REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

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1 REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ART. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento è adottato da AREA BLU s.p.a. (di seguito la Società) in attuazione dell'art. 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in l. 4 agosto 2008, n. 133 e resta in vigore se e fintantoché resti in vigore tale norma o altre successive di analogo contenuto. 2. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato nonché per il conferimento di incarichi a soggetti esterni alla Società, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 3. Restano esclusi dal campo di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi per prestazioni di servizi disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché gli incarichi soggetti a specifica regolamentazione di settore. TITOLO II RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ART. 2 Procedure di reclutamento 1. Il reclutamento del personale avviene mediante procedure selettive, indette con provvedimento del Direttore, volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale. 2. L accesso ai profili professionali a tempo indeterminato, può avvenire con le seguenti forme: concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso. Le prove possono consistere in prove scritte e/o orali. La prova orale

2 può essere integrata da un colloquio attitudinale e motivazionale che concorre alla formazione del punteggio. Le prove sono comunque pubbliche. 3. Le procedure selettive di cui ai commi precedenti devono garantire, oltre all'adeguata pubblicità della selezione, l'imparzialità nello svolgimento della stessa, il consono accesso dall'esterno, l'economicità e la celerità di espletamento, nonché il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 4. Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l espletamento del concorso in tempi rapidi, le prove d esame possono essere precedute da forme di preselezione. I contenuti di ciascuna prova sono stabiliti dalla Commissione giudicatrice. Alle successive prove d esame, saranno ammessi, seguendo l ordine di graduatoria, n. 40 candidati. I candidati ex-aequo saranno comunque ammessi alle prove d esame. 5. Le selezioni del personale a tempo determinato, avvengono per titoli e colloqui attitudinali e motivazionali. 6. Per le assunzioni di personale a tempo determinato, inoltre, ci si potrà avvalere nei modi e forme espressamente disciplinate, della stipulazione di contratti di lavoro interinale, ai sensi della L. 196/1997 e ss. mm.e ii. ART. 3 Avviso pubblico di selezione 1. Gli avvisi delle selezioni devono avere adeguata pubblicità e, comunque, essere pubblicati sul sito internet della Società e degli enti locali soci. 2. L'avviso pubblico di selezione contiene: a) le modalità e il termine perentorio di presentazione delle domande; b) i requisiti particolari richiesti per l'accesso all'impiego, oltre a quelli generali previsti dalle norme vigenti in materia; c) il numero complessivo dei posti da ricoprire, la categoria e il relativo profilo professionale; d) le modalità e i tempi di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti; e) le modalità di svolgimento delle selezioni; f) la tipologia (preselettive, scritte e/o orali) e le materie delle prove e/o l'oggetto dei colloqui attitudinali e motivazionali; g) i titoli oggetto di valutazione;

3 h) i titoli che danno eventualmente luogo a precedenza o a preferenza; i) la percentuale di posti da riservarsi eventualmente a particolari categorie di cittadini, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia; j) i motivi che comportano l'esclusione dalla selezione. ART. 4 Commissioni esaminatrici per la selezione del personale a tempo indeterminato 1. La valutazione e la selezione del personale a tempo indeterminato è affidata ad una commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Società in conformità ai principi di cui all'art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n La commissione esaminatrice accerta le effettive capacità ed attitudini dei candidati a ricoprire la posizione oggetto della procedura selettiva. 3. La commissione esaminatrice, al fine di consentire un esame comparativo dei candidati e la formazione di un giudizio di merito coerente ed imparziale, predetermina criteri di valutazione omogenei e uniformi. 4. La commissione esaminatrice forma la graduatoria finale di merito secondo l'ordine di punteggio della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nelle prove, tenendo conto, a parità di punteggio, delle preferenze indicate nell'art. 5, comma 4 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 5. La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore della Società. ART. 5 Reclutamento del personale a tempo determinato 1. La selezione del personale a tempo determinato è affidata al Direttore o ad altro dirigente incaricato dal Consiglio di Amministrazione. 2. Nella valutazione del curriculum sono presi in considerazione le attività, le tipologie di prestazioni, nonché i titoli ritenuti significativi al fine di evidenziare l'idoneità e l'attitudine del candidato all'esercizio delle funzioni richieste dalla posizioni da ricoprire.

