MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI

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1 Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI CUP: _F99D CIG: CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7, e 138, commi 1 e 2, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207) Contratto a misura importi in Euro 1 Importo esecuzione lavori a misura ,00 2 Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza ,00 A Totale appalto (1 + 2) ,00 Il Responsabile del Servizio Geom. Lorenzo Fouquè Il Responsabile del Procedimento (Ing. Maurizio Boldori)

2 Sommario ABBREVIAZIONI DEFINIZIONI PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell appalto TITOLO I Definizione economica e rapporti contrattuali Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto... Art. 2 Ammontare dell appalto... Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto... Art. 4 Categorie dei lavori... Art. 5 Rimozione amianto... Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto... Art. 7 Documenti che fanno parte dell Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro... Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l appalto... Art. 9 Fallimento dell appaltatore... Art. 10 Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere... Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione... Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini... Capo 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 13 Durata dell Accordo Quadro... Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori dei singoli contratti d appalto... Art. 15 Proroghe dei singoli contratti d appalto... Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori... Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.... Art. 18 Penali in caso di ritardo... Art. 19 Monitoraggio degli interventi... Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione... Art. 21 Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori... Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art. 22 Lavori a misura... Art. 23 Eventuale lavoro a corpo... Art. 24 Eventuali lavori in economia... Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera... Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26 Anticipazione... Art. 27 Pagamenti in acconto... Art. 28 Conto finale e Certificato di regolare esecuzione... Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto... Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo... Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo... Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali... Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti... Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE 2/51

3 Art. 34 Cauzione provvisoria... Art. 35 Cauzione definitiva... Art. 36 Riduzione delle garanzie... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell appaltatore... Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art. 38 Verifica di regolare esecuzione dei lavori... Art. 39 Affidamento e contenuto dei singoli contratti d appalto... Art. 40 Call center... Art. 41 Riprese video fotografiche... Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 42 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza... Art. 43 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere... Art. 44 Piano di sicurezza e di coordinamento... Art. 45 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza... Art. 46 Piano operativo di sicurezza... Art. 47 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza... Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 48 Subappalto... Art. 49 Responsabilità in materia di subappalto... Art. 50 Pagamento dei subappaltatori... Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art. 51 Accordo bonario e transazione... Art. 52 Definizione delle controversie... Art. 53 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera... Art. 54 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)... Art. 55 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori... Art. 56 Clausola risolutiva espressa... Art. 57 Effetti e disciplina della risoluzione... Art. 58 Recesso dal contratto... Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Art. 59 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione... Art. 60 Termini per il collaudo o per l accertamento della regolare esecuzione... Art. 61 Presa in consegna dei lavori ultimati... Capo 12 - NORME FINALI Art. 62 Oneri e obblighi a carico dell appaltatore... Art. 63 Obblighi speciali a carico dell appaltatore... Art. 64 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione... Art. 65 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati... Art. 66 Terre e rocce da scavo... Art. 67 Custodia dei cantieri... Art. 68 Cartello di cantiere... Art. 69 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto... Art. 70 Tracciabilità dei pagamenti... Art. 71 Codice Etico... Art. 72 Spese contrattuali, imposte, tasse... ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA Allegato A Elementi principali della composizione dei lavori... 3/51

4 Allegato B Riepilogo degli elementi principali del contratto... Allegato C Elaborati integranti il progetto a base di gara... Allegato D Cartello di cantiere... TITOLO II Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati PARTE SECONDA SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 4/51

5 ABBREVIAZIONI - Codice dei contratti: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; - Regolamento generale: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; - Capitolato generale d appalto: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145; - R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; - Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; - attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n DEFINIZIONI Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati: a) COMMITTENTE: l Azienda Lombarda per l Edilizia Residenziale della provincia di Cremona; b) ESECUTORE/OPERATORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in g.e.i.e., incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell Accordo Quadro; c) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico; d) ACCORDO QUADRO: l accordo tra il Committente e l Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte; e) ELENCO PREZZI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell offerta formulata dall Operatore: ai fini della contabilizzazione dei lavori; ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori; ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione dell Accordo Quadro. f) CAPITOLATI TECNICI: i documenti contenenti le norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione e di accettazione inerenti l Accordo Quadro che si dovessero rendere necessari in fase di esecuzione; g) PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall art. 131 del D. Lvo 163/2006 e dall'art. 39 del DPR 207/2010; h) ORDINE DI LAVORO: Il documento trasmesso dal direttore dei lavori con le modalità ritenute idonee, anche in via telematica, contenente l indicazione del luogo di esecuzione, la tipologia dei lavori, l eventuale Capitolato tecnico le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell oggetto nonché i termini per l'esecuzione dell'intervento e l importo presunto dell intervento oggetto dell ordine di lavoro; i) CONTRATTO D APPALTO: il precedente Ordine di Lavoro controfirmato dall appaltatore per accettazione e rispedito alla Stazione Appaltante. j) IMPORTO PRESUNTO DELL ACCORDO QUADRO: la somma degli importi relativi ai lavori oggetto dell Accordo Quadro 5/51

