D.Lgs. Lgs.. 152/06: Norme in materia ambientale. le principali novità per il settore in materia di gestione dei rifiuti

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1 D.Lgs Lgs.. 152/06: Norme in materia ambientale le principali novità per il settore in materia di gestione dei rifiuti 7 giugno 2006

2 QUADRO NORMATIVO LEGGE 15 DICEMBRE 2004, N. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 Norme in materia ambientale (pubblicato sul s.o. n. 96/L alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

3 CONTENUTO DEL D.LGS 152/ PARTE PRIMA - PARTE SECONDA - PARTE TERZA - PARTE QUARTA - PARTE QUINTA - PARTE SESTA Disposizioni comuni Valutazione impatto ambientale (VIA) strategica (VAS) e IPPC Difesa suolo, lotta alla desertificazione, Tutela acque, gestione risorse idriche Gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Artt ) Tutela aria e riduzioni emissioni in atmosfera Danno all ambiente

4 DECRETI ATTUATIVI DEL DLGS 152/06 IN MATERIA AMBIENTALE GAB/DEC/91/06 - Monitoraggio della spesa ed altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, svolto dall'anci; 02 - GAB/DEC/92/06 - Definizione dei limiti esterni dell'estuario; 03 - GAB/DEC/93/06 - Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue; 04 - GAB/DEC/94/06 - Aggiudicazione della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.); 05 - GAB/DEC/96/06 Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti; 06 - GAB/DEC/96/06 - Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo; 07 - GAB/DEC/97/06 - Definisce i modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti, in sostituzione del DM 148 del primo aprile 1998;

5 08 - GAB/DEC/98/06 - Modalità per aggiudicazione, da parte dell'autorità d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 09 - GAB/DEC/99/06 - Norme sulla gestione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti 10 - GAB/DEC/98/06 - Decreto di cui all'art 184, comma 4: istituzione dell'elenco dei rifiuti conformemente all'art 1, comma 1 lett. A della direttiva 75/442/CE ed all'art 1 par. 4 della direttiva 91/689/CE; 11 - GAB/DEC/101/06 Decreto di cui all art Riorganizzazione del Catasto dei rifiuti 12 - GAB/DEC/103/06 Decreto di cui all'art 226, comma 3: aggiornamento degli standard europei fissati dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'art. 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio; 13 - GAB/DEC/102/06 Decreto di cui all'art 234, comma 2: individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'art. 234 del D.lgs 152/ GAB/DEC/106/06 Decreto di cui all art. 231, comma 13. Norme tecniche per i veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209

6 15 - GAB/DEC/107/06 Decreto di cui all art. 212, co. 16. gestione delle entrate derivanti dall Albo dei gestori dei rifiuti 16 - GAB/DEC/108/06 Decreto di cui all art. 266, co.7. Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6000 metri cubi di materiale 17 - DECRETO INTERMINISTERIALE - Modalita' di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualita' elevata (CDR-Q) (art 183, comma 1, lettera s, Dlgs152/06). G.U. n.106 del 9 maggio GAB/DEC/105/06 Decreto sullo schema tipo consorzi imballaggi 19 - GAB/DEC/109/06 Decreto sulla determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di sol. acide contenuta negli accumulatori al piombo

7 OBIETTIVI - TITOLO IV Ridefinizione priorità gestione rifiuti Rivisitazione in materia di autorizzazioni Novità in materia di recupero/smaltimento rifiuti Nuove definizioni (sottoprodotto, MPS, RD ) Revisione oneri produttori, registri C/S e formulari Nascita Albo nazionale gestori ambientali Nascita Autorità d Ambito, che coordini attività tra Enti locali e ATO Ridistribuzione Competenze Stato, Regione, Province, Comuni Rivisitazione (moltiplicazione) Consorzi (obbligatori e non) Nuova definizione tariffa per la gestione rifiuti urbani Agevolazione imprese virtuose Riordino disciplina bonifiche dei siti inquinati Modalità gestione di particolari categorie di rifiuti

