COMUNE DI FOLIGNO AREA SERVIZI GENERALI
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- Leopoldo Antonucci
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1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI FOLIGNO MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO Articolo 1 - Oggetto del servizio 1. L'appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa, a favore dei dipendenti del Comune di Foligno (da ora in poi Ente ), da attivarsi mediante buoni pasto elettronici. Il servizio dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel presente capitolato ed all art. 285 del D.P.R. n. 207/2010. Articolo 2 - Durata del contratto 1. Il servizio ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. L Ente si riserva la facoltà di affidare il servizio per ulteriori tre anni ai sensi dell art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006. Articolo 3 Ammontare 1. L'importo annuo presunto a base di gara è di ,00 oltre IVA 4%, e così per complessivi ,00 oltre IVA al 4% per tutta la durata contrattuale. Tale importo è stato calcolato in base al prezzo/buono pasto posto a base di gara di 4,81 oltre IVA per il numero stimato di buoni pasto in base ai dati degli anni precedenti. 2. L importo posto a base di gara per l eventuale affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all aggiudicatario del contratto iniziale, ai sensi dell art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, è determinato in ,00 oltre IVA. Oneri della sicurezza pari a zero. 3. Il contratto è stipulato a misura. Pertanto, il corrispettivo dell aggiudicatario sarà calcolato esclusivamente moltiplicando l importo di 4,81, diminuito del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA per ogni buono pasto effettivamente consumato. 4. L Impresa affidataria, pertanto, non potrà avanzare pretese di sorta in caso di aumento o diminuzione dei buoni pasto consumati annualmente rispetto a quelli stimati, anche in conseguenza di provvedimenti di carattere organizzativo o in dipendenza di minori o maggiori necessità. Capitolato gara buono pasto elettronico 1
2 Articolo 4 - Buoni pasto elettronici 1. Si definisce come buono pasto elettronico il documento di legittimazione, elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 285, comma 5, del D.P.R. 5 ottobrte 2010, n. 207, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. Tale documento deve essere spendibile attraverso un sistema che gestisca integralmente in modo elettronico ogni supporto ed ogni fase del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale. 2. Il valore nominale del buono pasto è di 5,00 IVA compresa; 3. I buoni pasto elettronici devono essere supportati da una carta di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte "bancomat" e riportanti a stampa o rilievo le seguenti diciture: a) il logo dell Ente (fornito dall Ente), la dicitura Comune di Foligno e il codice fiscale C.F ; b) il numero di serie della carta; c) il nome e cognome, la matricola del dipendente consegnatario della carta in base ai dati forniti dall Ente; d) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; e) il termine temporale di utilizzo della carta, coincidente con la data di scadenza del contratto e con l ultimo giorno di reale utilizzabilità della stessa; f) le avvertenze Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro. 4. Le tessere dovranno essere munite di banda magnetica, leggibile dai terminali installati presso gli esercizi convenzionati, su cui sia possibile memorizzare tutti i dati necessari per il controllo dell utilizzo di cui al successivo comma Le tessere dovranno consentire l utilizzo presso gli esercizi convenzionati tutti giorni dal lunedì alla domenica una sola volta al giorno. 6. Non sono ammesse offerte di carte così dette "ricaricabili", in quanto le carte oggetto del presente appalto non devono nel modo più assoluto contenere valori monetari a scalare mano a mano che vengano utilizzate. 7. Il sistema informatico adottato dall impresa affidataria per garantire il servizio dovrà essere in grado di: a) controllare la validità delle tessere utilizzate; b) registrare la data, l ora ed il locale in cui il dipendente ha usufruito del servizio; c) registrare il numero della tessera utilizzata e collegarla al numero di matricola del dipendente utilizzatore. Capitolato gara buono pasto elettronico 2
3 8. A cadenza mensile, o comunque dietro richiesta dell Ente, dovranno essere forniti tutti i dati riferiti ai pasti consumati il mese precedente ed in particolare per ciascun numero di tessera dovrà essere indicato il numero di matricola del dipendente utilizzatore, la data, il giorno, l ora e l esercizio dove è stato utilizzato il buono. Tali dati dovranno essere resi disponibili all Ente in un file in formato testuale (ASCII) a lunghezza fissa di cui dovrà essere sempre fornito il tracciato record (la posizione dei campi, la loro dimensione, il significato di ogni valore o intervallo di valori contenuto nei medesimi). Il file suddetto dovrà poter essere importabile, senza alcuna modifica, nei programmi di database in uso nell Ente che verranno comunicati all atto di aggiudicazione. L'impresa affidataria del servizio dovrà fornire tali dati all'ente a mezzo di posta elettronica e, ove richiesti, i documenti originali da cui risultino i dati stessi. 