STUDIO UCKMAR ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ANTONIO UCKMAR

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1 STUDIO UCKMAR ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ANTONIO UCKMAR AVV. PROF. VICTOR UCKMAR AVV. ANTONIO UCKMAR PROF. FRANCESCO TUNDO* AVV. SARA ARMELLA AVV. FRANCESCA BALZANI AVV. GIUSEPPE CORASANITI* AVV. CATERINA CORRADO OLIVA AVV. PAOLO DE CAPITANI DI VIMERCATE** Milano, 12 febbraio 2007 ABOG. CRISTIÁN J. BILLARDI AVV. CRISTINA ZUNINO AVV. PIETRO CENCI AVV. ILARIA CHERCHI AVV. MATTEO FANNI AVV. ANDREA QUATTROCCHI AVV. STEFANO ZAGA DOTT. PAOLO STIZZA* *DOTTORE COMMERCIALISTA ** ATTORNEY IN N.Y. ASPETTI TRIBUTARI DEL PATTO DI FAMIGLIA 1. Il trattamento impositivo del patto di famiglia ai fini delle imposte dirette Come è noto, il patto di famiglia rappresenta un valido strumento attraverso cui assicurare, senza traumi, il passaggio generazionale dell impresa. Tale passaggio avviene attraverso il trasferimento a titolo non oneroso (quasi certamente con spirito di liberalità, in ogni caso, a titolo gratuito per il disponente) di complessi produttivi, ovvero delle partecipazioni societarie che li rappresentano. Ebbene, a fronte di tale nuova fattispecie negoziale, il Legislatore tributario ha omesso di predisporre una specifica disciplina, trovando pertanto applicazione gli ordinari modelli impositivi previsti ai fini delle imposte dirette. Dunque, differente sarà la rilevanza reddituale del patto di famiglia, a seconda che tale contratto abbia ad oggetto un azienda ovvero azioni o quote societarie. Tuttavia, è evidente come, invero, si tratti di una diversità di disciplina che non tiene conto, da un lato, della ratio funzionale dell istituto, quella appunto di assicurare la continuità nella gestione dell attività economica e, dall altro, del fatto che l attività economica possa indifferentemente essere esercitata direttamente ovvero indirettamente per il tramite di strutture societarie. 1.1 La rilevanza reddituale per il disponente del trasferimento dell azienda Nell ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto l azienda di famiglia o un ramo della stessa, trattandosi di trasferimento a titolo non oneroso, tale vicenda, ai fini dell imposizione reddituale, è regolata dall art. 58, 1 co., GENOVA - VIA BACIGALUPO TEL m.linee - FAX studioge@uckmar.com V.CONF MILANO - VIA AGNELLO 5 - TEL m. linee - FAX studiomi@uckmar.com V.CONF ROMA VIA NAZIONALE 200- TEL FAX studioroma@uckmar.com - V.CONF C1003ABD BUENOS AIRES - RECONQUISTA Piso 8A - TEL FAX studiobaires@uckmar.com

2 2 del Testo Unico delle imposte dirette (d ora in avanti Tuir) approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in forza del quale il trasferimento di azienda, effettuato dall imprenditore persona fisica, a titolo gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell azienda stessa. Tale trasferimento avverrà, difatti, in regime di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti del complesso aziendale, senza, quindi, alcuna emersione di materia imponibile per il disponente; a tal fine il beneficiario dovrà, quindi, assumere l azienda ricevuta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al cedente. Allo stesso modo, anche nell ipotesi in cui i beneficiari assegnatari dell azienda siano più di uno e questi abbiano esercitato collettivamente l azienda trasferita dal disponente, dando così vita ad una società di fatto, qualora, entro i successivi cinque anni dall acquisizione, l azienda resti acquisita da uno solo di essi a seguito dello scioglimento della società esistente, non ci sarà alcuna emersione di plusvalenze, estendendosi (ex art. 58, 1 co., ult. periodo, Tuir) l applicazione del medesimo regime di neutralità fiscale prima descritto. Chiaramente, non avrà alcuna rilevanza reddituale anche l ipotesi in cui i beneficiari assegnatari decidano, diversamente, di regolarizzare la loro società di fatto, così costituita. La neutralità fiscale del passaggio generazionale dell azienda viene, quindi, realizzata