8 PRIORITA GESTIONE RIFIUTI P.A. 1 Sviluppare iniziative per la prevenzione/riduzione della produzione/nocività dei rifiuti sviluppo tecnologie pulite miglioramento progettazione prodotti (+ riciclabili) sviluppo tecniche per eliminazione sostanze P contenute nei rifiuti destinati al recupero 2 Adottare misure dirette al recupero rifiuti mediante riciclo/reimpiego/riutilizo e ogni altra azione intesa a ottenere MPS, nonché all uso di rifiuti come fonte di energia

9 Nuove: Smaltimento Recupero Sottoprodotto Luogo di produzione dei rifiuti Frazione umida Frazione secca Materia prima secondaria Materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti Emissioni Scarichi idrici Inquinamento atmosferico DEFINIZIONI Gestione integrata dei rifiuti Spazzamento delle strade Modificate: Deposito temporaneo Raccolta differenziata Smaltimento Recupero Combustibile da rifiuti (CDR) Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) Ritoccate: Produttore Gestione Raccolta

10 RECUPERO operazioni che utilizzano rifiuti per generare m.p.s., combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse cernita o selezione, e in particolare, operazioni Allegato C (art. 183 comma 1 lett. h) I metodi di recupero devono garantire l ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto (DM 186/06 e DM 161/02) o conformi alle autorizzazioni (art. 181, comma 6). In alternativa, accordi di programma definiscono i metodi di recupero per ottenere MPS, combustibili o prodotti. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova, le caratteristiche delle MPS, dei combustibili o dei prodotti ottenuti nonché le modalità per assicurare la loro tracciabilità fino all ingresso nell impianto di effettivo impiego

11 RECUPERO e ACCORDI DI PROGRAMMA Gli Accordi possono prevedere procedure semplificate per raccolta e trasporto, che devono comunque garantire un livello elevato di protezione dell ambiente Con decreto sono fissate le relative risorse finanziarie e modalità di stipula Procedura Domanda Istruttoria Approvazione Pubblicazione Iscrizione per stipula/adesione da parte dei soggetti interessati o associazioni di settore a Ministro Ambiente Comitato nazionale Albo e APAT (parere Authority e Cespa) decreto Ambiente +Attività produttive in Gazzetta (apertura a tutti i soggetti interessati) soggetti firmatari presso apposita sezione Albo senza garanzie finanziarie

12 RECUPERO ed END-OF OF-WASTE II completamento delle operazioni di recupero si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possano essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia intenzione o non abbia l obbligo di disfarsene (art. 181, comma 12). In questo senso, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti: prodotti riciclati MPS CDR-Q (combustibile da rifiuti di qualità elevata)

13 SMALTIMENTO fase residuale della gestione ed è effettuato previa verifica, da parte delle autorità competente, della impossibilità tecnica ed economica di esperire il recupero divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quella di produzione: non si applica alla raccolta differenziata, che può circolare liberamente sul territorio nazionale per favorirne il recupero, privilegiando il concetto di prossimità per incenerimento e gestione discariche rinvio a disciplina di settore lo smaltimento in fognatura dei rifiuti organici da alimentazione mediante l uso di dissipatori è disciplinato dall art. 107, comma 3 lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta dalla separazione della frazione RSU è consentito negli impianti di depurazione previa verifica tecnica dell ente gestore.

14 RACCOLTA DIFFERENZIATA la raccolta idonea, secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero (art. 183, c.1, lett. f) Obiettivi minimi su base ATO* (art. 205) *(compresa la frazione umida) a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006 b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008 c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 Addizionale del 20% al contributo discariche in caso di mancato raggiungimento (ripartita da ATO tra Comuni inadempienti in base alle quote RD) Le Regioni regolamentano la gestione dei rifiuti secondo un criterio di separazione dei rifiuti ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti (art. 196 comma 1 lett. b)