9. Il sistema informatico dovrà inoltre mettere in evidenza i dati relativi ai dipendenti che nella medesima settimana hanno consumato più di due pasti. 10. Dovrà altresì essere consentito all Ente di provvedere direttamente, tramite connessione al sistema informatico, all attivazione delle tessere aggiuntive di cui al successivo art. 5 comma In caso di mancato funzionamento del sistema informatico o per la necessità di sostituzione o rigenerazione di una tessera, l'impresa affidataria del servizio dovrà attivare un sistema sostitutivo che consenta, comunque, la rilevazione dei dati relativi al consumo dei buoni pasto, così come indicati al comma 14 del presente articolo, tale comunque da non richiedere in nessun caso l anticipazione del pagamento da parte dell utilizzatore del buono pasto elettronico. L eventuale richiesta di anticipazione costituisce grave violazione delle norme del presente capitolato. 12. Dovrà altresì essere attivato un canale di comunicazione diretto tramite con gli uffici dell impresa affidataria del servizio competenti per la gestione del contratto. Art. 5 - Consegna delle carte 1. L'impresa affidataria del servizio deve provvedere gratuitamente, senza oneri aggiuntivi per l'ente, alla prima fornitura delle carte descritte al precedente articolo 4, che si prevede di circa 400 pezzi, entro 30 giorni solari consecutivi dalla richiesta da parte del responsabile del procedimento. 2. Negli stessi termini dovrà altresì fornire all Ente un quantitativo di tessere aggiuntive, pari ad almeno il 10% del numero totale di quelle emesse, prive però Capitolato gara buono pasto elettronico 3
4 dei dati identificativi del dipendente, da utilizzarsi per far fronte a particolari esigenze organizzative.. 3. Tali carte devono possedere tutte le caratteristiche di cui all'art. 4 ma non devono essere attive. L'attivazione delle carte dovrà avvenire a cura dell impresa affidataria del servizio entro cinque giorni dalla stipula del contratto. 4. Le forniture successive dovranno essere eseguite entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell ordine. 5. Ogni rischio relativo al trasporto ed alla consegna resta a carico dell impresa affidataria del servizio. 6. Nel caso di furto o smarrimento di una carta l'impresa affidataria del servizio provvederà entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione da parte dell Ente al blocco della stessa; 7. La fornitura delle tessere necessarie per l'erogazione del servizio e la loro eventuale sostituzione in caso di malfunzionamento, furto o smarrimento nonché la fornitura delle tessere aggiuntive è totalmente a carico dell impresa affidataria del servizio. Articolo 6 Esercizi convenzionati 1. Il servizio sostituivo di mensa dovrà essere erogato presso una rete di locali, autorizzati in base alle vigenti disposizioni di legge a fornire servizi sostitutivi di mensa a mezzo di buoni pasto, convenzionati con l'impresa affidataria del servizio. 2. L impresa affidataria del servizio è tenuta a fornire prova, entro 30 giorni dalla richiesta da parte del responsabile del procedimento, di aver attivato il numero di convenzioni e con le caratteristiche indicate al successivo comma 7. A tal fine, dovrà essere trasmessa all Amministrazione copia delle convenzioni sottoscritte con gli esercenti. Se la prova non viene fornita l impresa decade dall aggiudicazione e il servizio affidato all impresa che segue in graduatoria. L Amministrazione si riserva di svolgere, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, indagini ispettive a campione sulla veridicità degli impegni assunti. 3. Gli esercizi convenzionati dovranno essere esercizi che svolgono le seguenti attività: - somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n.287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonchè da mense aziendali ed interaziendali; - cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate oltre che dagli esercizi di somministrazione di cui sopra, anche da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all Art. 5 primo comma della Legge 08 agosto 1985 n.443, nonchè dagli esercizi di vendita di cui al Capitolato gara buono pasto elettronico 4
5 decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. 4. Gli esercizi convenzionati dovranno essere in possesso dell autorizzazione sanitaria di cui all art. 2 della Legge 30 aprile 1962 n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all interno dell esercizio. 5. L'Impresa affidataria è tenuta ad assicurare la consumazione del pasto nei punti di ristoro convenzionati dietro presentazione da parte dei dipendenti dell'ente di apposita tessera a banda magnetica avente funzione di controllo e riscontro della prestazione eseguita. 6. Gli esercizi convenzionati dovranno essere dotati di appositi terminali per la rilevazione dell utilizzo del buono pasto elettronico attraverso la lettura dei dati memorizzati nella tessera. 