attraverso il meccanismo della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti; in tal modo, difatti, gli eventuali plusvalori maturati in capo all imprenditore rimarranno latenti, senza alcuna dispersione di valori impositivi, in quanto questi saranno poi destinati ad emergere al momento del successivo ed eventuale trasferimento dell azienda da parte dell assegnatario. In tal caso, infatti, le eventuali plusvalenze da cessione totale o parziale dell azienda concorreranno a formare la base imponibile del reddito di impresa dell assegnatario (che ha proseguito l attività di impresa del disponente, secondo le modalità di cui agli artt. 58 e 86 Tuir). Diversamente, nell ipotesi (remota e, peraltro, poco consona con la ratio dell istituito del patto di famiglia) in cui l assegnatario, dopo aver ricevuto con il contratto de quo l azienda, decida di non esercitare l attività di impresa e proceda alla cessione di quanto ricevuto, in tal caso l eventuale plusvalenza realizzata darebbe luogo ad un reddito diverso, ex art. 67, 1 co., lett. h-bis), Tuir. In estrema sintesi, il Legislatore tributario, con la previsione del regime di neutralità fiscale di cui all art. 58, 1 co., Tuir, ha inteso agevolare fiscalmente i passaggi generazionali d azienda evitando di indebolire la forza produttiva della stessa con l immediata incisione fiscale delle plusvalenze dalla stessa maturate al momento del trasferimento. Da ultimo, è opportuno segnalare come sia destinato a non assumere alcuna rilevanza reddituale per il disponente, il trasferimento (mediante patto di famiglia) al discendente prescelto dell unica azienda già data in usufrutto o in affitto. In tal caso, difatti, trattandosi di trasferimento a titolo gratuito, non sarà configurabile un reddito diverso ex art. 67, 1 co., lett. h), ult. periodo. 1.2 La rilevanza reddituale per il disponente del trasferimento di partecipazioni

3 3 L irrilevanza reddituale per il disponente del patto di famiglia avente ad oggetto un azienda o un ramo della stessa, non è, invece, destinato a trovare applicazione nell ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto il trasferimento di azioni o quote. Si tratta, come già detto, di una diversità di trattamento impositivo certamente non compatibile con i profili funzionali del patto di famiglia, identici, qualunque sia l oggetto dello stesso. Peraltro, la rilevanza reddituale per il disponente del trasferimento delle partecipazioni societarie sarà a sua volta differente a seconda che le partecipazioni trasferite siano possedute o meno nell esercizio dell attività di impresa. Difatti, nel caso di partecipazioni possedute nell esercizio dell attività di impresa, sebbene si tratti di trasferimento a titolo gratuito, non sarà applicabile la disciplina di neutralità fiscale di cui all art. 58 Tuir (limitato alle sole aziende). In questo caso l assegnazione delle azioni o quote effettuata con il patto di famiglia, sarà idonea a generare in capo al disponente ricavi o plusvalenze patrimoniali in conseguenza della fuoriuscita di tali beni dal circuito dei beni d impresa (realizzo a seguito di destinazione a finalità estranee all impresa), ex artt. 57, 58, 85 e 86, Tuir. Diversamente, nel caso di partecipazioni societarie non possedute dal disponente nell esercizio dell attività di impresa, il loro trasferimento non assumerà alcuna rilevanza reddituale, in quanto l art. 67, 1 co., lett. c) e c- bis), Tuir, configura un capital gain imponibile a titolo di reddito diverso solo nel caso di trasferimenti a titolo oneroso. 