della situazione di fatto esistente al momento della sua emissione e deve rispettare la corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, nonché deve essere accompagnata da una motivazione corredata da elementi logici e concludenti. La deliberazione deve essere notificata (anche se non a pena di nullità), entro 15 giorni, all interessato ed al P.M. presso la Corte d Appello ed il Tribunale, i quali, nei 15 giorni successivi alla notificazione, possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.). L impugnazione dell interessato ha effetto sospensivo e dà vita ad un procedimento analogo a quello dinnanzi al Consiglio dell Ordine. Si noti, però, che mentre nel giudizio di primo grado il C.d.O. ha la veste di organo giudicante, nel giudizio di impugnazione esso deve comparire, a pena di nullità, in qualità di contraddittore necessario, assumendo, quindi, una posizione paritaria rispetto all impugnante.

11 10 Parte I: L ordinamento forense Anche il P.M. deve partecipare alla udienza, anche se non può più assistere alla decisione pena la violazione della regolarità del contraddittorio e il principio della parità fra le parti. La decisione del C.N.F. è esecutiva e non può essere sospesa neanche nell ipotesi del previsto ricorso per Cassazione. Tale ricorso deve essere esperito entro 30 giorni dalla notifica della decisione e notificato a pena di inammissibilità al Consiglio dell Ordine, innanzi cui è sorto il contrasto, ed al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. L esecutività della decisione del C.N.F. può essere sospesa con provvedimento delle Sezioni Unite della Cassazione in camera di Consiglio. Occorre, infine, ricordare che è comunque possibile la reiscrizione all Albo professionale, anche dopo la cancellazione (ove ritornino a sussistere tutti i requisiti richiesti), su domanda dell interessato. Tale domanda importa l obbligo per il C.d.O. di valutare nuovamente le condizioni per la reiscrizione. CANCELLAZIONE DALL ALBO DEGLI AVVOCATI Impulso d ufficio in occasione della revisione annuale degli albi Impulso su richiesta di parte del Procuratore della Repubblica dell interessato (salvo pendenza di un procedimento penale o disciplinare, o se gli è stata comminata una sanzione disciplinare, ancora in corso) Audizione dell interessato È tassativa, con attribuzione di un termine di almeno 10 gg. per le deduzioni; l interessato può farsi assistere da un difensore Decisione del C.d.O. Avviene con delibera motivata, tenendo conto della situazione di fatto al momento del provvedimento Notifica La deliberazione è notificata, entro 15 gg., all interessato ed ai P.M. presso il tribunale e la Corte d Appello Ricorso al C.N.F. Entro 15 gg. dalla notificazione, può essere proposto dai soggetti suindicati; ha effetto sospensivo del provvedimento del C.d.O.; contraddittori necessari sono: l interessato, il C.d.O. e il P.M. Decisione del C.N.F. Direttamente esecutiva Ricorso per Cassazione Da proporre entro 30 gg. dalla notifica della deliberazione del CNF, senza sospendere l esecutività. Quest ultima può essere sospesa solo con provvedimento delle Sezioni Unite, in Camera di consiglio 8. LE ISCRIZIONI DI DIRITTO Si parla di iscrizioni di diritto (artt. 30 e 34 L.P.F.) in riferimento al diritto, riconosciuto ad alcune categorie di operatori del settore, di conseguire l iscrizione all Albo in virtù del loro pregresso od attuale esercizio di professioni intellettuali attinenti la materia giuridica anziché del superamento dell esame di abilitazione. La legge professionale concede il diritto citato a soggetti che abbiano svolto funzioni giudicanti o requirenti nella stessa Corte d appello in un periodo di poco antecedente (ad es. professori in disci-