15 SOTTOPRODOTTO i prodotti dell attività dell impresa che, pur non costituendone l oggetto dell attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo (art. 183, comma 1, lett. n)) Sono esclusi dal regime dei rifiuti se: impiego diretto o commercializzazione a condizioni economicamente favorevoli per chi li produce, senza trasformazioni preliminari (che cioè facciano perdere al sottoprodotto caratteristiche merceologiche di qualità e proprietà) impiego certo e non eventuale. A tal fine: rispondenza a determinati standard merceologici e norme tecniche, di sicurezza e di settore destinazione ad effettivo utilizzo tramite dichiarazione del produttore/detentore, controfirmata dal titolare dell impianto di utilizzo l utilizzo non deve comportare per l ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive.

16 DEPOSITO TEMPORANEO Inserita scelta del produttore nello stabilire se asportazione rifiuti avviene su base temporale o su base quantità in deposito RIFIUTI PERICOLOSI: Alternativa a scelta del produttore Cadenza bimestrale dalla data di annotazione sul registro indipendentemente dalla quantità in deposito; Quantitativo in deposito raggiunge i 10 mc e comunque non superiore a 1 anno. RIFIUTI NON PERICOLOSI: Alternativa a scelta del produttore Cadenza trimestrale dalla data di annotazione sul registro indipendentemente dalle quantità in deposito; Quantitativo in deposito raggiunge i 20 mc e comunque non superiore a 1 anno. Il deposito deve essere fatto per CATEGORIE omogenee di rifiuti

17 GESTORE SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI Impresa che effettua la gestione dei rifiuti prodotti anche da terzi e la bonifica dei siti inquinati, ricorrendo, eventualmente e coordinando anche altre imprese. E prevista l iscrizione in due categorie dell Albo (intermediazione e bonifica dei siti) nonché nella categoria delle opere di bonifica previste dal Decreto 34/2000 (decreto Bargone). Previsto dalla Legge Delega Proposto da FISE la soppressione di tale figura per evitare duplicazione di oneri per gli operatori

18 ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI o Previsione che il produttore/detentore dei rifiuti speciali pericolosi assolva i propri obblighi (anche) mediante l utilizzo del trasporto ferroviario per distanze superiori a 350 km e quantità eccedenti le 25 tonnellate. o Aspetto problematico contrastato da FISE in quanto: prescrizione arbitraria che altera i principi di concorrenza del mercato e NON trova giustificazione sotto il profilo ambientale Vi è carenza di terminali ferroviari nelle aree in cui sono ubicati gli impianti Implica la necessità di trasbordi e di infrastrutture per la movimentazione dei containers

19 CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO In caso di conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati D13-D14-D15 RESPONSABILITA PRODUTTORE ESCLUSA SE oltre al formulario i produttori hanno ricevuto il CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO da impianti che effettuano operazioni da D1 a D12. Previsto un DM per definire modalità attuative

20 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI MUD Le informazioni da dichiarare sono le stesse I soggetti tenuti all obbligo sono gli stessi: - Racc. e trasp. Rif. a titolo professionale - Commercianti e intermediari senza detenzione - Recupero e smaltimento rifiuti - Imprese, enti che producono rifiuti pericolosi CON LE SEGUENTI MODIFICHE: eliminato adempimento per produttori rifiuti non pericolosi (che prima dovevano fare il MUD limitatamente ai rifiuti da attività industriale, artigianale e quelli derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti) precisazione: adempimento per commercianti e intermediari SENZA detenzione per comunicazioni per rifiuti di imballaggio: obbligo di provvedere alla comunicazione annuale per quanti svolgono operazioni di recupero rifiuti unitamente ai consorzi.