1.3 La possibile rilevanza reddituale per l assegnatario dell azienda Con riferimento, poi, ai possibili riflessi reddituali che il patto di famiglia potrebbe assumere per il beneficiario assegnatario dell azienda o delle partecipazioni societarie che la rappresentano, non può trascurasi quanto sostenuto dall Agenzia delle entrate nella risoluzione del 3 novembre 2005, con riferimento alla diversa - ma per certi aspetti affine ipotesi di donazione d azienda, secondo cui il regime di neutralità fiscale di cui all art. 58, 1 co. Tuir, varrebbe solo per il soggetto donante (nella specie disponente), mentre il donatario (nella specie discendente assegnatario), se ricevesse l azienda in qualità di imprenditore, realizzerebbe una sopravvenienza attiva, pari al valore fiscalmente riconosciuto della stessa, ex art. 88, 3 co., Tuir, (secondo cui concorrono alla formazione del reddito d impresa, quali sopravvenienze attive, anche i proventi in denaro e in natura conseguiti a titolo di liberalità). Tuttavia, è comunque opportuno precisare che affinché possa ritenersi configurabile in capo al soggetto beneficiario dell assegnazione un componente reddituale qualificabile quale sopravvenienza attiva, ex art. 88, 3 co., Tuir, non è sufficiente la gratuità del trasferimento, essendo anche necessario dimostrare che tale acquisto sia avvenuto nell esercizio dell attività di impresa. Trattasi, invero, di una dimostrazione ardua sebbene non possa sottovalutarsi la considerazione che nella logica del patto di famiglia un ruolo importante nella individuazione da parte del disponente del discendente assegnatario sarà svolta dalle capacità imprenditoriali che quest ultimo abbia già dimostrato di possedere. Potrebbero, pertanto, ravvisarsi delle situazioni particolari in cui il trasferimento gratuito dell azienda all interno del patto di famiglia sia

4 4 destinato ad assumere rilevanza reddituale in capo all assegnatario; ciò potrebbe accadere, ad esempio, nell ipotesi in cui l azienda (o meglio ancora il ramo d azienda) assegnata con il patto, si incorpori in un altro complesso produttivo già gestito dall assegnatario, contribuendo a renderlo più completo e funzionale. Tutto ciò vale anche nell ipotesi in cui l oggetto del contratto sia costituto da partecipazioni societarie, sebbene sia evidente come in tal caso appaia ancor più difficile l emersione di una sopravvenienza attiva in capo all assegnatario, essendo anche necessario che il disponente con il patto trasferisca la partecipazione destinandola specificatamente all impresa esercitata dall assegnatario. 1.4 L irrilevanza reddituale, per i legittimari non assegnatari, dei trasferimenti compensativi effettuati a loro favore all interno del patto di famiglia Nell esaminare i profili reddituali della vicenda negoziale del patto di famiglia, un ultimo aspetto riguarda la liquidazione compensativa, ex art. 768-quater c.c., degli altri legittimari non assegnatari effettuata dal discendente assegnatario ovvero direttamente dal disponente. Ebbene, tali attribuzioni compensative, aventi ad oggetto denaro o beni in natura, sono destinate a non assumere alcuna rilevanza impositiva ai fini dell Irpef in capo ai destinatari. Difatti, le somme o i beni in natura che i legittimari non assegnatari acquisiscono in forza del patto di famiglia, anticipando gli effetti della successione mortis causa, non possono che essere trattati fiscalmente alla stessa stregua dei beni ricevuti per successione. Si tratta chiaramente di una attribuzione patrimoniale non riconducibile ad alcuna fonte positivamente qualificata di reddito; conseguentemente, la mancanza di una fonte impedisce di collocare questo arricchimento in una delle categorie reddituali ex art. 6 del Tuir. 1.5 In merito alla (in)deducibilità per l assegnatario delle liquidazioni compensative Da quanto detto in merito alla disciplina civilistica dell istituto de quo si desume, con evidenza, che le attribuzioni compensative, aventi ad oggetto denaro o beni in natura, effettuate dall assegnatario a favore degli altri legittimari non assegnatari non costituiscono certamente un corrispettivo del complesso produttivo (o delle relative partecipazioni) assegnato, bensì un peso economico (modus) posto a carico del discendente designato per la prosecuzione dell attività di impresa, al fine di tutelare i diritti dei legittimari. Pertanto, l assenza di corrispettività tra il trasferimento dell azienda e la liquidazione delle quote spettanti ai