12 Capitolo 1: Le condizioni per l esercizio della professione 11 pline giuridiche, ex Prefetti, magistrati). All uopo, è necessaria solamente la dimostrazione di appartenere alle categorie previste dalla legge, con certificati rilasciati dall amministrazione di provenienza. Vi è però un limite all esercizio dell attività forense da parte degli iscritti di diritto e cioè l impossibilità, per coloro che abbiano rivestito funzioni nell ordine giudiziario, di svolgere la professione dinanzi all autorità giudiziaria presso la quale negli ultimi tre anni abbiano esercitato funzioni, prima che siano decorsi due anni dal momento in cui essi le abbiano cessate (art. 26, L.P.F.). 9. LE INCOMPATIBILITÀ L art. 3 L.P.F. prevede alcune ipotesi di incompatibilità riconducibili all attività commerciale, all attività subordinata, pubblica o privata, all esercizio di altre professioni. La ratio della norma in esame può essere identificata nella necessità di assicurare la piena autonomia ed efficienza della professione forense in relazione allo svolgimento di interessi di ordine generale. Anche la giurisprudenza ha identificato la nozione di incompatibilità non in riferimento a qualunque attività professionale, ma solo per determinate attività che possono provocare interferenze nel campo professionale degli avvocati, o per la subordinazione nei confronti di terzi che possono incidere negativamente sulla libertà di determinazione, in contrasto cioè con le esigenze di autonomia, di prestigio e di efficienza della classe forense (Cass. S.U , n. 2848). a) Incompatibilità con l attività commerciale È certamente incompatibile l esercizio della professione di avvocato con lo svolgimento di un attività commerciale in nome proprio o in nome altrui. È naturale che ogni valutazione debba guardare alla possibilità che lo svolgimento effettivo dell attività forense non venga ad intaccare i dettami della autonomia e dell efficienza, così come identificati dalla giurisprudenza. b) Incompatibilità con l attività subordinata Si tratta di un ovvio corollario coerente con i principi richiamati, poiché trattasi di ipotesi di incompatibilità con qualunque impiego retribuito privato e con qualunque impiego o ufficio pubblico. c) Incompatibilità con l esercizio di altre professioni: le cd. incompatibilità funzionali Il richiamato art. 3 L.P.F. vieta l iscrizione all albo degli avvocati nei confronti di chi eserciti l attività di notaio, di sacerdote, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale o di appaltatore di un pubblico servizio. Vi sono poi altre incompatibilità dette funzionali, in genere legate ad una carica istituzionale. Non possono essere iscritti all albo degli avvocati i giudici della Corte costituzionale, i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura; i giudici onorari e i vice procuratori onorari, invece, possono esercitare la professione di avvocato dinanzi agli uffici giudiziari non compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice ordinario (GOT e VPO). Riepilogando, le incompatibilità sono previste dall art. 3 della legge professionale e possono distinguersi in: cause generiche, cioè senza individuazione di specifiche situazioni, nelle quali rientra l esercizio di commercio in nome proprio o altrui, anche se svolto saltuariamente; cause specifiche, ossia stabilite dalla legge, tra le quali si annoverano quelle determinate dallo status di notaio, di sacerdote, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale etc. La competenza al provvedimento di iscrizione all albo spetta esclusivamente, in presenza dei requisiti come detto, al consiglio dell ordine del luogo in cui il professionista ha presentato la domanda e deve essere deliberata entro tre mesi (art. 24 L.P.F.).