7. L'impresa affidataria del servizio deve convenzionare almeno diciotto esercizi, che dovranno fornire pasti di buona qualità e in porzioni di adeguata quantità. L'impresa affidataria del servizio deve garantire, per tutta la durata del contratto, la possibilità di consumare pasti dalle ore 12,00 alle ore 15,30, dal lunedì al sabato. L Ente si riserva di chiedere nel corso del contratto che sia data la possibilità di consumare pasti anche in orari differenti compatibili con i turni di servizio del personale avente diritto. 8. La rete degli esercizi convenzionati dovrà essere così articolata: a) Almeno tredici esercizi siti nel centro storico di Foligno, ad una distanza lineare massima di 1000 metri da Piazza della Repubblica (sede comunale). Almeno quattro degli esercizi convenzionati devono garantire la consumazione del pasto fino alle ore 18. Almeno uno deve essere un esercizio che fornisce il pasto serale e notturno completo. Almeno quattro esercizi dovranno garantire la fruizione dei pasti (pranzo e cena) domenicali. b) Almeno un esercizio convenzionato, che dovrà assicurare il servizio descritto al precedente comma 7, dovrà invece essere sito in ciascuna delle seguenti frazioni e località: Fraz. Vescia Fraz. S.Eraclio Quartiere Prato Smeraldo Quartiere Sportella Marini Fraz. Colfiorito. 9. Le convenzioni stipulate devono contenere tutti gli elementi di cui al comma 9 dell art. 285 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n Il termine di pagamento da parte Capitolato gara buono pasto elettronico 5
6 della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati dovrà essere pari a 60 giorni Fine Mese dalla data di ricezione della fattura. 10. L impresa affidataria del servizio è responsabile del corretto adempimento, da parte degli esercizi convenzionati, delle condizioni del presente capitolato delle quali si fa garante, rimanendo fermo in ogni modo che è l impresa affidataria del servizio, in via esclusiva, ad assicurare i rapporti con gli esercizi. 11. L'impresa affidataria del servizio dovrà comunicare tempestivamente all Ente l elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, ogni qualvolta vi saranno apportate variazioni. 12. Tutte le spese relative al servizio sono a carico dell'impresa affidataria del servizio, comprese quelle derivanti da danni - da chiunque cagionati - o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto del servizio medesimo e quant'altra spesa necessaria al regolare funzionamento del servizio. Articolo 7 - Valore del buono pasto 1. Il buono pasto elettronico deve garantire la fruizione di un pasto fino alla concorrenza del valore nominale dello stesso pari ad 5,00 (IVA 4% inclusa). 2. L Ente si riserva la facoltà di variare, con un preavviso di giorni 30, il valore nominale del buono pasto. In tal caso sul nuovo valore dovrà essere applicato lo stesso ribasso percentuale proposto in sede di offerta. Articolo 8 - Disciplina d'uso 1. È vietata la cessione del buono pasto elettronico a terzi e la trasformazione in denaro contante. Il buono pasto non dà diritto a resto in denaro, non può essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti comunali o per scopo diverso da quello previsto dal presente capitolato, deve essere dato in pagamento per il suo intero valore convenzionato. 2. Il dipendente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge in materia, esigerà regolare ricevuta fiscale o altro documento idoneo previsto dalla normativa fiscale. Articolo 9 - Modalità di fatturazione e pagamento 1. Il contratto è stipulato a misura. L Ente corrisponderà all impresa affidataria del servizio l importo di 4,81, diminuito di quanto offerto in sede di gara, oltre IVA per ogni buono pasto effettivamente consumato, fermo restando il diritto del dipendente ad usufruire del buono pasto per il valore nominale di 5,00 (IVA 4% inclusa). Capitolato gara buono pasto elettronico 6
7 2. I pagamenti averranno in trimestri posticipati previa presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica che il servizio si sia svolto in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale di appalto e previa acquisizione del DURC. 3. Le fatture dovranno riportare: il numero di "buoni pasto elettronici" utilizzati tra il primo e l'ultimo giorno del mese precedente quello dell'emissione della fattura (numero di "passaggi" delle carte accettati nel mese); il controvalore ottenuto moltiplicando il numero dei "buoni pasto elettronici" per il prezzo unitario di cui al comma 1 al netto di IVA; l assoggettamento all aliquota I.V.A., nella misura di legge, dell imponibile ottenuto. 4. Il corrispettivo, come sopra indicato, è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato. L'impresa affidataria del servizio non potrà pertanto applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio. 5. Si applica la legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Articolo 10 Cauzione - assicurazioni 1. Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta cauzione provvisoria pari al 2% dell importo stimato del servizio e cioè pari ad 4.500,00 con le modalità e prescrizioni di cui all art. 75 D.Lgs. 163/2006; 2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell impresa affidataria del servizio ed è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto medesimo. 