legittimari, dovrebbe di per sé escludere la possibilità di configurare tale liquidazione come un costo inerente l acquisto dell azienda. Peraltro, quest ultima soluzione sarebbe giustificata anche da ragioni di simmetria fiscale, in quanto all irrilevanza impositiva di tali attribuzioni in capo ai beneficiari corrisponderebbe l indeducibilità della stessa per l assegnatario dell azienda. A tal riguardo, appare comunque opportuno segnalare che una parte della dottrina ha tentato di sostenere la tesi della deducibilità dal reddito di impresa di tale esborso. In tal senso è stato detto che le liquidazioni compensative effettuate dal discendente assegnatario rappresenterebbero dei costi inerenti e, dunque, deducibili, in quanto dirette ad evitare future pretese sulla titolarità dei beni

5 5 produttivi assegnati, così impedendo il verificarsi di fenomeni di frammentazione della proprietà aziendale. In particolare, tali costi potrebbero qualificarsi quali oneri pluriennali (ex art. 108, 3 co., Tuir) essendo collegati ad un programma di conservazione dell integrità aziendale. Pur apprezzandone lo sforzo interpretativo, tuttavia, tale tesi non appare del tutto condivisibile, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche in considerazione dell irragionevole diversità di trattamento impositivo che si in tal modo si determinerebbe per l assegnatario a seconda che il patto di famiglia abbia ad oggetto l azienda o le partecipazioni che la rappresentano. Difatti, l assegnatario dell azienda potrebbe dedurre dal proprio reddito d impresa le liquidazioni compensative, quali costi inerenti; diversamente, per l assegnatario delle partecipazioni queste non darebbero luogo ad alcun costo fiscalmente deducibile, neppure in sede di successiva cessione delle partecipazioni, in quanto, ex art. 68, 6 co., terzo capoverso, Tuir l eventuale plusvalenza realizzata sarebbe costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto, rappresentato dal costo del donante, così escludendo che le liquidazioni compensative possano assumere rilevanza quale costo inerente l acquisto del bene. 2. Trattamento impositivo del patto di famiglia ai fini dell imposte indirette Per un corretto inquadramento, ai fini della fiscalità indiretta, della vicenda negoziale del patto di famiglia, occorre partire dalla natura del trasferimento dell azienda (ovvero delle azioni o quote) effettuate dal disponente a favore di uno o più dei suoi discendenti. In tal senso, muovendo come detto in precedenza dalla natura sostanzialmente liberale ed, in ogni caso, gratuita di tale attribuzione, in grado di produrre effetti sostanzialmente anticipatori rispetto alla futura successione, si deduce, con evidenza, che la trasmissione generazionale dell azienda o delle partecipazioni societarie andrà tassata similmente alla donazione di qualsiasi altro bene, rappresentando una liberalità diretta dell imprenditore a favore di un suo discendente e, come tale, integrante il presupposto oggettivo della (re)istituita imposta di donazione. Inoltre, un inquadramento impositivo in questi termini varrà anche lo si vedrà per qualsiasi altro trasferimento disposto in forza del patto di famiglia, trattandosi, in ogni caso, di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito. 2.1 La nuova imposta di donazione ed il patto di famiglia. La previsione di uno specifico regime di esclusione dall imposizione A tal riguardo si rammenta che in sede di conversione del d.l. 262/2006 (con L. 286 del 24/11/2006) è stata (re)istituita l imposta di successione e donazione sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, così ripristinando, salvo le nuove modifiche in tale sede introdotte, le disposizioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla sostanziale abrogazione operata nel Prescindendo dai notevoli e molteplici dubbi interpretativi e dalle perplessità che la disciplina della nuova imposta pone, in specie con riferimento all estensione del presupposto impositivo anche agli atti a titolo gratuito ed alla costituzione di vincoli di destinazione, l unico aspetto del dibattito accesosi in dottrina su cui sembrerebbe esserci maggior consenso e che potrebbe essere di interesse in questa sede, è costituito dalla