4 3. Il colloquio attitudinale e motivazionale tende a verificare l'adeguatezza del candidato rispetto alle funzioni e alle attività del posto da ricoprire. 4. Il Direttore o il dirigente incaricato ai sensi del comma 1 forma e approva la graduatoria finale di merito dei candidati. 5. In caso di impossibilità di attivazione di apposita selezione o in caso di somma urgenza, tempestività ed economicità, l assunzione di personale a tempo determinato, può avvenire (nell arco di vigenza di validità), anche mediante utilizzo di graduatorie di concorso per assunzione a tempo indeterminato, di pari qualifica professionale/livello. ART. 6 Pubblicazione degli esiti della selezione 1. Gli esiti della selezione sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet della Società e degli enti locali soci. ART. 7 Assunzione in servizio 1. I candidati risultati vincitori sono assunti in servizio con contratto individuale di lavoro secondo le forme contrattuali di impiego previste dall'ordinamento e nel rispetto della normativa contrattuale nazionale, ferma restando la facoltà della Società di non procedere ad alcuna assunzione per ragioni normative, organizzative o finanziarie. 2. In caso di rinuncia o di mancata presa in servizio, il contratto è stipulato con il candidato successivo utilmente collocato in graduatoria. 3. Ove previsto, il collocamento in organico del personale selezionato è preceduto da un periodo di prova della durata indicata dalla normativa contrattuale nazionale. 4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato non può in nessun caso essere trasformato in un rapporto a tempo indeterminato. TITOLO III CONFERIMENTO DI INCARICHI ART. 8 Selezione mediante procedure comparative

5 1. Il conferimento degli incarichi di studio o di ricerca, delle consulenze e degli altri incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, che non siano già disciplinati da specifica normativa, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e determinato a seguito di idonee procedure selettive indette con provvedimento del Direttore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 2. Gli incarichi di cui sopra sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula dei candidati e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione. 3. Gli avvisi delle selezioni devono avere adeguata pubblicità e, comunque, essere pubblicati sul sito internet della Società. 4. L'avviso di selezione indica: a) l'oggetto della prestazione; b) il luogo e le modalità di espletamento dell'incarico; c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico; d) la durata dell'incarico; e) il compenso complessivo lordo; f) i titoli e i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione; g) il termine e le modalità per le presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. 5. La selezione del soggetto a cui conferire l'incarico è affidata al Direttore o ad altro dirigente incaricato dal Consiglio di Amministrazione. 6. La valutazione è effettuata, secondo criteri predeterminati, comparando i curricula presentati dai candidati. 7. Valutati i curricula, ove ritenuto utile ed opportuno, il Direttore o il dirigente incaricato ai sensi del comma 4 può disporre un colloquio con i candidati che presentano il livello professionale maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico conferito. 8. All'esito della valutazione dei curricula e dell'eventuale colloquio è stilata una graduatoria di merito, approvata con determinazione del Direttore o del dirigente incaricato ai sensi del comma 4.

6 9. Gli esiti della selezione sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet della Società. Art. 9 Liste di accreditamento. 1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 8, la Società può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento, eventualmente suddivise per tipologie di attività, di consulenti, esperti, nonché collaboratori esterni dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti. 2. Per l'istituzione delle liste di accreditamento, l'avviso di cui al precedente comma deve essere pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi sul sito internet della Società e degli enti locali soci. L'avviso deve indicare le modalità di presentazione della domanda e i requisiti per l'ammissione alla lista. 3. La Società ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto. 4. Qualora la lista contenga un numero limitato di soggetti con caratteristiche professionali equivalenti e l'incarico abbia un valore inferiore a Euro al netto di IVA e oneri previdenziali, la Società può procedere alla chiamata diretta dalla lista applicando il criterio della rotazione. Art. 10 Affidamento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa. 1. In deroga a quanto previsto dagli artt. 8 e 9, il Direttore può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, quando ricorrono i seguenti presupposti: a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui agli artt. 8 e 9; b) per prestazioni meramente occasionali il cui valore sia pari o inferiore a Euro al netto di IVA e oneri previdenziali;

7 c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera; d) nei casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione; e) per ogni altra specifica ragione, adeguatamente motivata e comprovata. ART Formalizzazione dell'incarico. 1. Il soggetto a cui è stato conferito l'incarico secondo le modalità indicate agli artt. 8, 9 e 10 è invitato alla sottoscrizione del contratto secondo le forme contrattuali previste dall'ordinamento e nel rispetto dell'eventuale normativa contrattuale nazionale. ART. 12 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. 2. Esso non si applica alle procedure di selezione di personale e di conferimento di incarichi in corso a tale data. 3. La Società provvede a dare pubblicità del presente regolamento e delle successive modifiche e integrazioni mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

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