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1 EDIZIONE AGGIORNATA 2013 I saggi sul mondo del credito. L assicurazione del credito. Collana a cura di Andrea Davide Arnaldi e Gianluca Zucco. Area legale di Credit Evolution, Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati.

2 Assicurazione del credito. A cura di Andrea Davide Arnaldi e Gianluca Zucco.

3 SOMMARIO Che cosa è e a cosa serve I principi basilari Le fonti legislative Le tipologie p.4 p.6 p.8 p.10 Utilità p.13 3

4 Assicurazione del credito Che cosa è e a cosa serve l assicurazione del credito L assicurazione del credito è quel contratto volto a proteggere il contraente-assicurato dal rischio di una perdita economica causata dall insolvenza da parte dei propri debitori. L inadempimento dell obbligazione pecuniaria da parte di un debitore rappresenta l origine di un probabile danno, la diminuzione del patrimonio, se si considera che quest ultimo è costituito sia da beni posseduti e disponibili sia da crediti. L assicurazione del credito tutela proprio quest ultima parte del patrimonio, astratta e mutevole, ed è diventata perciò un mezzo utile nella gestione finanziaria di un impresa. Il contratto di assicurazione del credito ha il pregio di esser del tutto impermeabile alla cooperazione del debitore, il quale non prende parte al rapporto tra il creditore-assicurato e l assicurazione, rimanendo un terzo o un mero parametro com è spesso definito in gergo tecnico. Il creditore non ottiene solo il trasferimento di un rischio, la detta perdita pecuniaria, da sé ad un altro soggetto (l assicuratore), ma trae anche il vantaggio di rendersi eco- 4

5 Assicurazione del credito Cosa è e a cosa serve nomicamente più stabile, più credibile, più appetibile nei confronti di coloro a cui si rivolgerà, banche o fondi pubblici, per ottenere mutui, finanziamenti o dilazioni di pagamento o con cui intenderà intraprendere dei rapporti commerciali. Aumenterà dunque il proprio rating o il proprio grado di solvibilità-affidabilità. Inoltre l assicurazione del credito tende a tutelare l interesse del creditore-assicurato all adempimento dell obbligazione, sia mediante il monitoraggio costante della situazione economica dei soggetti i cui debiti diventano oggetto dell assicurazione, sia promuovendo il recupero del credito insoluto sino ad arrivare ad una possibile escussione del debitore insolvente. Infine la probabilità di perdite sui crediti nel medio e lungo termine viene ridotta mediante l applicazione sistematica dei margini finanziari con cui il creditore-assicurato concederà le proprie linee di credito nonché tramite il controllo preventivo della solvibilità dell acquirente. L esame della solvibilità diviene ancora più prezioso nel caso di aperture verso clienti sconosciuti, nuovi business o nuovi mercati. 5

6 Assicurazione del credito I principi basilari L assicurazione del credito tradizionalmente si basa su tre principi cardini: il principio di globalità, lo scoperto obbligatorio (franchigia) e la definizione della perdita assicurata nella polizza. Gli istituti della polizza globale e dello scoperto obbligatorio furono introdotti per scoraggiare i possibili fenomeni di moral hazard e con finalità antiselettive. Per evitare che il creditore possa fare ricorso all assicurazione del credito selezionando soltanto crediti già connotati da particolare criticità, con effetti negativi per la funzionalità complessiva del sistema assicurativo, la polizza deve rispettare il principio di globalità in base al quale deve esser riferita a tutti i debitori dell assicurato o almeno ad un gruppo omogeneo di essi. Quest ultimo è un assioma ben consolidato nella prassi, ed è stato codificato dalla normativa secondaria, la quale fa salve soltanto ipotesi eccezionali o caratteristiche peculiari, rinvenibili nell ambito delle assicurazioni del credito all esportazione e di quelle concernenti crediti ipotecari o comunque assistiti da garanzia reale. L assicurazione del credito tradizionalmente si basa su tre principi cardini: > il principio di globalità > lo scoperto obbligatorio (franchigia) > la definizione della perdita assicurata nella polizza Qualora vi siano assicurati con un alto numero di acquirenti con i quali lavorano a credito, esposti per un valore di credito medio simile, l istruttoria della compagnia assicurativa individuerà delle categorie, secondo la natura soggettiva dei debitori o secondo l entità oggettiva del credito, per cui entro una soglia di valore cosiddetta latitudine, l affidamento del rischio sarà concesso in automatico. 6