21 VIENE CONFERMATO: 1. Per i produttori rifiuti pericolosi (prima anche non pericolosi) che conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta (previa convenzione), la comunicazione è effettuata dal gestore limitatamente alla quantità conferita 2. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comunicano annualmente i dati ANCHE PER CONTO DEI SOGGETTI CHE HANNO PROVVEDUTO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

22 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI REGISTRI I soggetti tenuti sono gli stessi che fanno il MUD + produttori rifiuti NON pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali e di trattamento rifiuti Le informazioni da comunicare sono le stesse Produttore (da 7 a 10 gg lavorativi) Dilatazione dei tempi di registrazione Raccolta e trasporto (da 7 a 10 gg. lavorativi) Operazioni rec. e smalt (da 24 ore a 2 gg. lavorativi) dalla presa in carico

23 Omologazione gestione registri rifiuti (vidimazione, numerazione, etc.) con REGISTRI IVA: possibilità di utilizzo anche di moduli non continui (superamento art. 1, co. 3, DM 148/98) Chiarimento su decreto attuativo del registro (DM 148/98): viene chiarito che i metri cubi sono in alternativa non solo ai Kg ma anche ai litri Produttori rifiuti non pericolosi inferiori a 10 tonn. (prima era 5 tonn.) e produttori di rifiuti pericolosi inferiori a 2 tonn. ( prima era 1 tonn.) possono adempiere obbligo tenuta registri anche tramite associazione di categoria

24 DM 2/5/2006 REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI Attuazione art. 190, co. 7 Definizione modelli da utilizzarsi da parte dei soggetti obbligati Vidimazione, numerazione e stampa seguono normativa in materia di IVA (comprese, per quanto applicabili circolari Ag. Entrate e della Amministrazione finanziaria: abolizione e obbligo vidimazione registri IVA (L. 203/01) si applica anche ai registri di carico e scarico Possibile utilizzo carta a modulo NON continuo Resta ferma possibilità sostituzione dei modelli per i produttori dei rif. NON pericolosi che possono adempiere obbligo tenuta registri anche con scritture contabili (registri IVA acquisto e vendite, etc.) purché conformi ai modelli (contenuti tempistica di annotazione)

25 TRANSITORIO: i registri in uso possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento purché conformi alle nuove disposizioni PRINCIPALI DIFFERENZE TRA VECCHI E NUOVI REGISTRI COLONNA QUANTITA 1. Inserimento peso verificato a destino (IN TAL CASO TALE RIGA DEVE ESSERE COMPILATA ENTRO 10 GG. LAVORATIVI DAL RICEVIMENTO DELLA IV COPIA DEL FORMULARIO) 2. Specificazione alternanza Kg/lt/m.cubi e previsione che spetta al produttore scelta unità di misura che deve essere mantenuta dal trasportatore fino a destino COLONNA ANNOTAZIONI Si può precisare se il rifiuto è soggetto ad un calo naturale di peso o se il peso è stimato

26 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI FORMULARIO I contenuti del formulario e modalità di compilazione sono gli stessi Previsione di un decreto ministeriale che determini modello e contenuti del formulario e regoli la disciplina delle specifiche responsabilità di produttore/detentore, trasportatore e destinatario, tenendo conto di specifiche modalità di trasporto (intermodale, ferroviaria e micro-raccolta) Fino ad emanazione nuove disposizioni si applicano quelle dettate dal Dm 145/98

27 NON C È OBBLIGO DEL FORMULARIO: 1. Movimentazione rifiuti in aree private, in quanto non è considerata trasporto 2. Trasporto RIF. URBANI da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico (già previsto in precedenza) 3. RIF. SPECIALI NON PERICOLOSI (prima era anche per i rif. Pericolosi) per trasporti effettuati dal produttore in modo saltuario e occasionale e non superiori a 30 kg o 30 lt. 4. Fattispecie disciplinate dal D.Lgs. 99/92 relative ai fanghi in agricoltura Viene specificato che il formulario di trasporto di cui all art. 193, nel caso di SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE, viene sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria, ANCHE PER LA TRATTA SUL TERRITORIO NAZIONALE