13 CAPITOLO 2 I soggetti professionali Sommario: 1. Praticanti Regolamentazione della pratica forense Interruzione della pratica forense Il giuramento Limiti all esercizio dell attività di praticante abilitato al patrocinio Il certificato di compiuta pratica Esame di abilitazione professionale Avvocati Avvocati iscritti all albo speciale per il patrocinio innanzi la Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori Iscritti agli elenchi speciali Giuristi di impresa e le società tra professionisti La formazione continua (Rinvio). 1. PRATICANTI A) Generalità I praticanti avvocati risultano iscritti nell apposito registro speciale essendo in possesso dei requisiti di legge e della frequenza effettiva presso lo studio di un avvocato. Di tale frequenza l avvocato dovrà rilasciare attestazione che, unitamente alla domanda, ai certificati di nascita, residenza, cittadinanza, di godimento dei diritti civili, del casellario giudiziale, al diploma di laurea ed all attestato di versamento della tassa di iscrizione, deve esser presentata, per la richiesta di iscrizione, al Consiglio dell Ordine presso il circondario di Tribunale del luogo di residenza del richiedente. Il consiglio dovrà, nei 30 giorni dalla presentazione della domanda, deliberare sulla istanza; ove non deliberi, è ammesso, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine, ricorso al Consiglio Nazionale Forense, la cui decisione, sul merito della iscrizione non è impugnabile in Cassazione avendo natura meramente amministrativa. Nel caso invece in cui il Consiglio intenda rifiutare l iscrizione deve obbligatoriamente e preventivamente ascoltare il richiedente (analogamente, ove intenda decidere sulla cancellazione dal registro). Ai sensi dell art. 9, D.L , n. 1, conv., in L , n. 27, la durata del tirocinio previsto per l accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un apposita convenzione-quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all esito del corso di laurea. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. B) Svolgimento della pratica La delibera di iscrizione nel registro fa decorrere il termine di inizio della pratica; essa deve essere svolta, effettivamente: per un anno, ai fini dell ammissione al patrocinio innanzi al Tribunale per le cause che erano di competenza del pretore (a seguito della soppressione operata dal D.Lgs. 51/1998 che ha istituito il giudice unico di primo grado; per le modifiche introdotte dalla L , n. 476 vedi par. 5); per un successivo anno (e comunque per un periodo dall inizio della pratica non inferiore a due anni) al fine della ammissione a sostenere l esame di avvocato.

14 Capitolo 2: I soggetti professionali 13 Nel corso del primo anno il praticante non può svolgere alcuna attività professionale autonoma, limitandosi alla frequentazione dello studio ed all assistenza alle udienze civili e penali. 2. REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA FORENSE Il «Regolamento relativo alla pratica forense per l ammissione all esame di avvocato», introdotto con il D.P.R. 101 del , ha sancito una innovativa regolamentazione della materia, che passa anche attraverso la sostituzione degli artt. 5, 6 (oggi abrogati dalla L. 27/1997), 7, 9 e 71 del R.D , n. 37. Esso si applica anche ai praticanti che, alla data di entrata in vigore, «abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio»; ciò limitatamente al periodo residuo (art. 11 comma 1). I contenuti più rilevanti sono: a) possibilità per i Consigli dell Ordine del distretto della Corte d appello, d intesa fra loro, di istituire scuole di formazione, con corsi biennali di indirizzo teorico pratico che comprendano anche lo studio e l approfondimento dei principi e della normativa in materia di deontologia e normativa previdenziale forense (art. 3). La frequenza dei corsi integra la pratica forense contestualmente al suo normale svolgimento (art. 1 comma 4). Con D.Lgs , n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell art. 17 L , n. 127) è stata disciplinata in maniera organica un unica scuola di specializzazione comune ad aspiranti magistrati, avvocati e notai. L art. 16 D.Lgs. 398/1997, così come modificato dalla L , n. 48, infatti, stabilisce che dette scuole, istituite dalle singole facoltà di giurisprudenza, provvedano all approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, e che nel Consiglio delle scuole siano presenti almeno un magistrato, un avvocato ed un notaio. Le attività pratiche, previo accordo, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato. La durata delle scuole è fissata in due anni o un anno, secondo i casi descritti nel comma 2bis e 2ter dello stesso art. 16; b) introduzione del «Libretto della Pratica»; esso viene rilasciato (numerato e vistato dal Presidente del Consiglio dell Ordine o da un suo delegato) al praticante non abilitato. In esso vanno annotate: le udienze a cui il praticante ha assistito, con indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; gli atti relativi ad attività giudiziali o stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione o redazione il praticante abbia partecipato; le questioni di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato. Il libretto della pratica deve essere esibito al Consiglio dell Ordine al termine di ogni semestre, con attestazione, da parte del professionista presso cui si svolge la pratica, della veridicità delle indicazioni in esso contenute (art. 6). Al termine del primo anno di pratica il libretto va depositato presso il Consiglio dell Ordine unitamente ad una relazione sulle attività in esso riportate nonché sui problemi, anche di natura deontologica, trattati (art. 7); c) obbligo per il praticante avvocato, pena l inefficacia, del compimento della pratica e del relativo certificato, di comunicare preventivamente ed in forma scritta al Consiglio il trasferimento della propria attività di «pratica» presso un professionista diverso da quello indicato precedentemente al Consiglio dell Ordine (art. 5); d) possibilità per il praticante abilitato al patrocinio (quindi solo al compimento del primo anno di tirocinio) di continuare la pratica al di fuori dello studio di un avvocato; in tal caso deve: comunicare il suo rendimento al C.d.O.; tenere e compilare il libretto di pratica; trattare almeno 25 nuovi procedimenti l anno di cui almeno 5 penali ovvero 5 cause civili di cognizione; e) compito attribuito al Consiglio dell Ordine di accertare e promuovere la disponibilità degli iscritti ad accogliere i laureati in giurisprudenza per lo svolgimento del tirocinio forense e di verificare, nei modi previsti dal regolamento, con i mezzi ritenuti più opportuni, l effettivo svolgimento della pratica.

