CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO. tra. visto. si conviene e si stipula quanto segue:

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1 CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO tra L Ente Istituto Comprensivo Campi Bisenzio Centro con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n , nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e l A.S.D. Polisportiva Futura, via Vittorio Alfieri 76, Campi Bisenzio, Cod. Fisc , nella persona del legale rappresentante signora Ivania Ubaldini, n. il a Firenzuola, visto - che è necessario provvedere al servizio di pre-post scuola a favore degli alunni di scuola primaria di questo Istituto; - che il Comune di Campi Bisenzio ha affidato all A.S.D. Polisportiva Futura il servizio di accoglienza dei bambini trasportati con scuolabus e - che tale servizio si svolge a favore di alunni di scuola primaria di questo Istituto all interno dei locali delle scuole di pertinenza; - che l A.S.D. Polisportiva Futura si è dichiarata disponibile eventualmente anche ad accorpare i due gruppi di bambini al fine di contenere la spesa delle famiglie; si conviene e si stipula quanto segue: 1. Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per ente si intende l Istituto Comprensivo Campi Bisenzio Centro, e per società si intende l A.S.D. Polisportiva Futura di Campi Bisenzio; 2. L ente affida alla società l incarico relativo al servizio di pre-post scuola per gli alunni delle scuole primarie di questo Istituto; 3. La società svolgerà l incarico a favore degli alunni di scuola primaria nei locali scolastici di questo Istituto, di proprietà dell Ente Locale, per tutto l.a.s. 2014/15, nei termini e nelle modalità che figurano nella proposta di collaborazione del 10/09/2014; 4. Per l incarico e per i tempi precisati al punto 3 sarà corrisposto alla società 150,00 per ogni bambino, separatamente per il pre-scuola e per il post scuola; in quota proporzionale per il post scuola se l alunno frequenta un numero ridotto di pomeriggi; qualora un bambino si iscriva nel corso dell anno scolastico sarà versato alla società una quota proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo (mese intero se iscritto entro il 15, dal mese successivo se iscritto dopo il 15); 5. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. 6. La società dichiara ai sensi e per gli effetti dell art. 47, DPR 445/00 e in attuazione dell art. 3 della L. 136/10, che il conto corrente bancario dedicato ai rapporto finanziari inerenti alla prestazione di servizi è: IBAN IT95 D presso Monte dei Paschi Ag. S. Piero a Ponti e che la presidente è abilitata a operare sul predetto conto. Si impegna inoltre a comunicare eventuali eventi modificati riguardanti la presente comunicazione.

2 7. Il pagamento avverrà entro il mese di novembre 2014, con conguaglio a conclusione del servizio; sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità di cassa di questo Istituto, in relazione alle spese obbligatorie e ai finanziamenti pervenuti; 8. Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di fattura, notula o parcella; 9. Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo n. 196, l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. La società potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il legale rappresentante della società è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. 10. La società si impegna a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e si impegna altresì a rispettare nell esecuzione dell incarico professionale, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall istituzione scolastica; dichiara che la società e gli operatori sono coperti da polizza RCT n. 950N3759 e polizza infortuni n. 950N3684, entrambe con scadenza presso Zurich Insurance plc. 11. Nello svolgimento dell attività, la società si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. 12. L ente ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti punti In caso di risoluzione del contratto l ente ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 13. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt e segg. del Codice Civile. 14. Il presente contratto instaura un rapporto di fornitura di servizi senza alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi e, come tale, è regolato dagli artt e segg. del c.c. 15. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Firenze. Prot. n. 5031/B15d Campi Bisenzio, lì 15 settembre 2014 Letto, confermato e sottoscritto I CONTRAENTI Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Adelina Franci) Il Presidente (Ivania Ubaldini) Ai sensi degli artt e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate Il Presidente (Ivania Ubaldini)

3 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n , nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e il sig. Marco Giunti, nato a Firenze il 26 marzo 1974 e residente a Troghi (FI), Loc. Colombaio 56, Codice fiscale GNTMRC74C26D612B, PI PREMESSO che le scuole dell infanzia hanno aderito alla proposta avanzata dal sig. Giunti Marco in merito alla realizzazione di Laboratori teatrali nelle scuole; Considerato che il costo unitario per alunno e il numero degli alunni coinvolti consentono una gestione in affidamento diretto; Vista la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo contabili si conviene e si stipula quanto segue: il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l anno 2014/15; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa che: per Amministrazione scolastica si intende l I.C. Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per Esperto si intende il sig. Marco Giunti. art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di svolgere Laboratori teatrali nelle scuole dell infanzia e primarie dell Istituto. art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività, come individuato nell articolo precedente, da effettuarsi entro il 30 giugno L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art e segg. c.c. L esperto si assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge , n. 136 e segg. art. 4 RESPONSABILITA L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni. Art. 5 - OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso forfettario di 4,00 per ciascun bambino partecipante; di 3,00 nel caso vengano effettuati due