3. A garanzia dell esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nulla escluso o eccettuato, l impresa affidataria del servizio dovrà produrre, contestualmente alla stipula del contratto, polizza fidejussoria per l importo e con le modalità e prescrizioni di cui all art. 113 D.Lgs. 163/2006; 4. L impresa affidataria del servizio, prima di dare corso all esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella dell appalto, per la responsabilità civile per danni e per i rischi igienico-sanitari che possano derivare agli utilizzatori del servizio sostitutivo di mensa dall utilizzo degli esercizi convenzionati con l impresa affidataria del servzio, con un massimale unico non inferiore ad , La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia all atto della stipula del contratto. Capitolato gara buono pasto elettronico 7
8 Articolo 11 - Responsabilità 1. L Ente è soggetto terzo ed estraneo al contratto intercorrente tra l impresa affidararia del servizio e gli esercizi convenzionati, per cui nessun onere né responsabilità è imputabile all Ente derivante dal loro rapporto contrattuale ivi compresi i danni che potrebbero conseguire da inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente al gestore degli esercizi e/o al personale da lui dipendente. 2. I danni derivanti da inosservanze di prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie, ecc., vigenti per gli esercizi convenzionati, di cui venisse richiesto il risarcimento all Ente saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'impresa affidataria del servizio. Articolo 12 - Cessione del contratto e subappalto 1. È vietata la cessione parziale o totale del contratto. 2. Ai sensi dell art. 27 del D.lgs. 163/2006 non è ammesso il subappalto. Articolo 13 - Controlli e penali 1. L Ente si riserva di effettuare controlli ed accertamenti a campione sulla qualità e sulla congruità delle prestazioni rese dagli esercizi convenzionati e verifiche sulla corrispondenza del servizio prestato alle norme prescritte nel presente capitolato. 2. In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente capitolato, od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l impresa affidataria del servizio potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità dell infrazione da un minimo di 100,00 ad un massimo di 1.000,00, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. 3. In caso di ritardo, tale da determinare disservizio, nella fornitura delle tessere e nella fornitura e corretta installazione delle apparecchiature necessarie per l esecuzione del servizio, ovvero nell espletamento degli impegni assunti con il contratto e comunque in tutti i casi per i quali è stabilito un termine di adempimento, verrà applicata una penale di 100,00 per ogni giorno di ritardo. 4. L applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione all impresa affidataria del servizio, con l eventuale assegnazione alla stessa di un termine non superiore a dieci giorni per adempiere o ripristinare il normale funzionamento del servizio. L impresa affidataria del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa. Capitolato gara buono pasto elettronico 8
9 5. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Dirigente competente e verrà notificato all impresa affidataria del servizio in via amministrativa. 6. L importo relativo all applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa successivamente all adozione del provvedimento stesso. Articolo 14 - Risoluzione del contratto 1. È facoltà dell Ente risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt.1453 e 1454 del codice civile ed all esecuzione d ufficio, a spese dell impresa affidataria del servizio, nei seguenti casi: - frode, grave negligenza, gravi e/o reiterate inadempienze agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente capitolato; - sopravvenuta carenza nella rete degli esercizi convenzionati, tale per cui vengano meno i requisiti minimi prescritti dal presente capitolato; - irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l Ente, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell impresa affidataria a nell'espletamento del servizio; - tre contestazioni, effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dall Ente; - perdita, da parte dell impresa affidataria del servizio dei requisiti per lo svolgimento del servizio, quali il fallimento, l irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. - grave inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente. - subappalto o cessione del contratto. 2. La risoluzione sarà disposta mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza ulteriori formalità. 3. L impresa affidataria del servizio è tenuto al risarcimento dei danni. A tal fine il Comune di Foligno potrà procedere all escussione della cauzione definitiva, fatto sempre salvo il maggior danno compresa l eventuale esecuzione d uffico. Articolo 15 Recesso 1. Al presente appalto si applica l art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012. Capitolato gara buono pasto elettronico 9