15 14 Parte I: L ordinamento forense 3. INTERRUZIONE DELLA PRATICA FORENSE Il periodo di pratica può anche interrompersi, ma, ove tale interruzione sia superiore a sei mesi, il praticante viene cancellato dai registri e la pratica compiuta rimane priva di effetti. Non costituisce interruzione della pratica forense il trasferimento da uno studio professionale all altro (fermo restando l obbligo di certificazione di tale passaggio e dell effettiva pratica svolta da parte del nuovo professionista, nonché della previa comunicazione scritta al Consiglio dell Ordine); ovvero, il cambiamento di residenza e, quindi, del Consiglio dell Ordine competente, al quale però dovrà essere presentata nuova domanda di iscrizione che godrà dell anzianità maturata dalla precedente iscrizione. 4. IL GIURAMENTO I praticanti, un anno dopo l iscrizione, sono abilitati al patrocinio innanzi ai Tribunali del distretto di appartenenza, per un periodo non superiore ai sei anni. In ogni caso, prima di poter effettivamente esercitare il patrocinio, il praticante dovrà prestare giuramento innanzi al Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova il Consiglio dell ordine ove è iscritto. Il giuramento è prestato mediante la formula: «Consapevole dell alta dignità della professione forense giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti ed ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia» (art. 8 R.D.L. 1578/1933). 5. LIMITI ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO Circa il limite temporale di tale attività sono sorti vari problemi: il primo, relativo alla estensione del termine dei 6 anni ai praticanti abilitati, per i quali il termine previgente (4 anni) non sia ancora scaduto al momento della modifica legislativa e per quelli già cancellati per decorrenza del termine. Si ritiene, per ragioni di equità, che il maggior limite vada esteso in modo da consentire a tutti l espletamento dei sei anni di attività, fermo restando il potere di verifica e controllo del Consiglio all atto della necessaria domanda di reiscrizione dei praticanti abilitati già cancellati; un secondo problema è se il praticante abilitato debba ritenersi automaticamente cancellato dalla iscrizione nell apposito registro al momento della scadenza del termine fissato dalla norma o se sia comunque sempre necessario un formale provvedimento di cancellazione da parte del C.d.O. Tale ultima tesi sembra preferibile per cui deve ritenersi lecita l attività professionale svolta anche dopo la decorrenza dei 6 anni, e ciò fino alla deliberazione di cancellazione del C.d.O. Il provvedimento di decadenza (atto dichiarativo di accertamento) non può essere impugnato. La cancellazione dall elenco degli abilitati al patrocinio per decorrenza del termine non determina, comunque, la cancellazione dal registro speciale dei praticanti. Circa il limite spaziale e funzionale dell attività del praticante abilitato è bene ricordare che egli può: patrocinare innanzi agli uffici del Giudice di pace ed al Tribunale del distretto di Corte di Appello in cui si trovi il consiglio forense di appartenza, limitatamente ai procedimenti che prima del (data di efficacia del D.Lgs. 51/1998 che ha istituito il giudice unico di primo grado) rientravano nella competenza del Pretore (art. 8 R.D.L. 1578/1933 come modif. dal D.Lgs. 51/1998); essere, altresì, nominato difensore di ufficio ed impugnare i provvedimenti giurisdizionali. La Corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità dell art. 8, c. 2, ultimo periodo, nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d ufficio (sent , n. 106). La disposizione richiamata, in sostanza, non aveva fatto altro che richiamare i previgenti criteri di competenza pretorile, adattandoli alla nuova organizzazione giudiziaria, senza mutare al-