6 definizione dell effettiva capacità contributiva che il nuovo tributo intenderebbe programmaticamente incidere: lo stabile e definitivo arricchimento a favore di una determinata sfera patrimoniale. Ciò detto e ritornando allo specifico trattamento impositivo del patto di famiglia, sebbene - come anticipato in precedenza l assegnazione dell azienda ovvero delle partecipazioni che la rappresentano, integri, potenzialmente, il presupposto oggettivo della nuova imposta di donazione, tuttavia, la predetta attribuzione patrimoniale è stata, da ultimo, specificatamente ricompresa tra i trasferimenti non soggetti all imposta di cui all art. 3 del ripristinato d.lgs. n. 346 del Difatti, con il comma 78, lett. a), dell art. 1 della L. n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007) è stato aggiunto, al citato art. 3, il comma 4-ter in cui si afferma che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all imposta. Tale disposizione è destinata ad applicarsi a tutti i patti di famiglia stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2007 (ex comma 79, art. 1, L. n. 296 del 2006). Con questa previsione, il Legislatore ha, quindi, inteso agevolare fiscalmente i passaggi generazionali di imprese (gestite direttamente o per il tramite di strutture societarie), qualunque sia lo strumento negoziale a tal fine utilizzato, sia inter vivos che mortis causa, purché, chiaramente, si tratti di trasferimenti potenzialmente soggetti all imposta (e, quindi, gratuiti); in particolare, ha ritenuto opportuno specificare sebbene non ce ne fosse stato bisogno che il predetto regime di esclusione da imposta si applica anche nel caso in cui il trasferimento avvenga attraverso il nuovo istituto del patto di famiglia. Esaminando nello specifico il regime di esclusione da imposizione introdotto dalla norma de qua, emerge una prima diversità di disciplina, con riferimento ai patti di famiglia in cui l assegnazione abbia ad oggetto quote sociali ed azioni. Difatti, in forza del nuovo comma 4-ter dell art. 3 del d.lgs. n. 346 del 1990, il trasferimento avente ad oggetto quote sociali o azioni in soggetti di cui all art. 73, 1 co., lett. a) del Tuir, ossia società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, sarà qualificabile per il beneficio dell esclusione da imposta solo laddove vengano trasferite partecipazioni tali da consentire all assegnatario di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., ossia nella forma che consente a questi di esercitare la maggioranza dei voti nell assemblea. Diversamente, il trasferimento avente ad oggetto partecipazioni negli altri residuali tipi sociali, ossia società di persone, società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato, sarà sempre qualificabile per il beneficio dell esclusione da imposta, qualunque sia la quota trasferita. Il requisito dell integrazione dovrebbe essere inteso con riguardo non soltanto a partecipazioni che insieme a quelle già detenute dall assegnatario consentono il raggiungimento del possesso della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea, ma anche a quelle partecipazioni che rafforzano una partecipazione di maggioranza già detenuta dall assegnatario. Inoltre, in forza del dato testuale della norma, sembrerebbe essere del tutto irrilevante ai fini dell applicabilità del regime esonerativo de quo, la 6

