OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO RENZI

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1 OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO RENZI INDICE: PREMESSA... 2 STRUTTURA DEL DECRETO TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA Aumento della misura delle ritenute e delle imposte sostitutive Decorrenza dell aumento della misura delle ritenute e delle imposte sostitutive Riporto a nuovo delle minusvalenze realizzate al 30/6/ Regime di affrancamento del costo o valore di acquisto Disposizioni in favore degli enti previdenziali NOVITÀ A CARATTERE FISCALE Termine di versamento dell imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d impresa Modalità di tassazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti agroforestali e fotovoltaiche Riduzione del cuneo fiscale Abrogazione della ritenuta sui flussi di fonte estera Novità in materia di IRAP Versamento della prima rata della TASI Versamenti mediante modello F Novità per la rateazione delle imposte dovute ULTERIORI NOVITÀ Fattura elettronica Obbligo per la P.A. di tenuta del registro delle fatture P agina

2 PREMESSA. Il giorno 24/4/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 il D.L. 24/4/2014 n.66, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (cd. Decreto Renzi ). Tale Decreto è entrato in vigore il 24/4/2014. Il giorno 23/6/2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 la Legge 23/6/2014, n.89, di conversione, con modificazioni, del menzionato D.L. n.66/2014, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. Tale Legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ovverosia il 24/6/2014. Con la presente Circolare si fornisce dapprima un illustrazione schematica della struttura del Decreto in oggetto, in modo da comprendere a pieno quali sono state le principali aree di intervento, per poi focalizzare l attenzione sulle più rilevanti disposizioni di interesse. PROVVEDIMENTI COMMENTATI Artt. 1, 2, 3, 4, 11, 11-bis, e 22, 25, 42 del D.L. 24/4/2014 n.66, così come modificato dalla Legge 23/6/2014, n.89. Relazione illustrativa al D.D.L. n P agina

3 STRUTTURA DEL DECRETO. Viene qui fornita una schematizzazione del Decreto in oggetto, ponendo in evidenza le disposizioni che nel seguito trovano adeguata trattazione. D.L. 24/4/2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/6/2014, n.89 Art. 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Art. 5 Modifiche all articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e all articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Art. 8 Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi Art. 11-bis Norme in materia di rateazione Art. 14 Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 17 Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica Art. 20 Società partecipate Art. 22-bis Risorse destinate alle zone franche urbane Art. 26 Pubblicazione telematica di avvisi e bandi Art. 30 Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio Art. 2 Disposizioni in materia di IRAP Art. 5-bis Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri Art. 9 Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento Art. 12 Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli Art. 15 Spesa per autovetture Art. 18 Abolizione di agevolazioni postali Art. 20-bis Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni Art. 23 Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali Art. 27 Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni Art. 31 Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti Art. 3 Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria Art. 6 Strategie di contrasto all evasione fiscale Art. 10 Attività di vigilanza Art. 12-bis Canoni delle concessioni demaniali marittime Art. 16 Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura Art. 19 Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane Art. 21 Disposizioni concernenti RAI S.p.A. Art. 24 Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni Art. 28 Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni Art. 32 Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per Art. 4 Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 7 Destinazione dei proventi della lotta all evasione fiscale Art. 11 Riduzione dei costi di riscossione fiscale Art. 13 Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate Art. 16-bis Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri Art. 19-bis Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all estero Art. 22 Riduzione delle spese fiscali Art. 25 Anticipazione obbligo fattura elettronica Art. 29 Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali Art. 33 Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei 3 P agina

4 finanziario pluriennale delle società partecipate pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili Art. 34 Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari Art. 38 Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica Art. 41 Attestazione dei tempi di pagamento Art. 44 Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni Art. 47 Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica Art. 50-bis Clausola di salvaguardia Art. 35 Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari Art. 38-bis Semplificazione fiscale della cessione dei crediti Art. 41-bis Misure per l accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese Art. 45 Ristrutturazione del debito delle Regioni Art. 48 Edilizia scolastica Art. 51 Entrata in vigore Art. 36 Debiti dei Ministeri Art. 39 Crediti compensabili Art. 42 Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni Art. 45-bis Anticipazione di liquidità in favore di EUR Spa Art. 49 Riaccertamento straordinario residui comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario Art. 37 Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati Art. 40 Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati Art. 43 Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali Art. 46 Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica Art. 50 Disposizioni finanziarie 4 P agina

