GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CAPITOLATO INCENDIO

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1 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI LOTTO N. 1 CAPITOLATO INCENDIO

2 INCENDIO GENERALE DI TUTTI I BENI DELL AUTORITA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DEI BENI ASSICURATI L oggetto della presente garanzia riguarda la copertura da incendio dei fabbricati e relativo contenuto, che il Garante per la Protezione dei dati Personali ha in proprietà, in locazione, in sublocazione, in comodato o in uso da terzi e/o comunque acquisiti e necessari allo svolgimento dei servizi istituzionali a cui è preposto l Ente stesso. 2

3 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, significano: Assicurazione Polizza Contraente Assicurato Società Premio Sinistro Rischio Indennizzo Franchigia Scoperto Incendio Esplosione Scoppio Implosione Il contratto di assicurazione. Il documento che prova l'assicurazione Il soggetto che stipula l'assicurazione. Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. L'impresa assicuratrice. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La probabilità che si verifichi il sinistro. La somma dovuta alla Società in caso di sinistro. Importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro. La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato. Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. La Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte. Sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificata una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale. 3

4 Incombustibilità Solaio Tetto Fabbricato Contenuto Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifeestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, ed altri impianti al servizio del fabbricato, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destina nazione, affreschi e statue non aventi valore artistico; sono compresi parquet, tappezzerie e moquette facenti parte della proprietà del fabbricato. I fabbricati assicurati hanno le seguenti caratteristiche: strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solai In alcuni casi possono esistere fabbricati anche con le sole strutture portanti verticali in materiale incombustibile e solai pareti esterne e tetto comunque costruiti, o fabbricati comunque costruiti. Mobilio ed arredamento, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo. Attrezzature, macchinari, merci di proprietà o in uso o in possesso a qualsiasi titolo dell'ente e necessarie alle attività della stessa; compresi impianti ed attrezzature di sollevamento e di pesa, di imballaggio, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione; serbatoi metallici e tubazioni ed altri impianti utilizzati dall'ente,il tutto anche all'aperto. Sono inoltre compresi tutti gli impianti di pertinenza dell'attività assicurata con la sola esclusione dei palloni pressostatici e delle tenso-strutture, nonchè di quanto già ricompreso nella definizione di fabbricato. Sono esclusi i contenitori per la raccolta dei Rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata. 4

5 Sono escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili e merci speciali ed impianti fissi esterni Sono esclusi gli impianti e le apparecchiature elettroniche quando diversamente assicurate con polizza afferenti i rischi specifici. Nella presente definizione si intende tutto quanto inerente o comunque collegato all'attività dell'assicurato non compreso nella definizione di Fabbricato, nulla esclusa nè eccettauto salvo quanto previsto dall'art. 35 Rischi esclusi. Infiammabili - gas combustibili; - sostanze e prodotti non esplosivi con punto di - infiammabilità inferiore a 55 C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre allegato V. Merci speciali Broker celluloide (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse od alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. La Marsh S.p.A. 5

6 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO Art. 1) RISCHIO ASSICURATO La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi di seguito precisati: 1) INCENDIO 2) FULMINE 3) SCOPPIO ED ESPLOSIONE non causati da ordigni esplosivi 4) CADUTA AROMOBILI, LORO PARTI, O COSE TRASPORTATE 5) IMPLOSIONE La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature el ettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché tali danni siano conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia. Art. 2) FUMO La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di 103,29. Art. 3) URTO VEICOLI STRADALI La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli, non appartenenti all'assicurato né al suo servizio in transito sulla pubblica via. Art. 4) CADUTA SATELLITI O CORPI CELESTI La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di meteoriti e relative scorie. Art.5 ) BANG SONICO La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di 516,45 Art. 6) COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni. 6

7 La Società non risponde: a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti; b) dei danni derivanti dal gelo; c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione. Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato fino alla somma massima di Euro ,00 e con l'applicazione di una franchigia di Euro 516,45 per ogni sinistro. Art. 7) ACQUA CONDOTTA E SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, comprese le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Il pagamento dell indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, sarà effettuato previa l applicazione di una franchigia di 258,23 per ogni sinistro ed il massimo risarcimento per anno assicurativo non potrà ,00. Per le sole spese di ricerca della rottura, per la riparazione e sostituzione di tubi e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura, la garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di 5.000,00 per evento e per anno assicurativo. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. Art. 8) EVENTI ATMOSFERICI La Società risponde dei danni materiali e diretti: 1) derivanti agli enti assicurati da vento e cose da esso trascinate e grandine quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti o non; 2) verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto purchè avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. La Società non risponde dei danni: a) causati da : - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; - mareggiata o penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico da neve; - cedimento, franamento o cedimento del terreno; - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; b) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne - enti all aperto ad eccezione dai serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione; 7