7 circostanza che il controllo sussista in capo al disponente, purché l effetto finale sia quello richiesto dalla norma. Allo stesso modo, il beneficio della non imposizione dovrebbe spettare anche nel caso in cui il disponente trasferisca una partecipazione in grado di assicurare il controllo della società, non già ad un solo discendente, bensì a più discendenti per quote tali che nessuno di essi acquisisca singolarmente il controllo della società; tale ricostruzione sembrerebbe trovare un implicita conferma nello stesso dato testuale, laddove, con il riferimento all onere della detenzione del controllo per almeno un quinquennio, la norma sembra presupporre che i detentori del controllo possano essere anche più assegnatari (ad es. più figli dell imprenditore). Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate nelle risposte rese in occasione di Telefisco 2007, ha precisato che nell ipotesi in cui la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discendenti, l agevolazione in oggetto spetti esclusivamente per l attribuzione che consenta l acquisizione o l integrazione del controllo; spetta sempre, invece, l agevolazione per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà (ex art c.c.). Il comma 4-ter, pone poi ulteriori condizioni per poter beneficiare di tale regime di non imposizione. Il beneficio è, infatti, accordato a condizione che gli assegnatari proseguano l esercizio dell attività d impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento ( ). Inoltre, è richiesto che venga resa in atto una apposita dichiarazione in tal senso. Se in presenza di tale dichiarazione la predetta condizione quinquennale non dovesse essere rispettata, sarà dovuta l imposta con i relativi interessi di mora decorrenti dalla data in cui l imposta si sarebbe dovuta pagare; si applicherà, in aggiunta, la sanzione per omesso versamento, nella misura del 30% del tributo dovuto. Esaminando nello specifico la condizione quinquennale poco innanzi indicata, la sua interpretazione pone non poche perplessità. Nel caso in cui il patto di famiglia abbia ad oggetto il trasferimento di un azienda, la norma si limita a richiedere, sic et simpliciter, la prosecuzione, per almeno un quinquennio, nella gestione dell impresa. Conseguentemente, al fine di evitare la decadenza dal beneficio de quo, dovrebbe ritenersi sufficiente che sia garantita la sola continuità aziendale, essendo, invece, irrilevante la sopravvenienza, nel lasso di tempo considerato, di eventuali mutamenti nella titolarità della gestione aziendale; questo perché lo scopo agevolativo della norma dovrebbe essere solo quello della sopravvivenza dell attività di impresa per almeno un quinquennio. Quindi, la condizione dovrebbe per tale ragione ritenersi comunque soddisfatta anche nell ipotesi in cui nel corso del quinquennio l eventuale società costituita tra gli assegnatari dell azienda dovesse sciogliersi e tale attività di impresa dovesse continuare ad essere svolta soltanto da uno di essi. Nell ipotesi in cui il patto di famiglia abbia ad oggetto, invece, il trasferimento di azioni o quote, la norma de qua richiede che gli assegnatari (l utilizzo del plurale farebbe desumere - come detto - che il controllo può benissimo essere conseguito anche collettivamente dai discendenti) mantengano il controllo della società per almeno un quinquennio. Conseguentemente, non si avrà decadenza dal beneficio nel caso in cui uno degli assegnatari venda una quota di partecipazione nel quinquennio senza 7

8 8 far perdere il controllo agli altri assegnatari; diversamente, qualora tale cessione faccia perdere il controllo anche agli altri assegnatari, l imposta sarà dovuta da tutti i beneficiari, tenendo comunque conto della franchigia di Euro spettante a ciascun assegnatario. Quanto poi ad eventuali successive operazioni societarie, sempre che queste non facciano venir meno il controllo sulla società o sull azienda (ad esempio il conferimento in società da parte del beneficiario dell azienda assegnata con il patto di famiglia), non dovrebbero comportare alcuna decadenza dal regime agevolativo. Tuttavia, appare opportuno segnalare che con riferimento a tali ultime ipotesi l Agenzia delle entrate potrebbe richiedere l utilizzo dello strumento dell interpello disapplicativo di cui all art. 37-bis, 8 co., d.p.r. n. 600 del L esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali E opportuno inoltre segnalare che qualora il complesso aziendale assegnato con il patto di