6 PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell appalto Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1. Oggetto dell appalto 1. Oggetto dell Accordo Quadro consiste nell esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e riattamento degli edifici e degli alloggi di proprietà o gestiti per conto delle Amministrazioni Comunali dall Azienda Lombarda per l Edilizia Residenziale di Cremona. 2. Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nell Allegato Elenco dei Fabbricati. Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale di ALER Cremona, di proprietà o gestita. 3. L elenco delle attività e dei materiali sono indicati nell Allegato Elenco prezzi che costituirà parte integrante ed essenziale dell Accordo Quadro e dei singoli contratti d appalto. 5. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall ordine di lavoro. 6. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l articolo 1374 del codice civile. Art. 1bis. Tipologie di interventi 1. Nell ambito dei lavori oggetto dell Accordo Quadro, come definiti all art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi: (a) Lavori non urgenti: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell utilizzo dell alloggio, ma solo di limitatissime porzioni del medesimo o dell impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini dell offerta A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE E REINOLTRO DELL ORDINE; (b) Lavori urgenti: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell intervento che si richiede di effettuare. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini dell offerta A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE E REINOLTRO DELL ORDINE O DAL RICEVIMENTO DELL ORDINE (ART. 14.3); (c) Lavori di somma urgenza: si tratta di interventi caratterizzati dall improcrastinabile necessità di provvedere. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini dell offerta A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELL ORDINE (ART. 14.3); (d) Lavori di riattamento alloggi: da eseguirsi secondo uno schema di lavori e/o disegni esecutivi allegati all Odl con tempistica stabilita dalla stazione Appaltante 6/51

7 Art. 2. Ammontare dell appalto 1. L importo complessivo presunto dell Accordo Quadro ammonta ad Euro ,00 iva esclusa, di cui Euro ,00 per oneri per la sicurezza da suddividere tra i 6 assegnatari in ragione degli interventi che verranno effettuati da ciascuno di essi, pari a, sempre presuntivamente, Euro ,00 ciascuno: Importi in euro 1 Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso ,00 2 Oneri per l attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso ,00 TOT IMPORTO TOTALE DELL APPALTO (1 + 2) ,00 2. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante a ciascun Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti d appalto, con applicazione del ribasso offerto dall Appaltatore in sede di gara sull Elenco Prezzi. 3. Trattandosi di Accordo Quadro (non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti) gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità dell Azienda. 4. L Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio che, per i lavori edili è pari a complessivi Euro ,00; tale stanziamento potrà subire integrazioni nelle more della definizione della nuova procedura di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria. 5. Non è soggetto al ribasso l importo degli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto dell allegato XV al Decreto n. 81 del Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell articolo 22. Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 2. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell articolo 2. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell offerta tecnica presentata dall appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest ultima da parte della Stazione Appaltante. 3. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante o mediante scrittura privata. 7/51

8 Art. 4. Categorie dei lavori Lavori di Manutenzione ordinaria Categoria ex all. A D.P.R. 207/2010 Euro Incidenza % presunta 1 OG 1 * Prevalente III** ,00 82,19% Ai sensi dell articolo 118, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. 2 OS 6 Scorporabile o totalmente subappaltabile I*** ,00 17,81 % I lavori sopra descritti appartenenti alla categoria specializzata OS6 dell allegato «A» al d.p.r. n. 207 del 2010, che non costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all articolo 107 comma 2, del regolamento generale, possono essere realizzati dall appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un impresa mandante oppure realizzati da un impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI ,00 100,00 % * nella categoria OG 1 sono ricomprese lavorazioni di cui alla categoria OG 12 come specificato al comma 4. ** la classifica relativa alla categoria prevalente OG1 è calcolata sulla quota presunta di lavori che verranno affidati pro capite a ciascun dei 6 (sei) aggiudicatari dell Accordo Quadro e non sul totale complessivo dei lavori. *** la classifica relativa alla categoria OS6 è calcolata sulla quota presunta di lavori che verranno affidati pro capite a ciascun dei 6 (sei) aggiudicatari dell Accordo Quadro e non sul totale complessivo della categoria. 1. Ai sensi dell articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opera generale OG 1 Classifica III**. 2. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria OS 6 ai sensi della vigente normativa sugli appalti, a scelta dell appaltatore possono: a) essere scorporate e subappaltate o realizzate da un impresa mandante (alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale) b) essere realizzati dall appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria ai sensi dell articolo 109, comma 1, del Regolamento generale; in tal caso concorrono all importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell articolo 92, comma 1, del Regolamento generale; 4. La categoria prevalente OG 1 comprende lavorazioni riconducibili alla categoria OG 12 (vedi tabella sottostante), per un importo inferiore a euro ed inferiore al 10% dell importo dell appalto. Tale categoria non rileva ai fini della qualificazione dell appaltatore (e il relativo importo è ricompreso nell importo della categoria prevalente sopra evidenziato), ma rileva esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 48, comma 1, lettera d). 1) declaratoria: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE categoria Importo in euro (<= e <=10%) % sul totale OG ,00 2,65 5. All esito di quanto sopra illustrato, ai fini della partecipazione alla presente procedura, è sufficiente possedere la qualificazione nella categoria OG 1, classifica III, con obbligo di dichiarare il subappalto delle lavorazioni 8/51