4 spettacoli nell'arco dello stesso giorno. Di questa cifra sono da intendersi quota parte 120,00 quali costi per la sicurezza. L esperto dichiara ai sensi e per gli effetti dell art. 47, DPR 445/00 e in attuazione dell art. 3 della L. 136/10, che il ccb dedicato ai rapporto finanziari inerenti alla prestazione di servizi è: IT69Q C00 e che lui stesso è abilitato a operare sul predetto conto. Si impegna inoltre a comunicare eventuali eventi modificati riguardanti la presente comunicazione. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Le parti si danno mutuo riconoscimento che il contratto si intende risolto di diritto qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede spettacoli teatrali nelle scuole dell infanzia e primarie dell Istituto, decorre dalla data odierna scade in data 30/6/2015. Ai sensi dell art c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8 - SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico del sig. Marco Giunti. Art TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo n. 196, l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n. / B15d del IL DIRIGENTE SCOLASTICO L ESPERTO (Prof.ssa Adelina Franci) (Marco Giunti) Ai sensi degli artt e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 5, 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate L ESPERTO (Marco Giunti)

5 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n , nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e l Associazione culturale ATTODUE, con sede legale in via San Martino 107 a Campi Bisenzio, Codice fiscale , Partita I.V.A , il cui legale rappresentante è la signora Manola Nifosì, nata a Firenze il PREMESSO che le scuole dell Istituto hanno aderito alla proposta avanzata dal l Associazione culturale ATTODUE con il Patrocinio del Comune di Campi Bisenzio in merito alla realizzazione di spettacoli teatrali e letture nelle classi; Considerato che il costo unitario per alunno e il numero degli alunni coinvolti consentono una gestione in affidamento diretto; Vista la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo contabili si conviene e si stipula quanto segue: il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l anno 2014/15; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa che: per Amministrazione scolastica si intende l I.C. Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per Esperto si intende l Associazione culturale ATTODUE. art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di svolgere spettacoli teatrali e letture nelle classi. art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività, come individuato nell articolo precedente, da effettuarsi entro il 30 giugno L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art e segg. c.c. L esperto si assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge , n. 136 e segg. art. 4 RESPONSABILITA L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

6 Art. 5 - OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso forfettario di 5,00 IVA compresa per ciascun alunno partecipante agli spettacoli; di 3,00 IVA compresa per ciascun alunno che assiste alle letture. Di questa cifra sono da intendersi quota parte 80,00 quali costi per la sicurezza. L esperto dichiara ai sensi e per gli effetti dell art. 47, DPR 445/00 e in attuazione dell art. 3 della L. 136/10, che il ccb dedicato ai rapporto finanziari inerenti alla prestazione di servizi è: IT88M e che lei stesso è abilitata a operare sul predetto conto. Si impegna inoltre a comunicare eventuali eventi modificati riguardanti la presente comunicazione. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Le parti si danno mutuo riconoscimento che il contratto si intende risolto di diritto qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede spettacoli teatrali nelle scuole dell infanzia e primarie dell Istituto, decorre dalla data odierna scade in data 30/6/2015. Ai sensi dell art c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8 - SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico del sig. Marco Giunti. Art TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo n. 196, l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n. 356 / B15d del IL DIRIGENTE SCOLASTICO L ESPERTO (Prof.ssa Adelina Franci) (Manola Nifosì) Ai sensi degli artt e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 5, 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate L ESPERTO (Manola Nifosì)

7 CONTRATTO RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto comprensivo Campi Bisenzio Centro con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n , nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e la signora Britta von Websky, nata in Germania dell Ovest in data 23/05/1963 residente a Prato CAP 59100, via Palandri, 25 a - Codice fiscale VNW BTT 63E63 Z112U PREMESSO CHE L istituzione scolastica in epigrafe ha necessità di realizzare il Corso di potenziamento della lingua tedesca nelle classi terze medie per un massimo di ore 30; L Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non poter rinvenire disponibilità presso il personale scolastico in servizio; la signora Britta von Websky è l esperta che svolgeva tale progetto per conto della Scuola Media Garibaldi Matteucci e successivamente in questo Istituto nei passati anni scolastici. CONVENGONO E STIPULANO il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente fino al ; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Campi Bisenzio Centro; per esperto si intende la signora Britta von Websky; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di insegnamento nel Corso di potenziamento della lingua tedesca nelle classi terze medie; art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario fino a un massimo di 30 ore di lezione da effettuarsi entro il L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art e seguenti c.c. art. 4 RESPONSABILITA Nello svolgimento delle prestazioni di insegnamento, l esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l attività è prevista, assumendo la relativa responsabilità per danni che dovessero verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni; egli si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. Valgono comunque le coperture assicurative della scuola. L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