5 1. TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA. Di seguito vengono analizzate alcune disposizioni che recano novità in merito alla tassazione dei redditi (di capitale e diversi) di natura finanziaria. 1.1 Aumento della misura delle ritenute e delle imposte sostitutive. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento (reddito di capitale) di cui all art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c- quinquies), del medesimo TUIR, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26% (in luogo del previgente 20%) [Art. 3, comma 1, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Tale disposizione non si applica agli interessi, premi e ogni altro provento (reddito di capitale) di cui all art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett c-ter), del medesimo TUIR, relativi a: titoli pubblici italiani ed equiparati (ex art. 31 del D.P.R. 29/9/1973, n.601 ed equiparati); titoli obbligazionari emessi da Stati ed enti territoriali white list ; titoli di risparmio per l economia meridionale (ex art. 8, comma 4, del D.L. 13/5/2011, n.70) [Art. 3, comma 2, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Tale disposizione non si applica, inoltre, con riguardo: agli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate potenzialmente destinatarie delle disposizioni della Direttiva Interessi e Royalties, ma che difettano della condizione di beneficiario effettivo (ex art. 26-quater, comma 8, del D.P.R. 29/9/1973, n.600); agli utili corrisposti a società e a fondi pensione istituiti in UE o in uno Stato SEE (ex art. 27, comma 3, del D.P.R. 29/9/1973, n.600); al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare (ex D.Lgs. 5/12/2005, n.252) [Art. 3, comma 3, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 1.2 Decorrenza dell aumento della misura delle ritenute e delle imposte sostitutive. Il menzionato aumento dell aliquota al 26% ha effetto a decorrere dall 1/7/2014. Rilevano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal D.M. 13/12/2011 e successive integrazioni [Art. 4, comma 1, del D.L. 24/4/2014, n.66]. La misura dell aliquota al 26% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento (reddito di capitale) di cui all art. 44 del TUIR, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del predetto TUIR realizzati a decorrere dall 1/7/2014 [Art. 3, comma 6, del D.L. 24/4/2014, n.66]. La misura dell aliquota al 26% si applica: a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati percepiti dall 1/7/2014; b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie (ex art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n.600) maturati a decorrere dall 1/7/2014 [Art. 3, comma 7, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Per le obbligazioni e i titoli similari emesse dai cd. grandi emittenti (ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. 1/4/1996, n.239) la misura dell aliquota al 26% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento (reddito di capitale) di cui all art. 44 del TUIR maturati a decorrere dall 1/7/2014 [Art. 3, comma 8, del D.L. 24/4/2014, n.66]. La misura dell aliquota al 26% si applica, relativamente ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (ex art. 44, comma 1, lett. g-bis, del TUIR), e agli interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al D.Lgs. 1/4/1996, n.239, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato 5 P agina

6 anteriormente all 1/7/2014 e avente durata non superiore a 12 mesi [Art. 3, comma 10, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Per i redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché per i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche (ex art. 44, comma 1, lett. g-quater e g-quinquies del TUIR), derivanti da contratti sottoscritti fino al 30/6/2014, la misura dell aliquota al 26% si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dall 1/7/2014 [Art. 3, comma 11, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Per i proventi di cui all art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR, e per i redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo TUIR, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, la misura dell aliquota al 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dall 1/7/2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dall 1/7/2014 e riferibili ad importi maturati al 30/6/2014 si applica l aliquota previgente [Art. 3, comma 12, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Per le gestioni individuali di portafoglio (ex art. 7 del D.Lgs. 21/11/1997, n.461), la misura dell aliquota al 26% si applica sui risultati maturati a decorrere dall 1/7/2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dall 1/7/2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31/12/2011 e non compensati alla data del 30/6/2014, per una quota pari al 48,08% de loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra l 1/1/2012 e il 30/6/2014, non compensati alla data del 30/6/2014, per una quota pari al 76,92% del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall art. 7, comma 10, del D.Lgs. 21/11/1997, n.461. L imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30/6/2014 è versata nel termine ordinario [Art. 3, comma 14, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 1.3 Riporto a nuovo delle minusvalenze realizzate al 30/6/2014. Con l art. 3, comma 13, del D.L. 24/4/2014, n.66 è disciplinato il cd. riporto a nuovo (o compensazione verticale) delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati ma non compensati alla data del 30/6/2014. Ciò avviene attraverso una rimodulazione della percentuale di deducibilità, ricavata dal rapporto tra l aliquota d imposta vigente al momento della realizzazione della minusvalenza e quella applicabile alla plusvalenza. Più in particolare, è disposto che le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del TUIR, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui al medesimo art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), realizzati successivamente alla data del 30/6/2014, con le seguenti modalità: per una quota pari al 48,08%, se sono realizzati fino alla data del 31/12/2011; per una quota pari al 76,92%, se sono realizzati dall 1/1/2012 al 30/6/ Regime di affrancamento del costo o valore di acquisto. A decorrere dall 1/7/2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR (redditi diversi), in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore rideterminato ai sensi dell art. 14, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 21/11/1997, n.461 o dell art. 2, commi 29 e seguenti, del D.L. 13/8/2011, n.138, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30/6/2014, a condizione che il contribuente: a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR; b) provveda al versamento dell imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20%, 6 P agina