10 2. L Amministrazione si riserva di recedere dal contratto oggetto del presente capitolato, con un preavviso minimo di giorni sessanta (60), a mezzo raccomandata A/R, qualora non intenda più avvalersi del servizio sostitutivo di mensa, a seguito di provvedimenti di riorganizzazione dell orario degli uffici comunali o per esigenze di contenimento della spesa di personale. Articolo 16 - Spese contrattuali 1. Sono ad esclusivo carico dell'impresa affidataria del servizio tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative. 2. L Affidatario sarà altresì tenuto al rimborso delle spese di pubblicità su quotidiani. Articolo 17 - Controversie 1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell appalto sarà competente il Foro in cui ha sede l Ente. È esclusa la competenza arbitrale. Articolo 18 - Domicilio 1. L impresa affidataria del servizio dovrà agli effetti del presente appalto, eleggere domicilio legale in Foligno. Articolo 19 - Tutela dei lavoratori dipendenti 1. Nell esecuzione del servizio l impresa affidataria del servizio è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. È tenuta altresì ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito per i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore. Nelle attività svolte in adempimento del presente contratto, i dipendenti, collaboratori ed i soggetti comunque utilizzati dall impresa affidataria osservano il Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di comportamento integrativo comunale. 2. L inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell Ente e fanno sorgere il diritto per l Ente stesso al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Articolo 20 Procedura di gara 1. Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta. Capitolato gara buono pasto elettronico 10
11 Articolo 21 Soggetti ammessi alla gara 1. Sono ammessi alla gara le società di capitali aventi i requisiti di cui all art. 285 del DPR 207/2010 o, per i soggetti residenti in altri paesi dell Unione Europea, in possesso di autorizzazione all esercizio di attività di emissione di buoni pasto in base alle norme del paese di appartenenza; 2. È ammessa altresì la partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti. In tal caso si applica l art. 37 del D.lgs. 163/2006. Articolo 22 - Requisiti di partecipazione 1. Le imprese partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti: a) Requisiti generali Prescritti dall art. 38 D.Lgs. 163/2006. b) Requisiti di capacità tecnica e professionale: Esperienza maturata nel settore della gestione del servizio sostitutivo di mensa effettuato nei tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando di gara, riferita alla gestione di servizi identici a quello oggetto di appalto (buoni pasto elettronici) per conto di almeno n. 3 datori di lavoro pubblici o privati con numero di dipendenti superiore a In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all art. 285 del DPR 207/2010 e all art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo a tutte le imprese raggruppate, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti cumulativamente dalla capogruppo e dalle mandanti fermo restando che la capogruppo deve dimostrare lo svolgimento di almeno due servizi identici. Articolo 23- Criteri di aggiudicazione 1. L aggiudicazione del servizio avverrà in base al prezzo più basso ai sensi dell art. 82 D.Lgs. 163/2006 nei confronti dell impresa che avrà formulato il miglior ribasso percentuale sull importo di 4,81 ( 5,00-IVA al 4%); 2. L Ente si riserva la facoltà di valutare la congruità dell offerta ai sensi dell art. 86 comma 3, D.Lgs. 163/2006. Articolo 24- Pubblicazioni e adempimenti 1. Trattandosi di servizio di cui all allegato IIB al D.Lgs. 163/2006, si specifica quanto segue: Capitolato gara buono pasto elettronico 11
12 a) Il bando di gara verrà pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito Internet del Comune di Foligno, sul sito informatico dell Osservatorio Regionale, all Albo Pretorio del Comune e a mezzo comunicati stampa. b) Il termine di pervenimento delle offerte è fissato in 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella G.U.R.I. c) La verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara verrà effettuata nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria; INDICE Articolo 1 - Oggetto del servizio...1 Articolo 2 - Durata del contratto...1 Articolo 3 Ammontare...1 Articolo 4 - Buoni pasto elettronici...2 Art. 5 - Consegna delle carte...3 Articolo 6 Esercizi convenzionati...4 Articolo 7 - Valore del buono pasto...6 Articolo 8 - Disciplina d'uso...6 Articolo 9 - Modalità di fatturazione e pagamento...6 Articolo 10 Cauzione - assicurazioni...7 Articolo 11 - Responsabilità...8 Articolo 12 - Cessione del contratto e subappalto...8 Articolo 13 - Controlli e penali...8 Articolo 14 - Risoluzione del contratto...9 Articolo 15 Recesso...9 Articolo 16 - Spese contrattuali...10 Articolo 17 - Controversie...10 Articolo 18 - Domicilio...10 Articolo 19 - Tutela dei lavoratori dipendenti...10 Articolo 20 Procedura di gara...10 Articolo 21 Soggetti ammessi alla gara...11 Articolo 22 - Requisiti di partecipazione...11 Articolo 23- Criteri di aggiudicazione...11 Articolo 24- Pubblicazioni e adempimenti...11 Capitolato gara buono pasto elettronico 12
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