16 Capitolo 2: I soggetti professionali 15 cunché in ordine ai poteri del patrocinatore e lasciando non pochi dubbi all interprete. Successivamente, è intervenuta la L , n. 479 (cd. Carotti), con l intento di chiarire in maniera specifica le attività concesse al praticante avvocato abilitato al patrocinio. L art. 7 della legge suddetta dispone che lo stesso possa esercitare l attività professionale nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, per quanto concerne gli affari civili, limitatamente: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a ,84 euro; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell art. 704 c.p.c., e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell art. 688, secondo comma, c.p.c.; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di imobili urbano e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie. Per quanto concerne gli affari penali, limitatamente alle cause per i reati previsti dall art. 550 del codice di procedura penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato in udienza, furto aggravato, ricettazione etc.). Infine, l art. 8 L. 476/1999 precisa che son validi comuque gli atti compiuti in violazione dei limiti territoriali relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della L , n IL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA Al termine del tirocinio, il praticante ha diritto di chiedere il rilascio del certificato di compiuta pratica; detto certificato, ai sensi della riforma di cui al D.L. 112/2003 conv. in L. 180/2003, è rilasciato dal Consiglio dell ordine presso il quale si è svolto il periodo più lungo della pratica o, a parità di durata, il primo in ordine di tempo cui è stato iscritto il praticante. Il certificato di compiuta pratica svolge anche la funzione di individuare la Corte d appello presso cui verrà sostenuto l esame. A seguito della richiesta del certificato, il Consiglio deve deliberare entro 15 gg. In caso di esito negativo, il praticante può proporre reclamo al Consiglio nazionale forense. 7. ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE La disciplina è contenuta in varie norme (D.P.R. 101/1990, L.P.F. e relativo Regolamento di attuazione) ed è stata profondamente modificata dal D.L , n. 112, conv. con modif. dalla L , n Nell esposizione che segue si terrà dunque conto di entrambe le previsioni. A) Bando di concorso L esame viene bandito almeno novanta giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, con decreto del Ministro della Giustizia pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il decreto contiene tutte le indicazioni relative alle modalità dell esame ivi comprese le indicazioni dei giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte ed il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Per espresso dettato normativo gli esami devono svolgersi nel mese di dicembre di ogni anno presso ciascuna Corte di Appello. Possono essere ammessi agli esami, previa tempestiva presentazione della domanda, tutti coloro i quali, iscritti nell albo dei praticanti avvocati, abbiano svolto almeno due anni di pratica. A tal fine essi dovranno allegare alla domanda il Certificato del Consiglio dell Ordine che attesti la compiuta pratica «entro il giorno 10 del mese di novembre» dell anno in cui s intenda sostenere l esame (art. 19 L. 36/1934, mod. dall art. 1, L. 142/1989). La domanda va presentata personalmente all apposita segreteria istituita presso la competente Corte d Appello cioè quella del distretto del luogo di residenza e quindi di iscrizione del praticante o spedita per posta. La domanda di ammissione, una volta presentata, viene vagliata dalla Commissione di esame, la quale è tenuta a deliberare senza ritardo sulle domande di ammissione ed a compilare l elenco degli ammessi agli esami; ad ogni ammesso all esame viene data comunicazione dell ammissione con indicazione della data, dell ora e del luogo ove si svolgerà l esame. Coloro i quali non figurano nell elenco possono proporre ricorso al giudice amministrativo avverso tale esclusione. B) Commissione esaminatrice L art. 22 L.P.F. prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque

17 16 Parte I: L ordinamento forense supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore (così modificato ex D.L. 5/2012, conv. in L. 35/2012). La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell amministrazione. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui sopra. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei Consigli dell ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei Consigli dell ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le elezioni immediatamente successive all incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell ambito delle indicazioni fornite dai Presidenti delle Corti di appello. C) Svolgimento delle prove L esame per l abilitazione professionale consta di tre prove scritte ed una orale (art. 17bis R.D. 37/1934, aggiunto dalla L. 242/1988). Le tre prove scritte, consistono: in un parere motivato da scegliere fra due questioni di diritto civile; in un parere motivato da scegliere fra due questioni di diritto penale; nella redazione di un atto giudiziario (quindi che denoti conoscenza anche del presupposto processuale) in materia civile, penale o amministrativa, a scelta del candidato. Terminate le prove scritte, la commissione (anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni), nel più breve tempo possibile, ma non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove termine prorogabile per una sola volta e non oltre 90 giorni dal Presidente della Corte d Appello su richiesta fatta per motivi accertati ed eccezionali deve correggere gli elaborati e concludere le successive prove orali prima dell inizio delle prove di esame dell anno successivo. La sottocommissione esaminatrice, dopo la correzione contestuale delle tre prove scritte per ogni candidato procede all assegnazione del punteggio ad ogni singolo elaborato. Il punteggio viene determinato dalla somma dei punti, che ogni commissario di esame in scala da 1 a 10 conferisce per ogni singola prova, divisa per il numero dei votanti che sono cinque. I giovani che non dovessero superare la prova scritta potranno accedere non solo ai propri elaborati, ma anche a quelli dei colleghi che hanno superato la stessa, in modo da comparare i criteri di valutazione adottati per giudicare i candidati e stabilire se ci sia stato eccesso di potere. Questa è la sentenza di una provincia della terza sezione del TAR Lombardia, confermata dalla sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 1249/1997, depositata il , entrambe riconducibili alla legge 7 agosto 1990, n Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti con non meno di 30 punti per almeno due prove (art. 17bis R.D. 37/1934). La riforma del 2003, con il fine di assicurare l obiettività della correzione degli elaborati, ha previsto che, con successivo decreto, il Ministro della Giustizia determini, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra sottocommissioni. Detto sorteggio è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. Il candidato è tenuto a sostenere una prova orale pubblica, di durata non inferiore a 45 minuti e non maggiore di 60; nel corso della prova il candidato dovrà: succintamente illustrare le questioni affrontate negli elaborati scritti; discutere su brevi questioni (ancora una volta la dimostrazione di concreta attitudine) relative a cinque materie di diritto di cui almeno una di carattere processuale, da lui scelte fra quelle di diritto amministrativo, costituzionale, civile, lavoro, commerciale, internazionale privato, ecclesiastico, penale, tributario, processuale civile, processuale penale (nonché diritto comunitario ai sensi dell art. 17bis R.D. 37/1934 come modificato dalla riforma del 2003); dimostrare la sua conoscenza dell ordinamento e dei diritti e doveri dell avvocato (deontologia e previdenza forense). Terminata la prova la commissione procede alla votazione. Anche in sede di prova orale i commissari (sempre nel numero di cinque) dispongono di 10 punti per ogni materia da poter assegnare al candidato. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove. La idoneità permette l iscrizione nell albo degli avvocati (ai sensi dell art. 2 L. 27/1997).