7 secondo quanto appresso specificato [Art. 3, comma 15, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Nel caso di adesione al regime dichiarativo (ex art. 5 del D.Lgs. 21/11/1997, n.461) la citata opzione si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30/6/2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16/11/2014. L ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30/6/2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta Nel caso di adesione al regime amministrato (ex art. 6 del D.Lgs. 21/11/1997, n.461), l opzione è resa mediante apposita comunicazione all intermediario entro il 30/9/2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30/6/2014 nonché alla data di esercizio dell opzione; l imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16/11/2014, ricevendone provvista dal contribuente [Art. 3, comma 16, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, derivanti dall esercizio delle citate opzioni sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati successivamente al 30/6/2014, per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08% qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31/12/2011 e non compensate in sede di applicazione dell imposta dovuta a seguito dell esercizio delle suindicate opzioni [Art. 3, comma 17, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Non è possibile applicare il regime dell affrancamento per i titoli pubblici italiani ed equiparati, nonché per i titoli obbligazionari emessi da Stati ed enti territoriali white list [Art. 3, comma 18, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 1.5 Disposizioni in favore degli enti previdenziali. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al D.Lgs. 30/6/1994, n.509 e al D.Lgs. 10/2/1996, n.103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al D.Lgs. 5/12/2005, n.252, a tali enti è riconosciuto un credito d imposta pari alla differenza tra l ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dall 1/7/2014 al 31/12/2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Il credito d imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il credito d imposta può essere utilizzato a decorrere dall 1/1/2015 esclusivamente in compensazione, senza i limiti di cui all art. 1, comma 53, della Legge 24/12/2007, n.244, e all art. 34 della Legge 23/12/2000, n.388 [Art. 4, comma 6-bis, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Per l anno 2014, i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell 11,50% (in luogo dell aliquota dell 11%), che si applica sul risultato netto maturato nel periodo d imposta [Art. 4, comma 6-ter, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 7 P agina

8 2. NOVITÀ A CARATTERE FISCALE. Di seguito vengono analizzate le principali ulteriori disposizioni che recano novità a carattere fiscale. 2.1 Termine di versamento dell imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d impresa. L imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d impresa e quella prevista per l affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sono versate nel periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d imposta. Gli importi da versare possono essere compensati [Art. 1, comma 145, della Legge 27/12/2013, n.147 così come sostituito dall art. 4, comma 11, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 2.2 Modalità di tassazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti agroforestali e fotovoltaiche. La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell art. 2135, terzo comma, del Codice civile. Tali attività non si considerano più produttive di reddito agrario, dovendo, invece, il reddito essere determinato applicando all ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell IVA il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all Ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 10/11/1997, n.442 [Art. 1, comma 423, della Legge 23/12/2005, n.226 così come modificato dall art. 22, comma 1, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Tale novità si applica a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014; di essa, tuttavia, si tiene conto ai fini della determinazione dell acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d imposta [Art. 22, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Limitatamente all anno 2014, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a kwh anno, e fotovoltaiche, sino a kwh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell art. 2135, terzo comma, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (società agricole che optano per la determinazione catastale del reddito), è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all Ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 10/11/1997, n.442 [Art. 22, comma 1-bis, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Tale novità si applica a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013; di essa, tuttavia, si tiene conto ai fini della determinazione dell acconto delle imposte sui redditi e dell IRAP dovute per il predetto periodo d imposta [Art. 22, comma 1-bis, 8 P agina