8 Art. 5 -OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso orario di 28,00 IVA inclusa. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Gli importi suddetti sono al lordo della ritenuta. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7- DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di 30 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna e scade in data 31/8/15. Ai sensi dell art c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8- SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico della signora Britta von Websky. Art. 10- TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo n. 196 e segg., l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n. 434 / B15d IL DIRIGENTE SCOLASTICO L ESPERTO (Adelina Franci) (Britta von Websky) Ai sensi degli artt e 1342 C.C. le clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate L ESPERTO (Britta von Websky)

9 CONTRATTO RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto comprensivo Campi Bisenzio Centro con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n , nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e la signora Tanja Maria Meidinger, nata il 29 agosto 1980 a Oberkirch in Germania, residente in Via Nuova 10/b a Calenzano (FI), Telefono , tama.meidinger@yahoo.com, Codice fiscale MDNTJM80M69Z112G PREMESSO CHE L istituzione scolastica in epigrafe ha necessità di realizzare il Corso di potenziamento della lingua tedesca nelle classi seconde medie per un massimo di ore 50; L Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non poter rinvenire disponibilità presso il personale scolastico in servizio; la signora Tanja Maria Meidinger è esaminatrice per il Goethe Institut e ha esperienza di docenza a bambini, adolescenti e adulti. CONVENGONO E STIPULANO il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente fino al ; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Campi Bisenzio Centro; per esperto si intende la signora Tanja Maria Meidinger; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di insegnamento nel Corso di potenziamento della lingua tedesca nelle classi seconde medie; art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario fino a un massimo di 50 ore di lezione da effettuarsi entro il L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art e seguenti c.c. art. 4 RESPONSABILITA Nello svolgimento delle prestazioni di insegnamento, l esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l attività è prevista, assumendo la relativa responsabilità per danni che dovessero verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni; egli si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. Valgono comunque le coperture assicurative della scuola. L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

10 Art. 5 -OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso orario di 28,00 IVA inclusa. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Gli importi suddetti sono al lordo della ritenuta. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7- DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di 50 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna e scade in data 31/8/15. Ai sensi dell art c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8- SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico della signora Tanja Maria Meidinger. Art. 10- TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo n. 196 e segg., l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n. 435 / B15d IL DIRIGENTE SCOLASTICO L ESPERTO (Adelina Franci) (Tanja Maria Meidinger) Ai sensi degli artt e 1342 C.C. le clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate L ESPERTO (Tanja Maria Meidinger)

11 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n , nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e la Scuola di Musica di Campi Bisenzio, con sede sociale in Campi Bisenzio (FI), via Vittorio Veneto 111, Partita IVA , Codice fiscale , nella persona del presidente pro-tempore sig. Valerio Ambrosini nato a Firenze l C.F. MBRVLR51E11D612N PREMESSO che le classi delle scuole primarie stanno effettuando un percorso didattico sull approfondimento della musica strumentale VISTA VISTA VISTA la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo contabili; la Delibera del Consiglio d Istituto n. 53 del , di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2014; la Delibera del Consiglio d Istituto in data , con la quale è approvato il Regolamento dell attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; si conviene e si stipula quanto segue: il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l anno scolastico 2014/15; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per Esperto si intende la Scuola di Musica di Campi Bisenzio; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di insegnamento per un massimo di n. 270 ore di strumento musicale nelle scuole elementari dell Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio. art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario per un massimo di 270 ore di lezione da effettuarsi entro il L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art e segg. c.c. art. 4 RESPONSABILITA L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

12 Art. 5 - OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso di 19,00 più I.V.A. per ciascuna ora di lezione. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di n. 270 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna scade in data 30/6/2015. Ai sensi dell art C.C., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8 - SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico della Scuola di Musica di Campi Bisenzio. Art TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo n. 196, l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n /B15d del IL DIRIGENTE SCOLASTICO p. Scuola di Musica di Campi Bisenzio (Adelina Franci) (Valerio Ambrosini) Ai sensi degli artt e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate p. Scuola di Musica di Campi Bisenzio (Valerio Ambrosini)