9 ricomprese nella categoria OG 12 qualora non si possegga tale categoria o le abilitazioni per la rimozione e lo smaltimento dell amianto. Art. 5. Rimozione Amianto 1. In considerazione della tipologia di abitazioni oggetto degli interventi di cui al presente affidamento, a miglior dettaglio della tabella di cui al comma 4 del precedente articolo, si specifica che potrà rendersi necessario effettuare interventi di rimozione amianto. 9/51

10 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell ordine di lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. Art. 7. Documenti che fanno parte dell Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro 1. Ai sensi dell art. 137 del Codice dei Contratti, fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti: a) il capitolato generale d appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest ultimo; b) il presente Capitolato speciale; c) l elenco dei prezzi unitari; d) le Linee guida per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell allegato XV allo stesso decreto; e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto dell Accordo Quadro e sono ad asso materialmente allegati i seguenti documenti: a) il Capitolato Speciale d appalto b) l Elenco prezzi 3. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti d Appalto, ancorché non materialmente allegati: a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo; b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza; c) il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell allegato XV allo stesso decreto; d) l eventuale cronoprogramma di cui all articolo 40 del Regolamento generale. 10/51

11 3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati d) la normativa di riferimento per la rimozione dell amianto (Direttiva 2003/18/CE del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del 19 settembre Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto Decreto legislativo n. 257 del 25 luglio D.G.R. Lombardia VIII/1526 del ). 4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all articolo 132 del Codice dei contratti; b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato; 5. Fanno altresì parte dell Accordo Quadro, in quanto parte integrante e sostanziale, le offerte tecniche presentate dall appaltatore in sede di offerta. Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione dell Accordo Quadro e del contratto d appalto da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dell ordine di lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli appalti, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l immediata esecuzione dei lavori. 3. La stipulazione dell Accordo Quadro è subordinata: 1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all Esecutore: (a) dei requisiti di carattere generale circa l assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; (b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla lex specialis di gara; (c) del requisito dell inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 2) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006, di un assicurazione contro i rischi dell esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d appalto; 3) alla positiva verifica dell applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell esecuzione dei lavori; 4) alla presentazione di un piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto dell articolo 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006, dell articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008; 5) se l Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l esistenza di diritti reali di 11/51

12 godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l esecuzione del lavoro; 6) al versamento delle spese contrattuali. 4. A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell Accordo Quadro. All aggiudicatario verrà anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta. 5. All esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma Ove l Esecutore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria ed al riaffidamento dell Accordo Quadro. 7. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 120 giorni a decorrere dall efficacia dell aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dalla medesima. Art. 9. Fallimento dell appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 2. Se l esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell articolo 37 del Codice dei contratti. Art. 10. Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. Se l appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 3. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. 12/51

13 Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente l articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d appalto. 3. L appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.p.r. 21 aprile 1993, n L appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n /51