7 Assicurazione del credito I principi basilari Lo scoperto obbligatorio (chiamato anche normal loss), è una franchigia, una perdita fisiologica a carico dell assicurato. Istituto anch esso nato dalle consuetudini assicurative e poi codificato, fa sì che l assicurato stesso debba coprire almeno una parte, o una percentuale, dei danni derivanti dal sinistro inteso come mancato incasso di un credito. Il rischio garantito è soltanto quello della perdita cosiddetta definitiva del valore del credito espressamente prevista e descritta nella polizza. La perdita, secondo la prassi, s intende definitiva quando, espletato ogni tentativo di recupero del credito verso il debitore ed i suoi eventuali co-obbligati, sortendo esito negativo o parziale, la somma recuperata non copra né il valore iniziale, né gli interessi maturati e le spese. La soglia quantitativa o temporale che porta a considerare la perdita come definitiva, e dunque passibile d indennizzo, dev essere stabilita e prevista secondo termini e modi in ogni singola polizza, al fine di dare certezza e chiarezza al rapporto contrattuale nonché ai rispettivi diritti e doveri del contraente e dell assicuratore. Pertanto in ciascun contratto assicurativo generalmente si prevede quale sarà l ipotesi tipica d insolvenza garantita, ad esempio il caso in cui il debitore non paghi alla scadenza prevista o entro un lasso di tempo prestabilito. Il termine prefissato pattiziamente è commisurato alla tipologia di credito assicurato e può esser stabilito in un certo numero di rate scadute nel caso di vendita dilazionata o leasing. 180 gg. Nella pratica contrattuale è stata altresì formulata la figura della c.d. insolvenza presunta, operante de facto decorso un certo periodo (per esempio 180 giorni) dalla scadenza del credito o dalla messa in mora del debitore oppure dall apertura di una procedura fallimentare o concorsuale. Nella pratica contrattuale è stata altresì formulata la figura della c.d. insolvenza presunta, operante de facto decorso un certo periodo (per esempio 180 giorni) dalla scadenza del credito o dalla messa in mora del debitore oppure dall apertura di una procedura fallimentare o concorsuale. 7

8 Assicurazione del credito Le fonti legislative Nel Codice Civile del 1942, nel campo assicurativo, le norme disciplinano solo i principi generali senza entrare nei dettagli e nei tecnicismi, che furono (di proposito) lasciati sia alla libera iniziativa privata sia alle prassi ormai consolidate. Fatte salve le norme di carattere generale riguardanti i contratti, per l assicurazione del credito hanno avuto grande importanza le fonti secondarie. Fu così che venne emanata la Circolare Ministeriale numero 145 del 1960 del Ministero Dell Industria, Commercio ed Artigianato istitutiva Rami Credito e Cauzioni (rispettivamente 14 e 15), quali rami distinti all interno della categoria delle assicurazioni contro i danni. In detta circolare furono codificati tre principi fondamentali menzionati nel precedente paragrafo: l adozione della polizza globale, la previsione dello scoperto obbligatorio e la delimitazione del rischio alla perdita così come definita in polizza. I principali riferimenti > Codice Civile del 1942 > Circolare Ministeriale numero 145 del 1960 > Circolare ministeriale numero 433 del 1979 > Circolare ministeriale numero 474 del 1981 > Circolare ISVAP numero 162 del 1991 > Decreto Legislativo numero 209 del 7 settembre 2005 La Circolare 145 del 1960 rimane ancora oggi attuale sotto il profilo istitutivo dei singoli Rami e dei relativi principi fondamentali. Sotto il profilo regolamentare e gestionale invece è stata progressivamente aggiornata dalla Circolare ministeriale numero 433 8

