Note di aggiornamento Luglio 2008

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1 G. Zagrebelsky - G. Oberto - G. Stalla - C. Trucco COMPENDIO DI DIRITTO Note di aggiornamento Luglio Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia 2. Indennità di espropriazione delle aree edificabili

2 1. Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (Unità 13) La legge n. 55 del 14 febbraio 2006, Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia, ha modificato l art. 458 c.c. e ha introdotto nel libro II (Delle successioni), Titolo IV (Della divisione) del codice civile il nuovo Capo V bis: Del patto di famiglia, con gli articoli da 768 bis a 768 octies. In questo modo è stato disciplinato in maniera organica l istituto in oggetto, il patto di famiglia, cioè «il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti» (art. 768 bis). In primo piano è la modifica dell art. 458 c.c. (Divieto di patti successori) che prevede nella nuova lettera una importante deroga al divieto, in base a quanto disposto, appunto, dai nuovi articoli 768 bis e seguenti. La principale ragione dell introduzione delle nuove norme sta nella necessità di garantire agli imprenditori una successione certa, tra familiari, nell interesse dell azienda. Riportiamo di seguito il testo della Legge in oggetto. Legge n. 55 del 14 febbraio Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia Art Al primo periodo dell articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,». Art Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l articolo 768 è aggiunto il seguente capo: «Capo V bis Del patto di famiglia Articolo 768 bis (Nozione). È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Articolo 768 ter (Forma). A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

3 Articolo 768 quater (Partecipazione). Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. Articolo 768 quinquies (Vizi del consenso). Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un anno. Articolo 768 sexies (Rapporti con i terzi). All apertura della successione dell imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768 quater, aumentata degli interessi legali. L inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell articolo 768 quinquies. Articolo 768 septies (Scioglimento). Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio. Articolo 768 octies (Controversie). Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

4 2. Indennità di espropriazione delle aree edificabili (Unità 41) La Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), all art. 2, commi 89-90, ha inserito modifiche ai criteri di calcolo dell indennità di espropriazione delle aree edificabili rispetto a quanto previsto dal Testo unico sugli espropri (DPR 327/2001), in vigore dal 1 gennaio 2008 per tutti i procedimenti espropriativi in corso, eccetto i casi in cui l indennità già determinata sia stata condivisa, accettata o sia diventata irrevocabile. In questo modo ci si è adeguati alle recenti sentenze della Corte europea (principio del ragionevole legame con il valore venale) e della Corte costituzionale (principio del ragionevole ristoro per i proprietari espropriati) che prevedevano, appunto, il calcolo dell indennità sul valore di mercato dell area edificabile. In particolare, la Consulta aveva dichiarato incostituzionale l art. 37, commi 1 e 2, del Testo unico sugli espropri, in quanto violava la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, dato che l indennità prevista era inferiore alla soglia minima accettabile per gli espropriati, considerando l ulteriore riduzione determinata dall elevata imposizione fiscale (circa il 20%). Le modifiche più importanti riguardano proprio il citato art. 37 del TU sul calcolo dell indennità che, nel nuovo regime viene determinata in misura pari al valore venale del bene. Nel caso di espropriazione legata ad interventi di riforma economico-sociale l indennità viene però ridotta del 25%. Inoltre, è previsto un aumento del 10% nei seguenti casi: quando è stato concluso l accordo di cessione, quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all espropriato, quando a quest ultimo è stata offerta un indennità provvisoria che, attualizzata, è inferiore agli 8/10 di quella definitiva. Nella normativa precedente il calcolo dell indennità considerava l importo, diviso per due e ridotto del 40%, pari alla somma del valore venale e della rendita dominicale, moltiplicato per dieci. Viene infine previsto (modifca all art. 20 TU espropri) che l autorità espropriante disponga entro 30 giorni il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti nel caso in cui non si giunga a un accordo. Ultime minori modifiche sono apportate per la determinazione d urgenza, con la soppressione della riduzione del 40% (art. 22 TU) e alle occupazioni senza titolo anteriori al 30/9/1996, per le quali si passa al valore venale del bene (art. 55 TU). Riportiamo di seguito lo stralcio della Finanziaria 2008 relativo alla normativa esaminata.

5 Legge n. 244 del 24 dicembre Finanziaria 2008 Art. 2 omissis 89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L indennità di espropriazione di un area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l indennità è ridotta del venticinque per cento. 2. Nei casi in cui è stato concluso l accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l indennità è aumentata del dieci per cento.»; b) all articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell articolo 37»; c) all articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all articolo 45»; d) all articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all articolo 37, comma 1» sono soppresse; e) all articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)». 90. Le disposizioni di cui all articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

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