14 CAPO 3. TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 13. Durata dell Accordo Quadro 1. L Accordo Quadro avrà durata di 24 mesi purché ciò non determini un impegno finanziario dell Azienda superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio. La durata dell Accordo Quadro avrà decorrenza a partire dal L Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti in bilancio. Non sono previste proroghe rispetto alla durata temporale dell Accordo Quadro. 3. Le condizioni previste nell Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti singoli appalti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza. 4. E facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell Accordo Quadro, ai sensi dell articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell articolo 11, comma 9, periodi terzo e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l opera appaltata è destinata a soddisfare,il direttore dei lavori provvede in via d urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 5. Il R.U.P. accerta l avvenuto adempimento degli obblighi di cui all articolo 42 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 6. Le disposizioni sulla consegna anche in via d urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli di Ordini di Lavoro. 7. L esecuzione dell Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori dei singoli contratti d appalto 1. L Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti d appalto nei quali sono indicati: a) i lavori che debbono avere concreta esecuzione b) il termine iniziale di accettazione, notifica e contestuale inizio lavori, come da offerta, c) il termine finale di ultimazione degli stessi, come indicato nell ordine di lavoro. 2. Nei singoli contratti d appalto per il riattamento alloggi, verranno indicati dalla Stazione Appaltante i lavori nonché i termini di esecuzione. 3. Le tipologie d intervento come specificate nell art. 1 bis si distinguono in: a) Lavori non urgenti: il termine per il compimento dei lavori non urgenti decorre dalla data di sottoscrizione del singolo contratto d appalto che dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante tramite telefax o PEC contestualmente alla sottoscrizione. Nel caso di segnalazione di intervento non urgente tramite call center l Esecutore è tenuto a darne comunicazione al RUP in occasione della prima apertura degli uffici anche tramite fax. In tale caso i termini d esecuzione avranno decorrenza dalla data di invio dell ordine di lavoro. b) Lavori urgenti: ove l urgenza consenta la sottoscrizione del contratto d appalto, i termini di esecuzione decorrono dalla sottoscrizione stessa. In caso contrario, i termini avranno decorrenza dalla notifica 14/51

15 dell ordine di lavoro. In quest ultimo caso, la sottoscrizione del contratto da parte dell Esecutore dovrà comunque avvenire entro il termine offerto per i lavori urgenti, pena la sospensione della contabilizzazione dei lavori ad esso riferiti. Nel caso di segnalazione di intervento urgente tramite call center, a decorrere da tale segnalazione, l Esecutore è obbligato ad intervenire entro il termine offerto e, entro il termine offerto per i lavori non urgenti, a riferire sinteticamente per iscritto al Responsabile del Procedimento i motivi dell urgenza, le cause che hanno provocato la situazione, le azioni poste o in corso di esecuzione necessarie per porvi rimedio, pena la sospensione della contabilizzazione dei lavori ad esso riferiti. Il Committente, nella persona del Direttore dei Lavori o di suo designato, potrà dunque effettuare sopralluogo al fine di verificare la sussistenza delle circostanze segnalate e la corretta esecuzione dell intervento realizzato ai fini della successiva formalizzazione del contratto d appalto. c) Lavori di somma urgenza: l Operatore deve intervenire su semplice segnalazione anche telefonica del Committente, nella persona del Direttore dei Lavori o di suo designato. La segnalazione verrà successivamente formalizzata con l inoltro dell Ordine di Lavoro e conseguente sottoscrizione del contratto da parte dell Esecutore entro il termine offerto per i lavori di somma urgenza a decorrere dall invio stesso, pena la sospensione della contabilizzazione dei lavori ad esso riferiti. Inoltre, nelle ore in cui è operativo il call center, l Operatore è obbligato ad intervenire immediatamente e non appena avuta notizia delle circostanze tramite il suddetto call center. In quest ultimo caso, l Esecutore è tenuto, entro il termine offerto per i lavori non urgenti, dalla segnalazione, pena la sospensione della contabilizzazione dei lavori ad esso riferiti, a riferire sinteticamente per iscritto al Responsabile del Procedimento i motivi della somma urgenza, le cause che hanno provocato la situazione, le azioni poste o in corso di esecuzione necessarie per porvi rimedio. Il Committente, nella persona del Direttore dei Lavori o di suo designato, potrà dunque effettuare sopralluogo al fine di verificare la sussistenza delle circostanze segnalate e la corretta esecuzione dell intervento realizzato ai fini della successiva formalizzazione del contratto d appalto. 4. Nel calcolo del tempo indicato nei singoli Ordini di Lavoro è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 5. Il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento generale. 6. I termini per ultimare i lavori di ogni singolo Ordine di Lavoro sulla base dell urgenza sono i valori posti a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando a detti termini la riduzione offerta dall appaltatore in sede di gara. Art. 15. Proroghe dei singoli contratti d appalto 1. qualora, l esecutore non riesca ad ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione Lavori. 2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 48 ore dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. 4. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma 4 costituisce rigetto della richiesta. 5. Trova altresì applicazione l articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale. Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. Per quanto concerne i singoli contratti d appalto, qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano 15/51