8 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle copertura o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto; - serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti ; - lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a 1.032,91. - In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità importo superiore al 70% (settantapercento)delle somme assicurate ad ogni singola partita. Art. 8 bis- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enfi assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; d) a enti mobili all'aperto; e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di ,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno di ,00. Per enti riposti in locali interrati o seminterrati, la franchigia minima si intende elevata ad ,00 ed il massimo risarcimento si intende ridotto ad ,00; Art. 9) EVENTI SOCIO POLITICI (TUMULTI SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI ) La Società risponde: 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi; 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi,; 8

9 La Società non risponde dei danni: a) di inondazione, frana, dispersione di liquidi; b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) di fenomeno elettrico ; d) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Ai fini della presente garanzia : - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a 2.500,00. - in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70.% ( settantapercento percento) della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita. Art. 9 bis ) TERREMOTO Sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art. 35 si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni - la Società non risponde dei danni: a - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto. b - Causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto. c - Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati. d - Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. e - Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Agli effetti della presente estensione di garanzia: 9

10 - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i - relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro" La presente estensione di garanzia si intende prestata con una franchigia fissa pari a ,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto ed un massimo risarcimento pari al 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con un massimo per sinistro e per anno di ,00. La società ed il contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Art. 10) TERRORISMO E SABOTAGGIO La Società risponde dei danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, del 10% dell ammontare dell indennizzo, con il minimo di ,14 - in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a ,00 La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l imposta. Art. 11) RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, REGISTRI, DISEGNI E MATERIALE MECCANOGRAFICO La Società risponde, fino alla concorrenza di ,14 e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di ventiquattro mesi dal sinistro. Art. 12) MONETE, BIGLIETTI DI BANCA, TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORI La Società assicura, fino alla concorrenza di 5.164,57 e senza l'applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Il Contraente o l'assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di 154,93 per titolo. 10

11 Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che: a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria; b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata; c) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza; d) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. Art. 13) QUADRI E DIPINTI La Società assicura, fino alla concorrenza di 5.164,57 per singolo oggetto e senza l'applicazione della regola proporzionale, quadri, dipinti, tappeti, sculture, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico ed affettivo. Art. 14) INFIAMMABILI E/O MERCI SPECIALI La Società dà e prende atto che all'interno dei locali assicurati dalla presente polizza esistono infiammabili e/o merci speciali in quantitativo commisurato alle esigenze delle attività svolte nei locali assicurati. Art. 15) ENTI PRESSO TERZI Si prende atto che gli enti descritti alla partita "Contenuto", si intendono assicurati, per non oltre il 20%, presso ubicazioni diverse da quelle dichiarate, col massimo di ,84 per ciascuna ubicazione. Art. 16) ESCLUSIONE BENI IN LEASING GIA' ASSICURATI Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi. Art. 17) MODIFICA AGLI ENTI ASSICURATI Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dall'assicurato in relazione alla sua attività. Ciò sempre ché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle destinazioni d'uso quali indicate nella presente polizza. Art. 18) BUONA FEDE L'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 11

12 Art. 19) COLPA GRAVE La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'assicurato e degli Amministratori. Art. 20) GUASTI CAUSATI ALLE COSE ASSICURATE La Società indennizza i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità' allo scopo di impedire o arrestare l'incendio. Art. 21) GUASTI DEI SOCCORRITORI La Società indennizza i danni prodotti dall'assicurato e/o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, compresi i danni causati dagli impianti fissi di estinzione. Art. 22) SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI MOBILI La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di Euro ,71 per evento. Art. 23) ANTICIPO INDENNIZZI L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,38. L'acconto non potrà comunque essere superiore a ,90. L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti. Art. 24) PROSIEGUO ATTIVITA' SENZA PERIZIA Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni. Art. 25) OPERAZIONI PERITALI Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più locali, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno disposti e condotti in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei locali colpiti da sinistro e comunque da esso danneggiati. Art. 26) DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI 12

13 A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 15 "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e delle perdite subite. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro. Resta ferma la facoltà da parte della Compagnia di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro. Art. 27) DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE A parziale deroga dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro o, se operante al valore nuovo; qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto all'art.20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Art. 28)RECEPIMENTO AUTOMATICO ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI Con riferimento alle partite di polizza la Società si impegna ad assicurare altre somme fino ad un massimo del 30% delle somme assicurate col limite massimo complessivo per ciascun rischio separato di 516,456,89 per acquisto di beni (escluso denaro e valori) in corso d'anno. Parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione di beni. La garanzia è prestata alle seguenti condizioni: 1) l'assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società al momento dell'acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati è automaticamente operante; 2) la garanzia decorre dalle ore del giorno in cui l'acquisto/alienazione è avvenuta e termina alla scadenza dell'anno assicurativo; 3) l'assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni dalle quali risultino i seguenti elementi: natura dei beni acquistati/alienati; loro ubicazione, collocazione ed installazione; valore degli stessi. L'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto; 4) il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata. Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l'accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti. Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all'assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza l'aggiunta dell'accessorio unico e delle imposte; 5) con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore dichiarato i tassi netti di polizza; 6) la garanzia non è prestata per le somme eccedenti il massimo impegno; 13