18 Capitolo 2: I soggetti professionali 17 ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE Domanda di ammissione Presentata dal candidato entro il 10 novembre allegando: certificato di compiuta pratica diploma originale di laurea o sua copia autentica certificato dell esame di laurea, con votazione ricevuta del versamento tassa d esame Nomina commissione esaminatrice e sottocommissioni Con decreto del Ministro della giustizia Composte di 5 membri + 5 supplenti scelti tra avvocati, magistrati e docenti universitari La commissione ha sede presso il ministero e sovrintende allo svolgimento degli esami Le sottocommissioni si trovano presso ogni Corte d Appello: dinanzi a loro si svolgono le prove Elenco ammessi Depositato almeno 15 gg. prima delle prove Prove scritte Si svolgono ogni anno nel mese di dicembre Ogni Commissario può attribuire al candidato 10 punti per ogni prova. Supera la prova scritta il candidato che ottiene almeno 90 punti, con un punteggio di non meno di 30 punti in almeno 2 prove Correzione elaborati Gli elaborati vengono trasferiti ad altra sottocommissione, designata per sorteggio, che provvede alla correzione nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 6 mesi Prova orale Sono ammessi i candidati che abbiano superato gli scritti; la prova si svolge dinanzi alla stessa sottocommissione dinanzi alla quale sono state espletate le prove scritte Anche per la prova orale ogni commissario ha a disposizione 10 punti da attribuire al candidato per ogni materia VOTAZIONE Supera l esame il candidato che ottiene almeno 180 punti, con non meno di 30 punti in almeno 5 prove 8. AVVOCATI A) Generalità I requisiti per l iscrizione all albo degli avvocati, a seguito della entrata in vigore della L. 27/1997, sono quelli previsti per i «procuratori». L albo sarà quello tenuto dal Consiglio dell Ordine degli avvocati presso il tribunale nella cui circoscrizione l interessato risiede ovvero abbia il proprio domicilio professionale (art. 17, n. 7, L.P.F., come modificato dalla L , n. 14), anche se diverso dal distretto presso il quale l interessato ha sostenuto l esame. Durante il corso dell attività, gli avvocati possono trasferire la propria iscrizione presso un altra circoscrizione dove intendono fissare la residenza (mentre prima dovevano decorrere due anni prima che si potesse operare il trasferimento). Inoltre, tale trasferimento non interrompe l anzianità di iscrizione.

19 18 Parte I: L ordinamento forense B) Giuramento Conseguita l idoneità col superamento dell esame, l avvocato deve iscriversi all albo: da tale momento inizieranno a decorrere tutti gli effetti collegati all iscrizione. Egli, però, prima di poter svolgere la sua attività, deve prestare giuramento (art. 12 L. 36/1934). Il giuramento è prestato in pubblica udienza attraverso la pronuncia della seguente formula: «Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazione». C) Esercizio della professione La L , n. 27 ha anche modificato alcune norme della legge professionale forense e ne ha abrogate altre risultate incompatibili con la equiparazione della professione di procuratore e di avvocato. In particolare, è venuta meno la disposizione (artt. 5 e 6 L. 36/1934) che richiedeva l obbligatoria elezione di domicilio per il procuratore/avvocato extra districtum, già avvalorata da un provvedimento di merito conforme (ordinanza n. 171/1997 del ): quindi, l avvocato iscritto in un albo può esercitare le funzioni procuratorie senza alcun limite territoriale (anche se, nella pratica, l elezione di domicilio presso un collega «locale» avverrà ugualmente per motivi di convenienza, eventualmente anche con conferimento di procura). Resta, invece, il divieto di esercitare fuori distretto per i praticanti avvocati ammessi al patrocinio (art. 8 L.P.F.) (confermato, da ultimo, con ordinanza della Corte costituzionale n. 163/2002). 