13 CONTRATTO RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n , nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e il signor Francesco Focardi, nato a Firenze in data 30/01/1967 residente a Firenze CAP 50142, via dell Argingrosso, 131/13 - Codice fiscale FCR FNC 67A30 D612X PREMESSO CHE L istituzione scolastica in epigrafe ha necessità di realizzare il progetto Laboratori di Storia in n. 8 classi per un massimo di ore 50; L Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non poter rinvenire disponibilità presso il personale scolastico in servizio; il signor Francesco Focardi è l esperto che svolgeva tale progetto per conto dalla Provincia di Firenze e che ha attivato Laboratori di Storia per le classi di questo Istituto. CONVENGONO E STIPULANO il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente fino al ; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per esperto si intende il signor Francesco Focardi; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico per Laboratori di storia nelle classi di scuola primaria; art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario fino a un massimo di 50 ore di lezione da effettuarsi entro il L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art e seguenti c.c. art. 4 RESPONSABILITA Nello svolgimento delle prestazioni di insegnamento, l esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l attività è prevista, assumendo la relativa responsabilità per danni che dovessero verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni; egli si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. Valgono comunque le coperture assicurative della scuola. L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

14 Art. 5 -OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso come da progetto allegato per ciascun laboratorio prescelto dalle classi. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Gli importi suddetti sono al lordo della ritenuta. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7- DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di 50 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna e scade in data 31/8/15. Ai sensi dell art c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8- SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico del signor Francesco Focardi. Art. 10- TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo n. 196 e segg., l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n / B15d IL DIRIGENTE SCOLASTICO L ESPERTO (Adelina Franci) (Francesco Focardi) Ai sensi degli artt e 1342 C.C. le clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate L ESPERTO (Francesco Focardi)

15 CONTRATTO RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n , nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e British School Florence S.r.l., Viale A. Gramsci 2, Firenze; CF. e PI ; Tel , nella persona del legale rappresentante Marina Trova PREMESSO CHE L istituzione scolastica in epigrafe ha necessità di realizzare il Corso di potenziamento della lingua inglese nelle classi della scuola media per un massimo di ore 20; L Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non poter rinvenire disponibilità presso il personale scolastico in servizio; CONVENGONO E STIPULANO il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente fino al ; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Campi Bisenzio Centro; per esperto si intende British School Florence S.r.l; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di insegnamento nel Corso di potenziamento della lingua inglese nelle classi della scuola media; art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario fino a un massimo di 20 ore di lezione da effettuarsi entro il L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art e seguenti c.c. art. 4 RESPONSABILITA Nello svolgimento delle prestazioni di insegnamento, l esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l attività è prevista, assumendo la relativa responsabilità per danni che dovessero verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni; egli si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. Valgono comunque le coperture assicurative della scuola. L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

16 Art. 5 -OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso di 5,00 l ora ad alunno, esente IVA, per ogni gruppo di 28 alunni ed 20,00 cadauno quale quota di iscrizione, comprensiva dei libri di testo. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Il versamento sarà effettuato sul conto IT16S Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7- DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di 20 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna e scade in data 31/8/15. Ai sensi dell art c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8- SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico della British School Florence S.r.l.. Art. 10- TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo n. 196 e segg., l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.Lgs. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n / B15d IL DIRIGENTE SCOLASTICO GLI ESPERTI (Adelina Franci) (Marina Trova) Ai sensi degli artt e 1342 C.C. le clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate GLI ESPERTI (Marina Trova)

17 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n , nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e l Associazione Culturale Spazio Arte, con sede legale in Campi Bisenzio (FI), via Mammoli 51, Partita IVA , Codice fiscale , nella persona della signora Giuliana Dimilta, presidente protempore PREMESSO che le sezioni di scuola dell infanzia hanno richiesto di effettuare un percorso didattico Laboratori di manipolazione della creta e che non risulta essere in servizio personale in possesso della specifica professionalità VISTA la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo contabili; CONSIDERATO che il costo unitario per alunno e il numero degli alunni coinvolti consentono una gestione in affidamento diretto; VISTI i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d opera con esperti, ai sensi degli art. 40 e 33 del decreto 44/2001, fissati con Regolamento dal Consiglio d'istituto in data ; si conviene e si stipula quanto segue: il presente contratto di prestazione d opera di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l anno scolastico 2014/15; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per Esperto si intende l Associazione Culturale Spazio Arte di Campi Bisenzio; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di insegnamento per un massimo di n. 90 ore di laboratori di manipolazione della creta nelle scuole dell infanzia del Circolo di Campi Bisenzio. art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario per un massimo di 90 ore di lezione da effettuarsi entro il L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art e segg. c.c. art. 4 RESPONSABILITA L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

18 Art. 5 - OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso di 15,00 più I.V.A., per ciascuna ora di lezione più 250,00 di materiali. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di n. 90 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna scade in data 30/6/2015. Ai sensi dell art c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8 - SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico dell Associazione Culturale Spazio Arte. Art TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo n. 196 e segg., l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n /B15d del IL DIRIGENTE SCOLASTICO p. Associazione Culturale Spazio Arte (Adelina Franci) (Giuliana Dimilta) Ai sensi degli artt e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate p. Associazione Culturale Spazio Arte (Giuliana Dimilta)

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