famiglia comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari, il trasferimento sarà esente anche dalle imposte ipotecaria e catastale. Difatti, con riferimento all imposta ipotecaria, in forza del 2 co., art. 1, d.lgs. n. 347 del 1990 non sono soggetti all imposta le formalità ( ) relative ai trasferimenti di cui all art. 3 del testo unico sull imposta sulle successioni e donazioni ( ). Si è visto in precedenza come il Legislatore abbia inserito il regime di esclusione dall imposta di donazione appunto nel nuovo comma 4-ter dell art. 3 del testo unico sull imposta sulle successioni e donazioni. Allo stesso modo, con riferimento all imposta catastale, il 3 co. dell art. 10, del d.lgs. n. 347 del 1990, dispone che non sono soggetti all imposta le volture ( ) relative ai trasferimenti di cui all art. 3 del testo unico sull imposta sulle successioni e donazioni ( ). Dunque, tutte le volte in cui sussistano le condizioni precedentemente indicate ai fini dell applicabilità del beneficio dell esclusione dall imposta di donazione di cui all art. 3, co. 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, troverà applicazione anche il regime di esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. 3.3 Il trattamento impositivo delle attribuzioni compensative Un ultimo profilo da esaminare concerne il trattamento impositivo delle liquidazioni (con pagamento di una somma di denaro o anche in natura) delle quote degli altri legittimari non assegnatari. E già stato evidenziato in precedenza il carattere non oneroso di tali attribuzioni patrimoniali, comportando uno stabile arricchimento patrimoniale dei beneficiari, con effetti, quindi, sostanzialmente anticipatori della vicenda successoria. Pertanto, anche questi trasferimenti effettuati all interno del patto di famiglia sono destinati ad essere soggetti all imposta di donazione. Peraltro, in tali casi non potrà trovare applicazione il regime di non imposizione prima descritto, nell eventuale e certamente rara ipotesi in cui l oggetto di questi trasferimenti sia a sua volta costituito da partecipazioni societarie o, addirittura, da aziende o rami aziendali, in quanto tale beneficio è comunque limitato ai trasferimenti a favore dei soli discendenti. Troveranno, quindi, applicazione le ordinarie regole impositive: i) nel caso di liquidazione effettuata dall assegnatario a favore di fratelli o sorelle si applicherà l aliquota del 6% sulla quota eccedente, per ciascun beneficiario,

9 9 la franchigia di Euro ; se a favore di altri parenti fino al quarto grado, si applicherà l aliquota del 6%; ii) diversamente, nel caso di liquidazione effettuata direttamente dal disponente a favore del coniuge o degli altri figli non assegnatari, si applicherà l aliquota del 4% sul valore eccedente la franchigia di 1 milione di Euro. Per quanto concerne poi la determinazione della base imponibile, ai sensi dell art. 56, d.lgs. n. 346 del 1990, il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli artt. da 14 a 19 e dall art. 34 commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto (ossia in base alle disposizioni relative all imposta di successione). In particolare, il valore dell azienda o delle partecipazioni non quotate trasferite è pari al valore del patrimonio netto contabile, senza considerare l avviamento e senza alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni, da considerare al costo storico ammortizzato. Per i titoli quotati, si farà invece riferimento alla media fatti nell ultimo trimestre alla data del trasferimento. Inoltre, il richiamo all art. 34 comporta l applicazione dei criteri di valutazione automatica, risultando pertanto confermati i previgenti limiti al potere di rettifica dei valori dichiarati sia per le donazioni sia per le successioni. Infine, se l oggetto del trasferimento è costituito da beni immobili o diritti reali immobiliari, si applicheranno ordinariamente anche le imposte ipotecarie e catastali. Giuseppe Corasaniti

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