28 Vengono disciplinate: MICRORACCOLTA: raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori con stesso mezzo. Previsione: Durata: minor tempo tecnicamente possibile Modalità: indicazione tappe intermedie nella spazio percorso del formulario; eventuali variazioni nelle annotazioni Il MATT sta predisponendo un modello specifico di formulario per attività di microraccolta SOSTA DURANTE IL TRASPORTO E SOSTE TECNICHE PER TRASBORDO: NON sono attività di stoccaggio se: - non superano le 48 ore (esclusi i gg interdetti alla circolazione) - sono dettate da esigenze di trasporto

29 ALBO GESTORI AMBIENTALI Disciplina profondamente innovata e arricchita Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (ex art.30 DLgs 22/97) diventa: ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Aumento numero membri Comitato Nazionale: da 15 a 19 (nuovi inseriti: 1 Min. Economia e finanze, 1 Min. Interno, 2 Gestori rifiuti) Obbligo iscrizione: medesime attività di gestione rifiuti di cui alla precedente disciplina (aggiunta specificazione commercio e intermediazione SENZA intermediazione dei rifiuti) Rinnovo ogni 5 anni Prevista dal Dlgs 151/05: sottocategoria per impianti che effettuano trattamento dei RAEE

30 ATTIVITA SOGGETTE A ISCRIZIONE Elenchi/ Sezioni Speciali/Registri Imprese di raccolta e trasporto rifiuti propri non pericolosi come attività ordinaria e regolare Imprese di raccolta e trasporto rifiuti propri pericolosi non superiori a 30 Kg o litri giorno Semplice richiesta alla Sezione dell Albo; Diritto annuale iscrizione: 50 Euro; Non soggetti a: Garanzie finanziarie Capacità finanziaria Idoneità tecnica Responsabile tecnico

31 DELIBERA COMITATO ALBO 26/4/2006: Iscrizione imprese racc./trasp. rifiuti PROPRI non pericolosi e rif. PROPRI pericolosi non superiori a 30 Lt o 30 kg/giorno OGGI N.B.: PRIMA esentate dall iscrizione presentano richiesta iscrizione (schema all. A alla delibera) e iscritte ope legis con decorrenza immediata segreteria sezione regionale rilascia immediatamente la ricevuta (allegato B alla delibera) segreteria sezione regionale verifica sussistenza requisiti ed emette PROVVEDIMENTO ISCRIZIONE (all. C alla delibera): in caso di mancanza requisiti dispone termine per adeguamento e, in caso di inerzia, divieto prosecuzione attività efficacia iscrizione subordinata a diritto annuale di Tali imprese non sono sottoposte né a garanzie finanziarie, ne a valutazione capacità finanziaria, idoneità tecnica, né alla nomina del responsabile tecnico 2. Richieste iscrizione pervenute alle sezioni senza uso modello SONO EFFICACI segue >

32 ATTIVITA SOGGETTE A ISCRIZIONE Elenchi/ Sezioni Speciali/Registri Imprese straniere che effettuano operazioni di recupero rottami ferrosi e non ferrosi per produzione + MPS per industria siderurgica e metallurgica (co. 12) comunicazione all Albo (da istituire) + attestazione congruità da parte dell Autorità Pubblica del Paese di appartenenza Raccolta e Trasporto rifiuti soggetti a procedura semplificata + Imprese che trasportano rifiuti in lista verde (co. 18) comunicazione all Albo no garanzie finanziarie validità 5 anni

33 ATTIVITA SOGGETTE A ISCRIZIONE categorie Albo Imprese che gestiscono impianti di smaltimento e recupero propri in procedura ordinaria (co. 23) DM 2/5/06 Regolamentazione registri imprese autorizzate Imprese che gestiscono impianti di recupero in procedura semplificata (co. 25) Soggetti firmatari di accordi di programma (co. 22) Imprese che effettuano attività di smaltimento rifiuti NON pericolosi nel luogo di produzione (co. 24) non sono soggetti a garanzia finanziaria diritto iscrizione 50 non sono soggetti a garanzia finanziaria diritto iscrizione 50 diritto iscrizione 50

34 ALBO GESTORI AMBIENTALI Garanzie finanziarie: Le imprese che effettuano attività di: Gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi; Bonifica dei siti; Bonifica dei beni contenenti amianto. Devono presentare le garanzie finanziarie alla Regione