9 Assicurazione del credito Le fonti legislative del 1979 che autorizzò l assicurazione di crediti derivanti da leasing o da altre operazioni di carattere industriale e finanziario purché previsti dall ordinamento, assistiti da ipoteca su immobili o da privilegio su macchinari, destinate all ampliamento o all ammodernamento d iniziative economiche già esistenti e non alla realizzazione di nuove realtà. E successivamente dalla Circolare numero 474 del 1981 sempre del Ministero Dell Industria, Commercio ed Artigianato. In seguito, con l istituzione dell ISVAP, la revisione venne dalla Circolare di detto istituto numero 162 del 1991, con la quale furono ritenute assicurabili anche operazioni di vendita a rate non contratte tra imprenditori e nuove forme contrattuali come il factoring, sino a giungere all emanazione col Decreto Legislativo numero 209 del 7 settembre 2005 del cosiddetto Codice Delle Assicurazioni Private. Gli unici limiti risultano ancor oggi l impossibilità di coprire rischi di credito relativi ad operazioni a carattere meramente finanziario, lo scoperto di conto corrente non garantito da ipoteca, o prestiti generici che non prevedono un impiego tipico della somma concessa. Salvi questi divieti il mercato assicurativo è sempre libero di offrire ulteriori e nuovi prodotti. 9

10 Assicurazione del credito Le tipologie L assicurazione del credito si divide principalmente in due macro settori: l assicurazione del credito interno e l assicurazione del credito all esportazione. La seconda è utilizzata nell ambito del commercio internazionale ed ha per oggetto non solo la copertura di linee di credito concesse ad un soggetto avente sede in un Paese estero ma anche rischi straordinari, rischi indipendenti dall attività del debitore, riconducibili al rischio politico. Questi possono essere guerre, rivoluzioni, tumulti civili, decisioni di organismi internazionali tali da istituire embarghi o restrizioni nelle esportazioni. Sono spesso coperti anche rischi catastrofici, quali terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche. Assicurazione del credito Credito interno Credito esportazione L assicurazione del credito interno si riferisce invece a rapporti tra operatori economici del medesimo Stato. Il sinistro è individuato nella perdita imputabile all insolvenza del debitore, o nel mancato incasso di un numero prestabilito di rate nel caso di vendita dilazionata o leasing oppure di canoni di locazione. Il premio è normalmente suddiviso in una parte fissa ed una variabile determinata dai dati forniti periodicamente dall assicurato alla compagnia. Nel coprire ogni singolo rischio, connesso con ogni specifico debitore dell assicurato contraente, la compagnia assicuratrice, raccolte tutte le 10

11 Assicurazione del credito Le tipologie informazioni necessarie e fatte le proprie valutazioni, formula un istruttoria che porta all affidamento della singola posizione, con una propria franchigia, un massimale ed un proprio premio, partendo ovviamente da un precedente contratto di carattere generale (detta polizza di convenzione). Qualora vi siano assicurati con un alto numero di posizioni assicurabili, l istruttoria individuerà delle categorie, secondo la natura soggettiva dei debitori o secondo l entità del credito, per cui entro una soglia, cosiddetta latitudine, l affidamento del rischio sarà concesso in automatico. Verrà quindi stabilito un importo entro il quale l assicurato potrà vendere/fornire senza il preventivo fido dell assicuratore, usufruendo ugualmente della copertura. Categorie - Rischio + Natura soggettiva dei debitori Entità del debito Concessione > Concessione > In considerazione del crescente contributo del credit management interno, ossia degli assicurati stessi, nonché dei servizi d informazioni ed indagini commerciali, le compagnie assicurative possono applicare una gestione innovativa, gestendo non la singola posizione affidata bensì tutte le perdite che eccedano un livello predefinito (franchigia). La compagnia quindi non eseguirà più un indagine ed una valutazione per singoli debitori, lasciando queste fasi nelle procedure interne dell assicurato preventivamente approvate dall assicurazione. Le posizioni così affidate avranno, oltre che un unico livello di scoperto obbligatorio, un unico massimale annuo (o pluriennale). Il premio verrà correlato al massimale pattuito e non all ammontare dei crediti presi in affidamento. In tal modo il giudizio dell assicurazione si sposta dalla condizione finanziaria del debitore alla situazione economica ed organizzativa dell assicurato contraente. In particolare l assicurazione valuterà se 11