9 ultimo periodo, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 2.3 Riduzione del cuneo fiscale. In attesa dell intervento normativo strutturale da attuare con la Legge di Stabilità per l anno 2015, nel quale saranno previsti interventi di natura fiscale che privilegino il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico, al fine di ridurre nell immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro è stato introdotto, per il solo periodo d imposta 2014, un particolare credito d imposta le cui caratteristiche sono di seguito meglio specificate. Più in particolare, è stato previsto che qualora l imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (ex art. 49 del TUIR) con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni equiparati nonché su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex 50, comma 1, lett. a, b, c, c-bis, d, h-bis e l, del TUIR), sia di importo superiore alla detrazione da reddito di lavoro dipendente e assimilato, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro [Art. 13, comma 1-bis, del TUIR introdotto dall art. 1, comma 1, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Il citato credito è rapportato al periodo di lavoro nell anno. Per l anno 2014, i sostituti d imposta riconoscono automaticamente il credito eventualmente spettante, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente al 24/4/2014, a partire dal primo periodo di paga utile. [Art. 1, commi 3 e 4, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Il citato credito è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. Le somme a tal fine erogate sono recuperate dal sostituto d imposta mediante l istituto della compensazione [Art. 1, comma 5, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Per maggiori dettagli, si rimanda alle Circolari dell Agenzia delle Entrate n.8/e del 28 aprile 2014 e n.9/e del 14 maggio Abrogazione della ritenuta sui flussi di fonte estera. È stata abrogata la ritenuta introdotta con la riforma del monitoraggio fiscale di cui all art. 4, comma 2, del D.L. 28/6/1990, n.167. Tale disposizione sanciva che I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l aliquota del 20 per cento e a titolo d acconto, per i redditi di capitale indicati nell articolo 44, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nelle lettere c), d) ed h) del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l imposta sostitutiva è applicata sull intero importo del flusso messo in pagamento [Comma abrogato dall art. 4, comma 2, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 9 P agina

10 2.5 Novità in materia di IRAP. A decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 sono rimodulate le aliquote IRAP. Più in particolare, l IRAP è determinata applicando al valore della produzione netta l aliquota del 3,5% (in luogo del previgente 3,9%), salvo quanto di seguito previsto. Nei confronti delle società di capitali e degli enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie, diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l aliquota del 3,80% (in luogo del previgente 4,20%); alle banche e agli altri enti e società finanziarie si applica l aliquota del 4,20% (in luogo del previgente 4,65%); alle imprese di assicurazione si applica l aliquota del 5,30% (in luogo del previgente 5,90%) [Art. 16 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446 così come modificato dall art. 2, comma 1, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi (ex art. 10 del D.P.R. 29/9/1973, n.601) l aliquota è stabilita nella misura dell 1,7% (in luogo del previgente 1,9%) [Art. 45, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n.446 così come modificato dall art. 2, comma 1, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Ai fini della determinazione dell acconto relativo al periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 secondo il criterio previsionale, in luogo delle aliquote summenzionate (applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013), si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75%, del 4,00%, del 4,50%, del 5,70% e dell 1,80% [Art. 2, comma 2, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 2.6 Versamento della prima rata della TASI. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16/6/2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate alla data del 31/5/2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23/5/2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23/5/2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16/10/2014, sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati alla data del 18/9/2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10/9/2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10/9/2014, l imposta è dovuta applicando l aliquota di base dell 1 per mille, comunque entro il limite massimo, e il relativo versamento è effettuato in un unica soluzione entro il 16/12/2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10/9/2014, la TASI è dovuta dall occupante, nella misura del 10% dell ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale [Art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 2.7 Versamenti mediante modello F24. A decorrere dall 1/10/2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti mediante modello F24, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a euro [Art. 11, comma 3, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 10 P agina

11 2.8 Novità per la rateazione delle imposte dovute. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall art. 19 del D.P.R. 29/9/1973, n.602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che: a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22/6/2013; b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31/7/2014. Il piano di rateazione in tal modo concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive [Art. 11-bis del D.L. 24/4/2014, n.66]. 3. ULTERIORI NOVITÀ. Di seguito vengono analizzate ulteriori novità di interesse recate dal Decreto Renzi. 3.1 Fattura elettronica. Al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine per la relativa adozione è stato anticipato al 31/3/2015 [Art. 25, comma 1, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Al fine di assicurare l effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione normativamente previsti; 2. il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell art. 11 della Legge 16/1/2003, n.3 [Art. 25, comma 2, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Tali codici sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori [Art. 25, comma 2-bis, del D.L. 24/4/2014, n.66]. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP [Art. 25, comma 3, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 3.2 Obbligo per la P.A. di tenuta del registro delle fatture. A decorrere dall 1/7/2014, le pubbliche amministrazioni adottano il registro unico delle fatture nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato: a) il codice progressivo di registrazione; b) il numero di protocollo di entrata; c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale; f) l oggetto della fornitura; g) l importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; h) la scadenza della fattura; i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento; l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA; m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall obbligo di tracciabilità; 11 P agina

12 n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell art. 11 della Legge 16/1/2003, n.3; o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria [Art. 42, comma 1, del D.L. 24/4/2014, n.66]. 12 P agina

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