16 utilmente e a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. 2. Qualora l Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che il Committente, nella persona del Direttore dei Lavori abbia proceduto ad ordinare la ripresa dei lavori, il primo può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a fornire le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché venga disposta la ripresa dei lavori. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all atto di ripresa dei lavori, qualora l Esecutore intenda far valere l illegittimità maggiore durata della sospensione. 3. Fuori dei casi previsti nel precedente comma 1, il Direttore dei lavori può, in caso di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del contratto. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 4. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai commi 1 e 3, primo periodo, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. 5. In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori. 6. Della sospensione dei lavori è sempre redatto apposito verbale, redatto dal direttore dei lavori, e controfirmato dall Esecutore che può iscrivervi le riserve o le domande che ritiene opportune, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e quindi trasmesso al Responsabile del Procedimento. 7. Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. 8. Il verbale di sospensione è controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell articolo 165 del Regolamento generale. 9. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 10.Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all appaltatore. 11.Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P. 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 16/51

17 necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e al direttore dei lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell articolo 16 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Art. 18. Penali in caso di ritardo 1. L Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente articolo In particolare, la misura delle penali è sin d ora quantificata per l Accordo Quadro in un importo pari a. 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini offerti ed alle date impartite per i lavori di manutenzione ordinaria e di. 200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per i lavori di riattamento alloggi. 3. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 per cento dell importo di competenza dell accordo quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora i ritardi siano tali da comportare l applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell intero importo presunto dell Accordo Quadro suddiviso per il numero degli Operatori, il Committente potrà risolvere l Accordo Quadro per grave inadempimento dell Esecutore. 4. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate. 5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo. 6. Nel caso in cui l impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all esecuzione dei lavori in economia in danno all esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all esecuzione delle lavorazioni in danno. 7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento. 8. L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Art. 19. Monitoraggio degli interventi 1. Nel caso in cui l Esecutore non intervenga con le modalità descritte all articolo 14 per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 136 del Codice dei contratti. 2. Per qualsiasi intervento, l Esecutore dovrà comunicare, ogni lunedì, al Committente tramite posta elettronica i dettagli delle lavorazioni eseguite nella settimana precedente con la specifica degli operatori utilizzati e della tempistiche di lavorazione nonché delle riprese video/fotografiche attestanti gli interventi stessi. 3. L assenza di tale documentazione o il ritardo nell invio della stessa superiore a 7 giorni comporta l impossibilità della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo, il Committente provvederà a sollecitare tale invio non più di 5 volte. Dopo tale numero di solleciti, anche relativi a resoconti diversi, il Committente potrà risolvere l Accordo Quadro per grave inadempimento dell Esecutore in ragione dell impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite. 4. L inoltro degli ordini di lavoro e l esecuzione degli stessi da parte dell impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l immediata esecuzione dei lavori, in alternativa alla dichiarazione ex art. 106, comma 2 del DPR 207/ Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, 17/51

18 comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Art. 20. In derogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione: a) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d appalto; c) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente; e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all articolo 18, né possono costituire ostacolo all eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell articolo 55. Art. 21. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori 1. Il Responsabile del procedimento svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali. 2. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del procedimento, un Ufficio di Direzione lavori, Responsabile dell esatto adempimento da parte dell'esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un direttore dei lavori eventualmente coadiuvato dal tecnico di zona dell azienda competente per territorio, quale assistente con funzione di direttore operativo. 3. L ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell opera; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d opera eseguite, all emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori. 4. Il Direttore dei lavori trasmette all Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori. 5. Il Direttore dei lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e dell operato del tecnico di zona, anche in via solidale con quest ultimo. 6. Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d arte ed in conformità del progetto e 18/51

19 del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 7. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. 8. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Dlgs 163/2006 e dal dpr 207/ /51

20 CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art. 22. Lavori a misura 1. Le opere oggetto dell Accordo Quadro sono computate a misura. L'esecutore riporta negli appositi prospetti consegnati dal Direttore dei lavori le quantità delle lavorazioni eseguite per ottemperare ai singoli contratti d appalto. Unitamente a tale documentazione, l Esecutore trasmette anche la documentazione video/fotografica realizzata secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione Lavori. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel DPR 207/ La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del DPR 207/ Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del D.P.R. n. 207/ Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, «oneri sicurezza», sono valutati sulla base dei prezzi di cui all elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 1. Non sono previsti lavori a corpo. Art. 23. Eventuali lavori a corpo Art. 24. Eventuali lavori in economia 1. Pur trattandosi di appalto a misura, è consentito di contabilizzare interventi in economia. 2. Gli interventi in economia verranno contabilizzati secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010. Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 20/51

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