12 Assicurazione del credito Le tipologie l assicurato, a prescindere dalle proprie dimensioni, abbia una adeguata credit policy sia essa gestita da risorse interne all azienda o mediante il ricorso in forma integrata ad outsourcers specializzati che, per competenza e velocità di intervento, possano garantire, in caso di insolvenza del debitore, un pronto recupero del credito senza soluzione di continuità. Per outsources si intende non solo la società di indagini commerciali ma anche il service preposto al recupero credito e, non da ultimo, il partner legale il quale, oggi più che mai, è chiamato ad una maggiore sensibilità in merito alle esigenze dell azienda tra cui, non da ultimo, una preventiva disamina della contrattualistica che è fonte dell obbligazione pecuniaria. Visita il sito Visita il sito 12

13 Assicurazione del credito Utilità Il rischio ormai fa parte a pieno titolo dell economia e delle società moderne, contemporanee. È inimmaginabile un economia che cresce senza l assunzione di rischi, che siano d impresa, che siano della ricerca scientifica, che siano della cooperazione. Le utilità dell assicurazione erano già ben chiare nella dottrina economica del XVIII secolo, ad esempio nelle teorie di Adam Smith. In Italia purtroppo l assicurazione del credito non ha avuto la diffusione che invece ha in altri paesi, sia europei, quali Francia e Regno Unito, sia extraeuropei, come nel Nord America. L assicurazione del credito è diventata un elemento fondamentale per una corretta gestione dell azienda, perché permette sia di avere una continua valutazione dei propri clienti al fine di prevenire le insolvenze, sia di affrontare esportazioni altrimenti economicamente non sostenibili. Il ricorso all assicurazione del credito è utile sia come tutela preventiva dal rischio crescente d insolvenza sia come mezzo d incremento della liquidità e solidità aziendale. Nel XX secolo, ed in particolare nel secondo Dopoguerra, il ritmo di crescita dell attività assicurativa è stato ampliamente superiore a quello dell economia nel suo complesso. È innegabile che il ricorso agli strumenti assicurativi ha giovato all economia nel suo complesso, in particolar modo a quella occidentale: la presenza di uno strumento di trasferimento, ripartizione e risarcimento dei rischi ha dato, e può tuttora dare, i suoi benefici. Rapporto fra i premi raccolti dalle varie compagnie assicurative e il PIL tra il 1950 e il 2001 Stati Uniti 5,2% > 9% Regno Unito 4,8% > 14,2% Giappone dal 2,5% > 11,1% Francia 1,5% > 8,6% Germania 2,5% > 6,6% Italia 0,9% > 6,3% 13

14 Note

15

16 I SAGGI DI Titoli pubblicati: L assicurazione del credito. Il recupero IVA: condizioni, termini e monitoraggio. Strumenti per la tutela e il recupero dei crediti verso la Pubblica Amministrazione. La gestione del contenzioso giudiziale. La gestione del pre-contenzioso giudiziale. Gli strumenti per il rilancio dell impresa in crisi. Realizzati con il contributo di: Synergy Key è partner Credit Evolution srl Via Pietro Cossa n Milano Tel: Fax: info@creditevolution.it

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