35 ALBO GESTORI AMBIENTALI Rimodulazione garanzie finanziarie (c. 7 e 9) 1) Raccolta e trasporti rifiuti Intermediazione e commercio rifiuti senza detenzione Gestione impianti mobili di smaltimento e recupero STATO Viene prevista riduzione garanzie finanziarie (50% EMAS 40% ISO 14001) 2) Gestione impianti fissi di smaltimento e recupero di titolarità di terzi Bonifica siti (l Associazione sta intervenendo per prevedere la prestazione delle garanzie a favore dello Stato) e beni contenenti amianto REGIONE Viene prevista riduzione garanzie finanziarie (50% EMAS 40% ISO 14001)

36 AUTORITA D AMBITO struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, alle quali gli Enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche ATO Supera l impostazione geografica ex D.Lgs 22/97 Supera Privativa Comunale (Consorzio obbligatorio di funzioni) Alla Autorità di Ambito sono attribuite tre funzioni fondamentali: 1. L organizzazione (201, co. 3) 2. L affidamento dei servizi con gara (201, co DM ) 3. Il controllo sulla gestione (203)

37 ATO STRUTTURA DOTATA DI PERSONALITA GIURIDICA OBBLIGO PARTECIPAZIONE EE.LL. COMPETENZE EELL, TRASFERITE ORGANIZZA IL SERVIZIO FISSA OBIETTIVI (PIANO AMBITO) AFFIDA CON EVIDENZA PUBBLICA SERVIZI - GESTIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI ENTRO APRILE 2011 AUTOSUFFICIENZA SMALTIMENTO ALMENO UN IMPIANTO A TECNOLOGIA COMPLESSA E DISCARICA SERVIZIO

38 REGIONI ENTRO 29 OTTOBRE 2006 REGOLAMENTANO : FORME E MODI COOPERAZIONE TRA EE.LL. E ATO COSTITUZIONE ATO PER ORGANIZZAZIONE AFFIDAMENTO CONTROLLO GESTIONE INTEGRATA

39 COMPETENZE (Stato, Regione, Province, Comuni) STATO: NUOVE COMPETENZE c. 1 lett. f individuazione impianti di recupero e smaltimento da realizzare per la modernizzazione del Paese (individuazione con DPCM e il relativo programma con indicazione degli stanziamenti viene inserito nel DPEF) c. 1 lett. g definizione di un piano di comunicazione e conoscenza ambientale (a mezzo di un programma formulato con DPCM e inserito nel DPEF con indicazione degli stanziamenti) c. 1 lett. n determinazione delle linee guida per le gare d appalto dei servizi di igiene urbana e dei requisiti di ammissione delle imprese c. 1 lett. o determinazione linee guida inerenti le forme di cooperazione tra enti locali (anche con riferimento alla Tariffa sui rifiuti urbani) segue >

40 STATO c. 2 lett. e) ASSIMILAZIONE c. 2 lett. f c. 2 lett. h c. 2 lett. l TRASPORTO determinazione criteri qualitativi e quali-quantitativi per assimilazione rifiuti speciali non pericolosi agli urbani Criteri di superficie di provenienza dei rifiuti: - fino a 150 m q per Comuni con pop. inferiore a ab. - fino a 250 m q per Comuni con pop. superiore a ab. NO ASSIMILAZIONE per rifiuti da aree produttive (eccetto uff., mense ecc.) adozione di un modello uniforme di certificato di avvenuto smaltimento determinazione criteri generali per determinazione garanzie finanziarie a favore delle Regioni (per soggetti sottoposti all iscrizione all Albo c. 9 art. 212) regolamentazione trasporto, compresa individuazione tipologie rifiuti che per ragioni comprovate tecniche ed ambientali devono essere trasportati per ferrovia