14 7) in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, varrà il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione relative al "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia". Art. 29) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art del Codice Civile verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e i dipendenti, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo. Art. 30) CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. Art. 31) ONORARI DEI PERITI La Società rimborsa in caso di sinistro risarcibile dalla presente polizza, fino alla concorrenza del limite di risarcimento pari a ,70, le spese e gli onorari di competenza del perito di parte nominato dalla Contraente, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Art. 32) ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO Premesso che per "Valore a Nuovo" si intende convenzionalmente: per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; per i macchinari e le attrezzature ( escluso mobilio ed arredamento ), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; per l'arredamento, il costo di rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati con altri uguali od equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate. A parziale deroga dell'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a Nuovo" alle seguenti condizioni: A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che la presente assicurazione viene stipulata in base al suddetto Valore a nuovo in base alle seguenti condizioni: 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a Nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo"; 2) Agli effetti dell'art. 20) Assicurazione Parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a Nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "Valore a Nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale 14

15 "Assicurazione a Nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4) Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature, mobilio ed arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) dell'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione l Assicurazione. 5) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. 6) L'assicurazione in base al "Valore a Nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o attrezzature, mobilio ed arredamento di reparti in stato di attività; 7) Per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza. Art. 34) PARIFICAZIONE DEI DANNI Vengono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti arrecati per ordine delle autorità, anche quelli non inconsideratamente arrecati dall Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare il danno. Art. 35) RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo del Contraente o dell'assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; 15

16 i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; 16

17 CONDIZIONI AGGIUNTIVE A) RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge n.127/91, nonchè gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alla spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile. B) SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabili a termine di polizza e fino alla concorrenza di ,00 per sinistro e per periodo assicurativo. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto art. 20 assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. C) FENOMENO ELETTRICO La Società, a parziale deroga delle Esclusioni" lett. g), risponde dei danni diretti e materiali causati agli apparecchi ed agli impianti elettrici da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica. Sono esclusi dalla garanzia i danni: ad apparecchiature elettroniche; ad apparecchi ed impianti elettrici non di pertinenza del fabbricato; 17

18 alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperta; dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi ed impianti elettrici. Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di Euro 258,23. per ogni sinistro e con il limite massimo per sinistro e per annualità assicurativa di ,00. D) DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO OPERE DI ABBELLIMENTO Nella somma per la partita Fabbricati, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro ( costi di materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società. In caso di difforme valutazione circa l opportunità e l entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai fini storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto. La Società rimborsa fino ad un massimo di Euro ,00 per sinistro ed anno assicurativo. E) PERDITA PIGIONI La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato/detenuto dal Contraente proprietario o da altri rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l importo della pigione presumibile ad essi relativa; la garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno, ed il risarcimento relativo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse, sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa di Euro ,00. F) CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni alla Spett.le Marsh S.p.A. in qualità di Broker ai sensi della legge 28/11/84 n. 792 come modificata dal D.Lgs. 07/09/2005 n.209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia Assicuratrice aggiudicataria dell Appalto nella misura del 10% (dieciprocento) sul premio imponibile. 18

19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Prova del contratto Forma delle comunicazioni La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazione tra le parti dovranno avvenire tramite lettera, raccomandata e non, telefax, telex, e qualsiasi altro mezzo telematico ed avranno effetto dalla data di invio quando questa sia rilevabile. Art. 3 Durata del contratto Il presente contratto avrà durata dalle ore del alle ore del senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che l Ente ha la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera accomandata da inviarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Art. 4 - Decorrenza della garanzia Pagamento del premio A parziale deroga dell'art C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art cc) I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker Art. 5 - Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 6 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonchè la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 7 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. 19

20 Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente Foro competente per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto è quello di Roma. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 12- Cose assicurabili a condizioni speciali Senza espressa pattuizione non sono compresi nell assicurazione: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) apparecchiature elettroniche; d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Art. 13- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato: 20

21 Art. 14- Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 15- Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art del Codice Civile; b)darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società per il tramite del Broker entro 30 giorni da quando da quando l Ufficio competente ne sia venuto a conoscenza in deroga all art del Codice Civile. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonchè, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Art. 16- Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art. 17- Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti; 21

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