9. AVVOCATI ISCRITTI ALL ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI A) Generalità e requisiti La L. 27/1997 ha fissato il termine per poter essere iscritti nell albo speciale in 12 anni, mentre prima erano 6 anni di professione di procuratore legale più 8 anni di avvocato. Chi volesse sostenere l esame per l iscrizione all Albo speciale, occorrono 5 anni di professione forense mentre prima era sufficiente un solo anno di esercizio della professione di avvocato, il che però presupponeva il compimento anche dei 6 anni di procuratore. L albo speciale è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense il quale accerta, attraverso uno speciale Comitato di tre membri scelti nello stesso C.N.F., ed all uopo costituito, la sussistenza dei requisiti per la iscrizione. La iscrizione è il titolo per essere ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori. Essa può essere negata; avverso tale delibera entro 30 giorni è ammesso il ricorso della parte interessata Consiglio Nazionale Forense. B) Esami di Stato All esame di Stato possono partecipare gli avvocati che abbiano esercitato per un anno almeno l attività forense, che siano iscritti all albo, ed abbiano compiuto lodevole pratica presso lo studio di un avvocato cassazionista (che ne dovrà rilasciare attestazione autenticata dal competente Consiglio dell Ordine). L esame consta di prove scritte ed orali. Le prove scritte si sostanziano nella redazione di ricorsi per Cassazione in materia civile, penale ed amministrativa, quella orale in una discussione. Si supera l esame se si consegue una votazione media di otto decimi in tutte le prove e comunque non riportando in esse meno di sette decimi. Il superamento di tale esame è titolo per l iscrizione all albo. C) L avvocato «comunitario» Il D.Lgs , n. 96 ha disposto che l avvocato stabilito può assumere il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, dimostrando di avere esercitato la professione di avvocato per

20 Capitolo 2: I soggetti professionali 19 almeno 12 anni in uno o più Stati membri, iscrivendosi in una sezione speciale dell albo dei cassazionisti di cui all art. 33 della L.P.F.; deve agire «d intesa con un cassazionista» ex art. 8, D.Lgs. citato, e tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa, da entrambi gli avvocati, al giudice adito o all autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. Invece, l avvocato integrato deve essere iscritto nell albo di cui all art. 33 della L.P.F., alle stesse condizioni dell avvocato italiano (art. 4, comma 2, D.Lgs. 96/2001). Infine, si osserva che, l art. 16 della L , n. 39 (Legge Comunitaria 2001), modificando l art. 8, L. 31/1982, ha innalzato a 12 (invece di 8) il numero di anni di attività professionale necessari affinché l avvocato comunitario, prestatore di servizi, possa patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori. PATROCINIO PRATICANTE AVVOCATO nel corso del primo anno di pratica dopo il 1 anno di pratica, prestato giuramento PRATICANTE ABILITATO dalla data del giuramento, per 6 anni compiuta la pratica, superato l esame di abilitazione ed iscrittosi all albo Può solo assistere l avvocato nell attività di udienza, riportandolo nel libretto della pratica Può patrocinare nelle cause civili innanzi al Giudice di pace e Tribunale monocratico di valore non superiore ad ,84, nelle azioni possessorie e per denuncia di nuova opera e di danno temuto (salvo i limiti di cui agli artt. 688 e 704 c.p.c.), nelle vertenze relative a locazione e comodato di immobili, se non di competenza delle sezioni specializzate agrarie; in materia penale, per i reati di cui all art. 550 c.p. AVVOCATO dopo 12 anni di iscrizione all albo, o dopo 5 anni di iscrizione ed il superamento dell esame di Stato Avvocato cd. CASSAZIONISTA iscritto nell apposito albo speciale Può patrocinare innanzi a tutte le autorità giudiziarie, eccezione fatta per la Corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori, nonché per quelle altre giurisdizioni (es. Sacra Rota) che richiedono specifica abilitazione Può patrocinare innanzi a tutte le autorità giurisdizionali, comprese le cd. giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti in sede giurisdizionale, Tribunale supremo militare, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Commissione centrale per le imposte dirette). 10. ISCRITTI AGLI ELENCHI SPECIALI Tali «elenchi speciali» riguardano avvocati dipendenti di enti pubblici e professori universitari a tempo pieno, che per la particolare posizione che rivestono non possono rientrare negli elenchi ordinari. In particolare: A) Avvocati dipendenti degli enti pubblici Possono essere iscritti nell elenco speciale annesso all albo solo gli avvocati che pur dipendendo da un ente pubblico trattino esclusivamente e specificamente cause ed affari propri dell ente nell ambito di un apposito ufficio anche esso esclusivamente delegato alla trattazione delle mere cause e controversie legali dell ente stesso.

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