41 CONSORZI Proliferazione numero Consorzi: uno o più Consorzi per ciascun materiale di imballaggio uno o più Consorzi per riciclaggio beni in polietilene uno o più Consorzi per raccolta/tratt. batterie Pb esauste e rifiuti piombosi uno o più Consorzi per gestione/raccolta/tratt. oli minerali usati

42 TARIFFA Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani,è tenuto al pagamento della tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta/recupero/smaltimento dei RSU tariffa per RSU è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologie di attività svolte alla tariffa è applicato coeff. di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua il recupero stesso atteso DM sui criteri generali per la definizione costi e tariffa

43 IMBALLAGGI integrata la definizione di imballaggio con i criteri previsti dalla direttiva 94/62/CE come modif. ed esempi illustrativi Allegato E introdotte nuove definizioni ( imballaggio riutilizzabile, utente finale, filiera, ritiro, ripresa, imballaggio usato )

44 SISTEMI DI GESTIONE per altre tipologie di rifiuti Criteri generali (art. 237) I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile

45 GRUPPO A) Rinvio a specifica regolamentazione di settore - BENI DUREVOLI/RAEE (art. 227 comma 1 lett. a) D.Lgs. 151/2005, per i RAEE rientranti nel campo di applicazione di tale decreto Per beni durevoli non Raee, art. 44 Dlgs. 22/97, che rimanda a specifici accordi di programma - RIFIUTI SANITARI (art. 227 comma 1 lett. b) DPR 15 luglio 2003, n VEICOLI FUORI USO (art. 227 comma 1 lett. c) D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (per quelli non rientranti, vedi art. 231) - RIFIUTI DI AMIANTO (art. 227 comma 1 lett. d) Decreto 29 luglio 2004, n RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DI CARICO (art. 232) D.Lgs. 24 giugno 2003, n 182

46 GRUPPO B) Rifiuti specificamente disciplinati (1) - PNEUMATICI (art. 228) responsabilità dei produttori e importatori della gestione di tutti i pneumatici immessi al consumo sistemi singoli o associati applicazione contributo di riciclaggio in fattura differenziato per categorie pneumatici il trasferimento somme derivanti a organismo associato costituisce sce adempimento obbligo decreto attuativo stabilisce tempi e modalità funzionamento sistema - OLI VEGETALI (233), POLIETILENE (234), BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E RIFIUTI PIOMBOSI (235), OLI MINERALI ( 236) uno o più consorzi di diritto privato retti da statuto-tipo consorzi esistenti si adeguano allo statuto tipo; quelli nuovi devono essere riconosciuti partecipanti: batterie al piombo esauste, produttori, importatori, distributori, raccoglitori, riciclatori; oli minerali, produttori e distributori; polietilene e oli vegetali, produttori, importatori, riciclatori e recuperatori (+ imprese raccolta, trasporto e stoccaggio, solo per oli vegetali) chi intende cambiare consorzio deve attendere due anni dall adesione al precedente e pagare i contributi maturati nel periodo beni in polietilene oggetto del consorzio: teli e reti uso agricolo e cassonetti > 75 lt.(dm 2/5/06)

47 GRUPPO B) Rifiuti specificamente disciplinati (2) - CDR e CDR-Q (art. 229) CDR: rifiuto speciale CDR-Q: escluso dai rifiuti quello prodotto in impianto certificato UNI-EN ISO 9001 e destinato alla co-combustione (DM 11 novembre 1999 e DM 8 marzo 2002) Produzione: max 50% rifiuti speciali CDR-Q fonte rinnovabile in proporzione alla frazione bio-degradabile CDR e CDR-Q ammessi agli incentivi art. 17 comma 1 D.lgs. 387/03 - RIFIUTI DA MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE (art. 230) Il luogo di produzione può coincidere con la sede del cantiere ovvero con la sede del gestore ovvero con il luogo dove il materiale viene concentrato per la valutazione tecnica (che è effettuata non oltre 60 gg. dall ultimazione dei lavori) I registri possono essere tenuti nel luogo di produzione e sono conservati insieme alla valutazione tecnica per 5 anni

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